GRAUATORIA MARZO 2015

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montegrotto72
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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da montegrotto72 »

avt8 ha scritto:Qualcuno ha notizia se il Ministero dell'Interno sta incominciando a pagare la speciale elargizione,della graduatoria marzo 2015 ?

Grazie
al momento sul mio C.C. Non c'è ancor traccia.
appena ci sarà l'accredito vi farò sapere


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andretta96
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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da andretta96 »

salve ragazzi, non mi è chiara una cosa, io faccio parte del ministero della difesa ma ho inviato la mia domanda chiaramente e direttamente al ministero dell'interno con il quale ho interloquito e mi aveva informato che il mio decreto era già pronto per essere inviato alla firma del capo della polizia e successivamente alla ragioneria di stato per la liquidazione. Leggevo che vi è differenza di tempistica fra ministeri , ma in questo caso per quanto mi riguarda penso che il mio iter sia diverso da quelli che hanno inviato l'istanza al ministero della difesa o sbaglio!!!
Qualcuno pensa che prima di luglio verranno accreditati gli oneri?
ciao grazie per l'eventuale risposta.
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umtambor
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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da umtambor »

Salve amici,
io sono considerato "equiparato" e sono dipendente della Difesa (CC): dovrò penare per avere la speciale elargizione? Fra quanto tempo si prevede l'accredito?
Grazie ancora a tutti per le congratulazioni...è come essere entrato in una famiglia!
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pietro17
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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da pietro17 »

Sarai pur dipendente della difesa ma se ti ricordi, a te liquida il min interno. Ergo, sulla base di quanto precedentemente scritto, dovresti incassare prima.

Saluti a tutti.
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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da franruggi »

Umberto ti paga il m i entro 30gg dalla registrazione all ubc

francesco
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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da avt8 »

franruggi ha scritto:Umberto ti paga il m i entro 30gg dalla registrazione all ubc

francesco
a fine mese qualche accredito incomincia ad arrivare-vi ricordo che i pagamenti avvengono secondo la cronologia degli eventi- il mio evento era del 1977, e la graduatoria pubblicata il 16 di ottobre, l'accredito avvenne in data 5 novembre-
E per mia conoscenza sempre di appartenenti alla PS, quelli della graduatoria di settembre sono più veloci,avendo già a disposizione i fondi,-
Meentre per la graduatoria di marzo occorre attendere qualche giorno in più in quanto entro la fine di maggio i vari Ministero avranno i fondi accreditati- ( e poi guardate anche che nella graduatria e riportato sulla destra un numerino mi e stato detto che quello e l''ordine cronologico )-che seguirà per il pagamento dei vitalizi- da parte del MEF,notizia fornitami dal Dirigente a seguito di una mia diffida- e la risposta fu " i vitalizi saranna pagati con l'ordine cronologico-
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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da montegrotto72 »

franruggi ha scritto:Umberto ti paga il m i entro 30gg dalla registrazione all ubc

francesco
UBC????
scusa l'ignoranza, ma cos'è???


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christian71
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Re: R: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da christian71 »

montegrotto72 ha scritto:
franruggi ha scritto:Umberto ti paga il m i entro 30gg dalla registrazione all ubc

francesco
UBC????
scusa l'ignoranza, ma cos'è???


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Ciao Montegrotto, se non erro dovrebbe essere "l'Ufficio Centrale del Bilancio"… UCB…

Buona serata a tutti…
Christian

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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da montegrotto72 »

avt8 ha scritto:
franruggi ha scritto:Umberto ti paga il m i entro 30gg dalla registrazione all ubc

francesco
a fine mese qualche accredito incomincia ad arrivare-vi ricordo che i pagamenti avvengono secondo la cronologia degli eventi- il mio evento era del 1977, e la graduatoria pubblicata il 16 di ottobre, l'accredito avvenne in data 5 novembre-
E per mia conoscenza sempre di appartenenti alla PS, quelli della graduatoria di settembre sono più veloci,avendo già a disposizione i fondi,-
Meentre per la graduatoria di marzo occorre attendere qualche giorno in più in quanto entro la fine di maggio i vari Ministero avranno i fondi accreditati- ( e poi guardate anche che nella graduatria e riportato sulla destra un numerino mi e stato detto che quello e l''ordine cronologico )-che seguirà per il pagamento dei vitalizi- da parte del MEF,notizia fornitami dal Dirigente a seguito di una mia diffida- e la risposta fu " i vitalizi saranna pagati con l'ordine cronologico-
io ho il numero 32.....quindi???


