C.M.O quesito?
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Re: C.M.O quesito?
Messaggio da alfredof58 »
Ciao Juri e un saluto a tutto il forum, juri che coincidenza, io sono stato in aspettativa dal
14.11.2010 al 27.11.2012 quindi quasi stesso periodo, Maggiore Grasso, anche io, solo che a me
non hanno riservato un po' tutti lo stesso trattamento, 741 giorni sono tantissimi ed ora bisogna
che do all'amministrazione una bella cifretta di soldi, ecco perchè consigliavo al nostro caro
amico un medico legale, anche se ora non ci sono gli stessi ufficiali, quando sono stato riformato
c'era un maggiore donna, il maggiore Grasso era andato via. Ciao spero che ilo nostro amico
non faccia la mia stessa fine. troppi giorni troppi. Buona domenica a tutti.
14.11.2010 al 27.11.2012 quindi quasi stesso periodo, Maggiore Grasso, anche io, solo che a me
non hanno riservato un po' tutti lo stesso trattamento, 741 giorni sono tantissimi ed ora bisogna
che do all'amministrazione una bella cifretta di soldi, ecco perchè consigliavo al nostro caro
amico un medico legale, anche se ora non ci sono gli stessi ufficiali, quando sono stato riformato
c'era un maggiore donna, il maggiore Grasso era andato via. Ciao spero che ilo nostro amico
non faccia la mia stessa fine. troppi giorni troppi. Buona domenica a tutti.
Re: C.M.O quesito?
Ciao Alfredo, si ho sentito che adesso c'è una donna alla CMO1 fino a poco tempo fa il magg. Grasso aveva preso il posto del col. Oddo alla 2^ istanza. al Celio certo a te t'hanno rovinato a farti fare tutti sti giorni e suppongo senza causa di servizio, quanti anni avevi di servizio al momento delle riforma? ciao Nino.
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Re: C.M.O quesito?
Messaggio da Dott.ssa Astore »
Sono medico legale e psichiatra e conosco bene la sua C.M.O.
Se vuole domani mi puo' chiamare allo studio per un consiglio
Cordialmente
Lucia Astore
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Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
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Re: C.M.O quesito?
Con questa sentenza del 30/04/2014 "non definitiva" per "alcune cose", fa capire cmq.:
- il valore del giudizio medico della CMO1 e della CMO2;
- chiarisce i tempi per i ricorsi in appello e per che cosa si occupa la CMO2;
- chiarisce sulla competenza del Tar se uno è stato già congedato.
Quindi vi invito ha leggere il tutto per comprendere la validità degli atti e i relativi giudizi espressi dalla CMO1 e CMO2.
Se vi trovate nelle citate condizioni sappiate come comportarvi.
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30/04/2014 201401120 Sentenza 1
N. 01120/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. N. Z., con domicilio eletto presso l’avv.to I. S. in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 32
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, COMANDO LOGISTICO A.M. DI MILANO - SERVIZIO SANITARIO - COMMISSIONE MEDICA DI SECONDA ISTANZA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1
per l’annullamento:
- del provvedimento port.N.CL-CM2MI/…. datato 30.1.2013 del Comando Logistico A.M. -Servizio Sanitario - con il quale la Commissione di seconda istanza ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente dichiarandosi non competente, nonché del presupposto verbale del dipartimento di medicina legale tipo A di Padova modello Bl/B - N ACMO III… (nella parte in cui stabilisce che le patologie in valutazione per dipendenza da cause di servizio nel medesimo verbale non sono tali da determinare l’inidoneità del sig. -OMISSIS- al servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso depositato in data 26 aprile 2014, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo: - di aver lavorato dal 1/10/1998 al 2/12/2011 alle dipendenze della Guardia di Finanza, con il grado di finanziere scelto; - che, in data 2/2/2011 la Commissione medica ospedaliera di La Spezia aveva diagnosticato un “disturbo della personalità NAS” per il quale era stato ritenuto permanentemente non idoneo al servizio militare a decorrere dal 2 dicembre 2011; - di aver presentato ricorso presso la Commissione Medica di II istanza presso il Comando logistico A.R. Servizio Sanitario di Milano, competente per territorio, la quale (con il verbale del 9 febbraio 2012) aveva confermato la precedente valutazione, considerando il sig. -OMISSIS- “permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto. Il giudizio scaturisce in modo esclusivo dall’infermità del giudizio diagnostico”; - che avverso tale giudizio aveva presentato ricorso giurisdizionale al fine di ottenere l’annullamento del giudizio di inidoneità formulato nei suoi confronti con il suddetto processo