causa di servizio
Re: causa di servizio
1) - Dopo aver indicato i servizi svolti nel corso della carriera, quasi sempre in condizioni particolarmente disagevoli, precisava che gli erano state riconosciute, come contratte a causa del servizio svolto, le seguenti infermità: “gastroduodenite cronica ulcerativa. In atto: duodenite bulbare”; gonartrosi bilaterale”; “gastrite”;
2) - Esponeva che, in data 15.03.200.., mentre stava svolgendo il servizio di vigilanza notturna, avvertiva un’improvvisa comparsa di dolore a carico del tratto cervicale del rachide, irradiatesi all’arto superiore di destra, con conseguente limitazione funzionale del tratto di colonna e dell’arto interessati, per cui perdeva quasi conoscenza e veniva accompagnato dal Collega, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Soveria Mannelli, ove gli veniva diagnosticata la patologia “cervico-brachialgia acuta destra”, con prognosi di giorni 15, come documentato dalla relazione di servizio predisposta dall’App. e dal M.llo.
3) - in data 9.8.2007, inoltrava rituale istanza, intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo dell’infermità: “artrosi cervicale con discopatie C5-C7 a modica incidenza funzionale”.
4) - Lamentava che, nonostante la C.M.O. di Messina, con verbale del 22.04.2009, avesse giudicato tale infermità come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella B, il Comitato di Verifica, esprimeva parere NEGATIVO, rilevando, in particolare, che “i processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”.
5) - Secondo l’esponente, il Comitato di Verifica, non avendo ritenuto la dipendenza dalla causa di servizio dell’infermità ed avendo ritenuto che tale malattia sarebbe “prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”, avrebbe omesso di indicare elementi precisi e circostanziati, idonei ad escludere il nesso eziologico, che la C.M.O. di Messina, con verbale del 22.04.2009, aveva ritenuto sussistente ed ascrivibili alla Tabella B.
IL TAR precisa:
6) - l'Amministrazione deve conformarsi al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, al quale può senz'altro rinviare "per relationem" e, soltanto nel caso in cui ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico e che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere (conf.: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 maggio 2010 , n. 10480; in senso analogo Consiglio Stato , sez. VI, 31 marzo 2009 n. 1889).
7) - La nozione di concausa efficiente e determinante delle condizioni di servizio si riferisce a fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata - da documentare debitamente - che vanno oltre quelle circostanze e quelle condizioni del tutto generiche, quali quegli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, costituenti fattore di rischio ordinario, in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (conf.: Cons. Stato, 11.5.2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23.6.2003 n. 5513 e 3 aprile 2008 n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17.12. 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, Sez. Giurisd. 9 febbraio 1995, n. 63).
8) - Nel caso di specie, il ricorrente documenta di aver svolto le seguenti attività di servizio: (vedi sentenza).
9) - Il ricorrente ha altresì evidenziato che, nel corso degli anni, è stato spesso adibito al trasporto di detenuti (c.d. “traduzioni”) su lunghe tratte, ha utilizzato Giubbe antiproiettile, del peso di 4 kg circa, e di pistola mitragliatrice M 12, del peso di 4 kg circa
10) -La Commissione Medica Ospedaliera di Messina, nel parere reso con il verbale del 22.04.2009, quanto al nesso eziologico, ha precisato: “A tale riguardo, a nostro parere, ........ Ciò in considerazione della gravosità dell’attività lavorativa che il Sig. OMISSIS ha svolto per ben 34 anni.
11) - Deve, pertanto, ritenersi che non sussistono dubbi sul riconoscimento dell’ernia del disco C5 -C6 e della severa disco artrosi cervicale presentate dal periziando da causa di servizio. In conclusione, dunque, per entrambe le suddette condizioni, così come del resto riconosciuto già in precedenza per la gonartrosi bilaterale , può ammettersi il riconoscimento della causa di servizio, risultando ampiamente soddisfatto il principio invocato dal legislatore di causa o, comunque, di concausa necessaria e preponderante del fatto di servizio”
12) - Non sembra che il predetto parere abbia sufficientemente argomentato, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, quanto al giudizio di esclusione della concausalità, peraltro già ritenuta sussistente dalla Commissione Medio Ospedaliera di Messina, con verbale del 22.04.2009, in relazione alle attività di servizio particolarmente defatiganti, svolte dal ricorrente spesso in ambiente ostile e comportanti una alimentazione non ordinata.
13) - Invero, ad avviso del Collegio, gli elementi dedotti dal ricorrente, inerenti attività di pattugliamento e perlustrazione, ricerca latitanti in Aspromonte, traduzione di detenuti su lunghe tratte, etc..avrebbero imposto una particolare motivazione, trattandosi di condizioni di servizio che vanno al di là dei fattori di rischio ordinariamente presenti in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa, avuto riguardo anche alle condizioni climatiche ed ambientali particolari .
Ricorso ACCOLTO. (auguri al collega per il ricorso)
Per completezza vi rimando alla lettura integrale della sentenza qui sotto.
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12/06/2013 201300649 Sentenza 2
N. 00649/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 629 del 2011, proposto da S. T., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Angelo Montoro e Raffaele Anastasio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittorio Angelo Montoro, in Catanzaro, via F. Crispi, n. 55;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
del Decreto n. 6179/2010 del 21.10.2010 notificato in data 04.03.2011, emesso dal Direttore di Amministrazione, 8^ sez. Equo Indennizzo, Gen. D. Orfeo Bovo, e di tutti gli atti connessi, precedenti, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 10 maggio 2013, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 2.5.2011 e depositato in data 20.5.2011, il ricorrente premetteva di aver prestato servizio con la qualifica di Appuntato Scelto presso l’Arma dei Carabinieri, dal 9.3.1975 fino al 1.1.2010, data di pensionamento.
Dopo aver indicato i servizi svolti nel corso della carriera, quasi sempre in condizioni particolarmente disagevoli, precisava che gli erano state riconosciute, come contratte a causa del servizio svolto, le seguenti infermità: “gastroduodenite cronica ulcerativa. In atto: duodenite bulbare”, con provvedimento della C.M.O. di Catanzaro n. … del 15.03.1985; gonartrosi bilaterale”, con provvedimento della C.M.O. di Catanzaro n. … del 16.12.1995; “gastrite”; con provvedimento della C.M.O. di Catanzaro n. … del 19.05.1997, con conseguente concessione dei benefici di legge e dell’equo indennizzo e con ascrivibilità all’8^ categoria della tab. “A” massima.
Esponeva che, in data 15.03.200.., mentre stava svolgendo il servizio di vigilanza notturna, avvertiva un’improvvisa comparsa di dolore a carico del tratto cervicale del rachide, irradiatesi all’arto superiore di destra, con conseguente limitazione funzionale del tratto di colonna e dell’arto interessati, per cui perdeva quasi conoscenza e veniva accompagnato dal Collega, App. OMISSIS, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Soveria Mannelli, ove gli veniva diagnosticata la patologia “cervico-brachialgia acuta destra”, con prognosi di giorni 15, come documentato dalla relazione di servizio predisposta dall’App. OMISSIS e dal M.llo OMISSIS.
Evidenziava che, nonostante il trattamento farmacologico, persisteva nel tempo una cronica sintomatologia di dolore, con limitazioni funzionali, disturbi della sensibilità, riduzione della forza muscolare, con conseguente impossibilità di compiere sforzi e di sollevare pesi.
Precisava che, in data 9.8.2007, inoltrava rituale istanza, intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo dell’infermità: “artrosi cervicale con discopatie C5-C7 a modica incidenza funzionale”.
Lamentava che, nonostante la C.M.O. di Messina, con verbale n° … del 22.04.2009, avesse giudicato tale infermità come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella B, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con Delibera n. 40965/2009, esprimeva parere negativo, rilevando, in particolare, che “i processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”.
Avverso quest’ultimo giudizio, recepito dall’impugnato provvedimento conclusivo, deduceva:
- eccesso di potere per travisamento dei fatti; insufficienza, illogicità- contraddittorietà ed incongruenza della motivazione- difetto di istruttoria;
Secondo l’esponente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non avendo ritenuto la dipendenza dalla causa di servizio dell’infermità “Artrosi cervicale con discopatie C5-C7 a modica incidenza funzionale” ed avendo ritenuto che tale malattia sarebbe “prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”, avrebbe omesso di indicare elementi precisi e circostanziati, idonei ad escludere il nesso eziologico, che la C.M.O. di Messina, con verbale n° … del 22.04.2009, aveva ritenuto sussistente ed ascrivibili alla Tabella B.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 24.5.2011, si costituiva la difesa erariale per l’amministrazione intimata e, con memoria depositata in data 28.3.2013, svolgeva le proprie argomentazioni difensive.
Con memoria depositata in data 10.4.2013, il ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.
Alla pubblica udienza del giorno 10 maggio 2013, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. Viene impugnato l’epigrafato Decreto n. 6179/2010 del 21.10.2010 notificato in data 04.03.2011, emesso dal Direttore di Amministrazione, 8^ Sez. Equo Indennizzo, dispositivo del diniego dell’equo indennizzo, chiesto dal ricorrente con istanza del 9.8.2007, in relazione alla patologia: “artrosi cervicale con discopatie C5-C7 a modica incidenza funzionale”.
1.1. Con l’unico ed articolato motivo, il ricorrente deduce, in sostanza, che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non avendo ritenuto sussistente la dipendenza da causa di servizio dell’infermità: “Artrosi cervicale con discopatie C5-C7 a modica incidenza funzionale” ed avendo ritenuto che tale patologia sia “prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”, avrebbe omesso di indicare elementi precisi e circostanziati, idonei ad escludere il nesso eziologico, che la C.M.O. di Messina, con verbale n° 464 del 22.04.2009, aveva ritenuto sussistente, con ascrivibilità alla Tabella B.
Va premesso che, in sede di liquidazione dell'equo indennizzo, la P.A., in presenza di pareri medico - legali di segno opposto sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta o della lesione sofferta dal pubblico dipendente, civile o militare, non ha alcun obbligo di indicare le ragioni dell'opzione per quello reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, poiché il D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 non solo attribuisce a detto organo tecnico competenza esclusiva nella materia de qua, ma impone alla P.A. di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (ex plurimis: T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07 settembre 2010 , n. 17330; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 maggio 2010 , n. 10480; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 25 marzo 2010 , n. 92; Cons. di Stato sez. IV, n° 3911 del 10.7.2007).
Invero, ai sensi del combinato disposto degli art. 11 e 14 del D.P.R. n. 461 del 2001, la P.A., nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo, senza attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione soltanto nei casi in cui - in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazione delle regole procedimentali - ritenga di non potere aderire al parere del Comitato anzidetto.
In sintesi, l'Amministrazione deve conformarsi al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, al quale può senz'altro rinviare "per relationem" e, soltanto nel caso in cui ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico e che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere (conf.: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 maggio 2010 , n. 10480; in senso analogo Consiglio Stato , sez. VI, 31 marzo 2009 n. 1889).
1.2. I giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente, in quanto connotati da discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal Giudice Amministrativo soltanto in relazione ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, per quanto concerne il nesso tra gli elementi accertati e le conclusioni tratte.
Pertanto, ai fini di un legittimo riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dai pubblici dipendenti, deve emergere, nel contesto motivazionale, un accertamento del nesso di causalità con l'attività lavorativa, in termini non presuntivi o generici, bensì specifici, con riferimento al ruolo, quantomeno concausale, della prestazione determinante la genesi o l'aggravamento dell'infermità riscontrata.
La nozione di concausa efficiente e determinante delle condizioni di servizio si riferisce a fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata - da documentare debitamente - che vanno oltre quelle circostanze e quelle condizioni del tutto generiche, quali quegli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, costituenti fattore di rischio ordinario, in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (conf.: Cons. Stato, 11.5.2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23.6.2003 n. 5513 e 3 aprile 2008 n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17.12. 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, Sez. Giurisd. 9 febbraio 1995, n. 63).
1.3. Nel caso di specie, il ricorrente documenta di aver svolto le seguenti attività di servizio:
-in data 03.11.1975 è stato assegnato alla stazione dei Carabinieri di OMISSIS (CL), presso la quale è rimasto fino al 10.10.1977, svolgendo servizi di perlustrazione, posti di blocco, perquisizioni e servizi di vigilanza come piantone all’interno della Stazione e, nel contempo, ha svolto incarichi di vigilanza armata presso il Supercarcere di Favignana (TP), con ovvi aumenti dei disagi ;
- in data 11.10.1978, è stato trasferito presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS (VV) ove è rimasto fino al 26.10.1978, in un ambiente montano (oltre 800m s.l.m.);
- dal 27.10.1978 e fino al 18.02.1986, ha prestato servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS (RC) ove è stato impiegato, prevalentemente, nel servizio di ricerca dei latitanti, soprattutto nella zona dell’Aspromonte, nonché nella sorveglianza armata sui mezzi presso il Supercarcere di Palmi, svolgendo anche servizi di perlustrazione, pattuglia e ordine pubblico, in particolare negli stadi e in occasione di manifestazioni, con turni prolungati;
- dal 19.02.1986 fino al 09.05.1986, ha prestato servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS (CZ), centro montano della presila catanzarese (ubicato a 772m s.l.m.);
- in data 10.05.1986, è stato trasferito presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, centro montano confinante con OMISSIS, con clima rigido, svolgendo sempre servizi all’esterno nonché servizi di sorveglianza armata presso la Base NATO di Monte Mancuso (nel Comune di Falerna, CZ);
- in data 01.08.1998, è stato assegnato al Nucleo Carabinieri presso la Filiale della Banca d’Italia, sede di Catanzaro, ove è rimasto fino ….., svolgendo un servizio sempre “in piedi”, sia in orari diurni che notturni, con attività sia interna sia esterna, con turnazioni particolarmente spossanti (07-14 e 20-07).
Il ricorrente ha altresì evidenziato che, nel corso degli anni, è stato spesso adibito al trasporto di detenuti (c.d. “traduzioni”) su lunghe tratte, ha utilizzato Giubbe antiproiettile, del peso di 4 kg circa, e di pistola mitragliatrice M 12, del peso di 4 kg circa e, in particolare, che, nell’anno 1980, nel corso di un servizio di ordine pubblico, è stato colpito ……. da un manifestante.
1.4. La Commissione Medica Ospedaliera di Messina, nel parere reso con il verbale n. … del 22.04.2009, quanto al nesso eziologico, ha precisato: “A tale riguardo, a nostro parere, sarebbe forse eccessivo riconoscere il fatto di servizio come unica causa di tali affezioni; sarebbe, però sicuramente assurdo negare che lo stesso abbia partecipato ai processi in quella misura preponderante e necessaria per potersi ammettere la causa di servizio…Ciò in considerazione della gravosità dell’attività lavorativa che il Sig. OMISSIS ha svolto per ben 34 anni. La reiterata esposizione nel tempo, l’aver prestato la propria opera in condizioni ambientali notevolmente disagevoli, il tipo di servizio e le modalità di espletamento di esso, sono tutti elementi che testimoniano inequivocabilmente della necessarietà del fatto di servizio, potendosi tranquillamente affermare che senza di esso le infermità si sarebbero presentate certamente in forma notevolmente diversa (cfr. anamnesi lavorativa e documentazione esibita) . Deve, pertanto, ritenersi che non sussistono dubbi sul riconoscimento dell’ernia del disco C5 -C6 e della severa disco artrosi cervicale presentate dal periziando da causa di servizio. In conclusione, dunque, per entrambe le suddette condizioni, così come del resto riconosciuto già in precedenza per la gonartrosi bilaterale , può ammettersi il riconoscimento della causa di servizio, risultando ampiamente soddisfatto il principio invocato dal legislatore di causa o, comunque, di concausa necessaria e preponderante del fatto di servizio” (apg. 17-18).
Il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, con Delibera n. 40965/2009, ha espresso parere negativo, rilevando, in sostanza, quanto al nesso eziologico, che “i processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”.
Non sembra che il predetto parere abbia sufficientemente argomentato, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, quanto al giudizio di esclusione della concausalità, peraltro già ritenuta sussistente dalla Commissione Medio Ospedaliera di Messina, con verbale n° … del 22.04.2009, in relazione alle attività di servizio particolarmente defatiganti, svolte dal ricorrente spesso in ambiente ostile e comportanti una alimentazione non ordinata.
Inoltre, non vi è traccia, in sede motivazionale, neanche dell’episodio di improvviso malessere occorso in data 15.03.200.. al ricorrente, cui, al pronto soccorso dell’ospedale di Soveria Mannelli, è stata diagnosticata la patologia “cervico-brachialgia acuta destra”, con prognosi di giorni 15, come documentato dalla relazione di servizio predisposta dall’App. OMISSIS e dal M.llo OMISSIS.
Invero, ad avviso del Collegio, gli elementi dedotti dal ricorrente, inerenti attività di pattugliamento e perlustrazione, ricerca latitanti in Aspromonte, traduzione di detenuti su lunghe tratte, etc..avrebbero imposto una particolare motivazione, trattandosi di condizioni di servizio che vanno al di là dei fattori di rischio ordinariamente presenti in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa, avuto riguardo anche alle condizioni climatiche ed ambientali particolari .
Invero, la non esaustiva esternazione dell’iter logico-valutativo, fondata prevalentemente sui caratteri e sulle cause delle patologie e non già sulla valutazione specifica degli elementi caratterizzanti la concreta fattispecie, non sembra aver assolto l’obbligo motivazionale, che avrebbe richiesto una più circostanziata ricostruzione, sulla base di compiuta istruttoria, delle caratteristiche specifiche del servizio e delle circostanze emergenti dagli atti acquisiti, da porre in relazione con i caratteri della patologia in questione, ai fini della elaborazione del giudizio finale.
Pertanto, le doglianze di parte ricorrente meritano adesione.
2. Consegue a quanto sopra l’illegittimità del provvedimento impugnato, che deve essere, pertanto, annullato.
La delicatezza delle questioni esaminate consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2013
2) - Esponeva che, in data 15.03.200.., mentre stava svolgendo il servizio di vigilanza notturna, avvertiva un’improvvisa comparsa di dolore a carico del tratto cervicale del rachide, irradiatesi all’arto superiore di destra, con conseguente limitazione funzionale del tratto di colonna e dell’arto interessati, per cui perdeva quasi conoscenza e veniva accompagnato dal Collega, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Soveria Mannelli, ove gli veniva diagnosticata la patologia “cervico-brachialgia acuta destra”, con prognosi di giorni 15, come documentato dalla relazione di servizio predisposta dall’App. e dal M.llo.
3) - in data 9.8.2007, inoltrava rituale istanza, intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo dell’infermità: “artrosi cervicale con discopatie C5-C7 a modica incidenza funzionale”.
4) - Lamentava che, nonostante la C.M.O. di Messina, con verbale del 22.04.2009, avesse giudicato tale infermità come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella B, il Comitato di Verifica, esprimeva parere NEGATIVO, rilevando, in particolare, che “i processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”.
5) - Secondo l’esponente, il Comitato di Verifica, non avendo ritenuto la dipendenza dalla causa di servizio dell’infermità ed avendo ritenuto che tale malattia sarebbe “prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”, avrebbe omesso di indicare elementi precisi e circostanziati, idonei ad escludere il nesso eziologico, che la C.M.O. di Messina, con verbale del 22.04.2009, aveva ritenuto sussistente ed ascrivibili alla Tabella B.
IL TAR precisa:
6) - l'Amministrazione deve conformarsi al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, al quale può senz'altro rinviare "per relationem" e, soltanto nel caso in cui ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico e che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere (conf.: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 maggio 2010 , n. 10480; in senso analogo Consiglio Stato , sez. VI, 31 marzo 2009 n. 1889).
7) - La nozione di concausa efficiente e determinante delle condizioni di servizio si riferisce a fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata - da documentare debitamente - che vanno oltre quelle circostanze e quelle condizioni del tutto generiche, quali quegli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, costituenti fattore di rischio ordinario, in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (conf.: Cons. Stato, 11.5.2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23.6.2003 n. 5513 e 3 aprile 2008 n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17.12. 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, Sez. Giurisd. 9 febbraio 1995, n. 63).
8) - Nel caso di specie, il ricorrente documenta di aver svolto le seguenti attività di servizio: (vedi sentenza).
9) - Il ricorrente ha altresì evidenziato che, nel corso degli anni, è stato spesso adibito al trasporto di detenuti (c.d. “traduzioni”) su lunghe tratte, ha utilizzato Giubbe antiproiettile, del peso di 4 kg circa, e di pistola mitragliatrice M 12, del peso di 4 kg circa
10) -La Commissione Medica Ospedaliera di Messina, nel parere reso con il verbale del 22.04.2009, quanto al nesso eziologico, ha precisato: “A tale riguardo, a nostro parere, ........ Ciò in considerazione della gravosità dell’attività lavorativa che il Sig. OMISSIS ha svolto per ben 34 anni.
