superamento 730 gg di convalescenza

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marioale
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superamento 730 gg di convalescenza

Messaggio da marioale »

Salve chiedo un informaz. in merito alla mia situaz, sono in spe, in convalescenza da oltre 2 anni ( ho effettuato terapia salvavita) a giorni sarò riformato, La CMO mi darà la possibilità di transitare nel ruolo civile ( nonostante abbia superato i 730 gg di conval.) Grazie


panorama
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Re: superamento 730 gg di convalescenza

Messaggio da panorama »

Per notizia.

1) - Il ricorrente, appartenente al corpo dei Carabinieri, ha fatto ricorso poichè il M.D. ha respinto la domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

2) - il M.D., ha disposto il collocamento in congedo, categoria della riserva, a far data da l9 dicembre 2010, a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, nonché il collocamento del ricorrente in congedo assoluto con decorrenza 18 marzo 2011, a seguito del giudizio di permanente inabilità al servizio militare.

IL TAR di Napoli precisa:

1) - L’art. 49 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dispone che “il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio, non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa” e che “ i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa”.

2) - Nel caso in esame i periodi di ricovero del ricorrente, dalla stessa prospettazione di parte, non sono in alcun modo riconducibili a ferite o lesioni traumatiche dipendenti da causa di servizio, ma sono chiaramente imputabili ad infermità non dipendente da causa di servizio (per una ricostruzione del quadro normativo in materia, anche con riferimento all’entrata in vigore del d.lgs. 66/2010, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 05 maggio 2011, n. 1178).

Ricorso perso.

Per capire meglio la vicenda di invito ad una lettura della sentenza qui sotto.

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25/07/2012 201203581 Sentenza 6


N. 03581/2012 REG.PROV.COLL.
N. 05878/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5878 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A. L., rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Indipendente, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., in Napoli, presso la segreteria del T.A.R.;

contro
il Ministero della Difesa, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato per legge in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento
della determinazione prot. n. 50660 del 20.07.2011 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale - comunicata con lettera racc. A/R e ricevuta in data 01.08.2011, con la quale è stata respinta la domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa; di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente;

per l’accertamento del diritto del ricorrente al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personali civile del Ministero della Difesa;

e per la condanna
dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
nonché, con il ricorso per motivi aggiunti,

per l’annullamento
del decreto n. 1866 del 14 luglio 2011 del Ministero della Difesa, con il quale è stato disposto il collocamento in congedo del ricorrente, categoria della riserva, a far data da l9 dicembre 2010, a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa, nonché il collocamento del ricorrente in congedo assoluto con decorrenza 18 marzo 2011, a seguito del giudizio di permanente inabilità al servizio militare.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso notificato il 9 novembre 2011, il ricorrente, appartenente al corpo dei Carabinieri, ha impugnato, unitamente ad ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, la determinazione n. 50660 del 27 luglio 2011, con la quale il Ministero della Difesa ha respinto la sua domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile della medesima amministrazione sul presupposto dell’inesistenza del rapporto di lavoro al momento del giudizio di inidoneità, per intervenuto collocamento in congedo a seguito del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio.

Ha chiesto, altresì, l’accertamento del suo diritto al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personali civile del Ministero della Difesa, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’adozione dell’atto di diniego.

Ha affidato il ricorso a diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’amministrazione intimata, costituita in giudizio, ha chiesto la reiezione del gravame.

Con il successivo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 3 aprile 2012, il ricorrente ha impugnato il decreto n. 1866 del 14 luglio 2011, notificato il 26 marzo 2012, con il quale è stato disposto il suo collocamento in congedo.

Il provvedimento risulta a sua volta adottato, come già sinteticamente esposto nel provvedimento del diniego di transito, a seguito del superamento del termine massimo di aspettativa nel quinquennio, senza che, come in seguito accertato, il militare abbia riacquistato l’idoneità al servizio.

Con tale ricorso il ricorrente ha ribadito alcune delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere, già articolate con il ricorso introduttivo, e ne articolate di nuove.

L’amministrazione ha chiesto la reiezione anche di tale gravame.

Alla udienza pubblica del 4 luglio 2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO
Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono infondati.

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, articolata dall’amministrazione sotto il duplice profilo della tardività del gravame, nella parte in cui ha ad oggetto il decreto di congedo, e della conseguente inammissibilità per carenza di interesse per mancata impugnativa dell’atto presupposto, nella parte in cui ha ad oggetto il diniego di transito.

Sul punto deve osservarsi come, sebbene con il ricorso introduttivo il ricorrente ha impugnato la determinazione di reiezione della domanda di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, con generico ulteriore riferimento ad ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, nella concreta articolazione delle doglianze egli ha speso, sostanzialmente, gli argomenti essenziali poi sviluppati nel ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento di collegamento in congedo, censurando, in particolare e per quanto qui rileva, le modalità del calcolo del tempo complessivamente imputato ad aspettativa e, sostenendo, altresì, la vigenza del rapporto di lavoro fino alla formale adozione del provvedimento di congedo medesimo.

Di conseguenza il provvedimento di collocamento in congedo deve intendersi tempestivamente impugnato a mezzo del ricorso principale, rispetto al quale non si pone il pure rappresentato profilo di inammissibilità per tardività per decorso del termine di sessanta giorni dall’adozione dell’atto, atteso che l’amministrazione non ha in alcun modo dimostrato che il ricorrente abbia avuto conoscenza della lesività dell’atto, pur emesso il 20 luglio 2011, in tempo antecedente la comunicazione del diniego di transito.

Le censure ulteriori articolate nel testo del ricorso per motivi aggiunti, poi, derivano dall’integrale successiva conoscenza dell’atto.

A tanto consegue pure l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il diniego di transito per mancata impugnativa dell’atto presupposto.

Passando all’esame del merito, deve rilevarsi come il provvedimento collocamento di congedo è motivato con riferimento al fatto che il ricorrente ha fruito, nel corso del quinquennio, di 731 giorni di aspettativa, concessi con provvedimenti nn. 91/2007,. 267/2009 e 74/2011, rispettivamente riferiti a gg 167 dall’11 novembre 2006 all’26 aprile 2007, gg 364, dal 23 ottobre 2007 al 20 ottobre 2008, gg 200 dal 2 giungo 2010 al 18 dicembre 2010.

Per motivi logici devono essere esaminati, in via prioritaria, il secondo e il terzo motivo di doglianza del ricorso principale, il cui contenuto coincide con le censure articolate con il primo e il quarto motivo del ricorso per motivi aggiunti.

Con tali doglianze il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 930 del d.lgs. n. 66/2010, artt. 1, 2 e 3 del d.m. 18 aprile 2002, n. 22680, dell’art. 21 bis della legge 241/1990 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e falso presupposto, sostenendo, da un lato la permanenza del rapporto di servizio fino alla data di adozione del decreto dirigenziale con il quale è stato posto in congedo assoluto (14 luglio 2011) e l’obbligo dell’amministrazione di considerarlo in aspettativa fino alla definizione della domanda di transito, dall’altro l’erroneo calcolo del superamento del periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio, dovendo detrarsi, dal calcolo effettuato dall’amministrazione, 104 giorni complessivi, nel corso dei quali egli e stato a disposizione degli organi sanitari.

