Re: Dubbio su monetizzazione C.O.
Inviato: sab apr 12, 2014 10:29 pm
Ricorso ACCOLTO.
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1) - la Questura di Lecce ha respinto la sua istanza di monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito con riferimento agli anni 2011 e 2012.
2) - L’interessato chiede, altresì, che venga accertata in via giurisdizionale la sua inidoneità al servizio, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del D.p.r. 461/01, già certificata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013;
inoltre,
3) - rivolge istanza intesa alla declaratoria dell’obbligo per il Ministero dell’Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art.15, comma 3 D.p.r. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso procedimento alla luce degli accertamenti già effettuati sulla sua persona da parte della competente C.M.O.
4) - la domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dall’interessato con riferimento agli anni 2011 e 2012 è stata respinta in quanto:
a) si è ritenuto che la sua posizione giuridica dovesse considerarsi assimilabile a quella di “pensionato a domanda a far data dal 16 agosto 2012”;
OMISSIS
5) - Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che, secondo un insegnamento giurisprudenziale che ha ricevuto avallo anche presso il massimo organo di giustizia amministrativa, (si veda, Cons. di St. sez. VI 1 dicembre 2009 n.7515) "leggere direttamente in sentenza";
6) - Lo stesso Consiglio di Stato ha, peraltro statuito che “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione.”( vedi Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n.6012).
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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11/04/2014 201400947 Sentenza 2
N. 00947/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01587/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Manelli, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Garibaldi,43;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. …. Cat. 1.1.12Pers./2013 datato 8 luglio 2013, successivamente notificato in data 25 luglio 2013, con il quale la Questura di Lecce ha rigettato l'istanza di monetizzazione di congedo ordinario, maturato e non fruito dal ricorrente;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto e, in particolare, ove occorra, della nota n. 333-D/018675 del Ministero dell'Interno del 12 giugno 2013; della nota prot. n. …./1 febbraio 2012 della Questura di Lecce del 13 giugno 2013; della nota n. …./1.2.10/Pers. della Questura di Lecce del 21 giugno 2013; della nota prot. n. 333-G/I/Sett.2/mco/OMISSIS del Ministero dell'Interno del 27 giugno 2013;
per l'accertamento e la declaratoria dell'inidoneità al servizio ex art. 15, co. 1, DPR 461/01, così come certificata dalla CMO di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013;
dell'obbligo in capo al Ministero dell'Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art. 15, co. 3, DPR n. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso alla luce degli accertamenti già effettuati da parte della CMO di Taranto;
e, conseguentemente, del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito;
oltre che per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire tutti gli emolumenti con condanna dell'Amm.ne al pagamento delle relative somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. G. Manelli per il ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sovrintendente Capo della P.S. OMISSIS chiede l’annullamento del provvedimento datato 18 luglio 2013, con il quale la Questura di Lecce ha respinto la sua istanza di monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito con riferimento agli anni 2011 e 2012.
L’interessato chiede, altresì, che venga accertata in via giurisdizionale la sua inidoneità al servizio, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del D.p.r. 461/01, già certificata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013; inoltre, rivolge istanza intesa alla declaratoria dell’obbligo per il Ministero dell’Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art.15, comma 3 D.p.r. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso procedimento alla luce degli accertamenti già effettuati sulla sua persona da parte della competente C.M.O.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti violazioni:
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 d.p.r. 461/01- violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per illogicità e perplessità dell’azione amministrativa – eccesso di potere per errore nei presupposti;
- violazione e falsa applicazione del parere del Consiglio di Stato Comm.Speciale del 4 ottobre 2010 - violazione dell’art.14 del dp.r. n.395/1993, dell’articolo 18 d.p.r. 254/99, dell’articolo 36 Cost- dell’articolo 1 della legge n.937/77.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso del quale ha chiesto che venga pronunciata l’inammissibilità, o la infondatezza nel merito.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014.
