ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da ClaudioT62 »
Gentile naturopata, mi sembra giusto ciò che hai scritto... ma dove sarebbe scritto che per chi ha meno di 15 anni di servizio al 1995 non spetti l'applicazione dell'art. 54 (militari) ? Perdona la mia ignoranza !!! Grazie
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Highlander »
È scritto nell' art 54...ClaudioT62 ha scritto:Gentile naturopata, mi sembra giusto ciò che hai scritto... ma dove sarebbe scritto che per chi ha meno di 15 anni di servizio al 1995 non spetti l'applicazione dell'art. 54 (militari) ? Perdona la mia ignoranza !!! Grazie
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da ClaudioT62 »
Scusa Highlander ma l'art. 54 non specifica al 1995 ma dice di anni di servizio, riporto di seguito
Art. 54.
(Misura del trattamento normale)
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno
quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al
44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel
penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.
Art. 54.
(Misura del trattamento normale)
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno
quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al
44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel
penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Siamo messi male. L'art. 54 del DPR n.1092/73 è appunto del 73 e quindi come fa a prevedere l'anno 1995. L'anno 1995 deriva dalla successiva normativa, ovvero la legge 335/95 che prevede il retributivo per chi ha maturato 18 anni al 31/12/1995, ovvero prima dell'entrata in vigore della 335/95 e quindi di converso anche l'art. 54 va letto in tal senso.ClaudioT62 ha scritto:Scusa Highlander ma l'art. 54 non specifica al 1995 ma dice di anni di servizio, riporto di seguito
Art. 54.
(Misura del trattamento normale)
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno
quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al
44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel
penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da yerri63 »
Scusate l'intrusione nel vostro dialogo,il ricalcolo non si fa solo per lart'54 ma vanno ricalcolati tutti i coeficenti.Il C.N.A. non e affidabile nel calcolare i coeficenti,per tanto occhi aperti e farsi rifare i calcoli da gente che ne capisce.
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
=======================E' CHIARISSIMO...."ALMENO 15AA=======================ClaudioT62 ha scritto:Scusa Highlander ma l'art. 54 non specifica al 1995 ma dice di anni di servizio, riporto di seguito
Art. 54.
(Misura del trattamento normale)
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno
quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al
44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel
penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni .-
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Highlander »
Aggiungerei che il 54, ad oggi, non è mai stato abolito....naturopata ha scritto:Siamo messi male. L'art. 54 del DPR n.1092/73 è appunto del 73 e quindi come fa a prevedere l'anno 1995. L'anno 1995 deriva dalla successiva normativa, ovvero la legge 335/95 che prevede il retributivo per chi ha maturato 18 anni al 31/12/1995, ovvero prima dell'entrata in vigore della 335/95 e quindi di converso anche l'art. 54 va letto in tal senso.ClaudioT62 ha scritto:Scusa Highlander ma l'art. 54 non specifica al 1995 ma dice di anni di servizio, riporto di seguito
Art. 54.
(Misura del trattamento normale)
La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno
quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al
44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel
penultimo comma del presente articolo.
La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1,80 per ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Sent. n. 14/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,
in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia D’AMBROSIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24051 del registro di Segreteria, proposto dal signor F. P. (C.F. n. Omissis) nato il Omissis a Omissis e residente in Omissis in Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mariani (PEC: alessandromariani@legalmail.it - C.F. n. MRNLSN61L07B354U - Fax 070.301173) presso il cui studio in Cagliari, via Sebastiano Satta n. 12, è elettivamente domiciliato,
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) – Sede territoriale di Cagliari - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA (C.F. DOALSN69T12F979A), Mariantonietta PIRAS (C.F. PRSMNT69M67D947L) e Laura FURCAS (C.F. FRCLRA67H43B354W),
Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2018, per il ricorrente l’avv. Alessandro Mariani, che ha confermato le richieste formulate nel ricorso introduttivo e ha richiamato la giurisprudenza della Sezione Sardegna (Sentenza n. 2 del 2018) e l’avv. Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha richiamato le conclusioni della memoria di costituzione;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2017 il signor F. P. ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo.
