vittime del dovere
Re: vittime del dovere
antoniomig,
giusto per la precisazione la sentenza da te richiesta l'avevo già postata a suo tempo nell'altro post omonimo, in data 25/12/2013.
Purtroppo, non è colpa mia se ci sono persone che aprono più volte articoli identici e come dico sempre io, così le info si perdono e disperdono di qua e di la.
giusto per la precisazione la sentenza da te richiesta l'avevo già postata a suo tempo nell'altro post omonimo, in data 25/12/2013.
Purtroppo, non è colpa mia se ci sono persone che aprono più volte articoli identici e come dico sempre io, così le info si perdono e disperdono di qua e di la.
- antoniomlg
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Re: vittime del dovere
Messaggio da antoniomlg »
GRAZIEpanorama ha scritto:antoniomig,
giusto per la precisazione la sentenza da te richiesta l'avevo già postata a suo tempo nell'altro post omonimo, in data 25/12/2013.
Purtroppo, non è colpa mia se ci sono persone che aprono più volte articoli identici e come dico sempre io, così le info si perdono e disperdono di qua e di la.
io purtroppo pur avendola nelle mie raccolte e scaricata da tuo post del 25.12.2013,
non ricordavo a memoria e non sono più riuscito a scaricarla dal sito della Giustizia
forse perche omettevo di inserire lo zero prima del 6.
è vero che specialmente sù questo argomento c'è tantissima dispersione.
in passato hoi anche scritto all'admin, chiedendogli di aprire una
sezione dedica dal titolo "VITTIME TERRORISMO CRIMINALITA' E DOVERE"
ma non si è fatto nulla.
e poi il sito/forum non dovrebbe accettare titoli identici
ciao e grazie
ps
tornando alle sentenze di cui sopra,
cosa nè pensi del comportamento del CDS?
dice che se il G.O, ti dichiara vittima del dovere, ma non specifica in sentenza
(perche il legale non lo menziona) che devi essere inserito in graduatoria.
ti attacchi al tram??
ciao
Re: vittime del dovere
Come vedete, si inizia ad affermare l'orientamento che avevo indicato anzitempo: quando si adisce il giudice ordinario, il Ministero fa sempre ricorso e (bene che vada) comunque bisognerà affrontare "le cure" del giudice amministrativo in sede di ottemperanza, quindi non c'è nulla di scontato in alcuna fase e grado. Insomma il consiglio a chi ha raggiunto un risultato e' quello di tenerselo stretto anche se talvolta è difficile accettare palesi ingiustizie e soprattutto DISCRIMINAZIONI fra appartenenti alla stessa categoria, quelle delle vittime.
- antoniomlg
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Re: vittime del dovere
Messaggio da antoniomlg »
questo non centra con l'orientamento che avevi paventato.Zenmonk ha scritto:Come vedete, si inizia ad affermare l'orientamento che avevo indicato anzitempo: quando si adisce il giudice ordinario, il Ministero fa sempre ricorso e (bene che vada) comunque bisognerà affrontare "le cure" del giudice amministrativo in sede di ottemperanza, quindi non c'è nulla di scontato in alcuna fase e grado. Insomma il consiglio a chi ha raggiunto un risultato e' quello di tenerselo stretto anche se talvolta è difficile accettare palesi ingiustizie e soprattutto DISCRIMINAZIONI fra appartenenti alla stessa categoria, quelle delle vittime.
nelle sentenze sopra richiamate non è stato tolto niente di quello che è stato riconosciuto.
solo che si fà chiarezza sulla questione "OTTEMPERANZA".
anche nel mio caso il G.O. ha emesso sentenza citando in sentenza l'assegno da euro 500
se non mi danno 500 euro che faccio secondo te?
non faccio ricorso per paura che qualche altro giudice potrebbe dire che non sono
vittima?
ormai la sentenza è cosa giudicata ed inappellabile,
ma allo stesso tempo è ottemperabile (passatemi il termine) solo cosi som'è.
ciao
Re: vittime del dovere
Certo Antonio, ma penso piuttosto al caso di chi sia stato decretato vittima dopo ricorso straordinario vinto e quindi di parere del Consiglio di Stato (non di sentenza definitiva!): in caso di ricorso al G. O. per i 500 o per qualsiasi altro motivo, l'amministrazione potrebbe benissimo - come ormai sappiamo - costituirsi come attore in riconvenzionale e quindi ritornare sul punto della sussistenza del diritto (come già successo di recente), col risultato che... si ricomincerebbe da capo.
