Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Personale Polizia di Stato.
1) - Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Modena, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso la Questura di Grosseto ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001.
2) - L’amministrazione non ha accolto l’istanza ritenendo inapplicabile al personale della Polizia di Stato la citata normativa a tutela dei minori ed evidenziando che un eventuale trasferimento avrebbe determinato una vacanza dell’organico dell’ufficio di appartenenza pregiudicando il regolare svolgimento del servizio d’istituto.
IL TAR DI BOLOGNA nell'Accogliere il ricorso scrive:
3) - Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione dovrà disporre l'assegnazione temporanea del ricorrente, per il periodo massimo previsto dal citato articolo 42 bis, nella sede di Grosseto, ovvero per tre anni a decorrere dalla data di effettiva assegnazione.
4) - Resta impregiudicata la possibilità di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il danno da eventuale ritardata ottemperanza alla presente decisione, in separata sede.
( - N.B.: prestare attenzione al punto n. 4 di cui sopra - ).
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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04/04/2014 201400374 Sentenza 1
N. 00374/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2013, proposto da G. S., rappresentato e difeso dagli avv. ti Giovanni Musmeci, Gianna Pacini, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 333D/39017 emesso il 08.05.2013, nonché di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Modena, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso la Questura di Grosseto ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, avendo un figlio nato il .. gennaio 2013 ed ivi residente con la madre.
L’amministrazione non ha accolto l’istanza ritenendo inapplicabile al personale della Polizia di Stato la citata normativa a tutela dei minori ed evidenziando che un eventuale trasferimento avrebbe determinato una vacanza dell’organico dell’ufficio di appartenenza pregiudicando il regolare svolgimento del servizio d’istituto.
Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al Tar l’interessato deducendone l’illegittimità ed invocando la tutela cautelare.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentate difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a..
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che "Al genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. "
Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.
5. Come precisato dalla giurisprudenza, (da ultimo T.A.R. Bologna, sez. I, n. 238 del 2012; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760, T.A.R. Torino, 8/11/2013, n. 1175, Cons. Stato, sez. VI, 21 /05/2013) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151 / 2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente e per il figlio minore, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007).
Tale orientamento riconosce alla norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate e di polizia (Cons. Stato, sez. VI, 21 /05/2013; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760 ).
5.1. Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un dipendente della polizia di Stato.
Tale norma rientra tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa; quindi non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall'amministrazione.
5.2. In particolare, poi, giova rilevare che gli artt. 14 del D.P.R. n. 170 del 2007 e 18 del D.P.R. n. 51 del 2009 (che hanno recepito l'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare di integrazione di tale accordo) effettuano un espresso rinvio al decreto legislativo n. 151 del 2001.
5.3. Nè può essere considerato ostativo al trasferimento il generico riferimento ad una vacanza nell’organico dell’ufficio di appartenenza essendo pacifico, in quanto non puntualmente contestato, ai sensi dell’articolo 64, comma secondo, del c.p.a., l’esistenza di posti vacanti nella provincia di Grosseto richiesta dell’interessato.
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
7. Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione dovrà disporre l'assegnazione temporanea del ricorrente, per il periodo massimo previsto dal citato articolo 42 bis, nella sede di Grosseto, ovvero per tre anni a decorrere dalla data di effettiva assegnazione.
8. Resta impregiudicata la possibilità di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il danno da eventuale ritardata ottemperanza alla presente decisione, in separata sede.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone come in motivazione.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
1) - Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Modena, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso la Questura di Grosseto ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001.
2) - L’amministrazione non ha accolto l’istanza ritenendo inapplicabile al personale della Polizia di Stato la citata normativa a tutela dei minori ed evidenziando che un eventuale trasferimento avrebbe determinato una vacanza dell’organico dell’ufficio di appartenenza pregiudicando il regolare svolgimento del servizio d’istituto.
IL TAR DI BOLOGNA nell'Accogliere il ricorso scrive:
3) - Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione dovrà disporre l'assegnazione temporanea del ricorrente, per il periodo massimo previsto dal citato articolo 42 bis, nella sede di Grosseto, ovvero per tre anni a decorrere dalla data di effettiva assegnazione.
4) - Resta impregiudicata la possibilità di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il danno da eventuale ritardata ottemperanza alla presente decisione, in separata sede.
