Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Trascrivo di seguito, per opportuna informazione, l'ultima comunicazione pervenutami dallo studio legale Bacci incaricato di occuparsi del rimborso in questione.
RICORSO RIMBORSO IRPEF - ADESIONE
La situazione attuale e le prossime mosse
Gentilissimi Aderenti,
Vi ringraziamo per la fiducia che avete riposto in noi nell'affidarci
l'incarico di presentare le vostre domande di rimborso IRPEF relative
all'indennità di buonuscita. Ad oggi, tutte le richieste, sia del primo
che del secondo blocco, sono state correttamente inoltrate all'Agenzia
delle Entrate. Tuttavia, la situazione rimane critica e complessa.
L'atteggiamento dell'agenzia delle entrate: una strategia dilatoria?
Le risposte ricevute dagli uffici sono state eterogenee: nella maggior
parte dei casi, è stato assegnato un numero di protocollo senza
ulteriori aggiornamenti; in altri, l'importo richiesto in rimborso è
stato annotato nel cassetto fiscale del contribuente; in alcuni casi,
gli uffici hanno dichiarato di non poter accogliere le domande
presentate in forma collettiva. Alcuni uffici - finora solo tre - hanno
respinto le istanze, motivando il rigetto con l'intervenuta decadenza
del diritto al rimborso, essendo trascorsi oltre 48 mesi dalla
liquidazione del fondo F.A.F.
Ad oggi, l'unico elemento comune è la mancanza di una comunicazione
esplicita di rigetto o accoglimento delle domande, neppure per quelle
presentate entro i 48 mesi.
Nonostante una circolare emessa dal Comando lo scorso giugno, in cui si
indicava che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto procedere alla
liquidazione d'ufficio delle domande rientranti nella casistica dei 48
mesi, non risultano ad oggi rimborsi effettivamente erogati.
Questo silenzio è un aspetto da non sottovalutare sotto il profilo
processuale, poiché, se non contestato, potrebbe portare alla decadenza
del diritto a ricorrere in sede giudiziaria per le richieste di
rimborso. La mancata risposta può rappresentare una strategia mirata a
far decorrere i termini per il ricorso, portando così alla decadenza del
diritto.
È un comportamento che riteniamo inaccettabile che si deve combattere
con determinazione.
L'urgenza di agire: ricorso in commissione tributaria
Per le domande del primo blocco, sono ormai trascorsi i 90 giorni
previsti per il silenzio-rigetto. Questo significa che, per evitare la
perdita del diritto al rimborso, è necessario valutare la possibilità di
presentare ricorso alla commissione tributaria entro 60 giorni dalla
maturazione del silenzio-rigetto. Diversamente, il diritto al rimborso
andrà irrimediabilmente perso.
È importante comprendere che l'annotazione nel cassetto fiscale non è
una garanzia di liquidazione. Per questo motivo, riteniamo prudente
considerare il ricorso come una valida opzione. La presentazione del
ricorso è l'unico strumento per impedire la decadenza del diritto. E se
l'Agenzia delle Entrate dovesse, successivamente, procedere alla
liquidazione d'ufficio, sarà sempre possibile rinunciare al ricorso
senza conseguenze negative.
Prossimi passi: come procedere
Manifestazione di Disinteresse: chi non intende procedere con il
ricorso, deve comunicarcelo entro il 23 settembre 2024 inviando una
e-mail all'indirizzo no_ricorso_irpef@studiolegalebacci.com, indicandone
i dati (nome e cognome e codice fiscale).
Proseguimento con il Ricorso: Coloro che desiderano proseguire con
l'azione giudiziaria sono pregati di versare la quota concordata entro
il 23 settembre 2024. Precisiamo che, in mancanza del pagamento entro la
suddetta data, considereremo tale comportamento come manifestazione di
disinteresse, e pertanto non provvederemo ad inoltrare il ricorso.
Memento:
L'importo di adesione, pari ad € 55,00 dovrà essere versato sul seguente
IBAN: Fideuram - Bacci Mario - IT14P0329601601000064209389 . Causale
versamento: rimborso irpef
Roma lì 13.09.2024
RICORSO RIMBORSO IRPEF - ADESIONE
La situazione attuale e le prossime mosse
Gentilissimi Aderenti,
Vi ringraziamo per la fiducia che avete riposto in noi nell'affidarci
l'incarico di presentare le vostre domande di rimborso IRPEF relative
all'indennità di buonuscita. Ad oggi, tutte le richieste, sia del primo
che del secondo blocco, sono state correttamente inoltrate all'Agenzia
delle Entrate. Tuttavia, la situazione rimane critica e complessa.
