Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

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italiauno61

Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da italiauno61 »

gulliver04 ha scritto:Paperino,
in merito alla tua richiesta relativa alla decorrenza del beneficio in argomento, individuato con la data del decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (settembre 2012), invece di quella di redazione del verbale della CMO (marzo 2005), credo che ciò sia dovuto a quanto stabilito con la successiva circolare del Ministero della Difesa (prot. n. DGPM/05/11^/CD/1013213 del 28/11/2005) che ha, per l'appunto, introdotto tale modifica.
E' corretto...D'altra parte, siccome il dpr 461 ha introdotto le diverse competenze tra CMO e CVCS, è chiaro che la decorrenza degli scatti di cui agli articoli 117 e 120, non possa che decorrere dal provvedimento che sanziona il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità ascritta a tabella...


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antoniomlg
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da antoniomlg »

italiauno61 ha scritto:
gulliver04 ha scritto:Paperino,
in merito alla tua richiesta relativa alla decorrenza del beneficio in argomento, individuato con la data del decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (settembre 2012), invece di quella di redazione del verbale della CMO (marzo 2005), credo che ciò sia dovuto a quanto stabilito con la successiva circolare del Ministero della Difesa (prot. n. DGPM/05/11^/CD/1013213 del 28/11/2005) che ha, per l'appunto, introdotto tale modifica.
E' corretto...D'altra parte, siccome il dpr 461 ha introdotto le diverse competenze tra CMO e CVCS, è chiaro che la decorrenza degli scatti di cui agli articoli 117 e 120, non possa che decorrere dal provvedimento che sanziona il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità ascritta a tabella...
SARà come dite Voi.....
ma io non è che sono tanto daccordo., se il CVCS impiega 10 anni ad esprimersi, perchè
il dipendente già ferito nel fisico deve rimetterci anche i soldi???

io credo che il beneficio deve decorrere dalla data del verbale della CMO, che mi dà l'ascrizione a categoria,
e non dalla verbale del CVCS che si esprime esclusivamente sulla dipendenza da causa di servizio, e non può assolutamente esprimersi sulla categoria di ascrivibilità.....

ciao
gulliver04
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da gulliver04 »

antoniomlg ha scritto:
italiauno61 ha scritto:
gulliver04 ha scritto:Paperino,
in merito alla tua richiesta relativa alla decorrenza del beneficio in argomento, individuato con la data del decreto di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio (settembre 2012), invece di quella di redazione del verbale della CMO (marzo 2005), credo che ciò sia dovuto a quanto stabilito con la successiva circolare del Ministero della Difesa (prot. n. DGPM/05/11^/CD/1013213 del 28/11/2005) che ha, per l'appunto, introdotto tale modifica.
E' corretto...D'altra parte, siccome il dpr 461 ha introdotto le diverse competenze tra CMO e CVCS, è chiaro che la decorrenza degli scatti di cui agli articoli 117 e 120, non possa che decorrere dal provvedimento che sanziona il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità ascritta a tabella...
SARà come dite Voi.....
ma io non è che sono tanto daccordo., se il CVCS impiega 10 anni ad esprimersi, perchè
il dipendente già ferito nel fisico deve rimetterci anche i soldi???

io credo che il beneficio deve decorrere dalla data del verbale della CMO, che mi dà l'ascrizione a categoria,
e non dalla verbale del CVCS che si esprime esclusivamente sulla dipendenza da causa di servizio, e non può assolutamente esprimersi sulla categoria di ascrivibilità.....

ciao
Buongiorno antoniomlg,
personalmente condivido la tua opinione e, probabilmente, per farla valere bisognerebbe tentare un ricorso alla competente Autorità Giudiziaria. Fatto sta che la nuova decorrenza del beneficio in questione - coincidente con la data di emissione del decreto e non più' con quella del verbale della C.M.O. - è stata espressamente individuata nella circolare ministeriale del 2005 alla quale devono attenersi le amministrazioni interessate.
Saluti.
gulliver04
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Benefici previsti dall' art. 1801 C.O.M. e blocco stipendial

