terapia salva vita

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mario09031962

terapia salva vita

Messaggio da mario09031962 »

buongiorno a tutti. chi mi puo dare notizie per aver il certificato salva vita in quanto ieri mi sono recato presso asl bn1 competent. e mi e stato risposto non la davano per questo tipo di patologia ma solo per quel. oncologica cosa pos.fare o che devo fare a chi mi devo rivolgere. grazie


Diabolikus

Re: terapia salva vita

Messaggio da Diabolikus »

L'art.40 del D.P.R. 51/2009 cita "gravi patologie" che necessitino di terapie salvavita e non fa riferimento alcuno alle sole patologie di tipo esclusivamente oncologico.

Non conosco la tua patologia ma, ascolta un consiglio da uno che predica il motto "Verba Volant sed Scripta Manent":

Richiedi al tuo specialista una relazione dettagliata sulla patologia e sull'iter medico che hai seguito, facendo specificare se tale patologia rientri nel novero di quelle gravi e se le stesse hanno necessitato di terapie salvavita (all'uopo ti dico che anche il ricovero per accertamenti ed un intervento chirurgico rientrano nella nozione di "terapia").

Successivamente recati alla ASL di competenza con tanto di richiesta scritta, allegando
la suddetta relazione medica specialistica e chiedendo che tivenga rilasciata certificazione ad uso medico-legale attestante il regime di terapia salvavita.

Ovviamente, qualora la tua patologia non sia così grave e non ha necessitato di specifiche terapie.....beh......c'è poco da fare.

Ti riporto un esempio qui di seguito:

Una insufficienza renale che ha reso un rene "non più funzionante" comporta la necessità di sottoporre il paziente a continue dialisi ed altre terapie che servono ad eliminare tutte quelle sostanze che il rene non può più filtrare e che l'altro rene sano non riesce a compensare (in assenza di tali terapie non credo si riuscirebbe a vivere a lungo). Successivamente si rende necessario un intervento chirurgico per un trapianto di un nuovo rene, con conseguenti terapie e cure che ne conseguiranno nel periodo di convalescenza necessario alla riabilitazione.

SECONDO TE, QUANTO SOPRA, NON RIENTRA NEL NOVERO DI "GRAVE PATOLOGIA" CHE HA RICHIESTO TERAPIE SALVAVITA ?????

Ovviamente è solo il mio parere ma.....ulteriore consiglio.....armati di carta e penna e richiedi tutto per iscritto.

Sperando di essere stato utile.

Diabolikus.
cimapier
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Re: terapia salva vita

Messaggio da cimapier »

caro amico del forum ti confermo quanto detto dal collega che ti ha risposto. Se hai bisogno non lesinare a contattarmi
melo

Re: terapia salva vita

Messaggio da melo »

grazie mille a Voi,ne prendo spunto per mia moglie,ora mi muovo,grazie.
yerri63

Re: terapia salva vita

Messaggio da yerri63 »

volevo chiede all'esperto Diabolicus,il concetto di terapia salva vita e la sua interpretazione da parte del comando generale Arma,lo scrivente a presentato tutta la documentazione rilasciata dal'ASL competente con cui si attesta la grave patologia sofferta e pertanto il paziente e interapia salva vita,il comando generale mi a risposto che i periodi di aspettativa che si dividono in due,sarebbe l'aspettativa speciale non può rientrare a terapia salva vita in quanto in attesa che il comitato di verifica si esprimeva in merito alla causa di servizio,volevo un raggualglio in merito alla risposta datami dal comando generale Arma,ti preciso che dopo la risposta pervenuta o chiesto il riesame della mia pratica chiedendo lumi giurisprudenziali con la quale non compete il periodo sopra citato,sono trascorsi sette mesi senza avere risposta, alla faccia della trasparenza,resto in attesa di una risposta e come poso muovermi contro la mia amministrazione per far valere i miei diritti.grazie
Diabolikus

Re: terapia salva vita

Messaggio da Diabolikus »

Mio caro Yerri,

nel sottolineare che sono molto spiacente della tua situazione, sono costretto a ribadire che ho già dato risposta al tuo quesito qualche mese fà, fornendoti una dettagliata analisi del tuo caso particolare, richiamando fonti normative e circolari esplicative.