L'atteggiamento dell'agenzia delle entrate: una strategia dilatoria?
Le risposte ricevute dagli uffici sono state eterogenee: nella maggior
parte dei casi, è stato assegnato un numero di protocollo senza
ulteriori aggiornamenti; in altri, l'importo richiesto in rimborso è
stato annotato nel cassetto fiscale del contribuente; in alcuni casi,
gli uffici hanno dichiarato di non poter accogliere le domande
presentate in forma collettiva. Alcuni uffici - finora solo tre - hanno
respinto le istanze, motivando il rigetto con l'intervenuta decadenza
del diritto al rimborso, essendo trascorsi oltre 48 mesi dalla
liquidazione del fondo F.A.F.
Ad oggi, l'unico elemento comune è la mancanza di una comunicazione
esplicita di rigetto o accoglimento delle domande, neppure per quelle
presentate entro i 48 mesi.
Nonostante una circolare emessa dal Comando lo scorso giugno, in cui si
indicava che l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto procedere alla
liquidazione d'ufficio delle domande rientranti nella casistica dei 48
mesi, non risultano ad oggi rimborsi effettivamente erogati.
Questo silenzio è un aspetto da non sottovalutare sotto il profilo
processuale, poiché, se non contestato, potrebbe portare alla decadenza
del diritto a ricorrere in sede giudiziaria per le richieste di
rimborso. La mancata risposta può rappresentare una strategia mirata a
far decorrere i termini per il ricorso, portando così alla decadenza del
diritto.
È un comportamento che riteniamo inaccettabile che si deve combattere
con determinazione.
L'urgenza di agire: ricorso in commissione tributaria
Per le domande del primo blocco, sono ormai trascorsi i 90 giorni
previsti per il silenzio-rigetto. Questo significa che, per evitare la
perdita del diritto al rimborso, è necessario valutare la possibilità di
presentare ricorso alla commissione tributaria entro 60 giorni dalla
maturazione del silenzio-rigetto. Diversamente, il diritto al rimborso
andrà irrimediabilmente perso.
È importante comprendere che l'annotazione nel cassetto fiscale non è
una garanzia di liquidazione. Per questo motivo, riteniamo prudente
considerare il ricorso come una valida opzione. La presentazione del
ricorso è l'unico strumento per impedire la decadenza del diritto. E se
l'Agenzia delle Entrate dovesse, successivamente, procedere alla
liquidazione d'ufficio, sarà sempre possibile rinunciare al ricorso
senza conseguenze negative.
Prossimi passi: come procedere
Manifestazione di Disinteresse: chi non intende procedere con il
ricorso, deve comunicarcelo entro il 23 settembre 2024 inviando una
e-mail all'indirizzo no_ricorso_irpef@studiolegalebacci.com, indicandone
i dati (nome e cognome e codice fiscale).
Proseguimento con il Ricorso: Coloro che desiderano proseguire con
l'azione giudiziaria sono pregati di versare la quota concordata entro
il 23 settembre 2024. Precisiamo che, in mancanza del pagamento entro la
suddetta data, considereremo tale comportamento come manifestazione di
disinteresse, e pertanto non provvederemo ad inoltrare il ricorso.
Memento:
L'importo di adesione, pari ad € 55,00 dovrà essere versato sul seguente
IBAN: Fideuram - Bacci Mario - IT14P0329601601000064209389 . Causale
versamento: rimborso irpef
Roma lì 13.09.2024
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Messaggio da Aeronavale »
Buonasera Oscar64,
chiedo a te ma anche agli altri partecipanti al forum, in merito alla risposta dello studio legale Bacci bisogna intraprendere la strada del ricorso?
Cosa ne pensate?
Grazie
chiedo a te ma anche agli altri partecipanti al forum, in merito alla risposta dello studio legale Bacci bisogna intraprendere la strada del ricorso?
Cosa ne pensate?
