sforamento aspettativa mi tocca la pensione?
Re: sforamento aspettativa mi tocca la pensione?
Messaggio da rickiconte »
Forse sono duro di comprendonio e potete darmi dell'ignorante ma a me la circolare del CNA non pare assolutamente di grande chiarezza.
A me leggendola da l'impressione che indichi che (in assenza di riforma assoluta e quindi di provvedimento definitivo da parte della CMO) chi sfora l'aspettativa abbia diritto a tutti gli effetti alla pensione fermo restando l'aver prestato almeno 15 anni di servizio.
Se così non fosse qualcuno potrebbe scrivere a "chiare lettere", così che anche il mio piccolo cervello capisca.
Grazie
A me leggendola da l'impressione che indichi che (in assenza di riforma assoluta e quindi di provvedimento definitivo da parte della CMO) chi sfora l'aspettativa abbia diritto a tutti gli effetti alla pensione fermo restando l'aver prestato almeno 15 anni di servizio.
Se così non fosse qualcuno potrebbe scrivere a "chiare lettere", così che anche il mio piccolo cervello capisca.
Grazie
Re: sforamento aspettativa mi tocca la pensione?
salvo precisare che la cmo deve emettere un verbale di NON IDONEITA così come precisa la circolare dell'inps.rickiconte ha scritto:Forse sono duro di comprendonio e potete darmi dell'ignorante ma a me la circolare del CNA non pare assolutamente di grande chiarezza.
A me leggendola da l'impressione che indichi che (in assenza di riforma assoluta e quindi di provvedimento definitivo da parte della CMO) chi sfora l'aspettativa abbia diritto a tutti gli effetti alla pensione fermo restando l'aver prestato almeno 15 anni di servizio.
Se così non fosse qualcuno potrebbe scrivere a "chiare lettere", così che anche il mio piccolo cervello capisca.
Grazie
Re: sforamento aspettativa mi tocca la pensione?
Messaggio da rickiconte »
Allora per cortesia spiegami questo passaggio, che vuol dire il grassetto?
PUNTO 1 Le competenti sedi I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) liquidano il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di idoneità al servizio militare incondizionato, in assenza del quale riconoscono la pensione di anzianità sussistendone i presupposti.
Inoltre gradivo sapere se quanto evidenziato sotto in grassetto si riferisce ai minimo 15 anni di servizio militare:
Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici, pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquiennio, l' istituto erogatore non riconosce alcun emolumento
PUNTO 1 Le competenti sedi I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) liquidano il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di idoneità al servizio militare incondizionato, in assenza del quale riconoscono la pensione di anzianità sussistendone i presupposti.
Inoltre gradivo sapere se quanto evidenziato sotto in grassetto si riferisce ai minimo 15 anni di servizio militare:
Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici, pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquiennio, l' istituto erogatore non riconosce alcun emolumento
Re: sforamento aspettativa mi tocca la pensione?
rickiconte ha scritto:Allora per cortesia spiegami questo passaggio, che vuol dire il grassetto?
PUNTO 1 Le competenti sedi I.N.P.S. (gestione ex I.N.P.D.A.P.) liquidano il trattamento pensionistico per infermità sulla base del verbale di idoneità al servizio militare incondizionato, in assenza del quale riconoscono la pensione di anzianità sussistendone i presupposti.
Inoltre gradivo sapere se quanto evidenziato sotto in grassetto si riferisce ai minimo 15 anni di servizio militare:
Allorquando il militare interessato non abbia maturato gli specifici requisiti pensionistici, pur cessando dal servizio per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquiennio, l' istituto erogatore non riconosce alcun emolumento
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: sforamento aspettativa mi tocca la pensione?
Messaggio da rickiconte »
Ciao Lino, mi hai solo quotato, ma la frase in grassetto dice che se manca il verbale di riforma l'INPS riconosce la pensione di anzianità.
Dice inoltre "sussistendone i presupposti". I presupposti deduco che siano l'avere almeno 15 anni di servizio.
Se così fosse, nel caso la CMO NON emettesse un provvedimento definitivo di INIDONEITA', lo sforamento dell'aspettativa con conseguente dispensa dal servizio ed almeno 15 anni di servizio darebbe diritto alla pensione.