Nonostante ciò ho notato che, successivamente, hai postato lo stesso quesito più volte su questo forum, forse per ottenere diversi e più autorevolei pareri.

Posso solo dirti che spero che la tua situazione si risolva per il meglio ma, mio malgrado ed a malincuore, sono costretto a ribadirti che, in base agli elementi che hai fornito a suo tempo, la procedura seguita dalla scala gerarchica è corretta e, pertanto, non vorrei che tu rischiassi di instaurare un contenzioso improficuo che ti faccia sborsare soltanto denaro.

Distinti saluti.

Diabolikus.
leonardo virdò
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Re: terapia salva vita

Messaggio da leonardo virdò »

Diabolikus ha scritto:L'art.40 del D.P.R. 51/2009 cita "gravi patologie" che necessitino di terapie salvavita e non fa riferimento alcuno alle sole patologie di tipo esclusivamente oncologico.

Non conosco la tua patologia ma, ascolta un consiglio da uno che predica il motto "Verba Volant sed Scripta Manent":

Richiedi al tuo specialista una relazione dettagliata sulla patologia e sull'iter medico che hai seguito, facendo specificare se tale patologia rientri nel novero di quelle gravi e se le stesse hanno necessitato di terapie salvavita (all'uopo ti dico che anche il ricovero per accertamenti ed un intervento chirurgico rientrano nella nozione di "terapia").

Successivamente recati alla ASL di competenza con tanto di richiesta scritta, allegando
la suddetta relazione medica specialistica e chiedendo che tivenga rilasciata certificazione ad uso medico-legale attestante il regime di terapia salvavita.

Ovviamente, qualora la tua patologia non sia così grave e non ha necessitato di specifiche terapie.....beh......c'è poco da fare.

Ti riporto un esempio qui di seguito:

Una insufficienza renale che ha reso un rene "non più funzionante" comporta la necessità di sottoporre il paziente a continue dialisi ed altre terapie che servono ad eliminare tutte quelle sostanze che il rene non può più filtrare e che l'altro rene sano non riesce a compensare (in assenza di tali terapie non credo si riuscirebbe a vivere a lungo). Successivamente si rende necessario un intervento chirurgico per un trapianto di un nuovo rene, con conseguenti terapie e cure che ne conseguiranno nel periodo di convalescenza necessario alla riabilitazione.

SECONDO TE, QUANTO SOPRA, NON RIENTRA NEL NOVERO DI "GRAVE PATOLOGIA" CHE HA RICHIESTO TERAPIE SALVAVITA ?????

Ovviamente è solo il mio parere ma.....ulteriore consiglio.....armati di carta e penna e richiedi tutto per iscritto.

Sperando di essere stato utile.

Diabolikus.

Confermo quanto riportato da Diabolikus, sono mesi che non intervenivo nelle discussioni, proprio perché non c'ero più con la testa. leggendo questo post ora, voglio dare il mio contributo dicendo al collega che la terapia salvavita spetta a tutti coloro i quali è stata diagnosticata una patologia cronica. Purtroppo sono a conoscenza di certe cose perché li sto vivendo con mio figlio al quale è stata diagnosticata una insufficienza renale cronica per la quale è costretto ad una dieta drastica con prodotti aproteici della farmacia che costano un occhio. Non solo, assume anche diversi farmaci che gli vengono dati col piano terapeico che costano oltre le 600 euro a confezione. Il tutto è a carico del SSN, altrimenti povero me. Devo dire inoltre che le terapie salvavita servono appunto per evitare che la malattia di cui si soffre non progredisce subito ma si cerca di mantenerla in standby il più a lungo possibile.
Saluti
gino59
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Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: terapia salva vita

Messaggio da gino59 »

leonardo virdò ha scritto:
Diabolikus ha scritto:L'art.40 del D.P.R. 51/2009 cita "gravi patologie" che necessitino di terapie salvavita e non fa riferimento alcuno alle sole patologie di tipo esclusivamente oncologico.