Messaggio da gulliver04 »

Buongiorno,
avendo letto che sussistono differenze procedurali tra le diverse amministrazioni, chiedo se qualcuno sia in grado di confermare se i benefici in oggetto (ex art. 117 e 120 R.G.3458/1929) rientrino o meno nel c.d. blocco stipendiale iniziato l' 01/01/2011.
salvo 63
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da salvo 63 »

Questo è quello che ci chiediamo da tanto tempo tutti quelli che abbiamo avanzato istanza ai fini di ottenere i benefici di cui gli art.117 e 120 R.D. 3458/1928,e proprio su questo non ho letto da nessuna parte che vi sia una circolare o altro che conferma che rientrino nel blocco stipendiale,e se così fosse a cosa ci dobbiamo attenere al Decreto di riconoscimento, alla data della richiesta, al verbale della C.M.O o cosa?
saluti salvo 63
gulliver04
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da gulliver04 »

salvo 63 ha scritto:Questo è quello che ci chiediamo da tanto tempo tutti quelli che abbiamo avanzato istanza ai fini di ottenere i benefici di cui gli art.117 e 120 R.D. 3458/1928,e proprio su questo non ho letto da nessuna parte che vi sia una circolare o altro che conferma che rientrino nel blocco stipendiale,e se così fosse a cosa ci dobbiamo attenere al Decreto di riconoscimento, alla data della richiesta, al verbale della C.M.O o cosa?
saluti salvo 63
Ciao,
per quanto riguarda la data di cui tener conto, credo che se si tratti di una malattia accertata dalla competente C.M.O. in data successiva al 22/01/2002, una volta riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, il beneficio decorrerà dalla data di emissione del relativo Decreto ministeriale (ovviamente, successiva al parere del Comitato di Verifica).
Invece, per sapere se il beneficio rientri o meno tra le indennità soggette al blocco stipendiale, evidentemente dovremo aspettare che qualcuno ci fornisca "autorevole" risposta.
Saluti.
salvo 63
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da salvo 63 »

Personalmente penso che un’autorevole risposta potrebbe “degnarsi” di fornirla l’Amministrazione a cui si chiede il suddetto beneficio,ovviamente nel caso che questo spetti per diritto dalla mia richiesta effettuata nel Dicembre 2013 ad oggi non ho avuto nessuna risposta sia per il diritto che per il blocco.
Cordiali saluti salvo 63
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da Sempreme064 »

Messaggioda gulliver04 » dom set 21, 2014 3:03 pm

Buongiorno,
avendo letto che sussistono differenze procedurali tra le diverse amministrazioni, chiedo se qualcuno sia in grado di confermare se i benefici in oggetto (ex art. 117 e 120 R.G.3458/1929) rientrino o meno nel c.d. blocco stipendiale iniziato l' 01/01/2011.

Risposta : rientrano nel blocco, mi ero informato 2 anni fa perché mi ero accorto che percepivo 9 euro da anni mentre altri avevano aumento, sempre con 1,25- mi era stato risposto che non potevano adeguarmi perché appunto c' era il blocco. saluti
gino59
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da gino59 »

Ragioneria generale dello Stato: le regole per il blocco delle retribuzioni

Nel «trattamento economico complessivo» e in quello «ordinariamente spettante per l'anno 2010» rientrano tutte quelle voci della retribuzione che oltre allo stipendio di base hanno un carattere «fisso e continuativo». E quindi anche le retribuzioni di posizione fissa e variabile, l'indennità pensionabile, le indennità operative, l'importo aggiuntivo pensionabile e per i medici quindi - anche se la circolare non la indica esplicitamente - l'indennità di esclusiva. E se il dipendente dovesse subire "riduzioni retributive" nel 2010 per maternità, malattia ecc., queste riduzioni non saranno considerate «ai fini della determinazione del trattamento economico da corrispondere in ciascuno degli anni del triennio 2011-2013, in quanto la definizione del tetto 2010 è determinata come se tali riduzioni non fossero avvenute». Tuttavia, la riduzione (e i tagli) non agirà sugli importi dei contributi pensionistici che saranno gli stessi pre-norma.