DIRITTO
Si può affermare che, nonostante la poca chiarezza delle note interlocutorie che hanno costituito oggetto di scambio di corrispondenza tra la Questura di Lecce e il Ministero dell’Interno circa la posizione del ricorrente, la domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dall’interessato con riferimento agli anni 2011 e 2012 è stata respinta in quanto:
a) si è ritenuto che la sua posizione giuridica dovesse considerarsi assimilabile a quella di “pensionato a domanda a far data dal 16 agosto 2012”;
b) si è conseguentemente ritenuta ininfluente, ai fini della esatta qualificazione e della decorrenza dello status giuridico del dipendente, la circostanza che il giudizio di inidoneità pronunciato nei suoi riguardi fosse intervenuto in epoca successiva al collocamento a riposo a domanda;
c) si è rappresentato di non poter far luogo al pagamento sostitutivo del congedo ordinario, non solo in seguito all’entrata in vigore dell’art.5, comma 8 del d.l.95/2012, ma anche per effetto di un parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, reso in data 4 ottobre 2010, secondo il quale la monetizzazione del congedo può avere luogo anche per il personale cessato a domanda che ne faccia richiesta, purchè il dipendente si sia venuto a trovare nella oggettiva impossibilità di fruire delle ferie maturate e non godute e che abbia chiesto e non ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero pari ai giorni di congedo ordinario non goduti ovvero sia stato giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta al servizio nella Polizia di Stato dalla competente CMO, con verbale emesso in data antecedente il collocamento a riposo, con conseguente impossibilità di recedere dalle dimissioni o posticiparne la decorrenza;
d) si è, infine, opinato di non poter far luogo al procedimento di dispensa dal servizio del ricorrente, atteso che il medesimo e’ “ già cessato volontariamente”.
In definitiva, la posizione assunta dalla Amministrazione resistente sarebbe quella di ritenere che il procedimento di dispensa non possa essere attivato in quanto non sarebbe possibile dispensare dal servizio un soggetto già collocato a riposo per dimissioni volontarie.
Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che, secondo un insegnamento giurisprudenziale che ha ricevuto avallo anche presso il massimo organo di giustizia amministrativa, (si veda, Cons. di St. sez. VI 1 dicembre 2009 n.7515) “Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute può essere concluso anche nei confronti del dipendente già collocato a riposo, quando l'accertamento dello stato di salute invalidante, che costituisce presupposto essenziale per la dispensa, sia intervenuto antecedentemente alla data di collocamento in quiescenza; tale orientamento è, infatti, fondato sul diritto del dipendente a vedere concluso il procedimento di dispensa e a non essere pregiudicato da eventuali ritardi dell'amministrazione, che, non concludendo la procedura prima del collocamento a riposo a domanda, potrebbe precludere in tal modo l'accesso ai benefici derivanti dal diverso titolo della cessazione del servizio (inidoneità anziché dimissioni volontarie)”.
Nel caso di specie, il Collegio reputa che sussistano i presupposti per accordare preferenza al procedimento di dispensa rispetto alla diversa causa di risoluzione del rapporto da identificare nella domanda di dimissioni volontarie prodotta dall’interessato.
Milita in questa direzione il verbale del 5 febbraio 2013, con il quale la competente Commissione Medica Ospedaliera di Taranto, dopo aver rappresentato che il OMISSIS ha usufruito di 336 giorni di congedo ordinario a motivo di una OMISSIS, lo ha giudicato permanentemente inidoneo al servizio nella Polizia di Stato, ed ha altresì precisato che “l’inidoneità al servizio decorre dal 15 agosto 2012 ultimo giorno di servizio effettivo”.
Si può, perciò, ritenere che alla data del 15 agosto 2012 il OMISSIS si trovasse già in una condizione di inidoneità permanente al servizio che legittimava, senza ulteriori indugi, la sua dispensa dal servizio medesimo con conseguente prevalenza della inidoneità all’impiego rispetto alla volontaria dimissione dell’interessato, quale causa di rescissione del rapporto di lavoro.
Si tratta di conclusione che appare del resto conforme alla particolare natura della patologia sofferta dal dipendente – OMISSIS trattata a livello farmacologico - la quale, pur essendosi protratta a lungo nel tempo, si atteggiava quale causa di inidoneità al servizio fin dalle prime battute della sua insorgenza sulla persona del ricorrente.
Né può sostenersi con ragionevolezza che la inidoneità assoluta al servizio si sia cristallizzata in un momento successivo al collocamento del OMISSIS in quiescenza a seguito di dimissioni volontarie, non essendovi elementi di carattere medico per poter affermare cosa del genere.
Deve, anzi, sottolinearsi la incerta condotta della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto la quale ha protratto a lungo gli accertamenti sanitari finalizzati a stimare la idoneità al servizio del OMISSIS fino a pervenire, come già detto, ad un giudizio di inidoneità permanente al servizio nella Polizia di Stato solo nel contesto del verbale del 5 febbraio 2013 - dunque quando apparentemente il OMISSIS era a riposo a domanda - ma con effetti senz’altro da considerare retroattivi e, cioè, decorrenti dal 15 agosto 2012, ultimo giorno di servizio effettivo del OMISSIS.
