gentile Avvocato Carta,
la ringrazio anticipatamente per le preziose info che vorrà darmi.
Le spiego quanto segue.
Nell'arco di tempo tra il 2008 e 2009, lo scrivente partecipava al concorso per Maresciallo dei Carabinieri - 14° corso Biennale - risultando alla fine dell'iter concorsuale 548° su 490 posti totali. Impossibilitato a partecipare ai successivi bandi per il superamento dell'età di 26 anni, il sottoscritto si dedicava allo studio universitario presso la facoltà di giurisprudenza di Palermo conseguendo, nell'aprile del 2013, la laurea in giurisprudenza magistrale con il massimo dei voti. La precisazione non è fine a se stessa ma è volutamente rimarcata in quanto lo scrivente aveva improntato i propri studi universitari alla partecipazione del concorso per ufficiale R.T.L. (riservato a civili laureati in varie discipline la cui partecipazione è consentita fino ai 40 anni) che, purtroppo, non è stato più bandito per laureati in giurisprudenza nei successivi anni.
Premesse tali considerazioni, mi sono catapultato nell'odierno post in quanto ho letto di sentenze del TAR e Consiglio di stato che, per un verso sembrano accogliere la legge D'Alia, per un verso ne escludono l'applicabilità all'Arma dei carabinieri.
Lasciando stare ogni considerazione di diritto (sebbene sia laureato e mi sia fatto un'idea sulla vicenda, non posso sostituirmi ad un Principe del Foro quale lei è) mi chiedevo cosa posso concretamente fare per dare attuazione a queste mie aspettative.
In tal senso vorrei sapere se la mia graduatoria è valida e se lo è, cosa posso concretamente fare.
Cordiali saluti
validità della graduatoria 14° biennale Marescialli
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: validità della graduatoria 14° biennale Marescialli
le anticipo il mio pensiero, argomentandolo in modo giuridico.
Se utilizziamo la legge D'Alia, le graduatorie -che all'entrata in vigore di questo provvedimento erano valide - sono prorogate fino al 2016.
[Dalla combinata lettura del D.lgs n. 164/2001 (che proroga di 3 anni, quindi, 2012, la mia graduatoria), con la legge di stabilità del 2012 che proroga fino al dicembre 2013 le graduatorie allora vigenti, quindi, anche la mia, risulta applicabile la legge D'Alia che viene approvata nell'ottobre 2013]
Se invece sosteniamo, come dice il Tar nella sentenza n.09984/2014 che la legge D'alia non può applicarsi all'ordinamento speciale dell'arma dei cc, la mia graduatoria non sarebbe validamente prorogata al 31 dicembre 2016 bensì, solo al 31 dicembre 2013.
Tuttavia, già a partire dal 2013 si era consolidato l'orientamento che trasformava la facoltà di scorrimento della graduatoria in vero e proprio obbligo. Infatti, la legge D'Alia, come avviene da sempre il parlamento, ha semplicemente trasfuso in legge questo orientamento. Si sa che in Italia, e nei sistemi a civil law i giudici non creano diritto ma, stante il principio della separazione dei poteri, il legislatore può ascoltare le supreme corti trasformando - come ha fatto la D'Alia - un orientamento in legge dello stato.
Prescindendo il provvedimento di cui alla L. n. 101/2013, giova precisare come l'evoluzione giurisprudenziale in tema di scorrimenti di graduatorie di concorsi pubblici, con la sentenza del 15 settembre 2009, n. 8743, che si riporta a precedente sentenza del 30 gennaio 2003, n. 536, ha sostanzialmente rimarcato quanto sostanzialmente oggi si sostiene: “… la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale, in presenza di soggetti già dimostratisi idonei nella precedente procedura concorsuale appare in contrasto - oltre che con i principi di efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, ed in definitiva con il principio di buon andamento – anche con la ratio e con il principio di economicità, posti e valorizzati dal D. Lgs n. 29 del 1993 e dell’art. 15, comma 7 del DPR n. 487 del 1994…”.
Principi, questi, tutti chiaramente rinvenibili anche nella vigente legislazione europea . Tuttavia, la cosa più sorprendente è custodita nelle ultime righe della sentenza in questione, laddove i Giudici amministrativi precisano che “… la giurisprudenza di questo TAR afferma che, proprio in attuazione ai suddetti principi ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida … costituisce atto d’obbligo e non meramente discrezionale della Pubblica Amministrazione”.
