Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

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Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

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Spesso siamo chiamati per questi fatti.

Riferimenti:
1) - Legge 13 maggio 1978, n. 180

2) - Legge 23 dicembre 1978 , n. 833
Istituzione del servizio sanitario nazionale.
(G.U. Serie Pregressa, n. 360 del 28 dicembre 1978)

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Leggete questo link

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leggete anche questi articoli di riferimento

Legge 23 dicembre 1978 , n. 833
Istituzione del servizio sanitario nazionale.
(G.U. Serie Pregressa, n. 360 del 28 dicembre 1978)

Art. 33
Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni.

I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.
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Art. 34
Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale.

La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale.

Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale.

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma.

Il trattamento sanitario obbligatorio per malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel presente comma.

Nei casi di cui al precedente comma il ricovero deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la continuità terapeutica.

I servizi ospedalieri di cui al presente comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano sanitario regionale.
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Art. 35
Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale.

Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

Il giudice tutelare, entro le successive 48 ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco.

In caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune di residenza.

Se il provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato competente, tramite il prefetto.

Nei casi in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare, in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare, con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata presumibile del trattamento stesso.

Il sanitario di cui al comma precedente è tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario; comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al giudice tutelare.

Qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.

La omissione delle comunicazioni di cui al primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti di ufficio.

Chi è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice tutelare.

Entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio.

Nel processo davanti al tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.

Il ricorso può essere presentato al Tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Il Presidente del Tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il Presidente del Tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.

Sulla richiesta di sospensiva il presidente del tribunale provvede entro dieci giorni. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo.

La decisione del processo non è soggetta a registrazione.
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Art. 64
Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica.

La regione nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, correlativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento.

La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980 .

Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica .

È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.

La regione disciplina altresì con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonché la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale.

Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa.

La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici.

Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 , al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15.

Sino all'adozione e di provvedimenti delegati di cui all'art. 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli artt. 4 e 5 e dall'art. 7, D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 .

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella L. 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici e dalle amministrazioni provinciali.

Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera i) dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , sono compresi gli infermieri di cui all'art. 24 del regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909, n. 615 .

Fermo restando quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali.

Restano in vigore le norme di cui all'art. 7, ultimo comma, L. 13 maggio 1978, n. 180 .
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 giugno 1981, n. 331 (in G.U. 30/06/1981, n. 177) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che: "I termini di cui al primo e al secondo comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogati fino alla scadenza del trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto".


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Re: Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

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Guardate il video di questa puntata.

Le Iene – Calabresi: Ricoverata a forza – video puntata del 10/02/2013

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Re: Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

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Lettera Prefettura del 2001 inviata a tutti i Sindaci, ASL ambito provincia e FF.PP.
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Re: Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

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accompagnamento coattivo
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SENTENZA ,sede di ANCONA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201500311, - Public 2015-04-17 -


N. 00311/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2015, proposto da:
D. R. , rappresentato e difeso dall'avv. M. D., con domicilio eletto presso Avv. M. D. in Ancona, Via Ascoli Piceno, 91;

contro
Comando della Stazione dei Carabinieri di OMISSIS, Ministero della Difesa;

nei confronti di

Asur Regione Marche;

per l'accesso agli atti

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e udito il difensore del ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il diniego di accesso agli atti richiesto dal ricorrente al Comando Compagnia dei Carabinieri.

Il ricorso è infondato.

L’accompagnamento coattivo non è un documento amministrativo suscettibile di accesso agli atti di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n° 241/1990.

Interventi coercitivi della libertà personale non sono consentiti se non sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria nei casi ed in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, ovvero laddove siano poste in essere aggressioni violente alla sicurezza pubblica tali da porre a repentaglio l’esistenza stessa dell’ordinamento giuridico.

I rimedi giurisdizionali avverso l’intervento della forza pubblica, la cui legittimità non è materia del contendere nel giudizio per l’accesso agli atti amministrativi, sono, tuttavia da esperirsi nei confronti dei provvedimenti con i quali gli stessi siano stati disposti e non nei confronti dell’Arma dei Carabinieri.

Per tali ragioni, il diniego non è illegittimo.

Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.

Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2015 con l'intervento dei magistrati:
Franco Bianchi, Presidente
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore
Simona De Mattia, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2015
polizia

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Grazie Nino.
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Re: Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

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per opportuna notizia, allego la lettera del Ministero dell'Interno datata 06/11/2019.

Oggetto: soggetti affetti da patologie …………
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Re: Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.)

