D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

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gigi60

D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da gigi60 »

Ciao a tutti metto in evidenza il seguente messaggio ; inps con la seguente dicitura- (6 Scatti Contr. MES.INPS‏)

A partire dalla mensilita' di settembre 2013 si e' provveduto a rideterminare la rateizzazione in 23 rate (scadenza 31/7/2015) del debito contributivo dal 01/01/2012 al 31/07/2013 emerso dall'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011 (maggiorazione della base pensionabile- 6 aumenti periodici di stipendio).
se qualcuno potrebbe delucidarmi in merito grazie a tutti .


Salvo.
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da Salvo. »

http://forum.grnet.it/polizia-penitenzi ... 11397.html" onclick="window.open(this.href);return false;
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angri62
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da angri62 »

gigi60 ha scritto:Ciao a tutti metto in evidenza il seguente messaggio ; inps con la seguente dicitura- (6 Scatti Contr. MES.INPS‏)

A partire dalla mensilita' di settembre 2013 si e' provveduto a rideterminare la rateizzazione in 23 rate (scadenza 31/7/2015) del debito contributivo dal 01/01/2012 al 31/07/2013 emerso dall'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011 (maggiorazione della base pensionabile- 6 aumenti periodici di stipendio).
se qualcuno potrebbe delucidarmi in merito grazie a tutti .
cè ancora molto da capire. in allega una bozza.
ciao
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da Salvo. »

Insomma, settembre inizia il prelievo forzoso..
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angri62
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da angri62 »

Salvo. ha scritto:Insomma, settembre inizia il prelievo forzoso..
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1997, n. 165
Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego. (GU n.139 del 17-6-1997 )
note: Entrata in vigore del decreto: 2-7-1997. Le disposizioni di cui al Titolo I entrano in vigore dal 1 gennaio 1998
Art. 4.
Maggiorazione della base pensionabile

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo
13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma
9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2,
comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma
15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito
dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21
della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla
base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal
servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del
collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla
contribuzione previdenziale di cui al comma 3.
2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresi',
attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo
pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma
3, calcolata in relazione ai limiti di eta' anagrafica previsti per
il grado rivestito.
3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai
commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti
aumenti, compresi gli ufficiali "a disposizione" dei ruoli normali e
speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del
tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico e'
computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva
e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8
agosto 1995, n. 335, e' progressivamente incrementato secondo le
percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto.
Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico e'
liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla
citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura
ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello
stipendio.
4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio
di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti
del personale che esercita la facolta' di opzione prevista
dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995.