verbale; - che, nel frattempo, con domanda presentata in data 5/12/2011 e successiva integrazione in data 11/01/12, aveva richiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per ulteriori infermità (quali: OMISSIS); - che la Commissione medica presso il Dipartimento militare di medicina legale tipo A di Padova, aveva ritenuto il ricorrente “non idoneo permanentemente al s.m.i ed al servizio di Istituto nella G.D.F. come da verbale in data 09/2/2012 della Commissione medica di 2a istanza di Milano per disturbo della personalità NAS”, aggiungendo che “le patologie in valutazione per la causa di servizio, l’E.I. e la P.P.0, non determinano una inidoneità al servizio”; - che avverso tale verbale aveva presentato ricorso in via gerarchica ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.p.r. 461/2001 e dell’art. 5 della L. 416/1926, chiedendo il riesame della valutazione; - che il Comando Logistico A.M. Servizio Sanitario - Commissione medica di II istanza, con il provvedimento del 30/1/2013, meglio identificato in epigrafe, sostenendo che “questa commissione medica si occupa di personale in servizio ed in relazione ai ricorsi riguardanti limitatamente l’idoneità o l’inidoneità al servizio” aveva respinto il ricorso “in quanto non di competenza dello scrivente”. Tanto premesso, l’istante ha chiesto disporsi: - la riunione del procedimento con quello pendente con n.r.g. 1299/2012; - l’annullamento del provvedimento impugnato; - in via istruttoria, l’espletamento di verificazione o CTU medico legale, per accertare che le patologie lamentate dal sig. -OMISSIS-, da sole o in concorso tra loro siano tali da determinare l’inidoneità al servizio, in via prevalente rispetto al comunque contestato disturbo di personalità NAS.
I.1. Con ordinanza 15 ottobre 2013 n. 2304, la Sezione: “Lette le richieste istruttorie formulate in ricorso; ritenuto, tuttavia, che la causa appare già matura per la decisione, non necessitando di alcun ulteriore approfondimento sul fatto; ritenuto che non sussistono i presupposti per la riunione del presente ricorso a quello NRG 1299/2012”; tanto premesso, ha rinviato all’udienza pubblica del 26.3.2014.
I.2. Sul contraddittorio così instauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
II. In via preliminare, l’eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio del TAR Lombardia in favore del TAR Liguria non può essere accolta.
II.1. Ricorda il Collegio che, con riguardo al precedente ricorso NRG 1299/2012 pure instaurato dall’odierno ricorrente, la Sezione (all’esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2013) ha rilevato l’incompetenza per territorio del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, in favore del Tribunale Amministrativo della Liguria, motivando: “che la controversia involge la materia del pubblico impiego; che, pacificamente, il ricorrente, all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato, era in servizio in Liguria”.
II.2. Sennonché nel presente giudizio non ricorrono i medesimi presupposti per fare applicazione del criterio di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a. Il ricorrente, infatti, non era in servizio al momento della presentazione dell’istanza in quanto già collocato in congedo. Occorre, dunque, richiamare la giurisprudenza secondo cui “per i pubblici dipendenti cessati dal servizio, non si applica, ai fini della competenza territoriale, il criterio della sede di servizio” (Cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 4439/2003; Cons. Stato, IV, n. 219/95), la quale non sembra superata dai criteri di competenza territoriale enunciati nel codice del processo amministrativo. Ne consegue la competenza territoriale di questo Tribunale, in quanto l’atto impugnato è stato emesso dalla Commissione medica di II istanza avente sede in Milano.
III. Ancora in via pregiudiziale, la difesa erariale eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe impugnato un atto endoprocedimentale, ossia il verbale del Dipartimento Militare di medicina Legale tipo A di Padova, del 31 ottobre 2012, il quale costituirebbe una fase di una procedura non ancora conclusa, i cui esiti non sarebbero definiti e pertanto, non essendo immediatamente lesivo della sfera giuridica del soggetto, non sarebbe suscettibile di immediata contestazione. A questa stregua, si aggiunge, l’interessato avrebbe dovuto attendere la notifica del provvedimento finale da parte dell’amministrazione, con il quale, riprendendo il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio, organo preposto per il riconoscimento delle infermità da ciò dipendenti, si sarebbe concluso l’iter procedimentale in oggetto, e successivamente procedere alla sue sola impugnazione.
