VITTIME DEL DOVERE

Feed - CARABINIERI

christian71
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab ago 24, 2013 9:23 am

Re: R: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da christian71 »

LEONCINO ha scritto:Son passati solo pochi giorni dalla visita presso CMO. è già sembra che sia passato un anno... Vorrà dire che dopo faremo causa di servizio per stati di ansia... :-) :-) :-)
Infatti ora inizia la parte più difficile dell'attesa...

In bocca al lupo
Christian

Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk


ger.ter
Appena iscritto
Appena iscritto
Messaggi: 1
Iscritto il: mer ott 02, 2013 10:35 pm

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da ger.ter »

Innanzitutto Buongiorno a Tutti!!!. Ho da porre ancune domande, ma prima voglio raccontare brevemento la mia situazione in modo da avere un quadro più chiaro sulle mie domande.
Sono un App.to Sc dei CC., ho 30 anni di servizio effettivo, Dal mese di settembre 2013 a tutt'oggi in convalescenza inizialmente solo per problemi alla schiena "Si" dipendente da causa di servizio, in quanto riconosciuta "DIscopatia L5-S1, con tabella B Minima e dal mese di dicembre anche per "Disturbo post-traumatico da stress" per il seguente motivo: nell'aprile 2012, mi trovai ad intervenire, fuori dal mio orario di servizio, in un incendio in una casa, nel quale portei in salvo due persone di cui una deambula da morte sicura perchè l'incendio interesò tutta la casa. tutti e tre finimmo in ospedale e ricoverati. Per ricoverato per ustioni di primo grado al volto, trauma contusivo ed intossicazione da fumo. Successivamente al ricovero fui inviato alla C.M.O. dove mi venne riconosciuta, con modello "C" "postumi di trauma contusivo e ustioni di primo grado al volto. Dopo un breve periodo di convalescenza mi fecero idonero e rientrai in servizio. Sin da subito, il ricordo delle fiamme, del calore, il fumo denso e acreo ma soprattutto la paura di non riuscire più ad uscire dal quell'inferno, mi porta tutt'ora a non riuscire più a riposare tranquillamente e non solo questo. Inizialmente pensai che fosse qualcosa di normale e passeggero, ma poi dovetti ricorrere alle cure dal psichiatra, presentando per la prima volta, un certificato di malattia nel dicemre 2013. Ultimamente, la commissione della C.M.O. mi ha già detto che, prossimamente verra valutata la mia posizione per una riforma. La mia prima domanda e questa:
- posso effettuare la domanda per "vittime del dovere", dato che qualche mese fà ho presentato domanda di aggravamento per il mod. "C" di cui sopra?
- Se è SI a chi mi devo rivolgere per la domanda e a chi va indirizzata?
- Se verrò riformato per questa patologia, avrò diritto alla pensione prvileggiata?
Nel attendere fiducioso le Vostre risposte, Vi ringrazio infinitamente.
ger.Ter
franruggi
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 1319
Iscritto il: sab mag 19, 2012 4:17 pm

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da franruggi »

ger.ter ha scritto:Innanzitutto Buongiorno a Tutti!!!. Ho da porre ancune domande, ma prima voglio raccontare brevemento la mia situazione in modo da avere un quadro più chiaro sulle mie domande.
Sono un App.to Sc dei CC., ho 30 anni di servizio effettivo, Dal mese di settembre 2013 a tutt'oggi in convalescenza inizialmente solo per problemi alla schiena "Si" dipendente da causa di servizio, in quanto riconosciuta "DIscopatia L5-S1, con tabella B Minima e dal mese di dicembre anche per "Disturbo post-traumatico da stress" per il seguente motivo: nell'aprile 2012, mi trovai ad intervenire, fuori dal mio orario di servizio, in un incendio in una casa, nel quale portei in salvo due persone di cui una deambula da morte sicura perchè l'incendio interesò tutta la casa. tutti e tre finimmo in ospedale e ricoverati. Per ricoverato per ustioni di primo grado al volto, trauma contusivo ed intossicazione da fumo. Successivamente al ricovero fui inviato alla C.M.O. dove mi venne riconosciuta, con modello "C" "postumi di trauma contusivo e ustioni di primo grado al volto. Dopo un breve periodo di convalescenza mi fecero idonero e rientrai in servizio. Sin da subito, il ricordo delle fiamme, del calore, il fumo denso e acreo ma soprattutto la paura di non riuscire più ad uscire dal quell'inferno, mi porta tutt'ora a non riuscire più a riposare tranquillamente e non solo questo. Inizialmente pensai che fosse qualcosa di normale e passeggero, ma poi dovetti ricorrere alle cure dal psichiatra, presentando per la prima volta, un certificato di malattia nel dicemre 2013. Ultimamente, la commissione della C.M.O. mi ha già detto che, prossimamente verra valutata la mia posizione per una riforma. La mia prima domanda e questa:
- posso effettuare la domanda per "vittime del dovere", dato che qualche mese fà ho presentato domanda di aggravamento per il mod. "C" di cui sopra?
- Se è SI a chi mi devo rivolgere per la domanda e a chi va indirizzata?
- Se verrò riformato per questa patologia, avrò diritto alla pensione prvileggiata?
Nel attendere fiducioso le Vostre risposte, Vi ringrazio infinitamente.
ger.Ter

