Re: Congedo anticipato
Inviato: lun apr 08, 2013 3:55 am
da massimo1969
Ti ringrazio della risposta. Mi comincia ad essere un po' più chiaro e certamente sapevo gia' che non ho i requisiti per la pensione.
Sai per caso se ci sono dei tempi in cui debba scegliere o decidere la data di cessazione dal servizio? Posso chiedere di cessare le funzioni con una comunicazione 30 giorni prima oppure vi è una regolamentazione diversa?
Grazie ed a presto.
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Re: Congedo anticipato
Inviato: lun apr 08, 2013 1:41 pm
da gino59
massimo1969 ha scritto:Ti ringrazio della risposta. Mi comincia ad essere un po' più chiaro e certamente sapevo gia' che non ho i requisiti per la pensione.
Sai per caso se ci sono dei tempi in cui debba scegliere o decidere la data di cessazione dal servizio? Posso chiedere di cessare le funzioni con una comunicazione 30 giorni prima oppure vi è una regolamentazione diversa?
Grazie ed a presto.
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Con certezza, non lo so', ma personalmente ho visto colleghi che dopo qualche mesetto, si sono

visti accogliere la domanda di proscioglimento con ivi allegato contratto di assunzione ente

privato.- In bocca a lupo
Re: Congedo anticipato
Inviato: mer giu 26, 2013 9:46 am
da panorama
Occhio a quando presentate le domande di cessazione e/o congedo dal servizio e poi decidete di fare la REVOCA della domanda precedentemente presentata. Ciò per non trovarvi in queste condizioni.
1) - in data 26 febbraio 2013, il ricorrente, vincitore del 186° concorso allievi agenti della Polizia di Stato, presentava domanda di dimissioni volontarie per proseguire gli studi universitari.
2) - nella stessa data veniva adottato il corrispondente decreto di dimissioni, dell’esistenza e del contenuto del quale veniva data piena notizia al ricorrente con messaggio a lui notificato il 15 marzo 2013;
3) - Considerato che la revoca delle dimissioni veniva presentata solo in data 27 marzo 2013, e quindi in tempo successivo all’adozione e alla comunicazione del decreto di dimissioni;
4) - Rilevato che della ostatività dell’avvenuta emanazione del decreto di dimissioni all’accoglimento della domanda di revoca veniva data notizia al ricorrente con provvedimento del 2 aprile 2013, notificato il successivo 10 aprile, data in cui gli veniva pure notificata copia integrale del decreto del 26 febbraio;
5) - Considerato che legittimamente l’amministrazione abbia attribuito all’avvenuta accettazione delle dimissioni, resa nota al ricorrente prima della proposizione della domanda di revoca delle medesime, valenza preclusiva alla prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3450, secondo cui “…il rapporto d'impiego cessa con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione delle dimissioni che viene quindi catalogato come atto recettizio, con la conseguenza che la revoca di queste ultime può essere validamente ed efficacemente fatta valere solo fino alla data di notifica dell'accettazione” ,
- ) - e, per un orientamento ancora più restrittivo,
6) - Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2011, n. 5384 che afferma che “... le dimissioni volontarie del dipendente pubblico si perfezionano con l’accettazione da parte dell’amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell’accettazione medesima. Difatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni (rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto) ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione”);
Ricorso RESPINTO
Per completezza vi invito ha leggete tutta la vicenda qui sotto.
