Re: QUESITO ART.3 COMMA 7 LEGGE 165/97 (Moltiplicatore)
Inviato: mar set 11, 2018 8:04 pm
Sezione
EMILIA ROMAGNA
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Questa invece respinge, ma il GUP, mi sembra che sia stato "acquisito" e promosso per andare in Lombardia
Numero 20 Pubblicazione 18/01/2018
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale
per l'Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere del Consigliere dott. Massimo Chirieleison ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44754 da OMISSIS, nato il OMISSIS, elettivamente domiciliato in 00144 - Roma, al Viale Africa, n. 120, presso lo studio dell’avv. Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U) che lo rappresenta e difende, contro INPS — Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Gestione Dipendenti Pubblici, con sede in 00144 Roma (RM) alla via Giro il Grande 21, rappresentato e difeso dall’avv. Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Gramsci n.6/8, presso l'Avvocatura provinciale dell'INPS.
Udito nella pubblica udienza del 6 dicembre 2017, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, l’avv. Michela Scafetta, per il ricorrente e, in sostituzione dell’avv. Oreste Manzi, l’avv. Mariateresa Nasso per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, con il presente ricorso, impugna la determinazione INPS. OMISSIS del 13/02/2017, attestante il diniego del riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, chiedendo l’accertamento del diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con la conseguente rideterminazione della pensione numero iscrizione OMISSIS in considerazione del maggioremontante contributivo.
Il ricorso non può essere accolto per i seguenti motivi.
Il ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'aumento deI montante contributivo maturato di importo pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'articolo 3, comma 7, deI decreto legislativo numero 165 del 1997.
Prima di passare al merito della causa, questo giudice delle pensioni, ritiene richiamare brevemente le fonti normative che disciplinano l'istituto della c.d. Ausiliaria.
L’art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), introduce rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità.
L'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 165/1997 prevede che nei confronti del personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".
L’ausiliaria, giova ricordare, è la posizione giuridica in cui viene collocato, al termine del servizio effettivo, il personale appartenente alle forze armate, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo delle Guardie di finanza, giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario.
Ai soggetti collocati in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento pensionistico, un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio. Al termine del periodo di ausiliaria, la cui durata è di 8 anni, viene liquidato un nuovo trattamento pensionistico, comprensivo anche del suddetto periodo, sulla base della retribuzione pensionabile al momento della cessazione dal servizio permanente, maggiorata degli aumenti maturati nel periodo di ausiliaria e dell’indennità di ausiliaria stessa.
Con il Dlgs 165/97, questo istituto ha subito una profonda modifica.
Innanzitutto, il collocamento in ausiliaria può avvenire soltanto a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (art. 3, comma 1). Viene, pertanto, eliminata in via definitiva la possibilità di accedere all’ausiliaria nel caso di pensionamento anticipato.
Per quanto concerne il periodo massimo di permanenza in ausiliaria, si è passati, pertanto, da 8 a 5 anni (art. 3, comma 2), mediante una graduale riduzione di un anno ogni tre (art. 7 comma 2).
In sintesi, la disposizione in esame prevede, nei casi di cessazione dal servizio ex art. 992, comma 1, del D. Lgs n. 66 del 2010, in un sistema di calcolo della pensione liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, un meccanismo di incremento della base pensionabile per Ie seguenti categorie di personale:
· " per il personale di cui all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria".
Tale inciso riguarda il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile non destinatario dell'ausiliaria;
ovvero,
· `'per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria "
nonché
· " per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) " in alternativa al collocamento in ausiliaria previa opzione dell'interessato.
Il collocamento in ausiliaria disciplinato dal Capo VII- Sezione III — articoli 886 e 992 e seguenti approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, avviene:
· Esclusivamente a seguito di cessazione per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza.
· A domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, come modificato dall'art. 2, comma 3 dell'art. 2229 C.O.M. . Tale collocamento in ausiliaria è " equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento del limite di età".
In tutti i casi sopra delineati, la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria avviene sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e cioè dei "requisiti psico-fisici", richiamati dall'art. 3, comma 7 della norma in esame "per accedere o permanere in ausiliaria" e non anche a coloro che sono esclusi dall'ausiliaria in quanto dispensati dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, come nel caso in esame.
Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiama alcune pronuncie della Corte dei Conti della Regione Abruzzo che, in un caso del tutto analogo a quello del ricorrente, ha riconosciuto anche “al ex militare cessato anticipatamente dal servizio per infermità, il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 165/1997”.