III.1. Tuttavia, come correttamente replicato dall’istante, il presente giudizio non verte sul riconoscimento della causa di servizio, bensì sull’incidenza delle patologie di cui soffre il ricorrente sulla dichiarata inidoneità al servizio. In sostanza, ci si lamenta del fatto che, a parere della Commissione medica di prima istanza, le ulteriori patologie lamentate dal sig. -OMISSIS- non sarebbero così gravi da determinare l’inidoneità al servizio, la quale sarebbe causata invece esclusivamente dal disturbo di personalità non altrimenti specificato (di cui il ricorrente, nel ricorso NRG 1299/2012, contestava l’esistenza e l’intensità).
III.2. Sul punto, gli artt. 193 e 198 del codice militare (d.lgs. 66/2010) stabiliscono che le Commissioni mediche ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità o lesione ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare; l’art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza, esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza. Ai sensi poi dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001: “L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica”. In ragione di ciò, essendo il parere della Commissione medica di seconda istanza decisivo ai fini dell’accertamento della cause di inidoneità al servizio (5 della 1. 11/03/1926, n. 416), deve ritenersi configurata la lesione attuale della sfera giuridica del ricorrente e radicato il suo interesse a ricorrere.
IV. Disattese le suesposte eccezioni possono ora esaminarsi i motivi di ricorso.
V. In prima battuta l’istante lamenta il fatto che la Commissione abbia respinto il ricorso, dichiarando la propria incompetenza, senza però né individuare né trasmettere il ricorso all’organo competente. Ciò configurerebbe, a suo dire, l’annullamento dell’atto per violazione dell’art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ai sensi del quale i ricorsi gerarchici rivolti ad organo incompetente non sono da dichiarare inammissibili, ma vanno trasmessi di ufficio all'organo competente per la decisione.
V.1. In senso contrario, ritiene il Collegio che la violazione suddetta non ridonda di per sé nell’illegittimità del provvedimento, bensì comporta esclusivamente che, non essendo intervenuta alcuna decisione in merito al ricorso, lo stesso deve intendersi respinto (ai sensi dell’art. 6 del richiamato d.p.r., essendo decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso). L’unica conseguenza, in definitiva, è quella per cui il ricorso deve considerarsi proposto avverso l’originario provvedimento.
VI. Le ulteriori censure hanno carattere procedimentale. Si deduce, in particolare: - la violazione dei principi di buona fede e correttezza per essere stato tratto in errore in merito all’organo cui presentare il ricorso avverso il giudizio di inidoneità; - la violazione dell’art. 7 e dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90; - il difetto di istruttoria, stante la mancata acquisizione da parte della Commissione di tutta la documentazione necessaria, come prescritto dall’art. 5 del d.P.R. n. 461 del 2001 (e più in generale dall’art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241/90).
VI.1. Orbene, ritiene il Collegio che la controversia in esame involga posizioni di diritto soggettivo al riconoscimento di emolumenti previdenziali ancora devolute, pure a seguito della c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della “riserva soggettiva” avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (cfr. art. 3 e 63 testo unico n. 165 del 2001). Difatti, i requisiti di fattispecie necessari e sufficienti al riconoscimento della pretesa azionata, al pari di quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza del giudice del lavoro riferita a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dalla pubblica amministrazione, sono previsti direttamente dalla legge, residuando in capo alla pubblica amministrazione soltanto un’attività ricognitiva dei suoi presupposti, anche qualora il loro accertamento richieda un giudizio di carattere tecnico (Tar Lombardia n. 976/2013). La piana lettura del ricorso, del resto, rende evidente che, al di là della impostazione impugnatoria e della formula terminativa in termini caducatori delle conclusioni, giustificata dalla necessità di uniformarsi allo strumentario concettuale tradizionalmente adoperato dalla giurisprudenza amministrativa, la pretesa sostanziale del ricorrente è volta all’accertamento della dipendenza dell’inidoneità al servizio da specifiche patologie, la cui portata eziologica è esclusa dal datore di lavoro pubblico. A questa stregua, vertendo il presente giudizio “sul rapporto”, non potrebbero avere alcuna autonoma portata satisfattoria i dedotti vizi (prettamente strumentali) incentrati sulle garanzie partecipative. Essi, in definitiva, restano assorbiti dall’accertamento conclusivo della pretesa.
VII. Venendo ora alle censure sostanziali, il ricorrente afferma che i provvedimenti impugnati risulterebbero viziati per palese travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti. Proprio in ordine al mancato riconoscimento delle patologie lamentate dal sig. -OMISSIS- (OMISSIS), che concorrono in via prevalente alla determinazione dell'inidoneità dello stesso al servizio, si innesta la richiesta istruttoria di CTU.
