causa di servizio

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Re: causa di servizio

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Finalmente una sentenza POSITIVA emessa per come si deve.

Ho fatto qualche taglio x questioni di spazio.
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“esiti di miopericardite con iniziali segni di impegno d’organo”

ILCONSIGLIO DI STATO precisa:

1) - Non c’è dubbio che, anche alla luce del tempo trascorso fra gli eventi occorsi nella vita militare dell’appellante e l’accertamento da ultimo compiuto, sia difficile affermare con certezza l’esistenza di un nesso eziologico fra gli stress prodotti dal servizio e la malattia manifestatasi.

2) - Tuttavia, già si potrebbe osservare che la certezza non è (o solo raramente è) de hoc mundo.

3) - D’altronde il giudice, nel suo libero convincimento, può porre a fondamento della propria decisione “presunzioni gravi, precise e concordanti” (art. 2729, primo comma, c.c.).

4) - Come appare dagli atti, sette giorni prima del ricovero del 26 dicembre 2001 il OMISSIS ha accusato dolore toracico; tre giorni prima è comparsa tosse secca con alterazione febbrile.

5) - Al ricovero, i valori ematici, quelli del tracciato e quelli dell’ecocardiogramma risultavano alterati.

6) - E’ ragionevole supporre che, in precedenza, i parametri fossero conformi alla norma, altrimenti il signor OMISSIS non avrebbe superato una procedura selettiva severa e non sarebbe stato ammesso all’incorporamento nell’Arma.

7) - Valutati nel complesso i dati riferiti in relazione alle condizioni di impiego descritte dal militare nei suoi ricorsi (non contestate dall’Amministrazione), il Collegio ritiene di poter considerare assolto l’onere della prova da parte dell’appellante e di concludere che, secondo un criterio altamente probabilistico, la malattia che ne ha comportato la dispensa dal servizio è insorta in occasione e a causa del servizio stesso.

Per completezza vi invito ha leggere qui sotto, anche se ho tagliato alcuni fatti della vicenda x motivi di spazio.
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02/12/2013 201305730 Sentenza 4


N. 05730/2013REG.PROV.COLL.
N. 07391/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7391 del 2012, proposto da:
E. M., rappresentato e difeso dall'avv. Amerigo Maggi, con domicilio eletto presso Maurizio Monterisi in Roma, via Flaminia, 135;

contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di verifica per le cause di servizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01482/2012, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto al riconoscimento dell'infermità per causa di servizio e del conseguente diritto alla corresponsione dell'equo indennizzo

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Il signor E. M., già appartenente all’Arma dei carabinieri, giudicato non idoneo al servizio per “ OMISSIS”, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui è risultato affetto e il conseguente equo indennizzo, impugnando i relativi atti di diniego; ha chiesto inoltre, con distinta domanda, la c.d. indennità aggiuntiva a partire dal 6 dicembre 2001, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. II, dopo avere svolto istruttoria, ha ritenuto non provato il nesso eziologico tra l’affaticamento fisico richiamato dal ricorrente e l’insorgenza dell’infermità invalidante. Pertanto, con sentenza 18 luglio 2012, n. 1482, ha respinto la prima domanda e ha disposto istruttoria circa la seconda, rinviando per il prosieguo all’udienza del 28 febbraio 2013.

Contro la sentenza il signor OMISSIS ha interposto appello.

OMISSIS

Nel merito, inoltre, la relazione peritale sarebbe intrinsecamente viziata.

OMISSIS

Infine il provvedimento negativo, oltre a essere illegittimo per errato apprezzamento dei presupposti di fatto, sarebbe viziato per essere fondato anche su delibere e pareri …… mai comunicati all’appellante né allegati al provvedimento negativo o in altro modo resi disponibili.

Il OMISSIS chiede, in conclusione, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, la riforma nel merito, previa eventuale rinnovazione della consulenza tecnica. Chiede inoltre la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.

L’Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

La domanda cautelare è stata accolta dalla Sezione con l’ordinanza 6 novembre 2012, n. 4382, che ha anche fissato l’udienza di merito.

All’udienza pubblica del 19 febbraio 2013, il Collegio ha ritenuto che la consulenza tecnica d’ufficio, disposta in primo grado, non fosse risolutiva, in quanto il professionista che ha redatto la relazione è lo stesso che ha sottoscritto l’atto di dimissioni dall’ospedale civile di OMISSIS, nel quale compare per la prima volta la diagnosi di “miopericardite” che ha condotto poi alla dispensa dell’appellante dal servizio.

Sotto il profilo indicato, ha anche giudicato irrilevante l’affermazione del medesimo professionista, che si sarebbe a suo tempo limitato a riportare nel certificato di dimissioni il contenuto della cartella clinica redatta dal primario della divisione (si vedano le osservazioni alle controdeduzioni prodotte dal consulente di parte), considerando che il c.t.u. deve non solo essere, ma anche apparire estraneo alla vicenda di cui si controverte.

Pertanto - con ordinanza 25 febbraio 2013, n. 1112 - il Collegio ha disposto verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., incaricando allo scopo, con facoltà di delega, il direttore della divisione di cardiologia del policlinico militare Celio di Roma.