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20/06/2013 201303172 Sentenza Breve 6
N. 03172/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02096/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2096 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Alberti, presso il cui studio in Napoli, via Loggia dei Pisani, 13, è elettivamente domiciliato;
contro
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia alla via Diaz, 11;
per l'annullamento
del decreto prot. n. ………. del 26.02.2013, notificata il 10 aprile 2013, con il quale il direttore centrale delle risorse umane del dip. di p.s. del Ministero dell'Interno ha decretato la cessazione dal servizio del ricorrente a decorrere dal 26/02/2013;
della nota ministeriale n. ……. del 2 aprile 2013, notificata il 10 aprile 2013;
della nota ministeriale n. ………. notificato il 15 marzo 2013;
di ogni atto preordinato, connetto e/o consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato in fatto che, in data 26 febbraio 2013, il ricorrente, vincitore del 186° concorso allievi agenti della Polizia di Stato, presentava domanda di dimissioni volontarie per proseguire gli studi universitari;
Considerato che nella stessa data veniva adottato il corrispondente decreto di dimissioni, dell’esistenza e del contenuto del quale veniva data piena notizia al ricorrente con messaggio a lui notificato il 15 marzo 2013;
Considerato che la revoca delle dimissioni veniva presentata solo in data 27 marzo 2013, e quindi in tempo successivo all’adozione e alla comunicazione del decreto di dimissioni;
Rilevato che della ostatività dell’avvenuta emanazione del decreto di dimissioni all’accoglimento della domanda di revoca veniva data notizia al ricorrente con provvedimento del 2 aprile 2013, notificato il successivo 10 aprile, data in cui gli veniva pure notificata copia integrale del decreto del 26 febbraio;
Considerato che legittimamente l’amministrazione abbia attribuito all’avvenuta accettazione delle dimissioni, resa nota al ricorrente prima della proposizione della domanda di revoca delle medesime, valenza preclusiva alla prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr., da ultimo,
Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012, n. 3450, secondo cui “…il rapporto d'impiego cessa con la comunicazione all'interessato dell'atto di accettazione delle dimissioni che viene quindi catalogato come atto recettizio, con la conseguenza che la revoca di queste ultime può essere validamente ed efficacemente fatta valere solo fino alla data di notifica dell'accettazione” , e, per un orientamento ancora più restrittivo, Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2011, n. 5384 che afferma che “... le dimissioni volontarie del dipendente pubblico si perfezionano con l’accettazione da parte dell’amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell’accettazione medesima. Difatti, il provvedimento di accettazione delle dimissioni (rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto) ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione”);
Ritenuto che vada respinto il primo motivo di doglianza con il quale il ricorrente ha lamentato violazione degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, in considerazione del fatto che il procedimento ha avuto origine da una sua istanza (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 03 maggio 2012, n. 2015)
Ritenuto che vada respinto il secondo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha sostenuto la tempestività della revoca per essergli stato il decreto di dimissioni notificato solo in data 10 aprile 2013;
Rilevato che, come sopra evidenziato, la comunicazione del 15 marzo era sicuramente idonea ad integrare comunicazione e integrale conoscenza dell’adozione del decreto di dimissioni, del quale riportava gli estremi e il contenuto;
Ritenuto che vada respinto il terzo motivo di doglianza, con il quale il ricorrente ha lamentato violazione degli articoli 4 e 32 della Costituzione, per essere stati violati il suo diritto al lavoro e alla salute;
Considerato, infatti, che il decreto di dimissioni è stato adottato su conforme domanda dell’interessato, peraltro esplicitamente presentata con finalità diverse da quelle di tutela della salute, a protezione delle quali sono previsti diversi e specifici rimedi;
Ritenuto, infine, che vada respinto il quarto ed ultimo motivo di doglianza con il quale il ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 20 quinquies, comma 4, del d.lgs. n. 197/1995, per non essere stato il decreto adottato su proposta del direttore dell’Istituto;
Rilevato, infatti, che il provvedimento risulta direttamente adottato dal Direttore Centrale il quale, per la parte di competenza del Capo della Polizia risulta delegato, come si legge nell’atto, con decreto del Capo della Polizia del 27 novembre 2012;
Ritenuto in conclusione che il ricorso debba essere respinto e che le spese di giudizio debbano essere poste a carico della parte soccombente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate a favore del costituito Ministero dell'Interno in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00)
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/06/2013