Il ricorrente premette che è sottufficiale dell’Aeronautica Militare, arruolato in data 11 ottobre 1982 e cessato dal servizio a domanda con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 15 giugno 2016; in quanto tale è titolare di trattamento pensionistico erogato dall'INPS; non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.
Afferma che, avendo maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 15 anni, 7 mesi e 26 giorni), è destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, ai sensi del quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.
Dichiara che - nonostante quanto previsto dal suddetto art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - il trattamento pensionistico in godimento gli è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. ai sensi del quale “la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.
Rappresenta che con nota in data 2 maggio 2017 ha invitato l’Istituto a voler provvedere al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante ai sensi del citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione, e a procedere al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del relativo trattamento pensionistico, ma che, con nota in data 1° giugno 2017, l’Istituto ha respinto la richiesta avanzata adducendo che “il riconoscimento dell’aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione” è “attribuito esclusivamente al personale militare che, all’atto di cessazione, può vantare un servizio utile complessivo tra i 15 ed i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo”.
Rappresenta che l’Istituto, nel calcolare il trattamento pensionistico de quo, avrebbe disatteso quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, riconoscendo ed applicando, per il calcolo del relativo trattamento pensionistico, non la prevista aliquota minima del 44%, bensì applicando, ai fini del calcolo della c.d. quota “retributiva” le minori aliquote previste per il personale civile (ex art. 44 del D.P.R. n. 1092/73 che prevedono l'adozione, per i primi 15 anni di contribuzione, di un’aliquota annua pari del 2,33% da successivamente ridursi, dal 16° anno in poi, dell’1,80%). L’interpretazione favorevole alle richieste del ricorrente troverebbe conferma in quanto previsto dalla circolare n. 7/53-35-1-1995 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale Arma CC, dalla circolare n. 57 del 24.06.1998 del Ministero del Tesoro, dalla circolare n. 22 del 18.09.2009 dell’INPDAP, che ribadisce come il computo dell’aliquota spettante al personale militare debba essere effettuato come stabilito dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, nonché dalla stessa lettera dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 che, in alcun modo circoscrive la sua operatività ai soli soggetti con l’anzianità indicata escludendo quelli con maggiore anzianità, come emerge, peraltro, dall’inciso finale per il quale la base pensionabile è “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”, che ha senso proprio in quanto riferibile anche a soggetti con anzianità maggiore di 20 anni.
Conclude, pertanto, con la richiesta di accogliere il ricorso e dichiarare il diritto di parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
L’INPS si è costituito in giudizio in data 9 gennaio 2018, a ministero degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS.
La difesa dell’Istituto contesta che, nel caso de quo, ricorrano i requisiti utili all’applicazione della normativa di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto il ricorrente non è cessato dal servizio con una anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 e i 20 anni.
Ad avviso dell’INPS la disposizione predetta è stata emanata per salvaguardare coloro che siano cessati con una anzianità inferiore a 20 anni di servizio e non può essere, pertanto, applicata al ricorrente che è stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.
Inoltre, la difesa dell’INPS richiama la “Relazione di reparto” relativa al ricorso presentato dal signor F. P., ai sensi della quale l’aliquota del 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva, mentre, nel caso di specie, si tratta di pensione erogata in regime misto.
Formula, pertanto, la conclusione di rigettare il ricorso; con vittoria di spese e competenze come per legge.
Considerato in
DIRITTO
La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 15 anni, 7 mesi e 26 giorni), sia destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto” e sia stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.
Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 in casi similari, ha recentemente adottato due decisioni divergenti (v. sentenza n. 87 del 20 giugno 2017, di rigetto del ricorso, e sentenza n. 2 del 4 gennaio 2018, di accoglimento del ricorso).
La pensione dell’odierno ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995).
Il trattamento di quiescenza del ricorrente è stato, pertanto, liquidato secondo il sistema delle quote di cui al comma 12 dell’art. 1 citato, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
Il problema di quale sia l’aliquota di rendimento applicabile si pone naturalmente esclusivamente per la quota di cui alla lettera a) della disposizione citata, ovvero quella calcolata con il sistema retributivo.