La prospettazione non può essere condivisa.

L’art. 49 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395, dispone che “il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per cause di servizio, non è computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa” e che “ i periodi di assenza del personale dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa”.

Nel caso in esame i periodi di ricovero del ricorrente, dalla stessa prospettazione di parte, non sono in alcun modo riconducibili a ferite o lesioni traumatiche dipendenti da causa di servizio, ma sono chiaramente imputabili ad infermità non dipendente da causa di servizio (per una ricostruzione del quadro normativo in materia, anche con riferimento all’entrata in vigore del d.lgs. 66/2010, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano sez. III, 05 maggio 2011, n. 1178).

Ciò premesso quanto alla correttezza delle operazione di calcolo, deve rilevarsi come la giurisprudenza abbia costantemente affermato il contenuto interamente vincolato e la natura dichiarativa dell’atto di cessazione dal servizio per superamento del termine del periodo massimo di aspettativa non dipendente da causa di servizio, venendo in rilievo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 814, 24 aprile 2009, n. 2587, e 31 dicembre 2007, n. 6820, TAR Sardegna, 17 novembre 2005 n. 2141 e del 3 giugno 2002, n. 660).

In proposito si è, infatti, osservato come .. “, diversamente da quanto la stessa legge prevede all'art. 33 per l'ipotesi di dispensa dal servizio per motivi di non idoneità al disimpegno delle attribuzioni del proprio grado, ovvero per scarso rendimento, non compete all'Amministrazione alcun potere di valutazione discrezionale della situazione del militare dipendente in aspettativa per motivi di salute da oltre un biennio, perché essa deve soltanto accertare che sia stato superato il predetto termine massimo previsto dalla legge n. 599 del 1954, al fine di potere legittimamente disporre il collocamento in congedo del militare stesso” (così Consiglio di Stato, sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2049).

Né sull’operatività di tale meccanismo, costruito nel senso dell’automatica operatività di una causa di decadenza, individuata quale punto di equilibrio tra l’interesse del dipendente alla conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia e l’interesse pubblico al buon funzionamento dell’ufficio, può operare, con efficacia sospensiva dei termini massimi, la presentazione, da parte dell’interessato di una domanda di transito, la cui astratta idoneità a far collocare il richiedente in aspettativa presuppone, in concreto, che lo stesso non abbia già esaurito, per altre cause, come nel caso in esame, il periodo massimo a tal fine utilizzabile.

Ed infatti, traslando alla fattispecie in esame quanto osservato dalla giurisprudenza con riferimento alla presentazione di istanza di riconoscimento di causa di servizio, in mancanza di esplicite e puntuali previsioni legislative, non può attribuirsi influenza sul superamento dei limiti massimi di aspettativa (cfr., per la fattispecie similare, Consiglio di Stato, sez. IV, 24 aprile 2009, n. 2578).

Né una idoneità a sospendere l’effetto decadenziale direttamente collegato dalla legge al superamento del termine massimo di aspettativa può essere riconnessa, come prospettato con il terzo motivo di doglianza del ricorso principale e con il primo, il secondo e il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, alla circostanza che la visita per la verifica dell’idoneità abbia avuto luogo tre mesi dopo la scadenza del suddetto termine.

L’operatività ex lege del meccanismo decadenziale, infatti, non può venire meno a seguito di una evenienza di mero fatto, non potendosi rinvenire nelle disposizioni invocate (artt. 929, comma 1 lett. b), e 905, comma 3, del d.lgs. 66/2010), come già sopra rilevato, né un esplicito effetto sospensivo dei termini massimi di aspettativa, né una valenza diversa da quella ordinatoria nella disciplina della tempistica di sottoposizione a visita di controllo del militare che abbia superato il termine massimo di aspettativa.

Accertata la legittimità del provvedimento di collocamento in congedo del militare e l’insussistenza del rapporto di lavoro a far data dal 18 dicembre 2010, va, infine, respinto il primo motivo di doglianza del ricorso principale, con il quale il ricorrente ha lamentato violazione dell’art. 930 del d.lgs. 66/2010, per avere l’amministrazione illegittimamente negato il suo diritto al transito ancorchè egli dovesse considerarsi ancora in servizio.

Per le medesime ragioni sopra esaminate vanno poi respinte, per infondatezza, la domanda di accertamento e quella di risarcimento, specificando, quanto a quest’ultima, che il ricorrente, che pure aveva consapevolezza del decorso del termine massimo di aspettativa, ha omesso qualsiasi iniziativa sollecitatoria dei poteri di controllo e verifica dell’amministrazione.

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere
Roberta Cicchese, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 25/07/2012
panorama
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Re: superamento 730 gg di convalescenza

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Per notizia, riguarda il computo dei gioni NON di convalescenza ma (a disposizione degli organi sanitari) che li hanno ricompresi nella convalescenza del tetto massimo del quinquennio. Quindi c'è stato un errore.

1) - Il Comandante del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” lo aveva dispensato dal servizio militare per aver superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Il ricorrente ha fatto un primo ricorso al TAR

2) - Dalla precedente sentenza del TAR Lazio è emerso che lo stesso (per alcuni periodi) non risultava in aspettativa ma “a disposizione degli organi sanitari”, per cui tali periodi non potevano essere computati quali periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente nel quinquennio.

In seguito sono stati redatti alcuni atti sia dall'Arma dei CC. che dal Ministero della Difesa in merito alla dispensa, aspettativa e per il transito nei ruoli civili.

Pertanto si è dovuto fare chiarezza circa i periodi di aspettiva prima di essere nuovamente riammesso in servizio.

Per comprendere al meglio tutta la vicenda vi invito a leggere la sentenza del Tar Veneto e che richiama quella del Tar Lazio ove lo stesso ha presentato il primo ricorso.

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04/12/2012 201201481 Sentenza 1


N. 01481/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00483/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 483 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, Giulia Diletta Bertazzo, con domicilio eletto presso Giulia Diletta Bertazzo in Venezia, San Polo, 135;

contro
Ministero della Difesa;

per l'annullamento
pubblico impiego: tenente carabiniere - annullamento decreto nella parte in cui considera in transito nei ruoli civili dell'amministrazione, nella parte riguardante l' aspettativa e la riammissione in servizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2012 il dott. Silvia Coppari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il Tenente dei Carabinieri OMISSIS ha impugnato il decreto del 22 novembre 2010 del Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare, nonché la nota 6 dicembre 2010 n. M-D GMIL II prot. n. 410526983 del Capo del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa, nella parte in cui, da un lato, lo considerano “in transito” nei ruoli civili dell’Amministrazione, dall’altro, qualificano in termini di “aspettativa ” il periodo compreso fra il 6 ottobre 2008 e il 5 ottobre 2009, facendo decorrere la riammissione in servizio del militare a partire dal 6 ottobre 2009.

