Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
Ausili per disabili visivi
29/03/2013
Domanda:
Quali sono gli ausili forniti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale ai disabili visivi?
Risposta:
L’elenco degli ausili per la disabilità visiva è contenuto nel Nomenclatore tariffario protesi, come stabilito dal Decreto ministeriale 27 agosto 1999 n. 332 che individua le prestazioni di assistenza protesica e ne definisce le modalita' di erogazione.
I principali ausili visivi concessi gratuitamente sono: - Protesi oculari - Ausili visivi correttivi, come lenti oftamiche, lenti a contatto, lenti bifocali per visione da vicino e lontano - Ausili per la cura e la protezione personale come orologi in braille o vocali, termometro con indicazione vocale della temperatura - Ausili per la movimentazione come il bastone bianco per ciechi - Ausili per la comunicazione e l’informazione come video ingranditore ottico da tavolo o in alternativa portatile, software ingrandente per personal computer, sintesi vocali, tavoletta per scrittura barille, display braille, stampante braille, macchina da scrivere dattilo braille. Per ulteriori nformazioni rivolgersi al Centro per la prevenzione e la riabilitazione visiva della propria regione.
29/03/2013
Domanda:
Quali sono gli ausili forniti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale ai disabili visivi?
Risposta:
L’elenco degli ausili per la disabilità visiva è contenuto nel Nomenclatore tariffario protesi, come stabilito dal Decreto ministeriale 27 agosto 1999 n. 332 che individua le prestazioni di assistenza protesica e ne definisce le modalita' di erogazione.
I principali ausili visivi concessi gratuitamente sono: - Protesi oculari - Ausili visivi correttivi, come lenti oftamiche, lenti a contatto, lenti bifocali per visione da vicino e lontano - Ausili per la cura e la protezione personale come orologi in braille o vocali, termometro con indicazione vocale della temperatura - Ausili per la movimentazione come il bastone bianco per ciechi - Ausili per la comunicazione e l’informazione come video ingranditore ottico da tavolo o in alternativa portatile, software ingrandente per personal computer, sintesi vocali, tavoletta per scrittura barille, display braille, stampante braille, macchina da scrivere dattilo braille. Per ulteriori nformazioni rivolgersi al Centro per la prevenzione e la riabilitazione visiva della propria regione.
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
RIPETO nel modo da leggere più facilmente:
Quali sono gli ausili forniti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale ai disabili visivi?
I principali ausili visivi concessi gratuitamente sono:
- Protesi oculari;
- Ausili visivi correttivi, come lenti oftamiche, lenti a contatto, lenti bifocali per visione da vicino e lontano;
- Ausili per la cura e la protezione personale come orologi in braille o vocali, termometro con indicazione vocale della temperatura;
- Ausili per la movimentazione come il bastone bianco per ciechi;
- Ausili per la comunicazione e l’informazione come video ingranditore ottico da tavolo o in alternativa portatile, software ingrandente per personal computer, sintesi vocali, tavoletta per scrittura barille, display braille, stampante braille, macchina da scrivere dattilo braille.
Per ulteriori nformazioni rivolgersi al Centro per la prevenzione e la riabilitazione visiva della propria regione.
Quali sono gli ausili forniti gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale ai disabili visivi?
I principali ausili visivi concessi gratuitamente sono:
- Protesi oculari;
- Ausili visivi correttivi, come lenti oftamiche, lenti a contatto, lenti bifocali per visione da vicino e lontano;
- Ausili per la cura e la protezione personale come orologi in braille o vocali, termometro con indicazione vocale della temperatura;
- Ausili per la movimentazione come il bastone bianco per ciechi;
- Ausili per la comunicazione e l’informazione come video ingranditore ottico da tavolo o in alternativa portatile, software ingrandente per personal computer, sintesi vocali, tavoletta per scrittura barille, display braille, stampante braille, macchina da scrivere dattilo braille.
Per ulteriori nformazioni rivolgersi al Centro per la prevenzione e la riabilitazione visiva della propria regione.
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
Centri per la prevenzione e la riabilitazione visiva
29/03/2013
Domanda:
Esistono delle strutture cui può fare riferimento un ipovedente per la prenotazione di esami oculistici ed avere informazioni ed assistenza sulle tematiche legate alla disabilità visiva?
Risposta:
La Legge 28 agosto 1997 n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati” finanzia i Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva che svolgono:
- attività di prevenzione della cecità, attraverso screening per la diagnosi precoce e l'attuazione di protocolli di controllo specifici per tipo di patologia;
- attività di riabilitazione, atte ad ottimizzare le capacità visive residue, aventi come scopo il mantenimento dell’autonomia personale ed il raggiungimento di un livello di vita soddisfacente.
I Centri per la prevenzione e la riabilitazione visiva, svolgono inoltre funzioni di riferimento per la prescrizione delle protesi specifiche e per gli ausili tiflotecnici forniti dal Servizio sanitario nazionale.
I centri per la prevenzione e riabilitazione visiva sono diffusi su tutto il territorio nazionale.
29/03/2013
Domanda:
Esistono delle strutture cui può fare riferimento un ipovedente per la prenotazione di esami oculistici ed avere informazioni ed assistenza sulle tematiche legate alla disabilità visiva?
Risposta:
La Legge 28 agosto 1997 n. 284 “Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati” finanzia i Centri per l’educazione e la riabilitazione visiva che svolgono:
- attività di prevenzione della cecità, attraverso screening per la diagnosi precoce e l'attuazione di protocolli di controllo specifici per tipo di patologia;
- attività di riabilitazione, atte ad ottimizzare le capacità visive residue, aventi come scopo il mantenimento dell’autonomia personale ed il raggiungimento di un livello di vita soddisfacente.
I Centri per la prevenzione e la riabilitazione visiva, svolgono inoltre funzioni di riferimento per la prescrizione delle protesi specifiche e per gli ausili tiflotecnici forniti dal Servizio sanitario nazionale.
I centri per la prevenzione e riabilitazione visiva sono diffusi su tutto il territorio nazionale.
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
Hospice nelle Regioni Italiane
14/03/2013
Domanda:
Dove reperire l'elenco degli hospice presenti in Italia?
Risposta:
Sul sito del Ministero della Salute, nella sezione Cure Palliative e Terapia del dolore si può trovare l'elenco degli hospice operativi nelle regioni italiane e l'elenco delle strutture e posti letto attive.
leggete questi Link
http://www.salute.gov.it/curePalliative ... Dolore.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.salute.gov.it/curePalliative ... nu=hospice" onclick="window.open(this.href);return false;
14/03/2013
Domanda:
Dove reperire l'elenco degli hospice presenti in Italia?