Va tuttavia precisato che l’orientamento del TAR non è nuovo, ma segue una precedente decisione della suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, che, con sentenza n. 3252 del 2003, aveva già ritenuto che, sempre e comunque, sussiste un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione nel caso in cui l’Amministrazione ha deciso di coprire il posto vacante con reclutamento dall'esterno in presenza di graduatoria ancora valida. In questa circostanza è stato tanto evidente ravvedere, in capo all'Amministrazione, un vero obbligo di far scorrere le graduatorie ancora efficaci, da rendere addirittura necessaria la condanna dell’Amministrazione insolvente all'integrale pagamento delle spese processuali.
In tal senso, l'Arma dei carabinieri avrebbe dovuto, stante la validità della graduatoria al dicembre del 2013, far scorrere la stessa "in quanto sussiste un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione nel caso in cui l’Amministrazione ha deciso - come poi è stato bandendo successivi ed analoghi concorsi - di coprire i posti vacanti con il reclutamento dall’esterno". In questa circostanza si ravvede in modo evidente in capo all’Amministrazione, un vero obbligo di far scorrere le graduatorie ancora efficaci, da rendere addirittura necessaria la condanna dell’Amministrazione insolvente all’integrale pagamento delle spese processuali.
Inoltre, a conferma di quanto appena detto si cita un ulteriore precedente giurisprudenziale (Tar del Lazio - sentenza n. 8743/2009) secondo cui "In vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei".
In più, l'eventuale quiescenza dello scrivente - determinata dall'allora impossibilità di impugnare il successivo bando del 15° biennale per carenza di ragioni sostanziali da ricercarsi nell'esistenza in capo all'Amministrazione di una semplice facoltà in ordine allo scorrimento della graduatoria e non, com'è oggi, in un chiaro obbligo di natura giuridica - non può essere messa in discussione in quanto, per un verso la proroga della suddetta graduatoria per un complessivo quadriennio nel dicembre 2013 in piena spending review, [in quanto l'Arma è stata soggetta a limitazione avendo un turn-over al 20%], per un altro il successivo decreto D'Alia [con il suo obbligo di procedere alla scorrimento delle graduatorie, anche validamente prorogate negli anni antecedenti], comportano la piena validità e sotto-posizione al nuovo regime giuridico della graduatoria del concorso A.M. 14° biennale 2009.
Altresì, non può ulteriormente parlarsi di quiescenza amministrativa in quanto la nuova evoluzione legislativa ha determinato una completa rivisitazione di concetti precedentemente assodati: il Decreto D'Alia e la costante giurisprudenza amministrativa hanno, infatti, trasformato l'interesse legittimo all'assunzione in un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, quindi, esercitabile in qualunque tempo nell'inerzia dell'Amministrazione interessata.
Questo è il motivo che ritengo sia giusto per giustificare un eventuale ricorso o altro strumento idoneo a porsi difronte all'Arma dei carabinieri per far valere il proprio diritto all'assunzione.
Resto in atteso di un suo sicuramente più qualificato parere giuridico.
Grazie
Se utilizziamo la legge D'Alia, le graduatorie -che all'entrata in vigore di questo provvedimento erano valide - sono prorogate fino al 2016.
[Dalla combinata lettura del D.lgs n. 164/2001 (che proroga di 3 anni, quindi, 2012, la mia graduatoria), con la legge di stabilità del 2012 che proroga fino al dicembre 2013 le graduatorie allora vigenti, quindi, anche la mia, risulta applicabile la legge D'Alia che viene approvata nell'ottobre 2013]
Se invece sosteniamo, come dice il Tar nella sentenza n.09984/2014 che la legge D'alia non può applicarsi all'ordinamento speciale dell'arma dei cc, la mia graduatoria non sarebbe validamente prorogata al 31 dicembre 2016 bensì, solo al 31 dicembre 2013.
Tuttavia, già a partire dal 2013 si era consolidato l'orientamento che trasformava la facoltà di scorrimento della graduatoria in vero e proprio obbligo. Infatti, la legge D'Alia, come avviene da sempre il parlamento, ha semplicemente trasfuso in legge questo orientamento. Si sa che in Italia, e nei sistemi a civil law i giudici non creano diritto ma, stante il principio della separazione dei poteri, il legislatore può ascoltare le supreme corti trasformando - come ha fatto la D'Alia - un orientamento in legge dello stato.