VII.1. Sennonché la lettura del ricorso non contiene la chiara esplicitazione di quali siano i benefici di legge che il ricorrente ritiene collegati all’accertamento di fatto in questione. Premesso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di pretese giuridiche sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con l’affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, la richiesta del mero accertamento dell’origine “lavorativa” delle patologie dedotte in ricorso, poiché non suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato, si presta alla censura di inammissibilità. Trattandosi, tuttavia, di questione rilevata d’ufficio, ritiene il Collegio sia doveroso riconvocare la parte in udienza perché possa prendere posizione sul punto (ai sensi dell’art. 73, comma 3. c.p.a.), eventualmente verificando in quella sede la possibilità di una precisazione della domanda sul punto.
VIII. Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge le eccezioni pregiudiziali di cui ai punti II e III della motivazione;
- respinge i motivi di ricorso di cui ai punti V e VI della motivazione;
- rinvia, per l’esame degli ulteriori motivi, all’udienza pubblica del 9.07.2014.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014
- il valore del giudizio medico della CMO1 e della CMO2;
- chiarisce i tempi per i ricorsi in appello e per che cosa si occupa la CMO2;
- chiarisce sulla competenza del Tar se uno è stato già congedato.
Quindi vi invito ha leggere il tutto per comprendere la validità degli atti e i relativi giudizi espressi dalla CMO1 e CMO2.
Se vi trovate nelle citate condizioni sappiate come comportarvi.
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30/04/2014 201401120 Sentenza 1
N. 01120/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01023/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 1023 del 2013, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. N. Z., con domicilio eletto presso l’avv.to I. S. in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 32
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, COMANDO LOGISTICO A.M. DI MILANO - SERVIZIO SANITARIO - COMMISSIONE MEDICA DI SECONDA ISTANZA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia n. 1
per l’annullamento:
- del provvedimento port.N.CL-CM2MI/…. datato 30.1.2013 del Comando Logistico A.M. -Servizio Sanitario - con il quale la Commissione di seconda istanza ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente dichiarandosi non competente, nonché del presupposto verbale del dipartimento di medicina legale tipo A di Padova modello Bl/B - N ACMO III… (nella parte in cui stabilisce che le patologie in valutazione per dipendenza da cause di servizio nel medesimo verbale non sono tali da determinare l’inidoneità del sig. -OMISSIS- al servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2014 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con ricorso depositato in data 26 aprile 2014, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo: - di aver lavorato dal 1/10/1998 al 2/12/2011 alle dipendenze della Guardia di Finanza, con il grado di finanziere scelto; - che, in data 2/2/2011 la Commissione medica ospedaliera di La Spezia aveva diagnosticato un “disturbo della personalità NAS” per il quale era stato ritenuto permanentemente non idoneo al servizio militare a decorrere dal 2 dicembre 2011; - di aver presentato ricorso presso la Commissione Medica di II istanza presso il Comando logistico A.R. Servizio Sanitario di Milano, competente per territorio, la quale (con il verbale del 9 febbraio 2012) aveva confermato la precedente valutazione, considerando il sig. -OMISSIS- “permanentemente non idoneo al servizio d’istituto nella Guardia di Finanza in modo assoluto. Il giudizio scaturisce in modo esclusivo dall’infermità del giudizio diagnostico”; - che avverso tale giudizio aveva presentato ricorso giurisdizionale al fine di ottenere l’annullamento del giudizio di inidoneità formulato nei suoi confronti con il suddetto processo verbale; - che, nel frattempo, con domanda presentata in data 5/12/2011 e successiva integrazione in data 11/01/12, aveva richiesto l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per ulteriori infermità (quali: OMISSIS); - che la Commissione medica presso il Dipartimento militare di medicina legale tipo A di Padova, aveva ritenuto il ricorrente “non idoneo permanentemente al s.m.i ed al servizio di Istituto nella G.D.F. come da verbale in data 09/2/2012 della Commissione medica di 2a istanza di Milano per disturbo della personalità NAS”, aggiungendo che “le patologie in valutazione per la causa di servizio, l’E.I. e la P.P.0, non determinano una inidoneità al servizio”; - che avverso tale verbale aveva presentato ricorso in via gerarchica ai sensi dell’art. 19, comma 4 del d.p.r. 461/2001 e dell’art. 5 della L. 416/1926, chiedendo il riesame della valutazione; - che il Comando Logistico A.M. Servizio Sanitario - Commissione medica di II istanza, con il provvedimento del 30/1/2013, meglio identificato in epigrafe, sostenendo che “questa commissione medica si occupa di personale in servizio ed in relazione ai ricorsi riguardanti limitatamente l’idoneità o l’inidoneità al servizio” aveva respinto il ricorso “in quanto non di competenza dello scrivente”. Tanto premesso, l’istante ha chiesto disporsi: - la riunione del procedimento con quello pendente con n.r.g. 1299/2012; - l’annullamento del provvedimento impugnato; - in via istruttoria, l’espletamento di verificazione o CTU medico legale, per accertare che le patologie lamentate dal sig. -OMISSIS-, da sole o in concorso tra loro siano tali da determinare l’inidoneità al servizio, in via prevalente rispetto al comunque contestato disturbo di personalità NAS.