11) - Deve, pertanto, ritenersi che non sussistono dubbi sul riconoscimento dell’ernia del disco C5 -C6 e della severa disco artrosi cervicale presentate dal periziando da causa di servizio. In conclusione, dunque, per entrambe le suddette condizioni, così come del resto riconosciuto già in precedenza per la gonartrosi bilaterale , può ammettersi il riconoscimento della causa di servizio, risultando ampiamente soddisfatto il principio invocato dal legislatore di causa o, comunque, di concausa necessaria e preponderante del fatto di servizio”
12) - Non sembra che il predetto parere abbia sufficientemente argomentato, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, quanto al giudizio di esclusione della concausalità, peraltro già ritenuta sussistente dalla Commissione Medio Ospedaliera di Messina, con verbale del 22.04.2009, in relazione alle attività di servizio particolarmente defatiganti, svolte dal ricorrente spesso in ambiente ostile e comportanti una alimentazione non ordinata.
13) - Invero, ad avviso del Collegio, gli elementi dedotti dal ricorrente, inerenti attività di pattugliamento e perlustrazione, ricerca latitanti in Aspromonte, traduzione di detenuti su lunghe tratte, etc..avrebbero imposto una particolare motivazione, trattandosi di condizioni di servizio che vanno al di là dei fattori di rischio ordinariamente presenti in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa, avuto riguardo anche alle condizioni climatiche ed ambientali particolari .
Ricorso ACCOLTO. (auguri al collega per il ricorso)
Per completezza vi rimando alla lettura integrale della sentenza qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
12/06/2013 201300649 Sentenza 2
N. 00649/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso R.G. n. 629 del 2011, proposto da S. T., rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Angelo Montoro e Raffaele Anastasio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vittorio Angelo Montoro, in Catanzaro, via F. Crispi, n. 55;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliato in Catanzaro, via G. da Fiore, n. 34;
per l'annullamento
del Decreto n. 6179/2010 del 21.10.2010 notificato in data 04.03.2011, emesso dal Direttore di Amministrazione, 8^ sez. Equo Indennizzo, Gen. D. Orfeo Bovo, e di tutti gli atti connessi, precedenti, presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 10 maggio 2013, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 2.5.2011 e depositato in data 20.5.2011, il ricorrente premetteva di aver prestato servizio con la qualifica di Appuntato Scelto presso l’Arma dei Carabinieri, dal 9.3.1975 fino al 1.1.2010, data di pensionamento.
Dopo aver indicato i servizi svolti nel corso della carriera, quasi sempre in condizioni particolarmente disagevoli, precisava che gli erano state riconosciute, come contratte a causa del servizio svolto, le seguenti infermità: “gastroduodenite cronica ulcerativa. In atto: duodenite bulbare”, con provvedimento della C.M.O. di Catanzaro n. … del 15.03.1985; gonartrosi bilaterale”, con provvedimento della C.M.O. di Catanzaro n. … del 16.12.1995; “gastrite”; con provvedimento della C.M.O. di Catanzaro n. … del 19.05.1997, con conseguente concessione dei benefici di legge e dell’equo indennizzo e con ascrivibilità all’8^ categoria della tab. “A” massima.
Esponeva che, in data 15.03.200.., mentre stava svolgendo il servizio di vigilanza notturna, avvertiva un’improvvisa comparsa di dolore a carico del tratto cervicale del rachide, irradiatesi all’arto superiore di destra, con conseguente limitazione funzionale del tratto di colonna e dell’arto interessati, per cui perdeva quasi conoscenza e veniva accompagnato dal Collega, App. OMISSIS, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Soveria Mannelli, ove gli veniva diagnosticata la patologia “cervico-brachialgia acuta destra”, con prognosi di giorni 15, come documentato dalla relazione di servizio predisposta dall’App. OMISSIS e dal M.llo OMISSIS.
Evidenziava che, nonostante il trattamento farmacologico, persisteva nel tempo una cronica sintomatologia di dolore, con limitazioni funzionali, disturbi della sensibilità, riduzione della forza muscolare, con conseguente impossibilità di compiere sforzi e di sollevare pesi.
Precisava che, in data 9.8.2007, inoltrava rituale istanza, intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo dell’infermità: “artrosi cervicale con discopatie C5-C7 a modica incidenza funzionale”.
Lamentava che, nonostante la C.M.O. di Messina, con verbale n° … del 22.04.2009, avesse giudicato tale infermità come dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla Tabella B, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con Delibera n. 40965/2009, esprimeva parere negativo, rilevando, in particolare, che “i processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”.
Avverso quest’ultimo giudizio, recepito dall’impugnato provvedimento conclusivo, deduceva:
- eccesso di potere per travisamento dei fatti; insufficienza, illogicità- contraddittorietà ed incongruenza della motivazione- difetto di istruttoria;
Secondo l’esponente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non avendo ritenuto la dipendenza dalla causa di servizio dell’infermità “Artrosi cervicale con discopatie C5-C7 a modica incidenza funzionale” ed avendo ritenuto che tale malattia sarebbe “prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”, avrebbe omesso di indicare elementi precisi e circostanziati, idonei ad escludere il nesso eziologico, che la C.M.O. di Messina, con verbale n° … del 22.04.2009, aveva ritenuto sussistente ed ascrivibili alla Tabella B.
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Con atto depositato in data 24.5.2011, si costituiva la difesa erariale per l’amministrazione intimata e, con memoria depositata in data 28.3.2013, svolgeva le proprie argomentazioni difensive.
Con memoria depositata in data 10.4.2013, il ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.
Alla pubblica udienza del giorno 10 maggio 2013, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
1. Viene impugnato l’epigrafato Decreto n. 6179/2010 del 21.10.2010 notificato in data 04.03.2011, emesso dal Direttore di Amministrazione, 8^ Sez. Equo Indennizzo, dispositivo del diniego dell’equo indennizzo, chiesto dal ricorrente con istanza del 9.8.2007, in relazione alla patologia: “artrosi cervicale con discopatie C5-C7 a modica incidenza funzionale”.
1.1. Con l’unico ed articolato motivo, il ricorrente deduce, in sostanza, che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non avendo ritenuto sussistente la dipendenza da causa di servizio dell’infermità: “Artrosi cervicale con discopatie C5-C7 a modica incidenza funzionale” ed avendo ritenuto che tale patologia sia “prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”, avrebbe omesso di indicare elementi precisi e circostanziati, idonei ad escludere il nesso eziologico, che la C.M.O. di Messina, con verbale n° 464 del 22.04.2009, aveva ritenuto sussistente, con ascrivibilità alla Tabella B.
Va premesso che, in sede di liquidazione dell'equo indennizzo, la P.A., in presenza di pareri medico - legali di segno opposto sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità contratta o della lesione sofferta dal pubblico dipendente, civile o militare, non ha alcun obbligo di indicare le ragioni dell'opzione per quello reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, poiché il D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461 non solo attribuisce a detto organo tecnico competenza esclusiva nella materia de qua, ma impone alla P.A. di conformarsi al parere da esso reso e di assumerlo come motivazione dell'adottando provvedimento, sia esso di accoglimento che di rigetto (ex plurimis: T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 07 settembre 2010 , n. 17330; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 maggio 2010 , n. 10480; T.A.R. Trentino Alto Adige Trento, sez. I, 25 marzo 2010 , n. 92; Cons. di Stato sez. IV, n° 3911 del 10.7.2007).
Invero, ai sensi del combinato disposto degli art. 11 e 14 del D.P.R. n. 461 del 2001, la P.A., nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo, senza attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione soltanto nei casi in cui - in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dal Comitato, ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazione delle regole procedimentali - ritenga di non potere aderire al parere del Comitato anzidetto.
In sintesi, l'Amministrazione deve conformarsi al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, al quale può senz'altro rinviare "per relationem" e, soltanto nel caso in cui ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico e che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere un ulteriore parere (conf.: T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 10 maggio 2010 , n. 10480; in senso analogo Consiglio Stato , sez. VI, 31 marzo 2009 n. 1889).
1.2. I giudizi resi dagli organi medico-legali sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente, in quanto connotati da discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal Giudice Amministrativo soltanto in relazione ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, per quanto concerne il nesso tra gli elementi accertati e le conclusioni tratte.
Pertanto, ai fini di un legittimo riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dai pubblici dipendenti, deve emergere, nel contesto motivazionale, un accertamento del nesso di causalità con l'attività lavorativa, in termini non presuntivi o generici, bensì specifici, con riferimento al ruolo, quantomeno concausale, della prestazione determinante la genesi o l'aggravamento dell'infermità riscontrata.
La nozione di concausa efficiente e determinante delle condizioni di servizio si riferisce a fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata - da documentare debitamente - che vanno oltre quelle circostanze e quelle condizioni del tutto generiche, quali quegli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, costituenti fattore di rischio ordinario, in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa (conf.: Cons. Stato, 11.5.2007, n. 2274; T.A.R. Lazio, sez. I, 23.6.2003 n. 5513 e 3 aprile 2008 n. 2828; Tribunale di Rimini, 2 ottobre 2004; TAR Toscana, 17.12. 2001, n. 1986; Corte dei Conti Sardegna, Sez. Giurisd. 9 febbraio 1995, n. 63).
1.3. Nel caso di specie, il ricorrente documenta di aver svolto le seguenti attività di servizio:
-in data 03.11.1975 è stato assegnato alla stazione dei Carabinieri di OMISSIS (CL), presso la quale è rimasto fino al 10.10.1977, svolgendo servizi di perlustrazione, posti di blocco, perquisizioni e servizi di vigilanza come piantone all’interno della Stazione e, nel contempo, ha svolto incarichi di vigilanza armata presso il Supercarcere di Favignana (TP), con ovvi aumenti dei disagi ;
- in data 11.10.1978, è stato trasferito presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS (VV) ove è rimasto fino al 26.10.1978, in un ambiente montano (oltre 800m s.l.m.);
- dal 27.10.1978 e fino al 18.02.1986, ha prestato servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS (RC) ove è stato impiegato, prevalentemente, nel servizio di ricerca dei latitanti, soprattutto nella zona dell’Aspromonte, nonché nella sorveglianza armata sui mezzi presso il Supercarcere di Palmi, svolgendo anche servizi di perlustrazione, pattuglia e ordine pubblico, in particolare negli stadi e in occasione di manifestazioni, con turni prolungati;
- dal 19.02.1986 fino al 09.05.1986, ha prestato servizio presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS (CZ), centro montano della presila catanzarese (ubicato a 772m s.l.m.);
- in data 10.05.1986, è stato trasferito presso la Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, centro montano confinante con OMISSIS, con clima rigido, svolgendo sempre servizi all’esterno nonché servizi di sorveglianza armata presso la Base NATO di Monte Mancuso (nel Comune di Falerna, CZ);
- in data 01.08.1998, è stato assegnato al Nucleo Carabinieri presso la Filiale della Banca d’Italia, sede di Catanzaro, ove è rimasto fino ….., svolgendo un servizio sempre “in piedi”, sia in orari diurni che notturni, con attività sia interna sia esterna, con turnazioni particolarmente spossanti (07-14 e 20-07).
Il ricorrente ha altresì evidenziato che, nel corso degli anni, è stato spesso adibito al trasporto di detenuti (c.d. “traduzioni”) su lunghe tratte, ha utilizzato Giubbe antiproiettile, del peso di 4 kg circa, e di pistola mitragliatrice M 12, del peso di 4 kg circa e, in particolare, che, nell’anno 1980, nel corso di un servizio di ordine pubblico, è stato colpito ……. da un manifestante.
1.4. La Commissione Medica Ospedaliera di Messina, nel parere reso con il verbale n. … del 22.04.2009, quanto al nesso eziologico, ha precisato: “A tale riguardo, a nostro parere, sarebbe forse eccessivo riconoscere il fatto di servizio come unica causa di tali affezioni; sarebbe, però sicuramente assurdo negare che lo stesso abbia partecipato ai processi in quella misura preponderante e necessaria per potersi ammettere la causa di servizio…Ciò in considerazione della gravosità dell’attività lavorativa che il Sig. OMISSIS ha svolto per ben 34 anni. La reiterata esposizione nel tempo, l’aver prestato la propria opera in condizioni ambientali notevolmente disagevoli, il tipo di servizio e le modalità di espletamento di esso, sono tutti elementi che testimoniano inequivocabilmente della necessarietà del fatto di servizio, potendosi tranquillamente affermare che senza di esso le infermità si sarebbero presentate certamente in forma notevolmente diversa (cfr. anamnesi lavorativa e documentazione esibita) . Deve, pertanto, ritenersi che non sussistono dubbi sul riconoscimento dell’ernia del disco C5 -C6 e della severa disco artrosi cervicale presentate dal periziando da causa di servizio. In conclusione, dunque, per entrambe le suddette condizioni, così come del resto riconosciuto già in precedenza per la gonartrosi bilaterale , può ammettersi il riconoscimento della causa di servizio, risultando ampiamente soddisfatto il principio invocato dal legislatore di causa o, comunque, di concausa necessaria e preponderante del fatto di servizio” (apg. 17-18).
Il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, con Delibera n. 40965/2009, ha espresso parere negativo, rilevando, in sostanza, quanto al nesso eziologico, che “i processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari”.
Non sembra che il predetto parere abbia sufficientemente argomentato, sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche, quanto al giudizio di esclusione della concausalità, peraltro già ritenuta sussistente dalla Commissione Medio Ospedaliera di Messina, con verbale n° … del 22.04.2009, in relazione alle attività di servizio particolarmente defatiganti, svolte dal ricorrente spesso in ambiente ostile e comportanti una alimentazione non ordinata.
Inoltre, non vi è traccia, in sede motivazionale, neanche dell’episodio di improvviso malessere occorso in data 15.03.200.. al ricorrente, cui, al pronto soccorso dell’ospedale di Soveria Mannelli, è stata diagnosticata la patologia “cervico-brachialgia acuta destra”, con prognosi di giorni 15, come documentato dalla relazione di servizio predisposta dall’App. OMISSIS e dal M.llo OMISSIS.
Invero, ad avviso del Collegio, gli elementi dedotti dal ricorrente, inerenti attività di pattugliamento e perlustrazione, ricerca latitanti in Aspromonte, traduzione di detenuti su lunghe tratte, etc..avrebbero imposto una particolare motivazione, trattandosi di condizioni di servizio che vanno al di là dei fattori di rischio ordinariamente presenti in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa, avuto riguardo anche alle condizioni climatiche ed ambientali particolari .
Invero, la non esaustiva esternazione dell’iter logico-valutativo, fondata prevalentemente sui caratteri e sulle cause delle patologie e non già sulla valutazione specifica degli elementi caratterizzanti la concreta fattispecie, non sembra aver assolto l’obbligo motivazionale, che avrebbe richiesto una più circostanziata ricostruzione, sulla base di compiuta istruttoria, delle caratteristiche specifiche del servizio e delle circostanze emergenti dagli atti acquisiti, da porre in relazione con i caratteri della patologia in questione, ai fini della elaborazione del giudizio finale.
Pertanto, le doglianze di parte ricorrente meritano adesione.
2. Consegue a quanto sopra l’illegittimità del provvedimento impugnato, che deve essere, pertanto, annullato.
La delicatezza delle questioni esaminate consente di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Massimo Luciano Calveri, Presidente
Concetta Anastasi, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/06/2013
Re: causa di servizio
sentenza esemplare del Consiglio di Stato che "bacchetta" il Comitato di Verifica (poiché fa il duro) su:
diniego equo indennizzo
La resistente è la sig.ra M. T. L., vedova ed erede del Maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare OMISSIS già in servizio presso il Gruppo Radar dell’A.M. di Otranto, (di reiezione della domanda prodotta a suo tempo dal defunto sottufficiale di concessione di equo indennizzo).
Ci sono state varie vicende e vari ricorsi per lo stesso motivo.
Vi invito ha leggere la sentenza nella sua interezza al fine di capirne le vicende/motivazioni.
Ricorso nuovamente ACCOLTO al CdS. in favore della stessa.
Buona lettura.
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13/06/2013 201303291 Sentenza 4
N. 03291/2013REG.PROV.COLL.
N. 05643/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5643 del 2012, proposto da:
T. M. L., rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Bocca di Leone 78 (St.Bdl);
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00404/2012, resa tra le parti, concernente diniego equo indennizzo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Caggiula (su delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani) e Cristina Gerardis ( Avv.Stato )
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra M. T. L., vedova ed erede del Maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare OMISSIS già in servizio presso il Gruppo Radar dell’A.M. di Otranto , impugnava innanzi al Tar della Puglia sezione di Lecce il decreto del Ministero della Difesa del 30 ottobre 2006 di reiezione della domanda prodotta a suo tempo dal defunto sottufficiale di concessione di equo indennizzo unitamente ai presupposti parei del Comitato di Verifica della cause di servizio ( CVCS ) n.254 del 30/9/2005 en.36 del 10/5/2006.
L’adito Tribunale con sentenza n.131/2009 accoglieva il proposto gravame e questa Sezione nel rigettare l’appello proposto dall’Amministrazione con sentenza n.6352/2009 confermava il dispositivo della gravata decisione sia pure con diversa motivazione.
In particolare, questo giudice d’appello riteneva fondate le censure di omessa valutazione di documentazione rilevante e di difetto di motivazione dedotte col ricorso di primo grado, giudicando sussistenti i denunciati vizi di legittimità con riferimento sia alla determinazione negativamente assunta sia ai pareri resi dal Comitato di Verifica delle cause di servizio. peraltro libera ed impregiudicata la potestà valutativa di merito dell’Amministrazione cui faceva implicito rinvio per le definitive determinazioni.
Successivamente , il Ministero intimato richiedeva con nota dell’11/11/2009 al Comitato di verifica un nuovo parere reso con delibera dell’11/12/2009 che confermava i precedenti negativi avvisi; quindi con decreto della Direzione Generale della Previdenza Militare veniva emesso “un nuovo provvedimento negativo sulla base delle nuove motivazioni espresse dal Comitato di verifica”.
L’interessata sul rilievo che l’Amministrazione si era sottratto all’obbligo di conformarsi alle statuizioni rese con la decisione n.6352/2009 proponeva ricorso per la corretta esecuzione del giudicato derivante da detta sentenza e questa Sezione con decisione 691/2011 accoglieva il gravame per ottemperanza.
In quella sede questo giudice aveva modo di precisare come nella sentenza di merito fosse stato adeguatamente messo in risalto la consistenza dell’obbligo motivazionale a posto a carico dell’amministrazione relativamente all’onere di prendere in considerazione e di rendere espressamente conto dei dati contenuti in documentazione rilevante ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di che trattasi, rilevando il mancato adempimento alle statuizioni giurisdizionali, con conseguente ordine alla P.A. di “provvedere alla esatta e leale esecuzione del giudicato”.
Il Ministero con nota del 10/3/2011 invitava il Comitato di verifica ad esprimere di nuovo parere sulla vicenda in conformità della sentenza n.691/2011 e sulla base della delibera del predetto Organismo assunta nell’adunanza n.7/11 del 25/3/2011 , adottava il decreto n.2760/N del 27/4/2011 con cui confermava di non riconoscere come dipendenti da causa di servizio le infermità sofferte dal maresciallo OMISSIS e respingeva, conseguentemente l’istanza di equo indennizzo a suo tempo presentata.
La sig.ra OMISSIS impugnava i suddetti atti e provvedimenti innanzi al Tar della Puglia che con sentenza n.404/2012 ha respinto il ricorso e avverso tale decisum , ritenuto errato ed ingiusto è insorta l’interessata a mezzo dell’appello all’esame.
In particolare, secondo parte appellante il giudice di prime cure ha travisato i contenuti delle pronunce emesse da questa Sezione che imponevano al Comitato di Verifica prima e al Ministero poi di verificare il carteggio relativo al Maresciallo OMISSIS e di dare puntuale esternazione dei contenuti di siffatta documentazione e ciò non può non inficiare le prese statuizioni.. Insiste poi nell’affermare la sussistenza degli elementi obliterati dal TAR e non confutati dall’Amministrazione in ordine alla fondatezza della domanda di equo indennizzo.
Si è costituito in giudizio per resistere l’intimato Ministero.
Con ordinanza n.3307/2012 questa Sezione in accoglimento di relativa istanza cautelare sospendeva l’esecutività dell’impugnata sentenza.
Il Ministero della Difesa con decreto n.5512/C del 15/10/2012 , in ottemperanza a quanto disposto con il provvedimento cautelare assunto da questo Consiglio di Stato, conferiva alla sig.ra OMISSIS e agli altri eredi del maresciallo OMISSIS l’equo indennizzo nella misura di euro 28.211,78, “salvo recupero di esito sfavorevole dell’appello”.
All’odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta per la decisione.
DIRITTO
L’appello si appalesa fondato, con riforma dell’impugnata sentenza.
Il Collegio è chiamato verificare la legittimità o meno del decreto ministeriale n.2760 del 27/4/2011 con cui l’Amministrazione nel rideterminarsi, in pretesa esecuzione del dictum reso da questa Sezione con la sentenza n.691/2011 sulla istanza di equo indennizzo avanzata dalla sig.ra OMISSIS, ha nuovamente rigettato, sulla scorta del parere espresso dal Comitato di verifica assunto nella seduta del 25 marzo 2011, la domanda di concessione del beneficio in parola.
