Requisiti pensionistici

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maurizio1962
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Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da maurizio1962 »

a me risulta, come avevo postato precedentemente, che sia con i 53 che con i 57 anni di età la finestra mobile sia di 12 mesi NON ulteriormente aumentabile come invece per chi va in pensione con i 40 anni di contributi, pertanto alle prime due categorie si applica SOLO l'aspettativa di vita di 3 mesi dal 01.01.2013.
A questo punto chiedo conferma a colleghi del 1959 o primi mesi 1960 che sono già in possesso della data certificata per la pensione.


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angri62
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Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da angri62 »

Antonio_1961 ha scritto:cusa Mario, il tuo post è un quesito o un affermazione? se è un affermazione spiegalo in termini di legge...



Ho posto il quesito alla mia amm.ne confermo la data di cui sopra comprensiva dei 15 mesi in + da fare, per i riferimenti normativi http://www.dipendentistatali.org/pensio" onclick="window.open(this.href);return false; ... stato-2013

A questo punto attendiamo una replica di Angri62, GINO59 PENSACI TU... CHI HA RAGIONE ANGRI O MARIO?
premetto che che non è una sfida, ci si confronta, ecco una nota sulle pensioni dei carabinieri.

NOTA INFORMATIVA

L'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Poichè tale regolamento non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici precedenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

REQUISITI PER L'ACCESSO A PENSIONE

PENSIONE DI VECCHIAIA


GRADI LIMITI ORDINAMENTALI LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2011 LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2013
(*) (**)

GEN. C.A. 65 65
+ 1 anno di “finestra mobile” 65
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

GEN. D. 65 65
+ 1 anno di “finestra mobile” 65
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

GEN. B. 63 63
+ 1 anno di “finestra mobile” 63
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

DA COL. A S.TEN 60 60
+ 1 anno di “finestra mobile” 60
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

ISP./SOVR./ APP. E CAR. 60 60
+ 1 anno di “finestra mobile” 60
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

(*) Applicazione meccanismo “speranza di vita” 3 mesi ogni 3 anni; dal 2019, 3 mesi ogni 2 anni.

(**) Al raggiungimento del limite ordinamentale il personale è collocato in congedo se ha maturato i requisiti previsti, in quel momento, per la pensione anticipata. In sostanza, occorre aver maturato uno dei seguenti requisiti:
- 57 anni di età e 35 anni contributivi + 1 anno di “finestra mobile” + 3 mesi di “speranza di vita”;
- 40 anni contributivi + 1 anno e 2 mesi di “finestra mobile” + 3 mesi di “speranza di vita”.


PENSIONE DI ANZIANITA'

REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2015

1) età anagrafica 53 e 3 mesi, a condizione che sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% della base pensionabile;

2) età anagrafica 57 e 3 mesi e raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (30 servizio effettivo + 5 anni supervalutazione servizio militare, art. 3 legge 284/77);

3) raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente dall'età.

DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

1) Il personale che matura a decorrere dal 01/01/2013 i requisiti dei:
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva;
- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva,
acquisisce il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
2) Il personale che matura a decorrere dal 01/01/2013 il requisito dei:
- 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile,
acquisisce il diritto alla decorrenza trascorsi 14 mesi per il 2013 (12 mesi legge 122/2010 -finestra mobile- + 2 mesi legge 111/2011 e 15 mesi per il 2014 (12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011).

PROCEDURA

LA DOMANDA DI PENSIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ON-LINE ALMENO NOVE MESI PRIMA LA DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E NON OLTRE I DODICI MESI (circolare I.N.P.S. n. 131 datata 19 novembre 2012).

ALCUNI CASI PARTICOLARI E PRECISAZIONI VARIE

Il personale che alla data del 31 dicembre 1995 aveva raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni mantiene il calcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 31/12/2011. Dal 01/01/2012 per tutti sistema contributivo.