bentrovato in questo forum
indubbiamente la tua situazione merita particolare da parte degli uffici del ministero dell'interno che valuterà la tua situazione. chiaramente quello che racconti deve essere debiatmente supportato da atti, testimoniante etc.
andiamo per passi...
a che categoria è stato ascritto il Mod C?
hai fatto domanda di causa di servizio quale interdipendente con il mod C.?
questi sono i primi passi....
poi ti invioil mio nr in priva to qualsiasi altra info
christian71
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab ago 24, 2013 9:23 am

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da christian71 »

ger.ter ha scritto:Innanzitutto Buongiorno a Tutti!!!. Ho da porre ancune domande, ma prima voglio raccontare brevemento la mia situazione in modo da avere un quadro più chiaro sulle mie domande.
Sono un App.to Sc dei CC., ho 30 anni di servizio effettivo, Dal mese di settembre 2013 a tutt'oggi in convalescenza inizialmente solo per problemi alla schiena "Si" dipendente da causa di servizio, in quanto riconosciuta "DIscopatia L5-S1, con tabella B Minima e dal mese di dicembre anche per "Disturbo post-traumatico da stress" per il seguente motivo: nell'aprile 2012, mi trovai ad intervenire, fuori dal mio orario di servizio, in un incendio in una casa, nel quale portei in salvo due persone di cui una deambula da morte sicura perchè l'incendio interesò tutta la casa. tutti e tre finimmo in ospedale e ricoverati. Per ricoverato per ustioni di primo grado al volto, trauma contusivo ed intossicazione da fumo. Successivamente al ricovero fui inviato alla C.M.O. dove mi venne riconosciuta, con modello "C" "postumi di trauma contusivo e ustioni di primo grado al volto. Dopo un breve periodo di convalescenza mi fecero idonero e rientrai in servizio. Sin da subito, il ricordo delle fiamme, del calore, il fumo denso e acreo ma soprattutto la paura di non riuscire più ad uscire dal quell'inferno, mi porta tutt'ora a non riuscire più a riposare tranquillamente e non solo questo. Inizialmente pensai che fosse qualcosa di normale e passeggero, ma poi dovetti ricorrere alle cure dal psichiatra, presentando per la prima volta, un certificato di malattia nel dicemre 2013. Ultimamente, la commissione della C.M.O. mi ha già detto che, prossimamente verra valutata la mia posizione per una riforma. La mia prima domanda e questa:
- posso effettuare la domanda per "vittime del dovere", dato che qualche mese fà ho presentato domanda di aggravamento per il mod. "C" di cui sopra?
- Se è SI a chi mi devo rivolgere per la domanda e a chi va indirizzata?
- Se verrò riformato per questa patologia, avrò diritto alla pensione prvileggiata?
Nel attendere fiducioso le Vostre risposte, Vi ringrazio infinitamente.
ger.Ter
Benvenuto anche da parte mia ger.ter., innanzitutto vorrei manifestarti la mia stima e ammirazione per l'eroico gesto...bravo, non è da tutti....
Detto questo, certo, secondo me, ma anche secondo quanto disposto dal comma 563, lettera d) dell'art. 1 Legge 266/05 di cui sotto, in teoria ci dovresti rientrare...

Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 “Legge finanziaria 2006”
(Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005)
Art. 1.
… omississ …
562. Al fine della progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della
criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e
564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal
2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto
1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto
un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto
per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità
permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano
riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od
operative.
… omississ

Concordo in merito alle domande poste da franruggi, è importante che tu abbia chiesto l'ascrivibilità a categoria di quel Mod.C e che ora ti faccia riconoscere il "disturbo post-traumatico da stress" come interdipendente dell'evento menzionato nel Mod.C... affinchè ciò avvenga ti consiglierei di farti seguire da persona competente in materia che riesca a dimostrare documentando adeguatamente la correlazione tra le due cose e questo dovresti farlo già da subito visto che sei in ballo con la CMO. Ricorda che, secondo me, potrebbe essere fondamentale che intanto la CMO consideri l'insorgenza del "disturbo post-traumatico da stress" attinente all'evento traumatico subito e poi ci sarà da sperare che anche il Comitato di Verifica confermi il tutto.
Questo perchè potrebbero essere cumulate in fase di valutazione della % di invalidità da parte della Speciale Commissione VdD.

