Estero e aspettativa per infermità
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Re: Estero e aspettativa per infermità
Messaggio da minottino69 »
grazie mille a tutti siete stati preziosissimi!!!
Re: Estero e aspettativa per infermità
Giusto x arricchire le informazioni.
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DURANTE LE FERIE IL LAVORATORE NON E' TENUTO A INFORMARE L'AZIENDA DELLA SUA TEMPORANEA DIMORA - Tranne che in caso di malattia
(Cassazione Sezione Lavoro n. 27057 del 3 dicembre 2013, Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri).
Paolo G., dipendente del Comune di Revere con contratto a tempo indeterminato come capo dell'ufficio tecnico, durante un periodo di ferie è stato richiamato in servizio con comunicazione indirizzatagli presso il suo domicilio. Trovandosi in altra località per fruire delle ferie, egli non ha ricevuto la comunicazione e non si è presentato in ufficio. Il Comune lo ha ritenuto assente ingiustificato e per tale motivo lo ha licenziato. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Mantova l'annullamento del licenziamento sostenendo di essersi legittimamente allontanato per fruire delle ferie. Il comune si è difeso sostenendo che in base al contratto collettivo il godimento delle ferie poteva essere sospeso per ragioni di servizio e che il dipendente aveva il dovere di comunicare all'amministrazione "la propria residenza e ove non coincidente, la dimora temporanea nonché ogni successivo mutamento della stessa". Il Tribunale ha annullato il licenziamento in quanto ha escluso che il lavoratore avesse un obbligo di reperibilità durante le ferie, salvo il caso di malattia. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Brescia. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione censurando la corte bresciana per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 27057 del 3 dicembre 2013, Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri) ha rigettato il ricorso. La norma contrattuale invocata - ha osservato la Corte - tutela il diritto del datore di lavoro di conoscere il luogo ove inviare comunicazioni al dipendente nel corso del rapporto di lavoro e non già, stante la natura costituzionalmente tutelata del bene, ivi comprese le connesse esigenze di privacy, durante il legittimo godimento delle ferie (che il lavoratore è libero, salvo diverse pattuizioni, di godere secondo le modalità e nelle località che ritenga più congeniali al recupero delle sue energie psicofisiche), risolvendosi l'opposta interpretazione in una compressione del diritto alle ferie, costringendo il lavoratore in viaggio non solo a far conoscere al datore di lavoro i luoghi e tempi dei suoi spostamenti, ma anche ad una inammissibile e gravosa attività di comunicazione formale, magari giornaliera, dei suoi spostamenti.
In realtà - ha rilevato la Corte - l'invocato art. 18 stabilisce, per quanto qui interessa, che "Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16 (attinente l'impossibilità di fruirne). Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente" (comma 9); ancora che "Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre" (comma 10); ancora che "Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto" (comma 11); ancora che "In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo" (comma 12); quindi che "Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione" (comma 14).
Come risulta evidente - ha affermato la Corte - non vi è, nell'invocato art. 18, alcuna norma che preveda un potere totalmente discrezionale del datore di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento, risultando allo scopo insufficiente il generico inciso di cui al comma 11 "Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio" che nulla dice circa le modalità con cui l'interruzione o la sospensione possa essere adottata e debba essere comunicata; deve anzi evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, pur avendo affermato il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, ha al contempo ritenuto che le modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso (Cass. n. 1557\00). Ciò presuppone all'evidenza una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell'inizio del godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari, Cass. n. 12406\99).
Il lavoratore è infatti libero - ha affermato la Corte - di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa questione dell'obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass. sez. un. n. 1892\82), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive.
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DURANTE LE FERIE IL LAVORATORE NON E' TENUTO A INFORMARE L'AZIENDA DELLA SUA TEMPORANEA DIMORA - Tranne che in caso di malattia
(Cassazione Sezione Lavoro n. 27057 del 3 dicembre 2013, Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri).