- antoniomlg
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Re: vittime del dovere
Messaggio da antoniomlg »
certo in questo caso il rischio
c'è e non è calcolabile.
ciao
c'è e non è calcolabile.
ciao
- antoniomlg
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Re: vittime del dovere
Messaggio da antoniomlg »
ho la netta sensazione che la strada si fà sempre più ripida e solo salita
N. 01595/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Antonio Gravinese, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lecce, Comando Provinciale di Bari della Guardia di Finanza, Centro Ospedaliero della M.M. Taranto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per la declaratoria del diritto
al riconoscimento dello status di vittima del dovere e del connesso diritto alla speciale elargizione dell'assegno vitalizio;
per l'annullamento e/o disapplicazione, ove occorra
- della nota del 14.1.2014 contenente il preavviso di diniego di concessione dei benefici previsti dalla vigente normativa in materia di vittime del dovere comunicato con atto prot. N. 12222/AREA I/O.S.P. dalla Prefettura di Lecce in data 27.1.2014;
- del verbale Modello BL/G - Nr. 216/GdF del 14.5.2013 con cui la C.M.O. di Taranto ha espresso la valutazione della percentuale di l.P., Danno Biologico e Danno Morale ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per le vittime del dovere;
- di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nei motivi aggiunti, depositati in data 2 aprile 2015, per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 29.9.2014 contenente il diniego della concessione dei benefici previsti dalla vigente normativa in materia di vittime del dovere del 29.10.2014, notificato dalla Prefettura di Lecce in data 11.3.2015, prot. n. 559/C/3/E/8/GdF/335;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Lecce e di Comando Provinciale di Bari della Guardia di Finanza e di Centro Ospedaliero della M.M. Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi, nei preliminari, l’avv. F.sca Ruggiero, in sostituzione dell'avv. A. Caggiula, per il ricorrente, e l’avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, brigadiere della Guardia di Finanza, ha presentato istanza per la concessione dei benefici previsti dall’art. 1, comma 563, l. 266/2005 con riguardo alle vittime del dovere, deducendo di aver riportato delle lesioni durante l’espletamento di un servizio finalizzato al contrasto alla criminalità, in quanto, mentre era alla guida di un auto di servizio, durante un inseguimento, restava coinvolto in un incidente stradale.
Con provvedimento 14 gennaio 2014, l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di diniego, ritenendo che per il riconoscimento dei benefici i questione fosse necessario che, in base a quanto statuito dalla giurisprudenza, “il rischio affrontato vada oltre quello connesso all’attività di istituto”.
Avverso questo provvedimento, e avverso la determinazione della commissione medica che ha escluso la sussistenza del requisito della invalidità permanente, è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione di legge; erronea presupposizione in fatto e di diritto; travisamento dei fatti; carenza di istruttoria; manifesta illogicità. 2. Eccesso di potere per sviamento; contraddittorietà; violazione d.P.R. 181/2009.
Deduce il ricorrente: che l’evento dannoso e le conseguenze riportate sono causalmente riconducibili all’evento di contrasto ad ogni tipo di criminalità; che il contesto ambientale era connotato da particolare pericolosità; che al ricorrete sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio tutte le infermità contratte durante l’attività di servizio.
L’Amministrazione, con memoria del 12 gennaio 2015, ha rilevato che il 26 giugno 2014 la CMO ha effettuato nuovi accertamenti sanitari finalizzati alla richiesta di elargizione in favore delle vittime del dovere e ha espresso una nuova valutazione della percentuale di danno biologico e danno morale.
L’Amministrazione, con memoria del 27 marzo 2015, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché sono stati impugnati atti endoprocedimentali. Nel merito ha rilevato che il provvedimento è adeguatamente motivato.
Il ricorrente, con motivi aggiunti del 2 aprile 2015, ha impugnato il provvedimento del 29 settembre 2014 di diniego della concessione dei benefici in materia di vittime del dovere deducendo il seguente motivo: violazione e falsa applicazione della normativa sullo status di vittima del dovere.
Nella pubblica udienza del 29 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che i provvedimenti ivi impugnati risultano superati dall’adozione di nuovi provvedimenti.
Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la condizione di soldato (ma anche di agente delle forze dell’ordine) è di per sé una condizione connotata ordinariamente da un maggior coefficiente di rischio, per cui il concetto di “vittima del dovere” presenta caratteristiche speciali rispetto a quelle necessarie per l’ottenimento della causa di servizio (Consiglio di Stato, IV, 31 gennaio 2012, n. 480).
Perché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l’evento letale sia genericamente connesso all’espletamento di funzioni d’istituto, ma è indispensabile che sia anche dipendente “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso” (Consiglio Stato, IV, 12 marzo 2001, n. 1404); e che il rischio stesso vada oltre quello ordinario (Consiglio Stato, VI, 24 giugno 2006, n. 4042).
Il concetto di “missione di qualunque natura” sta a significare che le norme invocate dagli appellanti, implicano non tanto una prestazione genericamente al di fuori della ordinaria sede di servizio, quanto piuttosto che l’evento lesivo si sia comunque verificato nell’ambito di speciali iniziative di difesa, di polizia, di soccorso, di ordine pubblico, di sostegno sociale, temporalmente limitate e direttamente correlate con gli obiettivi specificamente assegnati ed approvati dal Comando.
Pertanto se, in linea generale, è vero che i commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, avevano provveduto ad ampliare la nozione di “vittime del dovere” originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, deve concludersi che anche successivamente alla detta novella, è comunque necessario, per l’erogazione dello speciale beneficio, che l’evento sia avvenuto nell’ambito di attività estranee alla normale attività addestrativa o operativa. (Consiglio di Stato, 480/2012, cit.).
Perché il pubblico dipendente abbia diritto alla speciale elargizione prevista dall'art. 3 comma 2, l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1, l. 13 agosto 1980 n. 466, per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale o invalidante sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso; presuppone cioè che il fatto lesivo, da cui si origina la relativa pretesa, si connoti per un quid pluris rispetto all'ordinario adempimento dei compiti di istituto da parte del pubblico dipendente atteso che, diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione che qualsiasi lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, anche in contesti ambientali non connotati da una particolare pericolosità, purché eziologicamente connessa al servizio prestato, legittimi il soggetto leso a richiedere, oltre al riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio (ai fini della concessione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico), la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, con una ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento (Tar Perugia, sez. I, 16 gennaio 2015, n. 30).
Posti questi principi, è da rilevare che le circostanze dedotte dal ricorrente ai fini dell’ottenimento dei benefici in esame, pur riferibili a cause di servizio, non possono però essere ricondotte all’espletamento di incarichi assolti “in particolare condizioni ambientali od operative”, né a rischi ulteriori e diversi rispetto a quello ordinariamente proprio, per così dire “tipico”, del suo lavoro.
In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Respinge il ricorso proposto con i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 01595/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01145/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1145 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Antonio Gravinese, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via 95 Rgt Fanteria, 9;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Lecce, Comando Provinciale di Bari della Guardia di Finanza, Centro Ospedaliero della M.M. Taranto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
per la declaratoria del diritto
al riconoscimento dello status di vittima del dovere e del connesso diritto alla speciale elargizione dell'assegno vitalizio;
per l'annullamento e/o disapplicazione, ove occorra
- della nota del 14.1.2014 contenente il preavviso di diniego di concessione dei benefici previsti dalla vigente normativa in materia di vittime del dovere comunicato con atto prot. N. 12222/AREA I/O.S.P. dalla Prefettura di Lecce in data 27.1.2014;
- del verbale Modello BL/G - Nr. 216/GdF del 14.5.2013 con cui la C.M.O. di Taranto ha espresso la valutazione della percentuale di l.P., Danno Biologico e Danno Morale ai fini del riconoscimento dell'indennizzo per le vittime del dovere;
- di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nei motivi aggiunti, depositati in data 2 aprile 2015, per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 29.9.2014 contenente il diniego della concessione dei benefici previsti dalla vigente normativa in materia di vittime del dovere del 29.10.2014, notificato dalla Prefettura di Lecce in data 11.3.2015, prot. n. 559/C/3/E/8/GdF/335;
- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Lecce e di Comando Provinciale di Bari della Guardia di Finanza e di Centro Ospedaliero della M.M. Taranto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2015 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi, nei preliminari, l’avv. F.sca Ruggiero, in sostituzione dell'avv. A. Caggiula, per il ricorrente, e l’avv. dello Stato G. Matteo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, brigadiere della Guardia di Finanza, ha presentato istanza per la concessione dei benefici previsti dall’art. 1, comma 563, l. 266/2005 con riguardo alle vittime del dovere, deducendo di aver riportato delle lesioni durante l’espletamento di un servizio finalizzato al contrasto alla criminalità, in quanto, mentre era alla guida di un auto di servizio, durante un inseguimento, restava coinvolto in un incidente stradale.
