Dubbio su monetizzazione C.O.

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Re: Dubbio su monetizzazione C.O.

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Ricorso ACCOLTO.
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1) - la Questura di Lecce ha respinto la sua istanza di monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito con riferimento agli anni 2011 e 2012.

2) - L’interessato chiede, altresì, che venga accertata in via giurisdizionale la sua inidoneità al servizio, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del D.p.r. 461/01, già certificata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013;

inoltre,

3) - rivolge istanza intesa alla declaratoria dell’obbligo per il Ministero dell’Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art.15, comma 3 D.p.r. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso procedimento alla luce degli accertamenti già effettuati sulla sua persona da parte della competente C.M.O.

4) - la domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dall’interessato con riferimento agli anni 2011 e 2012 è stata respinta in quanto:

a) si è ritenuto che la sua posizione giuridica dovesse considerarsi assimilabile a quella di “pensionato a domanda a far data dal 16 agosto 2012”;

OMISSIS

5) - Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che, secondo un insegnamento giurisprudenziale che ha ricevuto avallo anche presso il massimo organo di giustizia amministrativa, (si veda, Cons. di St. sez. VI 1 dicembre 2009 n.7515) "leggere direttamente in sentenza";

6) - Lo stesso Consiglio di Stato ha, peraltro statuito che “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione.”( vedi Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n.6012).

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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11/04/2014 201400947 Sentenza 2


N. 00947/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01587/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Manelli, con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Lecce, via Garibaldi,43;

contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;

per l'annullamento
- del provvedimento prot. …. Cat. 1.1.12Pers./2013 datato 8 luglio 2013, successivamente notificato in data 25 luglio 2013, con il quale la Questura di Lecce ha rigettato l'istanza di monetizzazione di congedo ordinario, maturato e non fruito dal ricorrente;

- di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto e, in particolare, ove occorra, della nota n. 333-D/018675 del Ministero dell'Interno del 12 giugno 2013; della nota prot. n. …./1 febbraio 2012 della Questura di Lecce del 13 giugno 2013; della nota n. …./1.2.10/Pers. della Questura di Lecce del 21 giugno 2013; della nota prot. n. 333-G/I/Sett.2/mco/OMISSIS del Ministero dell'Interno del 27 giugno 2013;

per l'accertamento e la declaratoria dell'inidoneità al servizio ex art. 15, co. 1, DPR 461/01, così come certificata dalla CMO di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013;

dell'obbligo in capo al Ministero dell'Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art. 15, co. 3, DPR n. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso alla luce degli accertamenti già effettuati da parte della CMO di Taranto;

e, conseguentemente, del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito;

oltre che per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a percepire tutti gli emolumenti con condanna dell'Amm.ne al pagamento delle relative somme.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Lecce;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2014 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori avv. G. Manelli per il ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Sovrintendente Capo della P.S. OMISSIS chiede l’annullamento del provvedimento datato 18 luglio 2013, con il quale la Questura di Lecce ha respinto la sua istanza di monetizzazione del congedo ordinario, maturato e non fruito con riferimento agli anni 2011 e 2012.

L’interessato chiede, altresì, che venga accertata in via giurisdizionale la sua inidoneità al servizio, ai sensi dell’articolo 15, comma 1 del D.p.r. 461/01, già certificata dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto con verbale del 5 febbraio 2013; inoltre, rivolge istanza intesa alla declaratoria dell’obbligo per il Ministero dell’Interno di avviare il procedimento di dispensa dal servizio ex art.15, comma 3 D.p.r. 461/01 con conseguente obbligo a concludere lo stesso procedimento alla luce degli accertamenti già effettuati sulla sua persona da parte della competente C.M.O.