Paolo G., dipendente del Comune di Revere con contratto a tempo indeterminato come capo dell'ufficio tecnico, durante un periodo di ferie è stato richiamato in servizio con comunicazione indirizzatagli presso il suo domicilio. Trovandosi in altra località per fruire delle ferie, egli non ha ricevuto la comunicazione e non si è presentato in ufficio. Il Comune lo ha ritenuto assente ingiustificato e per tale motivo lo ha licenziato. Il lavoratore ha chiesto al Tribunale di Mantova l'annullamento del licenziamento sostenendo di essersi legittimamente allontanato per fruire delle ferie. Il comune si è difeso sostenendo che in base al contratto collettivo il godimento delle ferie poteva essere sospeso per ragioni di servizio e che il dipendente aveva il dovere di comunicare all'amministrazione "la propria residenza e ove non coincidente, la dimora temporanea nonché ogni successivo mutamento della stessa". Il Tribunale ha annullato il licenziamento in quanto ha escluso che il lavoratore avesse un obbligo di reperibilità durante le ferie, salvo il caso di malattia. Questa decisione è stata confermata, in grado di appello, dalla Corte di Brescia. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione censurando la corte bresciana per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 27057 del 3 dicembre 2013, Pres. Vidiri, Rel. Balestrieri) ha rigettato il ricorso. La norma contrattuale invocata - ha osservato la Corte - tutela il diritto del datore di lavoro di conoscere il luogo ove inviare comunicazioni al dipendente nel corso del rapporto di lavoro e non già, stante la natura costituzionalmente tutelata del bene, ivi comprese le connesse esigenze di privacy, durante il legittimo godimento delle ferie (che il lavoratore è libero, salvo diverse pattuizioni, di godere secondo le modalità e nelle località che ritenga più congeniali al recupero delle sue energie psicofisiche), risolvendosi l'opposta interpretazione in una compressione del diritto alle ferie, costringendo il lavoratore in viaggio non solo a far conoscere al datore di lavoro i luoghi e tempi dei suoi spostamenti, ma anche ad una inammissibile e gravosa attività di comunicazione formale, magari giornaliera, dei suoi spostamenti.
In realtà - ha rilevato la Corte - l'invocato art. 18 stabilisce, per quanto qui interessa, che "Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16 (attinente l'impossibilità di fruirne). Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente" (comma 9); ancora che "Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno - 30 settembre" (comma 10); ancora che "Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto" (comma 11); ancora che "In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo" (comma 12); quindi che "Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione" (comma 14).
Come risulta evidente - ha affermato la Corte - non vi è, nell'invocato art. 18, alcuna norma che preveda un potere totalmente discrezionale del datore di lavoro di interrompere o sospendere il periodo feriale già in godimento, risultando allo scopo insufficiente il generico inciso di cui al comma 11 "Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio" che nulla dice circa le modalità con cui l'interruzione o la sospensione possa essere adottata e debba essere comunicata; deve anzi evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, pur avendo affermato il diritto del datore di lavoro di modificare il periodo feriale in base soltanto a una riconsiderazione delle esigenze aziendali, ha al contempo ritenuto che le modifiche debbano essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso (Cass. n. 1557\00). Ciò presuppone all'evidenza una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell'inizio del godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante il godimento delle ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore di lavoro i controlli sanitari, Cass. n. 12406\99).
Il lavoratore è infatti libero - ha affermato la Corte - di scegliere le modalità (e località) di godimento delle ferie che ritenga più utili (salva la diversa questione dell'obbligo di preservare la sua idoneità fisica, Cass. sez. un. n. 1892\82), mentre la reperibilità del lavoratore può essere oggetto di specifico obbligo disciplinato dal contratto individuale o collettivo del lavoratore in servizio ma non già del lavoratore in ferie, salvo specifiche difformi pattuizioni individuali o collettive.
Re: Estero e aspettativa per infermità
Per i miei colleghi CC. (ma penso che la cosa riguarda anche tutti gli appartenenti alle FF.AA., quindi al Ministero Difesa) faccio presente che nell'attuale pubblicazione C-14 a pag. 24 ( il testo inizia a pag. 23 - LICENZA DI CONVALESCENZA -) punto (7) c'è scritto: "Il militare può essere autorizzato a fruire della Licenza di convalescenza all'estero con l'osservanza delle particolari procedure vigenti per la concessione della licenza per l'estero".
Quanto sopra giusto x la precisazione ed immediato riscontro ai tanti colleghi.
Quanto sopra giusto x la precisazione ed immediato riscontro ai tanti colleghi.
Re: Estero e aspettativa per infermità
giusto per notizia ai colleghi CC. (norma a livello interforze)
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Tutta la normativa sui congedi, licenze e permessi è compendiata nella Pubblicazione C-14 diramata a tutti i Reparti dipendenti nonché fruibile on-line sul Portale Leonardo.