Grazie
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Messaggio da alfano francesco »
per coloro che hanno presentato istanza di rimborso in proprio da oltre 90 gg, tramite studio di consulenza contabile, ho inviato PEC di sollecito all'ade provinciale a cui ho ricevuto a stretto giro la seguente risposta: `` per i rimborsi ex gdf stiamo aspettando istruzioni a livello centrale. Appena ricevute procederemo con i rimborsi.``
Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Nuovo regolamento 2024 del F.A.F. che al punto 5, recita:
5.NOTE PROCEDURALI
Al fine di consentire una celere e compiuta identificazione degli attori coinvolti nel
procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento e favorire una
rapida definizione delle posizioni già liquidate dal F.A.F. nell’ultimo
quadriennio si rappresenta che:
a. a seguito di contatti intercorsi con la Divisione Servizi - Direzione Centrale Servizi Fiscali Settore Gestione Tributi dell’Agenzia delle entrate di Roma, si
è appreso che la predetta Agenzia procederà annualmente, ex art. 36-bis
del D.P.R. n. 600/73, alla liquidazione automatica delle eventuali posizioni
creditorie di ciascun beneficiario relativamente alle indennità erogate dal
F.A.F. negli anni 2020/2023. In tale prospettiva è stato rappresentato che non
sarà necessario per gli aventi diritto formulare istanza, puntualizzando nel
contempo che nell’anno 2024 l’Agenzia procederà alla liquidazione
automatica delle posizioni collegate alle Certificazioni Uniche anno 2021
relative a somme corrisposte dal F.A.F. nell’anno 2020, indipendentemente
dall’annualità di effettivo pensionamento dell’avente diritto.
A chi dare retta?
5.NOTE PROCEDURALI
Al fine di consentire una celere e compiuta identificazione degli attori coinvolti nel
procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento e favorire una
rapida definizione delle posizioni già liquidate dal F.A.F. nell’ultimo
quadriennio si rappresenta che:
a. a seguito di contatti intercorsi con la Divisione Servizi - Direzione Centrale Servizi Fiscali Settore Gestione Tributi dell’Agenzia delle entrate di Roma, si
è appreso che la predetta Agenzia procederà annualmente, ex art. 36-bis
del D.P.R. n. 600/73, alla liquidazione automatica delle eventuali posizioni
creditorie di ciascun beneficiario relativamente alle indennità erogate dal
F.A.F. negli anni 2020/2023. In tale prospettiva è stato rappresentato che non
sarà necessario per gli aventi diritto formulare istanza, puntualizzando nel
contempo che nell’anno 2024 l’Agenzia procederà alla liquidazione
automatica delle posizioni collegate alle Certificazioni Uniche anno 2021
relative a somme corrisposte dal F.A.F. nell’anno 2020, indipendentemente
dall’annualità di effettivo pensionamento dell’avente diritto.
A chi dare retta?
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Messaggio da alfano francesco »
purtroppo non avevo conoscenza del contenuto della nuova circolare. potrebbe essere che gli uffici territoriali, dopo un iniziale comunicazione relativa alle istanze presentate, potrebbe non avere ricevuto ulteriori comunicazioni e annualmente i rimborsi avverranno a livello centrale senza che gli uffici territoriali vengano coinvolti.
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Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Messaggio da Aeronavale »
Buongiorno,
quindi deduco che non sia necessario procedere con Ricorso come suggerito dallo studio legale Bacci.
Chiedo gentile conferma.....grazie
quindi deduco che non sia necessario procedere con Ricorso come suggerito dallo studio legale Bacci.