Risposta:
Sul sito del Ministero della Salute, nella sezione Cure Palliative e Terapia del dolore si può trovare l'elenco degli hospice operativi nelle regioni italiane e l'elenco delle strutture e posti letto attive.
leggete questi Link
http://www.salute.gov.it/curePalliative ... Dolore.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.salute.gov.it/curePalliative ... nu=hospice" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
Diclofenac, Altroconsumo: attenzione ai danni al cuore
L’uso di farmaci contenenti diclofenac può causare infarto o ictus. Il rischio riguarda le forme da assumere per bocca, le supposte, le iniezioni (non le creme, né i gel), quando vengono assunte a dosi elevate e per lunghi periodi. A diffondere la notizia sono state Ema ed Aifa, le autorità regolatorie europea e italiana in materia di farmaci. A rilanciare l’allarme Altroconsumo che dalla sua pagina web spiega che “dai dati clinici a disposizione, analizzati dagli esperti, è emerso che l’assunzione di capsule, compresse, bustine, fiale o supposte, a dosi elevate e per trattamenti a lungo termine, aumenta il rischio di eventi di trombosi arteriosa, vale a dire la formazione di coaguli nelle arterie, che a sua volta può causare ictus o infarto”.
Il diclofenac è un farmaco antinfiammatorio usato per il sollievo del dolore e dell’infiammazione in molte condizioni, tra cui l’artrosi e i problemi muscolo-scheletrici, come mal di schiena, dolori muscolari e simili. In commercio esistono diversi farmaci a base di diclofenac, tra cui: Algosenac, Dealgic, Deflamat, Diclofan, Diclofenac, Dicloreum, Fenadol, Fender, Flogofenac, Voltadvance, Voltaren, Voltfast.
L’Associazione mette in guardia i consumatori e spiega loro come comportarsi:
• I farmaci contenenti diclofenac sono controindicati in pazienti con problemi cardiovascolari (insufficienza cardiaca congestizia, cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica) e in quelli con malattie cerebrovascolari.
• Il medico deve valutare con attenzione se il paziente a cui sta per prescrivere farmaci a base di diclofenac presenta altri fattori di rischio per problemi cardiovascolari, cioè: pressione alta, iperlipidemia (colesterolo e trigliceridi alti), diabete e fumo.
• In tutti i pazienti dev’essere usata la dose minima efficace di diclofenac per la durata di trattamento più breve possibile necessaria a controllare i sintomi.
• In ogni caso, va sottolineato, si può ricorrere ad altri antinfiammatori, diversi dal diclofenac, autorizzati per il sollievo del dolore e dell’infiammazione.
L’uso di farmaci contenenti diclofenac può causare infarto o ictus. Il rischio riguarda le forme da assumere per bocca, le supposte, le iniezioni (non le creme, né i gel), quando vengono assunte a dosi elevate e per lunghi periodi. A diffondere la notizia sono state Ema ed Aifa, le autorità regolatorie europea e italiana in materia di farmaci. A rilanciare l’allarme Altroconsumo che dalla sua pagina web spiega che “dai dati clinici a disposizione, analizzati dagli esperti, è emerso che l’assunzione di capsule, compresse, bustine, fiale o supposte, a dosi elevate e per trattamenti a lungo termine, aumenta il rischio di eventi di trombosi arteriosa, vale a dire la formazione di coaguli nelle arterie, che a sua volta può causare ictus o infarto”.
Il diclofenac è un farmaco antinfiammatorio usato per il sollievo del dolore e dell’infiammazione in molte condizioni, tra cui l’artrosi e i problemi muscolo-scheletrici, come mal di schiena, dolori muscolari e simili. In commercio esistono diversi farmaci a base di diclofenac, tra cui: Algosenac, Dealgic, Deflamat, Diclofan, Diclofenac, Dicloreum, Fenadol, Fender, Flogofenac, Voltadvance, Voltaren, Voltfast.
L’Associazione mette in guardia i consumatori e spiega loro come comportarsi:
• I farmaci contenenti diclofenac sono controindicati in pazienti con problemi cardiovascolari (insufficienza cardiaca congestizia, cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica) e in quelli con malattie cerebrovascolari.
• Il medico deve valutare con attenzione se il paziente a cui sta per prescrivere farmaci a base di diclofenac presenta altri fattori di rischio per problemi cardiovascolari, cioè: pressione alta, iperlipidemia (colesterolo e trigliceridi alti), diabete e fumo.
• In tutti i pazienti dev’essere usata la dose minima efficace di diclofenac per la durata di trattamento più breve possibile necessaria a controllare i sintomi.
• In ogni caso, va sottolineato, si può ricorrere ad altri antinfiammatori, diversi dal diclofenac, autorizzati per il sollievo del dolore e dell’infiammazione.
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
Farmaci con codeina,
stop all’uso per i bambini
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il ritiro dei medicinali per bambini che contengono codeina, un potente antidolorifico, perché possono causare gravi problemi respiratori. Vietato dunque l’uso di questi farmaci per bambini al di sotto dei 12 anni. I medicinali interessati dal provvedimento sono Tachidol bambini bustine e sciroppo, il generico Paracetamolo + Codeina Angenerico bustine e sciroppo e Lonarid bambini supposte. “Se ne hai in casa non usarli e riportali in farmacia – consiglia Altroconsumo – In generale, ricordiamo che il farmaco più adatto al trattamento del dolore nei bambini resta il paracetamolo o, in alternativa e a discrezione del pediatra, l’ibuprofene”.
La codeina è un farmaco oppiaceo che nell’organismo si trasforma in morfina. Alcune persone, spiega l’associazione, metabolizzano rapidamente la codeina per cui i livelli di morfina presenti nel sangue raggiungono in fretta un livello piuttosto elevato. È questo ad aumentare il rischio di effetti tossici, tra cui le difficoltà respiratorie. In particolare, questi problemi si sono verificati soprattutto nei bambini che soffrivano di apnea notturna e avevano subito un’operazione chirurgica di asportazione delle tonsille o delle adenoidi.
Questi farmaci devono essere evitati non solo dai bambini, ma anche da altre persone: ragazzi sotto i 18 anni con problemi della funzionalità respiratoria o che hanno avuto interventi di rimozione delle tonsille e/o delle adenoidi, donne che allattano, persone che hanno già avuto problemi seri con l’utilizzo della codeina. I farmaci con codeina devono essere usati alla dose più bassa possibile e per un periodo il più breve possibile.
stop all’uso per i bambini
L’Agenzia Italiana del Farmaco ha disposto il ritiro dei medicinali per bambini che contengono codeina, un potente antidolorifico, perché possono causare gravi problemi respiratori. Vietato dunque l’uso di questi farmaci per bambini al di sotto dei 12 anni. I medicinali interessati dal provvedimento sono Tachidol bambini bustine e sciroppo, il generico Paracetamolo + Codeina Angenerico bustine e sciroppo e Lonarid bambini supposte. “Se ne hai in casa non usarli e riportali in farmacia – consiglia Altroconsumo – In generale, ricordiamo che il farmaco più adatto al trattamento del dolore nei bambini resta il paracetamolo o, in alternativa e a discrezione del pediatra, l’ibuprofene”.
