dubbio tfs
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Messaggio da arsenico60 »
Ragazzi una cortesia, mi sono arruolato 8 febbraio 1978, ho fatto domanda di pensione il 16 luglio 2013, con ulltimo giorno di servizio 8 luglio 2014, 53 anni compiuti a maggio 2013, da come ho interpretato il famoso messaggio INPS sul tfs dovrei percepire quest'ultimo dopo 6 mesi o mi sto sbagliando rientro nei 27 mesi. Poichè il mio dubbio nasce dal fatto che ho presentato domanda di pensione con i 40+5 mesi di contribuzione, non ho atteso i 53 anni+3 mesi che sarebbero stati raggiunti nel mese di agosto 2013.Saluti
Re: dubbio tfs
=========================arsenico60 ha scritto:Ragazzi una cortesia, mi sono arruolato 8 febbraio 1978, ho fatto domanda di pensione il 16 luglio 2013, con ulltimo giorno di servizio 8 luglio 2014, 53 anni compiuti a maggio 2013, da come ho interpretato il famoso messaggio INPS sul tfs dovrei percepire quest'ultimo dopo 6 mesi o mi sto sbagliando rientro nei 27 mesi. Poichè il mio dubbio nasce dal fatto che ho presentato domanda di pensione con i 40+5 mesi di contribuzione, non ho atteso i 53 anni+3 mesi che sarebbero stati raggiunti nel mese di agosto 2013.Saluti
....Direi:- non prima dei 24 mesi e non dopo dei 27 mesi.-
NOTA OPERATIVA INPDAP n.41 del 30.11.2011
OGGETTO: nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto ai sensi dell’art. 1, commi 22 e 23, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148; ulteriori istruzioni operative
1. Termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio
Ai sensi del nuovo art. 3, comma 2, della legge n. 140 del 1997, “alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, ………, l’ente erogatore provvede decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi”.
La regola generale, pertanto, è che i trattamenti di fine servizio o di fine rapporto possono essere pagati non prima che siano decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio e non oltre i successivi 90 giorni.
Sono soggette a tale termine le cessazioni per dimissioni volontarie o avvenute a causa del recesso del datore di lavoro (come ad esempio il licenziamento o la destituzione), intervenute a partire dal 13 agosto 2011, di soggetti che maturano il diritto a pensione successivamente al 12 agosto 2011, ovvero al 31 dicembre 2011 se si tratta di personale della scuola (comprese le scuole comunali) e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
2. Termine di sei mesi dalla cessazione dal servizio
Il citato art. 3, comma 2, del DL 79/97, come modificato dal DL 138/2011, prevede, “nei casi di cessazione per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per il collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento della massima anzianità di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione di appartenenza”, che le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto vengano pagate non prima di sei mesi dalla cessazione dal lavoro e non oltre i successivi novanta giorni.
Sono pertanto soggette a tale termine le prestazioni spettanti a coloro che, a partire dal 13 agosto 2011, cessano dal rapporto di lavoro per i seguenti motivi:
- raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini pensionistici (di norma 40 anni); a questi fini, si considerano pagabili dopo sei mesi anche le prestazioni di fine servizio o di fine rapporto che l’Inpdap eroga a soggetti iscritti a casse pensionistiche diverse da quelle gestite dall’Istituto ovvero a regimi pensionistici particolari e con un’anzianità contributiva massima prevista in misura diversa dai 40 anni;
- collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’ente di appartenenza.
Rientrano nell’ambito di applicazione del termine di 6 mesi tutte le cessazioni dal servizio alle quali è connessa una pensione liquidata in base all’anzianità contributiva massima prevista dal regime previdenziale (p.e. i 40 anni valevoli per la generalità dei lavoratori) anche nell’ipotesi in cui la predetta anzianità contributiva massima sia stata maturata dopo la richiesta di pensionamento (successiva al raggiungimento dei requisiti di età e di contribuzione della pensione di anzianità con le quote) ed entro la decorrenza della pensione stessa.