( - N.B.: prestare attenzione al punto n. 4 di cui sopra - ).
Il resto x completezza leggetelo qui sotto.
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04/04/2014 201400374 Sentenza 1
N. 00374/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00531/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 531 del 2013, proposto da G. S., rappresentato e difeso dagli avv. ti Giovanni Musmeci, Gianna Pacini, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. 333D/39017 emesso il 08.05.2013, nonché di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, agente della Polizia di Stato in servizio presso la questura di Modena, ha chiesto l’assegnazione temporanea presso la Questura di Grosseto ai sensi dell’articolo 42 bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, avendo un figlio nato il .. gennaio 2013 ed ivi residente con la madre.
L’amministrazione non ha accolto l’istanza ritenendo inapplicabile al personale della Polizia di Stato la citata normativa a tutela dei minori ed evidenziando che un eventuale trasferimento avrebbe determinato una vacanza dell’organico dell’ufficio di appartenenza pregiudicando il regolare svolgimento del servizio d’istituto.
Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso al Tar l’interessato deducendone l’illegittimità ed invocando la tutela cautelare.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, rappresentate difesa dall’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione all’odierna camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a..
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che "Al genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. "
Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.
5. Come precisato dalla giurisprudenza, (da ultimo T.A.R. Bologna, sez. I, n. 238 del 2012; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760, T.A.R. Torino, 8/11/2013, n. 1175, Cons. Stato, sez. VI, 21 /05/2013) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151 / 2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente e per il figlio minore, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007).
Tale orientamento riconosce alla norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate e di polizia (Cons. Stato, sez. VI, 21 /05/2013; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760 ).
5.1. Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un dipendente della polizia di Stato.
Tale norma rientra tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa; quindi non può operare un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall'amministrazione.
5.2. In particolare, poi, giova rilevare che gli artt. 14 del D.P.R. n. 170 del 2007 e 18 del D.P.R. n. 51 del 2009 (che hanno recepito l'accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare di integrazione di tale accordo) effettuano un espresso rinvio al decreto legislativo n. 151 del 2001.
5.3. Nè può essere considerato ostativo al trasferimento il generico riferimento ad una vacanza nell’organico dell’ufficio di appartenenza essendo pacifico, in quanto non puntualmente contestato, ai sensi dell’articolo 64, comma secondo, del c.p.a., l’esistenza di posti vacanti nella provincia di Grosseto richiesta dell’interessato.
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati.
7. Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione dovrà disporre l'assegnazione temporanea del ricorrente, per il periodo massimo previsto dal citato articolo 42 bis, nella sede di Grosseto, ovvero per tre anni a decorrere dalla data di effettiva assegnazione.
8. Resta impregiudicata la possibilità di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, il danno da eventuale ritardata ottemperanza alla presente decisione, in separata sede.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone come in motivazione.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Personale CC.
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1) - Riferisce il ricorrente, carabiniere scelto in servizio presso la stazione di OMISSIS (Bologna), di essere padre di una bambina, nata il ../5/2013, e di aver presentato, ai sensi dell'articolo 42 bis del D. lgs 151 / 2001 , un'istanza di assegnazione temporanea presso la sede di OMISSIS (Palermo) o altro comando prossimo alla residenza.
2) - L'Amministrazione intimata ha respinto detta istanza sostenendo l'inapplicabilità al personale militare della suddetta normativa.
3) - L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 593/2013 ed è stata eseguita dall’amministrazione a seguito della ordinanza di questo T.A.R. n. 77/2014.
IL TAR DI BOLOGNA nell'Accogliere il ricorso scrive:
4) - Non sussiste alcuna sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avendo l’amministrazione emanato il provvedimento di assegnazione temporanea soltanto al fine di dare esecuzione all’ordinanza cautelare.
5) - Il nuovo Codice dell'ordinamento militare, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, entrato in vigore il 9/10/2010, all'articolo 1493 ha disposto che ... OMISSIS
6) - L'art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che ... OMISSIS
7) - Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.
8) - Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione dovrà disporre l'assegnazione temporanea del ricorrente, sussistendo un posto vacante in organico come evidenziato dal ricorrente e non contestato dall'amministrazione, come richiesto dal dipendente, per la durata di anni 3 decorrenti dalla data di effettiva assegnazione, ciò al fine di ripristinare il diritto del medesimo leso dall'attività illegittima dell'amministrazione.
Il resto come al solito potete leggerlo qui sotto.
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04/04/2014 201400375 Sentenza 1
N. 00375/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2013, proposto da A. G., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Milazzo, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
il Ministero della Difesa; il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
della determinazione n. ../T-6-2 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri di rigetto dell’istanza di trasferimento ex art 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Riferisce il ricorrente, carabiniere scelto in servizio presso la stazione di OMISSIS (Bologna), di essere padre di una bambina, nata il ../5/2013, e di aver presentato, ai sensi dell'articolo 42 bis del D. lgs 151 / 2001 , un'istanza di assegnazione temporanea presso la sede di OMISSIS (Palermo) o altro comando prossimo alla residenza.
L'Amministrazione intimata ha respinto detta istanza sostenendo l'inapplicabilità al personale militare della suddetta normativa.
L'interessato ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato deducendone l'illegittimità.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
2. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 593/2013 ed è stata eseguita dall’amministrazione a seguito della ordinanza di questo T.A.R. n. 77/2014.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Non sussiste alcuna sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avendo l’amministrazione emanato il provvedimento di assegnazione temporanea soltanto al fine di dare esecuzione all’ordinanza cautelare.
4. Nel merito il ricorso è fondato.
Il nuovo Codice dell'ordinamento militare, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, entrato in vigore il 9/10/2010, all'articolo 1493 ha disposto che "Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione", estendendo, quindi, la normativa per il personale della Pubblica Amministrazione".
L'art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che "Al genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. "
Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.
5. Come precisato dalla giurisprudenza, (da ultimo Consiglio di Stato 3683/2013 che ha confermato la decisione del T.A.R. Bologna n. 238 del 2012; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151 / 2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007).
Tale orientamento riconosce a tale norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate.
Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un militare e, rientrando tale norma tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti operando un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall'amministrazione militare.
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
7. Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione dovrà disporre l'assegnazione temporanea del ricorrente, sussistendo un posto vacante in organico come evidenziato dal ricorrente e non contestato dall'amministrazione, come richiesto dal dipendente, per la durata di anni 3 decorrenti dalla data di effettiva assegnazione, ciò al fine di ripristinare il diritto del medesimo leso dall'attività illegittima dell'amministrazione.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone come in motivazione.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
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1) - Riferisce il ricorrente, carabiniere scelto in servizio presso la stazione di OMISSIS (Bologna), di essere padre di una bambina, nata il ../5/2013, e di aver presentato, ai sensi dell'articolo 42 bis del D. lgs 151 / 2001 , un'istanza di assegnazione temporanea presso la sede di OMISSIS (Palermo) o altro comando prossimo alla residenza.
2) - L'Amministrazione intimata ha respinto detta istanza sostenendo l'inapplicabilità al personale militare della suddetta normativa.
3) - L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 593/2013 ed è stata eseguita dall’amministrazione a seguito della ordinanza di questo T.A.R. n. 77/2014.
IL TAR DI BOLOGNA nell'Accogliere il ricorso scrive:
4) - Non sussiste alcuna sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avendo l’amministrazione emanato il provvedimento di assegnazione temporanea soltanto al fine di dare esecuzione all’ordinanza cautelare.
5) - Il nuovo Codice dell'ordinamento militare, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, entrato in vigore il 9/10/2010, all'articolo 1493 ha disposto che ... OMISSIS
6) - L'art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che ... OMISSIS
7) - Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.
8) - Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione dovrà disporre l'assegnazione temporanea del ricorrente, sussistendo un posto vacante in organico come evidenziato dal ricorrente e non contestato dall'amministrazione, come richiesto dal dipendente, per la durata di anni 3 decorrenti dalla data di effettiva assegnazione, ciò al fine di ripristinare il diritto del medesimo leso dall'attività illegittima dell'amministrazione.
Il resto come al solito potete leggerlo qui sotto.