La codeina è un farmaco oppiaceo che nell’organismo si trasforma in morfina. Alcune persone, spiega l’associazione, metabolizzano rapidamente la codeina per cui i livelli di morfina presenti nel sangue raggiungono in fretta un livello piuttosto elevato. È questo ad aumentare il rischio di effetti tossici, tra cui le difficoltà respiratorie. In particolare, questi problemi si sono verificati soprattutto nei bambini che soffrivano di apnea notturna e avevano subito un’operazione chirurgica di asportazione delle tonsille o delle adenoidi.
Questi farmaci devono essere evitati non solo dai bambini, ma anche da altre persone: ragazzi sotto i 18 anni con problemi della funzionalità respiratoria o che hanno avuto interventi di rimozione delle tonsille e/o delle adenoidi, donne che allattano, persone che hanno già avuto problemi seri con l’utilizzo della codeina. I farmaci con codeina devono essere usati alla dose più bassa possibile e per un periodo il più breve possibile.
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
Notizia del 3 settembre 2013.
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Trasfusioni, Corte Strasburgo: Italia paghi indennizzo a infettati
Gli italiani infettati da trasfusioni di sangue o da prodotti emoderivati hanno vinto oggi la loro battaglia a Strasburgo. La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che lo Stato deve versare a tutti gli infettati (si tratta di 162 cittadini) l’indennità integrativa speciale prevista dalla legge 210/1992. Nella decisione, non definitiva, pubblicata oggi dalla Corte si precisa che il decreto 78/2010 con cui il Governo italiano è intervenuto sulla questione della rivalutazione dell’indennizzo è incostituzionale perché viola il principio di non discriminazione.
Infatti il decreto in questione aveva annullato la rivalutazione (sulla base del tasso annuale di inflazione) per chi aveva era affetto dalla sindrome della talidomide (una delle due categorie di persone beneficiarie dell’indennità).
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Trasfusioni, Corte Strasburgo: Italia paghi indennizzo a infettati
Gli italiani infettati da trasfusioni di sangue o da prodotti emoderivati hanno vinto oggi la loro battaglia a Strasburgo. La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che lo Stato deve versare a tutti gli infettati (si tratta di 162 cittadini) l’indennità integrativa speciale prevista dalla legge 210/1992. Nella decisione, non definitiva, pubblicata oggi dalla Corte si precisa che il decreto 78/2010 con cui il Governo italiano è intervenuto sulla questione della rivalutazione dell’indennizzo è incostituzionale perché viola il principio di non discriminazione.
Infatti il decreto in questione aveva annullato la rivalutazione (sulla base del tasso annuale di inflazione) per chi aveva era affetto dalla sindrome della talidomide (una delle due categorie di persone beneficiarie dell’indennità).
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
notizia del 4 settembre 2013.
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Morte per puntura di zanzara, Codacons: colpa delle mancate disinfestazioni
In Italia, come nel Terzo Mondo, si può ancora morire di zanzare. E’ passata sotto silenzio la grave notizia di ieri della morte, a Reggio Emilia di una donna di 82 anni che, punta da una zanzara, è morta per essere stata infettata dal virus West Nile. Il fatto che la paziente fosse anziana e soffrisse di una sindrome immunodepressiva non toglie nulla alla gravità del fatto. Specie perché sono già 7 i casi di positività rilevati in Emilia-Romagna. A rilanciare l’allarme il Codacons che punta il dito contro l’assenza di un serio controllo da parte delle regioni, i comuni e le Asl che, per risparmiare soldi, hanno smesso di contrastare la proliferazioni delle zanzare, come sanno tutti gli italiani che questa estate sono stati tormentati da questi insetti.
L’Associazione rilancia: “Le disinfestazioni sono fatte ormai in modo saltuario, spesso solo dopo le proteste dei cittadini e, anche i comuni più virtuosi, smettono di disinfestare da fine settembre ad aprile. Gli interventi invernali, invece, sono indispensabili per eliminare il maggior numero di femmine svernanti che sopravvivono alle basse temperature invernali nascondendosi nei tombini, caditoie, rogge coperte, box, ascensori, cantine”.
Ma nessuno lo fa più. Costa troppo! Inevitabile, quindi, essere punti. Ma il rischio vero, come dimostra il caso di ieri, è il ritorno di malattie ormai debellate o l’arrivo di patologie che non avevano mai colpito l’Italia. Sono, infatti, decine le pericolose affezioni che questo insetto può trasmettere: Chikungunya (guarda caso colpì la stessa zona, Ravenna, nel 2007), Dengue, febbre gialla, malaria, innumerevoli encefaliti ecc ecc
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Morte per puntura di zanzara, Codacons: colpa delle mancate disinfestazioni
In Italia, come nel Terzo Mondo, si può ancora morire di zanzare. E’ passata sotto silenzio la grave notizia di ieri della morte, a Reggio Emilia di una donna di 82 anni che, punta da una zanzara, è morta per essere stata infettata dal virus West Nile. Il fatto che la paziente fosse anziana e soffrisse di una sindrome immunodepressiva non toglie nulla alla gravità del fatto. Specie perché sono già 7 i casi di positività rilevati in Emilia-Romagna. A rilanciare l’allarme il Codacons che punta il dito contro l’assenza di un serio controllo da parte delle regioni, i comuni e le Asl che, per risparmiare soldi, hanno smesso di contrastare la proliferazioni delle zanzare, come sanno tutti gli italiani che questa estate sono stati tormentati da questi insetti.
L’Associazione rilancia: “Le disinfestazioni sono fatte ormai in modo saltuario, spesso solo dopo le proteste dei cittadini e, anche i comuni più virtuosi, smettono di disinfestare da fine settembre ad aprile. Gli interventi invernali, invece, sono indispensabili per eliminare il maggior numero di femmine svernanti che sopravvivono alle basse temperature invernali nascondendosi nei tombini, caditoie, rogge coperte, box, ascensori, cantine”.
Ma nessuno lo fa più. Costa troppo! Inevitabile, quindi, essere punti. Ma il rischio vero, come dimostra il caso di ieri, è il ritorno di malattie ormai debellate o l’arrivo di patologie che non avevano mai colpito l’Italia. Sono, infatti, decine le pericolose affezioni che questo insetto può trasmettere: Chikungunya (guarda caso colpì la stessa zona, Ravenna, nel 2007), Dengue, febbre gialla, malaria, innumerevoli encefaliti ecc ecc
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
notizia del 4 settembre 2013.