Non conosco la tua patologia ma, ascolta un consiglio da uno che predica il motto "Verba Volant sed Scripta Manent":

Richiedi al tuo specialista una relazione dettagliata sulla patologia e sull'iter medico che hai seguito, facendo specificare se tale patologia rientri nel novero di quelle gravi e se le stesse hanno necessitato di terapie salvavita (all'uopo ti dico che anche il ricovero per accertamenti ed un intervento chirurgico rientrano nella nozione di "terapia").

Successivamente recati alla ASL di competenza con tanto di richiesta scritta, allegando
la suddetta relazione medica specialistica e chiedendo che tivenga rilasciata certificazione ad uso medico-legale attestante il regime di terapia salvavita.

Ovviamente, qualora la tua patologia non sia così grave e non ha necessitato di specifiche terapie.....beh......c'è poco da fare.

Ti riporto un esempio qui di seguito:

Una insufficienza renale che ha reso un rene "non più funzionante" comporta la necessità di sottoporre il paziente a continue dialisi ed altre terapie che servono ad eliminare tutte quelle sostanze che il rene non può più filtrare e che l'altro rene sano non riesce a compensare (in assenza di tali terapie non credo si riuscirebbe a vivere a lungo). Successivamente si rende necessario un intervento chirurgico per un trapianto di un nuovo rene, con conseguenti terapie e cure che ne conseguiranno nel periodo di convalescenza necessario alla riabilitazione.

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Ovviamente è solo il mio parere ma.....ulteriore consiglio.....armati di carta e penna e richiedi tutto per iscritto.

Sperando di essere stato utile.

Diabolikus.

Confermo quanto riportato da Diabolikus, sono mesi che non intervenivo nelle discussioni, proprio perché non c'ero più con la testa. leggendo questo post ora, voglio dare il mio contributo dicendo al collega che la terapia salvavita spetta a tutti coloro i quali è stata diagnosticata una patologia cronica. Purtroppo sono a conoscenza di certe cose perché li sto vivendo con mio figlio al quale è stata diagnosticata una insufficienza renale cronica per la quale è costretto ad una dieta drastica con prodotti aproteici della farmacia che costano un occhio. Non solo, assume anche diversi farmaci che gli vengono dati col piano terapeico che costano oltre le 600 euro a confezione. Il tutto è a carico del SSN, altrimenti povero me. Devo dire inoltre che le terapie salvavita servono appunto per evitare che la malattia di cui si soffre non progredisce subito ma si cerca di mantenerla in standby il più a lungo possibile.
Saluti

:arrow: :roll: :wink: Auguroni.-
yerri63

Re: terapia salva vita

Messaggio da yerri63 »

per l'esaudiente Diabolikus,come lo spieghi il fatto che per darmi una risposta il Comando Generale impiega più di sette mesi i credo che il comando non sa che pesci prendere come al solito,ti dirò di più che il comando generale a inviato il tutto ala Ministero della difesa per ulteriori accertamenti sulla tematica, lo scrivente a appreso dell'invio della pratica da voci di corridoio, senza notiziare l'interessato che la pratica e stata inviata ad un altro ente per ulteriori approfondimenti sulla tematica,ti volevo dire in merito alle normative di cui hai citato l'ultima disposizione del Ministero della Difesa datata 08.02.2012,ritorna in argomento senza specificare i vari periodi di aspettativa,in merito al ritardo di cui ti o spiegato il comado0 generale a oltrepassato tutti i termini di risposta in base alla Legge 241/90 e successive modifiche,pertanto mi sono consultato con un legale e a breve farò partire un ricorso ai sensi art.25 comma 4 della legge di cui sopra,volevo sapere come la pensavi in merito a questo ritardo e se e giusto adire come ti già spiegato sopra,essendo un forun con la quale scambiarci delle opinioni attento una risposta da parte tua.
panorama
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Re: terapia salva vita

Messaggio da panorama »

La Pub. C-14 sulle licenze, permessi, ecc., del C.G.A. CC. a pag. 38 punto 12 prevede: “Licenza per terapie salvavita” (nota 105 – art. 31, D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170)

In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell’Ufficio medico legale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza in tema sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell’Amministrazione.
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche relative alle patologie in parola, le amministrazioni favoriscono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
panorama
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Re: terapia salva vita

Messaggio da panorama »

Per Carabinieri

allego circolare del CGA del 18 marzo 2013 ad oggetto: Licenza straordinaria per terapie salvavita.

spero che il moderatore la lascia x almeno un mese in modo che gli interessati la possano leggere/scaricare.
ringrazio anticipatamente.
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
a2013
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Re: terapia salva vita

Messaggio da a2013 »

Diabolikus ha scritto:L'art.40 del D.P.R. 51/2009 cita "gravi patologie" che necessitino di terapie salvavita e non fa riferimento alcuno alle sole patologie di tipo esclusivamente oncologico.

