Prestazioni economiche derivanti da inf. da cds

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Prestazioni economiche derivanti da inf. da cds

Messaggio da panorama »

1) - diritto a prestazioni economiche derivanti da infermità dipendente da causa di servizio.

2) - In particolare il predetto ufficiale aveva chiesto la riliquidazione della pensione “calcolando le spettanze economiche con gli avanzamenti di carriera secondo il ruolo riconosciutigli, sino al compimento del 65° anno”; ciò sulla base dei benefici e miglioramenti economici che gli sarebbero spettati se fosse stato trattenuto in servizio fino a tale limite di età.

Per completezza leggete qui sotto.
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03/09/2014 201404472 Sentenza 4


N. 04472/2014REG.PROV.COLL.
N. 01814/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2012, proposto da:
S. M., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Nicolini, con domicilio eletto presso Paolo Bonaiuti in Roma, via Riccardo Grazioli Lante,16;

contro
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regione Sardegna della Guardia di Finanza, non costituitisi in giudizio;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. SARDEGNA - CAGLIARI: SEZIONE I n. 00943/2011, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto a prestazioni economiche derivanti da infermità dipendente da causa di servizio;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2014 il Cons. Raffaele Potenza e uditi per le parti l’avv. Antonio Nicolini e l'avvocato dello Stato Luca Ventrella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il sig. S. M., maggiore della Guardia di Finanza, appella la sentenza in epigrafe specificata con la quale il TAR Sardegna ha rigettato il suo ricorso, proposto per l’accertamento del diritto a prestazioni economiche derivanti da infermità riconosciuta contratta per causa di servizio. In particolare il predetto ufficiale aveva chiesto la riliquidazione della pensione “calcolando le spettanze economiche con gli avanzamenti di carriera secondo il ruolo riconosciutigli, sino al compimento del 65° anno”; ciò sulla base dei benefici e miglioramenti economici che gli sarebbero spettati se fosse stato trattenuto in servizio fino a tale limite di età.

2. Con la sentenza impugnata, il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso, per la mancata impugnazione del presupposto provvedimento di collocamento in congedo per inidoneità assoluta al servizio, rilevando in sintesi che:

- la pretesa è incentrata “sulla contestazione della decisione dell'amministrazione di collocare il ricorrente in congedo per inidoneità assoluta al servizio (con il decreto ministeriale del 30 aprile 1986), con la successiva attribuzione del trattamento pensionistico privilegiato per l'avvenuto riconoscimento della infermità come dipendente da causa di servizio”;

- tale atto non ha costituito tuttavia oggetto di impugnazione da parte dell’interessato nel termine di prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2946 del codice civile ampiamente decorso, posto che la notificazione del ricorso è intervenuta dopo quasi 25 anni dalla adozione del decreto ministeriale avente per oggetto il collocamento in congedo”;

- né si tratta di atto che incide sul diritto al trattamento pensionistico per il quale possa farsi valere la imprescrittibilità statuita dall'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

3. Queste motivazioni sono avversate dall’appellante, il quale argomenta l’erroneità della sentenza per :

a)- violazione dell’art. 428 cod. civ. e diversi profili di eccesso di potere; il collocamento a riposo, non contrastato dal ricorrente, è stato dovuto ad uno stato di incapacità considerato dalla predetta norma e che non permetteva all’interessato di intendere e di volere e conseguentemente di opporgli la tardività del gravame;

b)- violazione ed erronea applicazione dell’art.1 del dpr n. 738/1981; l’amministrazione non ha in alcun modo contestato le circostanze che hanno determinato il congedo dal servizio con trattamento pensionistico privilegiato, sicchè verrebbe in rilievo il principio di non contraddizione di cui all’art. 115 c.p.c., oggi codificato anche per effetto della legge n. 69/2009 (riforma del processo civile) in base alla quale il giudice deve porre a fondamento i fatti non specificamente contestati dalle parti.

4.- L’appello è infondato, poiché i motivi che lo sostengono e sopra riassunti sono tuttavia inidonei a superare i rilievi che hanno consentito al primo giudice di dichiarare inammissibile il ricorso di primo grado.

a)- La tesi sviluppata nel primo ordine di rilievi non può trovare accoglimento, per le ragioni che seguono.

Ed invero l’art. 428 cod. civ. disciplina l’incapacità di intendere e di volere che se provata consente di annullare l’atto negoziale posto in essere dal soggetto “incapace”. Nel caso in esame la mancata impugnazione di un provvedimento nel termine di legge non solo non costituisce un atto giuridico suscettibile di annullamento ma integra un comportamento che è riconducibile potenzialmente a qualsiasi causa e che avrebbe potuto essere giustificato solo se tradottosi in un impedimento provato sussistere nell’imminenza della scadenza del termine in questione. Per questo verso la tesi in esame, pur essendo accompagnata da diffuse considerazioni sui due istituti, confonde la incapacità c.d. “transitoria” con lo stato di incapacità giuridica dichiarata al compimento di atti giuridici, la quale però comporta la nomina di un rappresentante legale proprio al fine di tutelare le posizioni dell’incapace. In sostanza la tesi accolta dal giudice di primo grado non risulta inficiata da comprovati elementi ostativi del rispetto del termine di legge per esercitare il diritto di azione giurisdizionale.

b)- Del tutto inconferente è anche il richiamo dell’art.1 del dpr n. 738/1981 in correlazione col principio di non contraddizione di cui all’art. 115 c.p.c. . La non contestazione, nel giudizio amministrativo di primo grado, delle circostanze che hanno determinato il congedo dal servizio con trattamento pensionistico privilegiato, non ha alcuna valenza estintiva dell’onere di impugnazione degli atti amministrativi, il cui rispetto peraltro il giudice di primo grado ha il dovere di accertare d’ufficio.

c)- Nulla infine oppone il gravame al rilievo con cui il TAR ha evidenziato l’infondatezza della tesi tendente a far valere la imprescrittibilità statuita dall'art. 5 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

5.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

6.- Sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, attesa la particolarità delle argomentazioni formulate e trattate.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sandro Aureli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2014


ForzeArmate

Re: Prestazioni economiche derivanti da inf. da cds

Messaggio da ForzeArmate »

Mi sembra una sentenza giusta. Grazie Panorama!
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