Con provvedimento 14 gennaio 2014, l’Amministrazione ha comunicato il preavviso di diniego, ritenendo che per il riconoscimento dei benefici i questione fosse necessario che, in base a quanto statuito dalla giurisprudenza, “il rischio affrontato vada oltre quello connesso all’attività di istituto”.
Avverso questo provvedimento, e avverso la determinazione della commissione medica che ha escluso la sussistenza del requisito della invalidità permanente, è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione e falsa applicazione di legge; erronea presupposizione in fatto e di diritto; travisamento dei fatti; carenza di istruttoria; manifesta illogicità. 2. Eccesso di potere per sviamento; contraddittorietà; violazione d.P.R. 181/2009.
Deduce il ricorrente: che l’evento dannoso e le conseguenze riportate sono causalmente riconducibili all’evento di contrasto ad ogni tipo di criminalità; che il contesto ambientale era connotato da particolare pericolosità; che al ricorrete sono state riconosciute dipendenti da causa di servizio tutte le infermità contratte durante l’attività di servizio.
L’Amministrazione, con memoria del 12 gennaio 2015, ha rilevato che il 26 giugno 2014 la CMO ha effettuato nuovi accertamenti sanitari finalizzati alla richiesta di elargizione in favore delle vittime del dovere e ha espresso una nuova valutazione della percentuale di danno biologico e danno morale.
L’Amministrazione, con memoria del 27 marzo 2015, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché sono stati impugnati atti endoprocedimentali. Nel merito ha rilevato che il provvedimento è adeguatamente motivato.
Il ricorrente, con motivi aggiunti del 2 aprile 2015, ha impugnato il provvedimento del 29 settembre 2014 di diniego della concessione dei benefici in materia di vittime del dovere deducendo il seguente motivo: violazione e falsa applicazione della normativa sullo status di vittima del dovere.
Nella pubblica udienza del 29 aprile 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso originario deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse posto che i provvedimenti ivi impugnati risultano superati dall’adozione di nuovi provvedimenti.
Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la condizione di soldato (ma anche di agente delle forze dell’ordine) è di per sé una condizione connotata ordinariamente da un maggior coefficiente di rischio, per cui il concetto di “vittima del dovere” presenta caratteristiche speciali rispetto a quelle necessarie per l’ottenimento della causa di servizio (Consiglio di Stato, IV, 31 gennaio 2012, n. 480).
Perché sorga il diritto alla speciale elargizione prevista dalla legge per le vittime del dovere, non basta che l’evento letale sia genericamente connesso all’espletamento di funzioni d’istituto, ma è indispensabile che sia anche dipendente “da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso” (Consiglio Stato, IV, 12 marzo 2001, n. 1404); e che il rischio stesso vada oltre quello ordinario (Consiglio Stato, VI, 24 giugno 2006, n. 4042).
Il concetto di “missione di qualunque natura” sta a significare che le norme invocate dagli appellanti, implicano non tanto una prestazione genericamente al di fuori della ordinaria sede di servizio, quanto piuttosto che l’evento lesivo si sia comunque verificato nell’ambito di speciali iniziative di difesa, di polizia, di soccorso, di ordine pubblico, di sostegno sociale, temporalmente limitate e direttamente correlate con gli obiettivi specificamente assegnati ed approvati dal Comando.
Pertanto se, in linea generale, è vero che i commi 563 e 564 dell’art. 1 della legge n. 266/2005, avevano provveduto ad ampliare la nozione di “vittime del dovere” originariamente prevista dalla legge 13 agosto 1980 n. 466, deve concludersi che anche successivamente alla detta novella, è comunque necessario, per l’erogazione dello speciale beneficio, che l’evento sia avvenuto nell’ambito di attività estranee alla normale attività addestrativa o operativa. (Consiglio di Stato, 480/2012, cit.).