I.1. Con ordinanza 15 ottobre 2013 n. 2304, la Sezione: “Lette le richieste istruttorie formulate in ricorso; ritenuto, tuttavia, che la causa appare già matura per la decisione, non necessitando di alcun ulteriore approfondimento sul fatto; ritenuto che non sussistono i presupposti per la riunione del presente ricorso a quello NRG 1299/2012”; tanto premesso, ha rinviato all’udienza pubblica del 26.3.2014.
I.2. Sul contraddittorio così instauratosi, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
II. In via preliminare, l’eccezione pregiudiziale di incompetenza per territorio del TAR Lombardia in favore del TAR Liguria non può essere accolta.
II.1. Ricorda il Collegio che, con riguardo al precedente ricorso NRG 1299/2012 pure instaurato dall’odierno ricorrente, la Sezione (all’esito della camera di consiglio del 9 ottobre 2013) ha rilevato l’incompetenza per territorio del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, in favore del Tribunale Amministrativo della Liguria, motivando: “che la controversia involge la materia del pubblico impiego; che, pacificamente, il ricorrente, all’epoca dell’adozione dell’atto impugnato, era in servizio in Liguria”.
II.2. Sennonché nel presente giudizio non ricorrono i medesimi presupposti per fare applicazione del criterio di cui all’art. 13, comma 2, c.p.a. Il ricorrente, infatti, non era in servizio al momento della presentazione dell’istanza in quanto già collocato in congedo. Occorre, dunque, richiamare la giurisprudenza secondo cui “per i pubblici dipendenti cessati dal servizio, non si applica, ai fini della competenza territoriale, il criterio della sede di servizio” (Cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 4439/2003; Cons. Stato, IV, n. 219/95), la quale non sembra superata dai criteri di competenza territoriale enunciati nel codice del processo amministrativo. Ne consegue la competenza territoriale di questo Tribunale, in quanto l’atto impugnato è stato emesso dalla Commissione medica di II istanza avente sede in Milano.
III. Ancora in via pregiudiziale, la difesa erariale eccepisce l’inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente avrebbe impugnato un atto endoprocedimentale, ossia il verbale del Dipartimento Militare di medicina Legale tipo A di Padova, del 31 ottobre 2012, il quale costituirebbe una fase di una procedura non ancora conclusa, i cui esiti non sarebbero definiti e pertanto, non essendo immediatamente lesivo della sfera giuridica del soggetto, non sarebbe suscettibile di immediata contestazione. A questa stregua, si aggiunge, l’interessato avrebbe dovuto attendere la notifica del provvedimento finale da parte dell’amministrazione, con il quale, riprendendo il parere del Comitato per la verifica delle cause di servizio, organo preposto per il riconoscimento delle infermità da ciò dipendenti, si sarebbe concluso l’iter procedimentale in oggetto, e successivamente procedere alla sue sola impugnazione.
III.1. Tuttavia, come correttamente replicato dall’istante, il presente giudizio non verte sul riconoscimento della causa di servizio, bensì sull’incidenza delle patologie di cui soffre il ricorrente sulla dichiarata inidoneità al servizio. In sostanza, ci si lamenta del fatto che, a parere della Commissione medica di prima istanza, le ulteriori patologie lamentate dal sig. -OMISSIS- non sarebbero così gravi da determinare l’inidoneità al servizio, la quale sarebbe causata invece esclusivamente dal disturbo di personalità non altrimenti specificato (di cui il ricorrente, nel ricorso NRG 1299/2012, contestava l’esistenza e l’intensità).