Non lascia spazi a interpretazioni aggiuntive la circolare n. 12 della Ragioneria generale dello Stato del 15 aprile scorso che "chiarisce" i limiti di applicazione dell'articolo 9 del Dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, sulle disposizioni per il «contenimento dei trattamenti economici dei dipendenti», su cui finora c'era stata solo l'interpretazione delle Regioni e numerose contestazioni dei sindacati.

E c'è di più. Nel tetto rigido di riferimento che va considerato per il 2010 e che non deve essere superato per il 2011-2013, rientrano anche i buoni pasto che non potranno essere aumentati a nessun titolo perché, spiega la Ragioneria, quando superano i 5,29 euro «costituiscono redditi da lavoro dipendente».

In sintesi «l'espressione "trattamento economico ordinariamente spettante", che la norma riferisce all'anno 2010 e che costituisce il tetto non superabile per i trattamenti economici da corrispondere nel triennio successivo - si legge nella circolare - «va riferita a tutte le componenti del trattamento economico previste "in via ordinaria" nel loro ammontare teorico pieno, che i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, percepirebbero in condizione di ordinarietà. Non vanno quindi considerati né in positivo né in negativo, ai fini della determinazione del tetto da prendere a riferimento, gli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva che possono ridurre o incrementare il "percepito" 2010».

Così come non sono da considerare le somme per missioni all'estero, lavoro straordinario, turnazioni, "specifici incarichi": se svolte dopo il 2010 saranno retribuite «negli importi dovuti anche se superiori a quelli erogati nel 2010», sempre si intende tenendo presenti i limiti di crescita della spesa fissati dalla stessa legge 122/2010. E se le stesse prestazioni sono state svolte nel 2010 e poi ripetute negli anni successivi, allora «andrà corrisposto il relativo trattamento fintanto che permane l'incarico».

Gli "specifici incarichi" (retribuzioni per posizioni organizzative, indennità di coordinamento e di responsabile di ufficio ecc.)assegnati nel triennio 2011-2013 e non presenti nel 2010 possono invece essere remunerati, così come l'assegnazione di un ufficio dirigenziale diverso può comportare «il riconoscimento di un trattamento economico superiore a quello spettante» purchè come indica la legge non superino quelli «indicati nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare» su cui già è avvenuto il "taglio" previsto dalla legge.

Sono salve invece le somme percepite come arretrati dei contratti precedenti il 2010 (anche se arrivate in ritardo), mentre rientrano nelle misure di contenimento anche gli arretrati che «abbiano decorrenza dal 2010».

Per quanto riguarda la riduzione del 5% per la parte di retribuzione eccedente i 90mila euro e del 10% per quella sopra i 150mila euro, il trattamento economico da considerare comprende «tutte le componenti del trattamento annuo lordo (fondamentali e accessorie, fisse e variabili) previste dagli ordinamenti di appartenenza. Non andranno ricomprese, invece, le indennità corrisposte ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei ministri» che hanno già subito il taglio relativo ai ministeri.

E per «trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti . previsti dai rispettivi ordinamenti» si intende, spiega la circolare, il «trattamento spettante in ragione d'anno».