A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti violazioni:

- violazione e falsa applicazione dell’articolo 15 d.p.r. 461/01- violazione del giusto procedimento – eccesso di potere per illogicità e perplessità dell’azione amministrativa – eccesso di potere per errore nei presupposti;

- violazione e falsa applicazione del parere del Consiglio di Stato Comm.Speciale del 4 ottobre 2010 - violazione dell’art.14 del dp.r. n.395/1993, dell’articolo 18 d.p.r. 254/99, dell’articolo 36 Cost- dell’articolo 1 della legge n.937/77.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso del quale ha chiesto che venga pronunciata l’inammissibilità, o la infondatezza nel merito.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 30 gennaio 2014.

DIRITTO

Si può affermare che, nonostante la poca chiarezza delle note interlocutorie che hanno costituito oggetto di scambio di corrispondenza tra la Questura di Lecce e il Ministero dell’Interno circa la posizione del ricorrente, la domanda di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito dall’interessato con riferimento agli anni 2011 e 2012 è stata respinta in quanto:

a) si è ritenuto che la sua posizione giuridica dovesse considerarsi assimilabile a quella di “pensionato a domanda a far data dal 16 agosto 2012”;

b) si è conseguentemente ritenuta ininfluente, ai fini della esatta qualificazione e della decorrenza dello status giuridico del dipendente, la circostanza che il giudizio di inidoneità pronunciato nei suoi riguardi fosse intervenuto in epoca successiva al collocamento a riposo a domanda;

c) si è rappresentato di non poter far luogo al pagamento sostitutivo del congedo ordinario, non solo in seguito all’entrata in vigore dell’art.5, comma 8 del d.l.95/2012, ma anche per effetto di un parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato, reso in data 4 ottobre 2010, secondo il quale la monetizzazione del congedo può avere luogo anche per il personale cessato a domanda che ne faccia richiesta, purchè il dipendente si sia venuto a trovare nella oggettiva impossibilità di fruire delle ferie maturate e non godute e che abbia chiesto e non ottenuto la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza di un numero pari ai giorni di congedo ordinario non goduti ovvero sia stato giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta al servizio nella Polizia di Stato dalla competente CMO, con verbale emesso in data antecedente il collocamento a riposo, con conseguente impossibilità di recedere dalle dimissioni o posticiparne la decorrenza;

d) si è, infine, opinato di non poter far luogo al procedimento di dispensa dal servizio del ricorrente, atteso che il medesimo e’ “ già cessato volontariamente”.

In definitiva, la posizione assunta dalla Amministrazione resistente sarebbe quella di ritenere che il procedimento di dispensa non possa essere attivato in quanto non sarebbe possibile dispensare dal servizio un soggetto già collocato a riposo per dimissioni volontarie.

Il Collegio ritiene doveroso evidenziare che, secondo un insegnamento giurisprudenziale che ha ricevuto avallo anche presso il massimo organo di giustizia amministrativa, (si veda, Cons. di St. sez. VI 1 dicembre 2009 n.7515) “Il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute può essere concluso anche nei confronti del dipendente già collocato a riposo, quando l'accertamento dello stato di salute invalidante, che costituisce presupposto essenziale per la dispensa, sia intervenuto antecedentemente alla data di collocamento in quiescenza; tale orientamento è, infatti, fondato sul diritto del dipendente a vedere concluso il procedimento di dispensa e a non essere pregiudicato da eventuali ritardi dell'amministrazione, che, non concludendo la procedura prima del collocamento a riposo a domanda, potrebbe precludere in tal modo l'accesso ai benefici derivanti dal diverso titolo della cessazione del servizio (inidoneità anziché dimissioni volontarie)”.

Nel caso di specie, il Collegio reputa che sussistano i presupposti per accordare preferenza al procedimento di dispensa rispetto alla diversa causa di risoluzione del rapporto da identificare nella domanda di dimissioni volontarie prodotta dall’interessato.