Note all'art. 4:
- L'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804
(Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater della legge
18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art.
12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina,
dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato), cosi'
recita:
"Art. 13. - Ai generali ed ai colonnelli nella
posizione di a disposizione, all'atto della cessazione
dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione
dell'indennita' di buonuscita sono attribuiti, in luogo
della promozione, soppressa con l'art. 1 della presente
legge, 6 aumenti periodici di stipendio in aggiunta a
qualsiasi altro beneficio spettante.
(Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono
attribuiti, in luogo della promozione dal giorno
antecedente a quello del raggiungimento del limite di
eta', soppressa con l'art. 1 della presente legge,
anche ai generali e ai colonnelli in servizio
permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o
che siano stati valutati una o piu' volte giudicati idonei
ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al
presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili
con il beneficio previsto dall'art. 2, secondo comma,
della legge 24 maggio 1970, n. 336)".
- Il comma 9-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio
1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e
modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n.
574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali
delle Forze armate e della Guardia di finanza) inserito
dall'art. 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n.
404, cosi' recita: "9-bis. A tutti gli ufficiali e' data la
facolta' di chiedere in luogo della promozione di cui
al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la
cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di
stipendio ai soli fini pensionistici e della
liquidazione della indennita' di buonuscita. In tal caso
gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare
ad anzianita', di cui all'art. 34 della legge 20 settembre
1980, n. 574, con decorrenza dal giorno succcessivo alla
loro cessazione dal servizio. Detta facolta' di opzione e'
riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali
cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1985".
- Il comma 15-bis del D.L. 16 settembre 1987, n. 379,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1987, n. 458 (Misure urgenti per la concessione di
miglioramenti economici al personale militare e per la
riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e
militari dello Stato e del personale ad essi
collegato ed equiparato), come sostituito dall'art. 11
della legge (8 agosto 1990, n. 231, cosi' recita: "15-bis.
Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi
corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22
luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e
marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano
dal servizio per eta' o perche' divenuti permanentemente
inabili al servizio incondizionato o perche'
deceduti, sono attribuiti, ai soli fini
pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di
buonuscita, sei scatti calcolati sull'ultimo stipendio,
ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e
gli scatti generici, in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche
ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano
dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a
condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio
effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si
tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria
di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212".
- L'art. 32 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196
(Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992,
n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle
norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate) cosi'
recita:
"Art. 32 (Disposizioni diverse) - 1. Ai volontari di
truppa in servizio permanente delle Forze armate
compete il trattamento stipendiale previsto per gli
appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla
base della corrispondenza dei gradi di cui alla tabella
"A/1" allegata al presente decreto, fatta eccezione
del trattamento accessorio e dell'indennita' pensionabile
di cui all'art. 43, comma 3, della legge 1 aprile 1981, n.
121.
2. Ad essi sono attribuite le indennita' operative, di
cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennita'
militare nelle misure percepite dal sergente o gradi
corrispondenti, nonche' il compenso per prestazioni
straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge
8 agosto 1990, n. 231.
3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa
in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
nonche' dell'art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14
novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della
legge 8 agosto 1990, n. 231".
- L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232
(Copertura per le spese derivanti dall'applicazione
dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al
personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi di polizia) e' il seguente:
"Art. 21 (Modifica dell'art. 6-bis del decretolegge 21
settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1987, n. 472). - 1. Al personale
della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei
commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e
agenti, al personale appartenente ai
corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del
personale della Polizia di Stato che espleta attivita'
tecnicoscientifica o tecnica ed al personale delle Forze
di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal
servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente
inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti
ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a
qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno
del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i
benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'art. 2, commi 5, 6 e
10 e all'art. 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche al personale che chieda di essere collocato in
quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di
eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di
collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e
non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono
maturate entrambe le predette anzianita'; per il
personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e
trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, il predetto
termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto
personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di presentazione della domanda; per