2. Espone in fatto il ricorrente che il TAR Lazio, con sentenza breve n. 930 del 2010, ha annullato la determinazione n. 274/5 del 25 settembre 2008 mediante la quale il Comandante del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” lo aveva dispensato dal servizio militare per aver superato il periodo massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

3. In particolare, la citata pronuncia aveva chiarito che dalla documentazione acquisita agli atti relativa ai periodi ricomprendenti le assenze dal servizio del ricorrente che vanno dall’ 8 ottobre – 3 novembre 2005 e dal 26 febbraio – 27 marzo 2008, si evinceva che il ricorrente, sia nel periodo dall’8 ottobre al 3 novembre 2005 così come nel successivo periodo dal 26 febbraio al 27 marzo 2008, non risultava in aspettativa ma “a disposizione degli organi sanitari”, per cui tali periodi non potevano essere computati quali periodi di aspettativa fruiti dal ricorrente nel quinquennio, con conseguente annullamento dell’atto impugnato.

4. Il ricorrente lamenta, tuttavia, che l’Amministrazione, nel dare esecuzione a tale sentenza, con l’impugnato decreto in data 22 novembre 2010, lo avrebbe bensì riammesso in servizio ma «a decorrere dal 6 ottobre 2009», statuendo al contempo, con il medesimo atto, di consideralo «in aspettativa, dal 6 ottobre 2008 al 5 ottobre 2009, in attesa delle determinazioni in ordine alla sua domanda di transito nella corrispondente area funzionale del personale civile del Ministero della difesa».

5. Ad avviso del ricorrente detto provvedimento, tenuto conto di quanto statuito dal TAR Lazio con la citata pronuncia n. 930 del 2010, sarebbe illegittimo sotto una pluralità di profili.

5.1. In primo luogo, il ricorrente evidenzia che, con istanza in data 14 ottobre 2008, avrebbe richiesto di essere dichiarato «nuovamente idoneo al servizio militare incondizionato e di essere reintegrato nelle funzioni corrispondenti al grado ed all’anzianità maturati», chiedendo soltanto in via subordinata (per il caso, cioè, di rigetto della richiesta medesima) «di transitare –ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 3, del D.M. 18 aprile 2004– nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa».

5.2. Pertanto, una volta annullata – con la sentenza n. 930 del 2010 sopra citata – sia la dichiarazione di non idoneità del ricorrente, sia la conseguente dispensa dal servizio, sarebbe venuto meno il presupposto giuridico su cui poggerebbe il provvedimento impugnato.

5.3. In particolare, essendo stata accertata l’idoneità al servizio militare del ricorrente, il procedimento di “transito” nei ruoli civili dovrebbe considerarsi venuto meno ex tunc.

5.4. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta altresì che, malgrado l’annullamento giurisdizionale suddetto della dichiarazione di non idoneità (al servizio militare) del 6 ottobre 2008, l’Amministrazione, anziché eliminare in toto gli effetti giuridici prodotti, vorrebbe illegittimamente salvarne alcuni, considerando il ricorrente in aspettativa durante il periodo intercorso fra la visita medica annullata dalla richiamata pronuncia del TAR Lazio e quella, successiva, che ha accertato l’idoneità del ricorrente, datata 6 ottobre 2009 (cfr. verbale n. 359 del 2009 della Commissione medica di II istanza), nonché fissando la riammissione in servizio per il giorno 6 ottobre 2009.

6. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

6.1. In primo luogo, risulta che l’istanza di transito nelle corrispondenti aree del personale civile del Ministero della difesa è stata avanzata soltanto in via subordinata al mancato accoglimento della domanda proposta in via principale di idoneità al servizio militare. Pertanto, considerato che la sentenza del TAR Lazio n. 930 del 2010 ha annullato il provvedimento di inidoneità adottato dalla CMO di prima istanza e che l’idoneità al servizio militare è stata definitivamente acclarata, su specifico ordine del giudice, dalla Commissione medica di II istanza in data 6 ottobre 2009 (cfr. verbale n. 359 del 2009), deve ritenersi venuta meno, con effetti ex tunc, la condizione negativa cui era stata espressamente subordinata l’efficacia della domanda di transito nei ruoli civili.

6.2. In secondo luogo, deve osservarsi che il periodo intercorso fra il 6 ottobre 2008 e il 6 ottobre 2009, durante il quale il ricorrente si è trovato in giudizio contro l’Amministrazione, non può essere qualificato in termini di aspettativa difettandone i necessari presupposti di fatto e diritto.

6.2.1. Infatti, considerare ulteriormente infermo il dipendente, in assenza di diagnosi e giudizio prognostico che attesti il perdurare dell’infermità successivamente disconosciuta (cfr. verbale n. 359 del 2009 della Commissione medica di II istanza), non appare rispondente ai necessari criteri di logicità e ragionevolezza dell’agire amministrativo.

6.3. In terzo luogo, deve rilevarsi che l’annullamento della determinazione n. 274/5 di protocollo del 25 settembre 2008 con la quale si disponeva la dispensa del servizio dell’odierno ricorrente nonché del giudizio di permanente non idoneità formulato il 6 ottobre 2008 dalla I Sezione del Dipartimento di Medicina Legale Tipo A di Padova disposto dalla sentenza del TAR Lazio n. 930 del 2010 ha determinato una demolizione ex tunc dei relativi effetti.

6.4. Conseguentemente la riammissione in servizio deve decorrere a partire dalla data 25 settembre 2008, non potendosi computare in danno del ricorrente, al fine della riammissione medesima, la durata del giudizio sostenuto per ottenere l’annullamento della dispensa medesima.

7. Dall’accoglimento del ricorso deriva l’annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna l’Amministrazione soccombente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente FF
Silvia Coppari, Referendario, Estensore
Enrico Mattei, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 04/12/2012
panorama
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Re: superamento 730 gg di convalescenza

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Un'altra sentenza POSITIVA che si aggiunge in coda in favore del personale militare.

1) - è stata rigettata l'istanza di transito nei ruoli civili

2) - è stato disposto:
"articolo 1 - collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal 7 dicembre 2010 all'1.10.2011 per un totale di 299 giorni;

articolo 2 - cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a decorrere dal 2 ottobre 2011 ed il collocamento sotto la stessa data nella riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 905, comma 5, e 929, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ...";

3) - è stato disposto il congedo dal Ministero della Difesa.

4) - il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata dal predetto, ai sensi dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, per il transito nei ruoli civili del Ministero;

nonché,

5) - il connesso provvedimento del 22 marzo 2012 di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 2 ottobre 2011, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

6) - La peculiarità del caso di specie è data dalla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica quando lo stesso aveva già superato il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio: sicché, il punto centrale della controversia attiene alla natura – meramente dichiarativa o, viceversa, anche con effetti costitutivi – del provvedimento di cessazione dal servizio per tale causa.

7) - Si tratta, in particolare, di stabilire se, alla data in cui il ricorrente è stato sottoposto a visita, era ancora da considerarsi in servizio, in quanto in aspettativa per infermità.

8) - Ritiene il Collegio, nel confermare la delibazione assunta in fase cautelare, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.