Milita in questa direzione il verbale del 5 febbraio 2013, con il quale la competente Commissione Medica Ospedaliera di Taranto, dopo aver rappresentato che il OMISSIS ha usufruito di 336 giorni di congedo ordinario a motivo di una OMISSIS, lo ha giudicato permanentemente inidoneo al servizio nella Polizia di Stato, ed ha altresì precisato che “l’inidoneità al servizio decorre dal 15 agosto 2012 ultimo giorno di servizio effettivo”.

Si può, perciò, ritenere che alla data del 15 agosto 2012 il OMISSIS si trovasse già in una condizione di inidoneità permanente al servizio che legittimava, senza ulteriori indugi, la sua dispensa dal servizio medesimo con conseguente prevalenza della inidoneità all’impiego rispetto alla volontaria dimissione dell’interessato, quale causa di rescissione del rapporto di lavoro.

Si tratta di conclusione che appare del resto conforme alla particolare natura della patologia sofferta dal dipendente – OMISSIS trattata a livello farmacologico - la quale, pur essendosi protratta a lungo nel tempo, si atteggiava quale causa di inidoneità al servizio fin dalle prime battute della sua insorgenza sulla persona del ricorrente.

Né può sostenersi con ragionevolezza che la inidoneità assoluta al servizio si sia cristallizzata in un momento successivo al collocamento del OMISSIS in quiescenza a seguito di dimissioni volontarie, non essendovi elementi di carattere medico per poter affermare cosa del genere.

Deve, anzi, sottolinearsi la incerta condotta della Commissione Medica Ospedaliera di Taranto la quale ha protratto a lungo gli accertamenti sanitari finalizzati a stimare la idoneità al servizio del OMISSIS fino a pervenire, come già detto, ad un giudizio di inidoneità permanente al servizio nella Polizia di Stato solo nel contesto del verbale del 5 febbraio 2013 - dunque quando apparentemente il OMISSIS era a riposo a domanda - ma con effetti senz’altro da considerare retroattivi e, cioè, decorrenti dal 15 agosto 2012, ultimo giorno di servizio effettivo del OMISSIS.

La domanda del ricorrente diretta a conseguire la conclusione del procedimento di dispensa dal servizio per ragioni di salute deve dunque trovare accoglimento, ai sensi dell’art.15 del D.p.r. 461/2001, essendo erroneo il presupposto di fatto in base al quale l’amministrazione resistente ha stimato di non poter completare l’iter inerente al procedimento di dispensa dal servizio, atteso che lo stato invalidante è stato diagnosticato e accertato con caratteristiche di permanenza in epoca anteriore al collocamento a riposo del dipendente per dimissioni volontarie.

Appare, invero, conforme al principio di buona amministrazione di cui all’art.97 cost. il doveroso completamento del procedimento amministrativo il cui presupposto essenziale sia maturato prima del collocamento a riposo conseguente a domanda del dipendente.

Tanto deve affermarsi specialmente se dalla conclusione del diverso procedimento di dispensa dal servizio consegue l’attribuzione di provvidenze economiche migliorative per l’interessato.

Come pure erroneo è il presupposto in base al quale è stata respinta l’istanza diretta alla monetizzazione del congedo ordinario maturato e non goduto dal dipendente.

Sostenere, infatti, che “ la posizione giuridica del dipendente in oggetto indicato …è quella di pensionato a domanda con decorrenza 16 agosto 2012 e trarne l’assunto della non spettanza del trattamento sostitutivo del congedo significa, per un verso, ignorare che un giorno prima e, cioè, il giorno 15 agosto 2012, il ricorrente versava in condizione di inidoneità permanente al servizio in Polizia di Stato con conseguente diritto a veder concluso il procedimento di dispensa dal servizio; per altro verso, vuol dire fornire una interpretazione della normativa di settore che proprio il Consiglio di Stato ha inteso scongiurare quando ha affermato che i ritardi dell’amministrazione (nell’ambito del procedimento in questione) non devono ripercuotersi in pregiudizio del dipendente.