Perché il pubblico dipendente abbia diritto alla speciale elargizione prevista dall'art. 3 comma 2, l. 27 ottobre 1973 n. 629, aggiunto dall'art. 1, l. 13 agosto 1980 n. 466, per le vittime del dovere, non basta che l'evento letale o invalidante sia connesso all'espletamento di funzioni d'istituto, ma occorre pure che sia dipendente da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso; presuppone cioè che il fatto lesivo, da cui si origina la relativa pretesa, si connoti per un quid pluris rispetto all'ordinario adempimento dei compiti di istituto da parte del pubblico dipendente atteso che, diversamente opinando, si arriverebbe alla conclusione che qualsiasi lesione riportata dal pubblico dipendente nell'adempimento dei propri compiti istituzionali, anche in contesti ambientali non connotati da una particolare pericolosità, purché eziologicamente connessa al servizio prestato, legittimi il soggetto leso a richiedere, oltre al riconoscimento della dipendenza della lesione da causa di servizio (ai fini della concessione dell'equo indennizzo e del trattamento pensionistico), la speciale elargizione prevista per le vittime del dovere, con una ingiustificata duplicazione delle forme di risarcimento (Tar Perugia, sez. I, 16 gennaio 2015, n. 30).
Posti questi principi, è da rilevare che le circostanze dedotte dal ricorrente ai fini dell’ottenimento dei benefici in esame, pur riferibili a cause di servizio, non possono però essere ricondotte all’espletamento di incarichi assolti “in particolare condizioni ambientali od operative”, né a rischi ulteriori e diversi rispetto a quello ordinariamente proprio, per così dire “tipico”, del suo lavoro.
In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile mentre il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Respinge il ricorso proposto con i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Claudia Lattanzi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
- antoniomlg
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Re: vittime del dovere
Messaggio da antoniomlg »
poi c'è anche chi mettendosi nelle mani di un avvocato qualsiasi , il quale non cura gli interessi dei propri assistiti incappa nella perenzione per decorrenza termini
N. 03556/2015 REG.PROV.PRES.
N. 12421/2003 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 12421 del 2003, proposto da:
Ippolito Alessio e Ippolito Emanuela, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Somma, con domicilio eletto presso Armando Profili in Roma, Via Palumbo, 26;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
rigetto istanza di ammissione ai benefici previsti dal combinato disposto degli artt. 1, co. 2, e 4, co.1, l.302/1990-speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e criminalita' di tipo mafioso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 5 dicembre 2003;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate..
Così deciso in Roma il giorno 12 marzo 2015.
Il Presidente
Antonino Savo Amodio
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 26/03/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
N. 03556/2015 REG.PROV.PRES.
N. 12421/2003 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 12421 del 2003, proposto da:
Ippolito Alessio e Ippolito Emanuela, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Somma, con domicilio eletto presso Armando Profili in Roma, Via Palumbo, 26;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
rigetto istanza di ammissione ai benefici previsti dal combinato disposto degli artt. 1, co. 2, e 4, co.1, l.302/1990-speciali elargizioni alle vittime del terrorismo e criminalita' di tipo mafioso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 5 dicembre 2003;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 1, co. 1, delle Norme transitorie non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate..
Così deciso in Roma il giorno 12 marzo 2015.