Considerato il disposto della norma, al fine di determinare l’aliquota di rendimento applicabile va fatto riferimento alla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.
Nel caso di personale militare l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Secondo la difesa dell’INPS la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente perché l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e perché detta aliquota troverebbe applicazione soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.
In realtà la lettera del primo comma dell’art. 54 citato non può che intendersi nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni), chiarisce che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.
Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, qualora si accedesse alla tesi dell’INPS, la disposizione di cui al comma 2 non avrebbe alcun senso.
Anche l’affermazione secondo cui l’aliquota del 44% troverebbe applicazione soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo non trova alcun supporto normativo e non può trovare accoglimento.
Peraltro, come si è detto, l’aliquota di rendimento del 44% è applicabile esclusivamente per la quota calcolata con il sistema retributivo.
L’interpretazione accolta trova conferma anche nei chiarimenti formulati nella circolare n. 22/2009 dell’INPDAP.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.
Considerata l’esistenza di recenti precedenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del signor F. P. e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, il 25 gennaio 2018.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio
Depositata in Segreteria il 30/01/2018
IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,
in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia D’AMBROSIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24051 del registro di Segreteria, proposto dal signor F. P. (C.F. n. Omissis) nato il Omissis a Omissis e residente in Omissis in Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mariani (PEC: alessandromariani@legalmail.it - C.F. n. MRNLSN61L07B354U - Fax 070.301173) presso il cui studio in Cagliari, via Sebastiano Satta n. 12, è elettivamente domiciliato,
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) – Sede territoriale di Cagliari - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA (C.F. DOALSN69T12F979A), Mariantonietta PIRAS (C.F. PRSMNT69M67D947L) e Laura FURCAS (C.F. FRCLRA67H43B354W),
Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2018, per il ricorrente l’avv. Alessandro Mariani, che ha confermato le richieste formulate nel ricorso introduttivo e ha richiamato la giurisprudenza della Sezione Sardegna (Sentenza n. 2 del 2018) e l’avv. Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha richiamato le conclusioni della memoria di costituzione;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2017 il signor F. P. ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo.
Il ricorrente premette che è sottufficiale dell’Aeronautica Militare, arruolato in data 11 ottobre 1982 e cessato dal servizio a domanda con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 15 giugno 2016; in quanto tale è titolare di trattamento pensionistico erogato dall'INPS; non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.
Afferma che, avendo maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 15 anni, 7 mesi e 26 giorni), è destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, ai sensi del quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.
Dichiara che - nonostante quanto previsto dal suddetto art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - il trattamento pensionistico in godimento gli è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. ai sensi del quale “la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.
Rappresenta che con nota in data 2 maggio 2017 ha invitato l’Istituto a voler provvedere al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante ai sensi del citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione, e a procedere al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del relativo trattamento pensionistico, ma che, con nota in data 1° giugno 2017, l’Istituto ha respinto la richiesta avanzata adducendo che “il riconoscimento dell’aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione” è “attribuito esclusivamente al personale militare che, all’atto di cessazione, può vantare un servizio utile complessivo tra i 15 ed i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo”.
Rappresenta che l’Istituto, nel calcolare il trattamento pensionistico de quo, avrebbe disatteso quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, riconoscendo ed applicando, per il calcolo del relativo trattamento pensionistico, non la prevista aliquota minima del 44%, bensì applicando, ai fini del calcolo della c.d. quota “retributiva” le minori aliquote previste per il personale civile (ex art. 44 del D.P.R. n. 1092/73 che prevedono l'adozione, per i primi 15 anni di contribuzione, di un’aliquota annua pari del 2,33% da successivamente ridursi, dal 16° anno in poi, dell’1,80%). L’interpretazione favorevole alle richieste del ricorrente troverebbe conferma in quanto previsto dalla circolare n. 7/53-35-1-1995 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale Arma CC, dalla circolare n. 57 del 24.06.1998 del Ministero del Tesoro, dalla circolare n. 22 del 18.09.2009 dell’INPDAP, che ribadisce come il computo dell’aliquota spettante al personale militare debba essere effettuato come stabilito dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, nonché dalla stessa lettera dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 che, in alcun modo circoscrive la sua operatività ai soli soggetti con l’anzianità indicata escludendo quelli con maggiore anzianità, come emerge, peraltro, dall’inciso finale per il quale la base pensionabile è “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”, che ha senso proprio in quanto riferibile anche a soggetti con anzianità maggiore di 20 anni.
