ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

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mike17
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mike17 »

guidoreni ha scritto:Salve, oggi sono venuto a conoscenza (diretta)di un collega che beneficia dell'applicazione di detto articolo .


mike17
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da mike17 »

mike17 ha scritto:
guidoreni ha scritto:Salve, oggi sono venuto a conoscenza (diretta)di un collega che beneficia dell'applicazione di detto articolo .
Buongiorno.
Ove possibile, sarebbe molto importante conoscere più in dettaglio la situazione del collega che beneficia dell'art 54.
Quantomeno Amministrazione e Regione di appartenenza, nonché se il beneficio e conseguenza di un ricorso o meno.
Silvio.terzo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Silvio.terzo »

seguo
Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

Seguo...attentamente..
pier.angel
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da pier.angel »

Buongiorno
vi ricordatei questa appassionante discussione con migliaia di visite e risposte, essendo uno di quelli interessati all'argomento ed avendo fatto anche un ricorso vi chiedo:
-come è andata a finire?, bisogna aspettare ancora delle sentenze? o non c'è più' nulla da fare?.
Un saluto al forum
Mamete
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Mamete »

Sempre sintonizzato ...


Alessandro Curci
Filippogianni
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Filippogianni »

E stata una discussione interessante con molti interventi e credo sia finita , dovrai aspettare il ricorso e sperare si concluda favorevole.
juriromeo
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da juriromeo »

Ciao, buongiorno, ancora non si sa niente per l'ex m/llo Berti, il giudice ha preso tempo e cmq, come già detto, non è che se la C.C. Toscana da ragione a Berti o meno altre C.C. di altre regioni la pensino ugualmente, per sapere come va ognuno dovrà fare ricorso alla propria C.C. di appartenenza, io sto per farlo alla C.C. dell'umbria, dopo ovviamente aver intimato all'Inps di rifare i conteggi (questa è la prassi) non avendo avuto nessuna risposta il mio avvocato (Massimo Vitelli) procederà pesso la C.C. e speriamo bene, indipendentemente dalla sentenza di Berti.
Monki65

Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da Monki65 »

mike17 ha scritto:
guidoreni ha scritto:Salve, oggi sono venuto a conoscenza (diretta)di un collega che beneficia dell'applicazione di detto articolo .
Gent. mike 17, poterne saperne di più...magari il collega da te citato ha avuto una sentenza positiva....ancorché trattasi di conoscenza diretta. Grazie
naturopata
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da naturopata »

REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.2/2018

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

pronuncia la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24053 del registro di Segreteria, proposto da

A. C., nato a Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro MARIANI, presso il cui studio in Cagliari, via Sebastiano Satta 12 è elettivamente domiciliato

RICORRENTE

contro

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), Gestione dipendenti pubblici, sede di Cagliari, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente in Cagliari, via P. Delitala, 2

RESISTENTE

Uditi, nell’udienza pubblica del 5 dicembre 2017, l’avvocato Alessandro MARIANI per il ricorrente e l’avvocato Mariantonietta PIRAS per l’INPS, che hanno integralmente confermato le rispettive conclusioni di parte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

Il ricorrente, ex sottufficiale dell’Aeronautica Militare, titolare di pensione dal 7 ottobre 2014, ha proposto ricorso contro l’INPS di Cagliari, chiedendo l’accertamento del proprio diritto - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.

In fatto, il ricorrente espone di essere cessato dal servizio a domanda con decorrenza giuridica ed amministrativa dal 7 ottobre 2014 e di essere titolare di trattamento pensionistico (iscrizione n. 17140920) erogato dall’INPS (già INPDAP).

Non potendo far valere alla data del 31.12.1995 un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, è destinatario del sistema di calcolo pensionistico c.d. “misto”.

Il ricorrente, che ha maturato alla data del 31 dicembre 1995 un’anzianità - in attività di servizio - di più di 15 anni e meno di 20 anni di servizio utile (nello specifico 17 anni, 4 mesi e 28 giorni), sostiene di essere destinatario del trattamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, per il quale “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile”.

Tuttavia, il trattamento pensionistico in godimento gli è stato invece calcolato con l’attribuzione della minore e più sfavorevole aliquota di cui all’art. 44 del medesimo d.P.R. per il quale “la pensione spettante al personale civile con l’anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile ... aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”.

