farwest61 ha scritto:occhialino ha scritto:dal 1/1/1980 al 31/12/1997 ANNI 18
maggiorazione dal 1/7/1980 al 31/12/1997 ANNI 3 mesi 6
TOTALE AL 31/12/1997 AA. 21 MM.6 ALIQUOTA MATURATA 49,4%
DAL 1/1/1998 AL 31/12/2011 anni 14
maggiorazione anni 1 mesi 6
TOTALE AA. 15 MESI 6 ALIQUOTA MATURATA 31%
49,4 + 31 = 80,4
La maggiorazione del quinto parte dalla nomina a Guardia che avvienenormalmente 6 mesi dopo il corso.
Ciao occhialino! spero che potrai aiutarmi (e sono ben accetti tutti gli altri colleghi ovviamente!)
mi spiego:
sapendo che si poteva presentare la domanda online sul sito dell'INPS, ho provveduto a riempire la domanda, ma il sito mi obbliga ad inserire la data di cessazione e il primo giorno di pensione, anche se il personale INPS, contattato telefonicamente mi abbia detto che non c'era bisogno; il problema sta nel fatto che non ho una data precisa e secondo alcuni colleghi contattati al CNA, dovrei avere maturato gli anni utili per presentare la domanda, secondo altri no!
Mi sapresti dire se con i periodi sottoelencati rientro nei termini?
-nato il 29/09/1961
- arruolato il 28/05/1982 (ausiliario con MESI 3 di corso);
- tramite l'INPDAD mi sono stati aggiunti ANNI 2 di totalizzazione per lavoro svolto all'estero prima dell'arruolamento, dunque scendo al 28/05/1980;
- mi è stato aggiunto ANNI 1 - MESI 4 - GIORNI 12 di servizio di confine PER IL PERIODO 1983/1986;
- IL CNA in data 21/01/2014 mi ha confermato che al 31/12/1995 risultano i seguenti servizi utili a pensione: ANNI 19 - MESI 0 - GIORNI 3 con dicitura: "SISTEMA RETRIBUTIVO";
da alcuni mi è stato detto che il periodo maturato di frontiera va sommato agli anni di servizio e non fanno parte del conteggio dei famosi 5 ANNI di supervalutazione; se fosse cosi avrei allora:
ANNI 35 (33 +2 di totalizzazione) DI SERVIZIO EFFETTIVO;
ANNI 5 DI SUPERVALUTAZIONE;
ANNI 1 MESI 4 GIORNI 12 DI SERVIZIO DI CONFINE
per un totale di ANNI 41 MESI 4 GIORNI 12 AL 28/05/2015
dunque se non sbaglio nei calcoli, potrei già presentare la domanda, ma devo sempre aspettare 12 mesi?
ti ringrazio anticipatamente (e vale per chiunque mi vorrà aiutare) perché non vedo l'ORA!!!!!!!!!!
dimenticavo: COMPLIMENTI AL SITO! LA VOSTRA DISPONIBILITÀ' AD AIUTARE I COLLEGHI E' LODEVOLE!
===================Cmq sia si deve tenere conto di quanto sotto===============================
3.4. Maggiorazione dei servizi
L'articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:
articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
articolo 3, comma 5, della legge n.284/1977, servizio di istituto;
articolo 144 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. qualora l'interessato abbia, all'atto del collocamento a riposo, un'età inferiore.
Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.