Questo giudice, tuttavia, ritiene di non condividere quanto affermato dall’isolata giurisprudenza richiamata dal ricorrente, ostando il chiaro e consolidato quadro normativo di riferimento relativo al collocamento in ausiliaria che può avvenire soltanto a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e cioè dei "requisiti psico-fisici", richiamati dall'art. 3, comma 7 della norma in esame "per accedere o permanere in ausiliaria".
Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza, non è destinatario del diritto all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 165/1997, dal momento che risulta essere stato dispensato dal servizio per fisica inabilità (collocato in congedo per infermità) dal 28/08/2015 e da tale data risulta essere titolare di pensione diretta di inabilità.
Per i motivi esposti il nominato in oggetto, appuntato scelto della Guardia di Finanza, non è destinatario del diritto all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997, in quanto collocato in congedo per infermità, nè risulta destinatario della facoltà di opzione per l'incremento di montante, in alternativa al collocamento in ausiliaria, dal momento che è escluso dal collocamento in tale situazione essendo cessato per dispensa.
In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso de quo deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente liquidazione delle spese legali come da dispositivo. Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando:
RESPINGE il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese legali, che si liquidano nel complessivo importo di € 300,00 (trecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Nulla per le spese di giustizia.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 6 dicembre 2017.
Il giudice
(Massimo Chirieleison)
f.to Massimo Chirieleison
Depositata in Segreteria il giorno 18/01/2018
Il Direttore di Segreteria
f.to dott.ssa Lucia Caldarelli
EMILIA ROMAGNA
Esito
SENTENZA
Materia
PENSIONI
Anno
2018
Questa invece respinge, ma il GUP, mi sembra che sia stato "acquisito" e promosso per andare in Lombardia
Numero 20 Pubblicazione 18/01/2018
REPUBBLICA ITALIANA
la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale
per l'Emilia-Romagna
in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, in persona del Consigliere del Consigliere dott. Massimo Chirieleison ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio instaurato con il ricorso n. 44754 da OMISSIS, nato il OMISSIS, elettivamente domiciliato in 00144 - Roma, al Viale Africa, n. 120, presso lo studio dell’avv. Michela SCAFETTA (SCFMHL79E55A485U) che lo rappresenta e difende, contro INPS — Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Gestione Dipendenti Pubblici, con sede in 00144 Roma (RM) alla via Giro il Grande 21, rappresentato e difeso dall’avv. Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato in Bologna, via Gramsci n.6/8, presso l'Avvocatura provinciale dell'INPS.
Udito nella pubblica udienza del 6 dicembre 2017, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Maria Cassadonte, l’avv. Michela Scafetta, per il ricorrente e, in sostituzione dell’avv. Oreste Manzi, l’avv. Mariateresa Nasso per l’INPS;
Visti gli atti di causa;
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente, con il presente ricorso, impugna la determinazione INPS. OMISSIS del 13/02/2017, attestante il diniego del riconoscimento del beneficio previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, chiedendo l’accertamento del diritto all’aumento del montante contributivo maturato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio, moltiplicato per l’aliquota di computo della pensione, previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 1997, con la conseguente rideterminazione della pensione numero iscrizione OMISSIS in considerazione del maggioremontante contributivo.
Il ricorso non può essere accolto per i seguenti motivi.
Il ricorrente chiede l'accertamento del diritto all'aumento deI montante contributivo maturato di importo pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio, moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, previsto dall'articolo 3, comma 7, deI decreto legislativo numero 165 del 1997.
Prima di passare al merito della causa, questo giudice delle pensioni, ritiene richiamare brevemente le fonti normative che disciplinano l'istituto della c.d. Ausiliaria.
L’art. 3 del DLgs n. 165/1997, in attuazione della delega conferita ai sensi dell’art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 662/96 (legge finanziaria 1997), introduce rilevanti modifiche alla normativa riguardante la posizione di ausiliaria, sotto il profilo delle modalità di accesso, dei limiti di permanenza e dell’importo dell’indennità.
L'art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 165/1997 prevede che nei confronti del personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco "escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato".
L’ausiliaria, giova ricordare, è la posizione giuridica in cui viene collocato, al termine del servizio effettivo, il personale appartenente alle forze armate, all’Arma dei Carabinieri e al Corpo delle Guardie di finanza, giudicato idoneo a seguito di accertamento sanitario.