Si precisa che i quaranta anni di anzianità di iscrizione all’ex Enpas od all’ex Inadel non sono di per sé sufficienti ai fini dell’applicazione del termine più breve dei sei mesi. Pertanto, l’anzianità contributiva a fini TFS di 39 anni 6 mesi ed un giorno non origina il diritto al pagamento del TFS nel termine di sei mesi se non accompagnata dall’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici pari a 40 anni (almeno 39 anni 11 mesi e 16 giorni) per la generalità dei lavoratori. In questo senso non trova più applicazione la disposizione di cui al paragrafo 3 della circolare n. 17 del giorno 8 ottobre 2010.
Conformemente a quanto indicato nella circolare n. 30 del 1° agosto 2002 e confermato con la circolare n. 16 del 9 novembre 2011, si rammenta che anche le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso osservano i termini di pagamento previsti in questo paragrafo.
3. Prestazioni da pagare entro 105 giorni dalla data di cessazione dal servizio
L’art. 3, comma 5, del DL 79/1997 citato, come modificato dal DL 138/2011, prevede che, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità nonché nei casi di decesso del dipendente, trovino applicazione termini di pagamento diversi da quelli disposti dal comma 2. In tali ipotesi, infatti,l’amministrazione o l’ente datore di lavoro deve provvedere all’invio della documentazione necessaria entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio e l’Inpdap deve procedere alla corresponsione della prestazione entro i novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti.
4. Decorrenza dei nuovi termini
Il citato art. 1, comma 22, del DL 138/2011 prevede che i nuovi termini di liquidazione e pagamento decorrano con effetto dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del decreto stesso.
Sono, pertanto, interessati dai nuovi termini di pagamento coloro i quali sono cessati o cesseranno dal servizio successivamente al 12 agosto 2011 e che non sono riguardati dalla disciplina derogatoria illustrata di seguito.
Pertanto, i nuovi termini si applicano alle cessazioni avvenute a partire dal 13 agosto 2011.
5. Disciplina derogatoria
Il comma 23 dell’articolo 1 del DL 138/2011 tiene ferma l’applicazione dei termini previgenti nei confronti di quei dipendenti che hanno maturato i requisiti di pensionamento (secondo il regime pensionistico di appartenenza) in un momento precedente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (13 agosto 2011) e, relativamente al personale per il quale la decorrenza del trattamento pensionistico è disciplinata in base al comma 9 dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei confronti di quei soggetti che maturano il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2011.
Da quanto detto consegue che gli originari termini di pagamento continuano ad essere applicabili alle seguenti tipologie di dipendenti:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità sia di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di cui all’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; questo termine, ai fini dell’applicazione della disciplina derogatoria, vale anche per il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti della scuola statale.
Pertanto, per le tipologie di dipendenti sopra richiamate i termini rimangono i seguenti: 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per raggiungimento della anzianità contributiva massima a fini pensionistici) e per le cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso; 6 mesi per tutte le altre casistiche.
Nell’allegato sono riportati i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione, vigenti al 12 agosto (31 dicembre, per il personale scolastico) 2011 per il diritto alla pensione.
Esempi di termine di sei mesi in deroga
1. Dipendente di un comune che cessa per dimissioni successivamente al 12 agosto 2011 ma a quella data aveva già maturato il requisito pensionistico (ad esempio pensione di anzianità con quota 96): il termine per la liquidazione della prestazione TFS/TFR non è di ventiquattro mesi ma il previgente di sei mesi.
2. Dipendente della scuola in regime di Tfr, entrato in ruolo il 1°.9.2006, che matura i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità (quote) entro il 31 dicembre 2011 e che è cessato per dimissioni il 31 agosto 2011: il termine per la liquidazione del TFR non è di 24 mesi ma il previgente di sei mesi
Esempi di termine di 105 giorni in deroga
1. Dipendente di un ministero che cessa dal servizio per limiti di età successivamente al 12 agosto 2011 ma a tale data aveva già maturato il diritto alla pensione (di vecchiaia): il termine per la liquidazione del TFS/TFR non è sei mesi ma quello previgente di 105 giorni.
2. Dipendente di una Asl che al 12 agosto 2011 ha maturato i requisiti per la pensione di anzianità (quote) e che cessa successivamente con una pensione conseguita con anzianità contributiva massima ai fini pensionistici: il termine per la liquidazione non è di sei mesi ma quello previgente di 105 giorni.