Non conosco la tua patologia ma, ascolta un consiglio da uno che predica il motto "Verba Volant sed Scripta Manent":

Richiedi al tuo specialista una relazione dettagliata sulla patologia e sull'iter medico che hai seguito, facendo specificare se tale patologia rientri nel novero di quelle gravi e se le stesse hanno necessitato di terapie salvavita (all'uopo ti dico che anche il ricovero per accertamenti ed un intervento chirurgico rientrano nella nozione di "terapia").

Successivamente recati alla ASL di competenza con tanto di richiesta scritta, allegando
la suddetta relazione medica specialistica e chiedendo che tivenga rilasciata certificazione ad uso medico-legale attestante il regime di terapia salvavita.

Ovviamente, qualora la tua patologia non sia così grave e non ha necessitato di specifiche terapie.....beh......c'è poco da fare.

Ti riporto un esempio qui di seguito:

Una insufficienza renale che ha reso un rene "non più funzionante" comporta la necessità di sottoporre il paziente a continue dialisi ed altre terapie che servono ad eliminare tutte quelle sostanze che il rene non può più filtrare e che l'altro rene sano non riesce a compensare (in assenza di tali terapie non credo si riuscirebbe a vivere a lungo). Successivamente si rende necessario un intervento chirurgico per un trapianto di un nuovo rene, con conseguenti terapie e cure che ne conseguiranno nel periodo di convalescenza necessario alla riabilitazione.

SECONDO TE, QUANTO SOPRA, NON RIENTRA NEL NOVERO DI "GRAVE PATOLOGIA" CHE HA RICHIESTO TERAPIE SALVAVITA ?????

Ovviamente è solo il mio parere ma.....ulteriore consiglio.....armati di carta e penna e richiedi tutto per iscritto.

Sperando di essere stato utile.

Diabolikus.
salve vorrei una delucidazione a seguito di quanto hai scritto.
sono stato operato di tiroidectomia totale per carcinoma midollare e papillare della tiroide con svuotamento del comparto centrale e attualmente prendo eutirox e d-fix come cura.
posso usufruire dei benefici dell'art.40 del dpr 51/2009 terapie salvavita?
panorama
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Re: terapia salva vita

Messaggio da panorama »

Come vengono considerati i giorni per terapie salvavita?

Ecco cosa prevede il Ministero dell'Interno con circolare del novembre 2011.

leggi/scarica allegato
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
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Re: terapia salva vita

Messaggio da panorama »

Personale PolPen (ma riguarda tutti)

- ) - Qui sotto alcuni “brani” per far subito capire la problematica a cui si può andare incontro se gli uffici non conoscono bene la normativa.

- ) - Pertanto prego coloro i quali sono interessati direttamente ha leggere attentamente i fatti poiché altrimenti si subisce un danno con prescrizione.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) - il computo e l’indicazione delle proprie giornate di collocamento in malattia ..., nella parte in cui risultano inseriti nel novero dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità anche i giorni di assenza dal lavoro ..., ancorché, secondo la ricorrente, giustificati per terapie salvavita ed equiparabili quindi a tutti gli effetti al lavoro prestato nell’Amministrazione ex art. 17 del D.P.R. n. 51/2009.

2) - Con un unico e articolato motivo di censura la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 D.P.R. 16/04/2009, n. 51 – la violazione dei criteri applicativi di cui alla nota ministeriale del -OMISSIS- della Polizia di Stato

3) - Contestualmente la ricorrente chiede, ove occorra, l’accertamento del proprio diritto a vedersi equiparare il suddetto periodo di assenze al servizio prestato a tutti gli effetti nell’Amministrazione.

