Legge di Stabilità e Assegno ad Personam
Forum dedicato agli operatori del comparto Sicurezza e Difesa in transito (o già transitati) all'impiego civile.
Legge di Stabilità e Assegno ad Personam
Buongiorno, qualcuno ha notizie certe sull'applicazione degli articoli della Legge di stabilità che riguardano l'abilizione dell'assegno ad personam specificamente ai militari transitati?
Si applichera' solo ai prossimi transitati? Non si applica x i militari? Si applica anche a chi e' gia' transitato?
Boh??
Possibile che non c'e' nessuno informato a riguardo? Dove sono sindatati e addetti ai lavori? Eppure e' un argomento importante!
Buona Domenica a tutti
Si applichera' solo ai prossimi transitati? Non si applica x i militari? Si applica anche a chi e' gia' transitato?
Boh??
Possibile che non c'e' nessuno informato a riguardo? Dove sono sindatati e addetti ai lavori? Eppure e' un argomento importante!
Buona Domenica a tutti
Re: Legge di Stabilità e Assegno ad Personam
Purtroppo sembra sia così... questo il testo della Nuova Legge...
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87)
Art. 1
458. L’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, e’ sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita’.
459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilita’ successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall’articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87)
Art. 1
458. L’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, e’ sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita’.
459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilita’ successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall’articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Re: Legge di Stabilità e Assegno ad Personam
Buongiorno, ma si sa con certezza se la nuova legge di stabilità è andata ad intaccare l'assegno a pesronam ? E' retroattivo oppure viene applicato solo a quelli che transiteranno dal 2014 ? Grazie a chi saprà rispondermi.
Re: Legge di Stabilità e Assegno ad Personam
http://www.codau.it/verbali/file_verbal ... bilita.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
io leggo ed interpreto "che non riguarda noi" neanche me che stò transitando
io leggo ed interpreto "che non riguarda noi" neanche me che stò transitando
Re: Legge di Stabilità e Assegno ad Personam
Messaggio da Laviadiuscita »
CON MESSAGGIO 076/2014 IN DATA 12 GIUGNO 2014 "NOIPA" FORNISCE NOTIZIE CIRCA LA CESSAZIONE DEGLI ASSEGNI AD PERSONAM (APPLICAZIONE COMMI 458 E 459 DELLA L. N. 147/2013 - LEGGE DI STABILITA')SPECIFICANDO CHE A LIVELLO CENTRALE NON VIENE EFFETTUATO ALCUN INTERVENTO PERCHE' LA COMPETENZA E' DELLE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA PER RIDETERMINARE IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INTERESSATO.
Re: Legge di Stabilità e Assegno ad Personam
Allora... anch'io per un pò sono andato nel panico, essendo transitato nel 2011 e visto che la circolare non specifica quali siano i soggetti interessati a questo taglio, considerato che anche il SIULP ha dichiarato in un suo flash che l'assegno sarò tolto sia ai nuovi che ai vecchi (con una semplicità e leggerezza imbarazzante), io sto ragionando per logica... chi transita lo fa in base al D.P.R. 339/82 emanato in attuazione della delega attribuita al Governo dall’art 36 della legge n. 121/1981, ebbene, la norma incriminata è:
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87)
Art. 1
458. L’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, e’ sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita’.
459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilita’ successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall’articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
In nessuno rigo si fa riferimento o accenno alla 339/82
cmq aspettiamo gli sviluppi e incrociamo le dita!!!
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita’ 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 – Suppl. Ordinario n. 87)
Art. 1
458. L’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, e’ sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita’.
459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilita’ successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo e dall’articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come modificato dall’articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
In nessuno rigo si fa riferimento o accenno alla 339/82
cmq aspettiamo gli sviluppi e incrociamo le dita!!!
Re: Legge di Stabilità e Assegno ad Personam
Messaggio da Laviadiuscita »
Allego, per opportuna conoscenza, la nota NOIPA inerente l'oggetto.
L'abrogazione si applica in caso di mobilità.
L'abrogazione si applica in caso di mobilità.
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Re: Legge di Stabilità e Assegno ad Personam
Messaggio da gianfranco zoppi »
IO LA VEDO COSI':
Per i militari transitati ai ruoli civili del Ministero della Difesa viene corrisposto un assegno ad personam secondo quanto stabilito dal Decreto Ministero Difesa del 18.04.2002 articolo 2 comma 8 (Per chi lo vuole cercare lo trova pubblicato sulla G.U. nr. 113 del 16.05.2002).
Il suddetto decreto, che disciplina il transito DA MILITARE A CIVILE non sembra sia stato abrogato, pertanto dovrebbe essere ancora valido (di fatto l' assegno ad personam sta continuando ad essere erogato)
La "Legge di Stabilita' 2014'" (Legge 27.12.2013 nr. 147) all' art. 1 commi 458 e 459 ha abrogato l' art. 202 del D.P.R. 10.01.1957 avente per titolo. "testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati CIVILI dello Stato". Non sono riuscito a recuperare il testo di questo articolo 202 (adesso abrogato) ma suppongo che stabiliva che l' impiegato (CIVILE) che passava da un incarico ad un altro o da un Ministero ad un altro grazie alla mobilita', conservasse lo stipendio piu' alto grazie ad un assegno ad personam.
