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Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: dom dic 01, 2013 9:53 am
da juriromeo
Ma cosa vuoi che succeda? niente, assolutamente niente, se eri stato tu a non ottemperare a qualcosa erano c....zi tuoi ma visto che è lo "stato" (bella sta parola vero?) non accadrà niente come non è accaduto niente sempre per lo "stato", che non ha pagato i debiti, facendo fallire fiorfiore di aziende, di coseguenza mettere per strada famiglie, lasciando senza un euro gli esodati, pagando pensioni di 280 euro al mese e chi più nè ha più nè metta, vi rendete conto che per le persone normali come noi, (intendo tutti i cittadini ) non c'è più niente da prendere? Tutti loro, (politici di ogni ordine e grado, fino a livello comune di poche anime) non si sono tolti niente, assolutamente niente, non faccio qui l'elenco di tutte quelle cose che si potrebbero ridurre perchè le sapete benissimo tutti quali sono. Quando uno stato fa cassa con le multe, i giochi, la benzina, la tassazione più elevata in assoluto, fa il duro con i deboli e debole con i duri (lo sconto inverosimile della multa a quelli delle macchinette dei giochi d'azzardo), non conclude, ad esempio, con la Svizzera il trattato per riavere un pò dei soldi esportati illegamente, bè quando uno stato fa questo ed altro, qualsiasi altra mossa è irrilevante se non dannosa, onestamente non so come andremmo a finire, scusate del pessimismo ma una luce non si vede, un salutone, Nino.
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: dom dic 01, 2013 5:42 pm
da floyd
rosari60 ha scritto:Ciao floyd letta tua mail solo mi puoi spiegare un po meglio cosa si tratta questo ricorso ? grazie
Scusa il ritardo nella risposta, ma sono rientrato solo oggi sull'argomento.
Nel 1995 con il transito al sistema contributivo per quelli che avevano meno di 18 anni di servizio, le rispettive amministrazioni, avrebbero dovuto avviare una previdenza complementare per compensare la minore resa dei contributi versati. Con il ricorso si chiede di attuare quanto già stabilito e non mantenuto dallo stato: non tanto per chi andrà in pensione fra qualche anno con il sistema misto comunque penalizzati, ma per quelli che sono stati incorporati dopo il 1995, secondo gli attuali prospetti, prenderanno poco più di una pensione sociale.
Ti invio un altro post recuperato dal sito dell'avvocato Mandolesi dove chiede il risarcimento danni a seguito del passaggio al sistema contributivo (anno1995).
Cordiali saluti floyd.
RICORSO PENSIONI
Risarcimento danni.
Dopo aver depositato i primi ricorsi collettivi (anno 2009) – avviando e, di fatto, concludendo quella che abbiamo definito essere la “prima fase del ricorso c.d. pensioni” – abbiamo formalmente notificato (anno 2010), in nome e per conto di tutti i nostri Assistiti – aderenti a quella che è stata denominata la “nuova fase del ricorso c.d. pensioni” – l’atto di intimazione e messa in mora con cui abbiamo chiesto alle competenti Amministrazioni di procedere alla costituzione di forme pensionistiche complementari. Le varie diffide, però, sono rimaste senza risposta.
Abbiamo allora depositato i primi nuovi ricorsi (anno 2011) che sono stati accolti dal TAR del Lazio, e formalmente notificato, come di rito, le relative sentenze ai Ministeri soccombenti, minacciando, in caso d’inadempimento, di adire le vie legali per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti (anno 2012). Le Amministrazioni a ciò intimate si sono invece limitate a una mera “presa d’atto”.
Il Governo ha dimostrato quindi di non avere alcuna intenzione di adempiere spontaneamente a quanto dovuto, tanto è vero che siamo stati costretti a depositare ulteriori ricorsi per l’ottemperanza delle predette sentenze, che sono stati anch'essi integralmente accolti (anno 2013).