HO INTERPRETATO CORRETTAMENTE???????????????
Grazie
Dice inoltre "sussistendone i presupposti". I presupposti deduco che siano l'avere almeno 15 anni di servizio.
Se così fosse, nel caso la CMO NON emettesse un provvedimento definitivo di INIDONEITA', lo sforamento dell'aspettativa con conseguente dispensa dal servizio ed almeno 15 anni di servizio darebbe diritto alla pensione.
HO INTERPRETATO CORRETTAMENTE???????????????
Grazie
Re: sforamento aspettativa mi tocca la pensione?
Tutto corretto, ora l'inps però vuole certificazione da emettere anche dopo lo sforamento, e la cmo è tenuta a farlo, non ha potere interpretativo (come pensano molti).rickiconte ha scritto:Ciao Lino, mi hai solo quotato, ma la frase in grassetto dice che se manca il verbale di riforma l'INPS riconosce la pensione di anzianità.
Dice inoltre "sussistendone i presupposti". I presupposti deduco che siano l'avere almeno 15 anni di servizio.
Se così fosse, nel caso la CMO NON emettesse un provvedimento definitivo di INIDONEITA', lo sforamento dell'aspettativa con conseguente dispensa dal servizio ed almeno 15 anni di servizio darebbe diritto alla pensione.
HO INTERPRETATO CORRETTAMENTE???????????????
Grazie
Il pensiero INPS, è giusto , in questo paese di falsi invalidi, per poter rilasciare una pensione ordinaria di inabilita', bisogna come minimo avere documentazione sanitaria, dalla comm. medica che ha gestito almeno l'ultima patologia , anche solo per aver superato il periodo max di aspettativa.
Mentre prima era la tua amm.zione che decretava tale superamento e molte volte senza neanche la documentazione CMO. cioe' eri un decaduto x superamento max. gg. aspettativa che percepiva una pensione di inabilita'.
vi era un buco normativo, riempito secondo il mio punto di vista in maniera molto approssimativa(vi saranno ancora dei dettagli da chiarire ) dalla circolare inps in questione.
ciao.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: sforamento aspettativa mi tocca la pensione?
Messaggio da rickiconte »
Va bene ma se fosse che ora ci vuole "per forza" il verbale di riforma della CMO non vedo il motivo per cui la lettera del CNA inglobi le frasi che ho messo in grassetto.
Inoltre, nella maggior parte dei casi (non in tutti) la dispensa dal servizio è conseguenza della convalescenza data dalle CMO e, dove non sia il caso, scaturente comunque da certificazione medica.
Secondo me la gente continua ad aprire discussioni riguardanti lo sforamento dell'aspettativa proprio perché la circolare del CNA è fatta coi piedi in termini di chiarezza.
Se fosse come dici tu Lino (e non voglio mettere in dubbio quanto dici, però permettimi quantomeno di "ragionarci" sopra") bastava redigere una semplice lettera nella quale si specificava a chiari lettere che:
"lo sforamento dell'aspettativa implica l'automatica esclusione del diritto a pensione e che per evitare ciò bisogna farsi sottoporre a visita dalla CMO per l'emissione di un provvedimento medico-legale definitivo che implichi la riforma che sarebbe l'unica ancora di salvezza per avere diritto alla pensione".
Inoltre, nella maggior parte dei casi (non in tutti) la dispensa dal servizio è conseguenza della convalescenza data dalle CMO e, dove non sia il caso, scaturente comunque da certificazione medica.
Secondo me la gente continua ad aprire discussioni riguardanti lo sforamento dell'aspettativa proprio perché la circolare del CNA è fatta coi piedi in termini di chiarezza.
Se fosse come dici tu Lino (e non voglio mettere in dubbio quanto dici, però permettimi quantomeno di "ragionarci" sopra") bastava redigere una semplice lettera nella quale si specificava a chiari lettere che:
"lo sforamento dell'aspettativa implica l'automatica esclusione del diritto a pensione e che per evitare ciò bisogna farsi sottoporre a visita dalla CMO per l'emissione di un provvedimento medico-legale definitivo che implichi la riforma che sarebbe l'unica ancora di salvezza per avere diritto alla pensione".