III.2. Sul punto, gli artt. 193 e 198 del codice militare (d.lgs. 66/2010) stabiliscono che le Commissioni mediche ospedaliere di prima istanza effettuano la diagnosi della infermità o lesione ed esprimono il giudizio di idoneità al servizio del militare; l’art. 194 stabilisce che le Commissioni mediche di seconda istanza, esaminano i ricorsi presentati nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica di prima istanza. Ai sensi poi dell’art. 19, comma 4 del D.P.R. n. 461/2001: “L’articolo 5, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1926, n. 416, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1485, resta applicabile limitatamente alla procedura di accertamento di idoneità al servizio; il termine per la presentazione del ricorso è in tal caso fissato in dieci giorni dalla comunicazione del verbale della Commissione medica”. In ragione di ciò, essendo il parere della Commissione medica di seconda istanza decisivo ai fini dell’accertamento della cause di inidoneità al servizio (5 della 1. 11/03/1926, n. 416), deve ritenersi configurata la lesione attuale della sfera giuridica del ricorrente e radicato il suo interesse a ricorrere.
IV. Disattese le suesposte eccezioni possono ora esaminarsi i motivi di ricorso.
V. In prima battuta l’istante lamenta il fatto che la Commissione abbia respinto il ricorso, dichiarando la propria incompetenza, senza però né individuare né trasmettere il ricorso all’organo competente. Ciò configurerebbe, a suo dire, l’annullamento dell’atto per violazione dell’art. 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ai sensi del quale i ricorsi gerarchici rivolti ad organo incompetente non sono da dichiarare inammissibili, ma vanno trasmessi di ufficio all'organo competente per la decisione.
V.1. In senso contrario, ritiene il Collegio che la violazione suddetta non ridonda di per sé nell’illegittimità del provvedimento, bensì comporta esclusivamente che, non essendo intervenuta alcuna decisione in merito al ricorso, lo stesso deve intendersi respinto (ai sensi dell’art. 6 del richiamato d.p.r., essendo decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso). L’unica conseguenza, in definitiva, è quella per cui il ricorso deve considerarsi proposto avverso l’originario provvedimento.
VI. Le ulteriori censure hanno carattere procedimentale. Si deduce, in particolare: - la violazione dei principi di buona fede e correttezza per essere stato tratto in errore in merito all’organo cui presentare il ricorso avverso il giudizio di inidoneità; - la violazione dell’art. 7 e dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90; - il difetto di istruttoria, stante la mancata acquisizione da parte della Commissione di tutta la documentazione necessaria, come prescritto dall’art. 5 del d.P.R. n. 461 del 2001 (e più in generale dall’art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241/90).
VI.1. Orbene, ritiene il Collegio che la controversia in esame involga posizioni di diritto soggettivo al riconoscimento di emolumenti previdenziali ancora devolute, pure a seguito della c.d. “privatizzazione” del pubblico impiego, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza della “riserva soggettiva” avente ad oggetto le controversie di lavoro del personale in regime di diritto pubblico (cfr. art. 3 e 63 testo unico n. 165 del 2001). Difatti, i requisiti di fattispecie necessari e sufficienti al riconoscimento della pretesa azionata, al pari di quanto ritenuto dalla costante giurisprudenza del giudice del lavoro riferita a tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dalla pubblica amministrazione, sono previsti direttamente dalla legge, residuando in capo alla pubblica amministrazione soltanto un’attività ricognitiva dei suoi presupposti, anche qualora il loro accertamento richieda un giudizio di carattere tecnico (Tar Lombardia n. 976/2013). La piana lettura del ricorso, del resto, rende evidente che, al di là della impostazione impugnatoria e della formula terminativa in termini caducatori delle conclusioni, giustificata dalla necessità di uniformarsi allo strumentario concettuale tradizionalmente adoperato dalla giurisprudenza amministrativa, la pretesa sostanziale del ricorrente è volta all’accertamento della dipendenza dell’inidoneità al servizio da specifiche patologie, la cui portata eziologica è esclusa dal datore di lavoro pubblico. A questa stregua, vertendo il presente giudizio “sul rapporto”, non potrebbero avere alcuna autonoma portata satisfattoria i dedotti vizi (prettamente strumentali) incentrati sulle garanzie partecipative. Essi, in definitiva, restano assorbiti dall’accertamento conclusivo della pretesa.