Nel caso dovessero riformarti per le patologie insorte dall'evento in questione penso che la pensione privilegiata sarà il tuo ultimo problema in quanto saranno briciole in confronto ai benefici che ti spetterebbero.

In merito a quest'ultimo punto ci sarebbero poi delle altre considerazioni da fare ma magari ne riparliamo in seguito per evitare di fare confusione...

Ti allego qui sotto copia della domanda che feci io su consiglio del Call Center dedicato alla Vittime del Dovere quando ancora era attivo.
Fac-Simile Domanda Riconoscimento Vittime del Dovere.docx
Saluti
Christian
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13216
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

1) - Presentava istanza per la concessione, a favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati, dei benefici previsti dal d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.

2) - con domanda dell’1 marzo 2010, chiedeva la rideterminazione dell'invalidità complessiva precedentemente quantificata, ai sensi del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181.

IL TAR di Napoli scrive:

3) - Il ricorso è fondato per le ragioni, nei termini e limiti che seguono.

4) - Dall’esame dei motivi di ricorso, sia il primo che il secondo, si evince complessivamente che le doglianze della parte ricorrente sono incentrate, fra l’altro, sulla mancata considerazione, quantomeno dal punto di vista della motivazione, dei parametri dettati dal d.P.R. n. 181/2009 per la rivalutazione -OMISSIS-, in quanto l’atto impugnato, e il presupposto verbale della C.M.O., indicherebbero il grado di invalidità complessiva, senza considerare le singole voci, accanto a quella della -OMISSIS- del danno morale e del danno biologico.

5 - la C.M.O. di Caserta, ha proceduto alla determinazione di un'unica percentuale dell'invalidità complessiva subita dal ricorrente (pari al 65%), senza fare distinzione tra il danno permanente, quello biologico e quello morale, né dar conto di come si sia giunti alla valutazione dell’invalidità complessiva.

Il resto leggetelo qui sotto.
---------------------------------------------------------------------------------

07/07/2014 201403756 Sentenza 4


N. 03756/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. L. E., domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campanoa;

contro
Ministero dell'Interno- Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, Ministero dell'Interno, Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta - Commissione Medica Ospedaliera, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento
del decreto prot. 1648/11/SE che ha riconosciuto -OMISSIS- ai sensi del D.P.R. 243/2006 e della Legge 222/2007, -OMISSIS-; del verbale modello BL/G n. 854 del 2.3.2011 della C.M.O. di Caserta che ha riconosciuto -OMISSIS- nonché di ogni altro atto connesso, conseguente o consequenziale

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Ministero dell'Interno e di Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta - Commissione Medica Ospedaliera;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente ha prestato servizio nei ruoli operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal 22.7.1996 fino al 10.04.2001,

In data 24.8.2000, durante un intervento per incendio sterpaglia, riportava la lesione -OMISSIS- che ha comportato la cessazione dal servizio operativo nei VV.F..

Presentava istanza per la concessione, a favore delle vittime del dovere e soggetti equiparati, dei benefici previsti dal d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243.

La Commissione Medica Ospedaliera di Caserta - con verbale mod. BL/G n. 80512593 del 10/9/2007 - valutava -OMISSIS- riportati dall'ex Vigile del Fuoco a seguito del citato incidente.

La C.M.O. di Caserta, con verbale n. 1477 del 30/04/2008, esprimeva, la percentuale di invalidità da attribuire al dipendente, assegnando -OMISSIS-

Veniva quindi adottato, in favore del ricorrente, il D.M. n. 1821/08 del 28/11/2008, di attribuzione del -OMISSIS- -OMISSIS-

Parte ricorrente, con domanda dell’1 marzo 2010, chiedeva la rideterminazione dell'invalidità complessiva precedentemente quantificata, ai sensi del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181.

La Commissione Medica Ospedaliera di Caserta, con verbale mod. BL/G n. 854 del 02/03/2011, valutava l'infermità nel seguente modo: -OMISSIS--OMISSIS- approvata con il D.M. Sanità del 5-2-1992 (invalidità civile) e quello derivato dalla -OMISSIS- annesse al d.P.R. 23/12/1978, n. 915. Si fa presente che la valutazione del danno morale, ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, viene applicata solamente alle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate alla data del 26/08/2004 (entrata in vigore della legge n. 206/2004)."

L’Amministrazione quindi sulla base della differenza tra il grado ultimamente -OMISSIS- precedentemente determinato, provvedeva, con l’impugnato decreto n. 1648/11/SE del 02/09/2011, a liquidare a favore del -OMISSIS-.