Con decorrenza dal 01 gennaio 1996, per il personale che alla data del 31 dicembre 1995 non aveva raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, il calcolo della pensione è effettuato con il sistema contributivo.

L'aliquota dell'80% è la percentuale di pensione maturata in base agli anni utili. Essa viene calcolata nella percentuale del 2,20% per i primi 20 anni utili e del 3,60% l'eccedenza dei 20 anni fino al 31/12/1997; dal 01/01/1998 nella misura del 2% per ogni anno utile. Con la pensione calcolata con il sistema contributivo non si matura più percentuale di pensione in quanto i conteggi sono effettuati sulla base dei contributi versati.

In caso di pensione per invalidità, l'art. 52 della legge 1092/1973, stabilisce che: “gli Ufficiali, i Sottufficiali e i militari di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, hanno diritto alla pensione se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”

In caso di pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/1995 (infermità non dipendente da causa di servizio per la quale l'interessato si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), la pensione viene calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. La pensione spetta se in possesso di un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione.
antonio_61

Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da antonio_61 »

angri62 ha scritto:
Antonio_1961 ha scritto:cusa Mario, il tuo post è un quesito o un affermazione? se è un affermazione spiegalo in termini di legge...



Ho posto il quesito alla mia amm.ne confermo la data di cui sopra comprensiva dei 15 mesi in + da fare, per i riferimenti normativi http://www.dipendentistatali.org/pensio" onclick="window.open(this.href);return false; ... stato-2013

A questo punto attendiamo una replica di Angri62, GINO59 PENSACI TU... CHI HA RAGIONE ANGRI O MARIO?
premetto che che non è una sfida, ci si confronta, ecco una nota sulle pensioni dei carabinieri.

NOTA INFORMATIVA

L'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Poichè tale regolamento non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici precedenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

REQUISITI PER L'ACCESSO A PENSIONE

PENSIONE DI VECCHIAIA


GRADI LIMITI ORDINAMENTALI LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2011 LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2013
(*) (**)

GEN. C.A. 65 65
+ 1 anno di “finestra mobile” 65
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

GEN. D. 65 65
+ 1 anno di “finestra mobile” 65
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

GEN. B. 63 63
+ 1 anno di “finestra mobile” 63
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

DA COL. A S.TEN 60 60
+ 1 anno di “finestra mobile” 60
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

ISP./SOVR./ APP. E CAR. 60 60
+ 1 anno di “finestra mobile” 60
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

(*) Applicazione meccanismo “speranza di vita” 3 mesi ogni 3 anni; dal 2019, 3 mesi ogni 2 anni.

(**) Al raggiungimento del limite ordinamentale il personale è collocato in congedo se ha maturato i requisiti previsti, in quel momento, per la pensione anticipata. In sostanza, occorre aver maturato uno dei seguenti requisiti:
- 57 anni di età e 35 anni contributivi + 1 anno di “finestra mobile” + 3 mesi di “speranza di vita”;
- 40 anni contributivi + 1 anno e 2 mesi di “finestra mobile” + 3 mesi di “speranza di vita”.


PENSIONE DI ANZIANITA'

REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2015

1) età anagrafica 53 e 3 mesi, a condizione che sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% della base pensionabile;

2) età anagrafica 57 e 3 mesi e raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (30 servizio effettivo + 5 anni supervalutazione servizio militare, art. 3 legge 284/77);

3) raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente dall'età.

DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

1) Il personale che matura a decorrere dal 01/01/2013 i requisiti dei:
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva;
- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva,
acquisisce il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
2) Il personale che matura a decorrere dal 01/01/2013 il requisito dei:
- 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile,
acquisisce il diritto alla decorrenza trascorsi 14 mesi per il 2013 (12 mesi legge 122/2010 -finestra mobile- + 2 mesi legge 111/2011 e 15 mesi per il 2014 (12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011).

PROCEDURA

LA DOMANDA DI PENSIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ON-LINE ALMENO NOVE MESI PRIMA LA DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E NON OLTRE I DODICI MESI (circolare I.N.P.S. n. 131 datata 19 novembre 2012).