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Risarcimenti per sangue infetto, Cittadinanzattiva: sentenza storica
“Una sentenza che fa “giustizia” in quanto riconosce a tutti i cittadini danneggiati da trasfusioni infette, emoderivati e vaccini, il diritto alla rivalutazione Istat dell’indennità integrativa speciale, che in termini pratici rappresenta il 90% del complessivo indennizzo; un diritto che ricordiamo è stato già sancito dalla Corte Costituzionale nel 2011. Proprio per questo chiediamo che lo Stato non proponga appello alla Grande Camera della stessa Corte Europea dei diritti umani”. Così Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva, commenta la decisione, non definitiva, della Corte Europea dei Diritti Umani.
“Ad oggi abbiamo cittadini danneggiati di seria A, che percepiscono l’Indennizzo direttamente da parte del Ministero della Salute, che dal primo bimestre 2012 ha provveduto a corrispondere l’indennità integrativa speciale correttamente rivalutata. Abbiamo poi cittadini di serie B che percepiscono invece l’indennizzo da parte di alcune Regioni come Abruzzo e Veneto dove a tutt’oggi non viene corrisposta la rivalutazione, e infine cittadini di serie C di Regioni come la Calabria dove si è persino sospeso l’erogazione dell’intero indennizzo.
Una situazione che oltre ad essere eticamente inaccettabile è manifestamente incostituzionale.
Inoltre, a fronte di sentenze di condanna nei confronti del Ministero della Salute in merito al risarcimento del danno biologico e all’’indennizzo previsto dalla Legge 210/92, lo stesso Ministero paga i cittadini con ritardi che possono raggiungere anche i 3 anni e solo a seguito di ulteriori azioni legali da parte degli stessi”.
Il Tribunale per i diritti del malato è a disposizione dei cittadini per offrire informazione, assistenza e consulenza per ripristinare lo stato di diritto. Sono già allo studio dei consulenti dell’Associazione le possibili azioni di intervento a tutela dei diritti dei cittadini.
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Risarcimenti per sangue infetto, Cittadinanzattiva: sentenza storica
“Una sentenza che fa “giustizia” in quanto riconosce a tutti i cittadini danneggiati da trasfusioni infette, emoderivati e vaccini, il diritto alla rivalutazione Istat dell’indennità integrativa speciale, che in termini pratici rappresenta il 90% del complessivo indennizzo; un diritto che ricordiamo è stato già sancito dalla Corte Costituzionale nel 2011. Proprio per questo chiediamo che lo Stato non proponga appello alla Grande Camera della stessa Corte Europea dei diritti umani”. Così Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i diritti del malato-Cittadinanzattiva, commenta la decisione, non definitiva, della Corte Europea dei Diritti Umani.
“Ad oggi abbiamo cittadini danneggiati di seria A, che percepiscono l’Indennizzo direttamente da parte del Ministero della Salute, che dal primo bimestre 2012 ha provveduto a corrispondere l’indennità integrativa speciale correttamente rivalutata. Abbiamo poi cittadini di serie B che percepiscono invece l’indennizzo da parte di alcune Regioni come Abruzzo e Veneto dove a tutt’oggi non viene corrisposta la rivalutazione, e infine cittadini di serie C di Regioni come la Calabria dove si è persino sospeso l’erogazione dell’intero indennizzo.
Una situazione che oltre ad essere eticamente inaccettabile è manifestamente incostituzionale.
Inoltre, a fronte di sentenze di condanna nei confronti del Ministero della Salute in merito al risarcimento del danno biologico e all’’indennizzo previsto dalla Legge 210/92, lo stesso Ministero paga i cittadini con ritardi che possono raggiungere anche i 3 anni e solo a seguito di ulteriori azioni legali da parte degli stessi”.
Il Tribunale per i diritti del malato è a disposizione dei cittadini per offrire informazione, assistenza e consulenza per ripristinare lo stato di diritto. Sono già allo studio dei consulenti dell’Associazione le possibili azioni di intervento a tutela dei diritti dei cittadini.
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
Influenza in arrivo, SIPPS: vaccinate i bambini!
Con l’autunno alle porte si preparano a fare la loro comparsa anche le malattie da raffreddamento. I dati forniti dal sistema di rilevazione INFLUNET, attivo dal 1999, mostrano un’incidenza media di periodo pari a 3,5 casi per 1.000 per settimana, per tutta la popolazione e rilevano, per le settimane di picco dell’epidemia influenzale, incidenze variabili da 5 a 14 casi per 1.000. Il vaccino antinfluenzale, oltre ad una protezione soggettiva, garantisce la salvaguardia di quanti sono a contatto con il vaccinato (“protezione di gregge”), impedendo in tal modo la diffusione del contagio ai conviventi e contatti. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale auspica che tale vaccinazione, praticabile a partire dal 6° mese di vita, possa essere attivamente offerta a tutti i soggetti in età pediatrica a rischio di conseguenze gravi, perché portatori di patologie croniche, in particolare dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio, come indicato nella Circolare del Ministero della Salute.
“L’influenza – dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS – è una delle più comuni malattie nel mondo e, al tempo stesso, rappresenta una potenziale minaccia di pandemia. E’ un grave problema che affligge la Sanità Pubblica a causa della ubiquità, contagiosità e variabilità antigenica dei virus influenzali, oltre all’esistenza di serbatoi animali e delle possibili gravi complicanze. Siamo convinti che la vaccinazione antinfluenzale rappresenti il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia e le sue complicanze. Tengo inoltre a sottolineare l’efficacia dei vaccini antinfluenzali: la loro composizione viene infatti aggiornata ogni anno”.
“Rapportando tali dati alla popolazione italiana – spiega Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara e vicepresidente SIPPS – si stima che ogni anno vengano colpiti, in media, da sindromi simil influenzali (ILI) circa 5 milioni di soggetti (con circa 8 milioni di soggetti colpiti negli anni di picco). I bambini e adolescenti fino ai 14 anni contraggono di più e per primi l’infezione contribuendo maggiormente alla diffusione della epidemia; i soggetti >65 anni sono quelli che pagano il maggior prezzo in termini di mortalità per le complicanze ad essa dovute”.