9) - la scadenza del periodo massimo di aspettativa è superata tenendo conto, per un verso, dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione in ordine all’accertamento del superamento di detto periodo massimo, intervenuta solo dopo circa sei mesi dalla data di scadenza, e con attivazione, medio tempore, dell’iter per la sottoposizione del ricorrente a visita medica; per altro verso, dei fatti sopravvenuti durante questa fase, consistenti nell’accertamento medico effettuato e nella presentazione dell’istanza di transito.

Cmq. per i motivi di cui in sentenza il ricorso è stato ACCOLTO. ( leggere il punto n. 9 di cui sopra ).

Per completezza di rimando alla lettura qui sotto.

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08/07/2013 201301448 Sentenza 1


N. 01448/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bernarda Bondì in Palermo, via Sammartino n. 55;

contro
il Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- del provvedimento prot. M_D GCIV …. 18-04-2012 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 1° reparto - 1^ divisione - 1^ sezione, con il quale è stata rigettata l'istanza di transito nei ruoli civili presentata dal ricorrente in data 22.11.2011;

- del decreto dirigenziale del Ministero della Difesa del 22 marzo 2012 (comunicato il 26/03/2012) con il quale è stato disposto: "articolo 1 - collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal 7 dicembre 2010 all'1.10.2011 per un totale di 299 giorni; articolo 2 - cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a decorrere dal 2 ottobre 2011 ed il collocamento sotto la stessa data nella riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 905, comma 5, e 929, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ...";

-del provvedimento prot. nr. MD GMILO II 4 1 …… del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, l'e-message di PERSOMIL II/4 ROMA datato 23.03.2012, il provvedimento di congedo disposto dal Ministero della Difesa nei confronti del ricorrente;

- ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso, ed avente ad oggetto
il riconoscimento del diritto del ricorrente a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 1 e 2 del decreto del ministero della difesa 18.04.2002;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento prot. n. M_D GCIV ….. in data 27/12/2012 emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 10 Reparto - 1'' Divisione - 1'" Sezione, con il quale, in merito all'Ordinanza n. 384/2012 del T.A.R. per la Sicilia, si comunica allo stesso Tribunale che "l’Amministrazione non può riesaminare gli atti impugnati alla luce del giudizio positivo di "idoneità al transito ", giudizio in questo caso ininfluente, tenuto conto della mancanza dei requisiti per ottenere il transito stesso";
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 384 del 19 giugno 2012;
Visti il rapporto informativo e gli atti depositati in data 11 gennaio 2013 dalla resistente amministrazione;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – tenente dell’Esercito assegnato al reggimento Genio Guastatori di Caserta (NA) – ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata dal predetto, ai sensi dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, per il transito nei ruoli civili del Ministero; nonché, il connesso provvedimento del 22 marzo 2012 di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 2 ottobre 2011, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Si duole di detti atti, affidando il ricorso alle censure di:

1) 1.1. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dell’art. 1 e dell’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002. eccesso di potere per errore sul presupposto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, illogicità, incongruità, manifesta ingiustizia, sviamento.

1.2. Illegittimità per violazione dell’art. 21 bis della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, errore sui presupposti; 2) eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà ed illogicità. Illegittimità per violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei connessi principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione e delle scelte amministrative. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento del diritto a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

B. – Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata, senza spiegare difese scritte.

C. – Con ordinanza cautelare n. 384 del 19 giugno 2012 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame, e fissata l’udienza di discussione del ricorso nel merito.

D. – Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato la relazione depositata dal Ministero della Difesa in riscontro all’ordinanza citata, riproponendo sostanzialmente le medesime censure articolate con il gravame introduttivo.

E. – Alla camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 la causa è stata rinviata al merito.

F. – Con memoria conclusiva la resistente amministrazione si è riportata alle argomentazioni contenute nella relazione già depositata, insistendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

G. – Alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, i quali hanno discusso la causa, è stato posto in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’odierno istante – tenente dell’Esercito assegnato al reggimento Genio Guastatori di Caserta (NA) – avverso il diniego di transito nei ruoli civili dell’amministrazione militare; nonché, avverso il connesso provvedimento del 22.03.2012 di cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con decorrenza dal 2 ottobre 2011.

La peculiarità del caso di specie è data dalla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica quando lo stesso aveva già superato il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio: sicché, il punto centrale della controversia attiene alla natura – meramente dichiarativa o, viceversa, anche con effetti costitutivi – del provvedimento di cessazione dal servizio per tale causa.

Si tratta, in particolare, di stabilire se, alla data in cui il ricorrente è stato sottoposto a visita, era ancora da considerarsi in servizio, in quanto in aspettativa per infermità.

Ritiene il Collegio, nel confermare la delibazione assunta in fase cautelare, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.

A.1. – Prima di approfondire il punto centrale della controversia, va esaminata la censura – riproposta nel gravame aggiuntivo e, in tesi, di carattere assorbente - con cui il ricorrente si duole dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di transito, per asserito superamento del periodo di 150 giorni dal ricevimento della domanda.

La censura non merita accoglimento.

L’art. 2, co. 4, del D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che “L'amministrazione e' tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta”.

Risulta dagli atti di causa che la p.a. ha pronunciato il diniego di transito in data 18.04.2012, rispetto all’istanza pervenuta al Centro Documentale di Caserta in data 25.11.2011 (v. avviso ricevimento allegato al ricorso) e, pertanto, entro il prescritto termine.

A.2. – Ciò premesso, può ora procedersi all’esame della censura nodale, con cui si denuncia la violazione dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, e degli artt. 1 e 2, co. 3, del Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002, articolata in entrambi i gravami.

La censura merita accoglimento.

L’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010 (Transito nell’impiego civile) stabilisce che:

1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18.04.2002: 1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. Il giudizio di inidoneita' e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata
Vanno sinteticamente riepilogati i fatti di causa.

Rispetto a tale tessuto normativo, e venendo ai fatti di causa, è accaduto che:

- il ricorrente ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a far data dal 02.10.2011;

- il 15.11.2011 (cioè circa un mese e mezzo dopo quella data) è stato giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera come non idoneo temporaneamente al SMI(servizio militare incondizionato), idoneo alla riserva e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione;

- a seguito di tale visita medica, il predetto ha presentato istanza per il transito nei ruoli civili il successivo 22.11.2011;

- in data 22.03.2012 la Direzione Generale ha disposto la cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 905, co. 5, e 929, co. 1, lett. b), del d. lgs. n. 66/2010;

- quindi, con nota del 18.4.2012 è stata respinta l’istanza di transito.

Risulta, così, per tabulas che, alla data di presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di transito nei ruoli civili, l’amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento di congedo, del quale il predetto ha ricevuto notizia solo quattro mesi dopo.

In ragione di tale provvedimento, è stata anche rigettata l’istanza di transito nei ruoli civili.

Ritiene il Collegio che l’effetto retroattivo del provvedimento di risoluzione non incide sugli accadimenti medio tempore verificatisi, i quali denotano la persistenza del rapporto di servizio in interesse, durante il quale non può, invero, dubitarsi che in capo al militare gravino i doveri, le prerogative e i privilegi anche negativi propri del pubblico dipendente (tra i quali quello di non poter assumere alcun impiego), e che lo stesso possa essere eventualmente assoggettato anche al potere disciplinare della linea gerarchica.