Ebbene, con riferimento agli atti oggetto della controversia all’attualità in rassegna ancora una volta il Collegio deve censurare l’operato della P.A. in ragione della sussistenza di vizi di legittimità già rilevati a suo carico sia in sede di giudizio di merito che di ottemperanza qui instaurati sempre in relazione alla vicenda di che trattasi e ora ancora una volta rinvenibili in determinazioni (parere del Comitato di Verifica prima e decreto conclusivo di reiezione del Ministero poi ) che solo formalmente appaiono conformative delle statuizioni rese da questo giudice, ma che in realtà continuano per come “confezionate” a disattendere quanto precipuamente sancito dalla Sezione.
Dunque, con le già rese statuizioni di questa Sezione è stata censurata a carico dell’Amministrazione procedente il comportamento immotivato ed omissivo tenuto in relazione alla documentazione che questa Sezione ha giudicato essenziale al fine di stabilire la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dall’allora marito dell’attuale appellante, il maresciallo dell’A.M. OMISSIS.
In particolare, la documentazione ritenuta rilevante per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie sofferte dal defunto sottufficiale e l’ambiente di lavoro in cui questi ha a suo tempo svolto il servizio d’istituto è quella costituita dalla relazione del 23 febbraio 2002 del Comandante del 32° Gruppo Radar dell’A.M.: in ordine a tali documenti si è inequivocabilmente sancito l’obbligo dell’Amministrazione di prendere in considerazione i dati, le notizie e gli elementi di giudizio ivi contenuti suindicati e di darne altresì adeguata contezza, ma tali adempimenti non risultano siano stati adeguatamente assolti .
Invero, reinvestito della questione, il Comitato di verifica si è limitato nel confermare il suo negativo avviso tenendo conto “ del congruo carteggio delle relazioni a firma del dott. V… dell’11/2/2002 e dei rapporti informativi a firma del ten.col. P…. del 23/3/2002 e del ten. col. G…..”: così espressa la “valutazione” resa non dà contezza dei documenti per i quali il giudice aveva richiamato la necessità che fossero oggetto specifico apprezzamento, avendo l’organo consultivo fornito una “motivazione” che come si evince dalla lettura posta a sostegno del parere non pare minimamente rispettosa dell’obbligo motivazionale nella consistenza fissata dal dictum giurisdizionale , risolvendosi quindi in una vera e propria “ non motivazione”.
E che una precipua presa di posizione sul punto fosse assolutamente necessaria da parte del Comitato di verifica lo si evince dal fatto che nella prefata documentazione si attestava l’esistenza di circostanze volte ad evidenziare la connessione tra affezioni sofferte ed ambiente di lavoro e nella specie quanto rappresentato dalla stessa Amministrazione viene in sostanza baipassato, fatta eccezione ad un generico riferimento all’intervenuto carteggio.
Se così è, il giudizio tecnico- discrezionale reso dall’Organo a ciò preposto si rivela manchevole, per non essersi dato carico di adempiere puntualmente all’obbligo motivazionale nei termini consustanziali pure chiaramente messi in evidenza da questo giudicante ; il Ministero dal canto suo, nel recepire pedissequamente il parere del comitato di verifica con l’opposto , ultimo diniego incorre nelle stesse manchevolezze, sicchè la relativa determinazione non può non incorrere nelle censure fondatamente dedotte in gravame , rivelandosi l’operato della P.A, complessivamente considerato, posto in essere in sostanziale elusione dei parametri di giudizio fissati da questa Sezione con le citate sentenze .
Parimenti, alla luce delle osservazioni sopra esposte le statuizioni rese dal TAR in ordine ad un intervenuto,”adeguato assolvimento” dell’obbligo motivazionale sancito dalle pronunce del giudice di appello devono ritenersi errate, per non aver il primo giudice colto il deficit motivazionale e in definitiva valutativo da parte del Comitato di verifica su un punto qualificante circa i profili di connessione causale e concausale tra attività svolta e infermità denunciata.
Le osservazioni di cui sopra comportano l’accoglimento del proposto appello, con relativa riforma dell’impugnata sentenza.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure con annullamento degli atti ivi impugnati.
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente FF
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2013
diniego equo indennizzo
La resistente è la sig.ra M. T. L., vedova ed erede del Maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare OMISSIS già in servizio presso il Gruppo Radar dell’A.M. di Otranto, (di reiezione della domanda prodotta a suo tempo dal defunto sottufficiale di concessione di equo indennizzo).
Ci sono state varie vicende e vari ricorsi per lo stesso motivo.
Vi invito ha leggere la sentenza nella sua interezza al fine di capirne le vicende/motivazioni.
Ricorso nuovamente ACCOLTO al CdS. in favore della stessa.
Buona lettura.
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13/06/2013 201303291 Sentenza 4
N. 03291/2013REG.PROV.COLL.
N. 05643/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5643 del 2012, proposto da:
T. M. L., rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, via Bocca di Leone 78 (St.Bdl);
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE II n. 00404/2012, resa tra le parti, concernente diniego equo indennizzo
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Alfredo Caggiula (su delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani) e Cristina Gerardis ( Avv.Stato )
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra M. T. L., vedova ed erede del Maresciallo di prima classe dell’Aeronautica Militare OMISSIS già in servizio presso il Gruppo Radar dell’A.M. di Otranto , impugnava innanzi al Tar della Puglia sezione di Lecce il decreto del Ministero della Difesa del 30 ottobre 2006 di reiezione della domanda prodotta a suo tempo dal defunto sottufficiale di concessione di equo indennizzo unitamente ai presupposti parei del Comitato di Verifica della cause di servizio ( CVCS ) n.254 del 30/9/2005 en.36 del 10/5/2006.
L’adito Tribunale con sentenza n.131/2009 accoglieva il proposto gravame e questa Sezione nel rigettare l’appello proposto dall’Amministrazione con sentenza n.6352/2009 confermava il dispositivo della gravata decisione sia pure con diversa motivazione.
In particolare, questo giudice d’appello riteneva fondate le censure di omessa valutazione di documentazione rilevante e di difetto di motivazione dedotte col ricorso di primo grado, giudicando sussistenti i denunciati vizi di legittimità con riferimento sia alla determinazione negativamente assunta sia ai pareri resi dal Comitato di Verifica delle cause di servizio. peraltro libera ed impregiudicata la potestà valutativa di merito dell’Amministrazione cui faceva implicito rinvio per le definitive determinazioni.
Successivamente , il Ministero intimato richiedeva con nota dell’11/11/2009 al Comitato di verifica un nuovo parere reso con delibera dell’11/12/2009 che confermava i precedenti negativi avvisi; quindi con decreto della Direzione Generale della Previdenza Militare veniva emesso “un nuovo provvedimento negativo sulla base delle nuove motivazioni espresse dal Comitato di verifica”.
L’interessata sul rilievo che l’Amministrazione si era sottratto all’obbligo di conformarsi alle statuizioni rese con la decisione n.6352/2009 proponeva ricorso per la corretta esecuzione del giudicato derivante da detta sentenza e questa Sezione con decisione 691/2011 accoglieva il gravame per ottemperanza.
In quella sede questo giudice aveva modo di precisare come nella sentenza di merito fosse stato adeguatamente messo in risalto la consistenza dell’obbligo motivazionale a posto a carico dell’amministrazione relativamente all’onere di prendere in considerazione e di rendere espressamente conto dei dati contenuti in documentazione rilevante ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di che trattasi, rilevando il mancato adempimento alle statuizioni giurisdizionali, con conseguente ordine alla P.A. di “provvedere alla esatta e leale esecuzione del giudicato”.
Il Ministero con nota del 10/3/2011 invitava il Comitato di verifica ad esprimere di nuovo parere sulla vicenda in conformità della sentenza n.691/2011 e sulla base della delibera del predetto Organismo assunta nell’adunanza n.7/11 del 25/3/2011 , adottava il decreto n.2760/N del 27/4/2011 con cui confermava di non riconoscere come dipendenti da causa di servizio le infermità sofferte dal maresciallo OMISSIS e respingeva, conseguentemente l’istanza di equo indennizzo a suo tempo presentata.
La sig.ra OMISSIS impugnava i suddetti atti e provvedimenti innanzi al Tar della Puglia che con sentenza n.404/2012 ha respinto il ricorso e avverso tale decisum , ritenuto errato ed ingiusto è insorta l’interessata a mezzo dell’appello all’esame.
In particolare, secondo parte appellante il giudice di prime cure ha travisato i contenuti delle pronunce emesse da questa Sezione che imponevano al Comitato di Verifica prima e al Ministero poi di verificare il carteggio relativo al Maresciallo OMISSIS e di dare puntuale esternazione dei contenuti di siffatta documentazione e ciò non può non inficiare le prese statuizioni.. Insiste poi nell’affermare la sussistenza degli elementi obliterati dal TAR e non confutati dall’Amministrazione in ordine alla fondatezza della domanda di equo indennizzo.
Si è costituito in giudizio per resistere l’intimato Ministero.
Con ordinanza n.3307/2012 questa Sezione in accoglimento di relativa istanza cautelare sospendeva l’esecutività dell’impugnata sentenza.
Il Ministero della Difesa con decreto n.5512/C del 15/10/2012 , in ottemperanza a quanto disposto con il provvedimento cautelare assunto da questo Consiglio di Stato, conferiva alla sig.ra OMISSIS e agli altri eredi del maresciallo OMISSIS l’equo indennizzo nella misura di euro 28.211,78, “salvo recupero di esito sfavorevole dell’appello”.
All’odierna udienza pubblica la causa viene trattenuta per la decisione.
DIRITTO
L’appello si appalesa fondato, con riforma dell’impugnata sentenza.
Il Collegio è chiamato verificare la legittimità o meno del decreto ministeriale n.2760 del 27/4/2011 con cui l’Amministrazione nel rideterminarsi, in pretesa esecuzione del dictum reso da questa Sezione con la sentenza n.691/2011 sulla istanza di equo indennizzo avanzata dalla sig.ra OMISSIS, ha nuovamente rigettato, sulla scorta del parere espresso dal Comitato di verifica assunto nella seduta del 25 marzo 2011, la domanda di concessione del beneficio in parola.
Ebbene, con riferimento agli atti oggetto della controversia all’attualità in rassegna ancora una volta il Collegio deve censurare l’operato della P.A. in ragione della sussistenza di vizi di legittimità già rilevati a suo carico sia in sede di giudizio di merito che di ottemperanza qui instaurati sempre in relazione alla vicenda di che trattasi e ora ancora una volta rinvenibili in determinazioni (parere del Comitato di Verifica prima e decreto conclusivo di reiezione del Ministero poi ) che solo formalmente appaiono conformative delle statuizioni rese da questo giudice, ma che in realtà continuano per come “confezionate” a disattendere quanto precipuamente sancito dalla Sezione.
Dunque, con le già rese statuizioni di questa Sezione è stata censurata a carico dell’Amministrazione procedente il comportamento immotivato ed omissivo tenuto in relazione alla documentazione che questa Sezione ha giudicato essenziale al fine di stabilire la dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte dall’allora marito dell’attuale appellante, il maresciallo dell’A.M. OMISSIS.
In particolare, la documentazione ritenuta rilevante per valutare la sussistenza del nesso di causalità tra le patologie sofferte dal defunto sottufficiale e l’ambiente di lavoro in cui questi ha a suo tempo svolto il servizio d’istituto è quella costituita dalla relazione del 23 febbraio 2002 del Comandante del 32° Gruppo Radar dell’A.M.: in ordine a tali documenti si è inequivocabilmente sancito l’obbligo dell’Amministrazione di prendere in considerazione i dati, le notizie e gli elementi di giudizio ivi contenuti suindicati e di darne altresì adeguata contezza, ma tali adempimenti non risultano siano stati adeguatamente assolti .
Invero, reinvestito della questione, il Comitato di verifica si è limitato nel confermare il suo negativo avviso tenendo conto “ del congruo carteggio delle relazioni a firma del dott. V… dell’11/2/2002 e dei rapporti informativi a firma del ten.col. P…. del 23/3/2002 e del ten. col. G…..”: così espressa la “valutazione” resa non dà contezza dei documenti per i quali il giudice aveva richiamato la necessità che fossero oggetto specifico apprezzamento, avendo l’organo consultivo fornito una “motivazione” che come si evince dalla lettura posta a sostegno del parere non pare minimamente rispettosa dell’obbligo motivazionale nella consistenza fissata dal dictum giurisdizionale , risolvendosi quindi in una vera e propria “ non motivazione”.
E che una precipua presa di posizione sul punto fosse assolutamente necessaria da parte del Comitato di verifica lo si evince dal fatto che nella prefata documentazione si attestava l’esistenza di circostanze volte ad evidenziare la connessione tra affezioni sofferte ed ambiente di lavoro e nella specie quanto rappresentato dalla stessa Amministrazione viene in sostanza baipassato, fatta eccezione ad un generico riferimento all’intervenuto carteggio.
Se così è, il giudizio tecnico- discrezionale reso dall’Organo a ciò preposto si rivela manchevole, per non essersi dato carico di adempiere puntualmente all’obbligo motivazionale nei termini consustanziali pure chiaramente messi in evidenza da questo giudicante ; il Ministero dal canto suo, nel recepire pedissequamente il parere del comitato di verifica con l’opposto , ultimo diniego incorre nelle stesse manchevolezze, sicchè la relativa determinazione non può non incorrere nelle censure fondatamente dedotte in gravame , rivelandosi l’operato della P.A, complessivamente considerato, posto in essere in sostanziale elusione dei parametri di giudizio fissati da questa Sezione con le citate sentenze .
Parimenti, alla luce delle osservazioni sopra esposte le statuizioni rese dal TAR in ordine ad un intervenuto,”adeguato assolvimento” dell’obbligo motivazionale sancito dalle pronunce del giudice di appello devono ritenersi errate, per non aver il primo giudice colto il deficit motivazionale e in definitiva valutativo da parte del Comitato di verifica su un punto qualificante circa i profili di connessione causale e concausale tra attività svolta e infermità denunciata.
Le osservazioni di cui sopra comportano l’accoglimento del proposto appello, con relativa riforma dell’impugnata sentenza.
Sussistono, peraltro, giusti motivi, tenuto conto della peculiarità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di prime cure con annullamento degli atti ivi impugnati.
Compensa tra le parti le spese e competenze del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente FF
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore
Umberto Realfonzo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Giulio Veltri, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/06/2013
Re: causa di servizio
gastroduodenite
1) - la competente C.M.O. nel 1998 ne ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio sebbene non l'abbia classificata.
2) - Nel 2001 il ricorrente ha presentato istanza di aggravamento ed a seguito di relazione della P.A. redatta nel 2008 si è espresso il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, che ha reso parere negativo (nel presupposto che la patologia de qua abbia "natura neuro distonico endogeno …." ).
3) - Acquisizioni istruttorie sono state disposte con ordinanza collegiale n. 1320 del 24.5.2012, eseguita dall’Amministrazione onerata in data 29.6.2012.
4) - Il ricorrente ha depositato memoria stigmatizzando il fatto che l'esito dell'istruttoria ha confermato la circostanza relativa ai particolari disagi che il servizio avrebbe implicato, nel corso degli anni, sull'alimentazione del ricorrente e quindi il palese difetto di motivazione sul punto da parte del Comitato (quanto meno sotto il profilo concausale).
IL TAR di Catania precisa:
5) - Va premessa, in primo luogo, la non con divisibilità dell'impostazione difensiva e processuale del ricorrente laddove, premessi i fatti di cui in narrativa, chiede al Tribunale di disporre una verificazione e\o C.T.U. al fine, sostanzialmente, di appurare il nesso di causalità tra il servizio e la detta infermità.
6) - Invero, un tale giudizio è – ex DPR 461/2002 - di esclusiva competenza del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del Ministero delle Finanze e l'eventuale mezzo della verificazione, o della CTU (oggi espressa ammessa nel giudizio amministrativo ex art. 63, comma 4, cod. proc. amm.) potrebbe solamente servire per verificare la presenza, o meno, di eventuali palesi illogicità o di palesi errori tecnici che parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di denunciare puntualmente nell'atto introduttivo del giudizio.
7) - Non può, in sostanza, il giudizio tecnico richiesto in sede processuale essere finalizzato al superamento in sé del diverso giudizio espresso, sul piano tecnico, dall'Organo deputato per legge a valutare l'aspetto eziologico delle infermità contratte dai pubblici dipendenti.
8) - Ciò posto, in linea di principio, va considerato, tuttavia, che il ricorso è da ritenersi fondato nei sensi che di seguito vengono specificati.
9) - A seguito dell'istruttoria è emerso che in effetti il servizio svolto dal ricorrente ha implicato effetti pregiudizievole sulla ordinata alimentazione dello stesso (cfr. rapporto informativo del Comando compagnia Carabinieri di Bologna del 29/10/1995; nonché altri rapporti informativi del Comando compagnia Carabinieri di Milazzo, di Taormina, di Messina), tanto che la stessa CMO di Messina nel verbale del 3.1.1998 ha ritenuto la dipendenza da causa di servizio, osservando in particolare che l’interessato “è stato sottoposto a ripetuti stress psico-fisici e psico-emotivi e costretto spesso ad una alimentazione irregolare ed incongrua” tale da ingenerare la denunciata “patologia gastroenterica”.
10) - Orbene, poiché l'infermità per cui è causa concerne l'apparato digerente (gastroduodenite) e poiché il peculiare profilo della possibile incidenza su tale patologia del regime dell’alimentazione non risulta essere stato oggetto di alcuna specifica valutazione (quanto meno sotto il profilo dell'efficienza "concausale") da parte del Comitato, il ricorso è da ritenersi fondato in relazione al dedotto difetto di motivazione.
11) - il ricorso va accolto con conseguente annullamento per quanto di ragione dei provvedimenti impugnati e salvi gli ulteriori provvedimenti.
Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
(N.B.: leggete i punti n. 5 - 6- 7 - 9 e 10 di cui sopra).
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02/07/2013 201301961 Sentenza 3
N. 01961/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01604/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2011, proposto da S. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco La Valle e Delia Santi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar adito, in Catania, via Milano 42a;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri, Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del Ministero delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto …./11 posiz. …../A del 25.1.2011 di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità meglio descritte in ricorso e del relativo equo indennizzo, nonché degli atti presupposti e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2013 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe S. A., appuntato dell'Arma dei Carabinieri, premette di essere affetto da gastroduodenite e patologie connesse. Premette altresì che la competente C.M.O. nel 1998 ne ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio sebbene non l'abbia classificata.
Nel 2001 il ricorrente ha presentato istanza di aggravamento ed a seguito di relazione della P.A. redatta nel 2008 si è espresso il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, che ha reso parere negativo (nel presupposto che la patologia de qua abbia "natura neuro distonico endogeno …." ).
Indi l'Amministrazione ha adottato il conforme provvedimento finale di diniego (decreto 25.1.2011 n. …./11).
2. Il ricorrente impugna i relativi provvedimenti deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e chiede anche il risarcimento del danno per il ritardo con cui l'Amministrazione avrebbe provveduto.
3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio, in data 16/09/2011, il Ministero della Difesa chiedendo la reiezione del gravame.
4. Acquisizioni istruttorie sono state disposte con ordinanza collegiale n. 1320 del 24.5.2012, eseguita dall’Amministrazione onerata in data 29.6.2012.
5. Il ricorrente ha depositato memoria in data 23/04/2013 stigmatizzando il fatto che l'esito dell'istruttoria ha confermato la circostanza relativa ai particolari disagi che il servizio avrebbe implicato, nel corso degli anni, sull'alimentazione del ricorrente e quindi il palese difetto di motivazione sul punto da parte del Comitato (quanto meno sotto il profilo concausale).
6. Alla pubblica udienza del 15 maggio 2013, presenti i Difensori delle parti - che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni - la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Va premessa, in primo luogo, la non con divisibilità dell'impostazione difensiva e processuale del ricorrente laddove, premessi i fatti di cui in narrativa, chiede al Tribunale di disporre una verificazione e\o C.T.U. al fine, sostanzialmente, di appurare il nesso di causalità tra il servizio e la detta infermità.
Invero, un tale giudizio è – ex DPR 461/2002 - di esclusiva competenza del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del Ministero delle Finanze e l'eventuale mezzo della verificazione, o della CTU (oggi espressa ammessa nel giudizio amministrativo ex art. 63, comma 4, cod. proc. amm.) potrebbe solamente servire per verificare la presenza, o meno, di eventuali palesi illogicità o di palesi errori tecnici che parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di denunciare puntualmente nell'atto introduttivo del giudizio.
Non può, in sostanza, il giudizio tecnico richiesto in sede processuale essere finalizzato al superamento in sé del diverso giudizio espresso, sul piano tecnico, dall'Organo deputato per legge a valutare l'aspetto eziologico delle infermità contratte dai pubblici dipendenti.
Da quanto sopra considerato consegue che deve dichiararsi inammissibile la richiesta di verificazione o di C.T.U. ove il ricorso, come nel caso di specie, non fornisca un qualche specifico elemento per ritenere palesemente illogico o palesemente errato il giudizio del Comitato.
