Assegno funzionale, conta l'anno di leva?
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Re: Assegno funzionale, conta l'anno di leva?
Messaggio da christian71 »
Ahahahah....purtroppo è una deviazione presa da bambino....andava così di moda!!!!...ma senza impegno è.....mai vista una partita.....ahahaha....ma priprio perchè sei tu puoi dirmi quale bandierina dovrò sventolare la prossima volta che torna così ridiventiamo grandi amici...ahahahah
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Re: Assegno funzionale, conta l'anno di leva?
Qualsiasi. Non abbinare quei due colori. Che presi ognuno per se sarebbero anche belli, ma messi assieme........
Un abbraccio e ci sentiamo domani appena ho altre notizie.
A te che puoi buona serata e buona notte.
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Re: Assegno funzionale, conta l'anno di leva?
Messaggio da christian71 »
Si certo, ci sentiamo domani....Auguro una buona nottata anche a te...almeno lo spero sinceramente....mannaggia oh!!!....
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Re: Assegno funzionale, conta l'anno di leva?
Messaggio da christian71 »
Salve enrico67, io nella mia richiesta non feci riferimento ad alcuna norma ma comunque avevo già chiesto e ottenuto il riconoscimento dei due anni di rafferma ai fini dell'avanzamento di grado e quindi dovrai, penso, allegare copia del tuo foglio di congedo alla tua richiesta.....comunque penso che possa ritenersi attinente il DPR 348/2003, art. 7, comma 3 nel tuo caso....almeno, non si fanno riferimenti ne al servizio di leva ne al servizio volontario in ferma prolungata e neanche a servizio continuativo o non, quindi potrebbe andar bene....inoltre rivedendo i precedenti post di altri colleghi ho visto che dicono tutti di si quindi non dovrebbero esserci problemi.....enrico67 ha scritto:CIAO CHRISTIAN71, PER L'ASSEGNO FUNZIONALE VALE LA CIRCOLARE DELLE LICENZE ORDINARIE, CIOè IL SERVIZIO DI LEVA NON DEVE ESSERE CONTINUATIVO CON IL MIO ARRUOLAMENTE NELL'ARMA DEI CARABINIERI. IO MI SONO ARRUOLATO 7 ANNI DOPO AVER SVOLTO IL SERVIZIO MILITARE. TU SEI ENTRATO IN POLIZIA MENTRE ERI ANCORA NELL' ESERCITO?
SALUTI ENRICO
Qui sotto ti ho allegato il predetto DPR...
348-2003.pdf
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Re: Assegno funzionale, conta l'anno di leva?
Messaggio da christian71 »
Di nulla, spero solo che siano questi i riferimenti normativi di cui avevo bisogno....
Ciao
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Ciao
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Re: Assegno funzionale, conta l'anno di leva?
Ricorso PolStato x Esercito
diniego dell'istanza di attribuzione dei benefici ex art. 20 l. 958/1986 e art. 3, comma 57, l. n. 537/1993
----------------------------------------------------------------------------
30/09/2014 201400345 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/06/2014
Numero 03033/2014 e data 30/09/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 giugno 2014
NUMERO AFFARE 00345/2014
OGGETTO:
Ministero dell'interno -Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor V. T., avverso il diniego dell'istanza di attribuzione dei benefici ex art. 20 l. 958/1986 e art. 3, comma 57, l. n. 537/1993;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/UC26432/2647/PP in data 04/02/2014 con la quale il Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Anna Leoni;
Premesso:
L’assistente capo della Polizia di Stato signor V. T. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto del Capo della Polizia del 24/9/2012, notificato il 5/11/2012 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico dallo stesso in precedenza esperito contro il diniego opposto alla sua richiesta di attribuzione dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 24/12/1986 n. 958 e dall’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, in relazione al servizio militare precedentemente prestato presso l’Esercito italiano ed al passaggio di carriera da un’Amministrazione statale ad un’altra.