Oltre a tutte le fattispecie previste nel Dl, poi, la circolare parla chiaro anche per quanto riguarda eventuali incrementi oltre il 3,2% previsto per il rinnovo contrattuale 2008-2009: «in caso di superamento di tale limite, le clausole difformi non possono trovare applicazione a decorrere dalla mensilità successiva (giugno) alla data di entrata in vigore del decreto legge con conseguente adeguamento dei trattamenti retributivi. In merito alla portata della norma, va anzitutto chiarito che il suddetto limite di crescita retributiva si riferisce esclusivamente ai benefici economici riconosciuti nell'ambito di procedure contrattuali o negoziali (ancorché relative a personale in regime di diritto pubblico), con esclusione, pertanto, di quelli attribuiti ai dipendenti pubblici il cui trattamento economico è disciplinato dalla legge: magistrati e avvocati dello Stato, professori e ricercatori universitari, dirigenti e personale con trattamento dirigenziale del comparto». Niente da fare quindi per le quote extra di medici e personale del Ssn.

Riguardo infine al blocco dei contratti e, quindi, all'indennità di vacanza contrattuale, la circolare spiega che «tale indennità non va computata ai fini della determinazione delle tariffe orarie del compenso per lavoro straordinario, trattandosi di componente retributiva distinta ed autonoma rispetto allo stipendio tabellare e, come tale, non conglobabile nello stesso».



......Penso che ci sia la risposta.-
paperino
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da paperino »

Buondi,
In riferimento alla nuova legge di stabilità, i benefici relativi ai benefici in questione,verranno corrisposti o no?
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da panorama »

il blocco comprendeva anche questi, pertanto, aspettiamo che tutto diventi ufficioso e trasparente.
Per ora non abbiamo certezze al 100% ma dobbiamo pregare che il virus EBOLA non entra in parlamento/senato altrimenti bisogna aspettare ancora un nuovo governo tecnico.

Per ora in questi ultimi 10/15 anni abbiamo avuto solo diversi governi tecnici (e menomale che erano tali) e che non hanno fatto altro che seppellire l'Italia con le manovre a destra e a sinistra, questi hanno fragellato tutto il paese ma NON I LORO INTERESSI/PRIVILEGGI/BENEFICI
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da paperino »

....art.117 e 120 non sono presenti nello statino del mese di gennaio 2015...qualcuno ha notizie in merito se ci spettano o meno in virtù dello "sblocco degli stipendi"?
Fast
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da Fast »

vincent64 ha scritto:Confermo che nello statino di gennaio 2015 oltre 2o assegno funzionale vi è anche cod.100 benef inv per servizio( 6 tab a rif.parz.) euro 42,74... Saluti
paperino ha scritto:....art.117 e 120 non sono presenti nello statino del mese di gennaio 2015...qualcuno ha notizie in merito se ci spettano o meno in virtù dello "sblocco degli stipendi"?
Che confusione......
Buongiorno a tutti,
anche io ho diritto a questo benedetto articolo che ho percepito nel 2012 con i 3 anni di arretrati(2010/2011/2012),poi nel 2013 i geni della mia amministrazione si sono accorti dello sbaglio per il blocco del contratto ,e mi hanno richiesto tutto in due rate al max..in seguito mi hanno dato l'una tantum,e a gennaio e febbraio 2015 è rispuntata la voce art..... nel cedolino,poi sono stato ricontattato a marzo dall'amministrazione dicendomi che siccome c'era tanta confusione mi hanno bloccato il pagamento di questo art. e forse dovevano procedere al recupero dell'una tantum percepito degli anni scorsi,e comunque aspettavano la risposta ad un quesito fatto direttamente a Roma...mah se c'è qualcuno del forum che ne sa qualcosa in più mi farebbe piacere capire qualcosa....grazie a chi risponde e buona risata a chi legge...saluti
salvo 63
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da salvo 63 »

se la mettiamo sulla battuta questo beneficio ti ha portato solo guai.... è vero è molto confusionale personalmente aspetto ancora risposta dal DAP, vedremo.
ciao salvo 63
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Re: Benefici previsti daGLI ARTT.117 E 120 r.d.N.3458/1928

Messaggio da antoniomlg »

questa è fresca
freschissima
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