Del resto, è stato anche osservato che il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, "salvi i poteri di questi di valutarne ab externo l'irragionevolezza, l'incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività" (cfr. ex multis, C.G.A., 27 marzo 2012, n. 341; Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2009, n. 7516; e 31 marzo 2009, n. 1889;); con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione riservata al Comitato, né tanto meno può sostituire la propria valutazione a quella del predetto organo (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1702 e 16 ottobre 2009, n. 6352), ma può solo censurare la valutazione sul piano della evidente illogicità o della totale carenza di motivazione, ovvero del palese difetto di istruttoria.
2. Ciò posto, in linea di principio, va considerato, tuttavia, che il ricorso è da ritenersi fondato nei sensi che di seguito vengono specificati.
A seguito dell'istruttoria è emerso che in effetti il servizio svolto dal ricorrente ha implicato effetti pregiudizievole sulla ordinata alimentazione dello stesso (cfr. rapporto informativo del Comando compagnia Carabinieri di Bologna del 29/10/1995; nonché altri rapporti informativi del Comando compagnia Carabinieri di Milazzo, di Taormina, di Messina), tanto che la stessa CMO di Messina nel verbale del 3.1.1998 ha ritenuto la dipendenza da causa di servizio, osservando in particolare che l’interessato “è stato sottoposto a ripetuti stress psico-fisici e psico-emotivi e costretto spesso ad una alimentazione irregolare ed incongrua” tale da ingenerare la denunciata “patologia gastroenterica”.
Orbene, poiché l'infermità per cui è causa concerne l'apparato digerente (gastroduodenite) e poiché il peculiare profilo della possibile incidenza su tale patologia del regime dell’alimentazione non risulta essere stato oggetto di alcuna specifica valutazione (quanto meno sotto il profilo dell'efficienza "concausale") da parte del Comitato, il ricorso è da ritenersi fondato in relazione al dedotto difetto di motivazione.
La necessaria riedizione del potere da parte dell’Amministrazione esclude che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza risarcitoria di cui in narrativa.
3. In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento per quanto di ragione dei provvedimenti impugnati e salvi gli ulteriori provvedimenti.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro. 1.000,00 (mille\00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2013
1) - la competente C.M.O. nel 1998 ne ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio sebbene non l'abbia classificata.
2) - Nel 2001 il ricorrente ha presentato istanza di aggravamento ed a seguito di relazione della P.A. redatta nel 2008 si è espresso il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, che ha reso parere negativo (nel presupposto che la patologia de qua abbia "natura neuro distonico endogeno …." ).
3) - Acquisizioni istruttorie sono state disposte con ordinanza collegiale n. 1320 del 24.5.2012, eseguita dall’Amministrazione onerata in data 29.6.2012.
4) - Il ricorrente ha depositato memoria stigmatizzando il fatto che l'esito dell'istruttoria ha confermato la circostanza relativa ai particolari disagi che il servizio avrebbe implicato, nel corso degli anni, sull'alimentazione del ricorrente e quindi il palese difetto di motivazione sul punto da parte del Comitato (quanto meno sotto il profilo concausale).
IL TAR di Catania precisa:
5) - Va premessa, in primo luogo, la non con divisibilità dell'impostazione difensiva e processuale del ricorrente laddove, premessi i fatti di cui in narrativa, chiede al Tribunale di disporre una verificazione e\o C.T.U. al fine, sostanzialmente, di appurare il nesso di causalità tra il servizio e la detta infermità.
6) - Invero, un tale giudizio è – ex DPR 461/2002 - di esclusiva competenza del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del Ministero delle Finanze e l'eventuale mezzo della verificazione, o della CTU (oggi espressa ammessa nel giudizio amministrativo ex art. 63, comma 4, cod. proc. amm.) potrebbe solamente servire per verificare la presenza, o meno, di eventuali palesi illogicità o di palesi errori tecnici che parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di denunciare puntualmente nell'atto introduttivo del giudizio.
7) - Non può, in sostanza, il giudizio tecnico richiesto in sede processuale essere finalizzato al superamento in sé del diverso giudizio espresso, sul piano tecnico, dall'Organo deputato per legge a valutare l'aspetto eziologico delle infermità contratte dai pubblici dipendenti.
8) - Ciò posto, in linea di principio, va considerato, tuttavia, che il ricorso è da ritenersi fondato nei sensi che di seguito vengono specificati.
9) - A seguito dell'istruttoria è emerso che in effetti il servizio svolto dal ricorrente ha implicato effetti pregiudizievole sulla ordinata alimentazione dello stesso (cfr. rapporto informativo del Comando compagnia Carabinieri di Bologna del 29/10/1995; nonché altri rapporti informativi del Comando compagnia Carabinieri di Milazzo, di Taormina, di Messina), tanto che la stessa CMO di Messina nel verbale del 3.1.1998 ha ritenuto la dipendenza da causa di servizio, osservando in particolare che l’interessato “è stato sottoposto a ripetuti stress psico-fisici e psico-emotivi e costretto spesso ad una alimentazione irregolare ed incongrua” tale da ingenerare la denunciata “patologia gastroenterica”.
10) - Orbene, poiché l'infermità per cui è causa concerne l'apparato digerente (gastroduodenite) e poiché il peculiare profilo della possibile incidenza su tale patologia del regime dell’alimentazione non risulta essere stato oggetto di alcuna specifica valutazione (quanto meno sotto il profilo dell'efficienza "concausale") da parte del Comitato, il ricorso è da ritenersi fondato in relazione al dedotto difetto di motivazione.
11) - il ricorso va accolto con conseguente annullamento per quanto di ragione dei provvedimenti impugnati e salvi gli ulteriori provvedimenti.
Il resto per completezza leggetelo qui sotto.
(N.B.: leggete i punti n. 5 - 6- 7 - 9 e 10 di cui sopra).
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02/07/2013 201301961 Sentenza 3
N. 01961/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01604/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2011, proposto da S. A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco La Valle e Delia Santi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar adito, in Catania, via Milano 42a;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Regionale dell'Arma dei Carabinieri, Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del Ministero delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del decreto …./11 posiz. …../A del 25.1.2011 di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità meglio descritte in ricorso e del relativo equo indennizzo, nonché degli atti presupposti e per il risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2013 il dott. Calogero Ferlisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Col ricorso in epigrafe S. A., appuntato dell'Arma dei Carabinieri, premette di essere affetto da gastroduodenite e patologie connesse. Premette altresì che la competente C.M.O. nel 1998 ne ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio sebbene non l'abbia classificata.
Nel 2001 il ricorrente ha presentato istanza di aggravamento ed a seguito di relazione della P.A. redatta nel 2008 si è espresso il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, che ha reso parere negativo (nel presupposto che la patologia de qua abbia "natura neuro distonico endogeno …." ).
Indi l'Amministrazione ha adottato il conforme provvedimento finale di diniego (decreto 25.1.2011 n. …./11).
2. Il ricorrente impugna i relativi provvedimenti deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili e chiede anche il risarcimento del danno per il ritardo con cui l'Amministrazione avrebbe provveduto.
3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio, in data 16/09/2011, il Ministero della Difesa chiedendo la reiezione del gravame.
4. Acquisizioni istruttorie sono state disposte con ordinanza collegiale n. 1320 del 24.5.2012, eseguita dall’Amministrazione onerata in data 29.6.2012.
5. Il ricorrente ha depositato memoria in data 23/04/2013 stigmatizzando il fatto che l'esito dell'istruttoria ha confermato la circostanza relativa ai particolari disagi che il servizio avrebbe implicato, nel corso degli anni, sull'alimentazione del ricorrente e quindi il palese difetto di motivazione sul punto da parte del Comitato (quanto meno sotto il profilo concausale).
6. Alla pubblica udienza del 15 maggio 2013, presenti i Difensori delle parti - che si sono riportati agli scritti difensivi insistendo nelle relative conclusioni - la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Va premessa, in primo luogo, la non con divisibilità dell'impostazione difensiva e processuale del ricorrente laddove, premessi i fatti di cui in narrativa, chiede al Tribunale di disporre una verificazione e\o C.T.U. al fine, sostanzialmente, di appurare il nesso di causalità tra il servizio e la detta infermità.
Invero, un tale giudizio è – ex DPR 461/2002 - di esclusiva competenza del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio del Ministero delle Finanze e l'eventuale mezzo della verificazione, o della CTU (oggi espressa ammessa nel giudizio amministrativo ex art. 63, comma 4, cod. proc. amm.) potrebbe solamente servire per verificare la presenza, o meno, di eventuali palesi illogicità o di palesi errori tecnici che parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di denunciare puntualmente nell'atto introduttivo del giudizio.
Non può, in sostanza, il giudizio tecnico richiesto in sede processuale essere finalizzato al superamento in sé del diverso giudizio espresso, sul piano tecnico, dall'Organo deputato per legge a valutare l'aspetto eziologico delle infermità contratte dai pubblici dipendenti.
Da quanto sopra considerato consegue che deve dichiararsi inammissibile la richiesta di verificazione o di C.T.U. ove il ricorso, come nel caso di specie, non fornisca un qualche specifico elemento per ritenere palesemente illogico o palesemente errato il giudizio del Comitato.
Del resto, è stato anche osservato che il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico-discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, "salvi i poteri di questi di valutarne ab externo l'irragionevolezza, l'incongruità e soprattutto l'eventuale carenza di esaustività" (cfr. ex multis, C.G.A., 27 marzo 2012, n. 341; Cons. Stato, sez. VI, 1 dicembre 2009, n. 7516; e 31 marzo 2009, n. 1889;); con la conseguenza che il giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione riservata al Comitato, né tanto meno può sostituire la propria valutazione a quella del predetto organo (cfr. ex multis, Cons. Stato sez. IV, 23 marzo 2010, n. 1702 e 16 ottobre 2009, n. 6352), ma può solo censurare la valutazione sul piano della evidente illogicità o della totale carenza di motivazione, ovvero del palese difetto di istruttoria.
2. Ciò posto, in linea di principio, va considerato, tuttavia, che il ricorso è da ritenersi fondato nei sensi che di seguito vengono specificati.
A seguito dell'istruttoria è emerso che in effetti il servizio svolto dal ricorrente ha implicato effetti pregiudizievole sulla ordinata alimentazione dello stesso (cfr. rapporto informativo del Comando compagnia Carabinieri di Bologna del 29/10/1995; nonché altri rapporti informativi del Comando compagnia Carabinieri di Milazzo, di Taormina, di Messina), tanto che la stessa CMO di Messina nel verbale del 3.1.1998 ha ritenuto la dipendenza da causa di servizio, osservando in particolare che l’interessato “è stato sottoposto a ripetuti stress psico-fisici e psico-emotivi e costretto spesso ad una alimentazione irregolare ed incongrua” tale da ingenerare la denunciata “patologia gastroenterica”.
Orbene, poiché l'infermità per cui è causa concerne l'apparato digerente (gastroduodenite) e poiché il peculiare profilo della possibile incidenza su tale patologia del regime dell’alimentazione non risulta essere stato oggetto di alcuna specifica valutazione (quanto meno sotto il profilo dell'efficienza "concausale") da parte del Comitato, il ricorso è da ritenersi fondato in relazione al dedotto difetto di motivazione.
La necessaria riedizione del potere da parte dell’Amministrazione esclude che sussistano i presupposti per l’accoglimento dell’istanza risarcitoria di cui in narrativa.
3. In conclusione, il ricorso va accolto con conseguente annullamento per quanto di ragione dei provvedimenti impugnati e salvi gli ulteriori provvedimenti.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto
Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro. 1.000,00 (mille\00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente, Estensore
Gabriella Guzzardi, Consigliere
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2013
Re: causa di servizio
giusto per notizia.
Iter burocratico degli uffici dopo la visita medica alla CMO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 del D.P.R. n.461/2001 e 198 del d.lgs. n.66/2010
D.P.R. n. 461/ 2001
Incombenze dell'Amministrazione
(art. 7, comma 1, riporta quanto segue).
1. Entro trenta giorni (30 gg.) dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermita' o lesione e l'attivita' di servizio, nonche' l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.
--------------------------------------------------------
Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Attività delle commissioni mediche interforze
Art. 198 Accertamento dell’idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio
(art.198, comma 5, riporta quanto segue)
5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni (15 gg.) dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
Iter burocratico degli uffici dopo la visita medica alla CMO
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 del D.P.R. n.461/2001 e 198 del d.lgs. n.66/2010
D.P.R. n. 461/ 2001
Incombenze dell'Amministrazione
(art. 7, comma 1, riporta quanto segue).
1. Entro trenta giorni (30 gg.) dalla ricezione del verbale della Commissione, l'ufficio competente ad emettere il provvedimento finale invia al Comitato, oltre al verbale stesso, una relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermita' o lesione e l'attivita' di servizio, nonche' l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato.
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Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
Attività delle commissioni mediche interforze
Art. 198 Accertamento dell’idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio
(art.198, comma 5, riporta quanto segue)
5. Il verbale è trasmesso all'Amministrazione competente entro quindici giorni (15 gg.) dalla conclusiva visita. In caso di accertamento conseguente alla trasmissione di certificazione medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il verbale è inviato direttamente al comitato dalla commissione, che provvede a dare comunicazione all'interessato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 8.
Re: causa di servizio
Noi che siamo sempre sulla con i nostri Posti di controllo alla circolazione stradale lungo le arterie stradali ove ci passano sotto il naso, mezzi di ogni genere con utilizzo di carburante vario.
Cmq. i nostri polmoni nessun medico dell'infermeria ce li controlla né siamo soggetti a controlli in tal senso.
L'Arma è questa, con poco interessamento verso il proprio personale.
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Inquinamento e tumore ai polmoni, Lancet: c’è correlazione
Spesso si è pensato ad una correlazione tra inquinamento atmosferico e tumore ai polmoni ma fino ad oggi non esistevano studi in grado di dimostrarlo. A dipanare ogni dubbio una ricerca pubblicata da un’autorevole rivista scientifica e rilanciata da Quotidiano Sanità: si tratta di un lavoro condotto da 36 centri europei, cui hanno partecipato oltre 50 ricercatori, che ha interessato oltre 300.000 persone residenti in 9 paesi europei. E l’Italia preoccupa di più. E’ risultato, infatti, essere tra i paesi europei più inquinati: in città come Torino e Roma, infatti, sono stati rilevati in media rispettivamente 46 e 36 microgrammi al metro cubo di inquinanti PM 10 in confronto a una media europea decisamente più bassa (ad esempio a Oxford 16, a Copenaghen, 17).
Parte del progetto europeo ESCAPE (European Study of Cohortes for Air Pollution Effects), lo studio è stato condotto in Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Regno Unito, Austria, Spagna, Grecia e Italia. Il campione è stato di 17 coorti per un totale di 312.944 persone di età compresa tra i 43 e i 73 anni, uomini e donne. Le persone sono state reclutate negli anni ‘90 e sono state osservate per un periodo di circa 13 anni successivi al reclutamento, registrando per ciascuno gli spostamenti dal luogo di residenza iniziale.
Del campione monitorato hanno sviluppato un cancro al polmone 2.095 individui. I casi di tumore sono stati poi analizzati in relazione all’esposizione all’inquinamento atmosferico nelle rispettive zone di residenza.
È stato misurato in particolare l’inquinamento dovuto alle polveri sottili tossiche presenti nell’aria (particolato PM 10 e PM 2.5) dovute in gran parte alle emissioni di motori a scoppio, impianti di riscaldamento, attività industriali, ecc.
Nello specifico, lo studio ha permesso di concludere che per ogni incremento di 10 microgrammi di PM 10 per metro cubo presenti nell’aria aumenta il rischio di tumore al polmone di circa il 22%. Tale percentuale sale al 51% per una particolare tipologia di tumore, l’adenocarcinoma. Questo è l’unico tumore che si sviluppa in un significativo numero di non fumatori lasciando quindi più spazio a cause non legate al fumo da sigaretta di espletare il loro effetto cancerogeno.
Inoltre si è visto che se nell’arco del periodo di osservazione un individuo non si è mai spostato dal luogo di residenza iniziale, dove si è registrato l’elevato tasso di inquinamento, il rischio di tumore al polmone raddoppia e triplica quello di adenocarcinoma.
Commenta il Movimento Difesa del Cittadino: “I risultati della ricerca Lancet destano molta preoccupazione. La situazione di inquinamento italiano, che negli ultimi anni è peggiorata, sia per il non adeguamento agli standard di tutela ambientale sia per l’incuria delle istituzioni nell’emanare decreti attuativi ad hoc nelle città, rischia di provocare sempre più danni alla salute. Esistono in particolare delle aree dove il rischio è maggiore, basti pensare a Taranto o Genova, negli ultimi anni oggetto di forti denunce e dove il pericolo delle polveri sottili è tangibile anche negli aumenti dei casi di tumore tra gli abitanti. Anche le attuali normative della Comunità Europea che stabiliscono la presenza del particolato nell’aria devono essere riviste per limitare al minimo lo svilupparsi di malattie tumorali. Allo stesso modo motori a scoppio, industrie e impianti di riscaldamento dovrebbero rispettare gli standard di salvaguardia ambientale, rendendo le città meno inquinate e più vivibili”.
Cmq. i nostri polmoni nessun medico dell'infermeria ce li controlla né siamo soggetti a controlli in tal senso.
L'Arma è questa, con poco interessamento verso il proprio personale.
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Inquinamento e tumore ai polmoni, Lancet: c’è correlazione
Spesso si è pensato ad una correlazione tra inquinamento atmosferico e tumore ai polmoni ma fino ad oggi non esistevano studi in grado di dimostrarlo. A dipanare ogni dubbio una ricerca pubblicata da un’autorevole rivista scientifica e rilanciata da Quotidiano Sanità: si tratta di un lavoro condotto da 36 centri europei, cui hanno partecipato oltre 50 ricercatori, che ha interessato oltre 300.000 persone residenti in 9 paesi europei. E l’Italia preoccupa di più. E’ risultato, infatti, essere tra i paesi europei più inquinati: in città come Torino e Roma, infatti, sono stati rilevati in media rispettivamente 46 e 36 microgrammi al metro cubo di inquinanti PM 10 in confronto a una media europea decisamente più bassa (ad esempio a Oxford 16, a Copenaghen, 17).
Parte del progetto europeo ESCAPE (European Study of Cohortes for Air Pollution Effects), lo studio è stato condotto in Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Regno Unito, Austria, Spagna, Grecia e Italia. Il campione è stato di 17 coorti per un totale di 312.944 persone di età compresa tra i 43 e i 73 anni, uomini e donne. Le persone sono state reclutate negli anni ‘90 e sono state osservate per un periodo di circa 13 anni successivi al reclutamento, registrando per ciascuno gli spostamenti dal luogo di residenza iniziale.
Del campione monitorato hanno sviluppato un cancro al polmone 2.095 individui. I casi di tumore sono stati poi analizzati in relazione all’esposizione all’inquinamento atmosferico nelle rispettive zone di residenza.
È stato misurato in particolare l’inquinamento dovuto alle polveri sottili tossiche presenti nell’aria (particolato PM 10 e PM 2.5) dovute in gran parte alle emissioni di motori a scoppio, impianti di riscaldamento, attività industriali, ecc.
Nello specifico, lo studio ha permesso di concludere che per ogni incremento di 10 microgrammi di PM 10 per metro cubo presenti nell’aria aumenta il rischio di tumore al polmone di circa il 22%. Tale percentuale sale al 51% per una particolare tipologia di tumore, l’adenocarcinoma. Questo è l’unico tumore che si sviluppa in un significativo numero di non fumatori lasciando quindi più spazio a cause non legate al fumo da sigaretta di espletare il loro effetto cancerogeno.
Inoltre si è visto che se nell’arco del periodo di osservazione un individuo non si è mai spostato dal luogo di residenza iniziale, dove si è registrato l’elevato tasso di inquinamento, il rischio di tumore al polmone raddoppia e triplica quello di adenocarcinoma.
Commenta il Movimento Difesa del Cittadino: “I risultati della ricerca Lancet destano molta preoccupazione. La situazione di inquinamento italiano, che negli ultimi anni è peggiorata, sia per il non adeguamento agli standard di tutela ambientale sia per l’incuria delle istituzioni nell’emanare decreti attuativi ad hoc nelle città, rischia di provocare sempre più danni alla salute. Esistono in particolare delle aree dove il rischio è maggiore, basti pensare a Taranto o Genova, negli ultimi anni oggetto di forti denunce e dove il pericolo delle polveri sottili è tangibile anche negli aumenti dei casi di tumore tra gli abitanti. Anche le attuali normative della Comunità Europea che stabiliscono la presenza del particolato nell’aria devono essere riviste per limitare al minimo lo svilupparsi di malattie tumorali. Allo stesso modo motori a scoppio, industrie e impianti di riscaldamento dovrebbero rispettare gli standard di salvaguardia ambientale, rendendo le città meno inquinate e più vivibili”.
Re: causa di servizio
patologia vascolare e turni di sentinella
varicosi reticolare del cavo popliteo dx (PolPen)
1) - parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio che riteneva trattarsi di forme morbose circolatorie e ..... da ricondurre a fattori estranei, sulla cui insorgenza non avrebbero avuto rilevanza alcuna i fatti di servizio riferiti dall’esponente (ripetute esposizioni a condizioni climatiche avverse, sbalzi di temperatura nel passaggio tra i vari ambienti, prolungati stazionamenti in posizione eretta o sedentaria ecc...).
