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Re: ISA -INDENNITA' SPECIALE ANNUA AGLI INVALIDI DI SERVIZIO

Inviato: sab dic 18, 2010 8:50 pm
da sardegna
Grazie Roberto sei preparatissimo.
Ti prego, almeno tra di noi del forum diamoci del tu.

Ciao
buone feste

Re: ISA -INDENNITA' SPECIALE ANNUA AGLI INVALIDI DI SERVIZIO

Inviato: gio apr 07, 2011 11:54 pm
da serraciro
Per Roberto

Mi dispiace Caro Roberto

Nessun collega riformato ,con una tabella diversa dalla 1^ categoria ,percepisce l'ISA-
Perchè i titolari di pensione privilegiata,riformati con una categoria che va dalla 2^ alla 8^ sono soggetti al limite di reddito lordo per avere l'isa-
Trova un'appartenente delle forze armate o di polizia che prende una pensione lorda inferiore a 15.000-
Euro all'anno-
Il collega non aveva fatto domanda dell'ISA-
L'isa non viene concessa mensilmente,come detto dal collega ,ma una volta all'anno insieme alla 13^ mensilità-
Comunque non devi sentirti screditato,perchè certe cose non le sai- ma altre si-
Come anche io molte cose non le so-
E poi con sti richiami !!!!!!!!!!!!!!
Cercherò di astenermi a dare risposte cosi non c'è pericolo di essere screditato-

saluti

Re: ISA -INDENNITA' SPECIALE ANNUA AGLI INVALIDI DI SERVIZIO

Inviato: ven apr 08, 2011 7:33 am
da Roberto Mandarino
Caro Ciro,

apprezzo la tua voglia di dare notizie a sostegno dei colleghi in difficoltà, ma ho notato che a volte, come in questo caso, (in buona fede) hai rilasciato risposte e informazioni errate, per questo motivo le ho cancellate e ti ho richiamato.

Ho risposto esaustivamente al mio collega, comunque visto che malgrado tutto insisti imperterrito nella tua errata convinzione, ribadisco che l'i.s.a. ai sensi della legge 1168/61 viene elargita a tutti i Carabinieri riformati che sono titolari di Decreto di Pensione Privilegiata Ordinaria (che in passato doveva essere registrato dalla Corte dei Conti di Roma), come riferisce anche l'amico "sardegna", mensilmente (a prescindere dalla categoria tabellare assegnata all'invalido di servizio e dal reddito di questo) fino al compimento del 65° anno di età.

L'i.s.a. cui ti riferisci è un'altra, e cioè quella di cui all'art.111 del D.P.R.1092/1973, anche questa, sempre in questo thread, l' avevo ampiamente e dettagliatamente illustrata, fornendo i limiti di reddito previsti ed infine anche il relativo modulo di domanda.

http://forum.grnet.it/viewtopic.php?f=4 ... =isa#p8216" onclick="window.open(this.href);return false;

Non ho certo la presunzione di conoscere a memoria tale materia, ma ho quella di sapere quello che scrivo, in quanto ho sufficiente intelligenza per non scrivere cose di cui non sono certo.


Ti saluto cordialmente Roberto Mandarino

ps:
in ultimo voglio precisare che esiste ancora un'altra l'i.s.a. (quantificabile in una mensilità di pensione comprensiva di assegni accessori, esclusa indennità integrativa speciale ecc.), questa è prevista per le pensioni tabellari degli invalidi di guerra di 1^ categoria e le pensioni privilegiate tabellari di 1^ categoria dei militari di leva (per tali pensioni sostanzialmente costituisce una specie di 13^ mensilità alla quale non hanno diritto). Questa i.s.a. non è prevista per gli invalidi di servizio militari volontari (come risulta dalla sentenza allegata in basso).

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L'indennità Speciale Annua non spetta agli invalidi per servizio
(Corte dei Conti, Sezioni Riunite 23.7.2009 5/2009/QM)



REPUBBLICA ITALIANA



In nome del Popolo Italiano



LA CORTE DEI CONTI



A SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE



composta dai seguenti magistrati:



-



ha emanato la seguente



SENTENZA

Numero 5/2009 QM



nel giudizio sulla questione di massima iscritta al n. 257/SR/QM del registro di Segreteria delle Sezioni Riunite, deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Marche con ordinanza n. 31/09 del 26-30 marzo 2009 pronunciata sul ricorso iscritto al n. 20701/PC del registro di segreteria della medesima Sezione, proposto dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@, nato a -



