christian71 ha scritto:antoniomlg ha scritto:Ciao Frà......
scusatemi ma non sono riuscito a ridimensionarla prima di postarla ed il sistema non mi fà apportare correzzioni.
se qualcuno in possesso dei permessi potrebbe ridimensionarla sarei grato.
ciao
Ciao Antonio, sono riuscito a ridimensionarlo così...ma era solo questa pagina???
Ispettorato.JPG
Ciao a tutti, leggendo la pagina mi è sembrato di capire che mettano a confronto le tabelle inail con quelle per l'invalidità civile per poi scegliere il valore piu favorevole. Ma non sta scritto in nessuna norma che le tabelle da mettere a confronto sino quelle appena citate. semmai il valore più favorevole e da determinarsi è dovuto dal confronto tra le predette tabelle (art. 5 dpr 243/06) e quelle relative alla pensionistica di guerra (DPR 915/78).
tratto da relazione illustrativa del DPR 181/09 dell'Ufficio Normativo del Ministero della Giustizia:
Nell’articolo 3 vengono disciplinati i criteri e le modalità di valutazione dell’invalidità permanente. Ai fini della valutazione dell’invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, occorre innanzitutto rimarcare quanto esposto in premessa, ovvero che il regolamento vigente, approvato con il citato d.P.R. n. 510/1999, abrogando le precedenti disposizioni, ha lasciato le competenti Commissioni mediche senza alcun idoneo riferimento valutativo. Il presente articolo, nell’ottica di dettare disposizioni di favore per le vittime del terrorismo, e preso atto della mancata indicazione nella fonte primaria di precisi criteri cui ancorare la liquidazione, prevede che la determinazione della percentuale di invalidità permanente venga effettuata scegliendo il valore più favorevole tra quello previsto dalle tabelle annesse al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Tabelle delle pensioni di guerra) e quello previsto dalle tabelle approvate con D.M. del Ministero della sanità 5 febbraio 1992 (Tabelle di invalidità civile). Ambedue le tabelle, nel tempo, hanno costituito riferimento valutativo delle Commissioni mediche. Si è ritenuto di adottare il criterio del valore più favorevole, poiché, da un lato, i criteri di liquidazione contenuti nella disciplina della pensionistica di guerra si attagliano alla necessità di indennizzare danni derivanti da un evento terroristico, la cui natura violenta può essere considerata analoga alle circostanze belliche.
Le tabelle dell’invalidità civile, dall’altro lato, in quanto più aggiornate, consentono alle Commissioni mediche di incrementare i valori della percentuale di invalidità permanente, fino al 5% (laddove sussista un riflesso sulla capacità lavorativa specifica o semispecifica), e prevedono una maggiore pluralità e graduazione di menomazioni, nonché nuove voci nosografiche di danno, per le quali spesso è difficile, se non impossibile stabilire una corretta e precisa quantificazione, anche ricorrendo ai noti criteri dell’analogia o equivalenza (come ad esempio nelle patologie iatrogene, eziopatogeneticamente correlabili e come tali indennizzabili, come le epatopatie da farmaci o trasfusioni, ecc.). Inoltre queste ultime tabelle prevedono in modo dettagliato anche i danni compresi nella fascia 1-10%, non previsti nelle tabelle di guerra o previsti solo parzialmente nella tabella B per la fascia 11-20%. Una tutela ancora maggiore è garantita anche dai criteri applicativi delle tabelle di invalidità civile laddove occorre valutare infermità plurime concorrenti o coesistenti, soprattutto appartenenti alle predette fasce d’invalidità micropermanenti, che risulterebbero escluse in applicazione della tabella F1 di calcolo per il cumulo, prevista dalla pensionistica di guerra.
Per questi motivi viene previsto che le Commissioni mediche attribuiscano la percentuale di invalidità sulla base di entrambi i sistemi tabellari per poi scegliere il valore percentuale più favorevole. Si è presentata la necessità di rendere omogenei i dati per effettuare il confronto e scegliere il dato più favorevole, in quanto le tabelle della pensionistica di guerra prevedono l’attribuzione di “categorie” di invalidità in relazione al danno subito (per esempio: una SECONDA categoria per la perdita di una mano, non protesizzabile, viene resa corrispondente ad una percentuale compresa nella fascia 81-90%). È stato inserito un Allegato al provvedimento, nel quale tali categorie sono trasformate in percentuali di invalidità permanente riferita alla capacità lavorativa in modo da poter comparare i dati così ottenuti (tornando all’esempio della perdita della mano, si consideri che le tabelle di invalidità civile prevedono una percentuale di invalidità del 65%; in tale caso la comparazione delle percentuali porterà a scegliere quella più favorevole individuata e compresa tra 81-90%).
(qualcuno ha notizia dell'esito del parere 3105 fatto dal Ministero dell'Interno al Consiglio di Stato?)