IL TAR chiarisce:
2) - Il Tribunale amministrativo regionale, richiamata la sequenza procedimentale sin qui descritta, ha ritenuto, con sentenza non definitiva n. 767 del 2012, che il ricorso fosse infondato con riferimento alla seconda patologia lamentata;
- per la patologia vascolare, invece, ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, sulla base delle documentate circostanze emergenti dalla relazione prodotta dal verificatore.
3) - Alla stregua degli esiti istruttori, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio relativamente all’altra patologia (vascolare), oggetto di separata istanza di riconoscimento di causa di servizio, tenuto conto che, come si legge nella parte conclusiva della relazione prodotta…..
<<un’attenta anamnesi praticata sull’istante ha permesso di evidenziare come la ricorrente ha svolto gran parte del suo servizio - nella fattispecie quello prestato presso il carcere di OMISSIS - assumendo posizioni erette coatte prolungate nel tempo, con associato senso di pesantezza agli AA.II. Tale situazione, peraltro, non risulta in maniera chiara ed inequivocabile dal rapporto informativo allegato agli atti di causa. Infatti è ben noto come l’assunzione di posture in stazione eretta prolungata possano provocare una alterazione degli osti valvolari del sistema venoso periferico degli AA.II. e pertanto rendersi responsabili della patologia varicosa>>.
4) - In ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 767 del 2012, il Ministero della Giustizia ha depositato una relazione relativa al servizio prestato dalla ricorrente a partire dal 1993. Dal supplemento di istruttoria è risultato che l’interessata ha espletato, per reiterati periodi nel corso del servizio in qualità di agente di Polizia penitenziaria, turni di sentinella.
5) - Considerato che il servizio di sentinella comporta l’obbligo di assumere posizione eretta prolungata nel tempo, risultano dimostrati gli assunti contenuti nella relazione di verificazione, secondo i quali i fatti di servizio avrebbero influito sull’insorgenza o sul più rapido decorso invalidante dell’infermità vascolare contratta.
Ricorso ACCOLTO.
Stare tante ore all'impiedi e cosa risaputa che non fa bene né alle gambe né alla colonna vertebrale ma le nostre Amministrazioni così come il CVCS ci provano sempre ha negare le cause di servizio.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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16/07/2013 201300488 Sentenza 1
N. 00488/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Di Pilato, con domicilio eletto presso Rossella di Pilato, in Campobasso, via Mazzini, n. 88,
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,
per l'annullamento
del decreto del Ministero della giustizia - d.a.p. - Direzione generale del personale e della formazione - settore amministrativo sanitario del personale di Polizia penitenziaria - area della previdenza del 12.5.2009 con il quale è stata respinta la domanda del 27.3.2002 e del 26.8.2003 intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per infermità "varicosi reticolare del cavo popliteo dx" e "OMISSIS", nonchè di ogni atto presupposto, conseguente o connesso, ivi compreso il parere del comitato di verifica per le cause di servizio reso OMISSIS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, agente scelto del corpo della Polizia penitenziaria, ha impugnato il decreto indicato in epigrafe con cui sono state respinte le sue domande presentate il 27.3.2002 e, successivamente, il 26.8.2003 intese rispettivamente a ottenere il riconoscimento della causa di servizio per le infermità “varicosi reticolare del cavo popliteo dx” e “OMISSIS”.
Lamenta che il Ministero della Giustizia, anziché uniformarsi ai pareri favorevoli del Centro di Medicina Legale di Caserta, che classificava le infermità come dipendenti da causa di servizio, avrebbe acriticamente recepito il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio che riteneva trattarsi di forme morbose circolatorie e artrosiche da ricondurre a fattori estranei, sulla cui insorgenza non avrebbero avuto rilevanza alcuna i fatti di servizio riferiti dall’esponente (ripetute esposizioni a condizioni climatiche avverse, sbalzi di temperatura nel passaggio tra i vari ambienti, prolungati stazionamenti in posizione eretta o sedentaria ecc...).
Sulla base di quanto così accertato – e uniformandosi al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso …….. - l’Amministrazione adottava l’impugnata delibera, negando conseguentemente la concessione dell’equo indennizzo per le lamentate infermità.
Il Tribunale amministrativo regionale, richiamata la sequenza procedimentale sin qui descritta, ha ritenuto, con sentenza non definitiva n. 767 del 2012, che il ricorso fosse infondato con riferimento alla seconda patologia lamentata; per la patologia vascolare, invece, ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, sulla base delle documentate circostanze emergenti dalla relazione prodotta dal verificatore.
Ha osservato al riguardo il Collegio - alla luce del costante orientamento del Giudice amministrativo - che, nell’accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di un pubblico dipendente, occorre aver riguardo, oltre che alle materiali circostanze di fatto del servizio nel loro aspetto quantitativo e qualitativo, alle condizioni soggettive e ambientali in cui esso viene reso, senza che l’eventuale predisposizione organica possa costituire per sé ostacolo al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ove il fatto abbia influito sull’insorgenza o sul più rapido decorso invalidante dell’infermità morbosa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.11.1996, n. 1615).
Alla stregua degli esiti istruttori, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio relativamente all’altra patologia (vascolare), oggetto di separata istanza di riconoscimento di causa di servizio, tenuto conto che, come si legge nella parte conclusiva della relazione prodotta…..<<un’attenta anamnesi praticata sull’istante ha permesso di evidenziare come la ricorrente ha svolto gran parte del suo servizio - nella fattispecie quello prestato presso il carcere di OMISSIS - assumendo posizioni erette coatte prolungate nel tempo, con associato senso di pesantezza agli AA.II. Tale situazione, peraltro, non risulta in maniera chiara ed inequivocabile dal rapporto informativo allegato agli atti di causa. Infatti è ben noto come l’assunzione di posture in stazione eretta prolungata possano provocare una alterazione degli osti valvolari del sistema venoso periferico degli AA.II. e pertanto rendersi responsabili della patologia varicosa>>.
Sul punto, lo stesso verificatore precisa testualmente che <<per quanto suddetto, potrebbe considerarsi quale auspicabile un supplemento del rapporto informativo per il periodo in questione>>.
Ai fini del giudizio, pertanto, il Collegio ha reputato necessario disporre un supplemento istruttorio relativamente al periodo in cui la ricorrente ha prestato servizio presso il Carcere di OMISSIS, mediante l’acquisizione agli atti di causa degli ordini di servizio e di ogni utile ulteriore chiarimento documentato in ordine al ricorso.
In ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 767 del 2012, il Ministero della Giustizia ha depositato una relazione relativa al servizio prestato dalla ricorrente a partire dal 1993. Dal supplemento di istruttoria è risultato che l’interessata ha espletato, per reiterati periodi nel corso del servizio in qualità di agente di Polizia penitenziaria, turni di sentinella.
Considerato che il servizio di sentinella comporta l’obbligo di assumere posizione eretta prolungata nel tempo, risultano dimostrati gli assunti contenuti nella relazione di verificazione, secondo i quali i fatti di servizio avrebbero influito sull’insorgenza o sul più rapido decorso invalidante dell’infermità vascolare contratta.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi viziata da eccesso di potere la valutazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che ha escluso che l’infermità da cui è affetta l’interessata sia dipesa da causa di servizio, non essendo tale valutazione sorretta da un adeguato procedimento di analisi medico-legale.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, limitatamente all’impugnazione degli atti che hanno escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità vascolare da cui l’interessata è risultata affetta.
Peraltro, esclusa la possibilità di accertare la dipendenza della patologia da causa di servizio, l'effettività della tutela resta affidata alla sede conformativa dell'azione dell'Amministrazione rispetto alla presente sentenza, ove è stata dimostrata l'illegittimità degli atti impugnati e il cattivo esercizio, nel caso di specie, della discrezionalità tecnico-amministrativa.
Le spese di giudizio, valutata la reciproca soccombenza parziale, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2013
varicosi reticolare del cavo popliteo dx (PolPen)
1) - parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio che riteneva trattarsi di forme morbose circolatorie e ..... da ricondurre a fattori estranei, sulla cui insorgenza non avrebbero avuto rilevanza alcuna i fatti di servizio riferiti dall’esponente (ripetute esposizioni a condizioni climatiche avverse, sbalzi di temperatura nel passaggio tra i vari ambienti, prolungati stazionamenti in posizione eretta o sedentaria ecc...).
IL TAR chiarisce:
2) - Il Tribunale amministrativo regionale, richiamata la sequenza procedimentale sin qui descritta, ha ritenuto, con sentenza non definitiva n. 767 del 2012, che il ricorso fosse infondato con riferimento alla seconda patologia lamentata;
- per la patologia vascolare, invece, ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, sulla base delle documentate circostanze emergenti dalla relazione prodotta dal verificatore.
3) - Alla stregua degli esiti istruttori, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio relativamente all’altra patologia (vascolare), oggetto di separata istanza di riconoscimento di causa di servizio, tenuto conto che, come si legge nella parte conclusiva della relazione prodotta…..
<<un’attenta anamnesi praticata sull’istante ha permesso di evidenziare come la ricorrente ha svolto gran parte del suo servizio - nella fattispecie quello prestato presso il carcere di OMISSIS - assumendo posizioni erette coatte prolungate nel tempo, con associato senso di pesantezza agli AA.II. Tale situazione, peraltro, non risulta in maniera chiara ed inequivocabile dal rapporto informativo allegato agli atti di causa. Infatti è ben noto come l’assunzione di posture in stazione eretta prolungata possano provocare una alterazione degli osti valvolari del sistema venoso periferico degli AA.II. e pertanto rendersi responsabili della patologia varicosa>>.
4) - In ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 767 del 2012, il Ministero della Giustizia ha depositato una relazione relativa al servizio prestato dalla ricorrente a partire dal 1993. Dal supplemento di istruttoria è risultato che l’interessata ha espletato, per reiterati periodi nel corso del servizio in qualità di agente di Polizia penitenziaria, turni di sentinella.
5) - Considerato che il servizio di sentinella comporta l’obbligo di assumere posizione eretta prolungata nel tempo, risultano dimostrati gli assunti contenuti nella relazione di verificazione, secondo i quali i fatti di servizio avrebbero influito sull’insorgenza o sul più rapido decorso invalidante dell’infermità vascolare contratta.
Ricorso ACCOLTO.
Stare tante ore all'impiedi e cosa risaputa che non fa bene né alle gambe né alla colonna vertebrale ma le nostre Amministrazioni così come il CVCS ci provano sempre ha negare le cause di servizio.
Per completezza leggete il tutto qui sotto.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
16/07/2013 201300488 Sentenza 1
N. 00488/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00401/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2009, proposto da:
OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Di Pilato, con domicilio eletto presso Rossella di Pilato, in Campobasso, via Mazzini, n. 88,
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, n. 124,
per l'annullamento
del decreto del Ministero della giustizia - d.a.p. - Direzione generale del personale e della formazione - settore amministrativo sanitario del personale di Polizia penitenziaria - area della previdenza del 12.5.2009 con il quale è stata respinta la domanda del 27.3.2002 e del 26.8.2003 intesa ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per infermità "varicosi reticolare del cavo popliteo dx" e "OMISSIS", nonchè di ogni atto presupposto, conseguente o connesso, ivi compreso il parere del comitato di verifica per le cause di servizio reso OMISSIS.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, agente scelto del corpo della Polizia penitenziaria, ha impugnato il decreto indicato in epigrafe con cui sono state respinte le sue domande presentate il 27.3.2002 e, successivamente, il 26.8.2003 intese rispettivamente a ottenere il riconoscimento della causa di servizio per le infermità “varicosi reticolare del cavo popliteo dx” e “OMISSIS”.
Lamenta che il Ministero della Giustizia, anziché uniformarsi ai pareri favorevoli del Centro di Medicina Legale di Caserta, che classificava le infermità come dipendenti da causa di servizio, avrebbe acriticamente recepito il parere negativo del Comitato di Verifica per le cause di servizio che riteneva trattarsi di forme morbose circolatorie e artrosiche da ricondurre a fattori estranei, sulla cui insorgenza non avrebbero avuto rilevanza alcuna i fatti di servizio riferiti dall’esponente (ripetute esposizioni a condizioni climatiche avverse, sbalzi di temperatura nel passaggio tra i vari ambienti, prolungati stazionamenti in posizione eretta o sedentaria ecc...).
Sulla base di quanto così accertato – e uniformandosi al parere reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso …….. - l’Amministrazione adottava l’impugnata delibera, negando conseguentemente la concessione dell’equo indennizzo per le lamentate infermità.
Il Tribunale amministrativo regionale, richiamata la sequenza procedimentale sin qui descritta, ha ritenuto, con sentenza non definitiva n. 767 del 2012, che il ricorso fosse infondato con riferimento alla seconda patologia lamentata; per la patologia vascolare, invece, ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio, sulla base delle documentate circostanze emergenti dalla relazione prodotta dal verificatore.
Ha osservato al riguardo il Collegio - alla luce del costante orientamento del Giudice amministrativo - che, nell’accertare la dipendenza da causa di servizio dell’infermità di un pubblico dipendente, occorre aver riguardo, oltre che alle materiali circostanze di fatto del servizio nel loro aspetto quantitativo e qualitativo, alle condizioni soggettive e ambientali in cui esso viene reso, senza che l’eventuale predisposizione organica possa costituire per sé ostacolo al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ove il fatto abbia influito sull’insorgenza o sul più rapido decorso invalidante dell’infermità morbosa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19.11.1996, n. 1615).
Alla stregua degli esiti istruttori, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio relativamente all’altra patologia (vascolare), oggetto di separata istanza di riconoscimento di causa di servizio, tenuto conto che, come si legge nella parte conclusiva della relazione prodotta…..<<un’attenta anamnesi praticata sull’istante ha permesso di evidenziare come la ricorrente ha svolto gran parte del suo servizio - nella fattispecie quello prestato presso il carcere di OMISSIS - assumendo posizioni erette coatte prolungate nel tempo, con associato senso di pesantezza agli AA.II. Tale situazione, peraltro, non risulta in maniera chiara ed inequivocabile dal rapporto informativo allegato agli atti di causa. Infatti è ben noto come l’assunzione di posture in stazione eretta prolungata possano provocare una alterazione degli osti valvolari del sistema venoso periferico degli AA.II. e pertanto rendersi responsabili della patologia varicosa>>.
Sul punto, lo stesso verificatore precisa testualmente che <<per quanto suddetto, potrebbe considerarsi quale auspicabile un supplemento del rapporto informativo per il periodo in questione>>.
Ai fini del giudizio, pertanto, il Collegio ha reputato necessario disporre un supplemento istruttorio relativamente al periodo in cui la ricorrente ha prestato servizio presso il Carcere di OMISSIS, mediante l’acquisizione agli atti di causa degli ordini di servizio e di ogni utile ulteriore chiarimento documentato in ordine al ricorso.
In ottemperanza alle statuizioni di cui alla sentenza non definitiva n. 767 del 2012, il Ministero della Giustizia ha depositato una relazione relativa al servizio prestato dalla ricorrente a partire dal 1993. Dal supplemento di istruttoria è risultato che l’interessata ha espletato, per reiterati periodi nel corso del servizio in qualità di agente di Polizia penitenziaria, turni di sentinella.
Considerato che il servizio di sentinella comporta l’obbligo di assumere posizione eretta prolungata nel tempo, risultano dimostrati gli assunti contenuti nella relazione di verificazione, secondo i quali i fatti di servizio avrebbero influito sull’insorgenza o sul più rapido decorso invalidante dell’infermità vascolare contratta.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi viziata da eccesso di potere la valutazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che ha escluso che l’infermità da cui è affetta l’interessata sia dipesa da causa di servizio, non essendo tale valutazione sorretta da un adeguato procedimento di analisi medico-legale.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, limitatamente all’impugnazione degli atti che hanno escluso la dipendenza da causa di servizio dell’infermità vascolare da cui l’interessata è risultata affetta.
Peraltro, esclusa la possibilità di accertare la dipendenza della patologia da causa di servizio, l'effettività della tutela resta affidata alla sede conformativa dell'azione dell'Amministrazione rispetto alla presente sentenza, ove è stata dimostrata l'illegittimità degli atti impugnati e il cattivo esercizio, nel caso di specie, della discrezionalità tecnico-amministrativa.
Le spese di giudizio, valutata la reciproca soccombenza parziale, devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Luca Monteferrante, Consigliere
Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/07/2013
Re: causa di servizio
1) - La ricorrente sostiene che il non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “1) artrosi diffusa del rachide con protrusione discale L4/L5” sia illegittimo in quanto la sua domanda, presentata il 16.10.1996 (sotto la vigenza della disciplina della legge 349/1994 e dell’operatività dell’art. 5 bis del D.L. 387/87), alla data di entrata in vigore del d.P.R. 461/2001, era già stata esaminata dalla C.M.O. di Caserta con parere favorevole (verbale del 5.11.2001 n. ….) per cui la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità 1) (artrosi diffusa del rachide) doveva essere definita senza l’intervento del Comitato di Verifica per le cause di servizio, non essendo stata presentata per tale infermità anche richiesta di equo indennizzo.
2) - La mancata ed immotivata recezione del parere favorevole della C.M.O. di Caserta comporta la illegittimità del provvedimento impugnato sia per violazione di legge che per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, oltre ad essere in aperta violazione dell’art. 5 bis del D.L. 387/97, nella parte in cui afferma che i giudizi collegiali delle commissioni mediche ospedaliere sono definitivi tranne che per il caso di equo indennizzo e pensioni privilegiate che nella specie non sono stati richiesti.
IL TAR di Napoli precisa:
3) - Infatti, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso anche da questo Collegio in materia di riconoscimento dell'infermità del dipendente pubblico da cause di servizio, il giudizio reso sulla base della normativa anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001, dalla Commissione medico ospedaliera di 2° (nel procedimento, appunto, a ciò preordinato), non si deve considerare un mero parere, ma un atto avente natura provvedimentale, il quale conclude in via definitiva il suddetto procedimento (tra le molte, Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 3914 del 10.07.2007), sia pure limitatamente ad alcuni fini, quali, ad esempio, la concessione dell'aspettativa, la misura degli assegni durante tale periodo, il rimborso delle spese di cura e di decesso per causa di servizio, il mantenimento del premio incentivante nel periodo di assenza dal servizio, ecc., mentre per quanto riguarda, il procedimento relativo alla concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, è espressamente previsto il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 141 del 20.01.2006).
Ricorso ACCOLTO in parte. (N.B.: leggere il punto n. 1 e 3 di cui sopra)
-----------------------------------------------------------------------------------------
24/07/2013 201303832 Sentenza 6
N. 03832/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2009, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Coppola e Massimo Pellegrino, con domicilio eletto presso il loro studio in S. Giorgio a Cremano e, pertanto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., in Napoli presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
OMISSIS
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, assistente capo di Polizia dal 1989, espone, in punto di fatto:
- di avere presentato, in data 16.10.1996, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le seguenti infermità: 1) artrosi diffusa del rachide con protrusione discale L4/L5 e 2) discopatia L5/S1;
- di essere stata sottoposta a visita presso l’Ospedale Militare di Caserta, Sezione distaccata della C.M.O. di Napoli la quale, con verbale n. ….. del 05.11.2001, in ordine alla infermità 1) artrosi diffusa del rachide, ha espresso parere favorevole circa la dipendenza da causa di servizio e, ai fini dell’equo indennizzo, ha riconosciuto una menomazione dell’integrità psico-fisica ascrivibile alla tabella B misura massima e in ordine alla infermità 2) discopatia L5/S1 ha dichiarato la non constatazione sia ai fini del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio che ai fini del giudizio di equo indennizzo;
- di avere presentato, in data 19.11.2001, istanza per la concessione dell’equo indennizzo ai sensi della legge n. 1094/70 per l’infermità “artrosi diffusa con protrusione discale L4/L5”;
- la Commissione Medica di 2^ Istanza Regione Militare Sud risulta avere confermato con determinazione n. 24822/376/AB del 7.08.2002, gli esiti del verbale n. 4175 del 5.11.2001 in ordine alla infermità discopatia L4/S1 dichiarandola non constatata;
- con nota dell’1.07.2004, il Ministero dell’Interno ha comunicato alla ricorrente l’avvenuta trasmissione della domanda di equo indennizzo presentata il 19.11.2001 al Comitato di verifica delle cause di servizio;
- non risultano intervenuti atti del Ministero di revoca in autotutela del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’artrosi del rachide di cui al verbale n. ….. del 5.11.2001 della C.M.O. di Caserta;
in data 12.12.2008 è stato notificato il decreto del Ministero dell’Interno n. 2047 del 22.11.2008 con il quale sono state rigettate le suindicate domande di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo;
Avverso quest’ultimo decreto e gli atti specificatamente individuati in epigrafe, la ricorrente deduce vari vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, che ha depositato l’apposita relazione dell’amministrazione con la documentazione ivi richiamata.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere in parte, relativamente alla censura sollevata con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 10, 11, 12 e 18 del d.P.R. n. 461/01 e dell’art. 5 bis del D.L. n. 387/1987.