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04/04/2014 201400375 Sentenza 1
N. 00375/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00989/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 989 del 2013, proposto da A. G., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Milazzo, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Bologna, Strada Maggiore 53;
contro
il Ministero della Difesa; il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
della determinazione n. ../T-6-2 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri di rigetto dell’istanza di trasferimento ex art 42 bis del decreto legislativo n. 151/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Riferisce il ricorrente, carabiniere scelto in servizio presso la stazione di OMISSIS (Bologna), di essere padre di una bambina, nata il ../5/2013, e di aver presentato, ai sensi dell'articolo 42 bis del D. lgs 151 / 2001 , un'istanza di assegnazione temporanea presso la sede di OMISSIS (Palermo) o altro comando prossimo alla residenza.
L'Amministrazione intimata ha respinto detta istanza sostenendo l'inapplicabilità al personale militare della suddetta normativa.
L'interessato ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato deducendone l'illegittimità.
Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata che ha contro dedotto alle avverse doglianze e concluso per il rigetto del ricorso.
2. L’istanza cautelare è stata accolta con ordinanza 593/2013 ed è stata eseguita dall’amministrazione a seguito della ordinanza di questo T.A.R. n. 77/2014.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Non sussiste alcuna sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avendo l’amministrazione emanato il provvedimento di assegnazione temporanea soltanto al fine di dare esecuzione all’ordinanza cautelare.
4. Nel merito il ricorso è fondato.
Il nuovo Codice dell'ordinamento militare, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, entrato in vigore il 9/10/2010, all'articolo 1493 ha disposto che "Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione", estendendo, quindi, la normativa per il personale della Pubblica Amministrazione".
L'art. 42 bis del T.U. sul pubblico impiego dispone che "Al genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione. "
Sulla base del fatto oggettivo di un figlio minore in tenera età e su istanza di parte, pertanto, deve provvedersi alla suddetta assegnazione.
5. Come precisato dalla giurisprudenza, (da ultimo Consiglio di Stato 3683/2013 che ha confermato la decisione del T.A.R. Bologna n. 238 del 2012; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 maggio 2011 , n. 3760) l'art. 42 bis del decreto legislativo n. 151 / 2001, in uno spirito di particolare favore per il genitore dipendente, contempla una mobilità all'interno dell'organizzazione pubblica complessivamente considerata, ricomprendente anche le assegnazioni all'interno della stessa amministrazione di appartenenza (ex multis Cons. di St., Sez. IV, 7 marzo 2007, n. 1069, TAR Lazio, Sez. I quater, n. 8128 del 2007).
Tale orientamento riconosce a tale norma, in base ad una interpretazione maggiormente conforme ai principi costituzionali, natura di disposizione generale, applicabile, dunque, ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche, inclusi i dipendenti delle forse armate.
Non possono, pertanto, opporsi fondate ragioni per derogare al generale principio fissato ex art. 42 bis, finalizzato alla tutela di valori afferenti la famiglia, l'assistenza e l'educazione dei minori, allorquando il proponente l'istanza di trasferimento sia un militare e, rientrando tale norma tra quelle dettate a tutela di valori costituzionalmente garantiti inerenti alla famiglia ed all'assistenza dei figli minori fino a tre anni d'età con i genitori impegnati nello svolgimento di un'attività lavorativa, altrimenti operando un'ingiustificata discriminazione tra dipendenti pubblici tale da configurare profili di dubbia costituzionalità, come preteso dall'amministrazione militare.
6. Per tali ragioni il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato.
7. Ne consegue che, in applicazione delle suddette disposizioni, l'amministrazione dovrà disporre l'assegnazione temporanea del ricorrente, sussistendo un posto vacante in organico come evidenziato dal ricorrente e non contestato dall'amministrazione, come richiesto dal dipendente, per la durata di anni 3 decorrenti dalla data di effettiva assegnazione, ciò al fine di ripristinare il diritto del medesimo leso dall'attività illegittima dell'amministrazione.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e dispone come in motivazione.
Condanna l'amministrazione intimata al pagamento delle spese di causa in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi euro 2.000 (duemila), oltre C.P.A. ed I.V.A.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Carlo d'Alessandro, Presidente
Angelo Gabbricci, Consigliere
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/04/2014
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da giuseppe1982 »
aiuto non riesco a vedere i nuovi messaggi!!
