il ritardo nella notifica è irrilevante e, comunque, tale da non rendere invalido il diniego.
Suggerisco di far visionare i documenti ad un avvocato che conosca la materia, ma le dico che, non vertendo in materia di legge n: 104/1992, l'Amministrazione ha la più ampia discrezionalità nel ritenere che la situazione rappresentata non sia di gravità tale da giustificare la sua movimentazione.
In bocca al lupo,
Avv. Giorgio Carta
398
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Re: 398
Purtroppo, la domanda di trasferimento presentata ai sensi dell'articolo 398 del RGA (ma lo stesso discorso vale per l'allegato H dell'esercito) lascia alla scala gerarchica la massima discrezionalità di vaglio della situazione rappresentata.
Se, sussistendone i presupposti, lei avesse presentarto la stessa domanda ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104/1992, l'Amministrazione non avrebbe potuto eccepire l'esistenza di altri parenti.
Sconsiglio, pertanto, il ricorso.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
Se, sussistendone i presupposti, lei avesse presentarto la stessa domanda ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104/1992, l'Amministrazione non avrebbe potuto eccepire l'esistenza di altri parenti.
Sconsiglio, pertanto, il ricorso.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
