legge 100, ma quando spetta l'indennizzo?

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Re: legge 100, ma quando spetta l'indennizzo?

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corresponsione indennità di trasferimento - l. 100/1987.

qui si parla di personale accasermato e non.

Il CdS respinge l'appello dell'Amministrazione.
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1) - Il sig. Conte, sergente dell’Esercito già assegnato al IV Reggimento carri di Civitavecchia, in data 5.9.1995 è stato trasferito al XXXI Reggimento di Altamura.

2) - In quell’occasione l’interessato non ha richiesto l’indennità di trasferimento, in quanto non spettante al personale militare ( come i sergenti) accasermato.

3) - In data 19.7.1996 il Conte è stato promosso sergente maggiore, con decorrenza giuridica retroattiva al 2.3.1994.

4) - Dal momento che il militare con grado di sergente maggiore non è più accasermato, il Conte ha allora richiesto di fruire della indennità dal 5.9.1995 ( data del trasferimento).

5) - A fronte del diniego opposto dall’Amministrazione il militare si è quindi rivolto al TAR Bari il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto in parte il gravame, stabilendo la spettanza dell’indennità dal 19.7.1996 ( data della promozione).

N.B.: leggete tutto il contesto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201703479
- Public 2017-07-17 -


Pubblicato il 17/07/2017

N. 03479/2017 REG.PROV.COLL.
N. 07795/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7795 del 2008, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Conte Alfredo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giancarlo Alberti Di Catenaja, con domicilio eletto presso lo studio Luana Lionetto in Roma, via San Gemini 34;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00665/2008, resa tra le parti, concernente corresponsione indennità di trasferimento - l. 100/1987


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati Avv.to dello Stato De Felice, Alberti di Catenaja;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. Conte, sergente dell’Esercito già assegnato al IV Reggimento carri di Civitavecchia, in data 5.9.1995 è stato trasferito al XXXI Reggimento di Altamura.

In quell’occasione l’interessato non ha richiesto l’indennità di trasferimento, in quanto non spettante al personale militare ( come i sergenti) accasermato.

In data 19.7.1996 il Conte è stato promosso sergente maggiore, con decorrenza giuridica retroattiva al 2.3.1994.

Dal momento che il militare con grado di sergente maggiore non è più accasermato, il Conte ha allora richiesto di fruire della indennità dal 5.9.1995 ( data del trasferimento).

A fronte del diniego opposto dall’Amministrazione il militare si è quindi rivolto al TAR Bari il quale con la sentenza in epigrafe indicata ha accolto in parte il gravame, stabilendo la spettanza dell’indennità dal 19.7.1996 ( data della promozione).

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dall’Amministrazione la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, con rigetto del ricorso introduttivo.

Si è costituito in resistenza l’interessato, il quale ha poi depositato memoria.

All’udienza del 13 luglio 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello non è fondato.

Con il primo motivo l’Amministrazione della Difesa deduce che l’indennità non spettava, perché quella di Altamura era la prima destinazione di servizio del Conte, al termine della fase addestrativa.

Il mezzo non può trovare favorevole considerazione in quanto dagli atti risulta che in precedenza il sergente, al termine dell’addestramento, era stato assegnato al IV Reggimento di Civitavecchia ove era transitato in spe già prima del trasferimento ad Altamura: non si comprende pertanto come l’appellante possa sostenere che il XXXI Reggimento fosse la prima destinazione del Conte.

Ne risulta che il mezzo è inammissibile per la sua genericità.

Con il secondo motivo l’Amministrazione deduce, se ben si comprende, che l’indennità non spetta nel caso in cui il servizio o la funzione cui sia adibito il militare non consente una permanenza quadriennale.

Anche questo mezzo risulta inammissibile per la sua perplessità posto che, come affermato dall’interessato senza contestazioni di controparte, il militare ha continuato a prestare servizio al 31^ reggimento per oltre dieci anni: il che consente di escludere che il trasferimento in Puglia fosse correlato ad esigenze temporanee o transeunti ( addestramento formazione etc.).

