pietro17 ha scritto:Tre mesi, tre anni o tre secoli. Ma manco se mancavi da tre ore ti avrebbero chiamato.
Come diceva la cara Vanna Marchi: CHIARO!!!!!!
Saluti.
CONCORDOOO...
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Concorso x sov. Riservato Assistenti capo?
Re: Concorso x sov. Riservato Assistenti capo?
Messaggio da Ginko64 »
Re: Concorso x sov. Riservato Assistenti capo?
===da quello che ho appreso, pare che il concorso abbia valenza giuridica da 2004, ciò significa che uscite dal corso con il grado di sovr.te, ha questo punto allora penso che ne valga la pena di impegnarsi x un semestre per aver qualche centinaio di eurini in più sulla pensione.Ginko64 ha scritto:ciao, anch io certamente a questi punti non concorro davvero x Sov. ..christian71 ha scritto:Scusami Ginko64 se ti porto per un'attimo fuori tema, anche io l'ho saputo proprio ieri per caso perchè sono in aspettativa da poco più di tre mesi e sto chiedendo degli aggravamenti con la speranza di avere una riforma parziale, quindi passando in ufficio per consegnare un certificato medico ho saputo di questo concorso e ci sono rimasto un po male per il fatto che nessuno dell'ufficio in cui lavoro da 12 anni mi abbia fatto una telefonata.......comunque quello che volevo chiederti è: in quanto aspirante riformato parziale, da quanto tempo sei in aspettativa? e ti hanno detto fra quanto tempo dovrai rientrare? in quale CMO vai? sai tanto per sapere cosa mi aspetta, io praticamente sono solo all'inizio infatti la mia domanda di aggravamento non è ancora arrivata in CMO....Ginko64 ha scritto:...si che attualmente sono in aspettativa speciale ( in fase di reintegro quale parzialmente riformato) ma ..dico..una telefonata...
Saluti Andrea
grazie...ciao...
cmq in merito alla mia posizione attuale sono stato appena riconosciuto parzialmente riformato in quanto il CMV ha riconosciuto si dipendente la causa di servizio, esono stato posto in Aspettativa Speciale da giugno 2013, per risponderti all altra domanda la mia CMO competenza territoriale e' quella di La Spezia..
saluti Andrea
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Re: Concorso x sov. Riservato Assistenti capo?
Messaggio da christian71 »
Grazie Ginko64 per le informazioni, a me hanno detto che potrei rientrare in servizio, spero con riforma parziale, nell'arco di 7/8 mesi ma non so se sarà proprio così... io dipendo dalla CMO di Roma...
Ancora grazie e in bocca al lupo
Christian
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Re: Concorso x sov. Riservato Assistenti capo?
Messaggio da occhialino »
Non vorrei contraddirti, ma i posti messi a disposizione partono dal 2004 al 2012, ciò vuol dire che se uno rientra nei posti vacanti nel 2004, nel 2011 è già Sovrintendente fate voi i contiangri62 ha scritto:===il ruolo di vice sovr.te inizia una nuova carriera. pertanto si scende dal parametro da 113,50 a 112,25, chi non ha almeno 8 anni nel grado da ass.capo perde anche l'assegno ad personam. se non hai almeno 7 anni davanti a te di carriera hai tutto da rimetterci compreso quello che perdi durante il corso (straordinari-presenze ecc..). con il blocco degli stipendi ed avanzamenti, vedete voi.Ginko64 ha scritto:Ciao, perche' sconsigliato a chi e' in procinto di pensione?angri62 ha scritto:===è sconsigliato a chi è in procinto di pensione e che non abbia almeno 8 anni nel grado.
auguri a tutti i partecipanti.
saluti
Re: Concorso x sov. Riservato Assistenti capo?
===occhialino
tu devi leggere tutti i post. ad esempio questo:
===da quello che ho appreso, pare che il concorso abbia valenza giuridica da 2004, ciò significa che uscite dal corso con il grado di sovr.te, ha questo punto allora penso che ne valga la pena di impegnarsi x un semestre per aver qualche centinaio di eurini in più sulla pensione.
ciao
tu devi leggere tutti i post. ad esempio questo:
===da quello che ho appreso, pare che il concorso abbia valenza giuridica da 2004, ciò significa che uscite dal corso con il grado di sovr.te, ha questo punto allora penso che ne valga la pena di impegnarsi x un semestre per aver qualche centinaio di eurini in più sulla pensione.
ciao
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Re: Concorso x sov. Riservato Assistenti capo?
