Pino68 ha scritto:Caro Gino ti ringrazio della risposta che è stata molto sintetica ed esaustiva. In ogni caso mi conferma quello che pensavo al riguardo, ovvero che il calcolo in questo caso viene fatto o calcolando 40 anni di contributi o ai sessanta anni di età. Dico bene? Un saluto a tutti gli amici del forum.
Mando un saluto a tutti gli amici del forum.
.....Ti allego uno stralcio della Circ. inpdap nr.22.-
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale dell'Arma dei Carabinieri dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Si rende opportuno precisare che in base all'articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l'aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti, dal C.N.A. di Chieti, al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 20 legge 1168/1961, modificata dall'articolo 20 della legge 53 del 1989 per gli Appuntati e Carabinieri). Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa.
Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 36 della legge 113/54 e dall'articolo 29 della legge n. 599/54 e dall'articolo 13 della legge 1168 del 1961, l'ufficiale o il sottufficiale o gli appuntati e carabinieri che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l'inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per le quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l'interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d'inabilità.