La domanda del ricorrente diretta a conseguire la conclusione del procedimento di dispensa dal servizio per ragioni di salute deve dunque trovare accoglimento, ai sensi dell’art.15 del D.p.r. 461/2001, essendo erroneo il presupposto di fatto in base al quale l’amministrazione resistente ha stimato di non poter completare l’iter inerente al procedimento di dispensa dal servizio, atteso che lo stato invalidante è stato diagnosticato e accertato con caratteristiche di permanenza in epoca anteriore al collocamento a riposo del dipendente per dimissioni volontarie.
Appare, invero, conforme al principio di buona amministrazione di cui all’art.97 cost. il doveroso completamento del procedimento amministrativo il cui presupposto essenziale sia maturato prima del collocamento a riposo conseguente a domanda del dipendente.
Tanto deve affermarsi specialmente se dalla conclusione del diverso procedimento di dispensa dal servizio consegue l’attribuzione di provvidenze economiche migliorative per l’interessato.
Come pure erroneo è il presupposto in base al quale è stata respinta l’istanza diretta alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto dal dipendente.
Sostenere, infatti, che “ la posizione giuridica del dipendente in oggetto indicato …è quella di pensionato a domanda con decorrenza 16 agosto 2012 e trarne l’assunto della non spettanza del trattamento sostitutivo del congedo significa, per un verso, ignorare che un giorno prima e, cioè, il giorno 15 agosto 2012, il ricorrente versava in condizione di inidoneità permanente al servizio in Polizia di Stato con conseguente diritto a veder concluso il procedimento di dispensa dal servizio; per altro verso, vuol dire fornire una interpretazione della normativa di settore che proprio il Consiglio di Stato ha inteso scongiurare quando ha affermato che i ritardi dell’amministrazione (nell’ambito del procedimento in questione) non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente.
Lo stesso Consiglio di Stato ha, peraltro statuito che “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione.”( vedi Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n.6012).
Ciò consente di superare a piè pari il parere formulato dalla Commissione speciale del massimo organo di giustizia amministrativa sulla questione.
Il provvedimento che forma oggetto di domanda di annullamento non resiste, dunque, alle censure puntualmente svolte dal ricorrente e merita, pertanto, di essere caducato.
La natura della controversia milita per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento per quanto espresso in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2014
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1) - la Questura di Lecce ha respinto la sua istanza di monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito con riferimento agli anni 2011 e 2012.
2) - L’interessato chiede, altresì, che venga accertata in via giurisdizionale la sua inidoneità al servizio, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del D.p.r. 461/01, già certificata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013;
inoltre,
3) - rivolge istanza intesa alla declaratoria dell’obbligo per il Ministero dell’Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art.15, comma 3 D.p.r. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso procedimento alla luce degli accertamenti già effettuati sulla sua persona da parte della competente C.M.O.
4) - la domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dall’interessato con riferimento agli anni 2011 e 2012 è stata respinta in quanto:
a) si è ritenuto che la sua posizione giuridica dovesse considerarsi assimilabile a quella di “pensionato a domanda a far data dal 16 agosto 2012”;
OMISSIS
5) - Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che, secondo un insegnamento giurisprudenziale che ha ricevuto avallo anche presso il massimo organo di giustizia amministrativa, (si veda, Cons. di St. sez. VI 1 dicembre 2009 n.7515) "leggere direttamente in sentenza";
6) - Lo stesso Consiglio di Stato ha, peraltro statuito che “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione.”( vedi Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n.6012).
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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11/04/2014 201400947 Sentenza 2
N. 00947/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01587/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Manelli, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Garibaldi,43;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. …. Cat. 1.1.12Pers./2013 datato 8 luglio 2013, successivamente notificato in data 25 luglio 2013, con il quale la Questura di Lecce ha rigettato l'istanza di monetizzazione di congedo ordinario, maturato e non fruito dal ricorrente;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto e, in particolare, ove occorra, della nota n. 333-D/018675 del Ministero dell'Interno del 12 giugno 2013; della nota prot. n. …./1 febbraio 2012 della Questura di Lecce del 13 giugno 2013; della nota n. …./1.2.10/Pers. della Questura di Lecce del 21 giugno 2013; della nota prot. n. 333-G/I/Sett.2/mco/OMISSIS del Ministero dell'Interno del 27 giugno 2013;
per l'accertamento e la declaratoria dell'inidoneità al servizio ex art. 15, co. 1, DPR 461/01, così come certificata dalla CMO di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013;
dell'obbligo in capo al Ministero dell'Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art. 15, co. 3, DPR n. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso alla luce degli accertamenti già effettuati da parte della CMO di Taranto;
e, conseguentemente, del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito;
oltre che per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire tutti gli emolumenti con condanna dell'Amm.ne al pagamento delle relative somme.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. G. Manelli per il ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sovrintendente Capo della P.S. OMISSIS chiede l’annullamento del provvedimento datato 18 luglio 2013, con il quale la Questura di Lecce ha respinto la sua istanza di monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito con riferimento agli anni 2011 e 2012.