Con l’autunno alle porte si preparano a fare la loro comparsa anche le malattie da raffreddamento. I dati forniti dal sistema di rilevazione INFLUNET, attivo dal 1999, mostrano un’incidenza media di periodo pari a 3,5 casi per 1.000 per settimana, per tutta la popolazione e rilevano, per le settimane di picco dell’epidemia influenzale, incidenze variabili da 5 a 14 casi per 1.000. Il vaccino antinfluenzale, oltre ad una protezione soggettiva, garantisce la salvaguardia di quanti sono a contatto con il vaccinato (“protezione di gregge”), impedendo in tal modo la diffusione del contagio ai conviventi e contatti. La Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale auspica che tale vaccinazione, praticabile a partire dal 6° mese di vita, possa essere attivamente offerta a tutti i soggetti in età pediatrica a rischio di conseguenze gravi, perché portatori di patologie croniche, in particolare dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio, come indicato nella Circolare del Ministero della Salute.
“L’influenza – dichiara il Dott. Giuseppe Di Mauro, Presidente SIPPS – è una delle più comuni malattie nel mondo e, al tempo stesso, rappresenta una potenziale minaccia di pandemia. E’ un grave problema che affligge la Sanità Pubblica a causa della ubiquità, contagiosità e variabilità antigenica dei virus influenzali, oltre all’esistenza di serbatoi animali e delle possibili gravi complicanze. Siamo convinti che la vaccinazione antinfluenzale rappresenti il mezzo più efficace e sicuro per prevenire la malattia e le sue complicanze. Tengo inoltre a sottolineare l’efficacia dei vaccini antinfluenzali: la loro composizione viene infatti aggiornata ogni anno”.
“Rapportando tali dati alla popolazione italiana – spiega Gianni Bona, Direttore della Clinica Pediatrica dell’Università del Piemonte Orientale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità di Novara e vicepresidente SIPPS – si stima che ogni anno vengano colpiti, in media, da sindromi simil influenzali (ILI) circa 5 milioni di soggetti (con circa 8 milioni di soggetti colpiti negli anni di picco). I bambini e adolescenti fino ai 14 anni contraggono di più e per primi l’infezione contribuendo maggiormente alla diffusione della epidemia; i soggetti >65 anni sono quelli che pagano il maggior prezzo in termini di mortalità per le complicanze ad essa dovute”.
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
società a responsabilità limitata Domo Mea, - comunità-alloggio per anziani -
IL CdS precisa:
1) - È invece fondata la censura relativa al divieto di ospitare anziani titolari d’assegno d’accompagnamento, nei sensi di seguito esposti.
2) - L'indennità d’accompagnamento prevista dall’art. 1 della legge 1980 n. 18 spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata un’inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua; sono esclusi da tale indennità gl’invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in un istituto.
3) - Tale provvidenza, cioè, integra una misura assistenziale erogata dall’INPS e riflette l’esigenza di contribuire economicamente agli aiuti dei quali la persona totalmente inabile necessita per lo svolgimento anche dei più elementari atti della vita quotidiana, sicché il legislatore ha previsto che la sua erogazione non sia dovuta nel solo caso in cui la persona sia gratuitamente ricoverata presso una struttura pubblica. In altri termini, la legge non richiede affatto la condizione del non ricovero dell’inabile in un istituto, ma considera soltanto come ostacolo all’erogazione dell’indennità il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore (cass. Civ., sez. lav., 26 gennaio 2010 n. 1585 e 4 febbraio 2009 n. 2691).
4) - Pertanto, nei riguardi delle persone che siano assistite mediante il ricovero in strutture sociali e sociosanitarie, ma che debbano farsi carico in tutto o in parte della retta, il diritto alla percezione dell’assegno trova la sua ragion d'essere nell’onere economico che l’inabile deve sopportare per far fronte alle sue obbligazioni nei confronti della struttura residenziale che lo assiste.
5) - Sotto tali aspetti, il divieto ingiunto si configura quindi aprioristico ed immotivato nella sua portata, nell’assenza di altri espliciti riferimenti e argomentazioni.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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12/09/2013 201300351 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 19/06/2013
Numero 03859/2013 e data 12/09/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 giugno 2013
NUMERO AFFARE 00351/2013
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società a responsabilità limitata Domo Mea, con sede a Porto Torres, in persona della signora Bernardetta Tanca, per l’annullamento della determinazione del comune di Porto Torres 9 maggio 2011 prot. n. 19 notificatale il 16 maggio 2011, recante diffida ad eliminare inadempienze e violazioni dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di struttura assistenziale per anziani.
LA SEZIONE
Vista la relazione 16 gennaio 2013 prot. n. 755 con la quale il ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al comune di Porto Torres il 18 luglio 2011;
viste le controdeduzioni del comune di Porto Torres del 31 ottobre 2011;
vista la memoria di replica della società ricorrente, datata 18 novembre 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vito Carella.
Premesso:
La società ricorrente gestisce nel comune di Porto Torres una comunità-alloggio per anziani, autorizzata dal Comune con atto 11.12.2007 n. 18 ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge regionale della Sardegna 23.12.2005 n. 23.
A seguito di ispezione effettuata dal Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) nonchè di verifica svolta dalla locale Polizia municipale, con il provvedimento sopra indicato la società è stata diffidata a:
1. ridurre il numero degli ospiti a quello indicato nell’autorizzazione amministrativa, fissato in dodici persone autosufficienti;
2. risolvere il contratto di permanenza per gli anziani titolari di assegno di accompagnamento previsto per gl’invalidi civili nelle condizioni di cui all’art. 1 della legge 11 dicembre 1980 n. 18 e per gli anziani nelle condizioni di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, ai quali, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della stessa legge n. 18 del 1980, è concessa l’indennità d’accompagnamento;
3. non preparare in loco i pasti principali da somministrare agli ospiti, e ripristinare immediatamente il contratto di fornitura esterna.
Con il ricorso in esame, Domo Mea ha chiesto che suí punti 1 e 3 della predetta diffida sia pronunciata cessazione della materia del contendere, avendo essa presentato al comune di Porto Torres sia l’autocertificazione per l’abilitazione ad ospitare un numero di anziani superiore a quello in precedenza autorizzato, sia la notificazione igienico-sanitaria per gli alimenti.
Con sette motivi censura invece il divieto di ospitare anziani titolari di assegno d’accompagnamento, lamentando illogicità e contraddittorietà dell’atto impugnato, disparità di trattamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dell’art. 32 del regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge della regione Sardegna 23 dicembre 2005 n. 23, assenza di valido presupposto, essendo stato il verbale del N.A.S. impugnato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689, incompetenza del dirigente comunale ad emanare la diffida, omesso avviso d’avvio di procedimento, insufficiente motivazione, omessa indicazione del termine per proporre ricorso e dell’autorità alla quale proporlo.
La relazione ministeriale, alla luce delle controdeduzioni comunali e tenuto conto delle repliche prodotte dalla ricorrente, dopo aver precisato che essa non ha provveduto al pagamento del contributo unificato, ha concluso per il rigetto del gravame in quanto infondato.