Re: sforamento aspettativa mi tocca la pensione?
da alex59 » ven mar 22, 2013 9:14 pm
Ritengo che la chiacchera di una famigerata circolare INPS-INPDAP sia riferita alle circolari INPDAP del giorno 18.09.2009 n. 18-19-20-21 e in particolare la n.22 (Carabinieri) dove a pag. 8 è riportato:
"......Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54 e dall’articolo 13 della legge 1168 del 1961, l’ufficiale o il sottufficiale o gli appuntati e carabinieri che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario...."
Quindi come sottolineato, l'INPS-INPDAP per liquidare al pensione deve avere il "verbale che ha riconosciuto l'inidoneità". Presumibilmente, le varie Amministrazioni non si permettono di certificare con "verbale" che al 730° giorno l'interessato era ancora inidoneo, glielo chiedono invece alla CMO qualche tempo prima - in prossimità della scadenza dei 730 gg., al fine di applicare l'istituto della "Dispensa", di cui all'art. 71 del DPR 3/1957, il quale prevede che si proceda come prescritto dall'art. 129 e 130 dello stesso DPR: "art. 130 Accertamento sanitario per la dispensa.Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.
L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
Pertanto l'INPS-INPDAP non fa altro che attenersi alla normativa....
Per comprendere meglio la cosa Vi sottopongo la circolare della Forestale del
http://www.uilcfs.it/misc/file/Circolar" onclick="window.open(this.href);return false; ... ssenze.pdf
dove a pag. 21 si afferma:
Il dipendente, che allo scadere dei suddetti periodi massimi non abbia riacquistato l’idoneità
psicofisica, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica,
deve essere dispensato dal servizio.
".....L’intervenuta scadenza dei termini massimi di aspettativa per infermità non opera di diritto la
cessazione del rapporto, ma da solo adito al procedimento di dispensa le cui varie fasi (proposta di
dispensa, assegnazione di un termine per presentare osservazioni, sottoposizione a visita medica
collegiale, ecc.) devono essere tutte rigorosamente osservate.
Il dipendente in aspettativa per infermità, all’approssimarsi del termine del periodo massimo di
aspettativa, deve essere edotto con comunicazione della facoltà prevista dall’art. 70 del D.P.R.
10/01/1957, n. 3, di chiedere un ulteriore periodo di aspettativa di sei mesi. Il mancato invio della
detta comunicazione, ove non consenta l’esercizio della detta facoltà, vizia il provvedimento di
dispensa dal servizio per eccesso di potere.
Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove
creda, le proprie osservazioni....", affermando altresì che"...Il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica del dipendente non può essere disposta nel caso in cui la visita medica collegiale sia intervenuta prima della scadenza del termine massimo di aspettativa per infermità, salvo il caso in cui venga accertata, da parte del competente organo medico collegiale, l’inidoneità permanente ed evidente al servizio.
La dispensa dal servizio non può essere disposta, altresì, qualora essa sia stata formulata in
occasione di un accertamento medico effettuato non già ai fini della dispensa, bensì al fine della
concessione di un periodo di aspettativa o per altro motivo...".
Quindi, anche l'ultima "direttiva" del CNA di Chieti, è stata fatta perchè si addivenga alla certificazione da parte della CMO competente di "non idoneità per dispensa", a ridosso dell'avvenuto decorso dei 730 gg. (oppure dei 18 mesi, se non c'è domanda di C. di S.).
Se non fanno così, in caso di ricorso da parte degli interessati (anche IO PROSSIMAMENTE...), dovranno pagarci pure i danni, patiti e patendi.......
Ho cercato di essere stato il più chiaro possibile.
Un saluto.
Alex59
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Ritengo che la chiacchera di una famigerata circolare INPS-INPDAP sia riferita alle circolari INPDAP del giorno 18.09.2009 n. 18-19-20-21 e in particolare la n.22 (Carabinieri) dove a pag. 8 è riportato:
"......Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54 e dall’articolo 13 della legge 1168 del 1961, l’ufficiale o il sottufficiale o gli appuntati e carabinieri che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario...."