Al verificatore è stato chiesto di accertare - sulla base della visita medica e dell’esame della documentazione disponibile - se l’appellante sia o sia stato affetto dall’infermità che ne ha determinato l’inidoneità al servizio (“esiti di miopericardite con iniziali segni di impegno d’organo”) e se sussista un nesso di causalità tra tale infermità, ove esistente, e le mansioni svolte nell’appartenenza all’Arma dei carabinieri.

La verificazione istruttoria si è svolta il successivo 4 aprile.

Il signor OMISSIS, depositando osservazioni redatte dal proprio consulente tecnico di parte, contesta le conclusioni della verificazione con riguardo al nesso causale e insiste nell’appello, chiedendo in subordine un supplemento di perizia.

All’udienza pubblica del 5 novembre, l’appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

La Commissione medica ha concluso i propri lavori redigendo la diagnosi di “OMISSIS”.

Sotto il profilo causale, la Commissione ritiene che non sussista “un sicuro rapporto di causalità diretta tra l’infermità diagnosticata e il servizio prestato neanche sotto il profilo concausale efficiente e determinante”.

Indiscutibile ovviamente la diagnosi formulata, il Collegio non ritiene tuttavia di seguire pienamente le considerazioni svolte dalla Commissione medica con riguardo al nesso causale.

Non c’è dubbio che, anche alla luce del tempo trascorso fra gli eventi occorsi nella vita militare dell’appellante e l’accertamento da ultimo compiuto, sia difficile affermare con certezza l’esistenza di un nesso eziologico fra gli stress prodotti dal servizio e la malattia manifestatasi.

Tuttavia, già si potrebbe osservare che la certezza non è (o solo raramente è) de hoc mundo.

D’altronde il giudice, nel suo libero convincimento, può porre a fondamento della propria decisione “presunzioni gravi, precise e concordanti” (art. 2729, primo comma, c.c.).

Nella propria relazione, la Commissione ha affermato che la pericardite acuta:

è spesso preceduta da infezioni delle prime vie respiratorie;

è caratterizzata, nelle fasi precoci, dall’innalzamento degli indici bioumorali dell’infiammazione, dalla comparsa di dolore toracico, da anomalie nel tracciato elettrocardiografico, dal riscontro di specifici quadri ecocardiografici.

Come appare dagli atti, sette giorni prima del ricovero del 26 dicembre 2001 il OMISSIS ha accusato dolore toracico; tre giorni prima è comparsa tosse secca con alterazione febbrile.

Al ricovero, i valori ematici, quelli del tracciato e quelli dell’ecocardiogramma risultavano alterati.

E’ ragionevole supporre che, in precedenza, i parametri fossero conformi alla norma, altrimenti il signor OMISSIS non avrebbe superato una procedura selettiva severa e non sarebbe stato ammesso all’incorporamento nell’Arma.

Valutati nel complesso i dati riferiti in relazione alle condizioni di impiego descritte dal militare nei suoi ricorsi (non contestate dall’Amministrazione), il Collegio ritiene di poter considerare assolto l’onere della prova da parte dell’appellante e di concludere che, secondo un criterio altamente probabilistico, la malattia che ne ha comportato la dispensa dal servizio è insorta in occasione e a causa del servizio stesso.

Dalle considerazioni che precedono, discende che l’appello è fondato e va pertanto accolto, con conseguente accoglimento – in riforma della sentenza impugnata – del ricorso introduttivo.

Apprezzate le circostanze, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate tra le parti.

Rimane a carico dell’Amministrazione il compenso dovuto al verificatore, nella misura da questi richiesta (euro 500,00), che il Collegio ritiene congrua.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti oggetto del giudizio di primo grado.

Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Pone a carico dell’Amministrazione il compenso dovuto al verificatore, che liquida nell’importo di euro 500,00 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 02/12/2013


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Re: causa di servizio

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ipoacusia percettiva bilaterale

1) - ha impugnato il decreto concernente il riconoscimento d’infermità come dipendente da causa di servizio nella parte in cui, pur riconoscendo l’infermità per ipoacusia percettiva bilaterale di grado elevato dipendente da causa di servizio, ha quantificato la liquidazione dovuta a titolo di equo indennizzo in 1.132,21 euro come categoria 8^ pari a 6% della 1^ categoria.

2) - Nell’atto introduttivo si fa istanza di verificazione sulla reale entità della patologia accusata, asseritamente (ritenuta) totalmente invalidante.

IL TAR afferma:

3) - La verificazione ha accertato che l’infermità “ipoacusia percettiva bilaterale di grado elevato” è effettivamente dipendente da causa di servizio.

4) - Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, la patologia deve essere ascritta alla 7^ categoria.

5) - In altri termini il ricorso deve essere accolto limitatamente all’individuazione della categoria 7^ rispetto a quella attribuita (categoria 8^) con l’atto impugnato.