Ai soggetti collocati in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento pensionistico, un’indennità pari all’80% della differenza tra la pensione percepita e la retribuzione spettante al pari grado in servizio. Al termine del periodo di ausiliaria, la cui durata è di 8 anni, viene liquidato un nuovo trattamento pensionistico, comprensivo anche del suddetto periodo, sulla base della retribuzione pensionabile al momento della cessazione dal servizio permanente, maggiorata degli aumenti maturati nel periodo di ausiliaria e dell’indennità di ausiliaria stessa.
Con il Dlgs 165/97, questo istituto ha subito una profonda modifica.
Innanzitutto, il collocamento in ausiliaria può avvenire soltanto a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età (art. 3, comma 1). Viene, pertanto, eliminata in via definitiva la possibilità di accedere all’ausiliaria nel caso di pensionamento anticipato.
Per quanto concerne il periodo massimo di permanenza in ausiliaria, si è passati, pertanto, da 8 a 5 anni (art. 3, comma 2), mediante una graduale riduzione di un anno ogni tre (art. 7 comma 2).
In sintesi, la disposizione in esame prevede, nei casi di cessazione dal servizio ex art. 992, comma 1, del D. Lgs n. 66 del 2010, in un sistema di calcolo della pensione liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, un meccanismo di incremento della base pensionabile per Ie seguenti categorie di personale:
· " per il personale di cui all'art. 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria".
Tale inciso riguarda il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile non destinatario dell'ausiliaria;
ovvero,
· `'per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria "
nonché
· " per il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) " in alternativa al collocamento in ausiliaria previa opzione dell'interessato.
Il collocamento in ausiliaria disciplinato dal Capo VII- Sezione III — articoli 886 e 992 e seguenti approvato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, avviene:
· Esclusivamente a seguito di cessazione per raggiungimento del limite di età previsto per il grado e il ruolo di appartenenza.
· A domanda, a condizione di aver prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, ai sensi degli articoli 7, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, come modificato dall'art. 2, comma 3 dell'art. 2229 C.O.M. . Tale collocamento in ausiliaria è " equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento del limite di età".
In tutti i casi sopra delineati, la cessazione dal servizio e il collocamento in ausiliaria avviene sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e cioè dei "requisiti psico-fisici", richiamati dall'art. 3, comma 7 della norma in esame "per accedere o permanere in ausiliaria" e non anche a coloro che sono esclusi dall'ausiliaria in quanto dispensati dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, come nel caso in esame.
Il ricorrente, a sostegno della propria tesi, richiama alcune pronuncie della Corte dei Conti della Regione Abruzzo che, in un caso del tutto analogo a quello del ricorrente, ha riconosciuto anche “al ex militare cessato anticipatamente dal servizio per infermità, il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 165/1997”.
Questo giudice, tuttavia, ritiene di non condividere quanto affermato dall’isolata giurisprudenza richiamata dal ricorrente, ostando il chiaro e consolidato quadro normativo di riferimento relativo al collocamento in ausiliaria che può avvenire soltanto a seguito di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età e sempre che il militare sia in possesso dei requisiti di idoneità al servizio e cioè dei "requisiti psico-fisici", richiamati dall'art. 3, comma 7 della norma in esame "per accedere o permanere in ausiliaria".
Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza, non è destinatario del diritto all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D. Lgs. n. 165/1997, dal momento che risulta essere stato dispensato dal servizio per fisica inabilità (collocato in congedo per infermità) dal 28/08/2015 e da tale data risulta essere titolare di pensione diretta di inabilità.
Per i motivi esposti il nominato in oggetto, appuntato scelto della Guardia di Finanza, non è destinatario del diritto all'incremento figurativo di cui all'art. 3, comma 7, D.Lgs. n. 165/1997, in quanto collocato in congedo per infermità, nè risulta destinatario della facoltà di opzione per l'incremento di montante, in alternativa al collocamento in ausiliaria, dal momento che è escluso dal collocamento in tale situazione essendo cessato per dispensa.
In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso de quo deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente liquidazione delle spese legali come da dispositivo. Non vi è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giustizia, avuto riguardo al principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici.
P.Q.M.
la Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando:
RESPINGE il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese legali, che si liquidano nel complessivo importo di € 300,00 (trecento/00), oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Nulla per le spese di giustizia.
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196,
DISPONE
Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna il 6 dicembre 2017.
Il giudice
(Massimo Chirieleison)
f.to Massimo Chirieleison
Depositata in Segreteria il giorno 18/01/2018
Il Direttore di Segreteria
f.to dott.ssa Lucia Caldarelli