Il recente D.L. 133/2013 ha abolito il versamento dell'IMU anche per (semplifico) l'unica unita abitativa posseduta dal personale in servizio permanente delle Forze di Polizia, Armate ..... Bene. Mi chiedo, dando per scontato la ratio della normativa, cosa si intende per "posseduta" ? Si intende di proprietá? Es. Se sono proprietario di una unitá abitativa (nello stesso comune in cui presto servizio) che non abito e non ho locato e vivo in unitá abitativa di proprietá di mia moglie (in comune diverso da quello in cui presto servizio), in separazione dei beni, la casa di cui sono proprietario è l'unica abitazione che posseggo?
Grazie a tutti coloro se vorranno apportare utili contributi a questo argomento che trovo molto interessante.
esenzione imu in assenza di residenza e dimora abituale.
Re: esenzione imu in assenza di residenza e dimora abituale.
Messaggio da STANCHISSIMO »
La legge esonera dal pagamento solo la prima abitazione di proprieta'.
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Re: esenzione imu in assenza di residenza e dimora abituale.
ultime notizie dal decreto legge di stabilità 2014 comparto sicurezza.
E' tutta una barzelletta!!!
Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri
E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo nell’ambito del Programma di spesa “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” del centro di responsabilità “Arma dei Carabinieri”
Blocco della contrattazione sino al 31.12.2014
All’articolo 9, comma 17, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “relative al triennio 2010-2012”, sono sostituite dalle seguenti “relative al periodo 2010-2014”.
Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per il periodo 2015-2017, l’accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.
All’articolo 9, comma 17, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”, sono sostituite
dalle seguenti: “del personale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”. (N.B.: quest'ultimo periodo sembra escludere dal blocco della contrattazione il personale del comparto, per effetto della modifica della fonte primaria, ndr)
Compenso per lavoro straordinario a decorrere dall’anno 2014: la disposizione riduce, per le amministrazioni indicate nella stessa, la spesa per il pagamento.
Per le amministrazioni statali, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario va ridotta, rispetto alle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2013, del 10 per cento a decorrere dall’anno 2014. La predetta misura di riduzione trova applicazione anche nei confronti delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici compresi gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, delle università e degli enti di ricerca.
Per i Corpi di polizia, le Forze armate ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la riduzione di cui al primo periodo è fissata nella misura del 5 per cento.
Abrogazione del c.d. divieto di reformatio in peius dei trattamenti economici.
In ragione della particolare esigenza di ridurre la spesa ai fini del riequilibrio della finanza pubblica, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati l’articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n.3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n.537.
In sostanza, con l'abrogazione delle norma in parola, i trattamenti economici in vigore potranno essere rivisti anche in senso peggiorativo, ndr.
Lavoro straordinario: la disposizione introduce un’interpretazione autentica di norme contrattuali al fine di risolvere contenziosi in atto.
L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e l’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Riduzione spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio all’estero e familiari a carico.
All’articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: “del 90 per cento” sono sostitute dalle seguenti: “del 50 per cento”.
Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.
Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:
a) - nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) - nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’
importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) - nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) - nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo
anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Il comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppresso
Regole di liquidazione della buonuscita dei dipendenti pubblici
(Si abbassano le soglie per la rateizzazione della buonuscita e si allungano i tempi per la percezione, ndr)
1. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:
a) - all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole:
“90.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”, le parole:
“150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro” e le parole:
“60.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”;
b) - all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le parole “decorsi sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi dodici mesi”.
2. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.
E' tutta una barzelletta!!!
Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri
E’ istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei Carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo nell’ambito del Programma di spesa “Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” del centro di responsabilità “Arma dei Carabinieri”
Blocco della contrattazione sino al 31.12.2014
All’articolo 9, comma 17, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “relative al triennio 2010-2012”, sono sostituite dalle seguenti “relative al periodo 2010-2014”.
Per gli anni 2015-2017, l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’articolo 47bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’articolo 9, comma 17, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per il periodo 2015-2017, l’accantonamento a cui sono tenute le regioni ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.
All’articolo 9, comma 17, primo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole “del personale di cui all’articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni”, sono sostituite
dalle seguenti: “del personale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni”. (N.B.: quest'ultimo periodo sembra escludere dal blocco della contrattazione il personale del comparto, per effetto della modifica della fonte primaria, ndr)
Compenso per lavoro straordinario a decorrere dall’anno 2014: la disposizione riduce, per le amministrazioni indicate nella stessa, la spesa per il pagamento.
Per le amministrazioni statali, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri, la spesa per le prestazioni di lavoro straordinario va ridotta, rispetto alle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l’anno finanziario 2013, del 10 per cento a decorrere dall’anno 2014. La predetta misura di riduzione trova applicazione anche nei confronti delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici compresi gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, delle università e degli enti di ricerca.
Per i Corpi di polizia, le Forze armate ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la riduzione di cui al primo periodo è fissata nella misura del 5 per cento.
Abrogazione del c.d. divieto di reformatio in peius dei trattamenti economici.
In ragione della particolare esigenza di ridurre la spesa ai fini del riequilibrio della finanza pubblica, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati l’articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n.3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n.537.
In sostanza, con l'abrogazione delle norma in parola, i trattamenti economici in vigore potranno essere rivisti anche in senso peggiorativo, ndr.
Lavoro straordinario: la disposizione introduce un’interpretazione autentica di norme contrattuali al fine di risolvere contenziosi in atto.
L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170 e l’articolo 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Riduzione spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio all’estero e familiari a carico.
All’articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: “del 90 per cento” sono sostitute dalle seguenti: “del 50 per cento”.
Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici.
Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuta:
a) - nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) - nella misura del 90 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’
importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è
comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) - nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) - nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo
anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Il comma 236 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è soppresso
Regole di liquidazione della buonuscita dei dipendenti pubblici
(Si abbassano le soglie per la rateizzazione della buonuscita e si allungano i tempi per la percezione, ndr)
1. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data:
a) - all’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole:
“90.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”, le parole:
“150.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “100.000 euro” e le parole:
“60.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “50.000 euro”;
b) - all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 2, primo periodo, le parole “decorsi sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi dodici mesi”.
2. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma per i soggetti che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.
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