Con nota del 2 maggio 2017, indirizzata all’INPS, il ricorrente ha lamentato quanto sopra rilevato e, in tal senso, ha invitato l’Istituto a voler provvedere al riconoscimento integrale di tutto quanto lui spettante ai sensi del citato art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, con decorrenza dalla relativa data di collocamento in pensione, ed a procedere pertanto al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del relativo trattamento pensionistico con corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente.

Tuttavia, con nota in data 28.06.2017, l’Istituto ha respinto la richiesta avanzata adducendo che “il riconoscimento dell’aliquota del 44% da applicare per il calcolo della pensione” fosse “attribuito esclusivamente al personale militare che, all’atto di cessazione, può vantare un servizio utile complessivo tra i 15 ed i 20 anni (da intendersi come non meno di 15 e non più di 20 anni) e con il sistema di calcolo esclusivamente retributivo” e confermando la correttezza del calcolo del trattamento pensionistico in pagamento.

A sostegno della tesi di parte, la difesa del ricorrente, dopo aver richiamato le norme che attengono alla liquidazione della pensione con il sistema cd. misto, nell’ambito delle quali troverebbe applicazione l’invocato art. 54 (per la parte liquidata con il sistema retributivo), ha citato il contenuto di alcune circolari (emesse dalla Direzione di Amministrazione del Comando Generale Arma Carabinieri, dal Ministero del Tesoro e dallo stesso INPDAP), tutte concordi nel confermare che il calcolo della quota retributiva della pensione del personale militare debba essere effettuato con l’applicazione dell’aliquota prevista dalla norma suddetta.

Dalla stessa lettera di detta norma si evincerebbe che, in alcun modo, essa circoscriva la sua operatività ai soli soggetti con l’anzianità ivi indicata, escludendo quelli con maggiore anzianità, come si ricaverebbe peraltro dall’inciso finale per il quale la base pensionabile è “aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento”, che avrebbe senso proprio in quanto riferibile anche a soggetti con anzianità maggiore di 20 anni.

Sono state pertanto formulate le seguenti conclusioni:

“-a) nel merito accogliere il ricorso e dichiarare il diritto di parte ricorrente - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 54 del D.P.R. n. 1092/73 - al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l’effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento corrente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale che sia di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo.

- b) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

L’INPS si è costituito in giudizio a ministero degli avvocati Alessandro DOA, Mariantonietta PIRAS e Laura FURCAS con memoria difensiva depositata in Segreteria tramite PEC il 27/11/2017.

La difesa dell’Istituto contesta che, nel caso de quo, ricorrano i requisiti utili all’applicazione della normativa invocata sia con riferimento al servizio utile alla cessazione dal servizio (che, si afferma, non deve essere inferiore ai 15 anni ma neppure superiore ai venti alla data di legge) che con riferimento alla tipologia di pensione.

Il A. C., all’atto della cessazione del servizio, poteva vantare un’anzianità di servizio di 38 anni e un mese, mentre l’anzianità indicata in ricorso (17 anni e 4 mesi e 28 giorni) è quella maturata al 31.12.1995 e non quella commisurata alla data di cessazione dal servizio. Ne discenderebbe che non possa essere destinatario della invocata normativa.

Inoltre, sempre secondo la difesa dell’INPS, la base di calcolo pari al 44% si applicherebbe esclusivamente alle pensioni liquidate interamente su base retributiva, mentre, nel caso di specie, si tratta di pensione erogata in regime misto per cui non è prevista la liquidazione con base di calcolo al 44% sia pure limitatamente alla quota “A” e B”, come invece parrebbe pretendere controparte.

Sono state pertanto formulate le seguenti conclusioni:

“1. Rigettare il ricorso; con vittoria di spese e competenze come per legge”.

La causa è stata decisa con dispositivo letto nell’udienza del 5 dicembre 2017 per i motivi di seguito esposti in

DIRITTO

Questa Sezione, chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 in un caso similare, ha respinto il ricorso ritenendo condivisibili le argomentazioni difensive dall’INPS, riproposte anche nel presente giudizio (v. sentenza n. 87 del 20 giugno 2017).

Melius re perpensa, ritiene tuttavia di dover rivedere il proprio giudizio in senso favorevole all’accoglimento della tesi del ricorrente.