VII. Venendo ora alle censure sostanziali, il ricorrente afferma che i provvedimenti impugnati risulterebbero viziati per palese travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti. Proprio in ordine al mancato riconoscimento delle patologie lamentate dal sig. -OMISSIS- (OMISSIS), che concorrono in via prevalente alla determinazione dell'inidoneità dello stesso al servizio, si innesta la richiesta istruttoria di CTU.
VII.1. Sennonché la lettura del ricorso non contiene la chiara esplicitazione di quali siano i benefici di legge che il ricorrente ritiene collegati all’accertamento di fatto in questione. Premesso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di pretese giuridiche sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con l’affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, la richiesta del mero accertamento dell’origine “lavorativa” delle patologie dedotte in ricorso, poiché non suscettibile di accertamento con efficacia di giudicato, si presta alla censura di inammissibilità. Trattandosi, tuttavia, di questione rilevata d’ufficio, ritiene il Collegio sia doveroso riconvocare la parte in udienza perché possa prendere posizione sul punto (ai sensi dell’art. 73, comma 3. c.p.a.), eventualmente verificando in quella sede la possibilità di una precisazione della domanda sul punto.
VIII. Spese al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge le eccezioni pregiudiziali di cui ai punti II e III della motivazione;
- respinge i motivi di ricorso di cui ai punti V e VI della motivazione;
- rinvia, per l’esame degli ulteriori motivi, all’udienza pubblica del 9.07.2014.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014
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Re: C.M.O quesito?
Messaggio da alfredof58 »
Ciao Nino io mi sono in parte salvato, perchè sono andato prima in pensione nella riserva,
quindi sono stato riformato nel novembre 2012, e andando a luglio sempre del 2012, mi
sono risparmiato circa 3 mesi, sai quanto mi hanno chiesto per tutto 12.600 euro che
botta cavolo, se avevo i soldi lo mettevo si un medico legale, comunque la Dott.ssa
Astore, mi sembra un buonissimo medico legale, visto che si interessa anche alle
malattie della mente, il nostro amico ci faccia un pensierino. Ciao a tutti.
quindi sono stato riformato nel novembre 2012, e andando a luglio sempre del 2012, mi
sono risparmiato circa 3 mesi, sai quanto mi hanno chiesto per tutto 12.600 euro che
botta cavolo, se avevo i soldi lo mettevo si un medico legale, comunque la Dott.ssa
Astore, mi sembra un buonissimo medico legale, visto che si interessa anche alle
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Re: C.M.O quesito?
Messaggio da Dott.ssa Astore »
Se vuole le posso dare dei consigli e puo' venire al mio studio.
Dove abita?
In quale commissione deve andare?
Oltre che medico-legale con competenza militare sono amche psichiatra forense.
A presto
Lucia Astore
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Re: C.M.O quesito?
Messaggio da Dott.ssa Astore »
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Re: C.M.O quesito?
Messaggio da Domenico61 »
Salve a tutti sono Domenico61 comunque sono stato alla c.m.o. Roma ed e come dite voi la mia "definizione" si e protratta per altro 90 giorni di convalescenza , parlando con l'appuntato all'accettazione dei CC mi ha detto che i giorni che ho acculamento nel quinquennio sono ancora pochi (460) forse con quest'ultima convalescenza di 90 giorni le probabilità di un eventuale riforma ci potrebbero esserci. (CI POTREBBERO) ???
Fortunatamente io sono in convalescenza anche per una patologia già riconosciuta a categoria 6° tabella A . Spero solo che un eventuale riforma avvenga su questa patologia già ascritta .
Mo vediamo tra 90 giorno gli scienziati della c.m.o. cos'altro si inventano sempre l'appuntato della c.m.o. dei CC mi ha consigliato quando ritorno di portare certificazione aggiornata di tutte le patologie che ho riconosciute fatte dalla struttura pubblica. Cosi si evita di eventuali appuntamenti e penetrazioni per visite presso quella c.m.o. solo quella del psichiatrica anche se porti tu le relazioni psiche non si accontentano e quella ti viene fatta dal loro psicanalista. Grazie a tutti se avete altri consigli datatemeli scrivete e sempre buono sapere sempre di più. Buona Domenica.
Fortunatamente io sono in convalescenza anche per una patologia già riconosciuta a categoria 6° tabella A . Spero solo che un eventuale riforma avvenga su questa patologia già ascritta .
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Re: C.M.O quesito?