Il resto leggetelo qui sotto.
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11/12/2013 201301507 Sentenza Breve 2


N. 01507/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00062/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 62 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. P. S., con domicilio eletto presso P. S. in Genova, via Ippolito D'Asteanzi V. Malta 4/14;

contro
Ministero della Difesa, in nome del Ministro pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Genova, v.le B. Partigiane, 2;

per l'annullamento
del decreto concernente riconoscimento infermità come dipendente da causa di servizio n. 1953 pos. ……/B del 12 maggio 2011;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Dir. Gen. Prev. Milit., Leva e Collocam. Lavoro Congedati, II Rep. 9^ Div., Cause Servizio Equo Indennizzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in congedo, ha impugnato il decreto concernente il riconoscimento d’infermità come dipendente da causa di servizio nella parte in cui, pur riconoscendo l’infermità per ipoacusia percettiva bilaterale di grado elevato dipendente da causa di servizio, ha quantificato la liquidazione dovuta a titolo di equo indennizzo in 1.132,21 euro come categoria 8^ pari a 6% della 1^ categoria.

Nell’atto introduttivo si fa istanza di verificazione sulla reale entità della patologia accusata, asseritamente (ritenuta) totalmente invalidante.

L’amministrazione si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.

Disposta verificazione per il tramite del nosocomio universitario San Martino di Genova, all’esito, alla pubblica udienza del 30.10.2013 la causa, su richiesta delle parti è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

La verificazione ha accertato che l’infermità “ipoacusia percettiva bilaterale di grado elevato” è effettivamente dipendente da causa di servizio.

Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto nell’atto introduttivo, la patologia deve essere ascritta alla 7^ categoria allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834.

In altri termini il ricorso deve essere accolto limitatamente all’individuazione della categoria 7^ rispetto a quella attribuita (categoria 8^) con l’atto impugnato.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite in relazione alla parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi e nei limiti della motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Richard Goso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2013
panorama
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Re: causa di servizio

Messaggio da panorama »

infermiere, anche, a bordo di nave Marina Militare

1) - L’interessato lamenta il mancato riconoscimento nei termini richiesti della causa di servizio per la patologia insorta negli anni in cui egli ha prestato servizio nella marina militare come infermiere, spesso imbarcato a bordo delle navi.

2) - In merito alla natura della patologia denunciata non si possono nutrire dubbi, posto che già l’ospedale militare di Torino rilevò che il militare soffre di ernia discale L5-S1, e che l’intervento a cui egli si sottopose ha lasciato esiti consistenti in una sofferenza radicolare attiva accertata.

3) - Si sottolinea che il rango universitario dell’istituto officiato risponde anche al requisito previsto, appunto per le valutazioni tecniche, dall’art. 17 comma 1 della legge 7.8.1990, n. 241.

4) - La documentazione allegata dal ministero della difesa comprova che l’interessato è stato a bordo di navi per anni, ha trascorso molto tempo in piedi ed in posizione curva per l’attività di prelievo di sangue, ed è stato adibito al trasporto più volte al giorno dei sistemi refrigeranti mobili per la conservazione dei reperti ematici prelevati.

5) - Tali situazioni di vita quotidiana sono stati individuati dal docente officiato come predisponenti in modo combinato della patologia insorta, sì che la relazione ha potuto escludere, almeno dal punto di vista probabilistico, che l’anomalia al disco intervertebrale sia derivata da un’infezione.

6) - La possibilità di stabilire con norme generali ed astratte che una malattia può essere o meno riconducibile ad un’attività di servizio può allora essere corretta in linea generale, ma non può elidere completamente il rischio che ogni datore di lavoro assume – e la p.a. non è esente da ciò- ai sensi dell’art. 2087 cc.

Il resto leggetelo qui sotto.
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11/12/2013 201301506 Sentenza 2


N. 01506/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00434/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 434 del 2011, proposto -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Bava, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via porta d’Archi 10/6;

contro
Ministero della difesa in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’avvocatura distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso l’ufficio;

per l'annullamento
del decreto 10.1.2011, n. 86 N /…../A del ministero della difesa

visto l’atto di costituzione in giudizio del ministro della difesa
vista la relazione di verificazione
viste le proprie ordinanze
visti gli atti e le memorie depositate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il dott. Paolo Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
-OMISSIS- riferisce di prestare servizio presso la Marina militare in qualità di infermiere e di aver derivato dalla vita a bordo una sofferenza lombare che fu qualificata con precisione dai sanitari interpellati;

tuttavia la struttura militare ha denegato il richiesto riconoscimento della causa di servizio della patologia contratta, per cui l’interessato ha notificato l’atto 30.3.2011 con cui chiede l’annullamento dell’atto impugnato ed il riconoscimento della sua istanza.

L’amministrazione resistente si è costituita in giudizio contestando le pretese di controparte.

Il tribunale amministrativo ha dapprima officiato un nosocomio militare per avere chiarimenti sulla vicenda, ma la risposta non è stata completa, sì che si è reso necessario demandare la verificazione ad un’Università, dopo avere acquisito gli elementi di fatto che l’ospedale militare aveva considerato mancanti.

La relazione è stata depositata, e le parti hanno allegato le memorie conclusionali.

L’interessato lamenta il mancato riconoscimento nei termini richiesti della causa di servizio per la patologia insorta negli anni in cui egli ha prestato servizio nella marina militare come infermiere, spesso imbarcato a bordo delle navi.