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antoniomlg
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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da antoniomlg »

Cosa non farebbero per risparmiare?????


N. 02435/2015REG.PROV.COLL.

N. 09603/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9603 del 2014, proposto da:
Maria Occhipinti, rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Bava e Enrico Rossi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Ottaviano n. 66;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è legalmente domiciliato;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Liguria Sezione II n. 1178/2014, resa tra le parti, concernente esecuzione del giudicato sentenza n. 67/2012 del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l’avvocato Enrico Rossi e l'Avvocato dello Stato Giustina Noviello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Su ricorso della sig.ra Maria Occhipinti, madre ed erede del sig. Carmelo Anelli, marinaio deceduto in servizio, il Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, ha emesso la sentenza n. 67 del 23/1/2012, con la quale ha dichiarato il Ministero della Difesa tenuto al riconoscimento, quale vittima del dovere, del marinaio Anelli, ha accertato il diritto a che il nominativo di quest’ultimo fosse inserito nella graduatoria cronologica di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge previsti per le vittime del dovere e ha condannato il suddetto Ministero a corrispondere alla sig.ra Occhipinti l’elargizione ex art. 5, comma 1, della L. n. 206/2004, nonché, nella misura di legge, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, della stessa L. n. 206/2004, con decorrenza dalla data della domanda.
Nell’eseguire la sentenza il Ministero della Difesa ha trattenuto dalla somma dovuta a titolo di elargizione ex art. 5, comma 1, della L. n. 206/2004, l’importo di euro 25.822,84, già erogato ai sensi dell’art. 6 della L. 308/1981, al momento del decesso del marinaio Anelli.
Ritenendo che l’esecuzione data fosse solo parziale, la sig.ra Occhipinti ha proposto ricorso al T.A.R. Liguria, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., con cui ha chiesto che venisse ordinato l’integrale adempimento del giudicato mediante l’erogazione della residua somma di euro 25.822,84, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di saldo della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004.
Con sentenza 24/7/2014 n. 1178, il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, rilevando che la decurtazione contestata dalla ricorrente, era specificamente imposta dall’art. 13, della L. n. 302/1990, che regola il “concorso di benefici”.
Avverso la sentenza del T.A.R. la sig.ra Occhipinti propone il presente appello, con cui ne chiede la riforma deducendo che il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere conforme al giudicato la decurtazione praticata dall’intimato Ministero della Difesa.
Domanda, inoltre, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata depositando memoria con cui si è opposta all’accoglimento dell’appello.
Alla camera di consiglio del 14/4/2015 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
L’appello è fondato.
Occorre premettere che il giudizio di ottemperanza costituisce rimedio contro il mancato o inesatto adempimento delle prescrizioni contenute nel giudicato, e solo a queste occorre riferirsi per verificare se la sentenza sia stata o meno puntualmente eseguita.
Orbene, il T.A.R. ha affermato che il recupero dell’importo di euro 25.822,84, già a suo tempo erogato quale speciale elargizione ex art. 6 della L. 308/1981, fosse corretto perché <<specificamente imposto dall’art. 13 della L. n. 302/1990 che regola il “concorso di benefici”>>.
Cosi facendo, però, il TAR ha esorbitato dai propri poteri di giudice dell’ottemperanza, legittimando una modifica del rapporto sostanziale già definito dalla sentenza da eseguire, non più consentita in virtù del vincolo nascente dal giudicato.
Ed invero, nella pronuncia del Tribunale di Genova non si rinviene alcun accenno alla possibilità del Ministero della Difesa di recuperare, dalle somme dovute ex art. 5, comma 1, della L. n. 206/2004, quanto a suo tempo erogato a titolo di speciale elargizione ex art. 6 della L. 308/1981.
In virtù del giudicato, le somme di cui al citato art. 5, comma 1, dovevano essere, pertanto, integralmente versate all’appellante.
Così come reclamato dalla ricorrente, sul residuo credito di € 25.822,84, dovranno essere calcolati gli interessi legali, mentre il maggior danno da svalutazione, stante la natura previdenziale della pretesa, potrà essere attribuito - ex art. 16, comma 6, della L. 30/12/1991 n. 412 - solo se (e nella misura in cui) il tasso di questa ultima superi quello degli interessi legali.
Va, riservata al caso di ulteriore inadempimento la nomina di un
commissario ad acta.
Spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, ordina all’intimato Ministero della Difesa di dare, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, integrale esecuzione al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, n. 1883/2011, secondo quanto specificato in motivazione.
Condanna l’intimata amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 3.000/00 (tremila), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da antoniomlg »