Il Presidente
Antonino Savo Amodio
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 26/03/2015
IL SEGRETARIO
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-
- Altruista
- Messaggi: 105
- Iscritto il: gio giu 19, 2014 6:56 pm
Re: vittime del dovere
Messaggio da Antonio Giorgio »
Chiedo scusa x l'intrusione sono un collega in pensione percependo già la pensione privilegiata dal 2010, ho fatto domanda ad ottobre del 2013 come vittima del dovere dopo tutto l'iter burocratico la cmo di Milano mi ha quantificato il 35% di invalidità adesso tutta la documentazione il Ministero dell'Interno ha trasmesso tutto al comitato di verifica x il nesso di casualità. DOMANDA ma se il comitato dovesse dare parere contrario (cosa che mi auguro di no in quanto lo stesso comitato si era già espresso x il parere favorevole della causa di servizio e pensione privilegiata) ma il punteggio di invalidità della cmo mi verrà riconosciuto ugualmente? Grazie per le risposte che mi darete. Scusate l'intrusione
Re: vittime del dovere
Attenzione che il comitato può anche espimersi in senso contrario alla CMO--Antonio Giorgio ha scritto:Chiedo scusa x l'intrusione sono un collega in pensione percependo già la pensione privilegiata dal 2010, ho fatto domanda ad ottobre del 2013 come vittima del dovere dopo tutto l'iter burocratico la cmo di Milano mi ha quantificato il 35% di invalidità adesso tutta la documentazione il Ministero dell'Interno ha trasmesso tutto al comitato di verifica x il nesso di casualità. DOMANDA ma se il comitato dovesse dare parere contrario (cosa che mi auguro di no in quanto lo stesso comitato si era già espresso x il parere favorevole della causa di servizio e pensione privilegiata) ma il punteggio di invalidità della cmo mi verrà riconosciuto ugualmente? Grazie per le risposte che mi darete. Scusate l'intrusione
La percentuale non verrebbe abbassata, ma aspettati qualche sorpresa-,in merito al nesso causale-adesso con i tempi che corrono ........sono molto stitici,in particolare se sei uno equiparato alla vittime del dovere
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Re: R: vittime del dovere
Messaggio da christian71 »
Salve Antonio, spero davvero di no, perchè in caso di parere negativo del Comitato di Verifica si va incontro ad un provvedimento di diniego da parte del Ministero, cioè non verresti decretato Vittima del Dovere… il 35% rimarrà agli atti…Antonio Giorgio ha scritto:Chiedo scusa x l'intrusione sono un collega in pensione percependo già la pensione privilegiata dal 2010, ho fatto domanda ad ottobre del 2013 come vittima del dovere dopo tutto l'iter burocratico la cmo di Milano mi ha quantificato il 35% di invalidità adesso tutta la documentazione il Ministero dell'Interno ha trasmesso tutto al comitato di verifica x il nesso di casualità. DOMANDA ma se il comitato dovesse dare parere contrario (cosa che mi auguro di no in quanto lo stesso comitato si era già espresso x il parere favorevole della causa di servizio e pensione privilegiata) ma il punteggio di invalidità della cmo mi verrà riconosciuto ugualmente? Grazie per le risposte che mi darete. Scusate l'intrusione
Saluti e un sincero in bocca al lupo
Christian
Inviato dal mio SM-N910F
Re: vittime del dovere
ricorso al PDR respinto.
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1) - familiari superstiti del Carabiniere deceduto il 9.11.1982
2) - la morte ....... – causata da un colpo di pistola accidentalmente partito dall’arma di un collega mentre si trovavano a bordo dell’autovettura di servizio ferma all’esterno del carcere di massima sicurezza di OMISSIS durante un’attività di vigilanza.
IL CdS con il Parere precisa:
3) - Considerato che l’incidente da cui è scaturita la morte dell’interessato si colloca nel quadro di un incauto maneggio dell’arma da parte del collega, per il quale lo stesso è stato assolto dall’accusa di omicidio colposo, il caso in esame non presenta le caratteristiche sopra indicate.
4) - Oltre a difettare nel servizio operativo prestato dall’interessato gli elementi che contraddistinguono il concetto di “missione”, manca il requisito delle “particolari condizioni ambientali ed operative”, interpretato – in coerenza con quanto prima osservato – nell’esistenza di situazioni che espongano il dipendente a un rischio eccedente quello ordinario.
Per completezza leggete qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201502122 - Public 2015-07-20 -
Numero 02122/2015 e data 20/07/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 17 giugno 2015
NUMERO AFFARE 00189/2015
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da OMISSIS, quali familiari superstiti del Carabiniere OMISSIS, deceduto il 9.11.1982, per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia n. 559/C/3/E/8/CC/….. in data 30 settembre 2013 di rigetto dell’istanza tesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici riservati alle vittime del dovere ai sensi della legge n. 266 del 2005;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 559/C/3/E/8/CC/…. del 29/01/2015 con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;
PREMESSO:
Con il ricorso in epigrafe OMISSIS, quali familiari superstiti del carabiniere OMISSIS, deceduto il 9.11.1982, domandano l’annullamento del decreto del Capo della Polizia n. 559/C/3/E/8/CC/…. in data 30 settembre 2013 di rigetto dell’istanza tesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici riservati alle vittime del dovere ai sensi della legge n. 266 del 2005.
