pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

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arsenico60

pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da arsenico60 »

Salve a tutti, pochi giorni fà, mi è arrivata una lettera dall'inps dove si evincono sia i conteggi dei contrbuti nonchè l'ammontare della pensione e qui nulla di strano. Però, leggendo i vari fogli, trovo nelle note che sulla pensione graverranno delle trattenute, una ha riferimento ad un picolo prestito che ho chiesto quando ero in servizio, l'altra riguarda il pagamento dei famosi 6 scatti aggiuntivi e qui trovo la sopresa, in pratica dovrei pagarli fino a maggio del 2025, cioè fino a 65 anni, mentre io ho sempre saputo che per il ruolo app.ti sovr. e sott.li la pensione di anzianità risulta essere a 60 anni, solo il ruolo uff.li arriva a 65 anni. In pratica detti scatti io dovrei pagarli fino a maggio 2020 periodo in cui compio 60 anni di età. Ma è cambiato qualcosa che a me è sfuggito, oppure come credo sia un errore dell'inps. Che dite mi conviene fare il ricorso amm.vo come indicato a piè missiva dell'inps o aspettare il cedolino della pensione e controllare se su di esso è tutto regolare.


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angri62
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da angri62 »

arsenico60 ha scritto:Salve a tutti, pochi giorni fà, mi è arrivata una lettera dall'inps dove si evincono sia i conteggi dei contrbuti nonchè l'ammontare della pensione e qui nulla di strano. Però, leggendo i vari fogli, trovo nelle note che sulla pensione graverranno delle trattenute, una ha riferimento ad un picolo prestito che ho chiesto quando ero in servizio, l'altra riguarda il pagamento dei famosi 6 scatti aggiuntivi e qui trovo la sopresa, in pratica dovrei pagarli fino a maggio del 2025, cioè fino a 65 anni, mentre io ho sempre saputo che per il ruolo app.ti sovr. e sott.li la pensione di anzianità risulta essere a 60 anni, solo il ruolo uff.li arriva a 65 anni. In pratica detti scatti io dovrei pagarli fino a maggio 2020 periodo in cui compio 60 anni di età. Ma è cambiato qualcosa che a me è sfuggito, oppure come credo sia un errore dell'inps. Che dite mi conviene fare il ricorso amm.vo come indicato a piè missiva dell'inps o aspettare il cedolino della pensione e controllare se su di esso è tutto regolare.
===ti avevo accennato che ti avevavo fatto generale;

forze dell'ordine, pensioni più lontane. Dal 2013 si applica l'adeguamento alla speranza di vita
Ad esempio, il personale dell'Arma dei Carabinieri cessa dal servizio al raggiungimento dei seguenti limiti di età: 65 anni per i generali di Corpo di Armata e di Divisione, 63 anni per i generali di Brigata, 60 anni per gli altri ufficiali e per il restante personale (ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri). I requisiti contributivi minimi, per il diritto alla pensione, risultano fissati in 20 anni di anzianità contributiva. Per i militari del Corpo della Guardia di Finanza i limiti di età per la cessazione dal servizio risultano fissati al 60° anno di età, qualora inferiori, a decorrere dal 1° gennaio 2008. L'anzianità contributiva minima, per il diritto alla pensione, è di 20 anni.
arsenico60

Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da arsenico60 »

angri62 ha scritto:
arsenico60 ha scritto:Salve a tutti, pochi giorni fà, mi è arrivata una lettera dall'inps dove si evincono sia i conteggi dei contrbuti nonchè l'ammontare della pensione e qui nulla di strano. Però, leggendo i vari fogli, trovo nelle note che sulla pensione graverranno delle trattenute, una ha riferimento ad un picolo prestito che ho chiesto quando ero in servizio, l'altra riguarda il pagamento dei famosi 6 scatti aggiuntivi e qui trovo la sopresa, in pratica dovrei pagarli fino a maggio del 2025, cioè fino a 65 anni, mentre io ho sempre saputo che per il ruolo app.ti sovr. e sott.li la pensione di anzianità risulta essere a 60 anni, solo il ruolo uff.li arriva a 65 anni. In pratica detti scatti io dovrei pagarli fino a maggio 2020 periodo in cui compio 60 anni di età. Ma è cambiato qualcosa che a me è sfuggito, oppure come credo sia un errore dell'inps. Che dite mi conviene fare il ricorso amm.vo come indicato a piè missiva dell'inps o aspettare il cedolino della pensione e controllare se su di esso è tutto regolare.
===ti avevo accennato che ti avevavo fatto generale;

