Indennità giudiziaria (ora di amministrazione)

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Indennità giudiziaria (ora di amministrazione)

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Per notizia, ricorso perso.

1) - gli interessati, dipendenti del Ministero della Difesa che prestano a diverso titolo servizio presso gli uffici della magistratura militare.

2) - Le parti articolano le loro censure prendendo spunto dai precedenti giurisprudenziali formatosi nel tempo sulla questione dei limiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell’indennità giudiziaria al personale che, seppur non appartenente ai ruoli delle rispettive amministrazioni che compongono la struttura dei vari tribunali e/o uffici giudiziari, prestano in tali sedi servizio a qualsiasi titolo.

3) - Da ultimo ed in particolar modo, con separato atto di memoria del 22 maggio 2013, a supporto delle proprie tesi difensive, le parti istanti invocato un precedente in termini e cioè la sentenza di questo Tribunale, Sez. II/quater, n. 21372 del 2010.

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto, per capire a chi spetta e a chi non spetta.
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03/09/2013 201308067 Sentenza 1B

N. 08067/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10242/2008 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10242 del 2008, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti) , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Sergio Como ed Ennio Luponio, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via M. Mercati, 51;

contro
Ministero della Difesa e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi Ministri in carica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
della nota del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare prot. MDGMIL IV 154/03908221 del 28.7.2008 recante il diniego rispetto all’istanza inoltrata per l’attribuzione dell’indennità giudiziaria ex lege 22.6.1988 n. 221 e 15.2.1989 n. 51;

e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire la detta indennità e per la consequenziale condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle somme riconosciute dovute, maggiorate di interessi dalla maturazione all’effettivo pagamento e rivalutazione monetaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 30 ottobre 2008 e depositato il successivo 12 novembre, gli interessati, dipendenti del Ministero della Difesa che prestano a diverso titolo servizio presso gli uffici della magistratura militare, hanno impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe perché lesivo del loro interesse connesso al riconoscimento alla corresponsione dell’indennità giudiziaria prevista dalla legge 22 giugno 1988 e dalla legge 15 febbraio 1989 n. 51, di cui chiedono contestualmente anche l’accertamento, nonché la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento delle somme a tale titolo spettanti unitamente agli interessi legali e la svalutazione monetaria da computarsi dalla maturazione del diritto in questione sino all’effettivo pagamento.

Al riguardo, i medesimi hanno prospettato i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione dell’art. 10/bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, violazione del giusto procedimento di legge. Provvedimento manifestamente abnorme. Perplessità, mancata realizzazione dell’interesse pubblico. Manifesta illogicità, poiché l’Amministrazione - cui gli interessati hanno rivolto una specifica istanza per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità giudiziaria - non avrebbe loro garantito le prerogative partecipative al procedimento amministrativo previste per legge;

2) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto ex artt. 3, comma 63, della legge n. 537/93 e 23 della legge n. 78 del 1983. Eccesso di potere per presupposto erroneo, Sviamento, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e disparità di trattamento, atteso che sarebbero del tutto inaccettabili i presupposti posti a fondamento del provvedimento di diniego, specialmente nella parte in cui si afferma che il beneficio richiesto riguarderebbe i soli dipendenti civili della p.a. dato che al personale militare verrebbero riconosciute le diverse indennità operative; sul punto vengono richiamati numerosi precedenti giurisprudenziali anche sulla qualificazione stipendiale dell’indennità in parola;

3) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto delle leggi n. 221 del 1988 e 51 del 1989 oltre ad aspetti sintomatici dell’eccesso di potere laddove la determinazione negativa dell’amministrazione sovverte e tradisce lo spirito e la funzione della normativa sopra richiamata.

Non si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate.

All’udienza del 26 giugno 2013 la causa è stata posta in decisione.

Le parti articolano le loro censure prendendo spunto dai precedenti giurisprudenziali formatosi nel tempo sulla questione dei limiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell’indennità giudiziaria al personale che, seppur non appartenente ai ruoli delle rispettive amministrazioni che compongono la struttura dei vari tribunali e/o uffici giudiziari, prestano in tali sedi servizio a qualsiasi titolo.