Tuttavia, al fine di non incorrere nelle decadenze di legge, dobbiamo ora avviare anche una specifica azione legale per la condanna delle Amministrazioni al risarcimento dei danni conseguenti al mancato avvio della previdenza complementare (ad oggi, sono già trascorsi 18 anni inutilmente…). Il danno c’è e dobbiamo farcelo liquidare in sede giudiziaria!!
A tal riguardo, Fonti autorevoli hanno oramai riconosciuto che:
- “Il ritardo danneggia i lavoratori del settore che stanno perdendo, tra l’altro, la possibilità di usufruire del contributo datoriale, con connesse conseguenze sullo sviluppo dell’accumulazione con finalità previdenziale; un tale ritardo, quindi, non è più giustificabile”;
- “In futuro le pensioni saranno più basse per tutti, e l’essere dipendente pubblico non garantisce una tutela pensionistica particolare”;
- “Ritardare la partecipazione ad un programma di risparmio previdenziale costa caro: per ottenere l’integrazione del ridotto tasso di sostituzione (rapporto pensione/ultimo stipendio percepito) del 30 per cento al momento della pensione, è necessario investire nella previdenza integrativa il 5,4 per cento del proprio reddito annuo, ma se si inizia a farlo 10 anni più tardi (nel nostro caso stiamo arrivando ai 20 anni di ritardo) occorrerà versare quasi tre volte tanto: il 13,8 per cento”;
- “Costruirsi una pensione integrativa adeguata richiede un lungo periodo di partecipazione al Fondo Pensione: un ritardo di venti anni nell’aderire, determina una riduzione della relativa rendita pari al 46,42 per cento”.
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: mar dic 03, 2013 12:16 pm
da Debico
Buongiorno, questo articolo lo potete trovare nel sito dell'avvocato.
RICORSO PENSIONI - ALTRA VITTORIA!
Il TAR accoglie anche i giudizi di ottemperanza.
Ancora un successo per l’Avv. Roberto Mandolesi nella difficile “partita” delle Pensioni.
Con due analoghe sentenze (n. 2907/2013 e n. 2908/2013) il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ha accolto i rispettivi giudizi di ottemperanza (ricorsi n. 9990/2012 e n. 9988/2012) e, quindi, (1) ha ordinato al Ministero della Difesa e al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione di dare esatta e completa esecuzione a quanto statuito con le precedenti sentenze (n. 9186/2011 e n. 9187/2011) entro il termine di 180 giorni; (2) ha nominato un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale del personale del Ministero della Difesa che, in caso di persistente inottemperanza, nel successivo termine di 180 giorni ponga in essere tutti gli opportuni provvedimenti per l’esecuzione delle citate sentenze; e (3) ha condannato le predette Amministrazioni al pagamento delle spese.
Arrivati a questo punto, quindi, l’Amministrazione dovrà finalmente avviare la c.d. previdenza integrativa e, solo per i nostri ricorrenti, porsi anche il problema di come risarcirli per il tempo inutilmente trascorso (e per i connessi danni loro procurati).
A tal riguardo, si segnala che è ancora possibile aderire al ricorso c.d. "Pensioni - Risarcimento danni": la Scheda informativa, la Modulistica e le FAQ relative sono pubblicate sulla prima pagina di questo sito web.
Con i migliori saluti.
Lo Staff
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: ven dic 06, 2013 9:36 am
da panorama
Egr. colleghi, è strano che non viene citata la data della pubblicazione delle 2 sentenze (n. 2907/2013 e n. 2908/2013) ma la notizia ha quando risale sul sito dell'avvocato?
E' del mese di Dicembre o di quando?
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: ven dic 06, 2013 2:00 pm
da Debico
N. 02907/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09990/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9990 del 2012, proposto da:
David Albertini, Rocco Carofiglio, Giulio Castaldo, Marco De Vivo, Michele Di Colandrea, Sergio Isaia, Alfonso Masciavè, Maurizio Pispisa, Paolo Primitivi e Pierluigi Saba, rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Dipartimento della Funzione Pubblica, n.c.;
per la declaratoria
dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo preordinato all'attivazione della cosiddetta "previdenza complementare"- esecuzione giudicato (sentenza n. 9186/2011 del T.A.R. per il Lazio - sezione prima bis)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto notificato il 23 novembre 2012, depositato nei termini, i Sig.ri Albertini David e gli altri ricorrenti indicati nell’epigrafe del ricorso hanno proposto ricorso ex articolo 112 e seguenti del cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9186/2011 pronunciata da questa Sezione nella Camera di Consiglio del 5 ottobre 2011.