Chiedo gentile conferma.....grazie
Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
A chi dare retta? Gli studi legali fanno il loro mestiere e quindi hanno bisogno di clienti che pagano. Io personalmente, se mi trovassi nella situazione entro i 5 anni non mi farei assistere da nessun legale, sarebbe invece interessante farsi assistere da uno studio legale per valutare se applicabile il termine di prescrizione dei 10 anni.Oscare64 ha scritto: ↑mer set 18, 2024 5:03 pm Nuovo regolamento 2024 del F.A.F. che al punto 5, recita:
5.NOTE PROCEDURALI
Al fine di consentire una celere e compiuta identificazione degli attori coinvolti nel
procedimento amministrativo di cui al presente Regolamento e favorire una
rapida definizione delle posizioni già liquidate dal F.A.F. nell’ultimo
quadriennio si rappresenta che:
a. a seguito di contatti intercorsi con la Divisione Servizi - Direzione Centrale Servizi Fiscali Settore Gestione Tributi dell’Agenzia delle entrate di Roma, si
è appreso che la predetta Agenzia procederà annualmente, ex art. 36-bis
del D.P.R. n. 600/73, alla liquidazione automatica delle eventuali posizioni
creditorie di ciascun beneficiario relativamente alle indennità erogate dal
F.A.F. negli anni 2020/2023. In tale prospettiva è stato rappresentato che non
sarà necessario per gli aventi diritto formulare istanza, puntualizzando nel
contempo che nell’anno 2024 l’Agenzia procederà alla liquidazione
automatica delle posizioni collegate alle Certificazioni Uniche anno 2021
relative a somme corrisposte dal F.A.F. nell’anno 2020, indipendentemente
dall’annualità di effettivo pensionamento dell’avente diritto.
A chi dare retta?
Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Il problema è che in questo paese anche le istituzioni fanno il loro tornaconto, soprattutto quando sono a corto di fondi. Stiamo tra due fuochi........
Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Oggi sul sito ADE alla voce rimborso faf anno di corresponsione 2020 dove prima compariva la mia istanza e la ricezione da parte dell'ufficio competente mi dà dati non disponibili. A voi risulta per il 2020 stessa cosa?
-
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- Iscritto il: mar lug 02, 2024 5:06 pm
Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Messaggio da Aeronavale »
Chiedo cortesemente come inserire la richiesta del rimborso sull?ADE.
Esiste un'istanza prestampata da compilare?
Che iter devo seguire?
Grazie in anticipo a chi volesse darmi un'aiuto
Esiste un'istanza prestampata da compilare?
Che iter devo seguire?
Grazie in anticipo a chi volesse darmi un'aiuto
Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
NUOVA TASSAZIONE BUONUSCITA FAF. RIMBORSI PER IL 2020-2023 NON OCCORRE ISTANZA!
Con l’emanazione del nuovo Regolamento per l’erogazione dell’indennità di buonuscita, il Fondo Assistenza Finanzieri ha definitamente ratificato quanto stabilito dal parere dell’Agenzia delle Entrate 91/2024, ovvero il riconoscimento della quota di 309,87 per ogni anno di servizio (esclusi quelli convenzionali) detraibile dall’IRPEF applicata sulla buonuscita FAF.
Il CdA del Fondo è meritoriamente riuscito ad ottenere la riliquidazione automatica delle buonuscite erogate prima del parere dell’Agenzia ma entro i termini di prescrizione, fissati in 48 mesi.In buona sostanza, tutti i colleghi che hanno ricevuto la buonuscita senza la detrazione entro i termini di prescrizione (2020-2023), saranno rimborsati automaticamente senza dover presentare alcuna istanza, basta fornire l’IBAN all’Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni riportate nel Regolamento (da pagina 7).
Sempre sul pezzo
https://t.me/cobarnews
Con l’emanazione del nuovo Regolamento per l’erogazione dell’indennità di buonuscita, il Fondo Assistenza Finanzieri ha definitamente ratificato quanto stabilito dal parere dell’Agenzia delle Entrate 91/2024, ovvero il riconoscimento della quota di 309,87 per ogni anno di servizio (esclusi quelli convenzionali) detraibile dall’IRPEF applicata sulla buonuscita FAF.
Il CdA del Fondo è meritoriamente riuscito ad ottenere la riliquidazione automatica delle buonuscite erogate prima del parere dell’Agenzia ma entro i termini di prescrizione, fissati in 48 mesi.In buona sostanza, tutti i colleghi che hanno ricevuto la buonuscita senza la detrazione entro i termini di prescrizione (2020-2023), saranno rimborsati automaticamente senza dover presentare alcuna istanza, basta fornire l’IBAN all’Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni riportate nel Regolamento (da pagina 7).
https://t.me/cobarnews
Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Vi inoltro un messaggio a me pervenuto da altro gruppo. Un forte abbraccio a tutti.