Considerato:
1. Preliminarmente va richiamato il principio, risalente all’art. 19 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, d’irrilevanza, ai fini dell'instaurazione e prosieguo del giudizio o di un procedimento contenzioso, dell'assolvimento dei relativi oneri tributari, salvo il persistente obbligo di regolarizzazione a carico dell’ufficio che ha ricevuto l’atto (Cons. St.: Sez. II, 25 novembre 1992 n. 418, sez.VI, 23 luglio 2008 n. 3647, Sez. I, 6 luglio 2011 n. 4053/2010).
Infatti, la suddetta disposizione, come sostituita dall’art. 16 del d.p.r. 30 dicembre 1982 n. 955, prescrive che “Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo”
Orbene, a’ termini del citato art. 31, comma 2, modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 473, la regolarizzazione è eseguita “esclusivamente” dagli uffici del registro mediante annotazione sull’atto o documento della “sanzione amministrativa riscossa”, da cui discende che la riscossione può essere anche coattiva e che i relativi accertamenti, nonché violazioni riscontrate, non possono precludere l’esercizio delle funzioni esplicitate dalla norma, dato che l’art. 19 impone, appunto, ai giudici ed ai pubblici ufficiali d’accettare e d’assumere a base dei propri provvedimenti l’atto fiscalmente non in regola.
2. Relativamente alla mancata indicazione, nell’atto impugnato, dell’autorità alla quale proporre ricorso e del relativo termine, tale irregolarità non incide sulla validità dell’atto impugnato, ma semmai legittima la rimessione in termini di chi abbia errato nel proporre un ricorso; nella specie, il ricorso straordinario è stato proposto ritualmente e tempestivamente, e perciò la doglianza è priva di significato.
3. Nel merito, va disatteso il motivo concernente la richiesta della ricorrente di cessazione della materia del contendere sui punti 1 e 3 delle prescrizioni, perché tale pronuncia presuppone l’avvenuta soddisfazione dell’interesse fatto valere col ricorso.
Nella specie, la presentazione delle domande volte a conseguire l’abilitazione ad ospitare un numero di anziani superiore a quello in precedenza autorizzato e a confezionare gli alimenti destinati al consumo, nell’assenza di esplicita autorizzazione comunale e igienico-sanitaria, non valgono a superare le contestazioni contenute nella diffida. Infatti, come previsto dall’art. 33 del regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge della regione Sardegna 23 dicembre 2005 n. 23, la diffida, lungi dal rappresentare una misura amministrativa autonoma, costituisce attivazione logicamente prioritaria rispetto alle più gravi determinazioni dell’ordine di sospensione e della revoca, nei casi di mancato adeguamento e superamento delle carenze riscontrate. Essa, cioè, assolve alla funzione di mezzo di comunicazione dell’avvio del procedimento destinato a culminare nella statuizione sanzionatoria in modo da soddisfare le esigenze del giusto procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e pertanto, non essendo stata la diffida né rimossa dall’Amministrazione né seguìta da positivi accertamenti, non si può dare luogo all’invocata cessazione della materia del contendere.
3. È invece fondata la censura relativa al divieto di ospitare anziani titolari d’assegno d’accompagnamento, nei sensi di seguito esposti.
L'indennità d’accompagnamento prevista dall’art. 1 della legge 1980 n. 18 spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata un’inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua; sono esclusi da tale indennità gl’invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in un istituto.
Tale provvidenza, cioè, integra una misura assistenziale erogata dall’INPS e riflette l’esigenza di contribuire economicamente agli aiuti dei quali la persona totalmente inabile necessita per lo svolgimento anche dei più elementari atti della vita quotidiana, sicché il legislatore ha previsto che la sua erogazione non sia dovuta nel solo caso in cui la persona sia gratuitamente ricoverata presso una struttura pubblica. In altri termini, la legge non richiede affatto la condizione del non ricovero dell’inabile in un istituto, ma considera soltanto come ostacolo all’erogazione dell’indennità il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore (cass. Civ., sez. lav., 26 gennaio 2010 n. 1585 e 4 febbraio 2009 n. 2691).
Pertanto, nei riguardi delle persone che siano assistite mediante il ricovero in strutture sociali e sociosanitarie, ma che debbano farsi carico in tutto o in parte della retta, il diritto alla percezione dell’assegno trova la sua ragion d'essere nell’onere economico che l’inabile deve sopportare per far fronte alle sue obbligazioni nei confronti della struttura residenziale che lo assiste.
Sotto tali aspetti, il divieto ingiunto si configura quindi aprioristico ed immotivato nella sua portata, nell’assenza di altri espliciti riferimenti e argomentazioni.
4. Verosimilmente il divieto di ospitare persone titolari di assegno di accompagnamento è in connessione con la circostanza che il presidio è stato autorizzato quale comunità-alloggio per anziani autosufficienti.
Senonchè l’art. 11 del regolamento d’attuazione dell’art. 43 della legge della regione Sardegna 23 dicembre 2005 n. 23, all’art. 7 prevede altresì che “Al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all’inserimento, una condizione di non autosufficienza le comunità alloggio possono prevedere uno specifico nucleo con le dotazioni strutturali, di personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate di cui all’articolo 13, in una zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura. In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di non autosufficienza”.
In un siffatto contesto normativo, specie con riguardo all’incontestata censura di contraddittorietà (nel caso specificato in ricorso proprio il Comune avrebbe avviato alla struttura un anziano non autosufficiente), si rende indispensabile una testuale esplicitazione, da parte del Comune, delle funzionali condizioni operative della struttura (le controdeduzioni si pongono invero ad integrazione dell’atto impugnato).
4. Data la prevalenza dei profili di doglianza esaminati, restano assorbite le restanti censure.
In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto in parte, annullando il divieto di ospitare anziani titolari di assegno d’accompagnamento; salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto in parte, come specificato in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vito Carella Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
IL CdS precisa:
1) - È invece fondata la censura relativa al divieto di ospitare anziani titolari d’assegno d’accompagnamento, nei sensi di seguito esposti.
2) - L'indennità d’accompagnamento prevista dall’art. 1 della legge 1980 n. 18 spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata un’inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua; sono esclusi da tale indennità gl’invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in un istituto.
3) - Tale provvidenza, cioè, integra una misura assistenziale erogata dall’INPS e riflette l’esigenza di contribuire economicamente agli aiuti dei quali la persona totalmente inabile necessita per lo svolgimento anche dei più elementari atti della vita quotidiana, sicché il legislatore ha previsto che la sua erogazione non sia dovuta nel solo caso in cui la persona sia gratuitamente ricoverata presso una struttura pubblica. In altri termini, la legge non richiede affatto la condizione del non ricovero dell’inabile in un istituto, ma considera soltanto come ostacolo all’erogazione dell’indennità il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore (cass. Civ., sez. lav., 26 gennaio 2010 n. 1585 e 4 febbraio 2009 n. 2691).