Fate attenzione non è un copia ed incolla, lette assieme sono entrambe sotto diversi aspetti interessante


N. 02434/2015REG.PROV.COLL.

N. 09601/2014 REG.RIC.

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REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9601 del 2014, proposto da:
Mauro Cecchi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Bava e Enrico Rossi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Ottaviano n. 66;
contro
Ministero della Difesa e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, sono legalmente domiciliati;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Liguria – Genova, Sezione II, n. 1166/2014, resa tra le parti, concernente esecuzione giudicato sentenza n. 1883/2011 del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti l’avvocato Enrico Rossi e l'Avvocato dello Stato Giustina Noviello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Su ricorso del sig. Mauro Cecchi, padre ed erede del sig. Marco Martino Cecchi, marinaio deceduto in servizio, il Tribunale di Genova – Sezione lavoro, ha emesso la sentenza n. 1883 del 9 dicembre 2011, con la quale ha dichiarato il Ministero della Difesa tenuto al riconoscimento, quale vittima del dovere, del sig. Marco Martino Cecchi, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge previsti per le vittime del dovere e lo ha condannato a corrispondere al sig. Mauro Cecchi, dalla data della domanda amministrativa, l’elargizione ex art. 5, comma 1, della L. n. 206/2004, come previsto dall’art. 34 della L. n. 222/2007, nonché, nella misura di legge, lo speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, della stessa L. n. 206/2004, così come previsto dall’art. 2, comma 105, della L. n. 244/2007.
Nell’eseguire la sentenza il Ministero della Difesa si è limitato a pagare le somme di cui alla pronuncia giudiziale, decurtando quella dovuta a titolo di elargizione ex art. 5, comma 1, della L. n. 206/2004, dell’importo di euro 25.822,84, già erogato ai sensi dell’art. 6 della L. 308/1981, al momento del decesso del sig. Marco Martino Cecchi.
Ritenendo che l’esecuzione data fosse solo parziale, il sig. Mauro Cecchi ha proposto ricorso al T.A.R. Liguria, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., con cui ha chiesto che venisse ordinato l’integrale adempimento del giudicato mediante:
a) l’inserimento del nominativo del figlio, a cura dei Ministeri della Difesa e dell’Interno, nella graduatoria cronologica delle vittime del dovere (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006), ad ogni fine ed effetto di legge, con particolare riferimento all’assegno da euro 500,00 oltre perequazioni di legge dall’1 gennaio 2006, ex art. 2 della legge n. 407/1998;
b) l’erogazione da parte del Ministero della Difesa della somma di euro 25.822,84, oltre interessi e rivalutazione dal 20 marzo 2012 (data di emissione del decreto di concessione del beneficio di cui all’art. 5, comma 1, L. 206/2004), a titolo di saldo della speciale elargizione ex art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004.
Con sentenza 23/7/2014 n. 1166 il giudice di primo grado ha respinto il ricorso rilevando:
a) che il reclamato inserimento del nominativo del marinaio Marco Martino Cecchi nella graduatoria cronologica delle vittime del dovere, non rientrava nel giudicato;
b) che la decurtazione contestata dal ricorrente, era specificamente imposta dall’art. 13, della L. n. 302/1990, che regola il “concorso di benefici”.
Avverso la sentenza del T.A.R. il sig. Mauro Cecchi ha proposto il presente appello, con cui ne chiede la riforma deducendo, sostanzialmente, che il giudice di primo grado avrebbe errato sia nel ritenere la pretesa sub a) estranea al giudicato, sia nel reputare conforme ad esso la decurtazione sub b).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa depositando memoria con cui si è opposto all’accoglimento dell’appello.
Alla camera di consiglio del 14/4/2015 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
Nella parte in cui disconosce la pretesa dell’odierno ricorrente all’inserimento del nominativo del figlio nella graduatoria cronologica delle vittime del dovere di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006, la sentenza di primo grado merita condivisione.
Ed invero, il giudizio di ottemperanza costituisce rimedio contro il mancato o inesatto adempimento delle prescrizioni contenute nel giudicato, e solo a queste occorre riferirsi per verificare se la sentenza sia stata o meno puntualmente eseguita.