La ricorrente sostiene che il non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “1) artrosi diffusa del rachide con protrusione discale L4/L5” sia illegittimo in quanto la sua domanda, presentata il 16.10.1996 (sotto la vigenza della disciplina della legge 349/1994 e dell’operatività dell’art. 5 bis del D.L. 387/87), alla data di entrata in vigore del d.P.R. 461/2001, era già stata esaminata dalla C.M.O. di Caserta con parere favorevole (verbale del 5.11.2001 n. ….) per cui la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità 1) (artrosi diffusa del rachide) doveva essere definita senza l’intervento del Comitato di Verifica per le cause di servizio, non essendo stata presentata per tale infermità anche richiesta di equo indennizzo.
La mancata ed immotivata recezione del parere favorevole della C.M.O. di Caserta comporta la illegittimità del provvedimento impugnato sia per violazione di legge che per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, oltre ad essere in aperta violazione dell’art. 5 bis del D.L. 387/97, nella parte in cui afferma che i giudizi collegiali delle commissioni mediche ospedaliere sono definitivi tranne che per il caso di equo indennizzo e pensioni privilegiate che nella specie non sono stati richiesti.
2. Le censure sono fondate.
Infatti, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso anche da questo Collegio in materia di riconoscimento dell'infermità del dipendente pubblico da cause di servizio, il giudizio reso sulla base della normativa anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001, dalla Commissione medico ospedaliera di 2° (nel procedimento, appunto, a ciò preordinato), non si deve considerare un mero parere, ma un atto avente natura provvedimentale, il quale conclude in via definitiva il suddetto procedimento (tra le molte, Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 3914 del 10.07.2007), sia pure limitatamente ad alcuni fini, quali, ad esempio, la concessione dell'aspettativa, la misura degli assegni durante tale periodo, il rimborso delle spese di cura e di decesso per causa di servizio, il mantenimento del premio incentivante nel periodo di assenza dal servizio, ecc., mentre per quanto riguarda, il procedimento relativo alla concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, è espressamente previsto il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 141 del 20.01.2006).
Pertanto, il provvedimento ministeriale n. 2047 del 22.10.2008 si presenta illegittimo nella parte in cui nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “1) artrosi diffusa del rachide con protrusione discale L4/L5”, che, contrariamente, invero, a quanto affermato dall’amministrazione nella memoria dell’11.06.2009 a giustificazione del mancato annullamento, in parte qua, in via di autotutela del D.M. impugnato, ha le conseguenze sostanziali soprarichiamate sulla posizione della dipendente.
Per questa parte il provvedimento và, pertanto, annullato.
3. OMISSIS.
4. OMISSIS
5. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla parzialmente l’impugnato decreto ministeriale nei limiti indicati in motivazione e cioè nella parte in cui si nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “1) artrosi diffusa del rachide con protrusione discale L4/L5”, mentre per il resto lo respinge.
Dichiara, invece, inammissibile la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
2) - La mancata ed immotivata recezione del parere favorevole della C.M.O. di Caserta comporta la illegittimità del provvedimento impugnato sia per violazione di legge che per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, oltre ad essere in aperta violazione dell’art. 5 bis del D.L. 387/97, nella parte in cui afferma che i giudizi collegiali delle commissioni mediche ospedaliere sono definitivi tranne che per il caso di equo indennizzo e pensioni privilegiate che nella specie non sono stati richiesti.
IL TAR di Napoli precisa:
3) - Infatti, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso anche da questo Collegio in materia di riconoscimento dell'infermità del dipendente pubblico da cause di servizio, il giudizio reso sulla base della normativa anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001, dalla Commissione medico ospedaliera di 2° (nel procedimento, appunto, a ciò preordinato), non si deve considerare un mero parere, ma un atto avente natura provvedimentale, il quale conclude in via definitiva il suddetto procedimento (tra le molte, Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 3914 del 10.07.2007), sia pure limitatamente ad alcuni fini, quali, ad esempio, la concessione dell'aspettativa, la misura degli assegni durante tale periodo, il rimborso delle spese di cura e di decesso per causa di servizio, il mantenimento del premio incentivante nel periodo di assenza dal servizio, ecc., mentre per quanto riguarda, il procedimento relativo alla concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, è espressamente previsto il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 141 del 20.01.2006).
Ricorso ACCOLTO in parte. (N.B.: leggere il punto n. 1 e 3 di cui sopra)
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24/07/2013 201303832 Sentenza 6
N. 03832/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01103/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1103 del 2009, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Coppola e Massimo Pellegrino, con domicilio eletto presso il loro studio in S. Giorgio a Cremano e, pertanto, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., in Napoli presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
OMISSIS
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, assistente capo di Polizia dal 1989, espone, in punto di fatto:
- di avere presentato, in data 16.10.1996, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le seguenti infermità: 1) artrosi diffusa del rachide con protrusione discale L4/L5 e 2) discopatia L5/S1;
- di essere stata sottoposta a visita presso l’Ospedale Militare di Caserta, Sezione distaccata della C.M.O. di Napoli la quale, con verbale n. ….. del 05.11.2001, in ordine alla infermità 1) artrosi diffusa del rachide, ha espresso parere favorevole circa la dipendenza da causa di servizio e, ai fini dell’equo indennizzo, ha riconosciuto una menomazione dell’integrità psico-fisica ascrivibile alla tabella B misura massima e in ordine alla infermità 2) discopatia L5/S1 ha dichiarato la non constatazione sia ai fini del giudizio sulla dipendenza da causa di servizio che ai fini del giudizio di equo indennizzo;
- di avere presentato, in data 19.11.2001, istanza per la concessione dell’equo indennizzo ai sensi della legge n. 1094/70 per l’infermità “artrosi diffusa con protrusione discale L4/L5”;
- la Commissione Medica di 2^ Istanza Regione Militare Sud risulta avere confermato con determinazione n. 24822/376/AB del 7.08.2002, gli esiti del verbale n. 4175 del 5.11.2001 in ordine alla infermità discopatia L4/S1 dichiarandola non constatata;
- con nota dell’1.07.2004, il Ministero dell’Interno ha comunicato alla ricorrente l’avvenuta trasmissione della domanda di equo indennizzo presentata il 19.11.2001 al Comitato di verifica delle cause di servizio;
- non risultano intervenuti atti del Ministero di revoca in autotutela del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’artrosi del rachide di cui al verbale n. ….. del 5.11.2001 della C.M.O. di Caserta;
in data 12.12.2008 è stato notificato il decreto del Ministero dell’Interno n. 2047 del 22.11.2008 con il quale sono state rigettate le suindicate domande di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo;
Avverso quest’ultimo decreto e gli atti specificatamente individuati in epigrafe, la ricorrente deduce vari vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, che ha depositato l’apposita relazione dell’amministrazione con la documentazione ivi richiamata.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è da accogliere in parte, relativamente alla censura sollevata con riferimento alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 10, 11, 12 e 18 del d.P.R. n. 461/01 e dell’art. 5 bis del D.L. n. 387/1987.
La ricorrente sostiene che il non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “1) artrosi diffusa del rachide con protrusione discale L4/L5” sia illegittimo in quanto la sua domanda, presentata il 16.10.1996 (sotto la vigenza della disciplina della legge 349/1994 e dell’operatività dell’art. 5 bis del D.L. 387/87), alla data di entrata in vigore del d.P.R. 461/2001, era già stata esaminata dalla C.M.O. di Caserta con parere favorevole (verbale del 5.11.2001 n. ….) per cui la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità 1) (artrosi diffusa del rachide) doveva essere definita senza l’intervento del Comitato di Verifica per le cause di servizio, non essendo stata presentata per tale infermità anche richiesta di equo indennizzo.
La mancata ed immotivata recezione del parere favorevole della C.M.O. di Caserta comporta la illegittimità del provvedimento impugnato sia per violazione di legge che per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, oltre ad essere in aperta violazione dell’art. 5 bis del D.L. 387/97, nella parte in cui afferma che i giudizi collegiali delle commissioni mediche ospedaliere sono definitivi tranne che per il caso di equo indennizzo e pensioni privilegiate che nella specie non sono stati richiesti.
2. Le censure sono fondate.
Infatti, secondo l’orientamento della giurisprudenza amministrativa condiviso anche da questo Collegio in materia di riconoscimento dell'infermità del dipendente pubblico da cause di servizio, il giudizio reso sulla base della normativa anteriore all'entrata in vigore del d.P.R. n. 461/2001, dalla Commissione medico ospedaliera di 2° (nel procedimento, appunto, a ciò preordinato), non si deve considerare un mero parere, ma un atto avente natura provvedimentale, il quale conclude in via definitiva il suddetto procedimento (tra le molte, Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 3914 del 10.07.2007), sia pure limitatamente ad alcuni fini, quali, ad esempio, la concessione dell'aspettativa, la misura degli assegni durante tale periodo, il rimborso delle spese di cura e di decesso per causa di servizio, il mantenimento del premio incentivante nel periodo di assenza dal servizio, ecc., mentre per quanto riguarda, il procedimento relativo alla concessione dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, è espressamente previsto il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 141 del 20.01.2006).
Pertanto, il provvedimento ministeriale n. 2047 del 22.10.2008 si presenta illegittimo nella parte in cui nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “1) artrosi diffusa del rachide con protrusione discale L4/L5”, che, contrariamente, invero, a quanto affermato dall’amministrazione nella memoria dell’11.06.2009 a giustificazione del mancato annullamento, in parte qua, in via di autotutela del D.M. impugnato, ha le conseguenze sostanziali soprarichiamate sulla posizione della dipendente.
Per questa parte il provvedimento và, pertanto, annullato.
3. OMISSIS.
4. OMISSIS
5. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla parzialmente l’impugnato decreto ministeriale nei limiti indicati in motivazione e cioè nella parte in cui si nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l’infermità “1) artrosi diffusa del rachide con protrusione discale L4/L5”, mentre per il resto lo respinge.
Dichiara, invece, inammissibile la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/07/2013
Re: causa di servizio
I ricorsi sono costosi, lunghi ed il più' delle volte, quasi sempre a favore dell'amministrazione! Quindi per i “comuni mortali“ diventa difficlle farsi riconoscere infermita' che sono sempre state riconosciute! Quello che pi fa rabbia e che nessuno ci tutela! Siamo sempre costretti a ricorrere e ricorrere e spendere quel poco che abbiamo faticosamente risparmiato per garantire un futuro migliore ai nostri cari... E questo loro lo sanno e ci giocano su! E' semplice se ci fate caso tutte portano all'inevitabile oneroso democratico ricorso. Certo si vincven ma subito devi anticipare e spendere per poi... Chissa! Ciao raf
Re: causa di servizio
Messaggio da italiauno61 »
L'errore nel quale è caduto il M.I. nei confronti della ricorrente, deriva da una errata applicazione della normativa. Infatti il D.p.R. 461/2001 ha efficacia soltanto per quei provvedimenti medico legali a far data dal 22.01.2002, che corrisponde alla pubblicazione del provvedimento sulla G.U. (non ricordo se comprensivo dei 15 g. di vacatio legis o meno ma la data è quella). Tutti i verbali precedenti a quella data spartiacque, NON possono in alcun modo essere annullati nelle loro determinazioni da un parere del Comitato di Verifica ancorchè negativo. Ciò sta a significare che per certi aspetti quali le cure, le spese di cura, le protesi, quello che ha deciso la C.M.O. in ambito classifica e dipendenza, continua ad avere effetto, ma solo per quelle particolarità. Per quanto concerne l'equo indennizzo e la pensione privilegiata SEMPRE, anche prima del DPR in questione, era necessario acquisire il parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie prima di emettere un decreto. Nel caso di specie, credo che anche una richiesta di riesame, ben motivata, avrebbe raggiunto lo stesso scopo e avrebbe fatto risparmiare al ricorrente la parcella dell'avvocato.natalind ha scritto:I ricorsi sono costosi, lunghi ed il più' delle volte, quasi sempre a favore dell'amministrazione! Quindi per i “comuni mortali“ diventa difficlle farsi riconoscere infermita' che sono sempre state riconosciute! Quello che pi fa rabbia e che nessuno ci tutela! Siamo sempre costretti a ricorrere e ricorrere e spendere quel poco che abbiamo faticosamente risparmiato per garantire un futuro migliore ai nostri cari... E questo loro lo sanno e ci giocano su! E' semplice se ci fate caso tutte portano all'inevitabile oneroso democratico ricorso. Certo si vincven ma subito devi anticipare e spendere per poi... Chissa! Ciao raf
Re: causa di servizio
Autorizzazione o meno a risiedere fuori dal Comune ed incidente in itinere. Richiesta causa di servizio.
Novità.
1) - L’Amministrazione appellata, con memoria costitutiva e successiva memoria, osserva che, in disparte ogni approfondimento in merito all’imputabilità del sinistro, non avrebbero potuto essere in ogni caso dipendenti da causa di servizio gli esiti invalidanti dell’incidente in quanto il OMISSIS non era mai stato autorizzato ad abitare in Altamura, e ciò in deroga all’obbligo di residenza di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 761/1979.
2) - La parte appellante ribadisce le proprie ragioni, con memoria di replica, con la quale specifica che il signor OMISSIS era residente in Matera, anche se per evidenti valide ragioni familiari dimorava in Altamura.
IL CONSIGLIO DI STATO precisa:
3) - Il Collegio giudica l’appello fondato alla luce dei criteri interpretativi di recente stabiliti dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 162/2012.
4) - La ordinanza n. 162/2012 della Corte costituzionale precisa espressamente che la mancanza di autorizzazione per risiedere fuori dal comune dove è la sede di lavoro è sanzionabile sul piano disciplinare, ma non ha un effetto ostativo alla indennizzabilità dell’infortunio in itinere, chiarendo ulteriormente che è applicabile al pubblico impiego (anche nei regimi normativi precedenti a quello attuale) la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di rapporti di impiego privato che considera ai fini dell’indennizzabilità per abitazione del lavoratore il luogo dove si trova la sua famiglia. L’ordinanza di rimessione della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 3879/2011 poneva infatti la questione di costituzionalità con riferimento alla applicazione della norma sull’obbligo di autorizzazione per escludere l’indennizzabilità dell’incidente in itinere.
5) - Il provvedimento impugnato in primo grado, motivato esclusivamente sotto il profilo della mancata autorizzazione a risiedere fuori dal Comune ove è situata la sede di lavoro, è pertanto illegittimo alla luce dei criteri deducibili dalla sopra richiamata ordinanza della Corte Costituzionale, dal momento che il signor OMISSIS era residente nel Comune Matera, dove era la sede di lavoro, ma viveva ad Altamura con la sua famiglia e, tornando ad Altamura, dopo il lavoro, subiva l’incidente automobilistico. Alla luce dei criteri fissati dalla Corte non ha pertanto rilevanza il fatto che il dipendente non era stato autorizzato dalla ASL ad abitare fuori sede, al fine di qualificare l’incidente subito dall’appellante come incidente in itinere indennizzabile in quanto determinato da causa di servizio.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto per comprendere le motivazioni.
Cmq. l'Amministrazione ha avuto torto, anche se al Tar Basilicata avevano avuto ragione.
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27/08/2013 201304281 Sentenza 3
N. 04281/2013REG.PROV.COLL.
N. 02694/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2694 del 2002, proposto da:
OMISSIS (deceduto), OMISSIS (Erede ……..), OMISSIS (Erede ……..), OMISSIS (Erede ……….), OMISSIS (Erede ……..), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Calculli, con domicilio eletto presso Paolo Botzios in Roma, via Cicerone n. 49;
contro
U.S.L. Unita' Sanitaria Locale n. 6 di Matera, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza n. 24;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA n. 00166/2001, resa tra le parti, concernente riconoscimento dipendenza infermità da causa di servizio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in appello dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Manzi su delega di Calculli e Corrente su delega di Panizzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor OMISSIS e, successivamente i suoi eredi OMISSIS, hanno appellato la sentenza del TAR Basilicata n. 166, che ha respinto il ricorso di OMISSIS per l’annullamento della delibera n. 2080 del 23 novembre 1994 adottata dal Commissario straordinario, con la quale si è rigettata l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, a seguito di incidente itinere.
2. - La sentenza è motivata dal fatto che l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il signor OMISSIS è avvenuto nel tragitto di ritorno dal luogo di lavoro alla propria abitazione sita in Altamura, fuori dell’ambito territoriale dell’Unità Sanitaria locale. Il signor OMISSIS non era stato autorizzato a derogare all’obbligo di residenza, ex art. 27 del D.P.R. n. 761/1979. Si fa, quindi, riferimento alla giurisprudenza per la quale la mancata autorizzazione a risiedere fuori del Comune non consente di indennizzare l’infortunio in itinere del pubblico dipendente.
3. – La parte appellante, anche con successive memorie, contesta la sentenza, rilevando come la portata dell’art. 27 del D.P.R. n. 761/1979 sia molto più limitata di quella ad esso attribuita dalla sentenza stessa.
Infatti l’art. 27 è solo preordinato ad assicurare il regolare svolgimento dei doveri lavorativi da parte del dipendente e null’altro. La giurisprudenza citata dalla sentenza non è adeguata alle questioni istituzionali che i principi dell’art. 16 della Costituzione e quelli comunitari di libera circolazione richiedono, oltre ai principi di razionalità, ragionevolezza e proporzionalità. In termini di fatto il Comune di Altamura, pur essendo fuori dal territorio della USL, è il Comune più vicino a quello di Matera, mentre altri comuni appartenenti alla stessa USL sono molto più distanti. L’art. 27 non può quindi essere interpretato in modo lesivo dei parametri costituzionali, comunitari, normativi e logici che lo integrano. Elemento determinante del riconoscimento della causa di servizio è solo la dimostrazione del nesso causale tra i fatti di servizio e la infermità o inabilità conseguente. Nel caso di specie il nesso causale è evidente e non è contestato essendo intervenuto l’infortunio nel tragitto verso la propria dimora al termine del lavoro.
Oltre all’ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 3734/1994), vi sono significative pronunzie della Corte dei Conti ( Corte dei Conti, Sez. III, Pens. Civ., n. 50725/1982; n. 35363/1978; Sez. Giur.le Sardegna, Pens. Civ. e Mil., n. 244/1995), che nello specifico non riconoscono la mancata autorizzazione a risiedere fuori dal Comune come elemento sufficiente a negare l’indennizzabilità per infortuni in itinere. Nello stesso senso vi è ampia giurisprudenza amministrativa (si citano le sentenze del TAR Umbria n. 893/1998, che concerne un caso identico, del TAR Lazio n. 656/1984, che esclude solo il caso di comportamento colposo grave del dipendente nell’infortunio). Infine la Corte Costituzionale con sentenza n. 429/1990 ha previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i lavoratori “indipendentemente dalla natura dell’attività svolta” quando siano costretti per ragioni oggettive all’uso dell’autovettura.
Alla luce della giurisprudenza non vi è dubbio che l’infortunio subito dal OMISSIS debba essere definito “ infortunio in itinere” e quindi come dipendente da causa di servizio con ininfluenza dell’art. 27 del D.P.R. n. 761/1979. Ciò anche perché concorrono tutte le circostanze che rendono di fatto ragionevole, se non necessaria, sia la residenza ad Altamura per esigenze familiari sia l’uso del mezzo proprio per carenza del servizio pubblico.
L’art. 12 del decreto legislativo n. 38/2000 enuclea una nozione di infortunio in itinere indennizzabile pienamente conforme o compatibile con le circostanze verificatesi nel caso di specie, secondo il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale già ricordato.
4. - L’Amministrazione appellata, con memoria costitutiva e successiva memoria in data 9 ottobre 2012, osserva che, in disparte ogni approfondimento in merito all’imputabilità del sinistro, non avrebbero potuto essere in ogni caso dipendenti da causa di servizio gli esiti invalidanti dell’incidente in quanto il OMISSIS non era mai stato autorizzato ad abitare in Altamura, e ciò in deroga all’obbligo di residenza di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 761/1979.
Il Consiglio di Stato in numerose occasioni ha convalidato sentenze del TAR in questo senso chiarendo anche, con la sentenza n. 733/1983, che solo l’autorizzazione dell’Amministrazione produce la conseguenza che l’infermità contratta nel corso dei quotidiani trasferimenti dal Comune di residenza alla sede di servizio è imputabile a causa di servizio Non sono pertinenti i riferimenti a giustificazioni postume di mero fatto, né i riferimenti alla giurisprudenza del Giudice ordinario relativi all’impiego privato né i principi comunitari in materia di libera circolazione che non riguardano certo gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa, mentre del tutto generiche e infondate sono le censure di illegittimità costituzionale rivolte al citato art. 27. La stessa Corte di Cassazione ha escluso la indennizzabilità dell’infortunio in itinere tutte le volte che il comportamento del lavoratore infortunato, quand’anche non abnorme secondo il comune sentire, sia stato contrario a norme di legge. Pertanto la violazione dell’obbligo di residenza sancito dall’art. 27 del DPR n. 761/1979 ha costituito per il signor OMISSIS “rischio elettivo di cui si è assunto tutte le conseguenze”.