Con il terzo e centrale motivo l’appellante deduce che il TAR ha obliterato il disposto dell’art. 4 della legge n. 836 del 1973, a mente del quale eventuali promozioni retroattive non incidono sull’indennità liquidata per i periodi di missione anteriori alla promozione stessa.

Questo mezzo non è fondato.

Come è noto, il citato art. 4 L. n. 836 del 1973 dispone che “la decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all’ interno della Repubblica, sia all’estero, e per i periodi di missione già decorsi alla data di promozione o di sistemazione in ruolo”.

Segue da ciò che i militari, che alla data dell’ avvenuto trasferimento erano obbligati ad alloggiare in caserma per effetto del grado rivestito (nella specie, sergente), non hanno diritto all’indennità di trasferimento per il periodo anteriore alla data di adozione del decreto di avanzamento al grado superiore (nella specie, sergente maggiore), durante il quale hanno fruito del beneficio dell’ accasermamento.

Per contro, come chiarito dalla risalente Giurisprudenza della Sezione, “ La suddetta indennità va invece corrisposta, in coerente applicazione dei principi innanzi richiamati, per il restante periodo, cioè per quello compreso fra la data di adozione del decreto innanzi richiamato e quella finale del biennio dall’ avvenuto trasferimento, durante il quale gli ex sergenti perdono il beneficio dell’
accasermamento avendo acquisito a tutti gli effetti il grado di sergente maggiore incompatibile con esso”. ( cfr. IV Sez. 3965 del 2007 e 2215 del 2007).

In sostanza, l’indennità spetta non dalla data retroattiva di decorrenza giuridica della promozione, ma dalla data in cui il militare consegue il grado di sergente maggiore, come esattamente stabilito dal TAR.

Il che, del resto, è del tutto coerente col disposto dell’art. 4 citato il quale infatti limita il diniego di corresponsione dell ’indennità ai “periodi… già decorsi alla data del decreto di promozione”.

Con l’ultimo motivo l’Amministrazione deduce l’errore di giudizio in cui è incorso il TAR, non avvedendosi che per effetto dell’art. 1 c. 36 della legge finanziaria n. 549 del 1995 il periodo di corresponsione dell’indennità è stato ridotto da un biennio ad ad un anno.

Il mezzo non può essere favorevolmente considerato in quanto la riduzione non risulta applicabile ad un trasferimento disposto prima della data di entrata in vigore della legge ( 1.1.1996).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va perciò respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.


P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento in favore di Conte Alfredo di euro 2000 ( duemila) oltre spese generali IVA e CAP per spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





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flavjone
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legge 100, ma quando spetta l'indennizzo?

Messaggio da flavjone »

Buongiorno a tutti.
Se si viene trasferiti d'autorità nel comune dove si ha la residenza anagrafica spetta la corresponsione della indennità prevista dalla Legge 86/2001?
Grazie a chi vorrà rispondermi.
flavjone
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Re: legge 100, ma quando spetta l'indennizzo?

Messaggio da flavjone »

Buongiorno a tutti.
Se si viene trasferiti d'autorità nel comune dove si ha la residenza anagrafica spetta la corresponsione della indennità prevista dalla Legge 86/2001?
Grazie a chi vorrà rispondermi.
panorama
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Re: legge 100, ma quando spetta l'indennizzo?

Messaggio da panorama »

Ricorso per la riliquidazione del trattamento economico di trasferimento ex art.1 Legge 10 marzo 1987, n. 100 ( all’epoca dei fatti sottufficiali dell’Aeronautica militare )

Rif. Tar Lazio sentenza n. 2267/2016 depositata il 19/02/2016 ( ricorso N. 12614/1999 )

Rif. Tar Lazio sentenza n. 6068/2016 depositata il 24/05/2016 (ricorso N. 01062/1999 )

Il CdS riunisce gli appelli dei ricorrenti e li Accoglie.

N.B.: i motivi li potete leggere direttamente nell'allegata sentenza. E' andato tutto bene.
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