4) - Pertanto, nei riguardi delle persone che siano assistite mediante il ricovero in strutture sociali e sociosanitarie, ma che debbano farsi carico in tutto o in parte della retta, il diritto alla percezione dell’assegno trova la sua ragion d'essere nell’onere economico che l’inabile deve sopportare per far fronte alle sue obbligazioni nei confronti della struttura residenziale che lo assiste.
5) - Sotto tali aspetti, il divieto ingiunto si configura quindi aprioristico ed immotivato nella sua portata, nell’assenza di altri espliciti riferimenti e argomentazioni.
Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
12/09/2013 201300351 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 19/06/2013
Numero 03859/2013 e data 12/09/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 giugno 2013
NUMERO AFFARE 00351/2013
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società a responsabilità limitata Domo Mea, con sede a Porto Torres, in persona della signora Bernardetta Tanca, per l’annullamento della determinazione del comune di Porto Torres 9 maggio 2011 prot. n. 19 notificatale il 16 maggio 2011, recante diffida ad eliminare inadempienze e violazioni dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di struttura assistenziale per anziani.
LA SEZIONE
Vista la relazione 16 gennaio 2013 prot. n. 755 con la quale il ministero dell’interno, dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, notificato al comune di Porto Torres il 18 luglio 2011;
viste le controdeduzioni del comune di Porto Torres del 31 ottobre 2011;
vista la memoria di replica della società ricorrente, datata 18 novembre 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Vito Carella.
Premesso:
La società ricorrente gestisce nel comune di Porto Torres una comunità-alloggio per anziani, autorizzata dal Comune con atto 11.12.2007 n. 18 ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge regionale della Sardegna 23.12.2005 n. 23.
A seguito di ispezione effettuata dal Nucleo Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) nonchè di verifica svolta dalla locale Polizia municipale, con il provvedimento sopra indicato la società è stata diffidata a:
1. ridurre il numero degli ospiti a quello indicato nell’autorizzazione amministrativa, fissato in dodici persone autosufficienti;
2. risolvere il contratto di permanenza per gli anziani titolari di assegno di accompagnamento previsto per gl’invalidi civili nelle condizioni di cui all’art. 1 della legge 11 dicembre 1980 n. 18 e per gli anziani nelle condizioni di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118, ai quali, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della stessa legge n. 18 del 1980, è concessa l’indennità d’accompagnamento;
3. non preparare in loco i pasti principali da somministrare agli ospiti, e ripristinare immediatamente il contratto di fornitura esterna.
Con il ricorso in esame, Domo Mea ha chiesto che suí punti 1 e 3 della predetta diffida sia pronunciata cessazione della materia del contendere, avendo essa presentato al comune di Porto Torres sia l’autocertificazione per l’abilitazione ad ospitare un numero di anziani superiore a quello in precedenza autorizzato, sia la notificazione igienico-sanitaria per gli alimenti.
Con sette motivi censura invece il divieto di ospitare anziani titolari di assegno d’accompagnamento, lamentando illogicità e contraddittorietà dell’atto impugnato, disparità di trattamento, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, violazione dell’art. 32 del regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge della regione Sardegna 23 dicembre 2005 n. 23, assenza di valido presupposto, essendo stato il verbale del N.A.S. impugnato ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n. 689, incompetenza del dirigente comunale ad emanare la diffida, omesso avviso d’avvio di procedimento, insufficiente motivazione, omessa indicazione del termine per proporre ricorso e dell’autorità alla quale proporlo.
La relazione ministeriale, alla luce delle controdeduzioni comunali e tenuto conto delle repliche prodotte dalla ricorrente, dopo aver precisato che essa non ha provveduto al pagamento del contributo unificato, ha concluso per il rigetto del gravame in quanto infondato.
Considerato:
1. Preliminarmente va richiamato il principio, risalente all’art. 19 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, d’irrilevanza, ai fini dell'instaurazione e prosieguo del giudizio o di un procedimento contenzioso, dell'assolvimento dei relativi oneri tributari, salvo il persistente obbligo di regolarizzazione a carico dell’ufficio che ha ricevuto l’atto (Cons. St.: Sez. II, 25 novembre 1992 n. 418, sez.VI, 23 luglio 2008 n. 3647, Sez. I, 6 luglio 2011 n. 4053/2010).
Infatti, la suddetta disposizione, come sostituita dall’art. 16 del d.p.r. 30 dicembre 1982 n. 955, prescrive che “Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo”
Orbene, a’ termini del citato art. 31, comma 2, modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 473, la regolarizzazione è eseguita “esclusivamente” dagli uffici del registro mediante annotazione sull’atto o documento della “sanzione amministrativa riscossa”, da cui discende che la riscossione può essere anche coattiva e che i relativi accertamenti, nonché violazioni riscontrate, non possono precludere l’esercizio delle funzioni esplicitate dalla norma, dato che l’art. 19 impone, appunto, ai giudici ed ai pubblici ufficiali d’accettare e d’assumere a base dei propri provvedimenti l’atto fiscalmente non in regola.
2. Relativamente alla mancata indicazione, nell’atto impugnato, dell’autorità alla quale proporre ricorso e del relativo termine, tale irregolarità non incide sulla validità dell’atto impugnato, ma semmai legittima la rimessione in termini di chi abbia errato nel proporre un ricorso; nella specie, il ricorso straordinario è stato proposto ritualmente e tempestivamente, e perciò la doglianza è priva di significato.
3. Nel merito, va disatteso il motivo concernente la richiesta della ricorrente di cessazione della materia del contendere sui punti 1 e 3 delle prescrizioni, perché tale pronuncia presuppone l’avvenuta soddisfazione dell’interesse fatto valere col ricorso.
Nella specie, la presentazione delle domande volte a conseguire l’abilitazione ad ospitare un numero di anziani superiore a quello in precedenza autorizzato e a confezionare gli alimenti destinati al consumo, nell’assenza di esplicita autorizzazione comunale e igienico-sanitaria, non valgono a superare le contestazioni contenute nella diffida. Infatti, come previsto dall’art. 33 del regolamento di attuazione dell’art. 43 della legge della regione Sardegna 23 dicembre 2005 n. 23, la diffida, lungi dal rappresentare una misura amministrativa autonoma, costituisce attivazione logicamente prioritaria rispetto alle più gravi determinazioni dell’ordine di sospensione e della revoca, nei casi di mancato adeguamento e superamento delle carenze riscontrate. Essa, cioè, assolve alla funzione di mezzo di comunicazione dell’avvio del procedimento destinato a culminare nella statuizione sanzionatoria in modo da soddisfare le esigenze del giusto procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e pertanto, non essendo stata la diffida né rimossa dall’Amministrazione né seguìta da positivi accertamenti, non si può dare luogo all’invocata cessazione della materia del contendere.