ALCUNI CASI PARTICOLARI E PRECISAZIONI VARIE

Il personale che alla data del 31 dicembre 1995 aveva raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni mantiene il calcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 31/12/2011. Dal 01/01/2012 per tutti sistema contributivo.

Con decorrenza dal 01 gennaio 1996, per il personale che alla data del 31 dicembre 1995 non aveva raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, il calcolo della pensione è effettuato con il sistema contributivo.

L'aliquota dell'80% è la percentuale di pensione maturata in base agli anni utili. Essa viene calcolata nella percentuale del 2,20% per i primi 20 anni utili e del 3,60% l'eccedenza dei 20 anni fino al 31/12/1997; dal 01/01/1998 nella misura del 2% per ogni anno utile. Con la pensione calcolata con il sistema contributivo non si matura più percentuale di pensione in quanto i conteggi sono effettuati sulla base dei contributi versati.

In caso di pensione per invalidità, l'art. 52 della legge 1092/1973, stabilisce che: “gli Ufficiali, i Sottufficiali e i militari di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, hanno diritto alla pensione se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”

In caso di pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/1995 (infermità non dipendente da causa di servizio per la quale l'interessato si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), la pensione viene calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. La pensione spetta se in possesso di un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione.
PENSIONE DI ANZIANITA'

REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2015

1) età anagrafica 53 e 3 mesi, a condizione che sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% della base pensionabile;


Allora Angri62, spiega questo cosa significa...
antonio_61

Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da antonio_61 »

angri62 ha scritto:
Antonio_1961 ha scritto:cusa Mario, il tuo post è un quesito o un affermazione? se è un affermazione spiegalo in termini di legge...



Ho posto il quesito alla mia amm.ne confermo la data di cui sopra comprensiva dei 15 mesi in + da fare, per i riferimenti normativi http://www.dipendentistatali.org/pensio" onclick="window.open(this.href);return false; ... stato-2013

A questo punto attendiamo una replica di Angri62, GINO59 PENSACI TU... CHI HA RAGIONE ANGRI O MARIO?
premetto che che non è una sfida, ci si confronta, ecco una nota sulle pensioni dei carabinieri.

NOTA INFORMATIVA

L'articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l'adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.
Poichè tale regolamento non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici precedenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all'adeguamento agli incrementi della speranza di vita.

REQUISITI PER L'ACCESSO A PENSIONE

PENSIONE DI VECCHIAIA


GRADI LIMITI ORDINAMENTALI LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2011 LIMITI DI VECCHIAIA DAL 1° GENNAIO 2013
(*) (**)

GEN. C.A. 65 65
+ 1 anno di “finestra mobile” 65
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

GEN. D. 65 65
+ 1 anno di “finestra mobile” 65
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

GEN. B. 63 63
+ 1 anno di “finestra mobile” 63
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

DA COL. A S.TEN 60 60
+ 1 anno di “finestra mobile” 60
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

ISP./SOVR./ APP. E CAR. 60 60
+ 1 anno di “finestra mobile” 60
+ 3 mesi “speranza di vita”
+ 1 anno di “finestra mobile”

(*) Applicazione meccanismo “speranza di vita” 3 mesi ogni 3 anni; dal 2019, 3 mesi ogni 2 anni.

(**) Al raggiungimento del limite ordinamentale il personale è collocato in congedo se ha maturato i requisiti previsti, in quel momento, per la pensione anticipata. In sostanza, occorre aver maturato uno dei seguenti requisiti:
- 57 anni di età e 35 anni contributivi + 1 anno di “finestra mobile” + 3 mesi di “speranza di vita”;
- 40 anni contributivi + 1 anno e 2 mesi di “finestra mobile” + 3 mesi di “speranza di vita”.


