VITTIME DOVERE - QUESITO-
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da giuseppedemarco »
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da giuseppedemarco »
http://www.fervicredo.it/Home/Dettaglio ... isone.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
- antoniomlg
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da antoniomlg »
concordo anche io, non sarai in nessuna graduatoria in quanto se "VIttima del terrorismo"
ciao
- antoniomlg
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da antoniomlg »
Serra Ciro scusi avvocato conviene fare ricorso per chi ha già i vitalizi,affinchè venga concesso l'assiegno vitalizio di 500 euro anzichè da 258 eruro- Come stabilito dalle ultime due sentenze del Consiglio di Stato-
30 gennaio alle ore 14.23 ·
Angelo Fiore Tartaglia Fate prima istanza. Vi sono sentenze che dicono il contrario però, attenzione
30 gennaio alle ore 15.30 ·
Serra Ciro Perchè attenzione,in caso di rigetto saremmo condannati al pagamento delle spese ? o vi e altro ?
30 gennaio alle ore 18.19 ·
Angelo Fiore Tartaglia No, proprio per evitare i costi di un ricorso e' bene provare a fare prima una istanza, se ottemperano a quanto richiesto e' inutile la causa. Tutto qui
30 gennaio alle ore 23.41 ·
Serra Ciro Avvocato grazie p la disponibilità,ma una volta fatta l'istanza con diffida,ed il ministero non risponde ,allora si può fare il ricorso e corretto ?
Ieri alle 9.12 ·
Angelo Fiore Tartaglia Si
22 ore fa ·
Antonio Mlg io credo e mi corregga se sbaglio l'Avvocato Angelo Fiore Tartaglia che una volta che arriva il decreto di assegno vitalizio 258,23 euro bisogna aspettare che il M.E.F emetta il relativo pagamento prima di poter fare qualsiasi rischiesta.
3 ore fa ·
Angelo Fiore Tartaglia È' opportuno fare così', condivido
5 minuti fa ·
spero di avere fatta cosa gradita
e spero che il Signo avt8 si ricreda di quanto ha scritto
ed abbia capito che è entrato a far parte di un forum dove la gente che scrive lo fà a titolo di collaborazione costruttiva (dottoresse permettendo eccezioni alla regola )
ciao
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da christian71 »
Grazie
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da bancario73 »
L’iter per il riconoscimento dello status di “Vittima del dovere” e “Equiparati” è complesso e articolato.
L'inoltro dell’istanza la si può inviare gerarchica se il personale è in servizio o direttamente alla Prefettura di residenza che quindi provvederà ad interessare il Ministero dell'Interno.
La domanda va bene articolata, facendo espresso, dettagliato riferimento all’evento e a tutte le circostanze – di luogo, di tempo, ambientali, etc. – che lo ebbero a determinare. È altresì opportuno corredarla di quanti più elementi utili possibile (verbali delle CMO, attestati, encomi, riconoscimenti, etc.). Qualora l’evento sia accaduto in loc. differente della Prefettura di residenza, sarà quest’ultima ad interessare quella competente per le informazione del caso, e per il parere.
Acquisito il “parere” e la documentazione pertinente (Rapporto informativo redatto in base allo schema del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, estratto del Foglio matricolare o del Libretto di Servizio, etc.), il Ministero dell’Interno valuta preliminarmente la fondatezza della richiesta. Al termine di tale operazione, trasmette la documentazione sanitaria alla speciale Commissione Medica Ospedaliera competente, in allegato alla richiesta di esame e valutazione con quantificazione del grado di invalidità (di tale passaggio viene data notizia all’interessato). La CMO attesterà se SI, esiste correlazione con l’evento, e indicherà una percentuale di invalidità. Questa percentuale sarà differente a seconda della tipologia di vittima, solo per quelle del Terrorismo e della Criminalità, emettere un percentuale TENENDO CONTO ANCHE DEL DANNO MORALE e BIOLOGICO, per tutte le altre vittime la percentuale sarà fornita senza tenere conto del danno morale e biologico. La CMO trasmette il verbale alla Prefettura richiedente, che a sua volta lo invia al Ministero.
Ricevuto il verbale dalla CMO, il Ministero dell’Interno trasmette la documentazione che ritiene pertinente ed esaustiva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che tratta questo tipo di pratiche con priorità e in apposita adunanza dedicata (generalmente, una volta al mese e per una trentina di casi per volta in dipendenza del numero di pratiche che vengono ivi inviate). La delibera viene formalizzata e trasmessa al Ministero richiedente in un paio di settimane, qualora non vi sia necessità di richiedere altri atti istruttori. Nessuna notifica viene inviata all’istante.