Come riportato nella Pubblicazione in argomento, “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi”, le modalità procedurali per la concessione della licenza per l’estero sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze (tali disposizioni sono trattate con carteggio class.).
In generale, l’istanza di concessione della licenza dovrà contenere anche i seguenti dati:
• - stato estero;
• - scopo del viaggio (umanitario, familiare turistico, adozione);
• - itinerario (eventuali stati attraversati);
• - mezzo usato (automobile, aereo, moto)
• - località del soggiorno.
Inoltre, il militare interessato dovrà anche sottoscrivere una dichiarazione di presa visione delle norme che disciplinano i soggiorni all’estero e di essere stato adeguatamente istruito sui doveri e le responsabilità derivanti dal viaggio nello Stato di interesse.
Pertanto invito coloro interessati a rivolgersi – con la massima fiducia – al proprio Comandante di reparto nonché al Nucleo Comando della sua Compagnia Carabinieri che potranno fornire ulteriori informazioni attinenti l’aspetto in argomento che per la sua delicatezza deve essere sempre aggiornato e comunicato ai militari interessati che richiedano la licenza per recarsi all’estero.
Non esitate, peraltro, a contattare, qualora necessario, anche il Nucleo Relazioni con il Pubblico della Legione Carabinieri di appartenenza.
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Tutta la normativa sui congedi, licenze e permessi è compendiata nella Pubblicazione C-14 diramata a tutti i Reparti dipendenti nonché fruibile on-line sul Portale Leonardo.
Come riportato nella Pubblicazione in argomento, “Compendio normativo in materia di congedi, licenze e permessi”, le modalità procedurali per la concessione della licenza per l’estero sono disciplinate da specifiche disposizioni emanate a livello interforze (tali disposizioni sono trattate con carteggio class.).
In generale, l’istanza di concessione della licenza dovrà contenere anche i seguenti dati:
• - stato estero;
• - scopo del viaggio (umanitario, familiare turistico, adozione);
• - itinerario (eventuali stati attraversati);
• - mezzo usato (automobile, aereo, moto)
• - località del soggiorno.
Inoltre, il militare interessato dovrà anche sottoscrivere una dichiarazione di presa visione delle norme che disciplinano i soggiorni all’estero e di essere stato adeguatamente istruito sui doveri e le responsabilità derivanti dal viaggio nello Stato di interesse.
Pertanto invito coloro interessati a rivolgersi – con la massima fiducia – al proprio Comandante di reparto nonché al Nucleo Comando della sua Compagnia Carabinieri che potranno fornire ulteriori informazioni attinenti l’aspetto in argomento che per la sua delicatezza deve essere sempre aggiornato e comunicato ai militari interessati che richiedano la licenza per recarsi all’estero.
Non esitate, peraltro, a contattare, qualora necessario, anche il Nucleo Relazioni con il Pubblico della Legione Carabinieri di appartenenza.
Re: Estero e aspettativa per infermità
Vedi art. 1469/comma 3.
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Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Capo II
Libertà fondamentali
Art. 1469 Libertà di circolazione e sede di servizio
1. Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di
tempo e di distanza l’allontanamento dalla località di servizio.
2. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari
dalla località di servizio è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore,
nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o
in presenza di oggettive situazioni di pericolo.
3. I militari che intendono recarsi all’estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita
autorizzazione.
4. L’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio è disposto dall’articolo 744 del
regolamento.
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Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Capo II
Libertà fondamentali
Art. 1469 Libertà di circolazione e sede di servizio
1. Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di
tempo e di distanza l’allontanamento dalla località di servizio.
2. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari
dalla località di servizio è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore,
nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o
in presenza di oggettive situazioni di pericolo.
3. I militari che intendono recarsi all’estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita
autorizzazione.
4. L’obbligo di alloggiare nella località sede di servizio è disposto dall’articolo 744 del
regolamento.
Re: Estero e aspettativa per infermità
Il CdS con il presente Parere rigetta il ricorso del collega CC.
1) - sanzione disciplinare di corpo di giorni 4 (quattro) di "consegna" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Maresciallo addetto alla Stazione distaccata, durante l'assenza dal servizio per malattia documentata da certificati medici, si recava all'estero senza aver presentato alcuna comunicazione relativa al proprio espatrio".