le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la
decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo
e' fissata per il 1 luglio 1991.
3-bis. Al personale dirigente indicato nel
diciannovesimo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come sostituito dall'art. 20 della legge 10
ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale
dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi
dal servizio nelle condizioni previste dai commi 1 e
2, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della
legge 10 dicembre 1973, n. 804".
- L'art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992, cosi' recita:
"Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle
pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS,
l'importo della pensione e' determinato dalla somma:
a) della quota di pensione corrispondente all'importo
relativo alle anzianita' contributive acquisite
anteriormente al 1 gennaio 1993, calcolato con
riferimento alla data di decorrenza della pensione
secondo la normativa vigente precedentemente alla data
anzidetta che a tal fine resta confermata in via
transitoria, anche per quanto concerne il periodo di
riferimento per la determinazione della retribuzione
pensionabile;
b) della quota di pensione corrispondente
all'importo del trattamento pensionistico relativo
alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1
gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente
decreto".
- Il comma 9 dell'art. 2 della legge n. 335/1995, cosi'
recita: "9. Con effetto dal 1 gennaio 1996, per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per
le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, si applica, ai fini della
determinazione della base contributiva e pensionabile,
l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto
del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per
l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e
assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in
servizio all'estero".
- Il comma 23 dell'art. 1 della legge n. 335/1995,
cosi' recita: "23. Per i lavoratori di cui ai commi
12 e 13 la pensione e' conseguibile a condizione
della sussistenza dei requisiti di anzianita'
contributiva e anagrafica previsti dalla normativa
previgente, che a tal fine resta confermata in via
transitoria come integrata dalla presente legge. Ai
medesimi lavoratori e' data facolta' di optare per la
liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente
con le regole del sistema contributivo, ivi comprese
quelle relative ai requsiti di accesso alla prestazione
di cui al comma 19, a condizione che abbiano
maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a
quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo".
- Il secondo comma dell'art. 17 della legge 5 maggio
1976, n. 187 (Riordinamento di indennita' ed altri
provvedimenti per le Forze armate) cosi' recita: "A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per i militari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica il servizio prestato nelle condizioni di
impiego di cui ai predetti articoli 2 e 6, con
percezione delle relative indennita', e' computato con
l'aumento di un quinto. Per lo stesso personale, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono altresi' considerati validi ai fini della
attribuzione del predetto beneficio anche i periodi
gia' computati per l'attribuzione dell'indennita' e dei
relativi aumenti triennali di cui all'art. 10 della legge
27 maggio 1970, n. 365, e alla tabella VIII annessa alla
legge predetta. L'aumento non e' cumulabile con quello
previsto dall'art. 20 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n.1092".
- Gli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), cosi' recitano:
"Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su
costa). - Il servizio prestato dai militari della
Marina a bordo di navi in armamento o in riserva e'
aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il
servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo
di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio
di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del
Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo
degli agenti di custodia, nonche' dagli appartenenti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il beneficio di cui al precedente comma compete
anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come
medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su
navi mercantili che trasportano emigranti e al
personale civile, compreso quello operaio,
dell'amministrazione militare che prende imbarco a bordo
delle navi militari.
Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o
in riserva dai militari addetti alle macchine e' aumentato
di due quinti.
Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il
servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla
costa in tempo di guerra e' aumentato della meta'.
Art. 20 (Servizio di volo). - Il servizio di volo,
prestato con percezione delle relative indennita'
mensili, e' aumentato di un terzo.
Art. 21 (Servizio di confine). - Il servizio prestato ai
confini di terra come sottufficiale o militare di truppa
del Corpo della guardia di finanza e' computato con
l'aumento della meta' per i primi due anni e di un terzo
per il tempo successivo.
Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso
in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto
servizio fosse stato prestato senza interruzione.
Art. 22 (Servizio prestato nei reparti di correzione
o negli stabilimenti militari di pena). - Il servizio del
personale militare addetto ai reparti di correzione o agli
stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di
un quinto".
- Il quinto comma dell'art. 8 della legge 27 dicembre
1973, n. 838 (Ordinamento degli uffici degli addetti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio
all'estero e trattamento economico del personale della
Difesa ivi destinato) e' il seguente: "Al personale di
cui al secondo comma del precedente articolo si
applicano, inoltre, le norme che regolano, per il
personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai
fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto
nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate".
- Il quinto comma dell'art. 3 della legge 27 maggio
1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennita'
alle forze di polizia ed al personale civile degli
istituti penitenziari), cosi' recita: "Ai fini della
liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio
comunque prestato con percezione dell'indennita' per
servizio di istituto o di quelle indennita' da essa
assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n.
967, e' computato con l'aumento di un quinto".
- Per il testo della tabella A allegata alla legge n.
335/1995, si veda in nota all'art. 3.
Salvo.
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