forze dell'ordine, pensioni più lontane. Dal 2013 si applica l'adeguamento alla speranza di vita
Ad esempio, il personale dell'Arma dei Carabinieri cessa dal servizio al raggiungimento dei seguenti limiti di età: 65 anni per i generali di Corpo di Armata e di Divisione, 63 anni per i generali di Brigata, 60 anni per gli altri ufficiali e per il restante personale (ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri). I requisiti contributivi minimi, per il diritto alla pensione, risultano fissati in 20 anni di anzianità contributiva. Per i militari del Corpo della Guardia di Finanza i limiti di età per la cessazione dal servizio risultano fissati al 60° anno di età, qualora inferiori, a decorrere dal 1° gennaio 2008. L'anzianità contributiva minima, per il diritto alla pensione, è di 20 anni.

.....si ho visto angri e ti ringrazio, bhe se prendessi la pensione da generale starei zitto come un ghiotto, però a me son toccati solo gli oneri non gli onori e privilegi. Quindi Angri se non ho capito male dovrei pagare fino all'età di 60 anni e non fino a 65.Cosa mi consigli di fare? Fare ricorso amm.vo come scritto nella missiva oppure attendere il cedolino della pensione.
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da gino59 »

arsenico60 ha scritto:
angri62 ha scritto:
arsenico60 ha scritto:Salve a tutti, pochi giorni fà, mi è arrivata una lettera dall'inps dove si evincono sia i conteggi dei contrbuti nonchè l'ammontare della pensione e qui nulla di strano. Però, leggendo i vari fogli, trovo nelle note che sulla pensione graverranno delle trattenute, una ha riferimento ad un picolo prestito che ho chiesto quando ero in servizio, l'altra riguarda il pagamento dei famosi 6 scatti aggiuntivi e qui trovo la sopresa, in pratica dovrei pagarli fino a maggio del 2025, cioè fino a 65 anni, mentre io ho sempre saputo che per il ruolo app.ti sovr. e sott.li la pensione di anzianità risulta essere a 60 anni, solo il ruolo uff.li arriva a 65 anni. In pratica detti scatti io dovrei pagarli fino a maggio 2020 periodo in cui compio 60 anni di età. Ma è cambiato qualcosa che a me è sfuggito, oppure come credo sia un errore dell'inps. Che dite mi conviene fare il ricorso amm.vo come indicato a piè missiva dell'inps o aspettare il cedolino della pensione e controllare se su di esso è tutto regolare.
===ti avevo accennato che ti avevavo fatto generale;

forze dell'ordine, pensioni più lontane. Dal 2013 si applica l'adeguamento alla speranza di vita
Ad esempio, il personale dell'Arma dei Carabinieri cessa dal servizio al raggiungimento dei seguenti limiti di età: 65 anni per i generali di Corpo di Armata e di Divisione, 63 anni per i generali di Brigata, 60 anni per gli altri ufficiali e per il restante personale (ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri). I requisiti contributivi minimi, per il diritto alla pensione, risultano fissati in 20 anni di anzianità contributiva. Per i militari del Corpo della Guardia di Finanza i limiti di età per la cessazione dal servizio risultano fissati al 60° anno di età, qualora inferiori, a decorrere dal 1° gennaio 2008. L'anzianità contributiva minima, per il diritto alla pensione, è di 20 anni.