Ne consegue, quindi, che, sino alla data di adozione del provvedimento di congedo, il rapporto di pubblico impiego, pur con le attenuazioni proprie della peculiare situazione, sussisteva. Prima che il congedo venisse adottato e comunicato all’esponente lo stesso non aveva titolo ad alcuna autonoma liberatoria degli impegni connessi al proprio status di militare e alla piena sottoposizione alla relativa disciplina. Il che non sarebbe neppure ipotizzabile se gli effetti risolutivi operassero indipendentemente da ogni atto dell’Amministrazione e perfino retroattivamente. Se ciò fosse vero si determinerebbe una anomala e perfino grave compressione dei diritti del soggetto in carenza di qualsivoglia effetto riequilibrativo e di una qualsivoglia ragione di pubblico interesse.

Infatti: a ragionare diversamente – nel senso della natura sic et simpliciter dichiarativa del provvedimento di risoluzione – per un verso, non si comprenderebbe in base a quale tipo di rapporto giuridico l’Amministrazione della Difesa abbia potuto sottoporre a visita medica il ricorrente alla data nella quale il rapporto non sarebbe dovuto sussistere alla stregua di quanto asserito dalla stessa p.a.; per altro verso, dovrebbe concludersi per la assoluta superfluità dello stesso provvedimento di congedo impugnato, stante la asserita operatività ex lege dei relativi effetti risolutivi, travolgenti, in tesi, ogni fatto nel frattempo verificatosi per effetto di specifiche condotte della stessa amministrazione.

In altre parole, se la p.a. permette consente, sia pure per forza inerziale, al rapporto di servizio di continuare – anche se in forma attenuata – ciò significa che per la stessa sono operativi e significativi i fatti intervenuti medio tempore in quanto riferibili ad una rapporto non esaurito.

Sicché, la scadenza del periodo massimo di aspettativa è superata tenendo conto, per un verso, dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione in ordine all’accertamento del superamento di detto periodo massimo, intervenuta solo dopo circa sei mesi dalla data di scadenza, e con attivazione, medio tempore, dell’iter per la sottoposizione del ricorrente a visita medica; per altro verso, dei fatti sopravvenuti durante questa fase, consistenti nell’accertamento medico effettuato e nella presentazione dell’istanza di transito.
Va, peraltro, evidenziato che il suddetto accertamento medico, nel confermare la non idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato, ha attestato la reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (v. verbale della Commissione medica del 15.11.2011).

Quanto finora rilevato appare anche sintomatico della contraddittorietà – pure dedotta dal ricorrente - con cui l’amministrazione ha condotto detto iter procedimentale.

Va anche considerato, quanto alle modalità di presentazione della domanda di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, che la stessa, in applicazione dell’art. 1 del D.M. 18.04.2002, può essere presentata dal personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato (per lesioni dipendenti o non da causa di servizio), solo a seguito del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera competente, la quale è tenuta a fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.

Nel caso di specie, il ricorrente è stato sottoposto a visita medica solo in data 15.11.2011 e, quindi, ha potuto presentare la domanda di transito solo dopo tale indispensabile passaggio, secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 2, del citato D.M., il quale commina espressamente la decadenza in caso di mancata presentazione della domanda entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità.

La presentazione della domanda – avvenuta necessariamente in un momento successivo alla visita medica – avrebbe dovuto produrre l’effetto, favorevole al ricorrente, di sospendere l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato (v. art. 2, co. 3, D.M.); e, durante tale fase, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il militare in aspettativa (art. 2, co. 7, cit.).

E’ stato osservato da parte della giurisprudenza amministrativa che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile, evidenziando come “…il principio di mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio connaturale a un ordinamento democratico "fondato sul lavoro" (art. 1 cost.) già era stato scritto nelle norme precostituzionali, per evidente finalità di riconoscimento dei meriti acquisiti dal personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (v. Consiglio di Stato, IV, 31 luglio 2009, n. 4854; v. anche Consiglio di Stato, IV, 18 marzo 2009, n. 1598).

E’ giocoforza concludere che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda di transito, era in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010.

B. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso merita accoglimento e, di conseguenza, vanno annullati i contestati atti di cessazione dal servizio permanente e di diniego di transito nei ruoli civili.

C. – La peculiarità del caso di specie induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 08/07/2013
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Re: superamento 730 gg di convalescenza

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1) - Il ricorrente è stato posto in congedo dal Ministero della Difesa con decreto......,; a seguito di detto provvedimento, in data 4 giugno 2012, ha proposto istanza per ottenere il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero medesimo ai sensi delle norme vigenti.

2) - Scaduto il termine per la conclusione del procedimento il Maresciallo ha adito questo Tribunale con il giudizio previsto dall’art. 117 c.p.a., sostenendo in quella sede che sulla sua domanda si sarebbe formato il silenzio - assenso in forza dell’art. 4 del D.M. 18 aprile 2002.

3) - Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha provveduto sulla istanza del militare, rigettandola.

4) - Ad avviso del Ministero, infatti, il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione militare potrebbe avvenire solo in costanza di rapporto, mentre il Maresciallo avrebbe richiesto l’applicazione di tale misura dopo il suo collocamento in congedo.

5) - Nel caso di specie il Maresciallo è stato collocato in congedo non in ragione di un accertamento definitivo circa la sua definitiva inidoneità al servizio presso l’Aereonautica militare, ma in forza del decorrere del periodo massimo di congedo per malattia previsto dalla legge.

6) - In tale ipotesi l’ordinamento non prevede a favore del militare la possibilità di presentare la domanda di transito nei ruoli civili.

Ricorso RESPINTO.

Il resto leggetelo qui sotto (leggete il punto n. 5 di cui sopra).

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25/07/2013 201301951 Sentenza 1


N. 01951/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00138/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 138 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. ……… nel cui studio in Milano, via Fontana, n. 18 è elettivamente domiciliato

contro
Ministero della Difesa, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso il cui ufficio in via Freguglia, 1 è ex lege domiciliato

per l'annullamento
del silenzio dell'Amministrazione della Difesa sull'istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa prodotta dal ricorrente in data 4.6.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è stato posto in congedo dal Ministero della Difesa con decreto n. ….. datato 274.12, notificato in data 22 maggio 2012; a seguito di detto provvedimento, in data 4 giugno 2012, ha proposto istanza per ottenere il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero medesimo ai sensi delle norme vigenti.

Scaduto il termine per la conclusione del procedimento il Maresciallo OMISSIS ha adito questo Tribunale con il giudizio previsto dall’art. 117 c.p.a., sostenendo in quella sede che sulla sua domanda si sarebbe formato il silenzio - assenso in forza dell’art. 4 del D.M. 18 aprile 2002.

Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha provveduto sulla istanza del militare, rigettandola.