Ne consegue che nel passaggio DA MILITARE A CIVILE si dovrebbe conservare l' assegno ad personam mentre, nei passagi DA CIVILE A CIVILE presso altro Ministero o altra amministrazione, l' assegno ad personam viene abolito con decorrenza dal Gennaio 2014.
Di fatto, chi e' transitato DA MILITARE a CVILE, permanendo nel Ministero della Difesa, dovrebbe conservare l' assegno ad personam mente, pertanto prima di accedere a qualche forma di "mobilita' esterna" (verso altri Ministeri), trattandosi, questa volta, di passaggio DA CIVILE A CIVILE, dovrebbe pensarci molto bene perché potrebbe perdere l' assegno ad personam.
Il comunicato nr. 76 del 12.06.2014 di NOIPA (consultabile sul portale) sembra andare nella direzione sopra esposta perché dispone che ogni amministrazione dovra' valutare la sussistenza dell' assegno ad personam valutando caso per caso (probabilmente bisognera' vedere di volta in volta in base a quale norma di Legge l' assegno ad personam veniva pagato).
LA MIA IDEA NON HA LA PRETESA DI ESSERE UNA VERITA' ASSOLUTA. POTREI ESSERE SMENTITO IN QUALSIASI MOMENTO. BEN VENGA IL CONFRONTO E LO SCAMBIO DI IDEE. IL PORTALE SERVE PROPRIO PER QUELLO. SE QUALCUNO PUO' CONTATTRE PERSOCIV (L' UFFICIO CHE DECRETA L' ASSEGNO AD PERSONAM) E FARCI SAPERE QUALCOSA DI PIU' CERTO CI FARA' UN GRANDE FAVORE.
gianfranco.zoppi@persociv.difesa.it
Per i militari transitati ai ruoli civili del Ministero della Difesa viene corrisposto un assegno ad personam secondo quanto stabilito dal Decreto Ministero Difesa del 18.04.2002 articolo 2 comma 8 (Per chi lo vuole cercare lo trova pubblicato sulla G.U. nr. 113 del 16.05.2002).
Il suddetto decreto, che disciplina il transito DA MILITARE A CIVILE non sembra sia stato abrogato, pertanto dovrebbe essere ancora valido (di fatto l' assegno ad personam sta continuando ad essere erogato)
La "Legge di Stabilita' 2014'" (Legge 27.12.2013 nr. 147) all' art. 1 commi 458 e 459 ha abrogato l' art. 202 del D.P.R. 10.01.1957 avente per titolo. "testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati CIVILI dello Stato". Non sono riuscito a recuperare il testo di questo articolo 202 (adesso abrogato) ma suppongo che stabiliva che l' impiegato (CIVILE) che passava da un incarico ad un altro o da un Ministero ad un altro grazie alla mobilita', conservasse lo stipendio piu' alto grazie ad un assegno ad personam.
Ne consegue che nel passaggio DA MILITARE A CIVILE si dovrebbe conservare l' assegno ad personam mentre, nei passagi DA CIVILE A CIVILE presso altro Ministero o altra amministrazione, l' assegno ad personam viene abolito con decorrenza dal Gennaio 2014.
Di fatto, chi e' transitato DA MILITARE a CVILE, permanendo nel Ministero della Difesa, dovrebbe conservare l' assegno ad personam mente, pertanto prima di accedere a qualche forma di "mobilita' esterna" (verso altri Ministeri), trattandosi, questa volta, di passaggio DA CIVILE A CIVILE, dovrebbe pensarci molto bene perché potrebbe perdere l' assegno ad personam.
Il comunicato nr. 76 del 12.06.2014 di NOIPA (consultabile sul portale) sembra andare nella direzione sopra esposta perché dispone che ogni amministrazione dovra' valutare la sussistenza dell' assegno ad personam valutando caso per caso (probabilmente bisognera' vedere di volta in volta in base a quale norma di Legge l' assegno ad personam veniva pagato).
LA MIA IDEA NON HA LA PRETESA DI ESSERE UNA VERITA' ASSOLUTA. POTREI ESSERE SMENTITO IN QUALSIASI MOMENTO. BEN VENGA IL CONFRONTO E LO SCAMBIO DI IDEE. IL PORTALE SERVE PROPRIO PER QUELLO. SE QUALCUNO PUO' CONTATTRE PERSOCIV (L' UFFICIO CHE DECRETA L' ASSEGNO AD PERSONAM) E FARCI SAPERE QUALCOSA DI PIU' CERTO CI FARA' UN GRANDE FAVORE.
gianfranco.zoppi@persociv.difesa.it
Re: Legge di Stabilità e Assegno ad Personam
Messaggio da Laviadiuscita »
NON RIGUARDA IL PERSONALE TRANSITATO. SI APPLICA IN CASO DI MOBILITA' DA MINISTERO A MINISTERO CHE DETERMINA UN INCREMENTO STIPENDIALE.
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