.....si ho visto angri e ti ringrazio, bhe se prendessi la pensione da generale starei zitto come un ghiotto, però a me son toccati solo gli oneri non gli onori e privilegi. Quindi Angri se non ho capito male dovrei pagare fino all'età di 60 anni e non fino a 65.Cosa mi consigli di fare? Fare ricorso amm.vo come scritto nella missiva oppure attendere il cedolino della pensione.
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Scrivi una semplice lettera con riguardo alla riserva di iniziative legali e scrivi pure che sono dei C.....ni
arsenico60

Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da arsenico60 »

...ok grazie gino.
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angri62
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da angri62 »

arsenico60 ha scritto:...ok grazie gino.
===puoi anche recarti presso uno sportello inps/inpdap è fai presente la cosa o, prendi un appuntamento con un responsabile.
ciao
arsenico60

Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da arsenico60 »

...grazie anche a te angri, però vorrei aspettare che prima mi pagano almeno la rata di agosto, dato che a luglio nisba, non vorrei che per ricontrollare il tutto vado a percepirla a settembre-ottobre dato che ci sono le ferie, sai qui l'acqua scareseggia e la papera non galleggia eheheh, e considerando che l'ex inpdap, almeno l'ufficio provinciale che mi gestisce vedo che cazzeggia parecchio.
car
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da car »

Salve a tutti
Volevo chiedere ad Arsenico60
quanto è la somma mensile trattenuta per i 6 scatti aggiuntivi ?
Grazie
Antonio_1961

Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da Antonio_1961 »

5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato”, sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull'eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 539/1950.

Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull'ultimo stipendio, con esclusione dell'importo relativo alle quote mensili di cui all'articolo 161 della legge n. 312/80.

Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l'importo corrispondente al beneficio – rapportato all'aliquota pensionistica totale maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in “quote” introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell'80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.

Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è stata incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al Dlgs n.165/1997.
Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un'ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l'importo della relativa contribuzione, ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs. n.165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l'ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.
arsenico60

Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da arsenico60 »

car ha scritto:Salve a tutti
Volevo chiedere ad Arsenico60
quanto è la somma mensile trattenuta per i 6 scatti aggiuntivi ?
Grazie

...allora la somma mensile è di 24,34 con rate fino al maggio 2025 secondo l'inps, mentre secondo me fino a maggio 2020, ora non so se anche la somma della rata sia giusta o meno.
car
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da car »

Grazie
Antonio_1961

Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da Antonio_1961 »

arsenico60 ha scritto:
car ha scritto:Salve a tutti
Volevo chiedere ad Arsenico60
quanto è la somma mensile trattenuta per i 6 scatti aggiuntivi ?
Grazie

...allora la somma mensile è di 24,34 con rate fino al maggio 2025 secondo l'inps, mentre secondo me fino a maggio 2020, ora non so se anche la somma della rata sia giusta o meno.
Arsenico quali sono i benefici dopo aver pagato ?
arsenico60

Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da arsenico60 »

Antonio_1961 ha scritto:
arsenico60 ha scritto:
car ha scritto:Salve a tutti
Volevo chiedere ad Arsenico60
quanto è la somma mensile trattenuta per i 6 scatti aggiuntivi ?
Grazie

...allora la somma mensile è di 24,34 con rate fino al maggio 2025 secondo l'inps, mentre secondo me fino a maggio 2020, ora non so se anche la somma della rata sia giusta o meno.
Arsenico quali sono i benefici dopo aver pagato ?
.....nel mio caso, in pratica che ti trovi 2600,00 e rotti lordi sul montante della p.a.l. a fronte di un pagamento di 362,42 annui se va calcolata x 13 mensilità e ne ricevi 200,00 lordi al mese, sempre se il calcolo va fatto su 13 mensilità, poi il resto lo conosci sè è questo il senso della domanda è questo. Ciao
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da panorama »

SICILIA SENTENZA 916 23/07/2014

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 916 2014 PENSIONI 23/07/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott. Giuseppe Grasso ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 916/2014

sul ricorso in materia pensionistica, depositato in data 30/6/2010 ed iscritto al n. 57357 del registro di segreteria, promosso da C. F. residente in omissis, in proprio.

nei confronti del Ministero della difesa- Centro amministrativo dell’Esercito italiano.