In merito alla natura della patologia denunciata non si possono nutrire dubbi, posto che già l’ospedale militare di Torino rilevò che il militare soffre di ernia discale L5-S1, e che l’intervento a cui egli si sottopose ha lasciato esiti consistenti in una sofferenza radicolare attiva accertata. Tale collegio non si pronunciò tuttavia sulla dipendenza della patologia dalla causa di servizio, rilevando che in atti non vi erano elementi per accertare la natura del servizio concretamente prestato dal ricorrente.

E’ per questo che il tribunale ha dapprima acquisito dai comandi interessati la documentazione necessaria a tale riguardo, ed ha poi demandato alla clinica neurochirurgica dell’università di Firenze un più attento esame clinico.

Si sottolinea che il rango universitario dell’istituto officiato risponde anche al requisito previsto, appunto per le valutazioni tecniche, dall’art. 17 comma 1 della legge 7.8.1990, n. 241.

La relazione di verificazione rilasciata dall’università di Firenze ha descritto innanzitutto le cause che favoriscono lo sviluppo delle patologie del rachide, individuandole soprattutto nell’esposizione del corpo alle vibrazioni, ed al trasporto ripetuto di consistenti pesi con conseguente tensione della zona interessata.

La documentazione allegata dal ministero della difesa comprova che l’interessato è stato a bordo di navi per anni, ha trascorso molto tempo in piedi ed in posizione curva per l’attività di prelievo di sangue, ed è stato adibito al trasporto più volte al giorno dei sistemi refrigeranti mobili per la conservazione dei reperti ematici prelevati.

Tali situazioni di vita quotidiana sono stati individuati dal docente officiato come predisponenti in modo combinato della patologia insorta, sì che la relazione ha potuto escludere, almeno dal punto di vista probabilistico, che l’anomalia al disco intervertebrale sia derivata da un’infezione.

In conseguenza di ciò appaiono infondate le tesi esposte dalla difesa erariale, che richiama le diposizioni che hanno stabilito in linea generale quali sono le malattie che sono riconducibili ai diversi servizi a cui l’amministrazione pubblica adibisce i propri dipendenti. Si tratta di un operazione normativa volta presumibilmente a contenere gli eccessi che si erano verificati in passato nel riconoscimento delle cause di servizio per le patologie dei dipendenti pubblici, così come nella concessione dell’equo indennizzo.

La possibilità di stabilire con norme generali ed astratte che una malattia può essere o meno riconducibile ad un’attività di servizio può allora essere corretta in linea generale, ma non può elidere completamente il rischio che ogni datore di lavoro assume – e la p.a. non è esente da ciò- ai sensi dell’art. 2087 cc.

In tal senso il tribunale ritiene idoneamente comprovato che la patologia contratta dall’interessato derivò dal servizio prestato presso la marina militare, dal che discende l’annullamento del provvedimento negativo impugnato con la condanna della p.a. al pagamento delle somme dovute al militare a titolo di equo indennizzo, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono equamente liquidate nel dispositivo, tenendo conto del valore e della natura della controversia.

Anche le spese di verificazione seguono la soccombenza, e la loro quantificazione segue nel dispositivo;

essa tiene conto dell’ampiezza delle nozioni che l’incaricato ha offerto al collegio, posto che questi non si è limitato alla constatazione ed alla descrizione delle patologie da cui è affetto il ricorrente, ma ha svolto un’analitica ricostruzione delle possibili cause incidenti sulla salute umana che possono indurre statisticamente all’insorgenza delle malattie accertate.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda)
Accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, condannando il ministero dell’interno al pagamento dell’equo indennizzo dovuto al ricorrente per la patologia contratta, oltre agli interessi legali sull’importo dovuto dalla domanda al saldo.

Condanna il ministero della difesa al pagamento delle spese legali sostenute dal ricorrenti e di quelle occorse per la verificazione che liquida rispettivamente in euro 3.000,00 (tremila/00) oltre ad accessori di legge ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Paolo Peruggia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: causa di servizio

Messaggio da eldo62 »

Ragazzi mi hanno appena notificato il decreto con il quale non mi riconoscono la causa di servizio per spondilodiscoartrosi cervico-lombare che avevo presentato circa due anni fa.
Attualmente e da circa 8 mesi sono in malattia per microdiscectomia con artrodesi intersomatica cervicale con conseguente lesione spinale all'altezza della zona operata che comporta parecchi disturbi che vi lascio immaginare.
Penso che alla CMO sperano che avvenga un miracolo da parte di qualche Santo che mi guarisca e così mi fanno rientrare, visto e considerato che sono otto mesi che sono in malattia e nessuno di loro mi ha ancora prospettato cosa ne sarà di me.
Ora io mi chiedo .....sono così importante per loro ..... con una malattia del genere addosso e perdi-più ingiustamente non riconosciuta causa di servizio dal c.v.c.s. nonostante i miei 30 anni di servizio fatti sulla strada a prendere acqua e freddo, un anno di militare paracadutista e tre cause di servizio per distorsione del rachide cervicale tutte riconosciute con modello C....ancora sperano di tenermi in servizio???????...... mi stanno prendendo per i fondelli???? .......mi vogliono far soffrire????.......... mi riformeranno????
Scusate lo sfogo... so che in questo forum c'è gente che può capire il mio attuale stato d'animo.
Saluti a tutti.
italiauno61

Re: causa di servizio

Messaggio da italiauno61 »

