SerGian ha scritto:Premesso che non conosco il tuo "rapporto" con il Comandante del Reparto (che a quanto pare non credo che sia dei migliori, ma questo non conta nulla), se hai dato la comunicazione in tempo utile e cioè tempestivamente (anche al piantone va bene, poichè tutte le chiamate vengono annotate in un registro presente nel corpo di guardia) non vedo le ragioni per le quali tu debba rispondere di una "mancanza" in tal senso.
Saluti.
G.S.
Mi è stata notificata a distanza di 15 giorni dall'evento/comunicazione del riposo medico, una contestazione di addebiti tramite la quale, prendendo spunto da una circolare interna molto generica (non parla di riposi medici ma di qualsiasi evento che possa avere riflessi o comportare variazioni nel servizio), dimenticata in qualche cassetto, il Comandante mi contesta di non avergli fatto una telefonata o sms che avvertisse del riposo medico.
???
scusa collega che numero di circolare e' poi indicarla, perche' la circolare sul compendio assenze del personale e' previsto che in caso di malattia il militare gdf deve avvisare prontamente e prima di iniziare il servizio, il propio Reparto di appartenenza. Scusami mi puoi dire quanti anni di servizio hai?
La tua chiamata è stata annotata come suddetto?
Peraltro tu come ispettore devi presentare chiarimenti e non giustificazioni. Quindi "chiarisci" in maniera soft poichè diversamente chi ci rimetterà in futuro sarai sempre tu: gli ufficiali hanno sempre ragione finchè non si beccano una denuncia asseverata per abuso di potere!
Ciao!
rocco61 ha scritto:scusa collega che numero di circolare e' poi indicarla, perche' la circolare sul compendio assenze del personale e' previsto che in caso di malattia il militare gdf deve avvisare prontamente e prima di iniziare il servizio, il propio Reparto di appartenenza. Scusami mi puoi dire quanti anni di servizio hai?
Ciao rocco61.
Infatti io ho parlato di una circolare interna del C.te anche molto generica, oltre che pretestuosa.
SerGian ha scritto:La tua chiamata è stata annotata come suddetto?
Peraltro tu come ispettore devi presentare chiarimenti e non giustificazioni. Quindi "chiarisci" in maniera soft poichè diversamente chi ci rimetterà in futuro sarai sempre tu: gli ufficiali hanno sempre ragione finchè non si beccano una denuncia asseverata per abuso di potere!
Ciao!
ASSENZE PER MALATTIA – Circolare n. 0052014/12/102/1 di Prot. del 20.02.2012.
Sulla tematica sono state prospettate al Cobar numerose perplessità circa l’interpretazione delle disposizioni impartite dal Comando Generale, I Reparto, mediantela Circolaren. 0052014/12/102/1 di Prot. del 20.02.2012 e, pertanto, proverò a riepilogarne i punti salienti.
L’art. 16, comma 9, del Decreto Legge 06 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15.07.2011, n. 111, hamodificato, tra l’altro, l’art. 55-septies del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, prevedendo, segnatamente al comma 5, che “/e pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.
Al successivo comma 5-bis è sancito che le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono fissate con apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.
Mentre al comma 5-ter, è previsto che “nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.
Tali disposizioni, ai sensi dell’art. 16, comma 10, del succitato D.L. n. 98/2011, si applicano anche nei Nostri confronti ed il successivo art. 17, comma 5, haprevisto l’assegnazione delle risorse economiche necessarie al pagamento delle “visite fiscali” eseguite dalle A.S.L. nei confronti del personale assente dal servizio per malattia.
Per quanto concerne le nuove fasce di reperibilità, previste dal Decreto Ministeriale 18.12.2009, n. 206, è opportuno ribadire che la visita di controllo può essere effettuata dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Qualora fosse necessario allontanarsi dall’indirizzo di degenza per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, comunque da documentare, si è tenuti a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
Sono esclusi dall’obbligo di rispettare tali fasce di reperibilità tutti coloro che:
hanno patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
hanno subito infortuni sul lavoro;
sono affetti da malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
presentano stati patologici sottesi o connessi alla situazione d’invalidità riconosciuta;
hanno già subito la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Ove risulti preliminarmente noto, anche a seguito dell’interessamento del competente Dirigente il Servizio Sanitario, che lo stato di malattia sia riconducibile a una delle predette fattispecie, non sarà richiesta l’effettuazione della visita di controllo. Qualora le citate circostanze non siano conosciute dall’amministrazione, ma emergano solo successivamente alla visita fiscale disposta, l’eventuale assenza del militare dal domicilio di degenza non darà luogo ad alcuna contestazione disciplinare.
E’ stato, inoltre, precisato che la visita di controllo deve essere disposta sempre, sin dal primo giorno, qualora l’assenza si verifichi nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (non solo con riferimento alle giornale festive e alla domenica, che di regola sono dedicate al riposo, ma anche all’articolazione del turno cui ciascun dipendente è assegnato, nonché alle giornate di permesso o ferie concesse).
E’, invece, discrezionale in tutti gli altri casi, per i quali non si può prescindere da una attenta valutazione della condotta complessiva del militare assente e degli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. In particolare, nel richiederla il Comandante di reparto dal quale il personale assente per malattia dipende per l’impiego deve considerare elementi di carattere oggettivo, prescindendo da valutazioni o sensazioni di carattere personalistico, nonché i relativi costi per l’amministrazione.
Per quanto concerne i controlli sulle assenze riporto integralmente il contenuto dell’art. 55 septies del Decreto Legislativo n. 165/2001:
1. Nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall’articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all’amministrazione interessata.
3. L’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attività di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L’inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l’applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
5-bis. Le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilità sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e’ tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione.
5-ter. Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza e’ giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all’amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l’osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell’interesse della funzionalità dell’ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-xxxxxxxxxxxx, comma 3.
ESTRATTO DAL NOTIZIARIO COBAR del 27 marzo 2012 di Gaetano Insinna
Scusami, la suddetta circolare riguarda il riposo medico in generale e non le comunicazioni di rito.....vedo se trovo qualcosa di "ufficiale" e te la posto!
Ciao.
SerGian ha scritto:Scusami, la suddetta circolare riguarda il riposo medico in generale e non le comunicazioni di rito.....vedo se trovo qualcosa di "ufficiale" e te la posto!
Ciao.
Windflag ha scritto: Infatti io ho parlato di una circolare interna del C.te anche molto generica, oltre che pretestuosa.
Per cui si tratta del Comandante di Compagnia?
Guarda, magari spero ti risponda anche l'avvocato dall'altra parte ma non è che una circolare interna possa prevaricare quelle superiori in materia di riposo medico e quant'altro.
Ovviamente è più facile a dirsi che a farsi visto che l'avere ragione molte volte non basta. Hai provato a chiamare l'Ufficio Personale del Comando Regione, chi materialmente tratta le malattie? Loro potrebbero darti spunto.