Conclude, pertanto, con la richiesta di accogliere il ricorso e dichiarare il diritto di parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
L’INPS si è costituito in giudizio in data 9 gennaio 2018, a ministero degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS.
La difesa dell’Istituto contesta che, nel caso de quo, ricorrano i requisiti utili all’applicazione della normativa di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto il ricorrente non è cessato dal servizio con una anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 e i 20 anni.
Ad avviso dell’INPS la disposizione predetta è stata emanata per salvaguardare coloro che siano cessati con una anzianità inferiore a 20 anni di servizio e non può essere, pertanto, applicata al ricorrente che è stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.
Inoltre, la difesa dell’INPS richiama la “Relazione di reparto” relativa al ricorso presentato dal signor F. P., ai sensi della quale l’aliquota del 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva, mentre, nel caso di specie, si tratta di pensione erogata in regime misto.
Formula, pertanto, la conclusione di rigettare il ricorso; con vittoria di spese e competenze come per legge.
Considerato in
DIRITTO
La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 15 anni, 7 mesi e 26 giorni), sia destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto” e sia stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.
Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 in casi similari, ha recentemente adottato due decisioni divergenti (v. sentenza n. 87 del 20 giugno 2017, di rigetto del ricorso, e sentenza n. 2 del 4 gennaio 2018, di accoglimento del ricorso).
La pensione dell’odierno ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995).
Il trattamento di quiescenza del ricorrente è stato, pertanto, liquidato secondo il sistema delle quote di cui al comma 12 dell’art. 1 citato, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
Il problema di quale sia l’aliquota di rendimento applicabile si pone naturalmente esclusivamente per la quota di cui alla lettera a) della disposizione citata, ovvero quella calcolata con il sistema retributivo.
Considerato il disposto della norma, al fine di determinare l’aliquota di rendimento applicabile va fatto riferimento alla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.
Nel caso di personale militare l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Secondo la difesa dell’INPS la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente perché l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e perché detta aliquota troverebbe applicazione soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.
In realtà la lettera del primo comma dell’art. 54 citato non può che intendersi nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni), chiarisce che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.
Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, qualora si accedesse alla tesi dell’INPS, la disposizione di cui al comma 2 non avrebbe alcun senso.
Anche l’affermazione secondo cui l’aliquota del 44% troverebbe applicazione soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo non trova alcun supporto normativo e non può trovare accoglimento.
Peraltro, come si è detto, l’aliquota di rendimento del 44% è applicabile esclusivamente per la quota calcolata con il sistema retributivo.
L’interpretazione accolta trova conferma anche nei chiarimenti formulati nella circolare n. 22/2009 dell’INPDAP.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.
Considerata l’esistenza di recenti precedenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del signor F. P. e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, il 25 gennaio 2018.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio
Depositata in Segreteria il 30/01/2018
IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Aquila »
naturopata ha scritto:Sent. n. 14/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,
in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia D’AMBROSIO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24051 del registro di Segreteria, proposto dal signor F. P. (C.F. n. Omissis) nato il Omissis a Omissis e residente in Omissis in Omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Mariani (PEC: alessandromariani@legalmail.it - C.F. n. MRNLSN61L07B354U - Fax 070.301173) presso il cui studio in Cagliari, via Sebastiano Satta n. 12, è elettivamente domiciliato,
contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 80078750587) – Sede territoriale di Cagliari - in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA (C.F. DOALSN69T12F979A), Mariantonietta PIRAS (C.F. PRSMNT69M67D947L) e Laura FURCAS (C.F. FRCLRA67H43B354W),
Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2018, per il ricorrente l’avv. Alessandro Mariani, che ha confermato le richieste formulate nel ricorso introduttivo e ha richiamato la giurisprudenza della Sezione Sardegna (Sentenza n. 2 del 2018) e l’avv. Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che ha richiamato le conclusioni della memoria di costituzione;
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Ritenuto in
FATTO
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2017 il signor F. P. ha chiesto il riconoscimento del diritto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo.