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da giuseppe1982 »
Allora ragazzi, più nessuna novità? Sturdust e a te come è andata? Per quanto mi riguarda sto aspettando che la sentenza venga notificata all'avvocatura di Stato...spero in settimana di avere qualche news!
Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
1) - Atteso che, nel caso di specie, l’Amministrazione ha ritenuto inammissibile l’istanza avanzata dal ricorrente, da un lato, sul presupposto – ritenuto ostativo - della sua inidoneità temporanea al servizio militare, dovuta alla posizione di riposo medico domiciliare, dall’altro, sul presupposto che – proprio in ragione della temporanea infermità di cui sopra – il ricorrente non avrebbe allo stato ancora preso servizio presso la sede di destinazione (Roma);
2) - Ritenuto che lo stato di temporanea infermità per malattia e il fatto di non aver ancora assunto servizio nella sede di assegnazione non costituiscono motivi di preclusione della possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria, neanche sotto il paventato profilo dell’incertezza in ordine alla sede di rientro dopo il periodo di assegnazione provvisoria, atteso che la mancata assunzione di servizio presso la sede di destinazione costituisce circostanza del tutto contingente, restando pacifico che la sede di servizio del ricorrente giuridicamente rilevante è esclusivamente quella di nuova destinazione (Roma);
3) - Considerato che nella specie le ragioni ministeriali a sostegno del diniego impugnato non attengono ad una corretta valutazione dell’istanza in conformità delle prescrizioni normative di riferimento;
4) - lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Il resto leggetelo qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------
23/04/2014 201400548 Sentenza Breve 2
N. 00548/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Scianandrone, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, 94;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, e presso la stessa domiciliato in Bari, via Melo, 97;
11° Reggimento Genio Guastatori - Caserma Sernia (Foggia);
per l'annullamento
previa sospensione,
- del provvedimento – ….., del 23/1/2014, notificato il 30/1/2014, dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Impiego Sottufficiale, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di assegnazione temporanea presentata dal ricorrente ai sensi dell’art.42-bis del D.lgs. n. 151/01;
- del provvedimento – ……. del 13/2/2014, notificato il 24/2/2014, dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Impiego Sottufficiale, che ha confermato l’inammissibilità dell’istanza ex art. 42-bis citato;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti dal ricorrente;
- per l’accertamento del diritto del ricorrente all’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis del D. Lgs. n. 151/2001, presso l’attuale sede di lavoro e/o altre sedi indicate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi i difensori, avv. Vincenzo Sciandrone, per il ricorrente, e avv. dello Stato Donatella Testini, per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 42-bis del D. Lgs. n. 151/01, ai sensi del quale il dipendente pubblico con figli minori di tre anni può essere assegnato a richiesta ad una sede di servizio ubicata nella stessa regione o provincia nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, la cui applicabilità anche al personale militare è oggi pacificamente riconosciuta in giurisprudenza, come anche confermato dall’art.1493 del D.Lgs. n. 66/10;
Rilevato che, nell’esaminare la richiesta del dipendente, l’Amministrazione deve valutare, nell’ottica dell’interesse del minore, eventuali esigenze di servizio ostative all’accoglimento dell’istanza che devono essere adeguatamente comunicate all’istante;
Atteso che, nel caso di specie, l’Amministrazione ha ritenuto inammissibile l’istanza avanzata dal ricorrente, da un lato, sul presupposto – ritenuto ostativo - della sua inidoneità temporanea al servizio militare, dovuta alla posizione di riposo medico domiciliare, dall’altro, sul presupposto che – proprio in ragione della temporanea infermità di cui sopra – il ricorrente non avrebbe allo stato ancora preso servizio presso la sede di destinazione (Roma);
Ritenuto che lo stato di temporanea infermità per malattia e il fatto di non aver ancora assunto servizio nella sede di assegnazione non costituiscono motivi di preclusione della possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria, neanche sotto il paventato profilo dell’incertezza in ordine alla sede di rientro dopo il periodo di assegnazione provvisoria, atteso che la mancata assunzione di servizio presso la sede di destinazione costituisce circostanza del tutto contingente, restando pacifico che la sede di servizio del ricorrente giuridicamente rilevante è esclusivamente quella di nuova destinazione (Roma);
Considerato che nella specie le ragioni ministeriali a sostegno del diniego impugnato non attengono ad una corretta valutazione dell’istanza in conformità delle prescrizioni normative di riferimento;
Rilevata pertanto l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, per violazione di legge e illogicità della motivazione;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 2000 (duemila), oltre IVA e CPA, e rimborso del C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2014
2) - Ritenuto che lo stato di temporanea infermità per malattia e il fatto di non aver ancora assunto servizio nella sede di assegnazione non costituiscono motivi di preclusione della possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria, neanche sotto il paventato profilo dell’incertezza in ordine alla sede di rientro dopo il periodo di assegnazione provvisoria, atteso che la mancata assunzione di servizio presso la sede di destinazione costituisce circostanza del tutto contingente, restando pacifico che la sede di servizio del ricorrente giuridicamente rilevante è esclusivamente quella di nuova destinazione (Roma);
3) - Considerato che nella specie le ragioni ministeriali a sostegno del diniego impugnato non attengono ad una corretta valutazione dell’istanza in conformità delle prescrizioni normative di riferimento;
4) - lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, fatte salve le ulteriori determinazioni.