PENSIONE DI ANZIANITA'

REQUISITI DAL 1° GENNAIO 2013 AL 31 DICEMBRE 2015

1) età anagrafica 53 e 3 mesi, a condizione che sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 la massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80% della base pensionabile;

2) età anagrafica 57 e 3 mesi e raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni (30 servizio effettivo + 5 anni supervalutazione servizio militare, art. 3 legge 284/77);

3) raggiungimento dell'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente dall'età.

DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

1) Il personale che matura a decorrere dal 01/01/2013 i requisiti dei:
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva;
- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva,
acquisisce il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
2) Il personale che matura a decorrere dal 01/01/2013 il requisito dei:
- 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile,
acquisisce il diritto alla decorrenza trascorsi 14 mesi per il 2013 (12 mesi legge 122/2010 -finestra mobile- + 2 mesi legge 111/2011 e 15 mesi per il 2014 (12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011).

PROCEDURA

LA DOMANDA DI PENSIONE DEVE ESSERE PRESENTATA ON-LINE ALMENO NOVE MESI PRIMA LA DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO E NON OLTRE I DODICI MESI (circolare I.N.P.S. n. 131 datata 19 novembre 2012).

ALCUNI CASI PARTICOLARI E PRECISAZIONI VARIE

Il personale che alla data del 31 dicembre 1995 aveva raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni mantiene il calcolo della pensione con il sistema retributivo fino al 31/12/2011. Dal 01/01/2012 per tutti sistema contributivo.

Con decorrenza dal 01 gennaio 1996, per il personale che alla data del 31 dicembre 1995 non aveva raggiunto un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, il calcolo della pensione è effettuato con il sistema contributivo.

L'aliquota dell'80% è la percentuale di pensione maturata in base agli anni utili. Essa viene calcolata nella percentuale del 2,20% per i primi 20 anni utili e del 3,60% l'eccedenza dei 20 anni fino al 31/12/1997; dal 01/01/1998 nella misura del 2% per ogni anno utile. Con la pensione calcolata con il sistema contributivo non si matura più percentuale di pensione in quanto i conteggi sono effettuati sulla base dei contributi versati.

In caso di pensione per invalidità, l'art. 52 della legge 1092/1973, stabilisce che: “gli Ufficiali, i Sottufficiali e i militari di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, hanno diritto alla pensione se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.”

In caso di pensione di inabilità, ai sensi dell'art. 2 comma 12 della legge 335/1995 (infermità non dipendente da causa di servizio per la quale l'interessato si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), la pensione viene calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. La pensione spetta se in possesso di un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione.
DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO

1) Il personale che matura a decorrere dal 01/01/2013 i requisiti dei:
- 53 anni e 3 mesi di età e la massima anzianità contributiva;
- 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di anzianità contributiva,
acquisisce il diritto alla decorrenza del trattamento di quiescenza trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
2) Il personale che matura a decorrere dal 01/01/2013 il requisito dei:
- 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva utile,
acquisisce il diritto alla decorrenza trascorsi 14 mesi per il 2013 (12 mesi legge 122/2010 -finestra mobile- + 2 mesi legge 111/2011 e 15 mesi per il 2014 (12 mesi legge 122/2010 + 3 mesi legge 111/2011).
Spiega anche questo. vediamo chi è duro nel comprensorio.
antonio_61

Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da antonio_61 »

Da poco + di un mese che ho aperto questo quesito, stiamo già + di 28.300 visite, per cui l argomento è interessato. I veterani e tutti quelli che rispondono (alcuni anche arrogati) sono pregati di dare (se vogliono) solo notizie veritiere con dati alla mano (no interpretazioni personali). onde evitare sconcerto e confusione. grazie a tutti.
Antonio_1961

Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da Antonio_1961 »

antonio_61 ha scritto:Da poco + di un mese che ho aperto questo quesito, stiamo già + di 28.300 visite, per cui l argomento è interessato. I veterani e tutti quelli che rispondono (alcuni anche arrogati) sono pregati di dare (se vogliono) solo notizie veritiere con dati alla mano (no interpretazioni personali). onde evitare sconcerto e confusione. grazie a tutti.
corrego: oltre 2350 visite
vittorio1960
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Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da vittorio1960 »

