Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Inviato: mar feb 27, 2018 3:00 pm
Ricorso CdC Umbria respinto. E' stato proposto in proprio, ma a costo zero è stato respinto per la medesima motivazione per cui viene respinto ai legali.
Sent. n. 6/M/18
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di A. F. contro l’INPS, iscritto al n. 12297/M
del registro di segreteria e depositato il 3 gennaio 2017;
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi, nell’udienza del 20 dicembre 2017, gli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, nonché, per l’INPS, l’Avv. Cecilia de Vecchi.
FATTO
Il ricorrente ha personalmente impugnato il provvedimento dell’INPS di calcolo della pensione del 15 gennaio 2016 censurandolo per applicazione dell’art. 44 d.P.R. 1092/1973 in luogo dell’art. 54 (che governa il trattamento pensionistico dei militari), con conseguente omessa attribuzione dell’aliquota pensionabile del 44% del totale. A sostegno della propria pretesa ha richiamato due circolari ministeriali (MEF dell’11 maggio 1996 e 24 giugno 1996) e una dell’INPDAP (del 18 settembre 2009).
Con successiva memoria depositata il 20 novembre 2017 il F., facendosi rappresentare e difendere dagli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, ha insistito per l’accoglimento della domanda.
L’INPS, costituitosi con memoria depositata il 16 novembre 2017, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (per mancata presentazione dell’istanza amministrativa) e l’infondatezza della pretesa (avendo il ricorrente 40 anni di servizio), nonché, in via subordinata, che “l’importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione”.
All’udienza del 29 novembre 2017 il Giudice, rilevando il mancato deposito di ogni documentazione asseverativa della spedizione e ricezione dell’istanza amministrativa all’Istituto di previdenza (documentazione assente nel fascicolo di parte che conteneva soltanto l’istanza amministrativa senza timbro di depositato; sul foliario era vuoto lo spazio relativo al numero di raccomandata che non veniva indicato), su accordo delle parti, rinviava il giudizio all’udienza del 20 dicembre 2017, per consentire ai procuratori costituiti l’eventuale produzione dei predetti documenti.
All’udienza del 20 dicembre 2017 gli avvocati del ricorrente hanno depositato l’istanza amministrativa recante ricevuta di ricorso n. 1094426 del 4 novembre 2016 ed hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Il difensore dell’INPS si è riportato agli atti defensionali depositati.
DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità essendo stata data prova della presentazione dell’istanza amministrativa all’Istituto previdenziale (art. 62 R.D. 1214/1934 e 71, lett. b), R.D. 1038/1933; art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.).
2. Il ricorso è nel merito infondato.
L’art. 44. (Misura del trattamento normale) prevede che: “La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile. L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.
L’art. 54 (misura del trattamento normale) invece stabilisce che: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al
grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile. In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2. L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.
Come correttamente rilevato dall’INPS, avendo il ricorrente maturato quarant’anni di servizio (periodo superiore al ventennio, limite massimo previsto dalla legge per accedere al beneficio anelato dal F.), non spetta l’aumento della pensione richiesto non trovandosi il ricorrente nella situazione descritta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973.
3. Attesa la definizione del giudizio attraverso l’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dall’INPS si dispone la compensazione delle spese (art. 31, comma 3, c.g.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, rigetta il ricorso in epigrafe e compensa le spese.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.
Il Giudice
F.to Pasquale Fava
Depositata in segreteria il 21 febbraio 2018.
Il Direttore di segreteria
F.to Elvira Fucci
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3
del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
F.to Cons. Pasquale Fava
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Elvira Fucci
Sent. n. 6/M/18
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso di A. F. contro l’INPS, iscritto al n. 12297/M
del registro di segreteria e depositato il 3 gennaio 2017;
Visto l’atto introduttivo del giudizio.
Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale.
Uditi, nell’udienza del 20 dicembre 2017, gli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, nonché, per l’INPS, l’Avv. Cecilia de Vecchi.