L’interessato chiede, altresì, che venga accertata in via giurisdizionale la sua inidoneità al servizio, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del D.p.r. 461/01, già certificata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013; inoltre, rivolge istanza intesa alla declaratoria dell’obbligo per il Ministero dell’Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art.15, comma 3 D.p.r. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso procedimento alla luce degli accertamenti già effettuati sulla sua persona da parte della competente C.M.O.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti violazioni:
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 d.p.r. 461/01- violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per illogicità e perplessità dell’azione amministrativa – eccesso di potere per errore nei presupposti;
- violazione e falsa applicazione del parere del Consiglio di Stato Comm.Speciale del 4 ottobre 2010 - violazione dell’art.14 del dp.r. n.395/1993, dell’articolo 18 d.p.r. 254/99, dell’articolo 36 Cost- dell’articolo 1 della legge n.937/77.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso del quale ha chiesto che venga pronunciata l’inammissibilità, o la infondatezza nel merito.
La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014.
DIRITTO
Si può affermare che, nonostante la poca chiarezza delle note interlocutorie che hanno costituito oggetto di scambio di corrispondenza tra la Questura di Lecce e il Ministero dell’Interno circa la posizione del ricorrente, la domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dall’interessato con riferimento agli anni 2011 e 2012 è stata respinta in quanto:
a) si è ritenuto che la sua posizione giuridica dovesse considerarsi assimilabile a quella di “pensionato a domanda a far data dal 16 agosto 2012”;
b) si è conseguentemente ritenuta ininfluente, ai fini della esatta qualificazione e della decorrenza dello status giuridico del dipendente, la circostanza che il giudizio di inidoneità pronunciato nei suoi riguardi fosse intervenuto in epoca successiva al collocamento a riposo a domanda;
c) si è rappresentato di non poter far luogo al pagamento sostitutivo del congedo ordinario, non solo in seguito all’entrata in vigore dell’art.5, comma 8 del d.l.95/2012, ma anche per effetto di un parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, reso in data 4 ottobre 2010, secondo il quale la monetizzazione del congedo può avere luogo anche per il personale cessato a domanda che ne faccia richiesta, purchè il dipendente si sia venuto a trovare nella oggettiva impossibilità di fruire delle ferie maturate e non godute e che abbia chiesto e non ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero pari ai giorni di congedo ordinario non goduti ovvero sia stato giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta al servizio nella Polizia di Stato dalla competente CMO, con verbale emesso in data antecedente il collocamento a riposo, con conseguente impossibilità di recedere dalle dimissioni o posticiparne la decorrenza;
d) si è, infine, opinato di non poter far luogo al procedimento di dispensa dal servizio del ricorrente, atteso che il medesimo e’ “ già cessato volontariamente”.
In definitiva, la posizione assunta dalla Amministrazione resistente sarebbe quella di ritenere che il procedimento di dispensa non possa essere attivato in quanto non sarebbe possibile dispensare dal servizio un soggetto già collocato a riposo per dimissioni volontarie.
Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che, secondo un insegnamento giurisprudenziale che ha ricevuto avallo anche presso il massimo organo di giustizia amministrativa, (si veda, Cons. di St. sez. VI 1 dicembre 2009 n.7515) “Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute può essere concluso anche nei confronti del dipendente già collocato a riposo, quando l'accertamento dello stato di salute invalidante, che costituisce presupposto essenziale per la dispensa, sia intervenuto antecedentemente alla data di collocamento in quiescenza; tale orientamento è, infatti, fondato sul diritto del dipendente a vedere concluso il procedimento di dispensa e a non essere pregiudicato da eventuali ritardi dell'amministrazione, che, non concludendo la procedura prima del collocamento a riposo a domanda, potrebbe precludere in tal modo l'accesso ai benefici derivanti dal diverso titolo della cessazione del servizio (inidoneità anziché dimissioni volontarie)”.