Ad avviso del Ministero, infatti, il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione militare potrebbe avvenire solo in costanza di rapporto, mentre il Maresciallo OMISSIS avrebbe richiesto l’applicazione di tale misura dopo il suo collocamento in congedo.

Avverso tale provvedimento l’interessato ha formulato motivi aggiunti, sostenendo che la commissione medica che lo aveva a suo tempo visitato, dichiarandolo non idoneo al servizio militare, avrebbe dovuto accertare d’ufficio se sussistessero i presupposti per un suo utile collocamento nei ruoli del personale civile.

Non essendo ciò avvenuto, l’Amministrazione non avrebbe potuto, sic et simpliciter, rigettare la domanda di transito ai ruoli civili, ma avrebbe, invece, dovuto disporre gli accertamenti a ciò propedeutici non compiuti a tempo debito.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 1 del DM 18 aprile 2002 Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

Presupposto affinchè la suddetta previsione normativa possa applicarsi è, quindi, che sia accertata l’impossibilità del militare di continuare a prestare servizio nelle Forze armate a causa del sopravvenire di una infermità invalidante. In tal caso, la stessa commissione medica che esprime il giudizio di non idoneità deve contestualmente accertare se lo stato di salute del dipendente sia compatibile con il suo impiego nei ruoli civili.

Nel caso di specie il Maresciallo OMISSIS è stato collocato in congedo non in ragione di un accertamento definitivo circa la sua definitiva inidoneità al servizio presso l’Aereonautica militare, ma in forza del decorrere del periodo massimo di congedo per malattia previsto dalla legge.

In tale ipotesi l’ordinamento non prevede a favore del militare la possibilità di presentare la domanda di transito nei ruoli civili.

Quanto sopra spiega il perché non sia mai stato effettuato alcun accertamento in ordine all’idoneità all’impiego civile del ricorrente, posto che le commissioni mediche che lo hanno di volta in volta visitato non hanno mai accertato la presenza di uno stato invalidante che gli impedisse in via definitiva la continuazione del servizio militare, limitandosi a diagnosticare la necessità di periodi di convalescenza che si sono via via sommati superando il tetto massimo previsto dall’ordinamento.

Peraltro, non sussistendo il presupposto sostanziale per la proposizione della domanda di transito nei ruoli civili, non poteva prodursi alcun silenzio - assenso la cui formazione presuppone la ricorrenza di tutte le condizioni, dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge (ex multis, Tar Piemonte, Torino, Sez. I 14 gennaio 2011 n. 16;Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 10 settembre 2010 n. 17398; Tar Lazio, Latina 23 febbraio 2010 n. 137).

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguo la soccombenza e si liquidano, in proporzione alla attività difensiva prestata dall’Avvocatura, come da dispositivo.

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Il 25/07/2013
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Re: superamento 730 gg di convalescenza

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1) - diniego passaggio nei ruoli civili del Ministero della Difesa per avere già fruito, di 730 giorni di aspettativa nel quinquennio.

2) - Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA - SEZIONE I BIS n. 13358/2009

3) - Posto che il transito nelle aree del personale civile era riservato agli appartenenti alle Forze Armate ed agli altri Corpi ivi indicati, detta condizione non poteva essere riconosciuta esistente in capo alla odierna parte appellante: ciò in quanto, al momento della presentazione della domanda di transito nel personale civile, non sussisteva la persistente appartenenza alle Forze Armate per avere egli superato il periodo massimo di aspettativa nel quinquennio

4) - Difettava pertanto al ricorrente il requisito dell’appartenenza alle Forze Armate al momento della presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili ed era venuto meno il rapporto di pubblico impiego che avrebbe legittimato e consentito il transito in questione.

Il Consiglio di Stato precisa:

5) - L’appello è palesemente infondato e va pertanto respinto.

6) - Il nodo centrale dell’appello riposa nella valutazione degli effetti discendenti dall’avvenuto superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio da parte del pubblico dipendente, e nella qualificazione (ricognitiva, ovvero, dispositiva) del relativo provvedimento eventualmente reso da parte dell’Amministrazione.

7) - senonché, l’avvenuto superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio era maturato ben prima della comunicazione del giudizio definitivo di inidoneità.

8) - In carenza del presupposto della “costanza del servizio” la domanda di parte appellante non aveva alcuna possibilità di essere accolta.

9) - Il rapporto di servizio stabile nei ruoli delle Forze Armate, costituisce quindi il presupposto necessario perché possa essere disposto il trasferimento nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

Ricorso perso.

Il resto leggetelo qui per completezza dell'argomento.
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28/11/2013 201305705 Sentenza 4


N. 05705/2013REG.PROV.COLL.
N. 10860/2010 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10860 del 2010, proposto da:
L. M., rappresentato e difeso dall'avv. OMISSIS, con domicilio eletto presso OMISSIS in Roma, via Sistina, 121;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. del LAZIO – Sede di ROMA - SEZIONE I BIS n. 13358/2009, resa tra le parti, concernente diniego passaggio nei ruoli civili del ministero della difesa

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2013 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Cuoco, per delega dell'Avv. ….., e l'Avvocato dello Stato Bruni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con la sentenza in epigrafe appellata il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
– sede di Roma - ha respinto il ricorso di primo grado proposto dall’ odierna parte appellante volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 0020616 del 21 marzo 2003, reso dall’amministrazione odierna appellata e recante il diniego alla richiesta di passaggio all'impiego civile ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge n. 266 del 1999, n. 266, formulata dall’originario ricorrente in data 02 novembre 2002.

In punto di fatto era rimasto accertato che l’odierno appellante con provvedimento del 17 gennaio 2002 era stato giudicato dall’Istituto Medico Legale di Milano, permanentemente inabile a qualsiasi servizio e da collocarsi in congedo assoluto per avere già fruito, alla data del 6 agosto 2001, di 730 giorni di aspettativa nel quinquennio.

Detta statuizione era stata confermata dalla Commissione Sanitaria di Appello di Roma,– con atto del 12 settembre 2002, notificato in data 23 ottobre 2002 - che aveva ribadito il giudizio di permanente inidoneità a qualsiasi servizio del predetto appellante e la necessità di sua collocazione in congedo assoluto alla data di scadenza del periodo di aspettativa fruibile.

L’odierna parte appellante aveva quindi presentato, in data 2 novembre 2002, istanza volta ad ottenere il passaggio all’impiego civile la quale, mediante adozione del provvedimento gravato in primo grado era stata rigettata nel ritenuto presupposto che, essendo questi cessato dal servizio permanente a decorrere dal 6 agosto 2001 per aver superato i due anni di aspettativa nel quinquennio, non poteva essere ricompreso tra i destinatari della normativa che consentiva il transito nelle are funzionali del personale civile (ciò in quanto non più vincolato da rapporto di pubblico impiego e dunque non inserito nei ruoli della Forza Armata).