Come è incontestato, la pensione del ricorrente è stata liquidata con il cd. sistema misto (retributivo/contributivo), poiché l’interessato, alla data del 31 dicembre 1995 (art. 1, comma 13 legge n. 335/1995), non possedeva un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni.

Conseguentemente, il suo trattamento di quiescenza è stato liquidato secondo il sistema delle quote di cui al precedente comma 12 della disposizione citata, il quale prevede che “per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo”.

La questione dell’aliquota di rendimento applicabile si pone, come è evidente, esclusivamente per la quota A, ovverosia quella calcolata con il sistema retributivo.

Giusta il disposto della norma, al suddetto fine va fatta applicazione della normativa vigente alla data del 31 dicembre 1995.

Nel caso, come quello che interessa, del personale militare, l’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, vigente alla data del 31 dicembre 1995, prevede che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo (comma 1).

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo (comma 2)”.

Come detto, la difesa dell’INPS obietta che la norma non potrebbe trovare applicazione nel caso del ricorrente per due ragioni.

In primo luogo, si sostiene, l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio.

In secondo luogo, essa troverebbe applicazione unicamente per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.

Tuttavia, entrambe le affermazioni non trovano riscontro nella normativa.

Per quanto concerne la prima, la lettera del primo comma dell’art. 54, su cui sostanzialmente si basa l’interpretazione data dall’INPS, deve invece intendersi nel senso che l’aliquota ivi indicata vada applicata a coloro che possiedano un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni, mentre il successivo comma chiarisce che la disposizione del comma 1 non può intendersi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio (come opinato dall’INPS), atteso che esso prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1.80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo. Come correttamente evidenziato dalla difesa del ricorrente, la disposizione non avrebbe senso qualora si accedesse alla tesi dell’amministrazione.

La seconda affermazione, che presumibilmente costituisce un corollario della prima, neppure può essere condivisa, non trovando peraltro nessun riferimento in alcuna norma.

Lo stesso INPDAP, nella circolare n. 22/2009 (allegato n. 7 al ricorso), aveva del resto chiarito che le norme citate andavano applicate nel senso ora detto.

Il ricorso, siccome fondato, va pertanto accolto.

Sugli arretrati spettanti per effetto dell’accoglimento del ricorso competono al ricorrente gli accessori, ovvero gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, la seconda per la sola parte eventualmente eccedente l’importo dei primi, calcolati con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo di pensione e sino al pagamento degli arretrati stessi.

Considerata l’esistenza di un precedente giurisprudenziale di segno contrario, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso di A. C. e, per l’effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di quaranta giorni dalla data dell’udienza.

Così deciso in Cagliari, nell’udienza del 5 dicembre 2017.

Il Giudice unico

f.to Antonio Marco CANU



Depositata in Segreteria il 4 gennaio 2018.

Il Dirigente

f.to Giuseppe Mullano
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da guidoreni »

In merito sarebbe opportuno e interessante, un intervento degli esperti del sito (Gino 59, louis 65 ed altri). Buona giornata a tutti.
antoniope
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da antoniope »

Sentenza n.95 del 27/6/2017 della Corte dei Conti Lombardia, RICORSO RESPINTO;
Sentenza n.2/2018 del 04/1/2018 della Corte dei Conti Sardegna, RICORSO ACCOLTO;
Per ora è 1:1
Chi dà retta al cervello degli altri, butta via il suo (anonimo)
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da JESSICA1995 »

Anche per vincere un ricorso a questo punto ci vuole un po' di fortuna e sperare nella benevola interpretazione del Giudice e della Corte dei Conti di turno.
avt8
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da avt8 »

antoniope ha scritto:Sentenza n.95 del 27/6/2017 della Corte dei Conti Lombardia, RICORSO RESPINTO;
Sentenza n.2/2018 del 04/1/2018 della Corte dei Conti Sardegna, RICORSO ACCOLTO;
Per ora è 1:1

Tra un paio di mesi forse anche prima se andate sul sito della corte dei conti della sardegna ed andate su detta sentenza e notate l'appello proposto
guidoreni
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Re: ATTENZIONE, L'INPS DEVE RIFARE I CALCOLI ARRUOLATI 81/83

Messaggio da guidoreni »

A questo punto ,considerato che le camere sono sciolte , l'unico potere che può sanare questa situazione è la Corte dei Conti a sezioni riunite. Credo sia giusto che ciò che vale per una regione italiana ,valga anche per tutte le altre.
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