Con ricorso notificato il 12.12.2012, parte ricorrente impugnava quest’ultimo decreto, nonché il verbale n. 854 del 2.3.2011 della C.M.O., chiedendone l’annullamento e formulando due motivi di ricorso.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, spiegando argomentazioni difensive.

La causa veniva chiamata all’udienza pubblica dell’11.6.2014 e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1) Il ricorso è fondato per le ragioni, nei termini e limiti che seguono.

In via preliminare il Collegio rileva che la difesa dell’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40, comma 2, c.p.a., per l’eccessiva genericità delle censure e per aver non aver richiamato disposizioni legislative pertinenti al caso di specie quale il D.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243.
L’eccezione non può essere accolta.

I motivi di ricorso formulati da parte ricorrente, e specificamente quantomeno il primo di essi, rivestono un sufficiente grado di specificità, in grado di soddisfare i parametri dettati dall’indicato art. 40, comma 2, c.p.a. ai sensi del quale, appunto, i motivi su cui si fonda il ricorso devono essere “specifici”.

Dall’esame dei motivi di ricorso, sia il primo che il secondo, si evince complessivamente che le doglianze della parte ricorrente sono incentrate, fra l’altro, sulla mancata considerazione, quantomeno dal punto di vista della motivazione, dei parametri dettati dal d.P.R. n. 181/2009 per la rivalutazione -OMISSIS-, in quanto l’atto impugnato, e il presupposto verbale della C.M.O., indicherebbero il grado di invalidità complessiva, senza considerare le singole voci, accanto a quella della -OMISSIS- del danno morale e del danno biologico.

In tal senso le censure appaiono sufficientemente specifiche, riportando le ragioni di illegittimità lamentate relative alla mancata considerazione sostanziale dei parametri normativamente fissati per la rivalutazione o, quantomeno, alla mancata motivazione sul punto.

Irrilevante appare, infine, il mancato formale riferimento, nell’atto gravato, alle norme del D.P.R. n. 7 luglio 2006, n. 243, atteso che parte ricorrente ha invocato i parametri normativi attinenti ai vizi lamentati, costituti dal citato d.P.R. n. 181/2009 e dalla legge n. 206 del 2004.

2) Quanto al merito delle indicate censure, l’impugnato decreto prot. 1648/11/SE ha riconosciuto la -OMISSIS-, facendo riferimento, e in tal senso richiamandolo per relationem, alle risultanze del verbale n. 854 del 2.3.2011 della C.M.O. di Caserta, anch’esso gravato.

In tale verbale la C.M.O. di Caserta, ha proceduto alla determinazione di un'unica percentuale dell'invalidità complessiva subita dal ricorrente (pari al 65%), senza fare distinzione tra il danno permanente, quello biologico e quello morale, né dar conto di come si sia giunti alla valutazione dell’invalidità complessiva.

In particolare, l’atto gravato si è limitato a definire la -OMISSIS--OMISSIS- approvata con il D.M. Sanità del 5-2-1992 (invalidità civile) e quello derivato dalla -OMISSIS- annesse al d.P.R.23/12/1978, n. 915”.

Solo per il danno morale la C.M.O. ha precisato di ritenere che ”la valutazione del danno morale ai sensi dell'art.4 del d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 viene applicata solamente alle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate alla data del 26/08/2004 (entrata in vigore della legge n. 206/2004)."

Ora, l’art. 3 del D.P.R. 30-10-2009 n. 181 (Criteri medico-legali per la valutazione dell'invalidità permanente), prevede che “1. Per l'accertamento dell'invalidità si procede tenendo conto che la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d'uso approvate, in conformità all'articolo 3, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e quello determinato in base alle tabelle A, B, E ed F1 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e relativi criteri applicativi. Alla classifica di cui alle categorie della tabella A e alla tabella B sono equiparate le fasce percentuali d'invalidità permanente, riferite alla capacità lavorativa, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1. Alle invalidità o mutilazioni di prima categoria della tabella A che risultino contemplate anche nella tabella E corrisponde una invalidità permanente non inferiore al 100%”.

L’art. 4 del D.P.R. 30-10-2009 n. 181 (Criteri medico-legali per la rivalutazione dell'invalidità permanente e per la determinazione del danno biologico e del danno morale) prevede che “1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità:

a) la percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all'articolo 3. Resta salva l'applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli;

b) la percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni;

c) la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico;

d) la percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (IC), di cui all'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP - DB)”.