Visti tutti gli atti e i documenti del giudizio;



Uditi all’udienza del 24 giugno 2009, con l’assistenza della Segretaria Adele Mei, il Consigliere relatore, dott. -



FATTO



La Sezione giurisdizionale per la Regione Marche con ordinanza n. 31/09 del 26-30 marzo 2009 ha deferito a queste Sezioni Riunite questione di massima così formulata: “Sussistenza o meno, ai sensi della legge n. 13 del 1987, articoli 1 e 2, del diritto dei grandi invalidi per servizio (fruenti dell’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973) all’indennità speciale annua prevista dalla normativa pensionistica di guerra (articolo 25 del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’articolo 7 del d.P.R. n. 834 del 1981)”.



La questione è stata proposta in sede di giudizio di primo grado introdotto con il ricorso proposto dal sig. @@@@@@@ @@@@@@@, titolare di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria a far data dal 1° febbraio 2000 con assegno integrativo ex articolo 2, comma 2, legge n. 9 del 1980 e assegno di cumulo di infermità di settima categoria, avverso il mancato riconoscimento, da parte dell’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona, del diritto all’indennità speciale annua prevista per i grandi invalidi di guerra dagli articoli 1 e 2 della legge n. 13 del 1987.



Il ricorrente sostiene che il quadro normativo risultante dalle disposizioni precitate evidenzia l’intento del legislatore di estendere i benefici, già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra, agli invalidi per servizio, sicché anche in favore di questi – in quanto titolari di pensione privilegiata di prima categoria – deve essere attribuita l’indennità speciale annua nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra e, cioè, una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del primo dicembre di ciascun anno, ivi inclusi i relativi assegni accessori; la domanda pensionistica era corredata di nutrita giurisprudenza asseritamente favorevole alla parte privata (Sezione Veneto n. 917/06; Sezione Emilia Romagna n. 603/06; Sezione Friuli Venezia Giulia n. 713/03; Sezione Puglia n. 5713/03; Sezione Marche n. 21/07 e 98/09).



L’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona, si è costituito con memoria depositata in data 10 marzo 2009 osservando: 1) che agli articoli 1 e 2 della legge n. 13 del 1987 si occupano unicamente dell’adeguamento e dell’aggancio automatico di assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle forze armate, ai Corpi armati militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra; 2) che la legge n. 13 del 1987 in nessun modo equipara o estende ai grandi invalidi per servizio la cosiddetta I.S.A. Spettante ai grandi invalidi di guerra, ai sensi dell’articolo 25, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’art. 7 del d.P.R. n. 834 del 1981, in aggiunta o in sostituzione della parimenti denominata I.S.A. Prevista dall’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973; 3) che detta diversa I.S.A. Opera unicamente la parificazione economica degli assegni accessori, dalla legge espressamente indicati, delle due categorie di pensionati di guerra e di servizio, sopprimendo il meccanismo di adeguamento nella misura pari al 60% ed introducendo il meccanismo dell’adeguamento al 100%, limitatamente gli assegni accessori espressamente nominati; 4) che l’articolo 1 della legge n. 342 del 1989, nel prevedere al primo comma l’adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio, ribadisce al secondo comma la tassatività degli assegni stessi ed il loro particolare ambito di applicabilità, non riconducibile ad alcuna delle due I.S.A. In esame; 5) che l’eventuale estensione a favore dei grandi invalidi per servizio della cosiddetta I.S.A. Prevista per i grandi invalidi di guerra condurrebbe ad una ingiustificata duplicazione in favore dei primi della tredicesima mensilità. La parte pubblica resistente ha versato in giudizio giurisprudenza della Corte dei conti asseritamente maggioritaria e favorevole alla medesima (Sezione Liguria n. 759/04 e 404/07; Sezione Abruzzo n. 421/06; Sezione Emilia Romagna n. 571/07 e n. 37/08; Sezione Piemonte n. 33/08 e n. 52/08; Sezione Lombardia n. 871/08; Sezione Sicilia n. 918/08; Sezione Lazio n. 1631/08; Sezione Friuli Venezia Giulia n. 294/08).



La Sezione remittente osserva che, con le pronunce favorevoli alla tesi del ricorrente, si sostiene che la legge n. 13 del 1987 ha esteso agli invalidi per servizio i benefici già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra, facendosi perno sulla proposizione del comma 1 dell’art. 2, statuente la corresponsione degli assegni accessori ai grandi invalidi civili nelle stesse misure dei corrispondenti assegni accessori dei grandi invalidi di guerra; inoltre l’I.S.A. Spettante ai grandi invalidi per servizio ha natura di assegno accessorio al trattamento pensionistico e, in quanto tale, risulta chiaramente assoggettata al dettato dell’art. 2 comma 1 della l. n. 13 del 1987.