I ricorrenti hanno domandato il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere, ritenendo che la morte del loro familiare OMISSIS – causata da un colpo di pistola accidentalmente partito dall’arma di un collega mentre si trovavano a bordo dell’autovettura di servizio ferma all’esterno del carcere di massima sicurezza di OMISSIS durante un’attività di vigilanza – fosse da ascriversi alle ipotesi di cui alla legge n. 266 del 2005.
Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile per genericità delle censure o comunque respinto.
CONSIDERATO:
Pur se i motivi si presentano – effettivamente – poco nitidi e non deducono specifici motivi di legittimità, nell’esercizio del potere di qualificazione della domanda la Sezione ritiene di ravvisare un contenuto impugnatorio sufficiente a ritenere l’ammissibilità del ricorso, che in sostanza lamenta l’erroneità e il travisamento dei fatti, nonché la cattiva applicazione della legge n. 266 del 2005.
Le censure sono infondate.
L’art. 1, comma 563 della legge n. 266 del 2005 stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Come si evince dal tenore letterale della disposizione e dalla sua interpretazione logica-sistematica, patrocinata da una pluridecennale giurisprudenza amministrativa, che ne ha precisato i tratti distintivi con l’istituto della causa di servizio, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere non è sufficiente la connessione dell’evento lesivo con l’attività istituzionale, occorrendo che lo stesso, per la sua natura altamente traumatica, sia riconducibile a un rischio qualificato, eccedente quello ordinario esistente durante l’attività di servizio.
Considerato che l’incidente da cui è scaturita la morte dell’interessato si colloca nel quadro di un incauto maneggio dell’arma da parte del collega, per il quale lo stesso è stato assolto dall’accusa di omicidio colposo, il caso in esame non presenta le caratteristiche sopra indicate.
Neppure è applicabile l’art. 1, comma 564 della legge n. 266 del 2005, secondo cui “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Oltre a difettare nel servizio operativo prestato dall’interessato gli elementi che contraddistinguono il concetto di “missione”, manca il requisito delle “particolari condizioni ambientali ed operative”, interpretato – in coerenza con quanto prima osservato – nell’esistenza di situazioni che espongano il dipendente a un rischio eccedente quello ordinario.
Pertanto, il ricorso è da respingere, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. Istanza sospensiva assorbita.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
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1) - familiari superstiti del Carabiniere deceduto il 9.11.1982
2) - la morte ....... – causata da un colpo di pistola accidentalmente partito dall’arma di un collega mentre si trovavano a bordo dell’autovettura di servizio ferma all’esterno del carcere di massima sicurezza di OMISSIS durante un’attività di vigilanza.
IL CdS con il Parere precisa:
3) - Considerato che l’incidente da cui è scaturita la morte dell’interessato si colloca nel quadro di un incauto maneggio dell’arma da parte del collega, per il quale lo stesso è stato assolto dall’accusa di omicidio colposo, il caso in esame non presenta le caratteristiche sopra indicate.
4) - Oltre a difettare nel servizio operativo prestato dall’interessato gli elementi che contraddistinguono il concetto di “missione”, manca il requisito delle “particolari condizioni ambientali ed operative”, interpretato – in coerenza con quanto prima osservato – nell’esistenza di situazioni che espongano il dipendente a un rischio eccedente quello ordinario.
Per completezza leggete qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201502122 - Public 2015-07-20 -
Numero 02122/2015 e data 20/07/2015
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 17 giugno 2015
NUMERO AFFARE 00189/2015
OGGETTO:
Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da OMISSIS, quali familiari superstiti del Carabiniere OMISSIS, deceduto il 9.11.1982, per l’annullamento del decreto del Capo della Polizia n. 559/C/3/E/8/CC/….. in data 30 settembre 2013 di rigetto dell’istanza tesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici riservati alle vittime del dovere ai sensi della legge n. 266 del 2005;
LA SEZIONE
Vista la relazione n. 559/C/3/E/8/CC/…. del 29/01/2015 con la quale il Ministero dell'interno - dipartimento pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;
PREMESSO:
Con il ricorso in epigrafe OMISSIS, quali familiari superstiti del carabiniere OMISSIS, deceduto il 9.11.1982, domandano l’annullamento del decreto del Capo della Polizia n. 559/C/3/E/8/CC/…. in data 30 settembre 2013 di rigetto dell’istanza tesa ad ottenere il riconoscimento dei benefici riservati alle vittime del dovere ai sensi della legge n. 266 del 2005.