Il Collegio osserva al riguardo che la C.M.O. ha provveduto a definire la percentuale di invalidità complessiva prendendo in esame solo la percentuale d'invalidità permanente (ai sensi dell’indicato art. 3), senza considerare, almeno a livello di motivazione, la percentuale del danno biologico e, comunque, senza dare conto dei parametri dettati dal suindicato art. 4 ai fini del calcolo della percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, determinato ai sensi della lettera d) del medesimo articolo.

La C.M.O. avrebbe dovuto esprimere la percentuale dell'invalidità complessiva subita dal ricorrente, includente anche, secondo gli indicati parametri, il danno permanente, danno biologico e danno morale (che però non riconosce), mentre come indicato ha preso in esame solo il primo parametro dell’invalidità permanete, come appare espressamente dalla motivazione del provvedimento, che, in ogni caso, non dà atto di avere preso in considerazione anche gli altri parametri (se non il danno morale per escluderlo) indicati nell’art. 4.

Né può chiamarsi in causa il carattere di discrezionalità tecnica delle valutazioni della C.M.O., sia dal punto di vista sostanziale, in quanto la mancata considerazioni dei parametri normativamente indicati è profilo rilevabile dal giudice, sia per quanto riguarda la carenza di motivazione perché, per quanto legati ad un ambito tecnico di insindacabilità, l’utilizzo nelle valutazioni tecniche dei parametri normativamente è aspetto sul quale l’organo tecnico è comunque chiamato a motivare.

Per le ragioni suindicate il provvedimento va, pertanto, annullato e l’Amministrazione dovrà provvedere a una nuova valutazione sul punto.

3) Non può essere accolta, invece, l’istanza istruttoria di parte ricorrente volta alla nomina di un consulente tecnico d’ufficio per accertare l’esatto grado di invalidità complessiva e ciò per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perché parte ricorrente ha formulato solo una domanda di annullamento dell’atto e non di accertamento del grado di invalidità.

In secondo luogo, parte ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza, né documento, inerente al suo grado di invalidità, limitando le sue censure alla mancata applicazione dei parametri legali e al difetto di motivazione dell’atto impugnato, senza indicare quale dovrebbe essere la corretta valutazione e senza apportare alcun elemento in tal senso.

In tale contesto, si ritiene che debba essere l’Amministrazione a rieffettuare la valutazione, stante che la C.T.U. è u mezzo di valutazione della prova e non può configurarsi come relavatio ab onere probandi (cfr da ultimo Consiglio di Stato sez. III, 30 maggio 2012, n. 3245, secondo cui “Nel processo amministrativo la consulenza tecnica non è un mezzo di prova in senso stretto ma, piuttosto, uno strumento di valutazione , ovvero di misurazione, di una prova già acquisita per altra via, e che quindi non può mai supplire al difetto di allegazione e di dimostrazione della parte onerata a farlo”; in senso analogo Cassazione civile sez. VI, 08 febbraio 2011, n. 3130 secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova , ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).

4) Per le suesposte ragioni che assorbono ogni altro motivo il ricorso va accolto, nei termini e limiti indicati.

In considerazione della peculiarità della vicenda, dei motivi di ricorso e del suo esito, che rinvia a successive determinazioni della p.a. e non comporta l’accertamento della spettanza di ulteriori somme in capo al ricorrente, il Collegio ritiene sussistano eccezionali motivi per disporre nella misura della metà la compensazione le spese di giudizio, ponendo la parte non compensata, liquidata come da dispositivo, a carico della soccombente amministrazione.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti indicati in part motiva.

Compensa nella misura della metà le spese di lite e per la parte restante, liquidata nella somma complessiva di euro 1.100,00 (millecento), oltre IVA e CPA, le pone a carico della resistente Amministrazione che provvederà a corrisponderle alla parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Anna Pappalardo, Consigliere
Fabrizio D'Alessandri, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2014
Dott.ssa Astore
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 528
Iscritto il: ven lug 22, 2011 2:41 pm
Località: Studio medico: Firenze, Via della Mattonaia 35 - tel. 055 23 45 154

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Mi chiami conosco bene la CMO di Padova sono molto seri e so quale documenti vogliono
Cordialmente
Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13216
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

Per i colleghi CC.

richiesta danno biologico

vedi/scarica allegato
Non hai i permessi necessari per visualizzare i file allegati in questo messaggio.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13216
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

IL DANNO MORALE E' UNA COMPONENTE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - Insieme al danno biologico (Cassazione Sezione Lavoro n. 5473 del 5 aprile 2012, Pres. Roselli, Rel. Stile).


La fattispecie del danno morale, da intendersi come "voce" integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovato riconoscimento in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37 e nel D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181), che distinguono tra la "voce" di danno cd. biologico, da un canto, e la "voce" di danno morale, dall'altro, con la conseguenza che da siffatta distinzione il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (cfr. Cass. n. 18641/2011).
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13216
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da panorama »

Le indennità per le vittime di attentati di stampo terroristico.