5. – La parte appellante ribadisce le proprie ragioni, con memoria di replica presentata in data 16 ottobre 2012, con la quale specifica che il signor OMISSIS era residente in Matera, anche se per evidenti valide ragioni familiari dimorava in Altamura. Tali ragioni erano ben conosciute dall’Amministrazione, che non aveva preso in considerazione ben due richieste di trasferimento. Del tutto irrilevante è il fatto che il Comune di Altamura sia in altra Regione, visto che è anche il Comune più vicino a quello di Matera. Non sussiste alcuno dei presupposti per il cosiddetto rischio “elettivo” considerata la normalità e ragionevolezza dei comportamenti in questione. Considera inammissibile il riferimento alla imputabilità del sinistro sollevata dall’Amministrazione solo in questa sede e che non è contenuta nel provvedimento impugnato.
Si fa riferimento in conclusione alla recente pronuncia della Corte Costituzionale di cui all’ordinanza n. 169/2012, a seguito di ordinanza n. 3879/2011 adottata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato di rimessione per non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità attinente all’art 12 del D.P.R. n. 3/1957. La ordinanza della Corte costituzionale esclude che la violazione dell’obbligo di residenza abbia di per sé effetto ostativo alla indennizzabilità dell’infortunio subito nel percorso dal lavoro alla dimora. L’appellante afferma che la giurisprudenza più recente costituzionale, civile, amministrativa giunge a ritenere indennizzabile anche l’infortunio occorso durante il percorso tra il lavoro e il luogo ove risieda la famiglia e supera ogni differenziazione nella definizione dell’infortunio in itinere tra rapporto privato e rapporto di pubblico impiego.
6. - Questa III Sezione del Consiglio di Stato ha disposto, con ordinanza n. 1198/2013, alla luce della novità dei principi enucleabili dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 169/2012, attività istruttoria - affidata alla USL appellata - volta ad acquisire la conoscenza degli elementi di fatto - in possesso della stessa USL - rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa vigente all’epoca dei fatti alla luce dei principi derivanti dall’ordinanza della Corte costituzionale soprarichiamata, con riferimento alla qualificazione di incidente in itinere dell’evento occorso al signor OMISSIS, con esclusione degli elementi non più opponibili nel presente giudizio.
7. – La USL ha adempiuto tempestivamente l’incombente istruttorio trasmettendo in data 27 marzo 2013 la richiesta relazione. La relazione riporta la relazione dei carabinieri sull’incidente nel quale è riportata la dichiarazione del conducente dell’altro veicolo coinvolto secondo la quale la responsabilità dell’incidente era da attribuirsi al signor OMISSIS, che aveva invaso con la sua autovettura la opposta corsia. Inoltre si segnala che dalla stessa relazione si evince l’orario dell’incidente indicato da un testimone tra le ore 14.45 e le ore 15, orario confermato dall’orario di ingresso in ospedale intorno alle 15,40, mentre il signor OMISSIS avrebbe dichiarato un orario intorno alle 14.15. La relazione sottolinea in conclusione che l’orario di lavoro del signor OMISSIS cessava alle 14 e che dunque vi era un “vulnus” di circa un’ora dalla la cessazione del lavoro e l’ora dell’incidente.
8. – A seguito della relazione istruttoria, presentano ulteriori memorie:
- la parte appellante che, anche con ulteriore nota aggiuntiva, censura la inosservanza dei precisi limiti fissati dalla ordinanza n. 3879/2011 che ha disposto la esclusione degli elementi non più opponibili nel presente giudizio. Si osserva inoltre che l’Amministrazione non può integrare la motivazione del provvedimento impugnato in sede processuale, che nelle premesse del provvedimento impugnato, la stessa Amministrazione oggi resistente “prende atto del giudizio emesso dalla Commissione medica dell’Ospedale militare di Bari” e che il verbale della medesima Commissione medica rileva che “dagli atti documentati, l’evento lesivo si è verificato in itinere; che non si ravvisano elementi di dolo, colpa grave o negligenza da parte dell’interessato”. Si contestano infine le modalità descrittive dell’incidente utilizzando solo le dichiarazioni dell’autista dell’altro veicolo coinvolto che ovviamente attribuisce la responsabilità al signor OMISSIS (mentre al contrario i carabinieri non hanno elevato alcuna contravvenzione a suo carico) e quelle sull’orario in cui è avvenuto in rapporto all’orario di lavoro dell’interessato, portando ulteriori elementi sulla congruità degli orari rispetto all’effettivo orario di cessazione del lavoro, considerato che i turnisti come il signor OMISSIS, devono attendere la sostituzione per lasciare il servizio.
- l’Amministrazione appellata che sottolinea come l’ordinanza n. 3879/2011 ha chiesto alla stessa Amministrazione di fornire gli elementi di fatto rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa vigente all’epoca dei fatti. I documenti disponibili sull’incidente dimostrano che non si può affermare che il signor OMISSIS fosse esente da responsabilità e che con certezza vi fosse un effettivo nesso di causalità tra evento e attività lavorativa. Il provvedimento impugnato adotta quindi quella che alla stregua delle norme e della giurisprudenza vigente a quell’epoca è una causa assorbente di diniego, senza perciò voler escludere la considerazione di altri elementi pure emergenti dal fascicolo personale, che sollevavano altri dubbi sulla dipendenza da causa di servizio dell’incidente. Si chiede pertanto, ove non si voglia riconoscere che il provvedimento è stato legittimamente adottato sulla base delle norme e della giurisprudenza vigente, che qualsiasi decisione all’esito del presente giudizio non dovrà vincolare l’azione amministrativa precludendo all’Amministrazione ogni doveroso supplemento istruttorio sulle cause dell’incidente e sull’effettivo nesso di causalità con l’attività lavorativa.
9. – La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 10 maggio 2013.
10. - L’appello è fondato
10.1. – Il Collegio giudica l’appello fondato alla luce dei criteri interpretativi di recente stabiliti dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 162/2012. L’ordinanza, respingendo l’ordinanza di rimessione adottata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato n. 3879/2011 di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art 12 del D.P.R. n. 3/1957, che prevede per il personale dipendente dallo Stato la stessa disposizione prevista per il personale del Servizio sanitario nazionale dall’art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 761/1979, afferma in conclusione che: “Considerato che, in relazione al sopra evidenziato oggetto del giudizio a quo, siccome assunto nell’ordinanza di rimessione, il rimettente dà per presupposto che la violazione dell’obbligo di residenza, di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), oltre alle possibili ricadute sul piano disciplinare, abbia anche, di per sé, effetto ostativo alla indennizzabilità dell’infortunio subìto, per recarsi al lavoro, dal pubblico dipendente; che, tuttavia, così opinando, il giudice a quo ha omesso di prendere in esame, anche ai fini di una eventuale estensione dell’oggetto della denuncia di illegittimità costituzionale, sia la normativa di riferimento (e, prima di tutte, quella applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di cognizione) sul riconoscimento della causa di servizio del dipendente pubblico, che, in ipotesi, dovrebbe giustificare l’incidenza della situazione di rilievo disciplinare supposta dalla norma impugnata ai fini di detto riconoscimento, sia la stessa disciplina in materia di infortunio in itinere, che, dopo una risalente elaborazione giurisprudenziale, si è tradotta in apposita disposizione inserita, da parte dell’articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nel corpo dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), così che risulta trascurata anche quella giurisprudenza (segnatamente, della Corte di cassazione) che, quanto all’infortunio in itinere, nel delibare l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento e la percorrenza del tragitto normale tra il luogo di lavoro e quello di “abitazione”, per tale ha inteso, in termini di effettività, non solo il luogo di personale dimora del lavoratore ma anche quello (ove diverso) in cui si trovi la sua famiglia.”
10.2. – La ordinanza n. 162/2012 della Corte costituzionale precisa espressamente che la mancanza di autorizzazione per risiedere fuori dal comune dove è la sede di lavoro è sanzionabile sul piano disciplinare, ma non ha un effetto ostativo alla indennizzabilità dell’infortunio in itinere, chiarendo ulteriormente che è applicabile al pubblico impiego (anche nei regimi normativi precedenti a quello attuale) la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di rapporti di impiego privato che considera ai fini dell’indennizzabilità per abitazione del lavoratore il luogo dove si trova la sua famiglia. L’ordinanza di rimessione della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 3879/2011 poneva infatti la questione di costituzionalità con riferimento alla applicazione della norma sull’obbligo di autorizzazione per escludere l’indennizzabilità dell’incidente in itinere.
10.3. – Il provvedimento impugnato in primo grado, motivato esclusivamente sotto il profilo della mancata autorizzazione a risiedere fuori dal Comune ove è situata la sede di lavoro, è pertanto illegittimo alla luce dei criteri deducibili dalla sopra richiamata ordinanza della Corte Costituzionale, dal momento che il signor OMISSIS era residente nel Comune Matera, dove era la sede di lavoro, ma viveva ad Altamura con la sua famiglia e, tornando ad Altamura, dopo il lavoro, subiva l’incidente automobilistico. Alla luce dei criteri fissati dalla Corte non ha pertanto rilevanza il fatto che il dipendente non era stato autorizzato dalla ASL ad abitare fuori sede, al fine di qualificare l’incidente subito dall’appellante come incidente in itinere indennizzabile in quanto determinato da causa di servizio.
10.4. – Non sono opponibili in questo giudizio, il cui oggetto è la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, gli ulteriori motivi di diniego a cui la USL appellata aveva già fatto riferimento negli atti presentati nel corso del giudizio e che sono stati più estesamente articolati nella relazione trasmessa dalla USL in esecuzione della ordinanza istruttoria di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 1198/2013 e nella successiva memoria della medesima USL presentata in data 20 aprile 2013. Tali motivi potranno essere certamente oggetto di istruttoria e di ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in contraddittorio con gli argomenti e gli ulteriori elementi forniti dalle parti interessate ai provvedimenti medesimi a norma della legge n. 241/1990.
11. – L’appello deve essere pertanto accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza del TAR riformata nel senso così indicato.
12. – In relazione all’andamento della vicenda processuale, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle due fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2013
Novità.
1) - L’Amministrazione appellata, con memoria costitutiva e successiva memoria, osserva che, in disparte ogni approfondimento in merito all’imputabilità del sinistro, non avrebbero potuto essere in ogni caso dipendenti da causa di servizio gli esiti invalidanti dell’incidente in quanto il OMISSIS non era mai stato autorizzato ad abitare in Altamura, e ciò in deroga all’obbligo di residenza di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 761/1979.
2) - La parte appellante ribadisce le proprie ragioni, con memoria di replica, con la quale specifica che il signor OMISSIS era residente in Matera, anche se per evidenti valide ragioni familiari dimorava in Altamura.
IL CONSIGLIO DI STATO precisa:
3) - Il Collegio giudica l’appello fondato alla luce dei criteri interpretativi di recente stabiliti dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 162/2012.
4) - La ordinanza n. 162/2012 della Corte costituzionale precisa espressamente che la mancanza di autorizzazione per risiedere fuori dal comune dove è la sede di lavoro è sanzionabile sul piano disciplinare, ma non ha un effetto ostativo alla indennizzabilità dell’infortunio in itinere, chiarendo ulteriormente che è applicabile al pubblico impiego (anche nei regimi normativi precedenti a quello attuale) la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di rapporti di impiego privato che considera ai fini dell’indennizzabilità per abitazione del lavoratore il luogo dove si trova la sua famiglia. L’ordinanza di rimessione della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 3879/2011 poneva infatti la questione di costituzionalità con riferimento alla applicazione della norma sull’obbligo di autorizzazione per escludere l’indennizzabilità dell’incidente in itinere.
5) - Il provvedimento impugnato in primo grado, motivato esclusivamente sotto il profilo della mancata autorizzazione a risiedere fuori dal Comune ove è situata la sede di lavoro, è pertanto illegittimo alla luce dei criteri deducibili dalla sopra richiamata ordinanza della Corte Costituzionale, dal momento che il signor OMISSIS era residente nel Comune Matera, dove era la sede di lavoro, ma viveva ad Altamura con la sua famiglia e, tornando ad Altamura, dopo il lavoro, subiva l’incidente automobilistico. Alla luce dei criteri fissati dalla Corte non ha pertanto rilevanza il fatto che il dipendente non era stato autorizzato dalla ASL ad abitare fuori sede, al fine di qualificare l’incidente subito dall’appellante come incidente in itinere indennizzabile in quanto determinato da causa di servizio.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto per comprendere le motivazioni.
Cmq. l'Amministrazione ha avuto torto, anche se al Tar Basilicata avevano avuto ragione.
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27/08/2013 201304281 Sentenza 3
N. 04281/2013REG.PROV.COLL.
N. 02694/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2694 del 2002, proposto da:
OMISSIS (deceduto), OMISSIS (Erede ……..), OMISSIS (Erede ……..), OMISSIS (Erede ……….), OMISSIS (Erede ……..), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Calculli, con domicilio eletto presso Paolo Botzios in Roma, via Cicerone n. 49;
contro
U.S.L. Unita' Sanitaria Locale n. 6 di Matera, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Panizzolo, con domicilio eletto presso Marco Gardin in Roma, via L. Mantegazza n. 24;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA n. 00166/2001, resa tra le parti, concernente riconoscimento dipendenza infermità da causa di servizio;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in appello dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2013 il Cons. Alessandro Palanza e uditi per le parti gli avvocati Manzi su delega di Calculli e Corrente su delega di Panizzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor OMISSIS e, successivamente i suoi eredi OMISSIS, hanno appellato la sentenza del TAR Basilicata n. 166, che ha respinto il ricorso di OMISSIS per l’annullamento della delibera n. 2080 del 23 novembre 1994 adottata dal Commissario straordinario, con la quale si è rigettata l’istanza di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, a seguito di incidente itinere.
2. - La sentenza è motivata dal fatto che l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto il signor OMISSIS è avvenuto nel tragitto di ritorno dal luogo di lavoro alla propria abitazione sita in Altamura, fuori dell’ambito territoriale dell’Unità Sanitaria locale. Il signor OMISSIS non era stato autorizzato a derogare all’obbligo di residenza, ex art. 27 del D.P.R. n. 761/1979. Si fa, quindi, riferimento alla giurisprudenza per la quale la mancata autorizzazione a risiedere fuori del Comune non consente di indennizzare l’infortunio in itinere del pubblico dipendente.
3. – La parte appellante, anche con successive memorie, contesta la sentenza, rilevando come la portata dell’art. 27 del D.P.R. n. 761/1979 sia molto più limitata di quella ad esso attribuita dalla sentenza stessa.
Infatti l’art. 27 è solo preordinato ad assicurare il regolare svolgimento dei doveri lavorativi da parte del dipendente e null’altro. La giurisprudenza citata dalla sentenza non è adeguata alle questioni istituzionali che i principi dell’art. 16 della Costituzione e quelli comunitari di libera circolazione richiedono, oltre ai principi di razionalità, ragionevolezza e proporzionalità. In termini di fatto il Comune di Altamura, pur essendo fuori dal territorio della USL, è il Comune più vicino a quello di Matera, mentre altri comuni appartenenti alla stessa USL sono molto più distanti. L’art. 27 non può quindi essere interpretato in modo lesivo dei parametri costituzionali, comunitari, normativi e logici che lo integrano. Elemento determinante del riconoscimento della causa di servizio è solo la dimostrazione del nesso causale tra i fatti di servizio e la infermità o inabilità conseguente. Nel caso di specie il nesso causale è evidente e non è contestato essendo intervenuto l’infortunio nel tragitto verso la propria dimora al termine del lavoro.
Oltre all’ampia giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 3734/1994), vi sono significative pronunzie della Corte dei Conti ( Corte dei Conti, Sez. III, Pens. Civ., n. 50725/1982; n. 35363/1978; Sez. Giur.le Sardegna, Pens. Civ. e Mil., n. 244/1995), che nello specifico non riconoscono la mancata autorizzazione a risiedere fuori dal Comune come elemento sufficiente a negare l’indennizzabilità per infortuni in itinere. Nello stesso senso vi è ampia giurisprudenza amministrativa (si citano le sentenze del TAR Umbria n. 893/1998, che concerne un caso identico, del TAR Lazio n. 656/1984, che esclude solo il caso di comportamento colposo grave del dipendente nell’infortunio). Infine la Corte Costituzionale con sentenza n. 429/1990 ha previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i lavoratori “indipendentemente dalla natura dell’attività svolta” quando siano costretti per ragioni oggettive all’uso dell’autovettura.
Alla luce della giurisprudenza non vi è dubbio che l’infortunio subito dal OMISSIS debba essere definito “ infortunio in itinere” e quindi come dipendente da causa di servizio con ininfluenza dell’art. 27 del D.P.R. n. 761/1979. Ciò anche perché concorrono tutte le circostanze che rendono di fatto ragionevole, se non necessaria, sia la residenza ad Altamura per esigenze familiari sia l’uso del mezzo proprio per carenza del servizio pubblico.
L’art. 12 del decreto legislativo n. 38/2000 enuclea una nozione di infortunio in itinere indennizzabile pienamente conforme o compatibile con le circostanze verificatesi nel caso di specie, secondo il prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale già ricordato.
4. - L’Amministrazione appellata, con memoria costitutiva e successiva memoria in data 9 ottobre 2012, osserva che, in disparte ogni approfondimento in merito all’imputabilità del sinistro, non avrebbero potuto essere in ogni caso dipendenti da causa di servizio gli esiti invalidanti dell’incidente in quanto il OMISSIS non era mai stato autorizzato ad abitare in Altamura, e ciò in deroga all’obbligo di residenza di cui all’art. 27 del D.P.R. n. 761/1979.
Il Consiglio di Stato in numerose occasioni ha convalidato sentenze del TAR in questo senso chiarendo anche, con la sentenza n. 733/1983, che solo l’autorizzazione dell’Amministrazione produce la conseguenza che l’infermità contratta nel corso dei quotidiani trasferimenti dal Comune di residenza alla sede di servizio è imputabile a causa di servizio Non sono pertinenti i riferimenti a giustificazioni postume di mero fatto, né i riferimenti alla giurisprudenza del Giudice ordinario relativi all’impiego privato né i principi comunitari in materia di libera circolazione che non riguardano certo gli obblighi connessi alla prestazione lavorativa, mentre del tutto generiche e infondate sono le censure di illegittimità costituzionale rivolte al citato art. 27. La stessa Corte di Cassazione ha escluso la indennizzabilità dell’infortunio in itinere tutte le volte che il comportamento del lavoratore infortunato, quand’anche non abnorme secondo il comune sentire, sia stato contrario a norme di legge. Pertanto la violazione dell’obbligo di residenza sancito dall’art. 27 del DPR n. 761/1979 ha costituito per il signor OMISSIS “rischio elettivo di cui si è assunto tutte le conseguenze”.
5. – La parte appellante ribadisce le proprie ragioni, con memoria di replica presentata in data 16 ottobre 2012, con la quale specifica che il signor OMISSIS era residente in Matera, anche se per evidenti valide ragioni familiari dimorava in Altamura. Tali ragioni erano ben conosciute dall’Amministrazione, che non aveva preso in considerazione ben due richieste di trasferimento. Del tutto irrilevante è il fatto che il Comune di Altamura sia in altra Regione, visto che è anche il Comune più vicino a quello di Matera. Non sussiste alcuno dei presupposti per il cosiddetto rischio “elettivo” considerata la normalità e ragionevolezza dei comportamenti in questione. Considera inammissibile il riferimento alla imputabilità del sinistro sollevata dall’Amministrazione solo in questa sede e che non è contenuta nel provvedimento impugnato.
Si fa riferimento in conclusione alla recente pronuncia della Corte Costituzionale di cui all’ordinanza n. 169/2012, a seguito di ordinanza n. 3879/2011 adottata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato di rimessione per non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità attinente all’art 12 del D.P.R. n. 3/1957. La ordinanza della Corte costituzionale esclude che la violazione dell’obbligo di residenza abbia di per sé effetto ostativo alla indennizzabilità dell’infortunio subito nel percorso dal lavoro alla dimora. L’appellante afferma che la giurisprudenza più recente costituzionale, civile, amministrativa giunge a ritenere indennizzabile anche l’infortunio occorso durante il percorso tra il lavoro e il luogo ove risieda la famiglia e supera ogni differenziazione nella definizione dell’infortunio in itinere tra rapporto privato e rapporto di pubblico impiego.
6. - Questa III Sezione del Consiglio di Stato ha disposto, con ordinanza n. 1198/2013, alla luce della novità dei principi enucleabili dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 169/2012, attività istruttoria - affidata alla USL appellata - volta ad acquisire la conoscenza degli elementi di fatto - in possesso della stessa USL - rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa vigente all’epoca dei fatti alla luce dei principi derivanti dall’ordinanza della Corte costituzionale soprarichiamata, con riferimento alla qualificazione di incidente in itinere dell’evento occorso al signor OMISSIS, con esclusione degli elementi non più opponibili nel presente giudizio.