Messaggio da occhialino »
Scusa, ma non l'avevo letto.angri62 ha scritto:===occhialino
tu devi leggere tutti i post. ad esempio questo:
===da quello che ho appreso, pare che il concorso abbia valenza giuridica da 2004, ciò significa che uscite dal corso con il grado di sovr.te, ha questo punto allora penso che ne valga la pena di impegnarsi x un semestre per aver qualche centinaio di eurini in più sulla pensione.
ciao
Re: Concorso x sov. Riservato Assistenti capo?
per opportuna notizia
bando di concorso a n. 7563 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di sovrintendente
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201503398 - Public 2015-02-27 -
https://www.giustizia-amministrativa.it ... l54ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bando di concorso a n. 7563 posti per l’accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di sovrintendente
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201503398 - Public 2015-02-27 -
https://www.giustizia-amministrativa.it ... l54ee.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Concorso x sov. Riservato Assistenti capo?
bando di concorso interno, per titoli di servizio e successivo superamento del corso di formazione, a n. 7563 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia in data 23.12.2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell’Interno – supplemento straordinario n. 1/33 Bis
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201503397 - Public 2015-02-27 -
https://www.giustizia-amministrativa.it ... esxvu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
SENTENZA ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1T ,numero provv.: 201503397 - Public 2015-02-27 -
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Re: Concorso x sov. Riservato Assistenti capo?
PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE C ,numero provv.: 201503077 - Public 2015-11-16 -
Numero 03077/2015 e data 11/11/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 5 novembre 2015
NUMERO AFFARE 01824/2015
OGGETTO:
Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza.
Schema di decreto del Ministro dell’interno recante modifiche all’art. 14 del decreto del Ministro dell’interno 1 agosto 2002, n. 199, contenente il “Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 557/ST/0.1.29- PS S. 26/2180 del 22 ottobre 2015, con la quale il Ministero dell’interno chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, cons. Anna Leoni;
Premesso e Considerato:
1. Riferisce l’Amministrazione che lo schema di decreto oggetto di esame si pone quale coerente completamento di un più ampio progetto di razionalizzazione dell’intero percorso formativo del personale da immettere nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, già avviato dall’Amministrazione.
Invero, l’accesso al ruolo suddetto avviene mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti e degli agenti, così disciplinato ai sensi dell’art. 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982:
a) il sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è assegnato mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato agli assistenti capo;
b) il restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è assegnato mediante concorso interno per titoli ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.
Il decreto ministeriale 1^ agosto 2002, n. 199, adottato ai sensi del sesto comma dell’art. 24-quater citato, disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti e, all’art. 14, regola lo svolgimento del corso di formazione professionale, stabilendone durata e finalità. L’articolo, in particolare, precisa che il corso, di carattere teorico-pratico, ha la durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione.
A fini di semplificazione organizzativa e contenimento della spesa pubblica, pur salvaguardando lo standard di qualità del percorso formativo, attraverso lo schema di decreto in oggetto si è proceduto ad una modifica dell’art. 14 citato, relativamente alla parte in cui prevede che il tirocinio applicativo si svolga presso la sede di assegnazione del dipendente vincitore di concorso, stabilendo, invece, che abbia luogo presso la sede di servizio dello stesso.
Infatti, essendo il concorso per l’accesso ai ruoli dei sovrintendenti riservato agli interni, agli stessi competerebbe, durante il corso di formazione se svolto in sede diversa da quella di servizio, il trattamento economico di missione, onere a carico dell’Amministrazione che lo schema di decreto proposto intende contenere.
Ai medesimi fini era già intervenuta una precedente novella dell’art. 14 del decreto ministeriale n. 199 del 2002 che prevedeva che il corso potesse svolgersi con modalità anche telematiche ed informatiche da stabilire con decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza.