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal T.A.R., la sentenza del Tribunale di Genova non contiene alcun riferimento alla sussistenza di un diritto dell’odierno ricorrente a veder inserito il nominativo del figlio nella suddetta graduatoria predisposta dal Ministero dell’Interno, ex art. 3, comma 3, del D.P.R., n. 243/2006, ai fini della corresponsione dei benefici previsti dal suddetto D.P.R., tra cui quello di cui all’art. 2 della L. 407/1998 (si veda art. 1 del medesimo D.P.R.).
Né, contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, il dovere di provvedere a tale inserimento può farsi automaticamente discendere dalla declaratoria dell’obbligo del Ministero della Difesa di riconoscere il marinaio Marco Martino Cecchi, quale vittima del dovere “ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge previsti per le vittime del dovere”.
La condizione di vittima del dovere costituisce, infatti, il presupposto per la concessione di una serie di benefici contemplati dalla legge, i quali, però, devono essere specificamente attribuiti all’interessato o spontaneamente dall’amministrazione o, in mancanza, ad opera del giudice. Ed infatti, nel precedente di questa Sezione invocato dall’appellante (sent. 20/12/2013 n. 6156), la spettanza dell’assegno di cui alla L. n. 407/1998 era stata esplicitamente riconosciuta dal giudice ordinario.
Nel giudicato di cui si chiede l’ottemperanza, la declaratoria dello status di vittima del dovere del marinaio Cecchi, “ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge”, risulta strumentalmente collegata al successivo capo della sentenza recante la condanna del Ministero della Difesa a corrispondere all’interessato le elargizioni di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 5 della L. 206/2004. Conseguentemente dal riconoscimento di tale status, non può farsi discendere il diritto a percepire ulteriori benefici non espressamente contemplati nella sentenza da ottemperare.
A ciò aggiungasi che, dalla lettura della detta pronuncia, non emerge che l’odierno appellante avesse proposto un’espressa domanda volta ad ottenere l’assegno ex art. 2 della L. n. 407/1998 e l’inserimento del nominativo del figlio nella graduatoria cronologica di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243/2006.
Infine, giova rilevare che la declaratoria dell’obbligo di riconoscere il marinaio Cecchi quale vittima del dovere, è rivolta nei confronti del Ministero della Difesa, mentre la competenza a predisporre la graduatoria cronologica di cui al’art. 3, comma 3, del citato D.P.R. n. 243/2006, appartiene al Ministero dell’Interno.
Le ragioni dell’appellante risultano, invece, fondate con riguardo al successivo capo della sentenza di primo grado, col quale è stata ritenuta conforme al giudicato la decurtazione operata dall’amministrazione sulle somme da corrispondere ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 206/2004.
Il T.A.R. ha affermato che il recupero dell’importo di euro 25.822,84, già a suo tempo erogato quale speciale elargizione ex art. 6 della L. 308/1981, fosse corretto perché <<specificamente imposto dall’art. 13 della L. n. 302/1990 che regola il “concorso di benefici”>>.
Cosi facendo, però, il TAR ha esorbitato dai propri poteri di giudice dell’ottemperanza, legittimando una modifica del rapporto sostanziale già definito dalla sentenza da eseguire, non più consentita in virtù del vincolo nascente dal giudicato.
Ed invero, nella pronuncia del Tribunale di Genova non si rinviene alcun accenno alla possibilità del Ministero della Difesa di recuperare, dalle somme dovute ex art. 5, comma 1, della L. n. 206/2004, quanto a suo tempo erogato a titolo di speciale elargizione ex art. 6 della L. 308/1981.
In virtù del giudicato, le somme di cui al citato art. 5, comma 1, dovevano essere, pertanto, integralmente versate all’appellante.
Così come reclamato dal ricorrente, sul residuo credito di € 25.822,84, dovranno essere calcolati gli interessi legali a far data dal 20/3/2012,
mentre il maggior danno da svalutazione, stante la natura previdenziale della pretesa, potrà essere attribuito - ex art. 16, comma 6, della L. 30/12/1991 n. 412 - solo se (e nella misura in cui) il tasso di questa ultima superi quello degli interessi legali.
In definitiva l’appello merita solo parziale accoglimento.
In considerazione della reciproca soccombenza, di spese e onorari di giudizio possono essere integralmente compensati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
lo accoglie in parte e, per l'effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, ordina all’intimato Ministero della Difesa di dare, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, integrale esecuzione al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, n. 1883/2011, secondo quanto specificato in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da christian71 »