Va osservato che con tale sentenza veniva dichiarato l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
Considerato che la suddetta sentenza non è stata eseguita, per cui i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla stessa pronuncia.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 30 gennaio 2013 la causa è passata in decisione.
Il ricorso si appalesa fondato e va, pertanto, accolto così come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero della Difesa ed al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, di dare esatta e completa esecuzione a quanto statuito con la sentenza n. 9186/2011 di questa Sezione entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
In caso di persistente inottemperanza nel termine sopraindicato, il Collegio nomina fin d’ora Commissario “ad acta” nella persona del Direttore Generale del personale del Ministero della Difesa, o un suo delegato, affinché nell’ulteriore termine di 180 giorni ponga in essere tutti gli opportuni provvedimenti per l’esecuzione della sopracitata sentenza.
Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, al pagamento delle spese
del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Domenico Landi, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
cerca nel TAR del Lazio trovi anche l'altra sentenza.
Pubblicate nel sito dell'avvovato se non erro nel mese di setembre c.a.
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: ven dic 06, 2013 5:26 pm
da panorama
Infatti, quindi avevo pensato bene (i miei dubbi erano verità) che non erano di adesso ma vecchie, poiché io non le avevo trovate in questi giorni, poiché la discussione del ricorso 9990/2012 è prevista per gennaio 2014
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: ven dic 13, 2013 3:51 pm
da Johnny
Ultima news in materia di pensioni pubblicata sulla pagina web dell'Av. Mandolesi:
http://www.avvocatomandolesi.it/default ... &Type=View" onclick="window.open(this.href);return false;
Johnny
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: ven dic 13, 2013 10:15 pm
da sgtbuck
L'Avvocato Mandolesi, parla di compromissioni in seguito a sentenze sfavorevoli ottenute dai diversi studi legali.
Io vorrei capire solamente una cosa e cioè se io sbaglio mi fanno un c....lo grosso quanto una capanna con la conseguente perdita del grado e destituzione.
Al contrario se è la P.A. a non ottemperare ai suoi doveri non succede nulla.
Ma i T.A.R. sono Autorità amministrative preposte a far rispettare la legge o sono solo Autorità consenzienti e di circostanza?
Vorrei capire, ma questi Tribunali Amministrativi a cosa servono?
Credo che si stia cercando di aggirare l'ostacolo, ma il problema è solo uno e cioè che i fondi per la previdenza complementare non sono mai stati attuati.
Non è possibile che un attuale Luogotente attuale vada via con le briciole mentre un Brigadiere qualche anno fà percepiva una pensione dignitosa.
Quindi?
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: dom feb 23, 2014 11:00 pm
da panorama
Per opportuna notizia
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21/02/2014 201402123 Sentenza 1B
N. 02123/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09988/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9988 del 2012, proposto da:
D. A., M. B., G. C., F. D. S., F. F., G. G., M. P., M. Q., T. S. e U. U., rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione Dipartimento della Funzione Pubblica, n.c.;
per l'ottemperanza
dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo preordinato all'attivazione della cosiddetta "previdenza complementare" - esecuzione giudicato (sentenza n. 9187/2012 del T.A.R. per il Lazio - sezione prima bis);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di chiarimenti, depositata il 28 novembre 2013 e formulata dal Commissario ad acta Brigadiere Generale C.C.r.n. Roberto Sernicola, nominato dal Direttore Generale di PERSOMIL in data 18 aprile 2013, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art.112 del c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con apposito ricorso le parti istanti hanno proposto ricorso ex articolo 112 e seguenti del cod. proc. amm. per l’esecuzione del giudicato formatosi per effetto della sentenza n. 9187/2011 di questa Sezione con cui veniva accertato l’obbligo per le Amministrazioni resistenti di concludere il procedimento amministrativo concernente la costituzione di forme pensionistiche complementari così come previsto dalle vigenti normative in materia pensionistica entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
Accertata l’inottemperanza della stessa amministrazione soccombente con successiva decisione n. 2908/2013 del 21 marzo 2013, è stata accolta la domanda giudiziale proposta e, per l’effetto, ordinato al Ministero della Difesa ed al Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’innovazione in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, di dare esatta e completa esecuzione a quanto statuito con la sentenza n. 9187/2011 di questa Sezione entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica, se anteriore.
