[quote="RAMBO"][quote="pietro17"]Se non erro la decurtazione avviene se si è in convalescenza/ aspettativa per più di 12 mesi. Infatti la riduzione dello stipendio avviene dal 13 mese. Tutto ciò se si è assenti per patologia NO DIPENDENTE dove in questo caso, nel primo anno di malattia conviene, per evitare la decurtazione salariale, presentare istanza per il riconoscimento della patologia come Cds. Qualora il cvcs si pronunciasse con un diniego, notificato oltre i 24 mesi, non bisognerà neanche restituire le somme percepite in più; 24 mesi che decorrono dall'inizio dell'aspettativa.
Saluti
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Pietro, secondo te in base a quale norma le somme non sarebbero dovute se il comitato si esprime dopo due anni?[/quote]
Questo ho trovato su internet:
Patronato INCA CGIL
Ti trovi in: Salute e benessereInfortuni,malattie professionali,causa di servizioCausa di servizio
Causa di servizio
L'articolo 6 del D.L. 201/2011 (decreto Salva Italia) abroga esplicitamente le norme sulla causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata per i dipendenti pubblici, per i quali, a nostro avviso, permane il diritto a richiedere l'aggravamento per patologie già riconosciute.
Per i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco rimane in vigore la normativa vigente. I dipendenti pubblici che hanno subito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti del servizio prestato possono avvalersi dell’attività di tutela del patronato INCA che si avvale di una rete legale e medico-legale di qualità.
Quali sono le condizioni per il riconoscimento della causa di servizio
- Esistenza di un rapporto di lavoro nel pubblico impiego
- L’accertamento di una malattia , infermità o lesione collegata alla svolgimento del rapporto di lavoro
- Nesso di conc/casualità tra la patologia e il tipo di attività lavorativa.
Cosa fare in caso di infortunio o infermità dipendente da causa di servizio
Per far accertare la dipendenza da causa di servizio, il dipendente (o gli aventi diritto) che abbia contratto infermità o subito una lesione, deve produrre una domanda scritta indirizzata all’ufficio o comando presso il quale presta servizio, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza della gravità e delle conseguenze invalidanti. L’azione può essere proposta anche quando l’infermità si manifesti entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego, elevati a dieci per parkinsonismo.
Nella domanda devono essere indicati:
- La natura dell’infermità o lesione
- I fatti di servizio che l’hanno determinata
- le conseguenze sull’integrità psico-fisica e sull’idoneità al servizio.
Occorre altresì allegare ogni documento utile a dimostrare il nesso con/causale tra la patologia e il servizio.
Prestazioni
Assenze per infortunio o malattia dovuti da causa di servizio
I periodi di assenza per infortunio e malattia connessi a fatti di servizio sono regolamentati dalle disposizioni contenute nei contratti di comparto. Per il personale delle forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco l'aspettativa per infermità ha termine con il cessare della causa per la quale è stata concessa e non può protrarsi per più di 18 mesi.
La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia o di infermità non può superare in ogni caso 30 mesi in un quinquennio. Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione, su richiesta dell'interessato, può accordare un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a un massimo di 6 mesi.
[b]Trattamento economico
Se l'assenza dal servizio è dovuta ad infortunio o a infermità già riconosciuta come dipendenti da causa di servizio, al personale spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di aspettativa (30 mesi negli ultimi 5 anni).
Se l'assenza è dovuta ad infortunio o a infermità non ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio (in attesa del pronunciamento del Comitato di verifica), al personale parzialmente idoneo, competono i soli emolumenti di carattere fisso e continuativo senza alcuna riduzione stipendiale fino al provvedimento finale.
Nel caso in cui l'aspettativa non fosse riconosciuta dipendente da causa di servizio, dovrà essere restituita la metà delle somme percepite dal 13° mese in poi.[/b]
[b]Non è prevista nessuna restituzione in caso di pronunciamento negativo, oltre i 24 mesi, sulla causa di servizio dalla data di collocamento in aspettativa.
[/b]
Benefici economici
Al personale invalido per servizio è riconosciuto un incremento percentuale della base stipendiale pari al 2,5% o all’ 1,25% per le invalidità ascritte rispettivamente alle prime 6 o alle ultime due categorie della tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981.
Maggiorazione dell’anzianità di servizio
Secondo quanto previsto dall’ articolo 80 comma 3 della legge finanziaria 388 del 2001, agli invalidi per servizio con infermità ascritte alle prime 4 categorie della tabella A di cui al DPR n. 834 del 1981, a decorrere dal 1 gennaio 2002, è riconosciuto, a domanda, per ogni anno di servizio, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa fino al limite massimo di 5 anni.
Equo Indennizzo
L’equo indennizzo è una prestazione una tantum che viene corrisposta, a domanda, contestualmente a quella di causa di servizio o entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio, dalle Amministrazioni ai propri dipendenti che, a seguito di lesioni o infermità, hanno subito una menomazione a carattere permanente della loro integrità psicofisica.
I requisiti per ottenere questo beneficio sono:
- Il nesso con/causale tra infermità e fatti di servizio
- Invalidità permanente
- Ascrivibilità della menomazione ad una delle categorie delle tabelle A e B annesse al D.P.R. 834 del 1981.
Pensione privilegiata
La pensione privilegiata spetta al personale del comparto sicurezza, difesa e vigili del fuoco se, dalla infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio, deriva l’inabilità alla mansione ascrivibile dalla I° all' VIII° categoria della tabella A del D.P.R. 834/81. Tale pensione non necessita di alcun requisito minimo di durata del servizio, infatti è sufficiente anche un solo giorno di servizio.
Revisione
In caso di aggravamento della menomazione per la quale è stato già concesso l’equo indennizzo, può essere chiesta all’amministrazione la revisione del provvedimento. Tale possibilità è concessa una sola volta entro cinque anni dalla notifica del primo provvedimento.
L’equo indennizzo viene riliquidato se la menomazione per la quale è stato concesso ha subito un aggravamento oppure se subentra una nuova menomazione che sommata alla prima determina una menomazione ascrivibile ad una categoria superiore.