La relazione ministeriale sottolinea l’urgenza della modifica normativa proposta, in vista dell’imminente avvio del 26^ Corso di formazione professionale per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, riservato ai 7563 vincitori del concorso interno straordinario, per titoli di servizio, indetto con decreto dipartimentale n.333-B/12.O.5.13/12796 del 23 dicembre 2013.
Viene segnalato nella relazione che, con specifico riferimento a tale corso, al quale l’applicazione della novella è garantita dalla disposizione transitoria di cui all’art. 2 del decreto, il risparmio complessivo ipotizzato in virtù della proposta normativa, è stimato pari a circa Euro 1.100.000.
2. Lo schema di decreto si compone di quattro articoli.
L’articolo 1 dispone la sostituzione, nel testo dell’art. 14 del decreto ministeriale n. 199 del 2002, della parola “assegnazione” con la parola “servizio”, proprio allo scopo di consentire lo svolgimento del periodo di formazione professionale presso la sede di servizio del frequentatore, escludendo così l’obbligo di corresponsione, per tale periodo, del trattamento economico di missione.
L’articolo 2 introduce una disposizione transitoria finalizzata a rendere applicabile la novella anche ai corsi di formazione professionale in svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto.
L’articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, che esclude che dall’attuazione del regolamento possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 4 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Evidenzia in conclusione la relazione illustrativa che il descritto intervento, che ha ottenuto favorevole avviso da parte delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, risponde ad esigenze di contenimento della spesa e si inserisce nel più generale quadro di semplificazione e di spending review.
3. Ritiene la Sezione che il testo del proposto intervento risponda ai principi di economicità, semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa indicati nelle premesse del provvedimento, regolando in maniera più snella e senza oneri a carico della finanza pubblica le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.
Il testo è corredato dalla relazione tecnico-normativa (A.T.N., ai sensi della direttiva P.C.M. 27 marzo 2000) e di analisi di impatto sulla regolamentazione (A.I.R., ai sensi del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), da una relazione illustrativa e da una scheda tecnica di quantificazione dei possibili risparmi di spesa derivanti dalla modifica dell’art. 14 del decreto ministeriale n. 199 del 2002 (effettuata attraverso una proiezione delle possibili assegnazioni dei vincitori presso sede di servizio diversa da quella di servizio ai fini dello svolgimento del tirocinio applicativo con trattamento economico di missione e degli oneri che ne deriverebbero per l’Amministrazione).
Sul piano meramente formale vengono formulate le seguenti osservazioni:
- il terzo e quarto capoverso della premesse vanno unificati e così complessivamente riformulati: “ Ritenuto, per le finalità di conseguire risparmi di spesa, in ossequio ai principi di economicità, semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, di dover modificare l’art. 14 del proprio decreto n. 199 del 2002”;
- l’ultimo capoverso delle premesse, relativo alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, va opportunamente riformulato nei seguenti termini:” Vista la nota del……, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri… ”.
P.Q.M.
Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Giuseppe Faberi
IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini
Numero 03077/2015 e data 11/11/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 5 novembre 2015
NUMERO AFFARE 01824/2015
OGGETTO:
Ministero dell'interno Dipartimento della pubblica sicurezza.
Schema di decreto del Ministro dell’interno recante modifiche all’art. 14 del decreto del Ministro dell’interno 1 agosto 2002, n. 199, contenente il “Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato
LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa con nota 557/ST/0.1.29- PS S. 26/2180 del 22 ottobre 2015, con la quale il Ministero dell’interno chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore, cons. Anna Leoni;
Premesso e Considerato:
1. Riferisce l’Amministrazione che lo schema di decreto oggetto di esame si pone quale coerente completamento di un più ampio progetto di razionalizzazione dell’intero percorso formativo del personale da immettere nel ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, già avviato dall’Amministrazione.
Invero, l’accesso al ruolo suddetto avviene mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti e degli agenti, così disciplinato ai sensi dell’art. 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982:
a) il sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è assegnato mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, riservato agli assistenti capo;
b) il restante quaranta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è assegnato mediante concorso interno per titoli ed esame scritto e successivo corso di formazione professionale, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio.