Il ricorrente premette che è sottufficiale dell’Aeronautica Militare, arruolato in data 11 ottobre 1982 e cessato dal servizio a domanda con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 15 giugno 2016; in quanto tale è titolare di trattamento pensionistico erogato dall'INPS; non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.
Afferma che, avendo maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 15 anni, 7 mesi e 26 giorni), è destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, ai sensi del quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.
Dichiara che - nonostante quanto previsto dal suddetto art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - il trattamento pensionistico in godimento gli è stato calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo D.P.R. ai sensi del quale “la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.
Rappresenta che con nota in data 2 maggio 2017 ha invitato l’Istituto a voler provvedere al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante ai sensi del citato art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione, e a procedere al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del relativo trattamento pensionistico, ma che, con nota in data 1° giugno 2017, l’Istituto ha respinto la richiesta avanzata adducendo che “il riconoscimento dell’aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione” è “attribuito esclusivamente al personale militare che, all’atto di cessazione, può vantare un servizio utile complessivo tra i 15 ed i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo”.
Rappresenta che l’Istituto, nel calcolare il trattamento pensionistico de quo, avrebbe disatteso quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, riconoscendo ed applicando, per il calcolo del relativo trattamento pensionistico, non la prevista aliquota minima del 44%, bensì applicando, ai fini del calcolo della c.d. quota “retributiva” le minori aliquote previste per il personale civile (ex art. 44 del D.P.R. n. 1092/73 che prevedono l'adozione, per i primi 15 anni di contribuzione, di un’aliquota annua pari del 2,33% da successivamente ridursi, dal 16° anno in poi, dell’1,80%). L’interpretazione favorevole alle richieste del ricorrente troverebbe conferma in quanto previsto dalla circolare n. 7/53-35-1-1995 della Direzione di Amministrazione del Comando Generale Arma CC, dalla circolare n. 57 del 24.06.1998 del Ministero del Tesoro, dalla circolare n. 22 del 18.09.2009 dell’INPDAP, che ribadisce come il computo dell’aliquota spettante al personale militare debba essere effettuato come stabilito dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, nonché dalla stessa lettera dell’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 che, in alcun modo circoscrive la sua operatività ai soli soggetti con l’anzianità indicata escludendo quelli con maggiore anzianità, come emerge, peraltro, dall’inciso finale per il quale la base pensionabile è “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”, che ha senso proprio in quanto riferibile anche a soggetti con anzianità maggiore di 20 anni.
Conclude, pertanto, con la richiesta di accogliere il ricorso e dichiarare il diritto di parte ricorrente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44% ai fini del calcolo della base pensionabile, con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
L’INPS si è costituito in giudizio in data 9 gennaio 2018, a ministero degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS.
La difesa dell’Istituto contesta che, nel caso de quo, ricorrano i requisiti utili all’applicazione della normativa di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto il ricorrente non è cessato dal servizio con una anzianità di servizio utile ricompresa tra i 15 e i 20 anni.
Ad avviso dell’INPS la disposizione predetta è stata emanata per salvaguardare coloro che siano cessati con una anzianità inferiore a 20 anni di servizio e non può essere, pertanto, applicata al ricorrente che è stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.
Inoltre, la difesa dell’INPS richiama la “Relazione di reparto” relativa al ricorso presentato dal signor F. P., ai sensi della quale l’aliquota del 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva, mentre, nel caso di specie, si tratta di pensione erogata in regime misto.