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In parole povere angri62,che dice quel papiro?
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da angri62 »

Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201
Capo IV
Riduzioni di spesa. Pensioni
Art. 24 Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

In vigore dal 7 luglio 2012
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni
internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio,
la stabilità economico
-
finanziaria e
a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza
della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformità dei seguenti principi e
criteri:
a) equità e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei
privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla
prosecuzione della vita lavorativa;
c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione,
armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimentoalle anzianità contributive maturate a
decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo
il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità
contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente
decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di
vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensioni
stica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,
maturano i requisiti a partire dalla medesima data,
le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi
6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
(176)
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10
e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
(176)
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'As
sicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti
dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i
limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di
trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di
vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integra
zioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto
limite massimo di flessibilità.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i
requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto - legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del
decreto -legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso
un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1°gennaio 2012
i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei
termini di seguito indicati:
a) 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico è fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito ana
grafico è fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22 -ter, comma 1, del decreto -
legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
d) per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione
di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo
1, comma 6, lettera b), della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di
un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione
risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito
contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno
sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente
calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate
dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche
per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il
predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno,
a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto
requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settant'anni, ferma
restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 2 del decreto -legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8
agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla
prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.
(177)
8. A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui
all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, è incrementato di un anno.
(177)
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO
e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione
di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'età
minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti
agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto -legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, la predetta età minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12,
comma 12 - bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del
pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico
comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12
del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, per gli adeguamenti successi vi a quanto previsto dal secondo periodo del
presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è abrogato.
(177)
10. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a
carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i
requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai
requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata
un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,
con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi
sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere
dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni;
tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione
percentuale è proporzionale al numero di mesi.
(177) (185)
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il
primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 il diritto alla
pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, può essere conseguito, altresì, al
compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e
accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che
l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo
soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del
prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per
l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, co
mmi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da
considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la
revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia
mensile non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse
modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui al comma 10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto -
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate
le seguenti modifiche:
a) al comma 12 -bis dopo le parole "e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni," aggiungere le seguenti: "e il requisito contributivo ai fini del
conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica";
b) al comma 12 - ter alla lettera a) le parole "i requisiti di età" sono sostituite dalle seguenti: "i
requisiti di età e di anzianità contributiva";
c) al comma 12 - quater, al primo periodo, è soppressa, alla fine, la parola "anagrafici".
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con
decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità
previste dall'articolo 12 del decreto - legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12 -ter dell'articolo 12 del citato decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che
maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della
legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonché nei limiti delle
risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorché
maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
(178)
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4
dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
(176)
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi
stipulati entro il 4 dicembre 2011;
(176)
c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a
carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma
28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in tale secondo caso
gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60
anni di età, ancorché o prima del compimento della predetta età i requisiti per l’accesso
al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
(184)
d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati
alla prosecuzione volontaria della contribuzione;
(176) (192)
e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal
servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto -legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera, l’istituto
dell’esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato
emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati i commi da 1 a 6 dell’ articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che
continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera. Sono altresì
disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle
dell’istituto dell’esonero dal servizio;
(176)
e -bis) ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere
in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio
del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento
indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23
agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.
(187) (193)
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politi che sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi (186) dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità di attuazione del
comma 14, ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti
interessati ai fini della concessione del beneficio di cui al comma 14 nel limite delle risorse
predeterminate in 245 milioni di euro per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014,
1.040 milioni di euro per l’anno 2015, 1.220 milioni di euro per l’anno 2016, 1.030 milioni di
euro per l’anno 2017, 610 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni di euro per l’anno
2019. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoragg
io, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell’inizio del periodo di esonero di cui
alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui
al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti enti non prenderanno in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla
disposizione di cui al comma 14. Nell’ambito del predetto limite numerico sono computati
anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 del presente articolo e di quello
relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall’ articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite
numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che
maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui
al comma 12 del presente articolo.
(188) (194)
15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono
liquidate a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della
medesima:
a) i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva
di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell’entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B
allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il
trattamento della pensione anticipata al compimento di un’età anagrafica non inferiore a 64
anni;
b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai
sensi del comma 6, lettera a), con un’età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino
entro il 31 dicembre 2012 un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data
conseguano un’età anagrafica di almeno 60 anni.
(180)
16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto
1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.
247, ai fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di trasformazione di cui al
l'articolo 1,comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo
12, comma 12-quinquies del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78 (173), convertito con
modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, con