Avverso l’atto impugnato sono state dedotte le seguenti censure:
1) Violazione di legge (art. 3 Cost.), violazione e falsa applicazione dell’art. 20 l. n. 958 del 1986, così come interpretato dall’art.7, comma 1, l. n. 412 del 1991 e violazione di legge (art. 3 Cost.), comma 4, della l. n. 343 del 1980 e della circolare ministeriale n. 333-G bis 40 del 28/7/1994;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 51 della legge n. 668/1986, in relazione all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 150/1987, istitutivo della retribuzione individuale di anzianità (RIA), come modificata dall’art. 3 del d.P.R. n. 147 del 1990;
3) violazione di legge (art. 3, 36 e 38 comma 2 e 97 Cost.), eccesso di potere sotto svariati profili in relazione all’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 335 del 1982 e art. 2, comma 22 bis del d.l. 21/9/87, n. 387 e perdita di chance in relazione alla maggiorazione di cui all’art. 9, comma 4, del d.P.R. 17/1/1990 n. 44;
4) Violazione di legge (art. 36 e 97 comma 3 Cost.), Eccesso di potere sotto svariati profili in relazione all’art. 43 comma 7 L. n. 121 del 1981, in combinato disposto con l’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 335 del 1982 e all’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 147/1990;
5) Eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione all’art. 202 del d.P.R. 10/1/57 n. 3, come modificato dall’art. 3, comma 57, l. n. 537/1993.
Il Ministero richiedente ha controdedotto contestando la fondatezza delle proposte censure.
Il ricorrente ha presentato memoria di replica, rimasta senza riscontro da parte delle Amministrazioni controinteressate.
Considerato:
Il signor V. T. veniva ammesso alla ferma volontaria nella Scuola allievi sottufficiali di Viterbo dell’Esercito italiano a decorrere dal 6/9/1984 e in data 6/9/1985 veniva nominato sergente in ferma volontaria.
Il 14/11/1988, avendo partecipato e superato il concorso pubblico per 3000 agenti della Polizia di Stato, veniva ammesso a frequentare il 115^ corso per allievi della Polizia di Stato e veniva conseguentemente congedato dall’Esercito italiano dopo aver prestato servizio militare per anni 4, mesi 2 e giorni 7 (di cui un anno come leva obbligatoria).
A decorrere dal 14/5/1989 gli veniva attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica di agente in prova (IV livello retributivo).
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del servizio militare prestato presso l’Esercito italiano anteriormente all’ingresso nei ruoli della Polizia di Stato e in accoglimento di tale richiesta, in applicazione degli artt. 51 della legge n. 668 del 1986 e dell’art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970, veniva promosso alla qualifica di agente scelto a decorrere dal 14/11/91 a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, anziché dal 14/11/93.
Invero, il periodo di servizio militare veniva considerato nella sola misura utile al conseguimento della promozione (2 anni), escludendosi dal computo il “servizio di leva” (6/9/84-5/9/85) in quanto non configurante un rapporto di pubblico impiego.
Il signor T… richiedeva, con diverse istanze, il riconoscimento del servizio militare ai fini dell’attribuzione del beneficio della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), introdotta per la Polizia di Stato con l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 150 del 1987.
Con varie note la Questura di Oristano respingeva le richieste di riesame, da ultimo con la nota del 29/5/2012, impugnata in sede gerarchica avanti al Capo della Polizia con esito negativo e oggetto del presente ricorso straordinario.
Le censure avanzate dal ricorrente sono infondate.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 20 della l. 24 dicembre 1986, n. 958 (“ Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”) esso appare infondato.
Si osserva, infatti, che la norma, prima di essere definitivamente abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 840, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 a decorrere dal 9/10/2010 (art. 2272, comma 1, del medesimo d.lgs.) è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore con l’art. 7 della l. n. 412/1991, in base alla quale il servizio militare valutabile ai sensi del citato art. 20 è stato limitato esclusivamente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958/86, nonché a quello prestato successivamente (primo comma), mentre è prevista la cessazione degli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, con riassorbimento delle somme già erogate con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza (terzo comma).
Detta normativa ha superato il vaglio della Corte costituzionale (ord. n. 16-30 dicembre 1998, n. 467) che ha dichiarato la manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimità costituzionale.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva prestato servizio nell’Esercito italiano dal 6/9/1984 al 13/11/1988, ma solo il primo anno (6/9/84-6/9/85) era stato svolto in posizione di leva. Peraltro, alla data di entrata in vigore della l. n. 958/1986 (30 gennaio 1987) detto servizio era già stato integralmente svolto e, pertanto, non computabile ai fini del beneficio previsto dalla legge (Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 910 del 1995; Cass. Civ. Sez. lavoro, n. 7492 del 1993).