Lo stesso Consiglio di Stato ha, peraltro statuito che “Ai sensi dell'art. 18 dell'accordo nazionale di lavoro, approvato con d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione.”( vedi Cons. Stato sez III, 16 dicembre 2013, n.6012).

Ciò consente di superare a piè pari il parere formulato dalla Commissione speciale del massimo organo di giustizia amministrativa sulla questione.

Il provvedimento che forma oggetto di domanda di annullamento non resiste, dunque, alle censure puntualmente svolte dal ricorrente e merita, pertanto, di essere caducato.

La natura della controversia milita per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento per quanto espresso in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Carlo Dibello, Primo Referendario, Estensore
Mario Gabriele Perpetuini, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 11/04/2014


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Re: Dubbio su monetizzazione C.O.

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Ricorso Accolto.
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18/04/2014 201400791 Sentenza 1


N. 00791/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01095/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1095 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli Avv. Valentina Cimmelli, Davide De Prisco e Marco Criscuolo, con domicilio eletto, in Salerno, alla via G. Armando Diaz, 35, presso l’Avv. Stefano D’Auria;

contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato per legge in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;

per l’annullamento
1) del provvedimento prot. n. 2.10/Pers/2012/0797 del 26.04.2012, reso dal Questore di Salerno – Ufficio del Personale, notificato in data 3.05.2012, avente ad oggetto l’istanza di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito nell’anno 2011, nella parte in cui stabilisce che “in riferimento all’istanza prodotta dal nominato in oggetto in data 31.12.2011, finalizzata alla monetizzazione di giorni 45 di congedo ordinario riferito all’anno 2011 e non fruito alla data del collocamento in pensione, si comunica che la stessa non può essere accolta;

2) del provvedimento prot. n. 1699/101.1/2012 del 20.04.2012, reso dal Dirigente dell’Ufficio Amministrativo Contabile, I Settore, della Questura di Salerno, notificato in data 3.05.2012, avente ad oggetto l’istanza di monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito nell’anno 2011 – reiezione , nella parte in cui stabilisce che “in riscontro all’istanza prodotta dal nominato in oggetto indicato il 31.12.2011, spiace comunicare che la stessa non può trovare accoglimento”;
3) di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014, il dott. Paolo Severini;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

FATTO

Il ricorrente – Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di N. I. – premesso che dal 16.10.2011, fino al 31.12.2011, data del collocamento in congedo, era stato a riposo per malattia; che lo stato di malattia, insorto il 16.10.2011 e proseguito sino alla data di collocamento in congedo, senza soluzione di continuità, gli aveva impedito di fruire dei giorni di congedo ordinario, maturati nell’anno 2011 e durante il suddetto periodo di malattia; che con istanza, depositata il 29.12.2011 presso l’Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di Salerno, aveva chiesto pertanto la monetizzazione di giorni 45 di congedo ordinario maturati e non fruiti, per le cause di cui sopra, nell’anno 2011; tanto premesso, impugnava i provvedimenti, in epigrafe specificati, con cui la predetta istanza era stata respinta, dalla Questura di Salerno, sul presupposto che la monetizzazione del congedo ordinario al personale che cessa dal servizio, sarebbe possibile soltanto ove il congedo ordinario non fosse stato fruito, per motivate esigenze di servizio, protratte fino alla cessazione del rapporto di lavoro; lamentava che, nonostante un atto di diffida stragiudiziale, notificato alla stessa Questura, non era stato possibile addivenire ad una soluzione bonaria della controversia; articolava, quindi, censure impingenti:
- 1) nella violazione dell’art. 18 del d. P. R. 254 del 1999 e dell’art. 36 Cost.;

- 2) nella violazione ed errata interpretazione della circolare del Ministero dell’Interno, n. 333 – G/I/Sett. 2°/MCO/N° 12/1’ del 17.01.2011; e concludeva per l’annullamento degli atti gravati, per l’accertamento del diritto della spettanza, in suo favore, del diritto reclamato e per la condanna dell’Amministrazione – anche mediante la nomina di commissario ad acta – al pagamento della somma dovuta, nella misura di € 2.695,50, oltre rivalutazione monetaria a far data dalla maturazione del credito ed interessi legali sulle somme via via maturate, fino all’effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e loro attribuzione in favore dei difensori antistatari, ex art. 93 c. p. c.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando rapporto informativo dell’11.09.2012, a firma del Questore di Salerno, e documentazione pertinente al ricorso.