Per converso la giurisprudenza favorevole alla tesi dell’I.N.P.D.A.P. Pone specifica attenzione alla proposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo medesimo che ha cancellato il meccanismo di adeguamento degli assegni accessori precedentemente recato dall’art. 5, comma 1, della l. n. 111 del 1984 senza con ciò comportare l’abrogazione dell’intero testo del medesimo art. 5, attesa la necessità di fornite il parametro di applicazione del comma 2 dello stesso articolo, vigente e mai abrogato, stabilente il principio di tassatività degli assegni pensionistici dei grandi invalidi assoggettati ad adeguamento con riferimento alla normativa pensionistica di guerra, con la conseguenza che, per gli invalidi di servizio, l’I.S.A. – in quanto non espressamente ricompresa tra gli accessori menzionati nell’art. 5, comma 1, della legge n. 111 del 1984 – non può rientrare nel novero degli assegni soggetti all’adeguamento del 100 per cento sulla base di quanto previsto dalla normativa pensionistica di guerra; viene inoltre esclusa l’eventuale diretta applicabilità dell’art. 2 comma 1 della l. n. 13 del 1987 all’I.S.A. Dei grandi invalidi civili attesa la sostanziale diversità tra detta I.S.A. E l’omonimo istituto previsto dall’ordinamento pensionistico di guerra non sussistendo la necessaria corrispondenza tra gli assegni in argomento, richiesta per l’applicazione del predetto art. 1, comma 2; ed ancora, l’I.S.A. Ex articolo 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973, oltre ad essere riconosciuta nei confronti di tutti i titolari di pensione privilegiata e non solo in favore dei grandi invalidi per servizio, è una speciale mensilità aggiuntiva che non ha carattere accessorio in senso tecnico considerato che, nello stabilire le modalità di calcolo della stessa, la disposizione precitata fa riferimento agli “assegni accessori” come emolumenti dalla medesima distinti, si aggiunge alla tredicesima mensilità prevista dall’articolo 94 del medesimo testo unico venendo erogata unitamente alla stessa e non come importo separato; viceversa l’I.S.A. Ex art. 25, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’articolo 7 del d.P.R. n. 834 del 1981, costituisce essa stessa la tredicesima mensilità attribuita agli invalidi di guerra.



I due filoni giurisprudenziali che si sono formati in ordine all’applicazione delle disposizioni richiamate configgono anche per quanto attiene agli effetti discendenti dall’accoglimento dei ricorsi: la giurisprudenza favorevole al pensionato afferma che spetta unicamente al legislatore stabilire se, ed in quale misura, certi benefici di legge possano essere riconosciuti o estesi a favore di alcune categorie di pensionati, rientrando nella piena discrezionalità legislativa la previsione dei benefici economici cui una certa tipologia di pensionanti abbia o meno diritto e l’interprete deve attenersi alla volontà della legge rifuggendo da valutazioni che sfuggono alla relativa competenza (così Sezione Marche n. 21/07 e 98/09; Sezione Puglia n. 713/07 e Sezione Basilicata n. 93/07), mentre la contraria giurisprudenza ritiene ingiustificato e non aderente alle finalità della legge n. 13 del 1987 il privilegio del quale godrebbe il grande invalido per servizio rispetto al grande invalido di guerra, vale a dire il godimento di una seconda tredicesima mensilità di pensione (così Sezione Emilia Romagna n. 37/08, Sezione Abruzzo n. 421/06 e Sezione Liguria n. 759/04).



Sulla base del sopra esposto contrasto giurisprudenziale, di valenza strettamente interpretativa e foriero di incertezza generalizzata in materia particolarmente delicata, la Sezione giurisdizionale per la Regione Marche ha ritenuto di dover deferire la questione a queste Sezioni Riunite formulando il quesito innanzi esposto precisando, con richiamo alla sentenza di queste Sezioni Riunite n. 3/QM del 3 ottobre 2005, che il rilevato contrasto giurisprudenziale, segnatamente concernenti decisioni di primo grado, non risulta aver trovato soluzione in decisioni univoche del grado d’appello.