Da ultimo ed in particolar modo, con separato atto di memoria del 22 maggio 2013, a supporto delle proprie tesi difensive, le parti istanti invocato un precedente in termini e cioè la sentenza di questo Tribunale, Sez. II/quater, n. 21372 del 2010.

Tale decisione si è basata sui seguenti presupposti in fatto:
i ricorrenti dichiarano di essere tutti Carabinieri in servizio presso il Nucleo Carabinieri del Consiglio di Stato; chiedono l’annullamento del diniego sulla loro richiesta del 19.02.2008 diretta ad ottenere l'erogazione dell'indennità giudiziaria (ora di amministrazione) che assumono loro spettante dal giorno d'inizio dell'effettivo servizio presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa.
Il ricorso è affidato ad un’unica articolata rubrica di gravame relativa alla violazione dell’art. 2 della L. n.22 giugno 1988 n. 221 e della Legge 15.2.1989 n.51 ed eccesso di potere per genericità ed insufficienza della motivazione. L’unanime giurisprudenza avrebbe sempre riconosciuto la spettanza del predetto emolumento a tutto il personale, indipendentemente dalla sua appartenenza all’amministrazione giudiziaria (“ex pluris”: Cons. Stato n.2828/03; idem Sez. IV 2 settembre 1992 n. 714, Tar Lazio n.221/1999 confermata da Cons. Stato n. 1755/99; ecc. ecc.).
Ciò sarebbe confermato dalla stessa nota del Consiglio di Stato in data 5 luglio 1994, per cui il carico di lavoro dei militari in servizio presso la sede di Palazzo Spada avrebbe dovuto essere svolto in stretto collegamento - come quello del personale proprio della giustizia amministrativa - a compiti di giustizia, principale (udienze, flusso di difensori e di pubblico) ed accessori (incontri, convegni e conferenze); e dalla successiva nota del 12 ottobre 1994 per cui “i Carabinieri custodiscono gli atti dei concorsi e coadiuvano il personale amministrativo nella vigilanza, ed affiancano l’Economo nel prelievo dei valori”; sono addetti ai servizi di portinerie e telefonia nelle ore pomeridiane; e riceverebbero i fascicoli nei giorni festivi.
Nella parte in diritto la sezione sopra indicata così si è espressa.
Il gravame è fondato.
La giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha già reiteratamente avuto modo di pronunciarsi, con orientamento ormai consolidato, nel senso auspicato in ricorso.
Hanno dunque ragione i ricorrenti quando ricordano che l’Amministrazione doveva far luogo al riconoscimento dell'indennità in questione al personale civile e militare, comunque in servizio, a prescindere dal ruolo organico di appartenenza, presso gli uffici del plesso (C.d.S., TT.AA.RR., C.G.A.) costituente la Giustizia Amministrativa (cfr. CdS, Sez. IV, nn. 417/97, 386/96, 705/97, 2119/2006, 2121/2006, 420/2005 e 5402/2003, nonché TAR Lazio, sede di Roma, Sez. I, n. 4743/2006).
Per questo erroneamente il diniego sarebbe motivato con l’estraneità delle mansioni concretamente esercitate presso il Consiglio di Stato.
L'indennità giudiziaria, introdotta con legge n. 271/81, ed estesa ai dipendenti degli uffici giudiziari con L. n. 221/88 e al personale amministrativo delle magistrature speciali con L. n. 51/1989, poi confluita nella c.d. indennità di amministrazione (artt. 34 e 43 CCNL comparto ministeri 1994/97), spetta al personale che esplica, anche in posizione di comando o distacco, attività lavorativa presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, indipendentemente dall'appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria (cfr. Tar Lazio, RM, n. 4743/06 e CdS, Sez. IV, n. 4852 del 18 settembre 2007).
La configurabilità della corresponsione dell'indennità in parola è stata, cioè, ritenuta spettante in tutti i casi in cui i soggetti, anche se appartenenti ad altra amministrazione, fossero impiegati in attività tipiche di supporto della funzione giurisdizionale (Cond. Stato Sez. IV, Sentenza n. 3404 del 21 giugno 2007).
Il riconoscimento di tale diritto non è poi precluso dal divieto di cumulo di cui all'art. 3 comma 63 L. n. 537/1993 e dal percepimento da parte dei ricorrenti dell'indennità di polizia ex art. 43 L. 121/81, dal momento che quest'ultimo emolumento non ha carattere accessorio e non è un'indennità (nonostante il nomen iuris) ma costituisce parte integrante della retribuzione, per cui non si applica il divieto di cumulo tra le detta indennità e l'indennità qui rivendicata, la quale costituisce un compenso dovuto soltanto in ragione della svolgimento di una specifica attività degli uffici giudiziari della giustizia amministrativa, mentre le altre indennità personali attribuite ai soggetti dalle proprie amministrazioni svolgono una funzione di integrazione stipendiale (cfr. Cons. Stato, n.4852/2007 cit).
Va quindi riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'attribuzione, per i periodi di servizio presso gli Uffici della Giustizia amministrativa e nei soli limiti della prescrizione quinquennale antecedente il momento della domanda, dell'indennità giudiziaria (ora di amministrazione), con interessi e rivalutazione.
Illustrate in dettaglio le premesse in fatto ed in diritto del recente precedente giurisprudenziale invocato dalle attuali parti istanti, è necessario evidenziare le difformità del caso all’esame di questo Collegio che precludono, senza smentire i principi giurisprudenziali già acclarati, il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell’indennità giudiziaria.