Alla pubblica udienza del 3.04.2014, il ricorso era trattenuto alla decisione

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

In giurisprudenza, nella materia in esame, è ormai consolidato il principio, da ultimo espresso nella massima che segue: “Ai sensi dell’art. 18 dell’accordo nazionale di lavoro, approvato con d. P. R. 16 marzo 1999 n. 254, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il pubblico dipendente ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione” (Consiglio di Stato – Sez. III, 16/12/2013, n. 6012).

Nella parte motiva della prefata decisione, i Giudici di Palazzo Spada osservavano: “La questione riguardante il diritto al compenso per la monetizzazione del congedo ordinario non fruito a causa di una aspettativa per motivi di salute, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, è stata affrontata più volte da questo Consiglio di Stato, che ha ritenuto spettante tale monetizzazione (fra le tante: Sezione VI, n. 2663 del 7 maggio 2010; n. 2727 del 9 maggio 2011). Da tale indirizzo la Sezione non ha motivo di discostarsi, dovendosi riconoscere che, nel corso del periodo di aspettativa per infermità, alla quale ha fatto seguito la dispensa dal servizio, il lavoratore ha maturato comunque il diritto al congedo ordinario e quindi alla sua monetizzazione in applicazione della previsione di cui all’art. 18 dell’accordo nazionale di lavoro, approvato con D. P. R. 16 marzo 1999 n. 254 (recante il recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile relativo al quadriennio normativo 1998 – 2001 e al biennio economico 1998 – 1999), correttamente nella fattispecie richiamato dal T. A. R. Tale disposizione, infatti, ha chiaramente previsto che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità”.

Del resto, il mancato godimento delle ferie è, nella fattispecie, determinato da cause non imputabili all’interessato”.

I principi, espressi nella decisione di cui sopra, sono stati, del resto, condivisi anche dal T. A. R. Campania – Napoli, che nella sentenza della Sesta Sezione, n. 2620 dell’11.05.2011, ha argomentato nel modo che segue: “Il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quando il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite. Tale principio non si fonda sull’art. 18, d. P. R. n. 254 del 1999, ma su prevalenti valori anche di rango costituzionale e ciò comporta che il suddetto art. 18 non ha carattere costitutivo del diritto invocato, ma è meramente ricognitivo di un principio già esistente, rispetto al quale l’art. 14, d. P. R. n. 395 del 1995 costituisce applicazione rispetto al caso della mancata fruizione delle ferie per esigenze di servizio, senza però escludere la monetizzazione in ipotesi quale quella di specie”.

Né, in contrario, può valere la circostanza, valorizzata invece dalla Questura di Salerno, ai fini del rigetto dell’istanza, presentata dal ricorrente, che lo stesso non avesse presentato domanda di ferie, per l’anno 2011; tale circostanza, per il Tribunale, non può affatto ritenersi impeditiva del riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, stante il valore anche costituzionale del riconoscimento del diritto alle ferie, posto in risalto dalla citata sentenza del T. A. R. Napoli, ed attesa, altresì, la circostanza dell’insorgere dello stato morboso, proseguito senza soluzione di continuità fino al collocamento in quiescenza che, come aveva reso impossibile la fruizione del congedo ordinario, deve ritenersi che avesse impedito anche la presentazione della relativa domanda.