3. È invece fondata la censura relativa al divieto di ospitare anziani titolari d’assegno d’accompagnamento, nei sensi di seguito esposti.
L'indennità d’accompagnamento prevista dall’art. 1 della legge 1980 n. 18 spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata un’inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua; sono esclusi da tale indennità gl’invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in un istituto.
Tale provvidenza, cioè, integra una misura assistenziale erogata dall’INPS e riflette l’esigenza di contribuire economicamente agli aiuti dei quali la persona totalmente inabile necessita per lo svolgimento anche dei più elementari atti della vita quotidiana, sicché il legislatore ha previsto che la sua erogazione non sia dovuta nel solo caso in cui la persona sia gratuitamente ricoverata presso una struttura pubblica. In altri termini, la legge non richiede affatto la condizione del non ricovero dell’inabile in un istituto, ma considera soltanto come ostacolo all’erogazione dell’indennità il tempo in cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore (cass. Civ., sez. lav., 26 gennaio 2010 n. 1585 e 4 febbraio 2009 n. 2691).
Pertanto, nei riguardi delle persone che siano assistite mediante il ricovero in strutture sociali e sociosanitarie, ma che debbano farsi carico in tutto o in parte della retta, il diritto alla percezione dell’assegno trova la sua ragion d'essere nell’onere economico che l’inabile deve sopportare per far fronte alle sue obbligazioni nei confronti della struttura residenziale che lo assiste.
Sotto tali aspetti, il divieto ingiunto si configura quindi aprioristico ed immotivato nella sua portata, nell’assenza di altri espliciti riferimenti e argomentazioni.
4. Verosimilmente il divieto di ospitare persone titolari di assegno di accompagnamento è in connessione con la circostanza che il presidio è stato autorizzato quale comunità-alloggio per anziani autosufficienti.
Senonchè l’art. 11 del regolamento d’attuazione dell’art. 43 della legge della regione Sardegna 23 dicembre 2005 n. 23, all’art. 7 prevede altresì che “Al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta, successivamente all’inserimento, una condizione di non autosufficienza le comunità alloggio possono prevedere uno specifico nucleo con le dotazioni strutturali, di personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate di cui all’articolo 13, in una zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura. In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di non autosufficienza”.
In un siffatto contesto normativo, specie con riguardo all’incontestata censura di contraddittorietà (nel caso specificato in ricorso proprio il Comune avrebbe avviato alla struttura un anziano non autosufficiente), si rende indispensabile una testuale esplicitazione, da parte del Comune, delle funzionali condizioni operative della struttura (le controdeduzioni si pongono invero ad integrazione dell’atto impugnato).
4. Data la prevalenza dei profili di doglianza esaminati, restano assorbite le restanti censure.
In forza delle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto in parte, annullando il divieto di ospitare anziani titolari di assegno d’accompagnamento; salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto in parte, come specificato in motivazione.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Vito Carella Raffaele Carboni
IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
Nuovi farmaci: arriva il triangolo nero rovesciato.
Ecco cosa significa
Da questo autunno sui foglietti illustrativi di alcuni farmaci è comparso un triangolo nero rovesciato, con a fianco l’indicazione “Questo medicinale è soggetto a monitoraggio addizionale”. Cosa significa? Che sono farmaci nuovi o che ci sono ancora pochi dati sulla loro sicurezza. La nuova indicazione, introdotta dall’Agenzia europea dei medicinali, sollecita dunque i pazienti che usano tali farmaci a rivolgersi all’Aifa e ai sistemi di farmacovigilanza se notano uno o più effetti collaterali inaspettati.
Tutti i farmaci che riportano il simbolo – qui l’elenco completo che viene aggiornato ogni mese – hanno queste caratteristiche: contengono nuove sostanze; sono disponibili solo pochi dati sulla loro sicurezza; sono medicinali biologici, come ad esempio i vaccini.
Lo scopo del simbolo, ricorda Altroconsumo, è dunque quello di incoraggiare operatori sanitari e pazienti a segnalare sospette reazioni avverse osservate con l’uso del medicinale, da tenere più sotto sorveglianza proprio perché sono nuovi e i dati sono ancora pochi. La procedura di segnalazione è regolamentata dalle norme sulla farmacovigilanza. Per inviare la segnalazione, bisogna andare nella sezione “sicurezza” del sito dell’Agenzia italiana del farmaco e seguire la procedura indicata. Verrà chiesto di compilare una scheda, specifica per i cittadini o per gli operatori sanitari come farmacisti, medici e infermieri, che dovrà poi essere inviata via mail al responsabile di farmacovigilanza della propria Asl di residenza.
Ecco cosa significa
Da questo autunno sui foglietti illustrativi di alcuni farmaci è comparso un triangolo nero rovesciato, con a fianco l’indicazione “Questo medicinale è soggetto a monitoraggio addizionale”. Cosa significa? Che sono farmaci nuovi o che ci sono ancora pochi dati sulla loro sicurezza. La nuova indicazione, introdotta dall’Agenzia europea dei medicinali, sollecita dunque i pazienti che usano tali farmaci a rivolgersi all’Aifa e ai sistemi di farmacovigilanza se notano uno o più effetti collaterali inaspettati.
Tutti i farmaci che riportano il simbolo – qui l’elenco completo che viene aggiornato ogni mese – hanno queste caratteristiche: contengono nuove sostanze; sono disponibili solo pochi dati sulla loro sicurezza; sono medicinali biologici, come ad esempio i vaccini.
Lo scopo del simbolo, ricorda Altroconsumo, è dunque quello di incoraggiare operatori sanitari e pazienti a segnalare sospette reazioni avverse osservate con l’uso del medicinale, da tenere più sotto sorveglianza proprio perché sono nuovi e i dati sono ancora pochi. La procedura di segnalazione è regolamentata dalle norme sulla farmacovigilanza. Per inviare la segnalazione, bisogna andare nella sezione “sicurezza” del sito dell’Agenzia italiana del farmaco e seguire la procedura indicata. Verrà chiesto di compilare una scheda, specifica per i cittadini o per gli operatori sanitari come farmacisti, medici e infermieri, che dovrà poi essere inviata via mail al responsabile di farmacovigilanza della propria Asl di residenza.
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
qui l’elenco completo
ecco il link
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/doc ... 142453.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ecco il link
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/doc ... 142453.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
sempre relativo alla segnalazione
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http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/con ... medicinali" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Notizie Sanitarie da sapere trovate su Internet
sempre relativo al problema di cui sopra.
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili" onclick="window.open(this.href);return false;
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