4) - Tuttavia, va soggiunto che, nella specie, risulta leso non un interesse legittimo, ma un vero e proprio diritto soggettivo perfetto che, in sede di giurisdizione esclusiva, può essere fatto valere nel più ampio termine di prescrizione.

5)- Nel caso in esame, questo Collegio ritiene, per l'appunto, che sussista un vero e proprio diritto soggettivo della ricorrente, in quanto il riconoscimento dell’esclusione dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità dei giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e dei giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati, trova il proprio fondamento direttamente nell’art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

6) - La norma esclude dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità, non solo i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, ma anche i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, purché siano debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria.

7) - Tale interpretazione, risulta essere altresì la più rispondente al principio di solidarietà a cui si ispira tutta la nostra Carta Costituzionale.

8) - Non si deve, inoltre, dimenticare che negare agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria il riconoscimento dell’esclusione dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità dei giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati (anche se non coincidenti con il giorno di ricovero ospedaliero o di day-hospital) determinerebbe un’ingiustificata disparita di trattamento, con gli appartenenti alla Polizia di Stato e ciò in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

N.B.: vedete bene il punto n. 8 di cui sopra.
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06/08/2014 201401000 Sentenza 2


N. 01000/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00429/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 429 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Faconda, con domicilio eletto presso lo Studio Caggiano in Bari, Piazza Diaz, n. 11;

contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Ministero della Giustizia - Direzione Istituti Penali di OMISSIS, Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale per la Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, n.97;

per l'annullamento

previa sospensione
- delle note provveditorali -OMISSIS- notificata il -OMISSIS- e del -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, recanti il computo e l’indicazione delle giornate di collocamento in malattia della ricorrente a far tempo dal -OMISSIS-, nella parte in cui risultano inseriti nel novero dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità anche i giorni di assenza dal lavoro dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, ancorché giustificati per terapie salvavita ed equiparabili quindi a tutti gli effetti al lavoro prestato nell’Amministrazione ex art. 17 del D.P.R. n. 51/2009;

- di ogni altro atto presupposto e/o connesso alle note indicate, ivi compresa l’ulteriore nota provveditoriale del -OMISSIS-, nonché la comunicazione del -OMISSIS-;

ed in ogni caso, per l’accertamento
del diritto della ricorrente a vedersi equiparato l’anzidetto periodo di sospensione dal lavoro dal -OMISSIS- al -OMISSIS- al servizio prestato nell’Amministrazione ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 51/2009 e quindi escluso dal computo delle giornate di congedo straordinario o di aspettativa per infermità, in quanto assenze dovute a ricoveri e terapie salvavita in dipendenza di grave patologia;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria, del Provveditorato Regionale per la Puglia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e della Direzione Istituti Penali di OMISSIS;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Isabella Tritta, su delega dell'avv. Antonio Faconda;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato le note provveditorali recanti il computo e l’indicazione delle proprie giornate di collocamento in malattia a far tempo dal -OMISSIS-, nella parte in cui risultano inseriti nel novero dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità anche i giorni di assenza dal lavoro dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, ancorché, secondo la ricorrente, giustificati per terapie salvavita ed equiparabili quindi a tutti gli effetti al lavoro prestato nell’Amministrazione ex art. 17 del D.P.R. n. 51/2009.

Con un unico e articolato motivo di censura la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 17 D.P.R. 16/04/2009, n. 51 – la violazione dei criteri applicativi di cui alla nota ministeriale del -OMISSIS- della Polizia di Stato – l’eccesso di potere per carenza e/o insufficiente istruttoria – l’erronea presupposizione di fatto e l’ingiustizia manifesta.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’ Amministrazione Penitenziaria, il Provveditorato Regionale per la Puglia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e la Direzione Istituti Penali di OMISSIS si sono costituiti in giudizio con atto depositato in data 12.4.2014 chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 23.4.2014 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, le parti hanno rinunciato ai termini processuali a difesa ed è stato fissato il merito al 29.5.2014.