2) - Art. 1469 del d. lgs. n. 66/2010 recante il "Codice dell'Ordinamento Militare", il quale dispone che "i militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione"
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201902418
Numero 02418/2019 e data 12/09/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 maggio 2019
NUMERO AFFARE 00224/2019
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da G. T., contro Ministero della difesa, Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Sondrio, Comando Compagnia Carabinieri di OMISSIS, avverso il provvedimento n. 183/6 in data 8 gennaio 2016 del Comando Compagnia Carabinieri di OMISSIS (SO) - sanzione disciplinare di 4 giorni di consegna semplice;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. M_D GMIL REG2019 0047221 del 16 gennaio 2019, con cui il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso e considerato:
1.) Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto il Maresciallo Capo dei C.C. G.. T.. impugna il provvedimento n. 183/6, dell’8 gennaio 2016 con cui il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS (SO) infliggeva la sanzione disciplinare di corpo di giorni 4 (quattro) di "consegna" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Maresciallo addetto alla Stazione distaccata, durante l'assenza dal servizio per malattia documentata da certificati medici, si recava all'estero senza aver presentato alcuna comunicazione relativa al proprio espatrio".
In sintesi il Maresciallo Capo T.. G.., durante un'assenza per malattia, si recava a Dallas (Texas), senza dare alcuna comunicazione in merito al proprio Comando.
Il 1° febbraio 2016, il ricorrente impugnava la citata sanzione per via gerarchica, con ricorso rivolto al Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, che veniva rigettato con provvedimento n. 231/6-2016 del 21 aprile 2016.
2.) Il ricorrente in sintesi lamenta:
- la carenza dei presupposti di fatto e di diritto di quanto in contestazione degli addebiti;
- la tardività nell'avvio del procedimento disciplinare;
- il difetto di motivazione;
- la compressione del diritto di difesa.
3.) Il Ministero eccepisce l’infondatezza del ricorso.
4.) Il ricorso risulta infondato.
Con la prima censura il ricorrente lamenta la carenza dei presupposti di fatto e di diritto di quanto contestato poiché la "contestazione degli addebiti" fa riferimento alla mancata "comunicazione" e non alla mancata "autorizzazione" necessaria per recarsi negli Stati Uniti, come previsto dall'art. 1469 del d. lgs. n. 66/2010 recante il "Codice dell'Ordinamento Militare", il quale dispone che "i militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione". Tale doglianza appare infondata, tenuto conto che la "comunicazione" costituisce comunque il presupposto per ogni successiva attività, compresa quella diretta a fornire l'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione.
Quanto all'eccepita tardività nell'avvio del procedimento disciplinare, la stessa non trova conferma negli atti del procedimento de quo trasmessi alla Direzione Generale dal Comando Legione Carabinieri Lombardia.
La sanzione inflitta pare legittima anche sotto il profilo del rispetto dell'obbligo di motivazione. In aderenza alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, la motivazione del provvedimento sanzionatorio, per sua natura, deve essere redatta in forma concisa e chiara, con l'esatta indicazione dell'infrazione commessa o, alternativamente, della disposizione violata, nonché delle circostanze di tempo e di luogo del fatto.
Nel caso di specie, il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS (SO) infliggeva la sanzione disciplinare dopo aver:
- esaminato le risultanze degli accertamenti svolti e valutate le "memorie scritte" prodotte dall'interessato;
- considerato i criteri di cui all'articolo 1355 del "Codice dell'Ordinamento Militare";
- rilevato nella condotta osservata dal Maresciallo Capo la violazione dell’articolo 1469 del "Codice dell'Ordinamento Militare" e degli articoli 713, comma 3 e 717 del d.P.R. n. 90/2010 "Testo unico regolamentare".
Infondata è anche la censura relativa alla violazione del diritto di difesa. Il Sottufficiale, infatti, ha prodotto memorie che sono state oggetto di puntuale e dettagliata valutazione così come indicato nel provvedimento conclusivo.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Roberto Giovagnoli
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
1) - sanzione disciplinare di corpo di giorni 4 (quattro) di "consegna" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Maresciallo addetto alla Stazione distaccata, durante l'assenza dal servizio per malattia documentata da certificati medici, si recava all'estero senza aver presentato alcuna comunicazione relativa al proprio espatrio".