Allo scopo occorre evidenziare che gli attuali ricorrenti, dipendenti del Ministero della Difesa, prestano servizio, a diverso titolo, presso vari uffici della magistratura militare, prospettando al riguardo la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché la erroneità dei presupposti su cui si basa il contestato diniego (appartenenza al ruolo militare e divieto di cumulo con altre indennità dagli stessi percepite).

Nel contesto delle doglianze predette le parti omettono di specificare in dettaglio le mansioni esercitate presso le strutture amministrative dei Tribunali militari, cioè se la loro prestazione lavorativa sia stata in concreto di supporto all’attività giurisdizionale dei medesimi tribunali.

In relazione a tale aspetto concreto assume rilevanza quanto da ultimo enunciato dal Cons. Stato, Sez IV, con la decisione del 12 febbraio 2010 n. 792.

La giurisprudenza ha, infatti, ripetutamente affermato che il fondamento logico giuridico dell’indennità in parola è costituito dal richiamato art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che aveva istituito in favore dei magistrati ordinari una speciale indennità pensionabile in relazione agli oneri incontrati nello svolgimento della loro attività.

L’indennità non è stata ritenuta diretta a compensare le prestazioni del dipendente nella struttura dell’organizzazione giudiziaria, ma solo a indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie dell’intenso e delicato servizio ivi prestato.

Proprio per tale finalità, la stessa è stata riconosciuta al personale che garantisce in concreto l’indicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell’Amministrazione giudiziaria (Cons. St. IV, n. 6162 del 20.11.2000; n. 3284 del 14.6.2002), e perciò anche al personale comandato per lo svolgimento di mansioni proprie delle cancellerie o segreteria giudiziarie (Cons. St, Sez. IV, n. 705 del 10.7.1997; n. 417 del 1.4.1996).

Si è ritenuto di privilegiare, per il conseguimento del diritto all’indennità in questione, il rapporto funzionale del dipendente con l’Amministrazione presso cui il servizio viene svolto, rispetto a quello formale di dipendenza organica, purchè le prestazioni siano quelle previste e disciplinate dalla norma di legge.