Hai tutta la mia solidarietà e comprensione...Purtroppo questo è l'andazzo che da qualche anno ha preso il comitato di verifica nel giudicare le infermità richieste dal personale militare...Se non sono indiscreto, per caso il parere del comitato recita più o meno così : ..."NON dipendente in quanto trattasi di quadro iniziale di patologia artrosica che riconosce nella sua etiopatogenesi l’incidenza di fattori degenerativi endogeno-costituzionali ovvero traumatici. In conseguenza, mancando nella fattispecie comprovati traumi o continuativi microtraumi, l’affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l’età del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante"???
Se così fosse, io ravviserei la possibilità di interpellare un buon legale e proporre ricorso giurisdizionale (entro 60 gg) perchè hai detto di aver subito delle distrazioni cervicali (i micro traumi...) ed hai fatto anche il paracadutista...Potresti anche richiedere che l'Amministrazione richieda il riesame del parere su queste basi al Comitato, ma rischi di non avere poi i tempi tecnici necessari per proporre ricorso...
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Re: causa di servizio

Messaggio da eldo62 »

italiauno61 ha scritto:Hai tutta la mia solidarietà e comprensione...Purtroppo questo è l'andazzo che da qualche anno ha preso il comitato di verifica nel giudicare le infermità richieste dal personale militare...Se non sono indiscreto, per caso il parere del comitato recita più o meno così : ..."NON dipendente in quanto trattasi di quadro iniziale di patologia artrosica che riconosce nella sua etiopatogenesi l’incidenza di fattori degenerativi endogeno-costituzionali ovvero traumatici. In conseguenza, mancando nella fattispecie comprovati traumi o continuativi microtraumi, l’affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l’età del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante"???
Se così fosse, io ravviserei la possibilità di interpellare un buon legale e proporre ricorso giurisdizionale (entro 60 gg) perchè hai detto di aver subito delle distrazioni cervicali (i micro traumi...) ed hai fatto anche il paracadutista...Potresti anche richiedere che l'Amministrazione richieda il riesame del parere su queste basi al Comitato, ma rischi di non avere poi i tempi tecnici necessari per proporre ricorso...
Innanzitutto ti ringrazio della cortese risposta che mi hai dato. La dicitura posta a motivazione del diniego della causa di servizio recita in questo modo:
- l'infermità discopatia NON PUO RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilagini intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti ;
-L'infermità segni iniziali di artrosi cervicale e lombare NON PUO RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolici-degenerativi dei dischi cartilaginesi intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invenchiamento, tavolta precoce, delle strutture articolari.Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell'interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che dalle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti. Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultabili dagli atti.
Premetto che alla domanda di riconoscimento della causa di servizio io ho allegato solo il referto di un rx del rachide e del lombare, dove più o meno c'è solo una riga di patologia, loro invece hanno stampato un libro.
Da quello che leggo e che ho sottolineato mi sembra di percepire che loro non hanno la certezza di quello che scrivono.
E' normale che il decreto di Previmil che mi hanno notificato non sia firmato pur riportando il timbro del capo reparto?
Ho qualche possibilità di vincere il ricorso?.
salvo 63
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Re: causa di servizio

Messaggio da salvo 63 »

Mi dispiace se le cose non sono andate come volevi, ma con molta amarezza vedo che la storia si ripete e le motivazioni sono sempre le stesse personalmente nel 2004 e nel 2006 ho subito per causa di servizio con il c.d modello c, e successivi decreti di riconoscimento da causa di servizio dei postumi di traumi distorsivi del rachide cervicale e contusioni in vari parti del corpo,verificatosi in occasione di risse tra detenuti e aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria,non ti espongo tutti i dettagli perché non ho voglia di ricordarmi quei due incresciosi eventi che sono stati supportati da regolari relazioni di servizio, denunce alla A. G e quant’altro,posso solo dirti che a causa di quegli eventi nel corso del tempo ho avuto diversi problemi di salute quali dolori alla cervicale,vertigini ecc ecc, per cui nel 2008 mi sono deciso di presentare ulteriore causa di servizio per “cervicouncoatrosi,con ridotti spazi discali e lordosi” il tutto nella convinzione che quantomeno sul raddrizzamento della fisiologica lordosi cervicale poteva esserci un’interdipendenza anche perché su attestazione di un ortopedico della USL è stato certificato che il raddrizzamento della lordosi fisiologica avviene a seguito dei continui traumi subiti,la C.M.O competente esprime il giudizio di “ non classificabile” ebbene concludo con la motivazione del rigetto da parte del comitato verifiche proprio su quel punto “per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo,essi si estrinsecano nell’interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti” eppure io non ho mai avuto incidenti stradali o altro che potesse presagire questa motivazione, io l’ho fatto nella convinzione che potevo ottenere( dietro tutte queste motivazioni)il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma cosi non è andata non ho fatto ricorso al Tar o Consiglio di Stato perché in quel periodo mi trovavo in una situazione economica che non mi permetteva di affrontarlo, ti consiglio di valutare bene i costi da affrontare e i motivi del diniego, comunque tanti auguri per la tua battaglia.
Salvo 63
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eldo62
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Re: causa di servizio