Se la delibera del CVCS attesta che sussiste il nesso eziologico e causale tra l’evento e la/e infermità invalidante/i e concorda con la percentuale tabellare determinata dalla speciale CMO.
Una volta ricevuto di ritorno il fascicolo, comprensivo della delibera del CVCS, se trattasi VITTIMA DEL TERRORISMO O DELLA CRIMINALITA’ viene emesso il decreto senza ‘inserimento nella graduatoria, per le altre Vittime il Ministero dell’Interno provvede all’inserimento del nominativo dell’interessato nell’apposita graduatoria unica nazionale senza indicazione della data dell’evento. La graduatoria viene aggiornata al 31 marzo ed al 30 settembre di ogni. Entro 30 giorni dal ritorno del fascicolo dal CVCS viene emesso il Decreto di Vittima, che sarà registrato presso l’Ufficio Centrale del Bilancio sito nel Ministero dell’Interno, nonché sarà corrisposta la speciale elargizione con impegno di pagamento contemporaneo, ragione della percentuale riscontrata, inoltre se si supera il 25% di invalidità sarà predisposto un secondo decreto sarà inviato al MEF, competente per il pagamento degli assegni vitalizi. Il Ministero dell’economia e delle finanze contatterà qualora i dati sono insufficienti, per l’inoltro del modulo di richiesta di accreditamento dei vitalizi quale prima assegnazione.. La determinazione della data dell’evento può dunque incidere anche sulla decorrenza degli assegni vitalizi (a partire dalla percentuale invalidante del 25%), che, sino a quando non si perverrà alla totale equiparazione con le “Vittime del terrorismo, delle stragi e della criminalità organizzata”, rimangono fissati, per le “Vittime del dovere e Equiparati”, in € 1.033,00 e € 258,23 + i rispettivi adeguamenti annuali in base agli indici ISTAT, senza distinzione alcuna tra personale in servizio e in pensione.
Sia l’inserimento nella graduatoria sia l’accredito dell’elargizione speciale, e conseguentemente dei vitalizi, dipendono dalla disponibilità finanziaria e dalla mancanza o meno di eventi letali e ripetuti nel periodo e rispetto a tutte le tipologie di Vittime. I superstiti di eventi eclatanti ed i familiari dei Caduti, infatti, hanno la precedenza assoluta sui “feriti” e sugli “invalidi”, che costituiscono la maggioranza dei richiedenti il riconoscimento.
Per ultimo, il decreto a firma del Capo della Polizia viene notificato dalla Prefettura competente una volta corrisposti tutti gli emolumenti spettanti (speciale elargizione da parte del Ministero dell’Interno via Banca d’Italia e assegni vitalizi direttamente dal MEF). Solo a questo punto viene inserita nella graduatoria la data dell'evento.
Spero di aver reso un utile servizio
- antoniomlg
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da antoniomlg »
1°) le CMO "arbitrariamente " calcolano le invalidità permanente facendo differenze tra le varie vittime, infatti il Ministero degli Interni ( che a mio avviso è piu giusto) ha di recente chiesto il parere del Consiglio di Stato, circa le diverse modalità di calcolo adottati per gli appartenenti dai vari Ministeri.
2°) per l'assegno vitalizio di 258,23 euro, "arbitrariamente " esso viene erogato con differenze di importo tra le varie vittime, e non applicando l'elevazione per legge dell'importo a 500 euro. e nel senso che spetta a tutte le vittime di eguale importo di 500 euro si è recentemente espresso il Consiglio di Stato in due separate sentenze.
ciao
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da christian71 »
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da antoniomlg »
per completezza di aggiungo che:
il CVCS, non e dico non può sindacare come di fatto non lo fà
la valutazione di percentuale fatta dalla CMO.
cordialmente
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da bancario73 »
In teoria non può sindacare, ma fa lo nel momento in cui decide il reinvio a visita presso la CMO sottoforma di atto suppeletivo.antoniomlg ha scritto:posso solo confermare per esperienza diretta che "vittima del dovere" per incidente all'estero, è stato assunto il parere del CVCS.
per completezza di aggiungo che:
il CVCS, non e dico non può sindacare come di fatto non lo fà
la valutazione di percentuale fatta dalla CMO.
cordialmente
Saluti
- bancario73
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da bancario73 »
Negativo, vedasi il regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati legge 23 dicembre 2005, n. 266 art.1 che qui lo riporto:christian71 ha scritto:E mi confermate che, in teoria,solamente i casi degli Equiparati alle Vittime del Dovere vengono valutati anche dal Comitato di Verifica?...