Il decreto ministeriale 1^ agosto 2002, n. 199, adottato ai sensi del sesto comma dell’art. 24-quater citato, disciplina le modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti e, all’art. 14, regola lo svolgimento del corso di formazione professionale, stabilendone durata e finalità. L’articolo, in particolare, precisa che il corso, di carattere teorico-pratico, ha la durata di tre mesi, di cui uno di tirocinio applicativo presso la sede di assegnazione.
A fini di semplificazione organizzativa e contenimento della spesa pubblica, pur salvaguardando lo standard di qualità del percorso formativo, attraverso lo schema di decreto in oggetto si è proceduto ad una modifica dell’art. 14 citato, relativamente alla parte in cui prevede che il tirocinio applicativo si svolga presso la sede di assegnazione del dipendente vincitore di concorso, stabilendo, invece, che abbia luogo presso la sede di servizio dello stesso.
Infatti, essendo il concorso per l’accesso ai ruoli dei sovrintendenti riservato agli interni, agli stessi competerebbe, durante il corso di formazione se svolto in sede diversa da quella di servizio, il trattamento economico di missione, onere a carico dell’Amministrazione che lo schema di decreto proposto intende contenere.
Ai medesimi fini era già intervenuta una precedente novella dell’art. 14 del decreto ministeriale n. 199 del 2002 che prevedeva che il corso potesse svolgersi con modalità anche telematiche ed informatiche da stabilire con decreto del Capo della Polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza.
La relazione ministeriale sottolinea l’urgenza della modifica normativa proposta, in vista dell’imminente avvio del 26^ Corso di formazione professionale per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, riservato ai 7563 vincitori del concorso interno straordinario, per titoli di servizio, indetto con decreto dipartimentale n.333-B/12.O.5.13/12796 del 23 dicembre 2013.
Viene segnalato nella relazione che, con specifico riferimento a tale corso, al quale l’applicazione della novella è garantita dalla disposizione transitoria di cui all’art. 2 del decreto, il risparmio complessivo ipotizzato in virtù della proposta normativa, è stimato pari a circa Euro 1.100.000.
2. Lo schema di decreto si compone di quattro articoli.
L’articolo 1 dispone la sostituzione, nel testo dell’art. 14 del decreto ministeriale n. 199 del 2002, della parola “assegnazione” con la parola “servizio”, proprio allo scopo di consentire lo svolgimento del periodo di formazione professionale presso la sede di servizio del frequentatore, escludendo così l’obbligo di corresponsione, per tale periodo, del trattamento economico di missione.
L’articolo 2 introduce una disposizione transitoria finalizzata a rendere applicabile la novella anche ai corsi di formazione professionale in svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto.
L’articolo 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria, che esclude che dall’attuazione del regolamento possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 4 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Evidenzia in conclusione la relazione illustrativa che il descritto intervento, che ha ottenuto favorevole avviso da parte delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato, risponde ad esigenze di contenimento della spesa e si inserisce nel più generale quadro di semplificazione e di spending review.
3. Ritiene la Sezione che il testo del proposto intervento risponda ai principi di economicità, semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa indicati nelle premesse del provvedimento, regolando in maniera più snella e senza oneri a carico della finanza pubblica le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale per l’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.
Il testo è corredato dalla relazione tecnico-normativa (A.T.N., ai sensi della direttiva P.C.M. 27 marzo 2000) e di analisi di impatto sulla regolamentazione (A.I.R., ai sensi del D.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170), da una relazione illustrativa e da una scheda tecnica di quantificazione dei possibili risparmi di spesa derivanti dalla modifica dell’art. 14 del decreto ministeriale n. 199 del 2002 (effettuata attraverso una proiezione delle possibili assegnazioni dei vincitori presso sede di servizio diversa da quella di servizio ai fini dello svolgimento del tirocinio applicativo con trattamento economico di missione e degli oneri che ne deriverebbero per l’Amministrazione).