6. Pagamento rateale
Le nuove disposizioni non modificano le modalità di pagamento introdotte dall’art. 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122. Continua, quindi, ad applicarsi la modalità di pagamento rateale alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto superiori ai 90.000 euro lordi. Le scadenze delle rate successive alla prima sono individuate sulla base della decorrenza del diritto al pagamento della prima rata della prestazione. Pertanto, laddove il diritto al pagamento della prima rata del TFS o del TFR maturi una volta decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione, la seconda rata dovrà essere corrisposta dopo dodici mesi dalla maturazione del diritto al pagamento della prima rata e la eventuale terza rata dovrà essere corrisposta dopo ventiquattro mesi.
7. Indicazioni operative per le amministrazioni e le sedi Inpdap
Ai fini della corretta individuazione del termine da applicare, è indispensabile che le amministrazioni e gli enti datori di lavoro indichino con esattezza la causa di cessazione dal servizio dei propri dipendenti. Ciò si rende necessario in quanto la causa di cessazione e l’eventuale maturazione del requisito pensionistico sono strettamente collegati al termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.
In attesa delle modifiche alle procedure applicative che consentano la gestione dei nuovi termini di pagamento, gli operatori delle sedi provinciali e territoriali Inpdap devono porre la massima attenzione nella liquidazione delle prestazioni relative a cessazioni successive al 12 agosto 2011, avendo cura di chiedere alle amministrazioni ed agli enti datori di lavoro la specifica causa di cessazione dei dipendenti, qualora non risultasse chiara, nonché di verificare, in collaborazione con l’area pensioni della propria sede, l’eventuale maturazione dei requisiti per il pensionamento in data anteriore al 13 agosto 2011 o al 1° gennaio 2012 ai fini della eventuale applicazione della disciplina derogatoria. Per l’accertamento dell’avvenuto raggiungimento del diritto a pensione prima delle predette date (necessario per verificare l’applicabilità del regime derogatorio sopra descritto), gli operatori Inpdap del processo Tfs, Tfr e previdenza complementare, con l’ausilio degli operatori del processo pensioni, possono utilizzare il programma S7 Web impostando la data di cessazione del rapporto di lavoro al 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, per il personale scolastico) e stampare il prospetto di calcolo (da inserire nel fascicolo Tfs/Tfr) connesso a questa simulazione avendo successivamente cura di ripristinare i dati originari nell’applicativo S7.
In questa fase, inoltre, le direzioni Inpdap avranno cura di:
- tenere in evidenza le pratiche di prestazioni i cui termini di pagamento risultano incrementati per effetto delle nuove norme (da 105 giorni a 6 mesi e da 6 a 24 mesi);
- Impiantare e definire le pratiche relative a prestazioni i cui termini di pagamento non risultano modificati dalle nuove norme perché riferite a cessazioni per inabilità e decesso ovvero a cessazioni rientranti nelle deroghe.
Non appena saranno operanti le versioni aggiornate degli applicativi Sin Tfr e Sin Tfs (il rilascio in esercizio avverrà nelle prossime settimane), tutte le pratiche in evidenza dovranno essere impiantate e lavorate secondo i nuovi termini di pagamento.
In caso di iscritti all’Inpdap ai soli fini Tfs-Tfr, allo scopo di permettere agli operatori delle sedi di individuare l’applicabilità della disciplina derogatoria, il datore di lavoro deve provvedere a
certificare il possesso in capo al dipendente del requisito pensionistico maturato entro il 12 agosto 2011.