Il resto leggetelo qui sotto.
--------------------------------------------------------------------------------
23/04/2014 201400548 Sentenza Breve 2
N. 00548/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2014, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Scianandrone, con domicilio eletto presso l’avv. Franco Gagliardi La Gala in Bari, via Abate Gimma, 94;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, e presso la stessa domiciliato in Bari, via Melo, 97;
11° Reggimento Genio Guastatori - Caserma Sernia (Foggia);
per l'annullamento
previa sospensione,
- del provvedimento – ….., del 23/1/2014, notificato il 30/1/2014, dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Impiego Sottufficiale, con il quale è stata dichiarata inammissibile l’istanza di assegnazione temporanea presentata dal ricorrente ai sensi dell’art.42-bis del D.lgs. n. 151/01;
- del provvedimento – ……. del 13/2/2014, notificato il 24/2/2014, dello Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale – Ufficio Impiego Sottufficiale, che ha confermato l’inammissibilità dell’istanza ex art. 42-bis citato;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti dal ricorrente;
- per l’accertamento del diritto del ricorrente all’assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis del D. Lgs. n. 151/2001, presso l’attuale sede di lavoro e/o altre sedi indicate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi i difensori, avv. Vincenzo Sciandrone, per il ricorrente, e avv. dello Stato Donatella Testini, per il Ministero resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 42-bis del D. Lgs. n. 151/01, ai sensi del quale il dipendente pubblico con figli minori di tre anni può essere assegnato a richiesta ad una sede di servizio ubicata nella stessa regione o provincia nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, la cui applicabilità anche al personale militare è oggi pacificamente riconosciuta in giurisprudenza, come anche confermato dall’art.1493 del D.Lgs. n. 66/10;
Rilevato che, nell’esaminare la richiesta del dipendente, l’Amministrazione deve valutare, nell’ottica dell’interesse del minore, eventuali esigenze di servizio ostative all’accoglimento dell’istanza che devono essere adeguatamente comunicate all’istante;
Atteso che, nel caso di specie, l’Amministrazione ha ritenuto inammissibile l’istanza avanzata dal ricorrente, da un lato, sul presupposto – ritenuto ostativo - della sua inidoneità temporanea al servizio militare, dovuta alla posizione di riposo medico domiciliare, dall’altro, sul presupposto che – proprio in ragione della temporanea infermità di cui sopra – il ricorrente non avrebbe allo stato ancora preso servizio presso la sede di destinazione (Roma);
Ritenuto che lo stato di temporanea infermità per malattia e il fatto di non aver ancora assunto servizio nella sede di assegnazione non costituiscono motivi di preclusione della possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria, neanche sotto il paventato profilo dell’incertezza in ordine alla sede di rientro dopo il periodo di assegnazione provvisoria, atteso che la mancata assunzione di servizio presso la sede di destinazione costituisce circostanza del tutto contingente, restando pacifico che la sede di servizio del ricorrente giuridicamente rilevante è esclusivamente quella di nuova destinazione (Roma);
Considerato che nella specie le ragioni ministeriali a sostegno del diniego impugnato non attengono ad una corretta valutazione dell’istanza in conformità delle prescrizioni normative di riferimento;
Rilevata pertanto l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione, per violazione di legge e illogicità della motivazione;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
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Condanna il Ministero della Difesa alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che liquida in € 2000 (duemila), oltre IVA e CPA, e rimborso del C.U.