Fissata e comunicata alle parti la data dell’udienza di trattazione innanzi a queste Sezioni Riunite, il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha depositato, in data 12 giugno 2009 una memoria con cui pregiudizialmente eccepisce l’inammissibilità del deferimento in quanto il contrasto giurisprudenziale rilevato sussiste unicamente tra le decisioni adottate in primo grado mentre tale contrasto non è rilevabile in grado di appello atteso che, sulla specifica questione, si è già pronunciata la Sezione prima centrale d’appello (sentenze n. 352 e 354 del 2004, n. 347 del 2005, n. 82 del 2006 e, da ultimo, n. 201 del 2008, con la quale ha esaminato lo specifico profilo deferito con la questione di massima in discussione); inoltre anche le altre Sezioni centrali d’appello, seconda e terza, dovranno a breve pronunciarsi sulla questione in giudizi per i quali risultano fissate le udienze del 14 e del 10 luglio prossimo e solo nell’ipotesi di difformità dalla citata sentenza n. 201 del 2008 di una o più sentenze delle altre Sezioni centrali potrà ritenersi innescato un conflitto giurisprudenziale in grado di appello idoneo a legittimare il deferimento della questione di massima, eventualmente anche ad iniziativa del Procuratore Generale.



Il Pubblico Ministero precisa poi che potrebbe assumere rilievo nel presente giudizio la sopravvenienza della nuova disciplina legislativa del processo pensionistico recata dall’art. 42 del d.d.l. 1082-b, definitivamente approvato dal Senato il 26 maggio 2009 e non ancora pubblicato, che prevede l’attribuzione alle Sezioni Riunite di una competenza estesa anche al merito, il cui giudizio pertanto cesserebbe di essere incidentale per assumere natura decisoria sui giudizi nella loro interezza; l’osservazione è formulata nella considerazione che solo il deposito della sentenza segna il momento oltre il quale non si può più tener conto dello ius superveniens, essendo dovere del giudice applicare la normativa sopravvenuta, anche se entrata in vigore nell’intervallo di tempo intercorrente tra la deliberazione e la pubblicazione della sentenza.



In via subordinata e passando al merito della questione prospettata dal giudice remittente, la Procura generale, debitamente argomentando, sostiene di dover condividere le deduzioni fornite e la soluzione data dalla Sezione prima d’appello con la citata sentenza n. 201 del 2008.



Con memoria depositata in data 12 giugno 2009 si è costituito l’I.N.P.D.A.P., Sede centrale di Roma, rappresentato e difeso dall’avv. ..., eccependo pregiudizialmente l’inammissibilità della questione sollevata dal giudice di primo grado per la mancanza di un contrasto interpretativo tra le Sezioni centrali di appello, non essendo sufficiente il cosiddetto contrasto orizzontale in primo grado; nel merito sostiene l’insussistenza del diritto dei grandi invalidi per servizio (fruenti dell’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973) a percepire l’indennità speciale annua prevista dalla normativa pensionistica di guerra (art. 25 del d.P.R. n. 915 del 1978 come sostituito dall’art. 7 del d.P.R. n. 834 del 1981.



All’udienza pubblica odierna l’Avv. ... intervenuto in rappresentanza dell’I.N.P.D.A.P., Sede Centrale di Roma, si è richiamato agli elaborati difensivi già versati in atti ed ha ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto.



Anche il rappresentante della Procura Generale, nel richiamarsi alla memoria già versata in atti, ha diffusamente illustrato le argomentazioni in essa prospettate, ribadendo le conclusioni già rassegnate per iscritto.



DIRITTO



Preliminarmente le SS.RR. Debbono valutare la fondatezza delle eccezioni di inammissibilità formulate, sotto vari profili, sia dal Procuratore generale che dalla difesa dell’I.N.P.D.A.P.



Sostiene il Pubblico Ministero che il contrasto rilevato dal giudice remittente sussiste unicamente tra le decisioni adottate in primo grado, mentre tale contrasto non è rilevabile in grado di appello atteso che, sulla specifica questione, si è già pronunciata la Sezione prima centrale con varie pronunce tra cui la sentenza n. 201 del 2008 con la quale è stato esaminato lo specifico profilo deferito con la questione di massima in discussione; afferma l’INPDAP che il quesito, quale proposto dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Marche, non è ammissibile per la mancanza di un contrasto interpretativo tra le Sezioni centrali di appello derivante da mancanza di pronunce nella materia de qua, non essendo sufficiente il cosiddetto contrasto orizzontale in primo grado.