Re: dubbio tfs
Messaggio da arsenico60 »
grazie Gino bella fregatura. Quindi quel messaggio INPS del n.8299 del 21.5.2013 che ho letto nella sezione della PS, ma che non riesco a trovare è superato o interpretato male.Ciao
Re: dubbio tfs
Messaggio da Antonio_1961 »
Cmq i requisiti li hai maturati nel 2013. la regola dei 24 mesi valgono per chi li matura dal 2014. ma ancora non è tutto chiaro. informati all Inps di competenza.arsenico60 ha scritto:Ragazzi una cortesia, mi sono arruolato 8 febbraio 1978, ho fatto domanda di pensione il 16 luglio 2013, con ulltimo giorno di servizio 8 luglio 2014, 53 anni compiuti a maggio 2013, da come ho interpretato il famoso messaggio INPS sul tfs dovrei percepire quest'ultimo dopo 6 mesi o mi sto sbagliando rientro nei 27 mesi. Poichè il mio dubbio nasce dal fatto che ho presentato domanda di pensione con i 40+5 mesi di contribuzione, non ho atteso i 53 anni+3 mesi che sarebbero stati raggiunti nel mese di agosto 2013.Saluti
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Re: dubbio tfs
Messaggio da Dariobastioni »
Salve, nel mio caso Sovrintendente della Polizia di Stato età anni 51 in pensione da maggio 2013 con 36+5 di maggiorazione, il TFS mi è stato corrisposto dopo 6 mesi e qualche giorno.arsenico60 ha scritto:grazie Gino bella fregatura. Quindi quel messaggio INPS del n.8299 del 21.5.2013 che ho letto nella sezione della PS, ma che non riesco a trovare è superato o interpretato male.Ciao
Aggiungo se può essere utile, Pal. 30.100 arruolato nel 1990 lavoro esterno anni 13 e mesi 8 Sovrintendente dal 2001 primo assegno di funzione.
Pensione netta euro 1.936 con figlia a carico, TFS euro 30.900.
Ciao,Dario.
Re: dubbio tfs
Messaggio da arsenico60 »
[quote="arsenico60"]grazie Gino bella fregatura. Quindi quel messaggio INPS del n.8299 del 21.5.2013 che ho letto nella sezione della PS, ma che non riesco a trovare è superato o interpretato male.Ciao[/quote
Riprendo il post:
L’I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) con il messaggio del 21-5-2013 n. 8299 ha fornito chiarimenti in ordine ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
In risposta ai quesiti pervenuti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, l’Istituto ha precisato che in coerenza con le indicazioni fornite con la Circ. 14 marzo 2012, n. 37 e con il Msg. 15 maggio 2012, n. 8381 deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall'art. 3 del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal D.L. n.138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un'età di almeno 57 anni e tre mesi ed un'anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell'intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Caro gino putroppo cè quel paragrafo evidenziato che interpreto forse male? Scusami se ti disturbo
Riprendo il post:
L’I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) con il messaggio del 21-5-2013 n. 8299 ha fornito chiarimenti in ordine ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
In risposta ai quesiti pervenuti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, l’Istituto ha precisato che in coerenza con le indicazioni fornite con la Circ. 14 marzo 2012, n. 37 e con il Msg. 15 maggio 2012, n. 8381 deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall'art. 3 del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal D.L. n.138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un'età di almeno 57 anni e tre mesi ed un'anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell'intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Caro gino putroppo cè quel paragrafo evidenziato che interpreto forse male? Scusami se ti disturbo
Re: dubbio tfs
Messaggio da osvaldo1978 »
arsenico60 ha scritto:arsenico60 ha scritto:grazie Gino bella fregatura. Quindi quel messaggio INPS del n.8299 del 21.5.2013 che ho letto nella sezione della PS, ma che non riesco a trovare è superato o interpretato male.Ciao[/quote
Riprendo il post:
L’I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) con il messaggio del 21-5-2013 n. 8299 ha fornito chiarimenti in ordine ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
In risposta ai quesiti pervenuti relativamente ai corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, l’Istituto ha precisato che in coerenza con le indicazioni fornite con la Circ. 14 marzo 2012, n. 37 e con il Msg. 15 maggio 2012, n. 8381 deve essere applicato l'ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall'art. 3 del D.L. n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal D.L. n.138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.
Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
- con un'età di almeno 57 anni e tre mesi ed un'anzianità contributiva di 35 anni;
- con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.
Diversamente, nel caso in cui l'iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Si sottolinea, infine, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell'ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall'età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all'art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi (per le cessazioni che avvengono nell'intervallo di tempo sopra evidenziato) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo.
Caro gino putroppo cè quel paragrafo evidenziato che interpreto forse male? Scusami se ti disturbo
Ciao, vorrei chiederti se qualcuno è stato in grado di chiarirti se questo trafiletto è ancora valido:
"a condizione che i 53 anni e 3 mesi (per le cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) siano compiuti entro la data di collocamento a riposo".
Ti ringrazio
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