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da Stardust1981 »
Ciao Giuseppe per me ancora nulla.Cmq, ma solo con la notifica all'avvocatura l'amministrazione viene a conoscenza della sentenza?Come fai a sapere quando viene notificata? Dopo la notifica? Cmq tutto ciò mi fa capire che qui non funziona nulla.
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da giuseppe1982 »
A tutti i partecipanti del forum...qui ancora nessuna novità... vai a vedere che mi tocca rientrare...Suggerimenti da qualcuno? Panorama tu che mi dici?
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da Stardust1981 »
Mi sa tanto di si, considera ke a me ancora nn rispondono.... domanda presentata il 24 marzo.Cmq mi sa ke hanno dato un bel giro di vite allle aggregazioni ogni collega che conosco ke ha avuto un aggregazione in questo periodo gli hanno concesso solo 60 gg con rientro al termine ad uno addirittura 30 gg con rientro.
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da Stardust1981 »
Scusa ma perché nn scrivi al Ministero e nn li porti a conosce
nza del ricorso vinto oppure intervieni tramite sindacato.
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da giuseppe1982 »
e quello che farò tra qualche giorno... aspetto di arrivare introno al 20 così saprò se l'avvocatura di Stato è anch'essa a conoscenza...da lì inoltrerò di nuovo domanda al ministero con copia della sentenza e vediamo come va a finire.... per ora 2000 euro vedrai che se fanno ancora ostruzionismo vedi che somma chiedo....ormai vado fino in fondo.. la domanda che hai fatto tu vedrai che alla fine del mese o inizio del prox ti rispondono....
Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
1) - Bisogna vedere la data di avvenuta notifica all'Amministrazione da parte del tuo avvocato;
2) - Bisogna attendere un certo periodo di tempo "dalla data della notifica" per sapere se l'Amministrazione fa Appello al CdS;
3) - Se non hanno fatto appello bisogna certificare la dichiarazione di " sentenza passata in giudicato" e quindi solo dopo si può chiedere l'ottemperanza.
Per tutte queste 3 fasi passeranno alcuni mesi dalla data di notifica.
Ogni cosa ha bisogno del suo tempo ma nulla può escludere che tra qualche mese il M.I. ti Trasferisce.
2) - Bisogna attendere un certo periodo di tempo "dalla data della notifica" per sapere se l'Amministrazione fa Appello al CdS;
3) - Se non hanno fatto appello bisogna certificare la dichiarazione di " sentenza passata in giudicato" e quindi solo dopo si può chiedere l'ottemperanza.
Per tutte queste 3 fasi passeranno alcuni mesi dalla data di notifica.
Ogni cosa ha bisogno del suo tempo ma nulla può escludere che tra qualche mese il M.I. ti Trasferisce.
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da giuseppe1982 »
alla collega di Milano nonostante abbia vinto (sentenza che mi inoltrasti tu panorama), l'amm.ne ha adito al ricorso al Cons.di Stato. Ho letto le motivazioni si parla addirittura di invasione del potere discrrezionale dell'amm.ne. da parte del TAR. Ora io mi chiedo quanto deve durare tutta questa farsa.
Che sistema è il nostro?
mha! preferisco non commentare più...
Che sistema è il nostro?
mha! preferisco non commentare più...
Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Ragazzi per favore. Qualcuno potrebbe inviarmi un facsimile per poter fare questa istanza? Sono un cc. Grazie mille in anticipo
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Messaggio da giuseppe1982 »
Ciao Mares...la domanda devi farla come se volessi godere dell'art 7 cambiandola ovviamente in art 42 bis...in più elenchi qualche recente sentenza...e poi inizierà una lunga trafila...
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Re: Art. 42 bis D.Lgs 151/2001. Figli minori fino a tre anni
Buongiorno ragazzi, qualcuno di voi saprebbe indicarmi un buon avvocato a Bologna che si è già occupato della materia in questione? Grazie
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