Desideravo tranquillizzare tutti i neo (più o meno) congedati in GdF che sono in trepida attesa di ricevere le somme spettanti dal PREMIO DEL FONDO DI PREVIDENZA nonché il premio aggiuntivo di cui alla legge 30 novembre 1961, n.1326 (vgs. Circolare nr. 368766 del 06/12/2016) che non occorre più che si facciano la stecca per contare i giorni che sono trascorsi dal giorno del congedo: i colleghi del Comando Generale dell'Ufficio F.A.F., che si occupano delle liquidazioni del F.P., mi hanno comunicato che, dopo una pausa durata oltre 6 mesi - e non per colpa loro (ndr.) - hanno ricominciato a disporre i bonifici ai congedati giusto la settimana scorsa. Ho saputo, infatti, che un collega (congedato per riforma a marzo scorso) ha ricevuto il bonifico giusto ieri! Mentre per l'INDENNITA' DI BUONUSCITA F.A.F. dovrà attendere maggio/giugno 2025. Per cui abbiate la pazienza di aspettare! I ritardi accumulati dall'Ufficio FAF nell'effettuare i pagamenti sono riconducibili, essenzialmente, all'estenuante attività da loro svolta per rivedere tutte le posizioni dei militari a cui era stato liquidato il F.A.F. nell'ultimo quadriennio atteso che è emersa una errata tassazione degli stessi. Molti militari congedati appresa questa notizia hanno sistematicamente martellato l’Ufficio FAF con telefonate, e-mail, PEC e richieste dei prospetti del FAF loro liquidato e istanze di rimborso. In taluni casi alcuni congedati telefonavano all’Ufficio FAF tutti i giorni o più volte al giorno. Il FAF, a tal proposito, ha rimarcato che per tutte le indennità erogate dal 2020 in poi è ASSOLUTAMENTE inutile inoltrare istanza per ottenere i prospetti di liquidazione nonché di rimborso.
.
Vi riporto uno stralcio di ciò che ha comunicato, a tal fine, l’Ufficio F.A.F. presso il Comando Generale GdF:
«A seguito di contatti intercorsi con la Divisione Servizi - Direzione Centrale Servizi Fiscali Settore Gestione Tributi dell’AGENZIA DELLE ENTRATE di Roma, si è appreso che la predetta Agenzia procederà annualmente, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, alla liquidazione automatica delle eventuali posizioni creditorie di ciascun beneficiario relativamente alle indennità erogate dal F.A.F. negli anni 2020/2023. In tale prospettiva è stato rappresentato che non sarà necessario per gli aventi diritto formulare istanza, puntualizzando nel contempo che nell’anno 2024 l’Agenzia procederà alla liquidazione automatica delle posizioni collegate alle Certificazioni Uniche anno 2021 relative a somme corrisposte dal F.A.F. nell’anno 2020, indipendentemente dall’annualità di effettivo pensionamento dell’avente diritto.
.
Per ricevere un rimborso fiscale tramite accredito sul proprio conto corrente (anche cointestato) è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate il relativo codice IBAN. Altrimenti, per i soggetti domiciliati in Italia, il rimborso verrà erogato tramite assegno postale vidimato. La comunicazione del codice IBAN può essere inviata personalmente tramite l’applicazione disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, oppure compilando e presentando un apposito modello tramite PEC o presso un ufficio territoriale dell’Agenzia. È possibile comunicare anche il codice IBAN di un conto aperto presso una banca estera.
.
Fermo restando il legittimo diritto di avanzare istanza di rimborso da parte di ciascun creditore, se ne rimarca l’inutilità per le indennità erogate dal 2020 in poi, per le quali, come detto, l’AdE provvederà d’ufficio progressivamente alla liquidazione ed erogazione degli eventuali rimborsi, in base alle risultanze delle Certificazioni Uniche inviate dal F.A.F.. Qualora ciascun avente diritto decidesse, nonostante le indicazioni di cui sopra, di avanzare domanda, essa dovrà essere presentata a cura e onere di ciascuno congedato all’Ufficio dell’AdE competente per territorio, in base al proprio domicilio fiscale.».