Né correttamente l’Amministrazione ha valutato quale servizio utile ai fini della legge. n. 958/1986 i periodi di ferma volontaria svolti presso le Forze armate.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 51 della legge n. 668 del 1986, in relazione all’art. 13 del d.P.R. n. 150/87, istitutivo della retribuzione individuale di anzianità, esso appare infondato, avendo l’Amministrazione compiutamente comprovato l’avvenuto riconoscimento e computo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, del servizio militare precedentemente prestato nell’Esercito italiano (anticipata promozione ad agente scelto dal 14/11/91, con relativo trattamento economico).
Analogo riconoscimento è avvenuto ai fini dell’attribuzione del beneficio, con decorrenza 2/1/2003, dell’assegno di funzione di cui all’art.1 del d.P.R. n. 348 del 2003 per aver complessivamente maturato con il computo del servizio militare pregresso 17 anni di servizio.
Circa, poi, il mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa così riconosciuta ai fini del conferimento dell’ulteriore beneficio di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 147/90, va ritenuta la infondatezza della censura in quanto detta norma prevedeva, alla data del 1/1/89, l’attribuzione dell’incremento della R.I.A. in favore del solo personale della Polizia di Stato che avesse prestato servizio nel periodo 1/1/87- 31/12/88, laddove a tale data il signor T… non risultava ancora in servizio, frequentando il corso per allievo agente di cui all’art. 48 della L. n. 121/81 e percependo il diverso e speciale trattamento economico di cui all’art. 59 comma 1 della predetta legge.
Ugualmente infondate le censure di disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia che aveva prestato servizio coma “guardia di pubblica sicurezza ausiliaria” o come “agente ausiliario” prima dell’assunzione nei ruoli ordinari, attesa la diversità giuridica delle posizioni confrontate.
Vanno, altresì, respinte le censure attinenti alla mancata applicazione dell’istituto dell’allineamento stipendiale ex art. 2, comma 22 bis, d.l. n. 387/87, abrogato ad opera del d.l. n. 384/92, convertito in L. 348/92, e quella attinente la mancata applicazione della maggiorazione R.I.A. di cui all’art.9 del d.P.R. n. 44/90, concernente il solo personale del Comparto ministeri ed altre specifiche categorie.
Va, infine, respinta la censure incentrata sul mancato riconoscimento di un assegno perequativo ai sensi dell’art. 3, comma 57, L. n. 537 del 1993, in quanto il trattamento economico da confrontare al momento del passaggio dall’Esercito italiano alla Polizia di Stato è quello previsto dall’art. 43 della legge. n. 121 del 1981, rispetto al quale il trattamento economico percepito presso le Forze armate risulta inferiore, non potendosi computare nello stesso le indennità operative, che non costituiscono trattamento stipendiale fondamentale.
Per le suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Giuseppe Barbagallo
IL SEGRETARIO
Gabriella Allegrini
diniego dell'istanza di attribuzione dei benefici ex art. 20 l. 958/1986 e art. 3, comma 57, l. n. 537/1993
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30/09/2014 201400345 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 11/06/2014
Numero 03033/2014 e data 30/09/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 11 giugno 2014
NUMERO AFFARE 00345/2014
OGGETTO:
Ministero dell'interno -Dipartimento della pubblica sicurezza.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor V. T., avverso il diniego dell'istanza di attribuzione dei benefici ex art. 20 l. 958/1986 e art. 3, comma 57, l. n. 537/1993;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 333-A/UC26432/2647/PP in data 04/02/2014 con la quale il Ministero dell'interno- Dipartimento della pubblica sicurezza ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Anna Leoni;
Premesso:
L’assistente capo della Polizia di Stato signor V. T. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso il decreto del Capo della Polizia del 24/9/2012, notificato il 5/11/2012 con cui è stato respinto il ricorso gerarchico dallo stesso in precedenza esperito contro il diniego opposto alla sua richiesta di attribuzione dei benefici previsti dall’art. 20 della legge 24/12/1986 n. 958 e dall’art. 3, comma 57, della legge n. 537 del 1993, in relazione al servizio militare precedentemente prestato presso l’Esercito italiano ed al passaggio di carriera da un’Amministrazione statale ad un’altra.