All’Udienza Pubblica del 29.5.2014 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con un unico motivo di ricorso la Sig.ra -OMISSIS- lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto, nel calcolo delle assenze dal lavoro per congedo straordinario o aspettative per malattia nell’ambito del quinquennio fino al -OMISSIS-, alla stessa sono stati computati a quel titolo anche i giorni di sospensione dal lavoro dal -OMISSIS-, nonostante che l’assenza dal lavoro in tale periodo fosse stata certificata dipendente da trattamenti salvavita e quindi non annoverabili nel computo delle assenze per malattia ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 51 del 2009. Contestualmente la ricorrente chiede, ove occorra, l’accertamento del proprio diritto a vedersi equiparare il suddetto periodo di assenze al servizio prestato a tutti gli effetti nell’Amministrazione.

L’Amministrazione evidenzia preliminarmente che i pretesi diritti vantati dalla ricorrente nel ricorso attengono a periodi di aspettativa per infermità, effettuati da quest’ultima negli anni -OMISSIS-, per i quali con provvedimento datato -OMISSIS-, notificato all’interessata in data -OMISSIS-, sono stati sottratti dal computo del periodo massimo di aspettativa consentito i giorni di assenza per effettiva sottoposizione alla terapia salvavita in applicazione della normativa vigente in materia.

L’Amministrazione eccepisce pertanto che dalla data di notifica del suddetto provvedimento (-OMISSIS-) decorrevano i termini di legge per eventuali impugnazioni relative al computo delle assenze per aspettativa, come sarebbe esplicitato anche nella parte finale dello stesso atto, nonché nella nota inviata dal Provveditorato all’Istituto di OMISSIS al fine di riscontrare l’istanza presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-

Dall’analisi degli atti di causa, in effetti, emerge che in data -OMISSIS- è stato notificato alla ricorrente un provvedimento indicante, per gli anni -OMISSIS-, i giorni sottratti dal computo del periodo massimo di aspettativa consentito, per effettiva sottoposizione alla terapia salvavita.

Tuttavia, va soggiunto che, nella specie, risulta leso non un interesse legittimo, ma un vero e proprio diritto soggettivo perfetto che, in sede di giurisdizione esclusiva, può essere fatto valere nel più ampio termine di prescrizione. Come ha osservato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato “la giurisprudenza nell'ammettere l'esistenza, accanto ai diritti soggettivi di carattere patrimoniale dell'impiegato, anche di diritti soggettivi non patrimoniali, ha ampliato il campo di indagine circa il discrimine fra diritti ed interessi in un settore, quale quello del pubblico impiego, che è stato riservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo proprio in ragione delle frequenti interferenze di situazioni giuridiche soggettive di varia intensità e di vario rilievo. E questa indagine deve essere tanto più approfondita quando ci si trova di fronte a comportamenti amministrativi che pur non attenendo direttamente agli aspetti economici del rapporto, risultano completamente vincolati nell”an”, nel “quando” e nel “quomodo”, si da apparire meramente esecutivi della volontà del legislatore…” (Cons. Stato, ad. plen., 15 febbraio 1994, n. 3).

Nel caso in esame, questo Collegio ritiene, per l'appunto, che sussista un vero e proprio diritto soggettivo della ricorrente, in quanto il riconoscimento dell’esclusione dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità dei giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e dei giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati, trova il proprio fondamento direttamente nell’art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51.

L’articolo 17, rubricato “Terapie salvavita”, al comma uno, recita “1. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni”.

La norma sopra riportata impone alle Amministrazioni di escludere dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria, senza lasciare alcuno spazio di discrezionalità in capo all’Amministrazione medesima circa l”an”, il “quando” e il “quomodo”.

Il dato letterale non desta dubbi in proposito: “sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermita' i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria”.

Il diritto all’esclusione dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità dei relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e dei giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria è, pertanto, trova diretto e immediato fondamento nell’ art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. Si tratta, dunque, di un diritto soggettivo perfetto della dipendente “…attivabile nei termini di prescrizione (come giudizio sul rapporto) e non di decadenza (con giudizio su un atto)” (Cons. Stato, ad. plen., 15 febbraio 1994, n. 3; Cons. Stato, Ad. Plen., 20 marzo 1989, n. 8), anche con azione di accertamento.