Messaggio da eldo62 »

salvo 63 ha scritto:Mi dispiace se le cose non sono andate come volevi, ma con molta amarezza vedo che la storia si ripete e le motivazioni sono sempre le stesse personalmente nel 2004 e nel 2006 ho subito per causa di servizio con il c.d modello c, e successivi decreti di riconoscimento da causa di servizio dei postumi di traumi distorsivi del rachide cervicale e contusioni in vari parti del corpo,verificatosi in occasione di risse tra detenuti e aggressioni al personale di Polizia Penitenziaria,non ti espongo tutti i dettagli perché non ho voglia di ricordarmi quei due incresciosi eventi che sono stati supportati da regolari relazioni di servizio, denunce alla A. G e quant’altro,posso solo dirti che a causa di quegli eventi nel corso del tempo ho avuto diversi problemi di salute quali dolori alla cervicale,vertigini ecc ecc, per cui nel 2008 mi sono deciso di presentare ulteriore causa di servizio per “cervicouncoatrosi,con ridotti spazi discali e lordosi” il tutto nella convinzione che quantomeno sul raddrizzamento della fisiologica lordosi cervicale poteva esserci un’interdipendenza anche perché su attestazione di un ortopedico della USL è stato certificato che il raddrizzamento della lordosi fisiologica avviene a seguito dei continui traumi subiti,la C.M.O competente esprime il giudizio di “ non classificabile” ebbene concludo con la motivazione del rigetto da parte del comitato verifiche proprio su quel punto “per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo,essi si estrinsecano nell’interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti” eppure io non ho mai avuto incidenti stradali o altro che potesse presagire questa motivazione, io l’ho fatto nella convinzione che potevo ottenere( dietro tutte queste motivazioni)il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma cosi non è andata non ho fatto ricorso al Tar o Consiglio di Stato perché in quel periodo mi trovavo in una situazione economica che non mi permetteva di affrontarlo, ti consiglio di valutare bene i costi da affrontare e i motivi del diniego, comunque tanti auguri per la tua battaglia.
Salvo 63
Grazie Salvo63 mi dispiace anche per te e secondo me avevi tutto il diritto di aver riconosciuto la c.s..
Detto questo sto cercando persone competenti per fare ricorso al TAR anche perchè, tra qualche anno, non voglio rimpianti per non averlo fatto; non è vero che non la riconoscono più a nessuno ad un mio collega, qualche giorno prima che notificassero il decreto a me, e che fa servizio nella stessa mia Legione, la stessa identica malattia gli è stata riconosciuta, con la differenza che lui faceva servizio in ufficio, mentre io fuori- Come vedi le cose non tornano e l'amarezza sale "cornuto e mazziato", quindi questi signori o fanno ad estrazione o fanno dell'altro....sta di fatto che l'ingiustizia regna sovrana.
Purtroppo sono impegnato in due fronti quello civile per la lesione spinale venuta fuori durante l'intervento chirurgico ed adesso anche in quello militare----- che Dio mi assista per andare contro a questi giganti, davanti a me ci sono le montagne, i dirupi, le trappole da superare.
Saluto tutti.
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Re: causa di servizio

Messaggio da pietro17 »

Caro eldo, in che regione sei?
Saluti.


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italiauno61

Re: causa di servizio

Messaggio da italiauno61 »

eldo62 ha scritto: Innanzitutto ti ringrazio della cortese risposta che mi hai dato. La dicitura posta a motivazione del diniego della causa di servizio recita in questo modo:
- l'infermità discopatia NON PUO RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilagini intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti ;
-L'infermità segni iniziali di artrosi cervicale e lombare NON PUO RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolici-degenerativi dei dischi cartilaginesi intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invenchiamento, tavolta precoce, delle strutture articolari.Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell'interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che dalle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti. Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultabili dagli atti.
Premetto che alla domanda di riconoscimento della causa di servizio io ho allegato solo il referto di un rx del rachide e del lombare, dove più o meno c'è solo una riga di patologia, loro invece hanno stampato un libro.
Da quello che leggo e che ho sottolineato mi sembra di percepire che loro non hanno la certezza di quello che scrivono.
E' normale che il decreto di Previmil che mi hanno notificato non sia firmato pur riportando il timbro del capo reparto?
Ho qualche possibilità di vincere il ricorso
?.
Naturalmente TU più che un referto ed un certificato non potevi allegare...Magari però i rapporti informativi che dovevano essere allegati dal tuo Comando non erano completi, ovvero non segnalavano le tue precedenti infermità distorsive o non hanno evidenziato i tuoi precedenti di servizio...o magari anche no, perchè il Comitato di Verifica oramai ci tratta come ha sempre trattato il restante personale del settore pubblico che con noi non ha nulla a che vedere...Loro adoperano diverse argomentazioni che ripetono in tutti i casi simili, diciamo che è come una ruota del lotto con il bambino che estrae la motivazione tra le diverse a loro disposizione.
Il decreto è firmato digitalmente e risponde ai requisiti di legge, anche se non riporta la firma con la penna...
Per quanto concerne il ricorso, anche lì è un terno al lotto. Con quello straordinario (a parte il contributo unificato di 650 euro dovuto soltanto perchè si adisce al presidente), si esaminerebbe soltanto l'aspetto di legittimità e se la pratica ha seguito il normale iter procedurale, non vedo molte possibilità di successo. Al Tar, magari dopo esserti accertato che i rapporti informativi (mediante un accesso agli atti) non erano completi con tutti i tuoi precedenti, chissà...
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eldo62
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Re: causa di servizio

