SENTENZA PAGAMENTO RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTI PENALI

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aeronatica
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SENTENZA PAGAMENTO RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTI PENALI

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Signori, buon giorno a tutti.
Per opportuna conoscenza a chi é in attesa di ricevere il rimborso spese legali sostenuto nei casi di sottoposti zio ne a procedimento penale conclusosi favorevolmente per l'interessato.
I termini per concludere il procedimento e rimborsare le somme sono di 140 giorni dalla ricezione dell'istanza di rimborso correttamente corredata dei previsti documenti necessari.
Buona lettura.

N. 02019/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02893/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 117 - 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2893 del 2013, proposto da: 
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Fontana, 18 

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via Freguglia, 1 

per l'accertamento

dell’illegittimità del silenzio mantenuto dall'Amministrazione della Difesa sull'istanza prodotta dal ricorrente in data 4.6.2013 per ottenere il rimborso delle spese legali sostenute a seguito di due procedimenti penali (subiti in relazione a fatti di servizio e terminati con sentenza di assoluzione);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 il dott. Roberto Lombardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2013, il sig. Ferrario, sottoufficiale in quiescenza dell’Aeronautica militare, impugnava il silenzio serbato dall’amministrazione sulla sua istanza di rimborso delle spese legali sostenute ex art. 18 del d.l. n. 67/1997.

Si costituiva l’amministrazione convenuta, che resisteva al ricorso, e la Sezione, accertato che dagli atti risultava un rinvio della liquidazione della posizione del sig. Ferrario all’esito di nuova disponibilità di fondi - per l’esercizio finanziario 2014 - sul competente capitolo di spesa, emetteva un’ordinanza collegiale, ex art. 63, comma 1 c.p.a., volta a verificare quale fosse lo stato del procedimento attivato dal Ministero della Difesa per la corresponsione del rimborso richiesto dal ricorrente.

In esecuzione della suddetta ordinanza, con atti depositati nel fascicolo di causa, l’amministrazione resistente comunicava che in data 24 marzo 2014 l’Ufficio centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa aveva provveduto al pagamento di euro 8.179,60, quale liquidazione delle spese legali di cui il militare aveva chiesto il rimborso.

La causa passava infine in decisione all’udienza in camera di consiglio del 9 luglio 2014.

Il Collegio osserva che il bene della vita rivendicato dal ricorrente nel presente contenzioso (provvedimento espresso dell’amministrazione sull’istanza di rimborso di spese legali) è stato acquisito con l’apprensione della somma di € 8.179,60 corrisposta dal Ministero a tale titolo, a prescindere dalla circostanza che la difesa del sig, Ferrario abbia lamentato in atti la mancata corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria, senza peraltro proporre motivi aggiunti ex art. 117, comma 5 c.p.a.; tale circostanza potrà al più essere valorizzata dal ricorrente in diverso procedimento volto ad accertare il quantum della pretesa patrimoniale.

La materia del contendere è dunque venuta meno.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza virtuale, e sono liquidate come da dispositivo, poiché, a fronte dell’istanza inoltrata in data 5 giugno 2013 dal ricorrente, l’amministrazione di appartenenza ha ingiustificatamente omesso il pagamento di quanto pacificamente dovuto nei termini procedimentali, facendo ricadere sul ricorrente stesso le conseguenze applicative della normativa di settore in materia di disponibilità in bilancio di fondi, e ponendo fine alla propria inerzia soltanto dopo la richiesta di chiarimenti avanzata, ex art. 63, comma 1 c.p.a., da questo Tribunale.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Roberto Lombardi, Referendario, Estensore

Angelo Fanizza, Referendario

  L'ESTENSOREIL PRESIDENTE     

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Un saluto a tutti.


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