Avverso l’atto impugnato sono state dedotte le seguenti censure:
1) Violazione di legge (art. 3 Cost.), violazione e falsa applicazione dell’art. 20 l. n. 958 del 1986, così come interpretato dall’art.7, comma 1, l. n. 412 del 1991 e violazione di legge (art. 3 Cost.), comma 4, della l. n. 343 del 1980 e della circolare ministeriale n. 333-G bis 40 del 28/7/1994;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 51 della legge n. 668/1986, in relazione all’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 150/1987, istitutivo della retribuzione individuale di anzianità (RIA), come modificata dall’art. 3 del d.P.R. n. 147 del 1990;
3) violazione di legge (art. 3, 36 e 38 comma 2 e 97 Cost.), eccesso di potere sotto svariati profili in relazione all’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 335 del 1982 e art. 2, comma 22 bis del d.l. 21/9/87, n. 387 e perdita di chance in relazione alla maggiorazione di cui all’art. 9, comma 4, del d.P.R. 17/1/1990 n. 44;
4) Violazione di legge (art. 36 e 97 comma 3 Cost.), Eccesso di potere sotto svariati profili in relazione all’art. 43 comma 7 L. n. 121 del 1981, in combinato disposto con l’art. 7, comma 1, d.P.R. n. 335 del 1982 e all’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 147/1990;
5) Eccesso di potere per difetto di motivazione in relazione all’art. 202 del d.P.R. 10/1/57 n. 3, come modificato dall’art. 3, comma 57, l. n. 537/1993.
Il Ministero richiedente ha controdedotto contestando la fondatezza delle proposte censure.
Il ricorrente ha presentato memoria di replica, rimasta senza riscontro da parte delle Amministrazioni controinteressate.
Considerato:
Il signor V. T. veniva ammesso alla ferma volontaria nella Scuola allievi sottufficiali di Viterbo dell’Esercito italiano a decorrere dal 6/9/1984 e in data 6/9/1985 veniva nominato sergente in ferma volontaria.
Il 14/11/1988, avendo partecipato e superato il concorso pubblico per 3000 agenti della Polizia di Stato, veniva ammesso a frequentare il 115^ corso per allievi della Polizia di Stato e veniva conseguentemente congedato dall’Esercito italiano dopo aver prestato servizio militare per anni 4, mesi 2 e giorni 7 (di cui un anno come leva obbligatoria).
A decorrere dal 14/5/1989 gli veniva attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica di agente in prova (IV livello retributivo).
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del servizio militare prestato presso l’Esercito italiano anteriormente all’ingresso nei ruoli della Polizia di Stato e in accoglimento di tale richiesta, in applicazione degli artt. 51 della legge n. 668 del 1986 e dell’art. 41 del d.P.R. n. 1077 del 1970, veniva promosso alla qualifica di agente scelto a decorrere dal 14/11/91 a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, anziché dal 14/11/93.
Invero, il periodo di servizio militare veniva considerato nella sola misura utile al conseguimento della promozione (2 anni), escludendosi dal computo il “servizio di leva” (6/9/84-5/9/85) in quanto non configurante un rapporto di pubblico impiego.
Il signor T… richiedeva, con diverse istanze, il riconoscimento del servizio militare ai fini dell’attribuzione del beneficio della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), introdotta per la Polizia di Stato con l’art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 150 del 1987.
Con varie note la Questura di Oristano respingeva le richieste di riesame, da ultimo con la nota del 29/5/2012, impugnata in sede gerarchica avanti al Capo della Polizia con esito negativo e oggetto del presente ricorso straordinario.
Le censure avanzate dal ricorrente sono infondate.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 20 della l. 24 dicembre 1986, n. 958 (“ Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”) esso appare infondato.
Si osserva, infatti, che la norma, prima di essere definitivamente abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 840, del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 a decorrere dal 9/10/2010 (art. 2272, comma 1, del medesimo d.lgs.) è stata oggetto di interpretazione autentica da parte del legislatore con l’art. 7 della l. n. 412/1991, in base alla quale il servizio militare valutabile ai sensi del citato art. 20 è stato limitato esclusivamente a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 958/86, nonché a quello prestato successivamente (primo comma), mentre è prevista la cessazione degli eventuali maggiori trattamenti comunque in godimento conseguenti ad interpretazioni difformi da quelle recate dal comma 1, con riassorbimento delle somme già erogate con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di attività o di quiescenza (terzo comma).