Infatti, secondo la giurisprudenza “nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in cui coesistono diritti soggettivi e interessi legittimi, sebbene non sia necessario scriminare i due tipi di situazioni giuridiche soggettive al fine di determinare la giurisdizione, occorre tuttavia distinguerle al fine di individuarne il diverso regime processuale” (Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2004, n. 1196; Cons. Stato, Ad. Plen., 26 marzo 2003, n. 4; Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 426).

Più nello specifico, il Consiglio di Stato ha osservato che “Proprio nell’ambito della giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego, il giudice amministrativo ha sempre distinto gli atti autoritativi dagli atti paritetici: i primi, lesivi di interessi legittimi e impugnabili entro termini di decadenza, i secondi, lesivi di diritti soggettivi, e contestabili entro termini di prescrizione, anche con azione di mero accertamento” (Cons. Stato, sez. VI, 10 marzo 2004, n. 1196; Cons. Stato, ad. plen., 15 febbraio 1994, n. 3; Cons. Stato, Ad. Plen., 20 marzo 1989, n. 8).

Da ciò deriva l’ammissibile della domanda di accertamento del diritto a vedersi equiparare il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS- al servizio prestato a tutti gli effetti nell’Amministrazione.

La norma esclude dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità, non solo i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, ma anche i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, purché siano debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria.

Il legislatore utilizzando la seguente formulazione “i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate terapie” e, in particolare, utilizzando la congiunzione “e” lascia intendere che i giorni di assenza dovuti alle terapie sono qualcosa di diverso rispetto ai giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital. Avvalora tale interpretazione la circolare della Polizia di Stato che, sebbene non recepita dall’Amministrazione resistente, costituisce comunque elemento confermativo dell’interpretazione dell’art. 17 seguita dal Collegio. Tale circolare recita “si può affermare che anche i giorni consequenziali alla somministrazione delle citate terapie, occorrenti per la ripresa fisica, debbano essere equiparati al servizio effettivamente prestato, dovendosi interpretare la locuzione “giorni dovuti alle citate terapie” come esplicazione del rapporto di casualità intercorrente tra l’effettuazione della terapia ed i giorni di assenza collegati alle terapie medesime”.

Tale interpretazione, risulta essere altresì la più rispondente al principio di solidarietà a cui si ispira tutta la nostra Carta Costituzionale. Non si deve, inoltre, dimenticare che negare agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria il riconoscimento dell’esclusione dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità dei giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati (anche se non coincidenti con il giorno di ricovero ospedaliero o di day-hospital) determinerebbe un’ingiustificata disparita di trattamento, con gli appartenenti alla Polizia di Stato e ciò in palese contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Passando al merito della questione, nel caso in esame la Sig.ra -OMISSIS- ha esibito all’Amministrazione un certificato sottoscritto dal Dirigente medico dell’unità Operativa di Medicina Legale dell’A.S.L. BAT del -OMISSIS- con cui è stato attestato che la ricorrente è risultata affetta da grave patologia con necessità di specifica terapia e controlli clinici e/o strumentali e che la patologia in parola “…rientra nei casi previsti dalla normativa contrattuale ai fini dell’esclusione del computo dei giorni di assenza per malattia dei relativi giorni di ricovero, day hospital, assenza dovuta alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata, dal -OMISSIS- al -OMISSIS-” ed ha depositato in atti un attestato datato -OMISSIS-, sottoscritto dal Dirigente medico dell’unità Operativa di Medicina Legale dell’A.S.L. BAT, con il quale quest’ultimo ribadisce quanto già attestato in data -OMISSIS- con riferimento al periodo che va dal -OMISSIS- al -OMISSIS-.

Tale periodo risulta quindi debitamente certificato e, pertanto, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, deve essere escluso dal computo dei giorni di congedo straordinario o di aspettativa per infermità.

La domanda di accertamento del diritto a vedersi equiparare il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS- al servizio prestato a tutti gli effetti nell’Amministrazione è pertanto fondata e va accolta.

La complessità della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente di vedersi equiparare il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS- al servizio prestato a tutti gli effetti nell’Amministrazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 29 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 06/08/2014
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Re: terapia salva vita

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