Messaggio da eldo62 »

italiauno61 ha scritto:
eldo62 ha scritto: Innanzitutto ti ringrazio della cortese risposta che mi hai dato. La dicitura posta a motivazione del diniego della causa di servizio recita in questo modo:
- l'infermità discopatia NON PUO RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO in quanto trattasi di forma morbosa derivante, nella maggior parte dei casi, da patogenesi artrogena associata ad usura dei dischi cartilagini intervertebrali, sull'insorgenza e decorso della quale, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti ;
-L'infermità segni iniziali di artrosi cervicale e lombare NON PUO RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolici-degenerativi dei dischi cartilaginesi intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invenchiamento, tavolta precoce, delle strutture articolari.Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell'interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che dalle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti. Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultabili dagli atti.
Premetto che alla domanda di riconoscimento della causa di servizio io ho allegato solo il referto di un rx del rachide e del lombare, dove più o meno c'è solo una riga di patologia, loro invece hanno stampato un libro.
Da quello che leggo e che ho sottolineato mi sembra di percepire che loro non hanno la certezza di quello che scrivono.
E' normale che il decreto di Previmil che mi hanno notificato non sia firmato pur riportando il timbro del capo reparto?
Ho qualche possibilità di vincere il ricorso
?.
Naturalmente TU più che un referto ed un certificato non potevi allegare...Magari però i rapporti informativi che dovevano essere allegati dal tuo Comando non erano completi, ovvero non segnalavano le tue precedenti infermità distorsive o non hanno evidenziato i tuoi precedenti di servizio...o magari anche no, perchè il Comitato di Verifica oramai ci tratta come ha sempre trattato il restante personale del settore pubblico che con noi non ha nulla a che vedere...Loro adoperano diverse argomentazioni che ripetono in tutti i casi simili, diciamo che è come una ruota del lotto con il bambino che estrae la motivazione tra le diverse a loro disposizione.
Il decreto è firmato digitalmente e risponde ai requisiti di legge, anche se non riporta la firma con la penna...
Per quanto concerne il ricorso, anche lì è un terno al lotto. Con quello straordinario (a parte il contributo unificato di 650 euro dovuto soltanto perchè si adisce al presidente), si esaminerebbe soltanto l'aspetto di legittimità e se la pratica ha seguito il normale iter procedurale, non vedo molte possibilità di successo. Al Tar, magari dopo esserti accertato che i rapporti informativi (mediante un accesso agli atti) non erano completi con tutti i tuoi precedenti, chissà...
Quindi mi converrebbe fare ricorso al TAR.......
italiauno61

Re: causa di servizio

Messaggio da italiauno61 »

Secondo me, se proprio vuoi imbarcarti in una battaglia legale, entro sessanta giorni dalla notifica impugna il provvedimento al TAR. Ma prima, fai un accesso agli atti e procurati i rapporti informativi. Se all'interno degli stessi non si fa menzione nè del fatto che eri un para' nè delle vicessitudini relative alle distrazioni/distorsioni cervicali che hai subito, credo che anche l'avvocato più scarso possa rappresentarti e farti vincere la causa...
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Re: causa di servizio

Messaggio da eldo62 »

italiauno61 ha scritto:Secondo me, se proprio vuoi imbarcarti in una battaglia legale, entro sessanta giorni dalla notifica impugna il provvedimento al TAR. Ma prima, fai un accesso agli atti e procurati i rapporti informativi. Se all'interno degli stessi non si fa menzione nè del fatto che eri un para' nè delle vicessitudini relative alle distrazioni/distorsioni cervicali che hai subito, credo che anche l'avvocato più scarso possa rappresentarti e farti vincere la causa...
Ti ringrazio tantissimo, vedo che sei molto preparato ed esperto in materia ed hai un cuore grande mettendo la tua esperienza a disposizione di chi ha bisogno, domani farò domanda di accesso agli atti, intanto ho già contattato uno studio legale che si occupa proprio di questa materia ed a giorni mi recherò presso il loro studio per il da-farsi, l'avvocato mi aveva già accennato a telefono di procurami il rapporto relativo alla mia domanda di causa di servizio.
Con cordialità e vivissimi saluti.
nabboni