Quindi come sottolineato, l'INPS-INPDAP per liquidare al pensione deve avere il "verbale che ha riconosciuto l'inidoneità". Presumibilmente, le varie Amministrazioni non si permettono di certificare con "verbale" che al 730° giorno l'interessato era ancora inidoneo, glielo chiedono invece alla CMO qualche tempo prima - in prossimità della scadenza dei 730 gg., al fine di applicare l'istituto della "Dispensa", di cui all'art. 71 del DPR 3/1957, il quale prevede che si proceda come prescritto dall'art. 129 e 130 dello stesso DPR: "art. 130 Accertamento sanitario per la dispensa.Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.
L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
Pertanto l'INPS-INPDAP non fa altro che attenersi alla normativa....
Per comprendere meglio la cosa Vi sottopongo la circolare della Forestale del
http://www.uilcfs.it/misc/file/Circolar" onclick="window.open(this.href);return false; ... ssenze.pdf
dove a pag. 21 si afferma:
Il dipendente, che allo scadere dei suddetti periodi massimi non abbia riacquistato l’idoneità
psicofisica, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica,
deve essere dispensato dal servizio.
".....L’intervenuta scadenza dei termini massimi di aspettativa per infermità non opera di diritto la
cessazione del rapporto, ma da solo adito al procedimento di dispensa le cui varie fasi (proposta di
dispensa, assegnazione di un termine per presentare osservazioni, sottoposizione a visita medica
collegiale, ecc.) devono essere tutte rigorosamente osservate.
Il dipendente in aspettativa per infermità, all’approssimarsi del termine del periodo massimo di
aspettativa, deve essere edotto con comunicazione della facoltà prevista dall’art. 70 del D.P.R.
10/01/1957, n. 3, di chiedere un ulteriore periodo di aspettativa di sei mesi. Il mancato invio della
detta comunicazione, ove non consenta l’esercizio della detta facoltà, vizia il provvedimento di
dispensa dal servizio per eccesso di potere.
Al dipendente proposto per la dispensa dal servizio è assegnato un termine per presentare, ove
creda, le proprie osservazioni....", affermando altresì che"...Il provvedimento di dispensa dal servizio per inidoneità fisica del dipendente non può essere disposta nel caso in cui la visita medica collegiale sia intervenuta prima della scadenza del termine massimo di aspettativa per infermità, salvo il caso in cui venga accertata, da parte del competente organo medico collegiale, l’inidoneità permanente ed evidente al servizio.
La dispensa dal servizio non può essere disposta, altresì, qualora essa sia stata formulata in
occasione di un accertamento medico effettuato non già ai fini della dispensa, bensì al fine della
concessione di un periodo di aspettativa o per altro motivo...".
Quindi, anche l'ultima "direttiva" del CNA di Chieti, è stata fatta perchè si addivenga alla certificazione da parte della CMO competente di "non idoneità per dispensa", a ridosso dell'avvenuto decorso dei 730 gg. (oppure dei 18 mesi, se non c'è domanda di C. di S.).
Se non fanno così, in caso di ricorso da parte degli interessati (anche IO PROSSIMAMENTE...), dovranno pagarci pure i danni, patiti e patendi.......
Ho cercato di essere stato il più chiaro possibile.
Un saluto.
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Re: sforamento aspettativa mi tocca la pensione?
Messaggio da Beppe61 »
Buonasera. Ringrazio chi vorrà rispondere a questo post perché incomincio a essere veramente preoccupatoSto legg. Sono un M.A.s.Ups dei Cc con 54 anni di età e 35 anni + 5 di servizio. Per sfortunati motivi mi trovo in malattia per "Disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansioso"
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Re: sforamento aspettativa mi tocca la pensione?
===ti spetta la pensione? SIBeppe61 ha scritto:Buonasera. Ringrazio chi vorrà rispondere a questo post perché incomincio a essere veramente preoccupatoSto legg. Sono un M.A.s.Ups dei Cc con 54 anni di età e 35 anni + 5 di servizio. Per sfortunati motivi mi trovo in malattia per "Disturbo dell'adattamento con umore depresso e ansioso"
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