Sul piano meramente formale vengono formulate le seguenti osservazioni:
- il terzo e quarto capoverso della premesse vanno unificati e così complessivamente riformulati: “ Ritenuto, per le finalità di conseguire risparmi di spesa, in ossequio ai principi di economicità, semplificazione e speditezza dell’azione amministrativa, di dover modificare l’art. 14 del proprio decreto n. 199 del 2002”;
- l’ultimo capoverso delle premesse, relativo alla comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, va opportunamente riformulato nei seguenti termini:” Vista la nota del……, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri… ”.
P.Q.M.
Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Giuseppe Faberi
IL SEGRETARIO
Maria Luisa Salvini
Re: Concorso x sov. Riservato Assistenti capo?
Ricorso in appello al CdS per la riforma della sentenza breve del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00360/2015, concernente concorso interno per titoli di servizio a 7563 posti per l'accesso a corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovraintendenti della polizia
Accolto ai ricorrenti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201601836
- Public 2016-05-06 -
N. 01836/2016REG.PROV.COLL.
N. 00945/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2016, proposto da:
( OMISSIS x questione di spazio - congruo nr. di ricorrenti ), rappresentati e difesi dagli avv. Meinhard Durnwalder, Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso Salvatore Alberto Romano in Roma, viale Xxi Aprile, 11;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Dipartimento Ps Ministero dell'Interno, Direttore Centrale Per Le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
nei confronti di
Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avv. Renate Von Guggenberg, Laura Fadanelli, Jutta Segna, Stephan Beikircher, Michele Costa, con domicilio eletto presso Michele Costa in Roma, Via Bassano del Grappa, 24; Provincia Autonoma di Trento, Fulvio Coslovi, Walter Clauser;
per la riforma
della sentenza breve del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00360/2015, resa tra le parti, concernente concorso interno per titoli di servizio a 7563 posti per l'accesso a corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovraintendenti della polizia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Romano e Costa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata atteso che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e le parti sono state sentite sul punto;
Ritenuto che l’appello merita accoglimento in quanto:
le clausole del bando oggetto di contestazione (anche a prescindere dai margini interpretativi che esse avrebbero consentito) non sono immediatamente lesive (e non vi era, quindi, onere di immeditata impugnazione), trattandosi non di clausole “escludenti”, ma di clausole per così dire “includenti”, dirette, cioè a consentire la partecipazione ad una categoria di candidati che, secondo la tesi dei ricorrenti, avrebbero dovuto essere invece esclusi perché in possesso solamente dell’attestato di bilinguismo “D” e non del superiore patentino “C”;
ritenuto, infatti, che alla luce di una giurisprudenza pacifica è consolidata, un tale tipo di clausola non produce effetti immediatamente lesivi, perché prefigura una lesione solo potenziale, destinata ad attualizzarsi solo se e nella misura in cui i candidati illegittimamente ammessi in base ad essa si collochino in posizione utile in graduatoria, sopravanzando i candidati in possesso del patentino C;
ritenuto che nel merito il ricorso è manifestamente fondato, atteso che l’art. 4, comma 6, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) chiaramente stabilisce una corrispondenza tra il titolo di studio richiesto per accedere al concorso e l’attestato di conoscenza delle due lingue;
ritenuto che l’accesso al concorso in oggetto (per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente) è riservato ad assistenti di polizia nel ruolo di assistenti capo oppure di assistenti ed agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio;
ritenuto che il titolo di studio richiesto per diventare agente o assistente di Polizia è quello del diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado;
rilevato che al titolo di studio del diploma di istituto superiore secondaria di primo grado corrisponde il possesso dell’attestato di bilinguismo C;
rilevato, pertanto, che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, devono essere annullate sia le clausole del bando, nella parte in cui consentono la partecipazione anche a soggetti che non sono in possesso dell’attestato di bilinguismo C, sia la graduatoria, approvata con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333 – B/12.0.5.13./6066 di data 17 luglio 2015, nella parte in cui include anche i candidati privi del medesimo attestato di bilinguismo C;
le spese del doppio grado, nei rapporti tra appellanti e Amministrazione appellata, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore degli appellanti in complessivi € 3.500, oltre agli accessori di legge;
sussistono i presupposti per compensare le spese nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorsi di primo grado.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore degli appellanti, spese che liquida in complessivi € 3.500, oltre agli accessori di legge. Compensa le spese nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Francesco Mele, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2016
Accolto ai ricorrenti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 6 ,numero provv.: 201601836