Con apposita istanza il Commissario ad acta sopra indicato ha chiesto necessari chiarimenti circa le modalità di esecuzione della suindicata ed ultima decisione di questa Sezione.
Alla luce della disciplina normativa, richiamata nella stessa nota del Commissario ad acta, ed in relazione al contenuto del tutto generico ed essenziale del giudicato formatosi sul mero obbligo a provvedere, non è possibile individuare una prassi procedimentale ben definita.
Al riguardo, anche alla luce della citata decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5698 del 2011, è possibile individuare in tale contesto soltanto un onere minimo indispensabile che è quello di attivare i procedimenti negoziali interessando allo scopo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed i Consigli Centrali di Rappresentanza, senza tralasciare diffidare il Ministro della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ad avviare le procedure di concertazione/contrattazione per l’intero Comparto Difesa e Sicurezza.
Ogni altra incombenza allo stato degli atti non è affatto ipotizzabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dal Commissario ad acta negli ulteriori termini sopra stabiliti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Domenico Landi, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/02/2014
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21/02/2014 201402122 Sentenza 1B
N. 02122/2014 REG.PROV.COLL.
N. 09990/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9990 del 2012, proposto da:
D. A., R. C., G. C., M. D. V., M. D. C., S. I., A. M., M. P., P. P. e P. S., tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Mandolesi, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via Paolo Emilio, 34;
contro
Ministero della Difesa, Ministero della Pubblica Amministrazione e L'Innovazione Dipartimento della Funzione Pubblica, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
dell’obbligo di concludere il procedimento amministrativo preordinato all'attivazione della cosiddetta "previdenza complementare"- esecuzione giudicato (sentenza n. 9186/2011 del T.A.R. per il Lazio - sezione prima bis);
OMISSIS
(poiché il resto e uguale a quello di cui sopra)
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Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: lun feb 24, 2014 12:30 pm
da Admin
sgtbuck ha scritto:Il termine concesso dal TAR Lazio alle Amministrazioni per l'avvio della previdenza complementare è scaduto.
Cosa succederà adesso?
Pubblica Amministrazione: UIL, affondata la previdenza complementare
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: lun feb 24, 2014 2:46 pm
da panorama
Giusto x notizia, questo è quello che si legge nel sito dell'Avvocato a seguito delle sentenze di cui sopra.
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RICORSO PENSIONI. L’avvocato Mandolesi è riuscito nell’impresa di non far rimettere in discussione le sentenze positive già ottenute.
Il TAR conferma la validità e l’efficacia delle nostre sentenze. A questo punto, oltre a sollecitare l’avvio della previdenza complementare, bisognerà agire parallelamente per il risarcimento dei danni comunque provocati.
Con sentenze n. 2122 e n. 2123, rese nella scorsa udienza, il TAR del Lazio – nel richiamare le proprie pronunce positive in materia, nonostante il mutamento d’indirizzo giurisprudenziale (determinatosi non per colpa nostra…) – ha mantenuto inalterate la validità e l’efficacia delle sentenze rese in favore dei nostri Assistiti, qualificando il loro interesse ad agire per l’avvio delle forme pensionistiche complementari, e, di riflesso, per la proposizione della connessa azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni comunque provocati dalla mancata costituzione della previdenza integrativa.
A tal uopo, s’informa che la Perizia tecnico-contabile è in via di definizione e a breve saremo in grado di quantificare l’ammontare del danno ed avviare le relative azioni legali.
Con i migliori saluti.