effetto dal 1° gennaio 2013 lo stesso coefficiente di trasformazione è esteso anche per le età
corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni è adeguato agli incrementi della
speranza di vita nell'ambito
del procedimento già previsto per i requisiti del sistema
pensionistico dall'articolo 12 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, e,
conseguentemente, ogniqualvolta il predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento
al valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da
superare di una o più unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasfo
rmazione di cui alcomma 6 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è esteso, con effetto dalla
decorrenza di tale determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70
nell'ambito della medesima procedura di cui all'artico lo 1, comma 11, della citata legge n. 335
del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata del coefficiente di trasformazione
esteso ai sensi del presente comma anche per età corrispondenti a valori superiori a 70 anni è
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge n. 335
del 1995. Al fine di uniformare la periodicità temporale della procedura di cui all'articolo 1,
comma 11 della citata legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni,
all'adeguamento dei requisiti di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni e integrazioni, gli aggiornamenti dei coefficienti
di trasformazione in rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono effettuati con periodicità biennale.
17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata, ferma restando la possibilità di
conseguire la stessa ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per gli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell’ articolo 1
della legge 4 novembre2010, n. 183, all’ articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
(183)
-al comma 5, le parole "2008-
2012" sono sostituite dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del medesimo comma 5 le parole "per gli anni 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti:
"per l'anno 2011";
-al comma 4, la parola "2013" è sostituita dalla seguente: "2012" e le parole: "con un'età
anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di
tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B" sono sostituite dalle seguenti: "con i
requisiti previsti dalla Tabella B";
-al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi 4 e 5" sono sostituite rispet
tivamente dalle seguenti: "dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5";
-dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:
"6-bis. Per i lavoratori che prestano le attività di cui al comma 1, lettera b), numero 1), per un
numero di giorni lavorati vi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l'accesso
anticipato dal 1° gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui alla Tabella B di
cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007:
a) sono incrementati rispettivamente di dueanni e di due unità per coloro che svolgono le
predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;
b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di una unità per coloro che svolgono le
predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.";
-al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "commi 6 e
6-bis".
17 -bis. Per i lavoratori di cui al comma 17 non si applicano le disposizioni di cui al comma 5
del presente articolo e continuano a trovare applicazione, per i soggetti che maturano i
requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012 ai sensi del citato decreto legislativo n. 67
del 2011, come modificato dal comma 17 del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo
12, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
(181)
18. Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al
pensionamento anche ai regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano
previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, requisiti diversi da quelli vigenti
nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi quelli relativi
ai lavoratori di cuiall'articolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
nonché ai rispettivi dirigenti, con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di
accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei
settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato al comma
3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai lavoratori
iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
(191)
19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive
modificazioni e integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole ", di durata non inferiore
a tre anni," sono soppresse.
20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per
il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei
requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo. Al fine di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni,
restano, inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiungimento del limite di
età già adottati, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 (174), anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012.
(177)
21. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di
solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da
aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi
al riequilibrio dei predetti fondi . L'ammontare della misura del contributo è definita dalla
Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto-legge ed è determinata in rapporto al
periodo di iscrizione antecedente l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n.
335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime
dell'assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall'assoggettamento al contributo le
pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le p
ensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza
per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l'imponibile di riferimento è
al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito
dell'applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento
pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere
comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo.
(177)
22. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e
di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle
gestioni autonome dell'INPS sono incrementa te di 1,3 punti percentuali dall’anno 2012 e
successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per
cento.
(177)
23. Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e
di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione
autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all'Allegato n. 1 del
presente decreto.
24. In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni
in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti
adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012,
misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni
pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.
Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le
disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni
dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settemb
re 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012:
(189)
a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli
iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura
dell'1 per cento.
25. In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’ articolo 34, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai
trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trat
tamento minimo INPS,
nella misura del 100 per cento. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento
minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a
concorrenza del predetto limite maggiorato. Il comma 3 dell’ articolo 18 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è
abrogato.
(179)
26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai professionisti iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie sono estese le tutele di
cui all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
27. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo per il
finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per l'anno 2012 con 200 milioni
di euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni di
euro per l’anno 2015. Con decreti del Ministro del lavoro e delle polit
iche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità istitutive del predetto Fondo.
(177) (190) (195)
27 -bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’ articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 500.000 euro per l’anno 2013.
(180)
28. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione
composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria nonché di
Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 di
cembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità
finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo, possibili ed ulteriori forme di
gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato
secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme devono essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate alle dinamiche del mercato del lavoro, fermo restando il
rispetto del principio dell'adeguatezza della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre
nel rispetto degli equilibri e compatibilità succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre
2012, eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso
schemi previdenziali integrativi in particolare a favore delle giovani generazioni, di concerto
con gli enti gestori di previdenza obbligatoria e con le Autorità di vigilanza operanti nel settore
della previdenza.
29. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali elabora annualmente, unitamente agli enti
gestori di forme di previdenza obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di
informazione e di educazione previdenziale. A ciò concorrono la comunicazione da parte degli
enti gestori di previdenza obbligatoria circa la posizione previdenziale di ciascun iscritto e le
attività di comunicazione e promozione istruite da altre Autorità operanti nel settore della
previdenza. I programmi dovranno essere tesi a diffondere la consapevolezza, in particolare
tra le giovani generazioni, della necessità dell'accantonamento di risorse a fini previdenziali, in
funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38 della Costituzione. A dette iniziative si
provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste
a legislazione vigente.
(177)
30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con
le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di
sostegno al reddito e della formazione continua.
31. Alla quota delle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c),
del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate in denaro e in natura, di importo
complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di
cui all'articolo 19 del medesimo TUIR. Tale importo concorre alla formazione del reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e
indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (175), le disposizioni di cui al presente comma
si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a
decorrere dal 1° gennaio 2011.
31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell’ articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, da lla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo le parole:
«eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti: «e al 15 per cento per la parte eccedente
200.000 euro»
Salvo.
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da Salvo. »