FATTO
Il ricorrente ha personalmente impugnato il provvedimento dell’INPS di calcolo della pensione del 15 gennaio 2016 censurandolo per applicazione dell’art. 44 d.P.R. 1092/1973 in luogo dell’art. 54 (che governa il trattamento pensionistico dei militari), con conseguente omessa attribuzione dell’aliquota pensionabile del 44% del totale. A sostegno della propria pretesa ha richiamato due circolari ministeriali (MEF dell’11 maggio 1996 e 24 giugno 1996) e una dell’INPDAP (del 18 settembre 2009).
Con successiva memoria depositata il 20 novembre 2017 il F., facendosi rappresentare e difendere dagli Avv.ti Dario Pellegrini e Andrea Serafini, ha insistito per l’accoglimento della domanda.
L’INPS, costituitosi con memoria depositata il 16 novembre 2017, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (per mancata presentazione dell’istanza amministrativa) e l’infondatezza della pretesa (avendo il ricorrente 40 anni di servizio), nonché, in via subordinata, che “l’importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione delle somme spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione”.
All’udienza del 29 novembre 2017 il Giudice, rilevando il mancato deposito di ogni documentazione asseverativa della spedizione e ricezione dell’istanza amministrativa all’Istituto di previdenza (documentazione assente nel fascicolo di parte che conteneva soltanto l’istanza amministrativa senza timbro di depositato; sul foliario era vuoto lo spazio relativo al numero di raccomandata che non veniva indicato), su accordo delle parti, rinviava il giudizio all’udienza del 20 dicembre 2017, per consentire ai procuratori costituiti l’eventuale produzione dei predetti documenti.
All’udienza del 20 dicembre 2017 gli avvocati del ricorrente hanno depositato l’istanza amministrativa recante ricevuta di ricorso n. 1094426 del 4 novembre 2016 ed hanno insistito per l’accoglimento del ricorso. Il difensore dell’INPS si è riportato agli atti defensionali depositati.
DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità essendo stata data prova della presentazione dell’istanza amministrativa all’Istituto previdenziale (art. 62 R.D. 1214/1934 e 71, lett. b), R.D. 1038/1933; art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c.).
2. Il ricorso è nel merito infondato.
L’art. 44. (Misura del trattamento normale) prevede che: “La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento. Nei casi previsti dai successivi articoli, in cui la pensione spetta con anzianità inferiore a quindici anni di servizio effettivo, la percentuale di cui al comma precedente è ridotta di 1,80 per ogni anno mancante al raggiungimento del quindicesimo anno di servizio utile. L'indennità per una volta tanto è pari ad un dodicesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.
L’art. 54 (misura del trattamento normale) invece stabilisce che: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al
grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile. In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale è determinata nell'annessa tabella n. 2. L'indennità per una volta tanto è pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile”.
Come correttamente rilevato dall’INPS, avendo il ricorrente maturato quarant’anni di servizio (periodo superiore al ventennio, limite massimo previsto dalla legge per accedere al beneficio anelato dal F.), non spetta l’aumento della pensione richiesto non trovandosi il ricorrente nella situazione descritta dall’art. 54, comma 1, d.P.R. 1092/1973.
3. Attesa la definizione del giudizio attraverso l’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dall’INPS si dispone la compensazione delle spese (art. 31, comma 3, c.g.c.).
P.Q.M.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Umbria, rigetta il ricorso in epigrafe e compensa le spese.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 20 dicembre 2017.
Il Giudice
F.to Pasquale Fava
Depositata in segreteria il 21 febbraio 2018.
Il Direttore di segreteria
F.to Elvira Fucci
Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
DISPONE
che, a cura della Segreteria, venga apposta l’annotazione di cui al comma 3
del suddetto art. 52 nei confronti del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
F.to Cons. Pasquale Fava
In esecuzione di quanto disposto dal Giudice Unico delle Pensioni, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi della parte ricorrente.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
F.to Elvira Fucci