Messaggio da Antonio_1961 »
Potresti anche rispondere alla dottoressa Astore, anche senza impegno , solo per educazione.Domenico61 ha scritto:Salve a tutti sono Domenico61 comunque sono stato alla c.m.o. Roma ed e come dite voi la mia "definizione" si e protratta per altro 90 giorni di convalescenza , parlando con l'appuntato all'accettazione dei CC mi ha detto che i giorni che ho acculamento nel quinquennio sono ancora pochi (460) forse con quest'ultima convalescenza di 90 giorni le probabilità di un eventuale riforma ci potrebbero esserci. (CI POTREBBERO) ???
Fortunatamente io sono in convalescenza anche per una patologia già riconosciuta a categoria 6° tabella A . Spero solo che un eventuale riforma avvenga su questa patologia già ascritta .
Mo vediamo tra 90 giorno gli scienziati della c.m.o. cos'altro si inventano sempre l'appuntato della c.m.o. dei CC mi ha consigliato quando ritorno di portare certificazione aggiornata di tutte le patologie che ho riconosciute fatte dalla struttura pubblica. Cosi si evita di eventuali appuntamenti e penetrazioni per visite presso quella c.m.o. solo quella del psichiatrica anche se porti tu le relazioni psiche non si accontentano e quella ti viene fatta dal loro psicanalista. Grazie a tutti se avete altri consigli datatemeli scrivete e sempre buono sapere sempre di più. Buona Domenica.
Re: C.M.O quesito?
Messaggio da Domenico61 »
Contatterò la Dottoressa tramite E-Mail e gli farò capire tutta la faccenda dall'inizio della mia convalescenza ad oggi grazie a tutti altri consiglio sono sempre bene accettati buon inizio settimana.
Re: C.M.O quesito?
Se l`app. dei CC ti ha consigliato di portare con te documentazione nuova inerente le tue patologie riconosciute, vuol dire forse che non cé´ bisogno di produrre istanza di aggravamento? Forse valutano tutto insieme prima di eventuale riforma?Domenico61 ha scritto:Salve a tutti sono Domenico61 comunque sono stato alla c.m.o. Roma ed e come dite voi la mia "definizione" si e protratta per altro 90 giorni di convalescenza , parlando con l'appuntato all'accettazione dei CC mi ha detto che i giorni che ho acculamento nel quinquennio sono ancora pochi (460) forse con quest'ultima convalescenza di 90 giorni le probabilità di un eventuale riforma ci potrebbero esserci. (CI POTREBBERO) ???
Fortunatamente io sono in convalescenza anche per una patologia già riconosciuta a categoria 6° tabella A . Spero solo che un eventuale riforma avvenga su questa patologia già ascritta .
Mo vediamo tra 90 giorno gli scienziati della c.m.o. cos'altro si inventano sempre l'appuntato della c.m.o. dei CC mi ha consigliato quando ritorno di portare certificazione aggiornata di tutte le patologie che ho riconosciute fatte dalla struttura pubblica. Cosi si evita di eventuali appuntamenti e penetrazioni per visite presso quella c.m.o. solo quella del psichiatrica anche se porti tu le relazioni psiche non si accontentano e quella ti viene fatta dal loro psicanalista. Grazie a tutti se avete altri consigli datatemeli scrivete e sempre buono sapere sempre di più. Buona Domenica.
Saluti Salvo24
Re: C.M.O quesito?
Messaggio da Domenico61 »
Salve a tutti sono Domenico61 visto che qui si parla di restituire somme di denaro all'amministrazione per la troppa convalescenza che propone la c.m.o. Roma io che sono in convalescenza da circa 450 giorni per DUE patologie una di stato "ansioso" che al momento non ancora riconosciuta per causa di servizio , l'altra patologia una "gastro duodenite ulcerosa cronica" riconosciuta dal comitato verifica e ascritta alla misura 7* tabella A ed anche indennizzata e con queste due patologia mi trovo adesso in convalescenza . Voi esperti in materia come funzione la mia situazione amministrativa ? Dovrò anch'io restituire qualcosa di denaro all'amministrazione ?? fatemi capire qualcosa sono profano in materia Grazie e buona giornata a tutti voi aspetto notizie.
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Re: C.M.O quesito?
Messaggio da luigino2010 »
Dovrai restituire le somme richieste in quanto la patologia predominante e prevalente è lo stato ansioso non riconosciuta dal comitato di verifica. ciao
Re: C.M.O quesito?
A meno che quest ultima non gli venisse riconosciuta!!!luigino2010 ha scritto:Dovrai restituire le somme richieste in quanto la patologia predominante e prevalente è lo stato ansioso non riconosciuta dal comitato di verifica. ciao
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