Ti ringrazio Antonio… Ogni tanto ci vuole anche quanche buona notizia…

Buona serata

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antoniomlg
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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da antoniomlg »

leggendo la seconda che ho allegato si resta
comunque senza parole.

tuttavia nella sentenza il consiglio di stato fà riferimento ad altra sua sentenza la
(sent. 20/12/2013 n. 6156),

non riesco a trovarla mi dai/date una mano a cercarla??

potrebbe essere utile a molti...

ciao
dondomingo
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Re: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da dondomingo »

Scusate...nel mio caso (comparto difesa in graduatoria di marzo 2015), che ricevetti già nel 2013 (!!) da parte di Previmil (1° rep 4^ divisione) la richiesta di invio delle coordinate IBAN, nonchè la compilazione del format della "dichiarazione sostitutiva di certificazione" inerente la non fruizione di altre elargizioni.
per cui preparai una semplice lettera con raccomandata rr
a questo punto dovrò solo attendere !?....e Previmil che invia d' ufficio tali nformazioni al Min degli Interni !?
ho visto il format in pdf del Ministero dell' Interno (indirizzato all' Ufficio Programmazione interventi assistenziali) per la medesima richiesta (invio IBAN) da inviare via fax ....
dite che è sia il caso di contattare questi ultimi per l' invio del summenzionato documento !? avete se il caso un pdc
grazie
christian71
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Re: R: GRAUATORIA MARZO 2015

Messaggio da christian71 »

antoniomlg ha scritto:leggendo la seconda che ho allegato si resta
comunque senza parole.

tuttavia nella sentenza il consiglio di stato fà riferimento ad altra sua sentenza la
(sent. 20/12/2013 n. 6156),

non riesco a trovarla mi dai/date una mano a cercarla??

potrebbe essere utile a molti...

ciao
Ciao Antonio, forse avevo già io quella sentenza… in questo momento non ho i mezzi per allegarla a questo post, quindi te ne ho mandata una copia via email… se ti riferivi proprio a quella e ritieni che possa essere utile anche ad altri puoi allegarla tu direttamente… o questa sera ci penso io… comunque, se non erro, l'avevo già allegata in altre occasioni…

Saluti e buona giornata a tutti
Christian
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