All’accoglimento del ricorso consegue pertanto l’annullamento del diniego gravato e l’accertamento della spettanza del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito, nella misura discendente dall’istanza del medesimo, e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somme relative, maggiorate d’interessi legali e rivalutazione monetaria (“In ragione del rilievo che l’esonero dal servizio attivo per riconosciuta malattia (in ipotesi derivata anche da cause di servizio) non determina una deminutio dello stato giuridico del pubblico dipendente quanto alla maturazione del diritto al riposo per ferie e il diritto alle ferie — maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità — automaticamente include il diritto al compenso sostitutivo nel caso in cui le ferie non vengano fruite, va riconosciuto il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa per malattia, con consequenziale condanna dell’Amministrazione a corrispondere la relativa somma, maggiorata degli accessori del credito (interessi legali e rivalutazione monetaria) dal dì dell’evento fino al soddisfo, secondo i criteri e i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa” – T. A. R. Lazio – Roma – Sez. I, 4/12/2013, n. 10454 – “In caso di condanna della p. a. al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria su crediti retributivi dovuti a un dipendente, la base di calcolo è costituita dall’importo nominale delle somme dovute alle singole scadenze, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali” – Consiglio di Stato – Ad. Plen. – 5/06/2012, n. 18)

In applicazione della regola della soccombenza, il Ministero resistente va infine condannato al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze di giudizio, liquidate come in dispositivo, con attribuzione in favore dei difensori antistatari, che ne hanno fatto richiesta, ex art. 93 c. p. c.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e per l’effetto:

1) annulla i provvedimenti impugnati;

2) accerta la sussistenza del diritto, invocato dal ricorrente;

3) condanna l’Amministrazione dell’Interno al pagamento delle somme dovute, in relazione al periodo di ferie non godute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei sensi di cui in parte motiva.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e dei compensi, relativi al presente giudizio, che liquida complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge, con attribuzione in favore dei difensori antistatari, ex art. 93 c. p. c.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2014, con l’intervento dei magistrati:
Amedeo Urbano, Presidente
Francesco Mele, Consigliere
Paolo Severini, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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d.deprisco.avv
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Re: Dubbio su monetizzazione C.O.

Messaggio da d.deprisco.avv »

Mi fa piacere vedere pubblicata una mia sentenza, dopo varie in materia, sul vostro forum.

Avv. Davide De Prisco
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angri62
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Re: Dubbio su monetizzazione C.O.

Messaggio da angri62 »

d.deprisco.avv ha scritto:Mi fa piacere vedere pubblicata una mia sentenza, dopo varie in materia, sul vostro forum.

Avv. Davide De Prisco

===dr. De Prisco, purtroppo le sentenze del TAR. all'atto pratico non sostituiscono gli atti della P.A.
e per avere ciò che spetta di diritto non è facile. si rimette tutto in discussione, ma poi?
saluti
panorama
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Re: Dubbio su monetizzazione C.O.

Messaggio da panorama »

Egr. Avv., sicuramente avrà apprezzato questo forum sullo scambio di notizie/informazioni varie tra le diverse FF.AA. e FF.PP..
Saluti
panorama
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Re: Dubbio su monetizzazione C.O.

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1) - Il ricorrente, è stato dipendente della Polizia di Stato sino al primo febbraio 2009, data in cui è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Praticamente: -) - Premette in punto di fatto l’interessato che all’atto della cessazione dal servizio avrebbe dovuto ancora fruire delle ferie relative al 2007/2008 e 2009 ma a causa della malattia non è stato possibile.

IL TAR precisa:

2) - La mancata fruizione delle ferie, nel caso di specie, non è imputabile al ricorrente, ma è da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo nel corso del servizio.