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Sent. 76/2025 - Pres. AMOROSO, Red. PETITTI
illegittimità costituzionale parziale - ill. cost. parziale conseg. ex art. 27 legge n. 87/1953

Sanità pubblica – Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera – Provvedimento adottivo da parte del sindaco e sua convalida e proroga da parte dell’autorità giudiziaria – Condizioni – Necessità di comunicare e notificare l’adozione del provvedimento sindacale alla persona interessata o al suo eventuale legale rappresentante, che il giudice cautelare lo convalidi sentita prima la persona interessata e lo proroghi sentita la persona interessata o il suo eventuale legale rappresentante – Omessa previsione –Violazione della pari dignità sociale, della libertà personale del principio del giusto processo sotto il profilo della necessità del contraddittorio, – Illegittimità costituzionale parziale.

Sentenza 76/2025 (ECLI:IT:COST:2025:76) Comunicato
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMOROSO - Redattore: PETITTI
Camera di Consiglio del 05/05/2025; Decisione del 05/05/2025
Deposito del 30/05/2025; Pubblicazione in G. U. 04/06/2025 n. 23
Norme impugnate: Artt. 33, 34 e 35 della legge 23/12/1978, n. 833.
Massime:
Atti decisi: ord. 207/2024

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TSO: chi è sottoposto al trattamento deve essere sentito

La Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 35 della legge n. 833/1978.

"La persona sottoposta a TSO ha il diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida". In questi termini, con la sentenza nr. 76/2025 Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2025, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge numero 833 del 1978 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) nella parte in cui non prevede che il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia comunicato alla persona sottoposta al trattamento; che la stessa sia sentita dal giudice tutelare prima della convalida; e che il relativo decreto di convalida sia a quest'ultima notificato.

"Le garanzie costituzionali relative alla libertà personale e ai diritti di difesa e al contraddittorio - si legge nel comunicato stampa ufficiale - esigono che la persona sottoposta a TSO sia messa a conoscenza del provvedimento restrittivo della libertà personale e possa partecipare al procedimento di convalida. Non osta a questa conclusione la condizione di possibile incapacità naturale in cui si trovi il destinatario del trattamento, in quanto è escluso che le persone, soltanto perché affette da infermità fisica o psichica, siano private dei diritti costituzionali, compreso il diritto di agire e di difendersi in giudizio.

L'audizione della persona sottoposta a TSO da parte del giudice tutelare prima della convalida assolve a diverse funzioni. L'audizione è presidio giurisdizionale minimo, parte dello statuto costituzionale della libertà personale ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione. In secondo luogo, svolgendosi presso il luogo in cui la persona si trova - normalmente un reparto del servizio psichiatrico di diagnosi e cura - è garanzia che il trattamento venga eseguito nel rispetto del divieto di violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale (articolo 13, quarto comma, della Costituzione) e nei limiti imposti dal rispetto della persona umana (articolo 32, secondo comma, della Costituzione)".

In terzo luogo, ha affermato il giudice delle leggi, "costituisce uno strumento di primo contatto, che consente al giudice tutelare di conoscere le condizioni in cui versa la persona interessata, anche dal punto di vista dell'esistenza di una rete di sostegno familiare e sociale, ed è funzionale all'adozione, se del caso, dei provvedimenti provvisori in via d'urgenza di cui all'articolo 35, sesto comma, della legge numero 833 del 1978, rivolti, in base a una lettura costituzionalmente orientata, non solo alla conservazione del patrimonio, ma anche alla cura della persona. Non si oppongono all'obbligo di comunicazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e all'obbligo di audizione le ragioni dell'urgenza connesse alla convalida, che deve intervenire entro quarantotto ore, ai sensi dell'articolo 35, secondo comma, della legge numero 833 del 1978, conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, terzo comma, della Costituzione, in quanto si tratta di adempimenti connessi alla libertà personale e al nucleo incomprimibile del diritto di difesa, ai sensi degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione".

Pertanto, l'articolo 35 della legge numero 833 del 1978 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo: "- nella parte in cui non prevede, al primo comma, dopo le parole «deve essere», le parole «comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»; - nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «assunte le informazioni», le parole «, sentita la persona interessata»; - nella parte in cui non prevede, al secondo comma, dopo le parole «ne dà comunicazione al sindaco», le parole «e ne dispone la notificazione alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente»".

La Corte costituzionale ha dichiarato, infine, in via consequenziale, in relazione alla proroga del TSO, "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 35 della legge numero 833 del 1978 nella parte in cui non prevede, al quarto comma, analogamente a quanto previsto per il procedimento originario, dopo le parole «ne dà comunicazione», le parole «alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente, e»".
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