Avverso detta ultima statuizione l’odierno appellante era insorto deducendo plurime doglianze di violazione di legge ed eccesso di potere, affermando di aver presentato richiesta di passaggio nei ruoli civili nel rispetto del termine previsto dall’art. 2 del D.M. del 18 aprile 2002 e di essere venuto a conoscenza della intervenuta cessazione dal servizio solo con il rigetto dell’istanza di transito nell’impiego civile, stante l’assenza di qualsivoglia precedente comunicazione in tal senso, denunciando la mancata osservanza, da parte dell’Amministrazione, dei termini previsti per la comunicazione del giudizio di permanente inidoneità di cui alla Circolare DGPM//II/SEGR./806/ Circ. del 26 ottobre 2002.

Richiamato l’art. 29 della legge n. 599 del 1954, era stato sostenuto dalla odierna parte appellante che l’Amministrazione avrebbe dovuto predisporre apposito provvedimento di collocamento in congedo dopo la comunicazione di cessazione dal servizio per infermità nel termine massimo di quindici giorni di cui al D.P.R. n. 1032 del 1973.

Sotto altro profilo, veniva censurata l’asserita violazione dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990 per non essere stati indicati, nel gravato provvedimento, il termine e l’autorità cui ricorrere.

Il primo giudice ha partitamente esaminato tutte le censure proposte e le ha respinte in quanto infondate.
In particolare, il Tribunale amministrativo ha in primo luogo richiamato il contenuto dell’art. 14 comma 5, della legge n. 266 del 1999, facendo presente che le modalità attuative di detto precetto si rinvenivano (relativamente al personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri) nel D.M. 18 aprile 2002.

Posto che il transito nelle aree del personale civile era riservato agli appartenenti alle Forze Armate ed agli altri Corpi ivi indicati, detta condizione non poteva essere riconosciuta esistente in capo alla odierna parte appellante: ciò in quanto, al momento della presentazione della domanda di transito nel personale civile, intervenuta in data 2 novembre 2002, non sussisteva la persistente appartenenza alle Forze Armate per avere egli superato il periodo massimo di aspettativa nel quinquennio alla data del 6 agosto 2001 ai sensi dell’art. 16 comma 1 e dell’art. 29 della legge n. 599 del 1954.

Egli infatti era stato collocato in congedo nella categoria della riserva alla data di superamento del periodo massimo di aspettativa, e quindi – come affermato nei giudizi medico-legali datati 17 gennaio 2002 e 30 settembre 2002, rispettivamente dell’Istituto Medico Legale di Milano e della Commissione Sanitaria di Appello di Roma - da collocarsi in congedo assoluto.

Difettava pertanto al ricorrente il requisito dell’appartenenza alle Forze Armate al momento della presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili ed era venuto meno il rapporto di pubblico impiego che avrebbe legittimato e consentito il transito in questione.

La mancanza di tale indefettibile presupposto, non essendo l’appellante più inserito nei ruoli delle Forze Armate ma collocato in riserva, rendeva inconferenti - ad avviso del Tar- le censure volte a denunciare il mancato rispetto, da parte dell’ Amministrazione, dei termini previsti per la dispensa dal servizio in caso di permanente non idoneità (dovendo precisarsi, peraltro, come la fattispecie in esame riguardi la diversa ipotesi di superamento del periodo massimo di aspettativa e di conseguente collocamento in congedo).

Né – ad avviso del primo giudice- valeva invocare l’avvenuta presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di transito nel personale civile nel rispetto del termine stabilito dal D.M. 18 aprile 2002, inerendo la fattispecie in esame al collocamento in congedo nella categoria della riserva per avvenuto superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio, quale effetto diretto di tale evenienza, a nulla rilevando l’eventuale – seppur non commendevole – ritardo nella sua constatazione che, dunque, non valeva ad incidere sugli effetti sostanziali prodotti dalla data di superamento del periodo massimo di aspettativa.

Con riferimento inoltre all’affermazione circa la mancata conoscenza della dispensa o della cessazione dal servizio in data antecedente a quella di adozione del gravato provvedimento, il Tar ha sostenuto che l’originario ricorrente doveva essere a conoscenza della durata del periodo di aspettativa fruito: peraltro la disciplina normativa espressamente prevede il collocamento in congedo al momento del superamento del periodo massimo di aspettativa, a nulla rilevando lo stato soggettivo di conoscenza o meno di tale effetto in capo al dipendente.

Quanto all’ultima censura, volta a denunciare la mancata indicazione, nel gravato provvedimento, del termine e dell'autorità cui ricorrere, tale omissione non incideva in alcun modo sulla legittimità del provvedimento (potendo eventualmente dare luogo alla concessione dell'errore scusabile).

Il gravame è stato pertanto integralmente disatteso.

L’ odierno appellante, già ricorrente rimasto soccombente nel giudizio di prime cure ha proposto una articolata critica alla sentenza in epigrafe chiedendo la riforma dell’appellata decisione.

Ha ripercorso il risalente e prolungato contenzioso intercorso con l’Amministrazione ed ha sostenuto che il provvedimento gravato era illegittimo in quanto reso in violazione del disposto di cui all’art. 14 comma 5, della legge n. 266 del 1999.

Tale ultima norma prevedeva il transito nei ruoli civili del personale “iscritto nei ruoli” che fosse stato giudicato permanentemente inabile al servizio militare incondizionato: tale era la posizione di parte appellante che, infatti, aveva ricevuto il diniego definitivo in data 23.10.2002 ed aveva presentato l’istanza in data 2.11.2002.

Il superamento dei due anni di aspettativa nel quinquennio alla data del 6.8.2001 non poteva rilevare, in quanto non aveva determinato alcuna cessazione del rapporto di lavoro (tanto che l’appellante, il 17.1.2002, era stato sottoposto a visita da personale dipendente presso l’Istituto medico legale di Milano).

Era stato pertanto rispettato il disposto di cui al dM 18 aprile 2002 secondo cui la domanda di “transito” nei ruoli civili doveva essere proposta entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione del giudizio definitivo di inidoneità.

La gravata decisione aveva avallato una condotta dell’Amministrazione gravemente illegittima, sostanziantesi in una presunta cessazione “implicita” del rapporto di lavoro (inammissibile, ovviamente, in regime di pubblico impiego, in quanto incentrato sulla adozione di atti formali).

Con il secondo motivo di ricorso si è ribadita l’illegittimità dell’azione amministrativa per carenza ed insufficienza di motivazione, in spregio alle prescrizioni di cui alla legge n. 241/1990, mentre con l’ultima parte dell’appello si è chiesta la riforma della gravosa ed immotivata condanna alle spese del giudizio resa in primo grado.

Alla odierna pubblica udienza del 5 novembre 2013 la causa è stata posta in decisione dal Collegio

DIRITTO

1. L’appello è palesemente infondato e va pertanto respinto.

1.1. Il nodo centrale dell’appello riposa nella valutazione degli effetti discendenti dall’avvenuto superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio da parte del pubblico dipendente, e nella qualificazione (ricognitiva, ovvero, dispositiva) del relativo provvedimento eventualmente reso da parte dell’Amministrazione.

In sostanza, l’appellante ha presentato domanda di transito nei ruoli civili nel termine prescritto dalla legge, e decorrente dalla comunicazione del giudizio di inidoneità: senonché, come rimasto incontestato tra le parti, l’avvenuto superamento del periodo massimo di aspettativa nel quinquennio era maturato ben prima della comunicazione del giudizio definitivo di inidoneità.