Per completezza leggete il tutto direttamente qui sotto.
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SENTENZA ,sede di LATINA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500373, - Public 2015-04-23 -

N. 00373/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2010, proposto da: OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Beniamino Papa, con domicilio eletto in Latina presso la Segreteria della Sezione, Via A. Doria 4;

contro
Questura di Frosinone e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
della nota prot. n. /amm.vo/91975 del 12 aprile 2010, di rigetto richiesta di monetizzazione congedo ordinario;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Frosinone e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2015 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, è stato dipendente della Polizia di Stato sino al primo febbraio 2009, data in cui è stato posto in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Premette in punto di fatto l’interessato che all’atto della cessazione dal servizio avrebbe dovuto ancora fruire delle ferie relative:

- all’anno 2007, in quanto a causa di assenza per malattia (40 gg.) non avrebbe potuto usufruire del congedo ordinario;

- all’anno 2008, in quanto a causa di ulteriore periodo di malattia (45 gg.) non avrebbe potuto usufruire del congedo ordinario;

- all’anno 2009, in quanto a causa di ulteriore periodo di malattia (4 gg.) non avrebbe potuto usufruire del congedo ordinario;

Il ricorrente presentava richiesta in data 4.2.2009 alla Questura di Frosinone, chiedendo la monetizzazione delle ferie non godute relative ai predetti anni.

Il ricorrente insorge, deducendo la violazione di legge (art. 18 del d.P.R. n. 254/99), violazione art. 36 Cost., chiedendo il riconoscimento del diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute.

All’udienza del 2.4.2015, la causa viene introitata per la decisione.

Il ricorso è fondato.

La mancata fruizione delle ferie, nel caso di specie, non è imputabile al ricorrente, ma è da attribuirsi ad una situazione oggettiva di impedimento, determinata dalla malattia contratta dal ricorrente medesimo nel corso del servizio.

Pur sussistendo la regola generale della irrinunciabilità alla fruizione del congedo ordinario, tuttavia va riconosciuto al dipendente il diritto ad una indennità sostitutiva, in forza del principio di proporzionalità della retribuzione alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto, principio enucleato dall’art. 36 della Costituzione. Ciò anche in considerazione del carattere indisponibile del diritto al riposo, nonché del fatto della non imputabilità all’interessato del mancato godimento delle ferie.

L’indennità in parola ha, ovviamente, natura riparatoria, essendone configurabile la corresponsione non già quale retribuzione, bensì, quale extrema ratio, a titolo risarcitorio, nella eccezionale ipotesi che, per esigenze oggettive, il lavoratore debba rinunciare al normale godimento delle ferie. Stante la detta natura giuridica, alla fattispecie non è applicabile l’istituto della rivalutazione monetaria (cfr.: Cons. Stato IV, 29.8.2002, n. 4332; T.A.R. Puglia II, 26.4.2002, n. 2180; T.A.R. Liguria II, 2.5.2002 n. 496).

Come del resto precisato dalla stessa giurisprudenza amministrativa: “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute discende direttamente dal più generale diritto del lavoratore ad un periodo di riposo annuale ricorrente, previsto dall’art. 36 cost., irrinunciabile da parte del lavoratore medesimo e insopprimibile dal datore di lavoro; non è, pertanto, necessario che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie sia espressamente previsto dalla normativa, in quanto esso scaturisce dall’eventuale mancato godimento non determinato dalla volontà unilaterale del lavoratore; è necessario, e sufficiente, invece, che per fruirne, sussista la prova della non effettua” (C. Stato, sez. V, 31-01-1991, n. 94).

Il ricorso, in conclusione, può essere accolto, potendo restare assorbiti gli ulteriori profili di censura non espressamente esaminati.

Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate, in difetto di presentazione di nota spese, in complessivi € 1.000,00, oltre ad oneri di legge, ivi compresi i diritti e gli onorari di difesa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione intimata al pagamento del compenso sostitutivo per le ferie non godute dal ricorrente, nonché degli interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.

Condanna l’amministrazione intimata a corrispondere al ricorrente le spese di lite quantificate nella complessiva somma di e. 1000,00 oltre accessori di legge

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2015
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