Antonio_1961 ha scritto:
antonio_61 ha scritto:Da poco + di un mese che ho aperto questo quesito, stiamo già + di 28.300 visite, per cui l argomento è interessato. I veterani e tutti quelli che rispondono (alcuni anche arrogati) sono pregati di dare (se vogliono) solo notizie veritiere con dati alla mano (no interpretazioni personali). onde evitare sconcerto e confusione. grazie a tutti.
corrego: oltre 2350 visite
ragazzi, buongiorno, per cortesia qualcuno di voi sa dirmi piu' o meno dopo quanto tempo l'inps risponde alla domanda di pensione inviata on line ????? (ho gia' il decreto prefettizio e ieri ho inoltrato on line la domanda di pensione).- anticipatamente vi ringrazio.-
melo

Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da melo »

Salve a tutti.Volevo informarvi grazie a Voi tutti per le utili info in merito (maggiormente al grande Gino59),ieri ho chiamato l'Ufficio S.P. della mia Legione,in quanto hanno creato un primo filtro prima di far domada di pensione,il Maresciallo addetto,mi ha riferito prima di tutto quando mi ero arruolato (settembre 1979-53 anni a dicembre 2013),riferendomi che posso produrre domanda di pensione il 15 marzo 2014,ma di stare largo per ragioni contabili se mancano alcune settimane di maturazione,quindi di presentarla ad aprile 2014,per andare via ad aprile 2015,avendo maturato l'80% al 2011;credo che sia utile per tutti quelli che si trovano nella mia situazione,pertanto ad aprile 2014 presento domanda tramite la mia Compagnia C.C..
gino59
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Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da gino59 »

melo ha scritto:Salve a tutti.Volevo informarvi grazie a Voi tutti per le utili info in merito (maggiormente al grande Gino59),ieri ho chiamato l'Ufficio S.P. della mia Legione,in quanto hanno creato un primo filtro prima di far domada di pensione,il Maresciallo addetto,mi ha riferito prima di tutto quando mi ero arruolato (settembre 1979-53 anni a dicembre 2013),riferendomi che posso produrre domanda di pensione il 15 marzo 2014,ma di stare largo per ragioni contabili se mancano alcune settimane di maturazione,quindi di presentarla ad aprile 2014,per andare via ad aprile 2015,avendo maturato l'80% al 2011;credo che sia utile per tutti quelli che si trovano nella mia situazione,pertanto ad aprile 2014 presento domanda tramite la mia Compagnia C.C..
===============
....Perfetto, intravedi la luce in fondo al tunnel.-
...Grazie della tua stima:
melo

Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da melo »

Grazie Gino59 e altri esperti del forum siete preziosi,grazie.
arsenico60

Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da arsenico60 »

melo ha scritto:Salve a tutti.Volevo informarvi grazie a Voi tutti per le utili info in merito (maggiormente al grande Gino59),ieri ho chiamato l'Ufficio S.P. della mia Legione,in quanto hanno creato un primo filtro prima di far domada di pensione,il Maresciallo addetto,mi ha riferito prima di tutto quando mi ero arruolato (settembre 1979-53 anni a dicembre 2013),riferendomi che posso produrre domanda di pensione il 15 marzo 2014,ma di stare largo per ragioni contabili se mancano alcune settimane di maturazione,quindi di presentarla ad aprile 2014,per andare via ad aprile 2015,avendo maturato l'80% al 2011;credo che sia utile per tutti quelli che si trovano nella mia situazione,pertanto ad aprile 2014 presento domanda tramite la mia Compagnia C.C..