7. – La USL ha adempiuto tempestivamente l’incombente istruttorio trasmettendo in data 27 marzo 2013 la richiesta relazione. La relazione riporta la relazione dei carabinieri sull’incidente nel quale è riportata la dichiarazione del conducente dell’altro veicolo coinvolto secondo la quale la responsabilità dell’incidente era da attribuirsi al signor OMISSIS, che aveva invaso con la sua autovettura la opposta corsia. Inoltre si segnala che dalla stessa relazione si evince l’orario dell’incidente indicato da un testimone tra le ore 14.45 e le ore 15, orario confermato dall’orario di ingresso in ospedale intorno alle 15,40, mentre il signor OMISSIS avrebbe dichiarato un orario intorno alle 14.15. La relazione sottolinea in conclusione che l’orario di lavoro del signor OMISSIS cessava alle 14 e che dunque vi era un “vulnus” di circa un’ora dalla la cessazione del lavoro e l’ora dell’incidente.
8. – A seguito della relazione istruttoria, presentano ulteriori memorie:
- la parte appellante che, anche con ulteriore nota aggiuntiva, censura la inosservanza dei precisi limiti fissati dalla ordinanza n. 3879/2011 che ha disposto la esclusione degli elementi non più opponibili nel presente giudizio. Si osserva inoltre che l’Amministrazione non può integrare la motivazione del provvedimento impugnato in sede processuale, che nelle premesse del provvedimento impugnato, la stessa Amministrazione oggi resistente “prende atto del giudizio emesso dalla Commissione medica dell’Ospedale militare di Bari” e che il verbale della medesima Commissione medica rileva che “dagli atti documentati, l’evento lesivo si è verificato in itinere; che non si ravvisano elementi di dolo, colpa grave o negligenza da parte dell’interessato”. Si contestano infine le modalità descrittive dell’incidente utilizzando solo le dichiarazioni dell’autista dell’altro veicolo coinvolto che ovviamente attribuisce la responsabilità al signor OMISSIS (mentre al contrario i carabinieri non hanno elevato alcuna contravvenzione a suo carico) e quelle sull’orario in cui è avvenuto in rapporto all’orario di lavoro dell’interessato, portando ulteriori elementi sulla congruità degli orari rispetto all’effettivo orario di cessazione del lavoro, considerato che i turnisti come il signor OMISSIS, devono attendere la sostituzione per lasciare il servizio.
- l’Amministrazione appellata che sottolinea come l’ordinanza n. 3879/2011 ha chiesto alla stessa Amministrazione di fornire gli elementi di fatto rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa vigente all’epoca dei fatti. I documenti disponibili sull’incidente dimostrano che non si può affermare che il signor OMISSIS fosse esente da responsabilità e che con certezza vi fosse un effettivo nesso di causalità tra evento e attività lavorativa. Il provvedimento impugnato adotta quindi quella che alla stregua delle norme e della giurisprudenza vigente a quell’epoca è una causa assorbente di diniego, senza perciò voler escludere la considerazione di altri elementi pure emergenti dal fascicolo personale, che sollevavano altri dubbi sulla dipendenza da causa di servizio dell’incidente. Si chiede pertanto, ove non si voglia riconoscere che il provvedimento è stato legittimamente adottato sulla base delle norme e della giurisprudenza vigente, che qualsiasi decisione all’esito del presente giudizio non dovrà vincolare l’azione amministrativa precludendo all’Amministrazione ogni doveroso supplemento istruttorio sulle cause dell’incidente e sull’effettivo nesso di causalità con l’attività lavorativa.
9. – La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 10 maggio 2013.
10. - L’appello è fondato
10.1. – Il Collegio giudica l’appello fondato alla luce dei criteri interpretativi di recente stabiliti dalla ordinanza della Corte costituzionale n. 162/2012. L’ordinanza, respingendo l’ordinanza di rimessione adottata dalla VI Sezione del Consiglio di Stato n. 3879/2011 di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art 12 del D.P.R. n. 3/1957, che prevede per il personale dipendente dallo Stato la stessa disposizione prevista per il personale del Servizio sanitario nazionale dall’art. 27, comma 4, del D.P.R. n. 761/1979, afferma in conclusione che: “Considerato che, in relazione al sopra evidenziato oggetto del giudizio a quo, siccome assunto nell’ordinanza di rimessione, il rimettente dà per presupposto che la violazione dell’obbligo di residenza, di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), oltre alle possibili ricadute sul piano disciplinare, abbia anche, di per sé, effetto ostativo alla indennizzabilità dell’infortunio subìto, per recarsi al lavoro, dal pubblico dipendente; che, tuttavia, così opinando, il giudice a quo ha omesso di prendere in esame, anche ai fini di una eventuale estensione dell’oggetto della denuncia di illegittimità costituzionale, sia la normativa di riferimento (e, prima di tutte, quella applicabile ratione temporis alla fattispecie oggetto di cognizione) sul riconoscimento della causa di servizio del dipendente pubblico, che, in ipotesi, dovrebbe giustificare l’incidenza della situazione di rilievo disciplinare supposta dalla norma impugnata ai fini di detto riconoscimento, sia la stessa disciplina in materia di infortunio in itinere, che, dopo una risalente elaborazione giurisprudenziale, si è tradotta in apposita disposizione inserita, da parte dell’articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), nel corpo dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), così che risulta trascurata anche quella giurisprudenza (segnatamente, della Corte di cassazione) che, quanto all’infortunio in itinere, nel delibare l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento e la percorrenza del tragitto normale tra il luogo di lavoro e quello di “abitazione”, per tale ha inteso, in termini di effettività, non solo il luogo di personale dimora del lavoratore ma anche quello (ove diverso) in cui si trovi la sua famiglia.”
10.2. – La ordinanza n. 162/2012 della Corte costituzionale precisa espressamente che la mancanza di autorizzazione per risiedere fuori dal comune dove è la sede di lavoro è sanzionabile sul piano disciplinare, ma non ha un effetto ostativo alla indennizzabilità dell’infortunio in itinere, chiarendo ulteriormente che è applicabile al pubblico impiego (anche nei regimi normativi precedenti a quello attuale) la giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di rapporti di impiego privato che considera ai fini dell’indennizzabilità per abitazione del lavoratore il luogo dove si trova la sua famiglia. L’ordinanza di rimessione della VI Sezione del Consiglio di Stato n. 3879/2011 poneva infatti la questione di costituzionalità con riferimento alla applicazione della norma sull’obbligo di autorizzazione per escludere l’indennizzabilità dell’incidente in itinere.
10.3. – Il provvedimento impugnato in primo grado, motivato esclusivamente sotto il profilo della mancata autorizzazione a risiedere fuori dal Comune ove è situata la sede di lavoro, è pertanto illegittimo alla luce dei criteri deducibili dalla sopra richiamata ordinanza della Corte Costituzionale, dal momento che il signor OMISSIS era residente nel Comune Matera, dove era la sede di lavoro, ma viveva ad Altamura con la sua famiglia e, tornando ad Altamura, dopo il lavoro, subiva l’incidente automobilistico. Alla luce dei criteri fissati dalla Corte non ha pertanto rilevanza il fatto che il dipendente non era stato autorizzato dalla ASL ad abitare fuori sede, al fine di qualificare l’incidente subito dall’appellante come incidente in itinere indennizzabile in quanto determinato da causa di servizio.
10.4. – Non sono opponibili in questo giudizio, il cui oggetto è la legittimità del provvedimento impugnato in primo grado, gli ulteriori motivi di diniego a cui la USL appellata aveva già fatto riferimento negli atti presentati nel corso del giudizio e che sono stati più estesamente articolati nella relazione trasmessa dalla USL in esecuzione della ordinanza istruttoria di questa Sezione del Consiglio di Stato n. 1198/2013 e nella successiva memoria della medesima USL presentata in data 20 aprile 2013. Tali motivi potranno essere certamente oggetto di istruttoria e di ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in contraddittorio con gli argomenti e gli ulteriori elementi forniti dalle parti interessate ai provvedimenti medesimi a norma della legge n. 241/1990.
11. – L’appello deve essere pertanto accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza del TAR riformata nel senso così indicato.
12. – In relazione all’andamento della vicenda processuale, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese delle due fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso in primo grado nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Romeo, Presidente
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Angelica Dell'Utri, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2013
Re: causa di servizio
TERMINE PERENTORIO SEMESTRALE
1) - Ministero della difesa aveva rigettato, per ritenuta tardività di presentazione della relativa istanza, la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità e di attribuzione dell’equo indennizzo.
IL TAR precisa:
2) - CONSIDERATO che, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso appare fondato, dovendo, per l’effetto, disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente riattivazione, in prospettiva conformativa, dell’iter procedimentale finalizzato all’apprezzamento, nel merito tecnico, della istanza del ricorrente.
Il resto leggetelo qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26/09/2013 201301947 Sentenza 1
N. 01947/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01529/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele e Rosa Ruggiero, con domicilio eletto in Salerno, al c.so Garibaldi, n. 215 c/o avv. Russo;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58;
per l'annullamento
del decreto n….. in data 19 maggio 2010, recante rigetto della istanza di riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio e correlata negazione dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
LETTO il ricorso, notificato in data 16 settembre 2010 e ritualmente depositato il 13 ottobre successivo, con il quale OMISSIS, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato la determinazione, meglio distinta in epigrafe, con la quale il Ministero della difesa aveva rigettato, per ritenuta tardività di presentazione della relativa istanza, la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità e di attribuzione dell’equo indennizzo;
CONSIDERATO che – a fronte dell’assunto, valorizzato dall’Amministrazione a supporto motivazionale della propria determinazione, per cui la piena conoscenza della lamentata infermità dovesse rimontare alla data (6 dicembre 1994) di dimissioni dalla divisione di cardiologia della ex usl n. 50 di OMISSIS, laddove era stata comunicata la diagnosi ( OMISSIS ), con consequenziale ed automatica tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio inoltrata solo in data 10 giugno 1995, oltre il termine perentorio semestrale scolpito ex lege – parte ricorrente assume, pur non negando la ridetta circostanza documentalmente attestata, che solo con il rilascio della prima cartella clinica (avvenuto in data 12 dicembre 1994) e, ancor più, con quello della seconda e più puntuale cartella clinica (avvenuto il 2 gennaio 1995, con conseguente dimissione con riforma dall’ospedale militare di Caserta in data 17 febbraio 1995) egli aveva avuto effettiva, puntuale e documentata contezza della propria malattia, la cui reale natura e gravità ed il cui effetto concretamente invalidante non aveva potuto prima di allora percepire;
RITENUTO che – a fronte del rilievo che il ritardo con il quale il ricorrente si è attivato a presentare la domanda appare obiettivamente minimo, testimoniando se non altro della sollecitudine con cui lo stesso ha inteso promuovere l’iniziativa finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – appare plausibile ritenere che l’effettiva e piena percezione della gravità della malattia accertata in data 6 dicembre rimonti in realtà (una alla documentata acquisizione della sua concreta attitudine invalidante, tale da imporne la immediata riforma dal servizio militare) solo con il rilascio della cartella clinica;
CONSIDERATO che, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso appare fondato, dovendo, per l’effetto, disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente riattivazione, in prospettiva conformativa, dell’iter procedimentale finalizzato all’apprezzamento, nel merito tecnico, della istanza del ricorrente;
RITENUTO che, stante l’obiettiva particolarità del caso esaminato, le spese di lite possano essere interamente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
1) - Ministero della difesa aveva rigettato, per ritenuta tardività di presentazione della relativa istanza, la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità e di attribuzione dell’equo indennizzo.
IL TAR precisa:
2) - CONSIDERATO che, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso appare fondato, dovendo, per l’effetto, disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente riattivazione, in prospettiva conformativa, dell’iter procedimentale finalizzato all’apprezzamento, nel merito tecnico, della istanza del ricorrente.
Il resto leggetelo qui sotto.
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26/09/2013 201301947 Sentenza 1
N. 01947/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01529/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2010, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele e Rosa Ruggiero, con domicilio eletto in Salerno, al c.so Garibaldi, n. 215 c/o avv. Russo;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Salerno, al corso Vittorio Emanuele n. 58;
per l'annullamento
del decreto n….. in data 19 maggio 2010, recante rigetto della istanza di riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio e correlata negazione dell'equo indennizzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2013 il dott. Giovanni Grasso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
LETTO il ricorso, notificato in data 16 settembre 2010 e ritualmente depositato il 13 ottobre successivo, con il quale OMISSIS, come in atti rappresentato e difeso, ha impugnato la determinazione, meglio distinta in epigrafe, con la quale il Ministero della difesa aveva rigettato, per ritenuta tardività di presentazione della relativa istanza, la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della propria infermità e di attribuzione dell’equo indennizzo;
CONSIDERATO che – a fronte dell’assunto, valorizzato dall’Amministrazione a supporto motivazionale della propria determinazione, per cui la piena conoscenza della lamentata infermità dovesse rimontare alla data (6 dicembre 1994) di dimissioni dalla divisione di cardiologia della ex usl n. 50 di OMISSIS, laddove era stata comunicata la diagnosi ( OMISSIS ), con consequenziale ed automatica tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio inoltrata solo in data 10 giugno 1995, oltre il termine perentorio semestrale scolpito ex lege – parte ricorrente assume, pur non negando la ridetta circostanza documentalmente attestata, che solo con il rilascio della prima cartella clinica (avvenuto in data 12 dicembre 1994) e, ancor più, con quello della seconda e più puntuale cartella clinica (avvenuto il 2 gennaio 1995, con conseguente dimissione con riforma dall’ospedale militare di Caserta in data 17 febbraio 1995) egli aveva avuto effettiva, puntuale e documentata contezza della propria malattia, la cui reale natura e gravità ed il cui effetto concretamente invalidante non aveva potuto prima di allora percepire;
RITENUTO che – a fronte del rilievo che il ritardo con il quale il ricorrente si è attivato a presentare la domanda appare obiettivamente minimo, testimoniando se non altro della sollecitudine con cui lo stesso ha inteso promuovere l’iniziativa finalizzata al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio – appare plausibile ritenere che l’effettiva e piena percezione della gravità della malattia accertata in data 6 dicembre rimonti in realtà (una alla documentata acquisizione della sua concreta attitudine invalidante, tale da imporne la immediata riforma dal servizio militare) solo con il rilascio della cartella clinica;
CONSIDERATO che, alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso appare fondato, dovendo, per l’effetto, disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente riattivazione, in prospettiva conformativa, dell’iter procedimentale finalizzato all’apprezzamento, nel merito tecnico, della istanza del ricorrente;
RITENUTO che, stante l’obiettiva particolarità del caso esaminato, le spese di lite possano essere interamente compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Onorato, Presidente
Giovanni Grasso, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/09/2013
Re: causa di servizio
Messaggio da italiauno61 »
L'intempestività della domanda di riconoscimento è forse l'UNICO punto che è favorevolmente ribaltabile in sede di contenzioso. L'individuazione della data di conoscibilità di una infermità da parte dell'interessato è infatti una percezione talmente personale che è facilmente contestabile.
Re: causa di servizio
11/10/2013 201308787 Sentenza 1B
N. 08787/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02370/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di equo indennizzo
------------------------------------------------------------------------------
IL TAR LAZIO scrive:
Il ricorso si appalesa fondato
1) - Va premesso, in punto di fatto, che l’Amministrazione intimata ha negato il riconoscimento dell’equo indennizzo sul presupposto che il ricorrente avrebbe presentato la relativa istanza soltanto in data 11 marzo 2002, pur avendo avuto la piena conoscenza della infermità sofferta già in data 20 giugno 2000, e quindi ben oltre i sei mesi previsti dalla normativa sopraindicata.
2) - La giurisprudenza al riguardo appare orientata in conformità all’interpretazione proposta dal Collegio laddove sostiene che a norma dell’art. 3 comma 2 D.P.R. 20 aprile 1994 n. 349, l’onere per il dipendente di presentare contestualmente l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e quella di liquidazione dell’equo indennizzo sussiste solo nell’ipotesi che la menomazione permanente si sia manifestata contemporaneamente all’infermità o lesione, che è circostanza che l’Amministrazione è tenuta a comprovare ove intenda eccepire la tardività della istanza di liquidazione dell’equo indennizzo.
3) - Non a caso la successiva normativa e segnatamente il dpr 29 ottobre 2001 n. 461, recante le norme regolamentari di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, tra l’altro recante anche – all’art. 20 – abrogazione del dpr 20 aprile 1994 n. 349, ha rimodulato la precedente disposizione in materia, precisando all’art. 2, comma 3, che “la presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio….” e specificando che “la richiesta di equo indennizzo…. deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione…. ovvero da quando si sia verificata la menomazione in conseguenza dell’infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio”.
4) - In definitiva, sia per l’effetto dell’attuale normativa che nel regime normativo previgente è l’emersione della menomazione, conseguenza diretta dell’infermità o lesione dipendente da causa di servizio, e la contestuale consapevolezza della sua gravità che determina il dies a quo relativo al termine semestrale per la presentazione dell’istanza di equo indennizzo.
5) - Nella fattispecie, pertanto, la domanda presentata dal ricorrente l’11 marzo 2002 deve considerarsi tempestiva atteso che, vista la natura dell’infermità da cui risulta affetto il ricorrente, il termine di sei mesi previsto dalla normativa deve intendersi come non decorrente dal giorno in cui si è verificata l’infermità, bensì dal giorno in cui il ricorrente ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione di servizio.
Conclusivamente il ricorso va accolto, mentre si rinvengono valide ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
OMISSIS
(leggete il punto n. 3 e 5)
Quanto sopra, sono alcuni punti della sentenza.
N. 08787/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02370/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di equo indennizzo
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IL TAR LAZIO scrive:
Il ricorso si appalesa fondato
1) - Va premesso, in punto di fatto, che l’Amministrazione intimata ha negato il riconoscimento dell’equo indennizzo sul presupposto che il ricorrente avrebbe presentato la relativa istanza soltanto in data 11 marzo 2002, pur avendo avuto la piena conoscenza della infermità sofferta già in data 20 giugno 2000, e quindi ben oltre i sei mesi previsti dalla normativa sopraindicata.
2) - La giurisprudenza al riguardo appare orientata in conformità all’interpretazione proposta dal Collegio laddove sostiene che a norma dell’art. 3 comma 2 D.P.R. 20 aprile 1994 n. 349, l’onere per il dipendente di presentare contestualmente l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e quella di liquidazione dell’equo indennizzo sussiste solo nell’ipotesi che la menomazione permanente si sia manifestata contemporaneamente all’infermità o lesione, che è circostanza che l’Amministrazione è tenuta a comprovare ove intenda eccepire la tardività della istanza di liquidazione dell’equo indennizzo.
3) - Non a caso la successiva normativa e segnatamente il dpr 29 ottobre 2001 n. 461, recante le norme regolamentari di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, tra l’altro recante anche – all’art. 20 – abrogazione del dpr 20 aprile 1994 n. 349, ha rimodulato la precedente disposizione in materia, precisando all’art. 2, comma 3, che “la presentazione della richiesta di equo indennizzo può essere successiva o contestuale alla domanda di riconoscimento di causa di servizio ovvero può essere prodotta nel corso del procedimento di riconoscimento di causa di servizio….” e specificando che “la richiesta di equo indennizzo…. deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione, da cui sia derivata una menomazione…. ovvero da quando si sia verificata la menomazione in conseguenza dell’infermità o lesione già riconosciuta dipendente da causa di servizio”.
4) - In definitiva, sia per l’effetto dell’attuale normativa che nel regime normativo previgente è l’emersione della menomazione, conseguenza diretta dell’infermità o lesione dipendente da causa di servizio, e la contestuale consapevolezza della sua gravità che determina il dies a quo relativo al termine semestrale per la presentazione dell’istanza di equo indennizzo.
5) - Nella fattispecie, pertanto, la domanda presentata dal ricorrente l’11 marzo 2002 deve considerarsi tempestiva atteso che, vista la natura dell’infermità da cui risulta affetto il ricorrente, il termine di sei mesi previsto dalla normativa deve intendersi come non decorrente dal giorno in cui si è verificata l’infermità, bensì dal giorno in cui il ricorrente ha avuto la possibilità di ricollegare con certezza l’infermità alla prestazione di servizio.
Conclusivamente il ricorso va accolto, mentre si rinvengono valide ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
OMISSIS
(leggete il punto n. 3 e 5)
Quanto sopra, sono alcuni punti della sentenza.
Re: causa di servizio
Messaggio da italiauno61 »
come volevasi dimostrare, anche se lette le motivazioni del Giudice, si rileva che lo stesso non è che capisca troppo della materia...
Re: causa di servizio
Questa è una parte del Parere del CdS (del 12.11.2013) a seguito di un ricorso straordinario al P.D.R. che è stato accolto:
1) - D’altra parte, ritiene la Sezione, che il citato certificato del 20 giugno 1997, presente in atti, con il quale il sanitario dell’istituto ha “consigliato l’astensione dal lavoro per giorni uno”, non possa di per sé configurare l’evidenza dell’inizio della più complessa patologia ipertensiva oggetto del successivo riconoscimento della causa di servizio.
1) - D’altra parte, ritiene la Sezione, che il citato certificato del 20 giugno 1997, presente in atti, con il quale il sanitario dell’istituto ha “consigliato l’astensione dal lavoro per giorni uno”, non possa di per sé configurare l’evidenza dell’inizio della più complessa patologia ipertensiva oggetto del successivo riconoscimento della causa di servizio.
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