Re: Pagamento licenza ordinaria
Inviato: sab ago 25, 2012 11:27 pm
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http://www.anci.it/index.cfm?layout=det ... Dett=37964" onclick="window.open(this.href);return false;
Spending review - Funzione pubblica risponde ad Anci su monetizzazione ferie non godute
[08-08-2012]
Con nota del 6 agosto u.s., il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo ad una richiesta dell'Anci, ha chiarito la portata applicativa del comma 8 dell’art. 5 del decreto legge n. 95/2012 che, come noto, prevede il divieto di corrispondere trattamenti economici in luogo della fruizione di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT.
In particolare, l'Anci ha chiesto specifici chiarimenti relativamente all’ambito temporale di applicazione di detta disposizione, ossia se la stessa trovi applicazione in relazione alle ferie che maturino a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge, ossia il 7 luglio u.s., oppure se il divieto di c.d. “monetizzazione” si estende anche in relazione alle ipotesi di ferie maturate antecedentemente all’entrata in vigore del decreto medesimo e, allo stesso modo, alle ipotesi di intervenuta interruzione del rapporto di lavoro, con diritto alla monetizzazione delle ferie. Secondo il Dipartimento, in base ai principi generali che governano l’applicazione delle leggi nel tempo, pur dopo la nuova normativa, debbono rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, "poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista".
Così, secondo il Dipartimento, la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione, le situazioni in cui le ferie risultino maturate prima di tale data e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso secondo le clausole di alcuni comparti).
Resto salvo, in ogni caso, che "la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste. In particolare, poiché, come noto, le ferie sono finalizzate al reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore, la normativa fissa delle condizioni temporali per la fruizione, stabilendo che esse possono essere rinviate- per il tempo previsto – solo in presenza delle circostanze specificatamente indicate (art. 10 del dlgs. N. 66 del 2003, art. 18 del CCNL comparto regioni ed enti locali del 6.7.1995). Pertanto, le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la motivazione del rinvio che ha portato all’accumulo, rammentandosi che le esigenze di servizio che, in base al CCNL, possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base al CCNL, la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio".
Si evidenzia tuttavia che il Dipartimento ha ritenuto comunque opportuno che, considerato che la questione presenta dei risvolti finanziari, sulla questione si pronunci anche il Ministero dell’economia e delle finanze.
Si resta dunque in attesa dell'avviso del Ministero dell'Economia. (com/gp)
Ecco l'altro link
http://www.anci.it/Contenuti/Allegati/n ... godute.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
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Spending review - Funzione pubblica risponde ad Anci su monetizzazione ferie non godute
[08-08-2012]
Con nota del 6 agosto u.s., il Dipartimento della Funzione Pubblica, rispondendo ad una richiesta dell'Anci, ha chiarito la portata applicativa del comma 8 dell’art. 5 del decreto legge n. 95/2012 che, come noto, prevede il divieto di corrispondere trattamenti economici in luogo della fruizione di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT.
In particolare, l'Anci ha chiesto specifici chiarimenti relativamente all’ambito temporale di applicazione di detta disposizione, ossia se la stessa trovi applicazione in relazione alle ferie che maturino a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge, ossia il 7 luglio u.s., oppure se il divieto di c.d. “monetizzazione” si estende anche in relazione alle ipotesi di ferie maturate antecedentemente all’entrata in vigore del decreto medesimo e, allo stesso modo, alle ipotesi di intervenuta interruzione del rapporto di lavoro, con diritto alla monetizzazione delle ferie. Secondo il Dipartimento, in base ai principi generali che governano l’applicazione delle leggi nel tempo, pur dopo la nuova normativa, debbono rimanere salvaguardate tutte quelle situazioni che si sono definite prima della sua entrata in vigore, "poiché, in caso contrario, si attribuirebbe alla norma una portata retroattiva che non è stata esplicitamente prevista".
Così, secondo il Dipartimento, la preclusione alla monetizzazione non riguarda i rapporti di lavoro già cessati prima dell’entrata in vigore della predetta disposizione, le situazioni in cui le ferie risultino maturate prima di tale data e ne risulti incompatibile la fruizione a causa della ridotta durata del rapporto o a causa della situazione di sospensione del rapporto cui segua la sua cessazione (ad esempio i casi di collocamento in aspettativa per lo svolgimento del periodo di prova presso altra amministrazione a seguito della vincita di un concorso secondo le clausole di alcuni comparti).
Resto salvo, in ogni caso, che "la monetizzazione delle ferie in questi residui casi potrà avvenire solo in presenza delle limitate ipotesi normativamente e contrattualmente previste. In particolare, poiché, come noto, le ferie sono finalizzate al reintegro delle energie psicofisiche del lavoratore, la normativa fissa delle condizioni temporali per la fruizione, stabilendo che esse possono essere rinviate- per il tempo previsto – solo in presenza delle circostanze specificatamente indicate (art. 10 del dlgs. N. 66 del 2003, art. 18 del CCNL comparto regioni ed enti locali del 6.7.1995). Pertanto, le situazioni devono essere esaminate e valutate considerando anche la motivazione del rinvio che ha portato all’accumulo, rammentandosi che le esigenze di servizio che, in base al CCNL, possono giustificare il rinvio temporaneo debbono risultare da atto formale con data certa e che, sempre in base al CCNL, la monetizzazione è consentita solo in caso di cessazione del rapporto ove il rinvio della fruizione sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio".
Si evidenzia tuttavia che il Dipartimento ha ritenuto comunque opportuno che, considerato che la questione presenta dei risvolti finanziari, sulla questione si pronunci anche il Ministero dell’economia e delle finanze.
Si resta dunque in attesa dell'avviso del Ministero dell'Economia. (com/gp)
Ecco l'altro link
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