.....caro collega, non so come il m.llo della tua legione fa a dirti di stare largo per ragioni contabili, quando alla fine del santo andrai via con 41 anni+5mesi di contribuzione per quando riguarda con il requisito dei 53 anni. Se invece andrai con il famosi 40 di contribuzione dovrai aggiungere la bellezza di 16 mesi in più esattamente 41+6 mesi. Quindi più largo di così più che finestra è diventata un portone. Ciao Enzo
melo

Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da melo »

solo questione di qualche settimana,grazie.
virtus154
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Iscritto il: mer mag 30, 2012 2:38 pm

Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da virtus154 »

maurizio1962 ha scritto:a me risulta, come avevo postato precedentemente, che sia con i 53 che con i 57 anni di età la finestra mobile sia di 12 mesi NON ulteriormente aumentabile come invece per chi va in pensione con i 40 anni di contributi, pertanto alle prime due categorie si applica SOLO l'aspettativa di vita di 3 mesi dal 01.01.2013.
A questo punto chiedo conferma a colleghi del 1959 o primi mesi 1960 che sono già in possesso della data certificata per la pensione.
Ciao Maurizio se può essere utile ti posto la mia situazione
arruolato 19/03/1979 nato aprile 1960
3 mesi aspettativa di vita ( maggio giugno luglio)
12 mesi di finestra mobille
in pensione il 1° agosto 2014
virtus154
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Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da virtus154 »

vittorio1960 ha scritto:
Antonio_1961 ha scritto:
antonio_61 ha scritto:Da poco + di un mese che ho aperto questo quesito, stiamo già + di 28.300 visite, per cui l argomento è interessato. I veterani e tutti quelli che rispondono (alcuni anche arrogati) sono pregati di dare (se vogliono) solo notizie veritiere con dati alla mano (no interpretazioni personali). onde evitare sconcerto e confusione. grazie a tutti.
corrego: oltre 2350 visite
ragazzi, buongiorno, per cortesia qualcuno di voi sa dirmi piu' o meno dopo quanto tempo l'inps risponde alla domanda di pensione inviata on line ????? (ho gia' il decreto prefettizio e ieri ho inoltrato on line la domanda di pensione).- anticipatamente vi ringrazio.-
Ciao Vittorio, io una volta inviata la domanda all'INPS mi e ritornata indietro protocollata in posta elettronica, praticamente appena inviata, l'ho stampata e la devo presentare al comando entro 4 mesi del collocamento in pensione( arruolamento marzo 1979 - 53 anni aprile 2013 3 mesi aspettativa di vita maggio giugno luglio- 12 mesi finestra mobile - collocamento in pensione 1° agosto 2014) praticamente entro il mese di marzo 2014 devo presentare la domanda protocollata ricevuta dall' INPS.
Spero di esserti stato utile.
maurizio1962
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Re: Requisiti pensionistici

Messaggio da maurizio1962 »

virtus154 ha scritto:
maurizio1962 ha scritto:a me risulta, come avevo postato precedentemente, che sia con i 53 che con i 57 anni di età la finestra mobile sia di 12 mesi NON ulteriormente aumentabile come invece per chi va in pensione con i 40 anni di contributi, pertanto alle prime due categorie si applica SOLO l'aspettativa di vita di 3 mesi dal 01.01.2013.
A questo punto chiedo conferma a colleghi del 1959 o primi mesi 1960 che sono già in possesso della data certificata per la pensione.
Ciao Maurizio se può essere utile ti posto la mia situazione
arruolato 19/03/1979 nato aprile 1960
3 mesi aspettativa di vita ( maggio giugno luglio)
12 mesi di finestra mobille
in pensione il 1° agosto 2014
Questo toglie ogni dubbio:
AL COMPIMENTO DEI 53 ANNI DI ETA' OLTRE ALL'ASPETTATIVA DI VITA DI 3 MESI SI AGGIUNGE LA FINESTRA MOBILE DI 12 MESI NON 13-14 O 15 COME SCRITTO DA QUALCUNO

Grazie Virtus154 anche a nome dei colleghi che si trovano in questa situazione.
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