Roma, 22 febbraio 2014
Lo Staff
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: gio lug 17, 2014 9:47 pm
da mark77
...nessuna novità su questo ricorso??
Il Commissario ad Acta, nel mese di marzo del corrente anno, ha sollecitato l'avvio dell' attività negoziale e, recentemente, è stato un tavolo di lavoro ad hoc presso SMD. Però, come ho avuto modo di scrivere al legale, se il Commissario ad Acta non fissa dei limiti temporali ben definiti entro i quali concludere l'attività negoziale (non presenti nella lettera sollecitatoria) passeranno altri 17 anni!
La "vicenda" del mancato avvio della Previdenza Complementare dal 1996 ha dell'incredibile...è una vergogna senza fine.
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: gio lug 17, 2014 11:29 pm
da panorama
Ma ancora siete sicuri/convinti che lo Stato sborserà qualche €uro su questa faccenda, essendo che non sta pagando neanche le sentenze vincenti per l'indennità di Comando a tanti Ufficiali e Sottufficiali di tutti le FF.AA. e FF.PP.?
Io ho i miei dubbi.
Poi fatemi sapere come finisce questa storia infinita.
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: lun lug 21, 2014 9:46 pm
da mark77
panorama ha scritto:Ma ancora siete sicuri/convinti che lo Stato sborserà qualche €uro su questa faccenda, essendo che non sta pagando neanche le sentenze vincenti per l'indennità di Comando a tanti Ufficiali e Sottufficiali di tutti le FF.AA. e FF.PP.?
Io ho i miei dubbi.
Poi fatemi sapere come finisce questa storia infinita.
panorama ha scritto:Ma ancora siete sicuri/convinti che lo Stato sborserà qualche €uro su questa faccenda, essendo che non sta pagando neanche le sentenze vincenti per l'indennità di Comando a tanti Ufficiali e Sottufficiali di tutti le FF.AA. e FF.PP.?
Io ho i miei dubbi.
Poi fatemi sapere come finisce questa storia infinita.
In effetti sarà molto dura, se non impossibile, ottenere che venga sanato il danno pregresso causato dalla mancata applicazione della Legge Dini dal 1997 ad oggi. Sicuramente saranno avviati i fondi pensione ma Cocer e Sindacati di P.S. penso che stiano vincolando la partenza della previdenza complementare alla sanatoria del pregresso; o risarcendo la somma dovuto o estendendo il retributivo sino al 31/12/2012. Vediamo cosa succede...intanto le sentenze positive non sono state impugnate.
Re: Ricorso Avv.to Mandolesi
Inviato: gio lug 31, 2014 9:55 pm
da antoniope
L'ultimo post dell'avvocato,ì.
" Nelle scorse settimane sono arrivati i primi rimborsi delle spese legali relative ai c.d. ricorsi pilota, cioè con riferimento esclusivamente a quei ricorsi proposti dall'avvocato Mandolesi per un numero limitato di assistiti al fine di ottenere un indirizzo giurisprudenziale valevole per la generalità degli altri ricorrenti.
Si precisa che tale rimborso, deciso dal T.A.R., è stato poi riconosciuto dai Ministeri competenti e direttamente liquidato per il tramite della Banca d'Italia soltanto a coloro che sono stati inseriti tra i partecipanti di questi ricorsi “pilota”.
Questa somma, quindi, non ha nulla a che vedere con la richiesta di risarcimento danni che sarà inoltrata subito dopo la pausa estiva: del relativo deposito daremo notizia con successiva nota.
Con l’occasione, si informa che l’attività negoziale per l’avvio della previdenza integrativa e la connessa costituzione dei c.d. Fondi pensione – nonostante le buone intenzioni manifestate dalle parti contraenti (Governo, da una parte, ed Organizzazioni sindacali e Comitati centrali di rappresentanza, dall’altra) – non è stata al momento ripresa.
Anche con riferimento a questa questione, forniremo maggiori dettagli con una successiva nota informativa.
Roma, 30 luglio 2014
Lo Staff
Dobbiamo essere ottimisti????