Per la valutazione dei danni da lesione fisica e morale subita dalle vittime di terrorismo si applicano i parametri di cui al d.P.R. n. 181/2009 che è da considerarsi disciplina univoca volta a consentire l’applicazione pratica della l. n. 206/2004, in tutte le controversie che non siano ancora concluse con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della legge medesima.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

notizia di Giovedì 29 Maggio 2014,
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 marzo – 27 maggio 2014, n. 11834
Presidente Canevari – Relatore Ghinoy

Svolgimento del processo

D.R.R. , rimasto vittima di un attentato posto in essere in data 29.2.1980 da un commando delle Brigate Rosse, adiva il Tribunale di Genova al fine di ottenere i benefici previsti dalla L. 206/2004 in favore delle vittime del terrorismo.

Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 2276 del 2007 - per quello che rileva in relazione ai capi gravati dal ricorso per Cassazione- condannava il Ministero dell'Interno a provvedere ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 206/2004 alla riliquidazione della speciale indennità già prevista dall'art. 1 della L. n. 302/1990, commisurata ad un'invalidità permanente del 66% (di cui il 50% a titolo di danno biologico ed il 16% a titolo di danno morale) ed a corrispondere al D.R. le differenze rispetto agli importi già erogati, oltre rivalutazione monetaria;
rigettava le ulteriori domande proposte nei confronti del Ministero dell'Interno per difetto di legittimazione passiva;
dichiarava l'improponibilità della domanda di pensione diretta in misura pari all'ultima retribuzione proposta nei confronti dell'Inps, per difetto della previa domanda amministrativa;
dichiarava l'Inps obbligato ad effettuare l'aumento figurativo di dieci anni di contribuzione agli effetti previsti dall'art. 3 della L. 206/2004;
rigettava le ulteriori domande proposte nei confronti dell'Inps per difetto di legittimazione passiva;

compensava tra le parti le spese processuali.

Per la cassazione di tale sentenza D.R.R. ha proposto ricorso, affidato a dodici motivi.

Ha resistito l'Inps con controricorso, mentre il Ministero dell'Interno è rimasto intimato. Il D.R. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. I motivi di ricorso - che rientrano nelle ipotesi per le quali la sentenza del Tribunale può essere sottoposta al vaglio di legittimità previste dall'art. 12 comma 2 della L. 206/2004 e sono compendiati nei quesiti di diritto formulati in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 366 bis c.p.c., operante ratione temporis in relazione alla data della pubblicazione della sentenza impugnata (17.12.2007) - possono essere riassunti nei termini che seguono.

1.1. Come primo motivo il ricorrente sostiene che per la valutazione dei danni da lesione fisica subiti da vittime del terrorismo, si applicherebbero le tabelle e i criteri di cui al DPR 915/1978, così come modificate dal DPR 834/1981 (tabelle c.d. militari). Il Giudice di prime cure avrebbe quindi errato quando, nell'affidare il quesito al c.t.u., ha disposto l'utilizzo delle tabelle di cui al DM 12 luglio 2000, attuativo dell'art. 13 D.lgs. 38/2000 (c.d. tabelle Inail), violando e falsamente applicando l'art. 14 della L. n. 206 del 2004 e le norme da esso richiamate.

1.2. Come secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 184 bis c.p.c. per avere il Tribunale rigettato l'istanza da lui formulata di produrre, all'udienza fissata per il conferimento del quesito al c.t.u., il verbale della Commissione Medica Ospedaliera della Spezia del 22.5.2006, da cui sarebbe stato possibile individuare quali tabelle erano state applicate nella valutazione dell'invalidità e l'accertamento della stessa ivi compiuto.

1.3. Come terzo motivo lamenta che il Tribunale abbia deciso la causa e recepito le conclusioni del c.t.u. senza tenere conto delle risultanze del verbale della C.M.O. della Spezia del 22.5.2006 già sopra nominato, in violazione dell'art. 5 del DPR n. 510 del 28.7.1999.

1.4. Come quarto motivo lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'inammissibilità del deposito delle osservazioni critiche al supplemento di c.t.u., comprensive delle censure del perito di parte, ed abbia rigettato l'istanza della difesa del ricorrente di depositare e produrre le osservazioni critiche al supplemento di c.t.u., in violazione dell'art. 24 della Costituzione.

1.5. Come quinto motivo lamenta che il Tribunale abbia recepito la misura dell'invalidità nella misura accertata dal c.t.u. del 50%, conseguita applicando erroneamente il metodo della media ponderale tra il danno psichico accertato nella misura del 35% ed il danno ortopedico nella misura del 20%; in tal modo, non avrebbe tenuto conto del danno in tutte le sue componenti, in violazione degli artt. 6 e 4 comma 2 bis della L. 206 del 2004.