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Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto1980, n. 466, 20 ottobre 1990,
n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b)per missioni di qualunque natura, le missioni,quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o
funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il
sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in
rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
- antoniomlg
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da antoniomlg »
caro christian71 sai benissimo che i Ministeri fanno come vogliono in special modo quello della difesa.christian71 ha scritto:E mi confermate che, in teoria,solamente i casi degli Equiparati alle Vittime del Dovere vengono valutati anche dal Comitato di Verifica?...
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dopo aver interpellato la "mia banca dati personale" confermo quanto da te chiesto.
e ti riporto una sintesi di sentenza del t.a.r Puglia la N. 01351/2012 REG.PROV.COLL.
N. 01701/2008 REG.RIC
“attività di vigilanza ad infrastrutture civili e militari”. Egli, invero, ha subito le lesioni per cui è causa mentre prestava servizio di vigilanza ad infrastrutture militari nel comprensorio del 67° Battaglione Bersaglieri “Fagarè” di Persano.
La circostanza è, in punto di fatto, incontestata.
In questi casi è sufficiente il parere della Commissione medica ospedaliera in applicazione dell’art.3 del D.P.R. n.243/2006 e degli artt.5 e 8 del D.P.R. n.510/99. Questa esprime un giudizio definitivo sulle cause che hanno determinato l’invalidità e sulla percentuale dell’invalidità stessa senza necessità di sottoporre la questione al Comitato di verifica.
L’intervento del Comitato di verifica infatti, ai sensi dell’art.6 del D.P.R. n.243/2006, deve ritenersi limitato alla diversa ipotesi delle vittime del dovere di cui al diverso comma 564 del richiamato art.1 della legge n.266/2005.
Del tutto illegittimamente, pertanto, l’Amministrazione ha richiesto anche il parere del Comitato di verifica. La Commissione aveva già espresso parere positivo sulla riconducibilità della patologia riscontrata nel ricorrente alle particolari condizioni ambientali in cui ha reso il servizio e tale giudizio doveva ritenersi definitivo.
Illegittimamente pertanto l’Amministrazione intimata ha negato i benefici sulla scorta del parere negativo espresso dal Comitato di verifica.
a te le dovute conclusioni
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Re: R: VITTIME DOVERE - QUESITO-
Messaggio da christian71 »
Da come avrei capito io, quando una patologia deriva da un singolo evento traumatico, tipo un conflitto a fuoco, un'aggressione durante un servizio di O.P., l'esplosione di un ordigno, ecc....o comunque quando è previsto anche il "Modello C", sarebbe inutile il parere del Comitato di Verifica, mentre avrà sicuramente senso per quei soggetti indicati nell'art. 1, comma 564 della L.266/05, cioè gli "Equiparati alle Vittime del Dovere". Nello specifico, quando ad un militare viene diagnosticata una patologia che si ritiene sia potuta sorgere a causa del servizio svolto per mesi o anni in luogo coltaminato, il Comitato di Verifica è chiamato a stabilire se esiste il nesso di causa tra la patologia diagnosticata e il servizio svolto. E a mio avviso, probalilmente, per questo stesso motivo nella "graduatoria unica nazionale delle Vittime del Dovere", ad alcune vittime non è associata alcuna data dell'evento, in quanto sarebbe riconducibbile ad lungo periodo di tempo e non ad un singolo giorno..... Magari se nel forum ci sono Vittime Equiparate potranno confermare o smentire questa mia interpretazione....fate sapere....bancario73 ha scritto:Negativo, vedasi il regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati legge 23 dicembre 2005, n. 266 art.1 che qui lo riporto:christian71 ha scritto:E mi confermate che, in teoria,solamente i casi degli Equiparati alle Vittime del Dovere vengono valutati anche dal Comitato di Verifica?...
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Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:
a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto1980, n. 466, 20 ottobre 1990,
n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
b)per missioni di qualunque natura, le missioni,quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o
funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il
sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in
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Saluti
Christian
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
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Re: VITTIME DOVERE - QUESITO-
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