Nel caso di specie, il Collegio reputa che sussistano i presupposti per accordare preferenza al procedimento di dispensa rispetto alla diversa causa di risoluzione del rapporto da identificare nella domanda di dimissioni volontarie prodotta dall’interessato.
Milita in questa direzione il verbale del 5 febbraio 2013, con il quale la competente Commissione Medica Ospedaliera di Taranto, dopo aver rappresentato che il OMISSIS ha usufruito di 336 giorni di congedo ordinario a motivo di una OMISSIS, lo ha giudicato permanentemente inidoneo al servizio nella Polizia di Stato, ed ha altresì precisato che “l’inidoneità al servizio decorre dal 15 agosto 2012 ultimo giorno di servizio effettivo”.
Si può, perciò, ritenere che alla data del 15 agosto 2012 il OMISSIS si trovasse già in una condizione di inidoneità permanente al servizio che legittimava, senza ulteriori indugi, la sua dispensa dal servizio medesimo con conseguente prevalenza della inidoneità all’impiego rispetto alla volontaria dimissione dell’interessato, quale causa di rescissione del rapporto di lavoro.
Si tratta di conclusione che appare del resto conforme alla particolare natura della patologia sofferta dal dipendente – OMISSIS trattata a livello farmacologico - la quale, pur essendosi protratta a lungo nel tempo, si atteggiava quale causa di inidoneità al servizio fin dalle prime battute della sua insorgenza sulla persona del ricorrente.
Né può sostenersi con ragionevolezza che la inidoneità assoluta al servizio si sia cristallizzata in un momento successivo al collocamento del OMISSIS in quiescenza a seguito di dimissioni volontarie, non essendovi elementi di carattere medico per poter affermare cosa del genere.
Deve, anzi, sottolinearsi la incerta condotta della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto la quale ha protratto a lungo gli accertamenti sanitari finalizzati a stimare la idoneità al servizio del OMISSIS fino a pervenire, come già detto, ad un giudizio di inidoneità permanente al servizio nella Polizia di Stato solo nel contesto del verbale del 5 febbraio 2013 - dunque quando apparentemente il OMISSIS era a riposo a domanda - ma con effetti senz’altro da considerare retroattivi e, cioè, decorrenti dal 15 agosto 2012, ultimo giorno di servizio effettivo del OMISSIS.
La domanda del ricorrente diretta a conseguire la conclusione del procedimento di dispensa dal servizio per ragioni di salute deve dunque trovare accoglimento, ai sensi dell’art.15 del D.p.r. 461/2001, essendo erroneo il presupposto di fatto in base al quale l’amministrazione resistente ha stimato di non poter completare l’iter inerente al procedimento di dispensa dal servizio, atteso che lo stato invalidante è stato diagnosticato e accertato con caratteristiche di permanenza in epoca anteriore al collocamento a riposo del dipendente per dimissioni volontarie.
Appare, invero, conforme al principio di buona amministrazione di cui all’art.97 cost. il doveroso completamento del procedimento amministrativo il cui presupposto essenziale sia maturato prima del collocamento a riposo conseguente a domanda del dipendente.
Tanto deve affermarsi specialmente se dalla conclusione del diverso procedimento di dispensa dal servizio consegue l’attribuzione di provvidenze economiche migliorative per l’interessato.
Come pure erroneo è il presupposto in base al quale è stata respinta l’istanza diretta alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto dal dipendente.
Sostenere, infatti, che “ la posizione giuridica del dipendente in oggetto indicato …è quella di pensionato a domanda con decorrenza 16 agosto 2012 e trarne l’assunto della non spettanza del trattamento sostitutivo del congedo significa, per un verso, ignorare che un giorno prima e, cioè, il giorno 15 agosto 2012, il ricorrente versava in condizione di inidoneità permanente al servizio in Polizia di Stato con conseguente diritto a veder concluso il procedimento di dispensa dal servizio; per altro verso, vuol dire fornire una interpretazione della normativa di settore che proprio il Consiglio di Stato ha inteso scongiurare quando ha affermato che i ritardi dell’amministrazione (nell’ambito del procedimento in questione) non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente.
Lo stesso Consiglio di Stato ha, peraltro statuito che “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione.”( vedi Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n.6012).
Ciò consente di superare a piè pari il parere formulato dalla Commissione speciale del massimo organo di giustizia amministrativa sulla questione.
Il provvedimento che forma oggetto di domanda di annullamento non resiste, dunque, alle censure puntualmente svolte dal ricorrente e merita, pertanto, di essere caducato.
La natura della controversia milita per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento per quanto espresso in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/04/2014