I ricorrenti hanno domandato il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere, ritenendo che la morte del loro familiare OMISSIS – causata da un colpo di pistola accidentalmente partito dall’arma di un collega mentre si trovavano a bordo dell’autovettura di servizio ferma all’esterno del carcere di massima sicurezza di OMISSIS durante un’attività di vigilanza – fosse da ascriversi alle ipotesi di cui alla legge n. 266 del 2005.
Il Ministero riferente ha concluso perché il ricorso sia dichiarato inammissibile per genericità delle censure o comunque respinto.
CONSIDERATO:
Pur se i motivi si presentano – effettivamente – poco nitidi e non deducono specifici motivi di legittimità, nell’esercizio del potere di qualificazione della domanda la Sezione ritiene di ravvisare un contenuto impugnatorio sufficiente a ritenere l’ammissibilità del ricorso, che in sostanza lamenta l’erroneità e il travisamento dei fatti, nonché la cattiva applicazione della legge n. 266 del 2005.
Le censure sono infondate.
L’art. 1, comma 563 della legge n. 266 del 2005 stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Come si evince dal tenore letterale della disposizione e dalla sua interpretazione logica-sistematica, patrocinata da una pluridecennale giurisprudenza amministrativa, che ne ha precisato i tratti distintivi con l’istituto della causa di servizio, ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere non è sufficiente la connessione dell’evento lesivo con l’attività istituzionale, occorrendo che lo stesso, per la sua natura altamente traumatica, sia riconducibile a un rischio qualificato, eccedente quello ordinario esistente durante l’attività di servizio.
Considerato che l’incidente da cui è scaturita la morte dell’interessato si colloca nel quadro di un incauto maneggio dell’arma da parte del collega, per il quale lo stesso è stato assolto dall’accusa di omicidio colposo, il caso in esame non presenta le caratteristiche sopra indicate.
Neppure è applicabile l’art. 1, comma 564 della legge n. 266 del 2005, secondo cui “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Oltre a difettare nel servizio operativo prestato dall’interessato gli elementi che contraddistinguono il concetto di “missione”, manca il requisito delle “particolari condizioni ambientali ed operative”, interpretato – in coerenza con quanto prima osservato – nell’esistenza di situazioni che espongano il dipendente a un rischio eccedente quello ordinario.
Pertanto, il ricorso è da respingere, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. Istanza sospensiva assorbita.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
Re: vittime del dovere
Messaggio da seby1969 »
buonasera a tutto il forum. Questa mattina mi hanno confermato dell'avvenuta totale equiparazione che uscira' prossimamente sulla gazzetta ufficiale. speriamo bene.
-
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- Iscritto il: sab ago 24, 2013 9:23 am
Re: R: vittime del dovere
Messaggio da christian71 »
Salve seby1969… magari!!!… ma da 1 a 100 quanto potrebbe essere attendibile la fonte che ti ha anticipato questa notizia???… perchè la vedo un po dura di questi tempi… sarebbe una sorpresona… ;-)…seby1969 ha scritto:buonasera a tutto il forum. Questa mattina mi hanno confermato dell'avvenuta totale equiparazione che uscira' prossimamente sulla gazzetta ufficiale. speriamo bene.
Inviato dal mio SM-N910F
- antoniomlg
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Re: R: vittime del dovere
Messaggio da antoniomlg »
mo arrivava lui (seby1969) fresco fresco (naturalmente scherzosamente) al suo primo post.christian71 ha scritto:Salve seby1969… magari!!!… ma da 1 a 100 quanto potrebbe essere attendibile la fonte che ti ha anticipato questa notizia???… perchè la vedo un po dura di questi tempi… sarebbe una sorpresona… ;-)…seby1969 ha scritto:buonasera a tutto il forum. Questa mattina mi hanno confermato dell'avvenuta totale equiparazione che uscira' prossimamente sulla gazzetta ufficiale. speriamo bene.
Inviato dal mio SM-N910F
e ci dà la notiziona................................
sarebbe una ottima notiziona
grazie
cerca di capire che tipo di informazione si tratta
ciao
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