Formula, pertanto, la conclusione di rigettare il ricorso; con vittoria di spese e competenze come per legge.
Considerato in
DIRITTO
La Sezione è chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia maturato, alla data del 31 dicembre 1995, un’anzianità in attività di servizio di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 15 anni, 7 mesi e 26 giorni), sia destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto” e sia stato collocato a riposo quando era in possesso di molto più di 20 anni di servizio utile.
Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 D.P.R. n. 1092/1973 in casi similari, ha recentemente adottato due decisioni divergenti (v. sentenza n. 87 del 20 giugno 2017, di rigetto del ricorso, e sentenza n. 2 del 4 gennaio 2018, di accoglimento del ricorso).
La pensione dell’odierno ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995, non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995).
Il trattamento di quiescenza del ricorrente è stato, pertanto, liquidato secondo il sistema delle quote di cui al comma 12 dell’art. 1 citato, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.
Il problema di quale sia l’aliquota di rendimento applicabile si pone naturalmente esclusivamente per la quota di cui alla lettera a) della disposizione citata, ovvero quella calcolata con il sistema retributivo.
Considerato il disposto della norma, al fine di determinare l’aliquota di rendimento applicabile va fatto riferimento alla normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.
Nel caso di personale militare l’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Secondo la difesa dell’INPS la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente perché l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e perché detta aliquota troverebbe applicazione soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.
In realtà la lettera del primo comma dell’art. 54 citato non può che intendersi nel senso che l’aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni), chiarisce che la disposizione del comma 1 non può considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.
Inoltre, come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, qualora si accedesse alla tesi dell’INPS, la disposizione di cui al comma 2 non avrebbe alcun senso.
Anche l’affermazione secondo cui l’aliquota del 44% troverebbe applicazione soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo non trova alcun supporto normativo e non può trovare accoglimento.
Peraltro, come si è detto, l’aliquota di rendimento del 44% è applicabile esclusivamente per la quota calcolata con il sistema retributivo.
L’interpretazione accolta trova conferma anche nei chiarimenti formulati nella circolare n. 22/2009 dell’INPDAP.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.
Considerata l’esistenza di recenti precedenti giurisprudenziali di segno contrario, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso del signor F. P. e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.
Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.
Spese compensate.
Così deciso in Cagliari, il 25 gennaio 2018.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio
Depositata in Segreteria il 30/01/2018
IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
DECRETO
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente.
IL GIUDICE UNICO
f.to Lucia d’Ambrosio
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.
IL DIRIGENTE
f.to Giuseppe Mullano
...e con questa siamo alla III sentenza favorevole all'applicazione dell'art 54.
1 plauso alla Corte dei Conti della Sardegna
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
I colleghi pensionati che vivono in Sardegna sono più fortunati di quelli che vivono in altre regioni d'Italia!!!!
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
-
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- Iscritto il: ven mag 19, 2017 3:24 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da naturopata »
Anche quelli della Calabria.antoniope ha scritto:I colleghi pensionati che vivono in Sardegna sono più fortunati di quelli che vivono in altre regioni d'Italia!!!!
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Speriamo di no, ma l'INPS in queste regioni sicuramente farà appello.naturopata ha scritto:Anche quelli della Calabria.antoniope ha scritto:I colleghi pensionati che vivono in Sardegna sono più fortunati di quelli che vivono in altre regioni d'Italia!!!!
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da Aquila »
mimì ha scritto:Tranquilli, fra un pò avremo tutte e venti le regioni d'Italia. Credeteci l'art54 non può avere una diversa interpretazione.
...povera Italia, ci sono 2 tipi di magistrature,
1 superparte che applica la Legge ed 1 che...fa risparmiare l'Inps, offendendo tutto il Comparto Sicurezza x 1 pugno di euri.
-
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- Iscritto il: lun ott 26, 2015 4:19 pm
Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83
Messaggio da JESSICA1995 »
Devono risparmiare con i diritti o pseudo interpretazioni delle normative. È solo una vergogna e i nostri superiori/dirigenti che non prendono posizione.
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