Né può trascurarsi la disposizione d’interpretazione autentica dettata dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Come può vedersi, la disposizione che ha inizialmente introdotto l’indennità in questione individua in forma analitica i suoi destinatari, e la legge d’interpretazione autentica esclude ogni possibilità di estensione analogica delle sue previsioni rispetto a quella definita in forma tassativa, da cui rimangono esclusi, in particolare, i dipendenti che non fossero quelli appartenenti alla categoria specificamente individuata dalla disposizione stessa.

Per ciò che concerne l’aspetto dei limiti soggettivi di riconoscimento dell’indennità in parola (in particolar modo per coloro che sono addetti ai Tribunali Militari) non possono sottacersi i precedenti giurisprudenziali formatisi sulla questione in esame.

Infatti, il Collegio non può che soffermarsi su un precedente del tutto analogo – definito dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sez. I, con sentenza del 9 maggio 2007 n. 803.

Nella decisione da ultimo citata si sostiene che: “L'art. 1 della L. 15/2/1989 n° 51, nell’estendere al personale delle magistrature speciali l’indennità giudiziaria di cui alla L. 2/6/1988 n°221, ha individuato i destinatari della detta indennità, quanto alla giustizia militare, in forma analitica, in considerazione della particolare situazione dei ruoli organici del personale amministrativo dei tribunali militari, enumerando due categorie:

1) il personale amministrativo dei tribunali militari;

2) il personale civile del Ministero della difesa inquadrato nella IV e nella V qualifica funzionale, distaccato temporaneamente a prestare servizio presso uffici giudiziari della giustizia militare in attesa della istituzione di appositi ruoli organici, limitatamente ad un contingente massimo di 129 unità (poi elevato a 173 unità).

Come chiarito dalla prevalente giurisprudenza del giudice d’appello, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, solo gli appartenenti alle suddette due categorie, hanno, pertanto diritto alla indennità giudiziaria (cfr. Cons. Stato, IV Sez., 14/10/1997 n°1197, 17/10/2000 n°5520, 18/10/2002 n°5744 e 17/4/2003 n. 2035).

Nel caso esaminato dal citato TAR per la Sardegna, il ricorrente, sottufficiale della Marina Militare, non appartiene ad alcune delle dette categorie per cui non ha diritto a conseguire l’emolumento di che trattasi.

Il ricorso va, dunque, respinto.”.

Sulla stessa falsariga si è espresso anche il Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2006 n. 591, nonché il C.G.A. per la Regione Siciliana, Sez. I, 27 ottobre 2006 n. 628.

La specificità della normativa applicabile al personale addetto a prestare servizio presso i Tribunali Militari induce il Collegio a ritenere che i precedenti invocati dalle parti istanti siano del tutto inconferenti e smentiti da altri che si adattano del tutto alla fattispecie in esame.

Giova, altresì, rilevare che la Corte costituzionale con sentenza 18-30 maggio 1995, n. 200 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 12-27 dicembre 1996, n. 422 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, sollevata in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Infine, la stessa Corte, con successiva ordinanza 14-28 luglio 1999, n. 367, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La normativa richiamata, così come interpretata dalla costante giurisprudenza conforme al caso di specie, è sufficiente per ritenere corretta la posizione assunta dalla Direzione Generale per il Personale Militare con la nota del 28 luglio 2008 impugnata con il presente mezzo di gravame, specialmente nella parte in cui afferma che l’emolumento in questione è regolato da una normativa che ha come destinatari esclusivamente i dipendenti civili della p.a., senza possibilità alcuna di estensione a favore del personale militare.

Pertanto, risulta essere del tutto ininfluente la censura prospettata, relativa alla violazione dell’onere della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, poiché la stessa ha natura più formale che sostanziale in quanto le deduzioni e/o argomentazioni dei singoli interessati non avrebbero, in presenza di un dettato normativo tuttora vigente, condotto le Amministrazioni intimate ad una diversa risoluzione della vexata quaestio.

Per tutte le ragioni espresse il Collegio respinge il ricorso perché infondato.

Non essendo costituita in giudizio alcuna parte intimata, non si dispone alcunché circa le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2013


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