Prescindendo il provvedimento di cui alla L. n. 101/2013, giova precisare come l'evoluzione giurisprudenziale in tema di scorrimenti di graduatorie di concorsi pubblici, con la sentenza del 15 settembre 2009, n. 8743, che si riporta a precedente sentenza del 30 gennaio 2003, n. 536, ha sostanzialmente rimarcato quanto sostanzialmente oggi si sostiene: “… la ripetizione delle prime due prove nella seconda procedura concorsuale, in presenza di soggetti già dimostratisi idonei nella precedente procedura concorsuale appare in contrasto - oltre che con i principi di efficienza, ed efficacia dell’azione amministrativa, ed in definitiva con il principio di buon andamento – anche con la ratio e con il principio di economicità, posti e valorizzati dal D. Lgs n. 29 del 1993 e dell’art. 15, comma 7 del DPR n. 487 del 1994…”.
Principi, questi, tutti chiaramente rinvenibili anche nella vigente legislazione europea . Tuttavia, la cosa più sorprendente è custodita nelle ultime righe della sentenza in questione, laddove i Giudici amministrativi precisano che “… la giurisprudenza di questo TAR afferma che, proprio in attuazione ai suddetti principi ed alle disposizioni delle leggi sopra citate, lo scorrimento di una graduatoria di concorso ancora valida … costituisce atto d’obbligo e non meramente discrezionale della Pubblica Amministrazione”.
Va tuttavia precisato che l’orientamento del TAR non è nuovo, ma segue una precedente decisione della suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, che, con sentenza n. 3252 del 2003, aveva già ritenuto che, sempre e comunque, sussiste un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione nel caso in cui l’Amministrazione ha deciso di coprire il posto vacante con reclutamento dall'esterno in presenza di graduatoria ancora valida. In questa circostanza è stato tanto evidente ravvedere, in capo all'Amministrazione, un vero obbligo di far scorrere le graduatorie ancora efficaci, da rendere addirittura necessaria la condanna dell’Amministrazione insolvente all'integrale pagamento delle spese processuali.
In tal senso, l'Arma dei carabinieri avrebbe dovuto, stante la validità della graduatoria al dicembre del 2013, far scorrere la stessa "in quanto sussiste un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione nel caso in cui l’Amministrazione ha deciso - come poi è stato bandendo successivi ed analoghi concorsi - di coprire i posti vacanti con il reclutamento dall’esterno". In questa circostanza si ravvede in modo evidente in capo all’Amministrazione, un vero obbligo di far scorrere le graduatorie ancora efficaci, da rendere addirittura necessaria la condanna dell’Amministrazione insolvente all’integrale pagamento delle spese processuali.
Inoltre, a conferma di quanto appena detto si cita un ulteriore precedente giurisprudenziale (Tar del Lazio - sentenza n. 8743/2009) secondo cui "In vigenza di validità di una graduatoria di un concorso pubblico, l’Amministrazione che vuole procedere a nuove assunzioni per coprire eventuali posti vacanti che si sono resi disponibili, non lo può fare indicendo un nuovo concorso, ma ha invece l’obbligo di scorrere la stessa graduatoria, assumendo i relativi idonei".
In più, l'eventuale quiescenza dello scrivente - determinata dall'allora impossibilità di impugnare il successivo bando del 15° biennale per carenza di ragioni sostanziali da ricercarsi nell'esistenza in capo all'Amministrazione di una semplice facoltà in ordine allo scorrimento della graduatoria e non, com'è oggi, in un chiaro obbligo di natura giuridica - non può essere messa in discussione in quanto, per un verso la proroga della suddetta graduatoria per un complessivo quadriennio nel dicembre 2013 in piena spending review, [in quanto l'Arma è stata soggetta a limitazione avendo un turn-over al 20%], per un altro il successivo decreto D'Alia [con il suo obbligo di procedere alla scorrimento delle graduatorie, anche validamente prorogate negli anni antecedenti], comportano la piena validità e sotto-posizione al nuovo regime giuridico della graduatoria del concorso A.M. 14° biennale 2009.
Altresì, non può ulteriormente parlarsi di quiescenza amministrativa in quanto la nuova evoluzione legislativa ha determinato una completa rivisitazione di concetti precedentemente assodati: il Decreto D'Alia e la costante giurisprudenza amministrativa hanno, infatti, trasformato l'interesse legittimo all'assunzione in un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione, quindi, esercitabile in qualunque tempo nell'inerzia dell'Amministrazione interessata.
Questo è il motivo che ritengo sia giusto per giustificare un eventuale ricorso o altro strumento idoneo a porsi difronte all'Arma dei carabinieri per far valere il proprio diritto all'assunzione.
Resto in atteso di un suo sicuramente più qualificato parere giuridico.
Grazie
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