Re: causa di servizio

Messaggio da nabboni »

eldo62 ha scritto:
italiauno61 ha scritto:Secondo me, se proprio vuoi imbarcarti in una battaglia legale, entro sessanta giorni dalla notifica impugna il provvedimento al TAR. Ma prima, fai un accesso agli atti e procurati i rapporti informativi. Se all'interno degli stessi non si fa menzione nè del fatto che eri un para' nè delle vicessitudini relative alle distrazioni/distorsioni cervicali che hai subito, credo che anche l'avvocato più scarso possa rappresentarti e farti vincere la causa...
Ti ringrazio tantissimo, vedo che sei molto preparato ed esperto in materia ed hai un cuore grande mettendo la tua esperienza a disposizione di chi ha bisogno, domani farò domanda di accesso agli atti, intanto ho già contattato uno studio legale che si occupa proprio di questa materia ed a giorni mi recherò presso il loro studio per il da-farsi, l'avvocato mi aveva già accennato a telefono di procurami il rapporto relativo alla mia domanda di causa di servizio.
Con cordialità e vivissimi saluti.
Voglio solo notiziarti che puoi, entro 10 giorni dalla notifica del decreto, proporre il riesame della trattazione (art. 5, comma 5 461/2001). Tuttavia, quando si presenta una causa di servizio, bisogna subito premunirsi, ovvero oltre ai certificati bisogna inserire un adeguato rapporto di causalità fra le attività di servizio svolte e la patologia richiesta. Dopo che si va a visita e si ha il verbale della cmo che verrà a breve inviato a Roma al CVCS, dopo qualche mese, fare l'accesso amministrativo agli atti del rapporto informativo ed esaminarlo attentamente per verificare che tutte le attività di servizio siano state correttamente indicate. Quindi preparsi un bel riesame, nel caso di primo rigetto da parte del CVCS e poi in ultima analisi proporre ricorso al TAR. Io ho ottenuto una cervico artrosi discopatica proprio quest'anno, con un rapporto causale ben fatto al momento della domanda e comunque mi ero premunito con accesso amministrativo del rapporto informativo (fatto più o meno in modo corretto), eventuale riesame già pronto, anche corroborato con perizia medico legale che ora utilizzerò invece per l'aggravamento. Un'altra cosa importante è che la tua amminsitrazione fornisce un suo parere al CVCS che a sua volta si attiene scrupolosamente (tranne rarissimi casi di pareri positivi dell'amministrazione ribaltati in negativi. Credo mai avvenga il contrario).

Saluti.
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Re: causa di servizio

Messaggio da eldo62 »

nabboni ha scritto:
eldo62 ha scritto:
italiauno61 ha scritto:Secondo me, se proprio vuoi imbarcarti in una battaglia legale, entro sessanta giorni dalla notifica impugna il provvedimento al TAR. Ma prima, fai un accesso agli atti e procurati i rapporti informativi. Se all'interno degli stessi non si fa menzione nè del fatto che eri un para' nè delle vicessitudini relative alle distrazioni/distorsioni cervicali che hai subito, credo che anche l'avvocato più scarso possa rappresentarti e farti vincere la causa...
Ti ringrazio tantissimo, vedo che sei molto preparato ed esperto in materia ed hai un cuore grande mettendo la tua esperienza a disposizione di chi ha bisogno, domani farò domanda di accesso agli atti, intanto ho già contattato uno studio legale che si occupa proprio di questa materia ed a giorni mi recherò presso il loro studio per il da-farsi, l'avvocato mi aveva già accennato a telefono di procurami il rapporto relativo alla mia domanda di causa di servizio.
Con cordialità e vivissimi saluti.
Voglio solo notiziarti che puoi, entro 10 giorni dalla notifica del decreto, proporre il riesame della trattazione (art. 5, comma 5 461/2001). Tuttavia, quando si presenta una causa di servizio, bisogna subito premunirsi, ovvero oltre ai certificati bisogna inserire un adeguato rapporto di causalità fra le attività di servizio svolte e la patologia richiesta. Dopo che si va a visita e si ha il verbale della cmo che verrà a breve inviato a Roma al CVCS, dopo qualche mese, fare l'accesso amministrativo agli atti del rapporto informativo ed esaminarlo attentamente per verificare che tutte le attività di servizio siano state correttamente indicate. Quindi preparsi un bel riesame, nel caso di primo rigetto da parte del CVCS e poi in ultima analisi proporre ricorso al TAR. Io ho ottenuto una cervico artrosi discopatica proprio quest'anno, con un rapporto causale ben fatto al momento della domanda e comunque mi ero premunito con accesso amministrativo del rapporto informativo (fatto più o meno in modo corretto), eventuale riesame già pronto, anche corroborato con perizia medico legale che ora utilizzerò invece per l'aggravamento. Un'altra cosa importante è che la tua amminsitrazione fornisce un suo parere al CVCS che a sua volta si attiene scrupolosamente (tranne rarissimi casi di pareri positivi dell'amministrazione ribaltati in negativi. Credo mai avvenga il contrario).

Saluti.
Grazie anche a te nabboni, bisogna farne tesoro delle cose che hai detto, detto questo esprimo un mio parere....(premetto che io non mi sento in colpa in quanto mi sembra di aver fatto tutto in modo dettagliato) ... io adotterei una procedura semplicissima (visto che negli Alti uffici hanno il potere di non farti vedere nulla di quello che fanno e quindi di non darti partecipazione ad una pratica amministrativa che ti riguarda.... a meno che non sei tu a fare richiesta di accesso agli atti), il responsabile che ha stilato il rapporto qualora si ravvisassero errori/omissioni ecc ( a prescindere che il fatto sia stato commesso, con dolo, colpa o negligenza) dovrà risarcire direttamente l'interessato e dovrà essere trasferito in altra sede con compiti a lui adeguati (questo discorso, a mio parere, dovrebbe valere per tutti gli incompetenti della pubblica amministrazione e non ).
Saluti a tutti.
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