- Public 2016-05-06 -
N. 01836/2016REG.PROV.COLL.
N. 00945/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 945 del 2016, proposto da:
( OMISSIS x questione di spazio - congruo nr. di ricorrenti ), rappresentati e difesi dagli avv. Meinhard Durnwalder, Salvatore Alberto Romano, con domicilio eletto presso Salvatore Alberto Romano in Roma, viale Xxi Aprile, 11;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del Dipartimento Ps Ministero dell'Interno, Direttore Centrale Per Le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
nei confronti di
Provincia Autonoma di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avv. Renate Von Guggenberg, Laura Fadanelli, Jutta Segna, Stephan Beikircher, Michele Costa, con domicilio eletto presso Michele Costa in Roma, Via Bassano del Grappa, 24; Provincia Autonoma di Trento, Fulvio Coslovi, Walter Clauser;
per la riforma
della sentenza breve del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00360/2015, resa tra le parti, concernente concorso interno per titoli di servizio a 7563 posti per l'accesso a corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovraintendenti della polizia
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Provincia Autonoma di Bolzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Romano e Costa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che sussistono i presupposti per definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata atteso che l’istruttoria è completa, il contraddittorio è integro e le parti sono state sentite sul punto;
Ritenuto che l’appello merita accoglimento in quanto:
le clausole del bando oggetto di contestazione (anche a prescindere dai margini interpretativi che esse avrebbero consentito) non sono immediatamente lesive (e non vi era, quindi, onere di immeditata impugnazione), trattandosi non di clausole “escludenti”, ma di clausole per così dire “includenti”, dirette, cioè a consentire la partecipazione ad una categoria di candidati che, secondo la tesi dei ricorrenti, avrebbero dovuto essere invece esclusi perché in possesso solamente dell’attestato di bilinguismo “D” e non del superiore patentino “C”;
ritenuto, infatti, che alla luce di una giurisprudenza pacifica è consolidata, un tale tipo di clausola non produce effetti immediatamente lesivi, perché prefigura una lesione solo potenziale, destinata ad attualizzarsi solo se e nella misura in cui i candidati illegittimamente ammessi in base ad essa si collochino in posizione utile in graduatoria, sopravanzando i candidati in possesso del patentino C;
ritenuto che nel merito il ricorso è manifestamente fondato, atteso che l’art. 4, comma 6, d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego) chiaramente stabilisce una corrispondenza tra il titolo di studio richiesto per accedere al concorso e l’attestato di conoscenza delle due lingue;
ritenuto che l’accesso al concorso in oggetto (per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente) è riservato ad assistenti di polizia nel ruolo di assistenti capo oppure di assistenti ed agenti con almeno quattro anni di effettivo servizio;
ritenuto che il titolo di studio richiesto per diventare agente o assistente di Polizia è quello del diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado;
rilevato che al titolo di studio del diploma di istituto superiore secondaria di primo grado corrisponde il possesso dell’attestato di bilinguismo C;
rilevato, pertanto, che l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, devono essere annullate sia le clausole del bando, nella parte in cui consentono la partecipazione anche a soggetti che non sono in possesso dell’attestato di bilinguismo C, sia la graduatoria, approvata con decreto del Direttore Centrale per le Risorse Umane n. 333 – B/12.0.5.13./6066 di data 17 luglio 2015, nella parte in cui include anche i candidati privi del medesimo attestato di bilinguismo C;
le spese del doppio grado, nei rapporti tra appellanti e Amministrazione appellata, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore degli appellanti in complessivi € 3.500, oltre agli accessori di legge;
sussistono i presupposti per compensare le spese nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorsi di primo grado.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio a favore degli appellanti, spese che liquida in complessivi € 3.500, oltre agli accessori di legge. Compensa le spese nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore
Bernhard Lageder, Consigliere
Marco Buricelli, Consigliere
Francesco Mele, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2016
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