1.6. Come sesto motivo addebita al Tribunale di non avere considerato nella motivazione della sentenza che il danno biologico si manifesta sotto plurime manifestazioni e forme di lesione, ulteriori rispetto alla lesione della capacità lavorativa generica e che il criterio adottato per la sua liquidazione è del tutto insoddisfacente ad indennizzarle, mentre avrebbe dovuto farsi ricorso alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano applicando l'accrescimento del 30% al "danno base".

1.7. Come settimo motivo lamenta che il danno morale sia stato calcolato nella percentuale del 16%, con percentuale al di sotto dei 2/3 del danno biologico indicati nella Tabella del Tribunale di Milano ed al di sotto della reale gravità degli illeciti che l'hanno determinato e della situazione che ne è derivata.

1.8. Come ottavo motivo lamenta il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere adeguato un danno morale del 16% in assenza di motivazione sul punto.

1.9. Come nono motivo lamenta che il Tribunale, riconoscendo la speciale elargizione parametrata alla percentuale del 66% e non ad una percentuale maggiormente adeguata alle sue reali condizioni fisiche, abbia violato gli artt. 5 commi 1 e 2 della L. n. 206 del 2004 e 82 della L. n. 388 del 2000.

1.10. Come decimo motivo addebita al Tribunale di avere respinto la domanda per la liquidazione dei trattamenti aggiuntivi di fine rapporto previsti dagli artt. 2 e 3 della L. 206 del 2004 nei confronti del Ministero dell'Interno, ritenendone il difetto di legittimazione passiva in violazione dell'art. 2 del DPR 510 del 1999.

1.11. Come undicesimo motivo lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l'Inps obbligato ad effettuare l'aumento figurativo di dieci anni di contribuzione agli effetti previsti dall'art. 3 della L. 206 del 2004, dopo avere dichiarato l’improponibilità della domanda di pensione diretta nei confronti dello stesso Inps per difetto di domanda amministrativa.

1.12. Come dodicesimo motivo lamenta che il Tribunale non abbia liquidato le spese in suo favore violando l'art. 91 c.p.c..

2. Il primo motivo è fondato.

In materia di trattamenti previdenziali e assistenziali spettanti alle vittime di atti terroristici, dopo la sentenza del Tribunale è sopravvenuto il D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

Il suddetto Regolamento si propone di dettare una disciplina univoca e generale che consenta l'applicazione pratica dell'art. 6 della L. n. 206 del 2004, norma che impone la rivalutazione delle indennità tenendo conto anche del danno biologico e morale, senza tuttavia individuarne i criteri.

La portata applicativa del provvedimento si desume dalle premesse, ove si esplicita che i provvedimenti previgenti in tema di riconoscimento delle invalidità (DPR 510/1999 e 243/2006) "necessitano di integrazioni al fine dell'applicazione" del citato art. 6 ed ove si chiarisce che le disposizioni ivi contenute hanno carattere generale e che ad esse debbono attenersi le commissioni mediche competenti ai fini della concessione dei benefici in favore delle vittime civili del terrorismo e della criminalità organizzata.

Nelle disposizioni finali inoltre si prevede che le valutazioni dell'invalidità operate in difformità rispetto alle disposizioni del regolamento possono formare oggetto di revisione da parte dei competenti organismi sanitari previa domanda degli interessati; si aggiunge che la determinazione della nuova percentuale di invalidità si applica anche alle domande presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge 216 citata cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle commissioni mediche per sopravvenuto decesso del danneggiato.

Tutto quanto riportato manifesta come solo agli accertamenti compiuti in applicazione dei suddetti criteri possa attribuirsi carattere di definitività e che solo l'applicazione di tali criteri realizza compiutamente l'intento sotteso alla previsione dell'art. 6 della L.206/2004.

In tal senso quindi alla normativa richiamata è stata assegnata la funzione di integrare ab origine la previsione dell'art. 6 della L. 206 e portata interpretativa per la sua applicazione, sicché deve operare anche nei procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data della sua entrata in vigore.

Lo ius superveniens opera quindi nel rapporto controverso anche nel presente giudizio di legittimità, essendo la normativa sopraggiunta pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso (sull'individuazione delle condizioni necessarie per l'applicazione dello ius superveniens nel giudizio di Cassazione così da ultimo Cass. Sez. L, Sentenza n. 16266 del 26/07/2011, Sez. L, Sentenza n. 16642 del 01/10/2012).