Per motivi di pregiudizialità, ritengono queste Sezioni Riunite di dover procedere esaminando per prima l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura Generale atteso che l’accoglimento della stessa rende irrilevante, e pertanto inutiler data, la pronuncia sulla eccezione di inammissibilità sollevata dall’Istituto Previdenziale la quale risulterebbe assorbita nella prima.



Tanto premesso, affermano le Sezioni Riunite che non sussiste dubbio alcuno sulla fondatezza della questione pregiudiziale sollevata dal Pubblico Ministero.



Giova peraltro precisare che, delle decisioni di appello citate dal Procuratore Generale a dimostrazione dell’esistenza di un giudicato di secondo grado che rende irrilevante – ai fini della proposizione della questione di massima – la riscontrata sussistenza di un contrasto giurisprudenziale cosiddetto orizzontale tra le Sezioni territoriali che si sono occupate della questione, solo la sentenza n. 201 del 2008 si occupa specificamente della questione oggetto del quesito posto dal giudice remittente, mentre le sentenze n. 352 e 354 del 2004 attengono alla concessione dei benefici di cui agli artt. 39 (assegno di maggiorazione) e 56 (indennità speciale annua spettante alle vedove agli orfani e categorie assimilate) del D.P.R. n. 915/1978 e riguardano la incostituzionalità delle norme stesse nella parte in cui condizionano la concessione dei benefici ivi previsti a determinate condizioni economiche della parte (art. 70 del D.P.R.) assumendosene il contrasto con gli att. 3 e 38 della Costituzione, e le sentenze n. 347 del 2005 e n. 82 del 2006 hanno per oggetto la legittimità dei recuperi disposti dall’Amministrazione che aveva corrisposto somme a titolo di assegno di maggiorazione e di indennità speciale annua non dovute per aver le percepenti superato il limite di reddito previsto dalla legislazione vigente.



Con la sentenza n. 201 del 7 maggio 2008 la Sezione prima centrale d’appello ha respinto il gravame proposto dalla parte privata, parzialmente soccombente nel giudizio di primo grado, avverso la sentenza n. 759 del 5 luglio – 3 agosto 2004 nella parte in cui la Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, ha respinto il ricorso avverso il negato riconoscimento del diritto dell’interessato, titolare di pensione privilegiata “tabellare di prima categoria tab. A vitalizia, all’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.



I Giudici dell’appello hanno delimitato l’oggetto del giudizio precisando che “la questione di diritto sottoposta allo scrutinio del Collegio attiene all’attribuibilità all’appellante, quale grande invalido per servizio, titolare di pensione privilegiata di 1° categoria a vita Tab. A), dell’indennità speciale annua (ISA) introdotta, per i mutilati ed invalidi di guerra dall’art. 25 del D.P.R. n. 915/1978 e come da ultimo disciplinata dall’art. 7, comma 1, del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834”.



Trattasi di questione esattamente sovrapponibile a quella posta dal giudice remittente onde il rilevato contrasto giurisprudenziale meramente orizzontale tra le sentenze di primo grado deve intendersi superato con conseguente inammissibilità della proposizione del quesito quale posto dal giudice remittente.



Peraltro non può esser sottaciuto che, qualora l’Amministrazione resistente avesse provveduto ad indicare, tra le decisioni annotate a proprio favore, anche la sentenza di appello confermativa di una sentenza di primo grado già individuata dall’I.N.P.D.A.P., peraltro depositata oltre dieci mesi prima dell’udienza nella quale è stata pronunciata l’ordinanza di deferimento di cui è qui controversia, il giudice remittente ben avrebbe potuto prendere visione e valutare la corposa motivazione dei giudici di appello, confermativa della ben più scarna pronuncia del giudice di primo grado e pervenire, quindi, ad una motivata decisione di merito condividendo ovvero congruamente contrastando i princìpi affermati dalla Sezione prima centrale d’appello sul punto di diritto deferito a queste Sezioni Riunite.



La pronuncia di inammissibilità del deferimento indicato in epigrafe, impedendo la pronuncia nel merito della controversia, priva di qualsiasi rilevanza lo ius superveniens costituito dalla sopravvenienza della nuova disciplina del processo pensionistico.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE DEI CONTI – SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE



dichiara inammissibile



la questione di massima deferita dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Marche con l’ordinanza n. 31/09 del 26-30 marzo 2009.



Dispone che gli atti siano restituiti alla Sezione rimettente per la prosecuzione del giudizio di merito.



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 24 giugno 2009



L’Estensore Il Presidente