Detta normativa ha superato il vaglio della Corte costituzionale (ord. n. 16-30 dicembre 1998, n. 467) che ha dichiarato la manifesta infondatezza della sollevata questione di illegittimità costituzionale.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva prestato servizio nell’Esercito italiano dal 6/9/1984 al 13/11/1988, ma solo il primo anno (6/9/84-6/9/85) era stato svolto in posizione di leva. Peraltro, alla data di entrata in vigore della l. n. 958/1986 (30 gennaio 1987) detto servizio era già stato integralmente svolto e, pertanto, non computabile ai fini del beneficio previsto dalla legge (Corte dei conti, Sez. Lombardia, n. 910 del 1995; Cass. Civ. Sez. lavoro, n. 7492 del 1993).
Né correttamente l’Amministrazione ha valutato quale servizio utile ai fini della legge. n. 958/1986 i periodi di ferma volontaria svolti presso le Forze armate.
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 51 della legge n. 668 del 1986, in relazione all’art. 13 del d.P.R. n. 150/87, istitutivo della retribuzione individuale di anzianità, esso appare infondato, avendo l’Amministrazione compiutamente comprovato l’avvenuto riconoscimento e computo, sia ai fini giuridici sia ai fini economici, del servizio militare precedentemente prestato nell’Esercito italiano (anticipata promozione ad agente scelto dal 14/11/91, con relativo trattamento economico).
Analogo riconoscimento è avvenuto ai fini dell’attribuzione del beneficio, con decorrenza 2/1/2003, dell’assegno di funzione di cui all’art.1 del d.P.R. n. 348 del 2003 per aver complessivamente maturato con il computo del servizio militare pregresso 17 anni di servizio.
Circa, poi, il mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa così riconosciuta ai fini del conferimento dell’ulteriore beneficio di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 147/90, va ritenuta la infondatezza della censura in quanto detta norma prevedeva, alla data del 1/1/89, l’attribuzione dell’incremento della R.I.A. in favore del solo personale della Polizia di Stato che avesse prestato servizio nel periodo 1/1/87- 31/12/88, laddove a tale data il signor T… non risultava ancora in servizio, frequentando il corso per allievo agente di cui all’art. 48 della L. n. 121/81 e percependo il diverso e speciale trattamento economico di cui all’art. 59 comma 1 della predetta legge.
Ugualmente infondate le censure di disparità di trattamento rispetto al personale della Polizia che aveva prestato servizio coma “guardia di pubblica sicurezza ausiliaria” o come “agente ausiliario” prima dell’assunzione nei ruoli ordinari, attesa la diversità giuridica delle posizioni confrontate.
Vanno, altresì, respinte le censure attinenti alla mancata applicazione dell’istituto dell’allineamento stipendiale ex art. 2, comma 22 bis, d.l. n. 387/87, abrogato ad opera del d.l. n. 384/92, convertito in L. 348/92, e quella attinente la mancata applicazione della maggiorazione R.I.A. di cui all’art.9 del d.P.R. n. 44/90, concernente il solo personale del Comparto ministeri ed altre specifiche categorie.
Va, infine, respinta la censure incentrata sul mancato riconoscimento di un assegno perequativo ai sensi dell’art. 3, comma 57, L. n. 537 del 1993, in quanto il trattamento economico da confrontare al momento del passaggio dall’Esercito italiano alla Polizia di Stato è quello previsto dall’art. 43 della legge. n. 121 del 1981, rispetto al quale il trattamento economico percepito presso le Forze armate risulta inferiore, non potendosi computare nello stesso le indennità operative, che non costituiscono trattamento stipendiale fondamentale.
Per le suesposte considerazioni il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Re: Assegno funzionale, conta l'anno di leva?
Messaggio da ORIGLIO FRANCESCO »
Buongiorno a tutti, prendo spunto dal post, in tema di assegno di funzione, in quanto un delegato cobar interpellato dal sottoscritto, riferiva che nello sblocco stipendiale, eventuale, per quanto riguarda l'attribuzione del 2° assegno di funzione, che è quello che più mi preme, non rientreranno quelli che sono stati riformati, ma solo quelli in servizio. Ricordo che sono stato riformato il 7 dicembre 2012, ho acquisito il diritto al 2° assegno il 08 ottobre 2011, ma è stato sospeso dalla "latitante" fornero. Ho qualche dubbio su quello che dice il delegato, in quanto è stato acquisito di diritto, qualcuno, se ha notizie precise e certe, può smentire il delegato della Sardegna!?
Francesco Origlio.
Francesco Origlio.
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