Angri62, ti pongo una domanda e tu mi rispondi con un'altro papiro.

Buon ferragosto;)
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da angri62 »

Salvo. ha scritto:Angri62, ti pongo una domanda e tu mi rispondi con un'altro papiro.

Buon ferragosto;)
ma tu sai leggere?
in parole povere cercano di equiparare le pensioni contributive con quelle retributive in modo chè quando si viene posti in quiescenza il divario sia più stretto, a mio avviso chi rientra nel sistema retributivo non debba pagare-il resto è solo da leggere-
buon ferragosto anche a te.
Salvo.
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da Salvo. »

angri62 ha scritto:
Salvo. ha scritto:Angri62, ti pongo una domanda e tu mi rispondi con un'altro papiro.

Buon ferragosto;)
ma tu sai leggere?
in parole povere cercano di equiparare le pensioni contributive con quelle retributive in modo chè quando si viene posti in quiescenza il divario sia più stretto, a mio avviso chi rientra nel sistema retributivo non debba pagare-il resto è solo da leggere-
buon ferragosto anche a te.
Angri,il so leggere,e ho ben chiaro il motivo del prelievo,ma tu all quesito posto dell'utente in alto hai risposto "cè ancora molto da capire. in allega una bozza"

Questo faceva presagire che non ci fosse ancora una certezza del prelievo forzoso,almeno io l'ho interpretato così...
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da angri62 »

Salvo. ha scritto:
angri62 ha scritto:
Salvo. ha scritto:Angri62, ti pongo una domanda e tu mi rispondi con un'altro papiro.

Buon ferragosto;)
ma tu sai leggere?
in parole povere cercano di equiparare le pensioni contributive con quelle retributive in modo chè quando si viene posti in quiescenza il divario sia più stretto, a mio avviso chi rientra nel sistema retributivo non debba pagare-il resto è solo da leggere-
buon ferragosto anche a te.
Angri,il so leggere,e ho ben chiaro il motivo del prelievo,ma tu all quesito posto dell'utente in alto hai risposto "cè ancora molto da capire. in allega una bozza"

Questo faceva presagire che non ci fosse ancora una certezza del prelievo forzoso,almeno io l'ho interpretato così...
salvo, tu sei pensionato o in servizio?
alcuni giorni fà ho chiesto all'inpdap, che ho degli amici, di questa cosa non sanno niente.
ecco il motivo di quello che ho scritto.
ciao
Salvo.
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da Salvo. »

Sono in servizio.
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da angri62 »

Salvo. ha scritto:Sono in servizio.
.......devi pagare!!!!!!!!!!
Salvo.
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Re: D.Lgs 165/97 e dell'art. 24 D.L. 201/2011

Messaggio da Salvo. »

angri62 ha scritto:
Salvo. ha scritto:Sono in servizio.
.......devi pagare!!!!!!!!!!
Aspetto con ansia la busta paga di settembre.


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