L'applicazione dello ius superveniens impone l'accoglimento del primo motivo di ricorso, che attiene all'individuazione dei parametri per la valutazione dell'invalidità e del danno biologico e morale, ai fini dell'adeguamento della speciale indennità per le vittime del terrorismo.

3. L'accoglimento del primo motivo, con la necessaria rivalutazione medico-legale che esso impone, esclude la possibilità di provvedere sulle questioni poste con il secondo, con il terzo, con il quarto, con il quinto, con il sesto,con il settimo, con l'ottavo, con il nono motivo di ricorso, che attengono alla medesima questione della valutazione del danno e rimangono pertanto assorbiti.

4. Il decimo motivo - che ha ad oggetto la domanda di liquidazione dei trattamenti aggiuntivi di fine rapporto previsti dagli artt. 2 e 3 della L. 206 del 2004 proposta nei confronti del Ministero dell'Interno - è parimenti fondato e deve essere accolto.

Tali domande sono state accomunate nella motivazione della sentenza del Tribunale da un'unica statuizione di rigetto, determinata dal ritenuto difetto di legittimazione passiva del Ministero, in ordine alla quale peraltro non si è argomentato.

In proposito occorre tuttavia osservare che il secondo comma dell'art. 14 della L. 206/2004 richiama "in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510"; detto regolamento prevede poi all'art. 2 che la legittimazione per l'attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è determinata l'amministrazione competente - qual è l'odierno ricorrente - provvede il Ministero dell'interno Direzione generale dei servizi civili. Le domande pertanto avrebbero dovuto essere esaminate nel merito.

5. L'undicesimo motivo appare inammissibile per difetto di interesse.

Esso ha infatti ad oggetto il capo della sentenza con il quale il Tribunale ha riconosciuto al D.R. l'aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ai fini del diritto e della misura della pensione previsto dall'art. 3 della L. 206/2004 e quindi una pronuncia a lui favorevole.

6. Resta assorbito a seguito dell'accoglimento del primo e dell'undicesimo motivo di ricorso anche l'esame del dodicesimo motivo, atteso che la compensazione delle spese processuali è stata disposta dal Tribunale in considerazione dell'esito alterno delle domande proposte da parte attrice, esito che attualmente è subordinato al riesame delle questioni oggetto dei motivi accolti.

7. Per le argomentazioni esposte la sentenza impugnata dev' essere cassata con rinvio al Tribunale di Genova in persona di diverso Giudice monocratico, che procederà a nuova valutazione in relazione a quanto sopra prospettato e provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il decimo motivo di ricorso, rigetta l'undicesimo, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese al Tribunale di Genova in persona di diverso Giudice monocratico.
eubilar
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 38
Iscritto il: mar mar 29, 2011 6:55 pm

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da eubilar »

Grazie per l'allegato modulo richiesta danno biologico, molto utile!


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
christian71
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3216
Iscritto il: sab ago 24, 2013 9:23 am

Re: R: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da christian71 »

eubilar ha scritto:Grazie per l'allegato modulo richiesta danno biologico, molto utile!


Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Salve eubilar, vedi che però l'indirizzo del Ministero indicato nel modulo è cambiato, ora è via del Castro Pretorio nr.5...

Buona serata
Christian
Dott.ssa Astore
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 528
Iscritto il: ven lug 22, 2011 2:41 pm
Località: Studio medico: Firenze, Via della Mattonaia 35 - tel. 055 23 45 154

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Se vuole chiamarmi la posso aiutare in questo percorso.
Dove abita?
Cordialmente
Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
Avatar utente
Zenmonk
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 2371
Iscritto il: dom lug 13, 2014 2:38 pm

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Zenmonk »

Grazie dell'indirizzo. Grazie anche alla dottoressa, ma non ho necessità di consulenza.
Dott.ssa Astore
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 528
Iscritto il: ven lug 22, 2011 2:41 pm
Località: Studio medico: Firenze, Via della Mattonaia 35 - tel. 055 23 45 154

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da Dott.ssa Astore »

Come e' andata le visita alla CMO?
Io devo essere a Padova in cmo il 30.7
Se vuole ne parliamo in questa sede
Cordialmente
Lucia Astore
Dott.ssa Lucia Astore - Medico Legale | Psichiatra forense
Studio: Via della Mattonaia, 35 - 50121 Firenze
Telefono: 055 23 45 154
LEONCINO
Disponibile
Disponibile
Messaggi: 46
Iscritto il: mar apr 29, 2014 3:53 pm

Re: VITTIME DEL DOVERE

Messaggio da LEONCINO »

Ciao a tutti.
Ormai luglio è alla fine.
Agosto chiuso per ferie.
Penso proprio per settembre non si saprà nulla.
Spero per marzo prossimo anno riescono a definire la pratica.
Un saluto a tutti voi.
Rispondi