2) - Art. 1469 del d. lgs. n. 66/2010 recante il "Codice dell'Ordinamento Militare", il quale dispone che "i militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione"
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PARERE DEFINITIVO sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 1, numero provv.: 201902418
Numero 02418/2019 e data 12/09/2019 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 maggio 2019
NUMERO AFFARE 00224/2019
OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da G. T., contro Ministero della difesa, Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Sondrio, Comando Compagnia Carabinieri di OMISSIS, avverso il provvedimento n. 183/6 in data 8 gennaio 2016 del Comando Compagnia Carabinieri di OMISSIS (SO) - sanzione disciplinare di 4 giorni di consegna semplice;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. M_D GMIL REG2019 0047221 del 16 gennaio 2019, con cui il Ministero della difesa, Direzione Generale per il personale militare, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;
Premesso e considerato:
1.) Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in oggetto il Maresciallo Capo dei C.C. G.. T.. impugna il provvedimento n. 183/6, dell’8 gennaio 2016 con cui il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS (SO) infliggeva la sanzione disciplinare di corpo di giorni 4 (quattro) di "consegna" per la mancanza compendiata nella seguente motivazione: "Maresciallo addetto alla Stazione distaccata, durante l'assenza dal servizio per malattia documentata da certificati medici, si recava all'estero senza aver presentato alcuna comunicazione relativa al proprio espatrio".
In sintesi il Maresciallo Capo T.. G.., durante un'assenza per malattia, si recava a Dallas (Texas), senza dare alcuna comunicazione in merito al proprio Comando.
Il 1° febbraio 2016, il ricorrente impugnava la citata sanzione per via gerarchica, con ricorso rivolto al Comandante Provinciale Carabinieri di Sondrio, che veniva rigettato con provvedimento n. 231/6-2016 del 21 aprile 2016.
2.) Il ricorrente in sintesi lamenta:
- la carenza dei presupposti di fatto e di diritto di quanto in contestazione degli addebiti;
- la tardività nell'avvio del procedimento disciplinare;
- il difetto di motivazione;
- la compressione del diritto di difesa.
3.) Il Ministero eccepisce l’infondatezza del ricorso.
4.) Il ricorso risulta infondato.
Con la prima censura il ricorrente lamenta la carenza dei presupposti di fatto e di diritto di quanto contestato poiché la "contestazione degli addebiti" fa riferimento alla mancata "comunicazione" e non alla mancata "autorizzazione" necessaria per recarsi negli Stati Uniti, come previsto dall'art. 1469 del d. lgs. n. 66/2010 recante il "Codice dell'Ordinamento Militare", il quale dispone che "i militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione". Tale doglianza appare infondata, tenuto conto che la "comunicazione" costituisce comunque il presupposto per ogni successiva attività, compresa quella diretta a fornire l'autorizzazione, da parte dell'Amministrazione.
Quanto all'eccepita tardività nell'avvio del procedimento disciplinare, la stessa non trova conferma negli atti del procedimento de quo trasmessi alla Direzione Generale dal Comando Legione Carabinieri Lombardia.
La sanzione inflitta pare legittima anche sotto il profilo del rispetto dell'obbligo di motivazione. In aderenza alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, la motivazione del provvedimento sanzionatorio, per sua natura, deve essere redatta in forma concisa e chiara, con l'esatta indicazione dell'infrazione commessa o, alternativamente, della disposizione violata, nonché delle circostanze di tempo e di luogo del fatto.
Nel caso di specie, il Comandante della Compagnia Carabinieri di OMISSIS (SO) infliggeva la sanzione disciplinare dopo aver:
- esaminato le risultanze degli accertamenti svolti e valutate le "memorie scritte" prodotte dall'interessato;
- considerato i criteri di cui all'articolo 1355 del "Codice dell'Ordinamento Militare";
- rilevato nella condotta osservata dal Maresciallo Capo la violazione dell’articolo 1469 del "Codice dell'Ordinamento Militare" e degli articoli 713, comma 3 e 717 del d.P.R. n. 90/2010 "Testo unico regolamentare".
Infondata è anche la censura relativa alla violazione del diritto di difesa. Il Sottufficiale, infatti, ha prodotto memorie che sono state oggetto di puntuale e dettagliata valutazione così come indicato nel provvedimento conclusivo.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Paolo Tronca Roberto Giovagnoli
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli
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