Desideravo tranquillizzare tutti i neo (più o meno) congedati in GdF che sono in trepida attesa di ricevere le somme spettanti dal PREMIO DEL FONDO DI PREVIDENZA nonché il premio aggiuntivo di cui alla legge 30 novembre 1961, n.1326 (vgs. Circolare nr. 368766 del 06/12/2016) che non occorre più che si facciano la stecca per contare i giorni che sono trascorsi dal giorno del congedo: i colleghi del Comando Generale dell'Ufficio F.A.F., che si occupano delle liquidazioni del F.P., mi hanno comunicato che, dopo una pausa durata oltre 6 mesi - e non per colpa loro (ndr.) - hanno ricominciato a disporre i bonifici ai congedati giusto la settimana scorsa. Ho saputo, infatti, che un collega (congedato per riforma a marzo scorso) ha ricevuto il bonifico giusto ieri! Mentre per l'INDENNITA' DI BUONUSCITA F.A.F. dovrà attendere maggio/giugno 2025. Per cui abbiate la pazienza di aspettare! I ritardi accumulati dall'Ufficio FAF nell'effettuare i pagamenti sono riconducibili, essenzialmente, all'estenuante attività da loro svolta per rivedere tutte le posizioni dei militari a cui era stato liquidato il F.A.F. nell'ultimo quadriennio atteso che è emersa una errata tassazione degli stessi. Molti militari congedati appresa questa notizia hanno sistematicamente martellato l’Ufficio FAF con telefonate, e-mail, PEC e richieste dei prospetti del FAF loro liquidato e istanze di rimborso. In taluni casi alcuni congedati telefonavano all’Ufficio FAF tutti i giorni o più volte al giorno. Il FAF, a tal proposito, ha rimarcato che per tutte le indennità erogate dal 2020 in poi è ASSOLUTAMENTE inutile inoltrare istanza per ottenere i prospetti di liquidazione nonché di rimborso.
.
Vi riporto uno stralcio di ciò che ha comunicato, a tal fine, l’Ufficio F.A.F. presso il Comando Generale GdF:
«A seguito di contatti intercorsi con la Divisione Servizi - Direzione Centrale Servizi Fiscali Settore Gestione Tributi dell’AGENZIA DELLE ENTRATE di Roma, si è appreso che la predetta Agenzia procederà annualmente, ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73, alla liquidazione automatica delle eventuali posizioni creditorie di ciascun beneficiario relativamente alle indennità erogate dal F.A.F. negli anni 2020/2023. In tale prospettiva è stato rappresentato che non sarà necessario per gli aventi diritto formulare istanza, puntualizzando nel contempo che nell’anno 2024 l’Agenzia procederà alla liquidazione automatica delle posizioni collegate alle Certificazioni Uniche anno 2021 relative a somme corrisposte dal F.A.F. nell’anno 2020, indipendentemente dall’annualità di effettivo pensionamento dell’avente diritto.
.
Per ricevere un rimborso fiscale tramite accredito sul proprio conto corrente (anche cointestato) è necessario comunicare all’Agenzia delle entrate il relativo codice IBAN. Altrimenti, per i soggetti domiciliati in Italia, il rimborso verrà erogato tramite assegno postale vidimato. La comunicazione del codice IBAN può essere inviata personalmente tramite l’applicazione disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, oppure compilando e presentando un apposito modello tramite PEC o presso un ufficio territoriale dell’Agenzia. È possibile comunicare anche il codice IBAN di un conto aperto presso una banca estera.
.
Fermo restando il legittimo diritto di avanzare istanza di rimborso da parte di ciascun creditore, se ne rimarca l’inutilità per le indennità erogate dal 2020 in poi, per le quali, come detto, l’AdE provvederà d’ufficio progressivamente alla liquidazione ed erogazione degli eventuali rimborsi, in base alle risultanze delle Certificazioni Uniche inviate dal F.A.F.. Qualora ciascun avente diritto decidesse, nonostante le indicazioni di cui sopra, di avanzare domanda, essa dovrà essere presentata a cura e onere di ciascuno congedato all’Ufficio dell’AdE competente per territorio, in base al proprio domicilio fiscale.».
Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Sono in corso per anno 2020 i rimborsi, convalidati ieri 22 e in corso ordinativi di pagamento.
Trovate ciò nel cassetto fiscale, rimborsi anno 2020
Trovate ciò nel cassetto fiscale, rimborsi anno 2020
Re: Rimborso Irpef operata in eccesso su indennità aggiuntiva Faf
Volevo informarvi che l'agenzia delle entrate mi sta liquidando il rimborso Irpef, anno 2022. Ho presentato istanza a marzo 2024. L'importo liquidato è 350 euro in meno di quello richiesto.
Meglio di niente.
Saluti a tutti.
Meglio di niente.
Saluti a tutti.
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