Esaminati gli atti e documenti del fascicolo processuale trattato all’udienza del 28/4/2014 uditi per il Comando generale dei carabinieri è presente il Ten. Col. Salvatore Di Benedetto.

FATTO

Il ricorrente già dipendente dell’Esercito italiano con la qualifica di generale di brigata, collocato in pensione dal 20/4/2006, ha chiesto la maggiorazione del 18% sull’indennità di impiego operativo pensionabile, l’indennità di ausiliaria e i sei aumenti periodici biennali di stipendio ai sensi dell’art.4 comma 2 del d.lgd.165/1997,con l’applicazione dell’art.53 DPR1092/1973.

Con successiva memoria ha precisato che è intervenuta sentenza della sezione di appello Sicilia n.380/2011 con la quale è stata riconosciuta detta maggiorazione per gli aumenti periodici stipendiali .

L’amministrazione si è costituita, chiedendo il rigetto del ricorso precisando che gli aumenti periodici costituiscono un assegno autonomo che non rientra nella base pensionabile di cui all’art.53 del DPR 1092/1973.

DIRITTO

Il ricorso del signor C. F. è parzialmente fondato.

L’art. 16 della legge 177/1976 che ha modificato l’art. 53 del DPR 1092/1973, prevede ed include varie voci retributive ai fini della determinazione della base pensionabile assoggettabile all’aumento del 18%, ma non include l’indennità di impiego operativo pensionabile e l’indennità di ausiliaria

Orbene, il fatto che tali emolumenti che hanno indubbiamente natura retributiva e che il primo concorre a determinare la base pensionabile, non significa che l’assegno stesso sia assogettabile alla maggiorazione del 18% .

Le Sezioni riunite della Corte dei conti con la sentenza n.9/2006QM, hanno affermato la diversità tra retribuzione individuale di anzianità e assegno funzionale che hanno natura giuridica diversa con proprie caratteristiche peculiari.

In quanto la prima è una voce stipendiale costituita dalla somma degli scatti e delle classi stipendiali maturate sino al 31/12/1986 e quindi voce integrativa dello stipendio.

L’assegno funzionale, diversamente è un elemento accessorio collegato all’incremento della professionalità, seppur presupposta sulla base di una anzianità di servizio pur mantenendo al sua natura retributiva.

Di fatto la locuzione si “aggiungono” ha un senso logico per distinzione dell’autonomia dell’assegno per la sua diversa natura giuridica visto che esso non viene assorbito dalla RIA, ma ne rimane distinto.

Tali considerazioni sono estensibili anche alla indennità di impiego operativo, mentre l’indennità di ausiliaria per sua specifica natura non rientra in ogni caso nella base stipendiale non essendo tra l’altro prevista tra le voci dell’art.53 del DPR 1092/1973.

E quindi, in conformità alla sopra citata giurisprudenza, si ritiene che l’assegno funzionale non possa essere incluso nella base pensionabile e soggetto alla maggiorazione del 18%.

Diversamente, come chiarito dalla sentenza della Sezione di appello Sicilia n.380/2011, gli aumenti periodici stipendiali di cui all’art.4 comma 2 del d.lgs.165/1997, sostitutivi del beneficio della promozione, sono a tutto gli effetti un aumento stipendiale e quindi assoggettabile alla maggiorazione del 18%.

Dunque, la domanda del ricorrente deve essere accolta parzialmente nei termini e nei limiti sopra evidenziati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nel maggiore dei due valori, ritenendo giusta, vista la peculiarità della materia la compensazione delle spese

P. Q. M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, giudice unico per le pensioni , definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso del signor C. F. nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 aprile 2014.
IL GIUDICE
F.to Dott. Giuseppe Grasso

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 22 Luglio 2014.

Pubblicata il 23 Luglio 2014.

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
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Re: pagamento 6 scatti aggiuntivi sulla pensione

Messaggio da panorama »

Per i miei colleghi CC.
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Allego modulo domanda per i sei (6) scatti stipendiali, art.4 legge 165/97, che si scarica dal portale Leonardo.

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