Ad avviso dell’appellante, posto che tale evento non era stato in alcun modo “recepito” dall’Amministrazione, doveva affermarsi che lo stesso non aveva prodotto effetto alcuno sul rapporto di impiego da questi intrattenuto con l’Amministrazione medesima: egli, cioè, doveva reputarsi ancora “in servizio”.

La tesi opposta è stata positivamente affermata nella sentenza gravata.

Ritiene il Collegio che la pur pregevole ricostruzione contenuta nell’atto di appello non possa essere favorevolmente delibata.

1.2. La costante giurisprudenza amministrativa, infatti, dalla quale il Collegio non ravvisa motivo per discostarsi, ha sempre ritenuto che (T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis Sent., 25-06-2008, n. 6160) “il provvedimento di dispensa dal servizio del pubblico dipendente per inabilità fisica che sia stato adottato a seguito del superamento del periodo massimo di aspettativa , ha carattere dichiarativo della inabilità e produce effetti "ex tunc", cioè dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa.”.

La detta prospettazione ha ottenuto il favorevole avallo della giurisprudenza di secondo grado (cfr. C.d.S. Sez. VI 26/1/2006 n. 208: ”il provvedimento di dispensa dal servizio che sia stato emesso a seguito degli accertamenti sanitari, ha indubbio carattere dichiarativo della inabilità fisica del soggetto e produce effetti dalla scadenza del termine, ha cioè effetti retroattivi.”) muovendo dalle prescrizioni di cui agli artt. 129 e 130 T.U. n. 3/1957.

Nella decisione in ultimo citata, infatti, si è posto in luce che dette due disposizioni “ hanno determinato i periodi massimi di aspettativa e individuato la data di cessazione del rapporto, nella consapevolezza che, di per sé, la perduranza del rapporto implica il diritto di fruire delle ferie, non godute a causa della malattia. Tali articoli, inoltre, hanno valutato gli interessi in conflitto (del dipendente alla conservazione del rapporto di lavoro e dell'Amministrazione ad avvalersi delle sue prestazioni), predeterminando una data "oggettiva" di estinzione del rapporto (coincidente col giorno successivo alla scadenza della durata massima della aspettativa: diciotto mesi consecutivi ovvero trenta mesi nel quinquennio, con proroga non superiore a sei mesi, eccezionalmente consentita). Ciò comporta che l'Amministrazione non può legittimamente determinare le date di cessazione dei rapporti di lavoro, diversamente da tali previsioni di legge.”.

Per il personale militare valgono analoghi principi: “il provvedimento di cessazione dal servizio dei militari - adottato al termine del periodo massimo (due anni) di aspettativa per motivi di salute non dipendenti da causa di servizio, in applicazione degli articoli 16 e 29 della legge 31 luglio 1954, n. 599 - ha natura interamente vincolata, concernendo dati e situazioni di servizio ai quali la legge direttamente riconnette effetti specificamente determinati, una volta verificata la loro oggettiva sussistenza.” (Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 7621 del 22-10-2010).

Da tale armonico e composito quadro si ricava pertanto che l’Amministrazione competente è totalmente vincolata dalla prescrizione di legge, ed il provvedimento conseguente assume natura dichiarativa: ne consegue che, in subiecta materia, eventuali violazioni formali, del contraddittorio infraprocedimentale, etc, assumono valore recessivo in quanto il provvedimento emanato (ove corretto, sotto il profilo del computo del periodo di aspettativa) non potrebbe avere contenuto diverso, appunto in quanto integralmente predeterminato ex lege. (ex multis: Cons. Giust. Amm. Sic., 28-02-2013, n. 301 “la necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai destinatari dell'atto finale è stata prevista in generale dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi, ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l'adozione dell'atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa Autorità emanante. Orbene, al di là di casi in cui sono state previste specifiche deroghe (speciali esigenze di celerità, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari), in linea di massima, è necessario garantire la comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se fosse stata osservata la relativa formalità. In definitiva, posto che l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo è strumentale ad esigenze di conoscenza effettiva e, conseguentemente, di partecipazione all'azione amministrativa da parte del cittadino nella cui sfera giuridica l'atto conclusivo è destinato ad incidere, in modo che egli sia in grado di influire sul contenuto del provvedimento , si rileva che l'omissione di tale formalità non vizia il procedimento solamente quando il contenuto di quest'ultimo sia interamente vincolato, pure con riferimento ai presupposti di fatto, nonché tutte le volte in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere già raggiunto in concreto lo scopo cui tende siffatta comunicazione.”.

Né può ricorrere l’ipotesi del difetto di motivazione, riposando quest’ultima in un mero calcolo matematico dei periodi di servizio trascorsi in aspettativa.

2. Passando adesso ad esaminare il secondo aspetto della problematica, è d’uopo sottolineare immediatamente che su di esso la giurisprudenza ha avuto più volte occasione di interrogarsi, approdando ad esiti univoci e non collimanti con le tesi sostenute da parte appellante.

La costante giurisprudenza amministrativa, infatti, dalla quale questo Collegio non ravvisa motivi per discostarsi ha affermato che “la norma di cui all'art. 14 L. n. 266/1999, configura una particolare fattispecie di trasferimento nell'ambito della stessa Amministrazione di appartenenza, per cui appare evidente come per la sua applicazione si richiede la sussistenza, alla data di entrata in vigore della legge, del requisito dell'attualità del rapporto di servizio. (Consiglio di StatoSez. IV, sent. n. 5758 del 02-10-2006 ).

Da ciò si è fatto conseguire in passato, ad esempio, la conseguenza per cui “poiché l'allievo frequentatore del corso Allievi Marescialli presso la Scuola Sottufficiali dell'Esercito, giudicato inidoneo al servizio militare incondizionato, non può risultare, al momento della declaratoria di inidoneità, legato da un rapporto di servizio stabile con l'Arma dei Carabinieri, allo stesso non possono applicarsi i disposti di cui all'art. 14, comma 5, della L. n. 266/1999, ed al D. M. 18/04/2002, non potendo, egli essere trasferito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile.” (Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 1211 del 03-03-2009 ma si veda, per un principio analogo, anche Consiglio di Stato Sez. IV, sent. n. 6951 del 06-11-2009 : ”il beneficio di cui all'art. 14 L. n. 266/1999 -diritto di transito ai ruoli civili per il personale militare giudicato inidoneo- si deve considerare riferito al personale militare che sia legato all'Amministrazione da rapporto di servizio in atto al momento del transito, che deve qualificarsi come una peculiare fattispecie di trasferimento nell'ambito della medesima Amministrazione; tale beneficio quindi, non può ritenersi applicabile al personale in ferma volontaria per la sua condizione di stato precaria e non stabile. “).

2.1. In carenza del presupposto della “costanza del servizio” la domanda di parte appellante non aveva alcuna possibilità di essere accolta.

3. Il rapporto di servizio stabile nei ruoli delle Forze Armate, costituisce quindi il presupposto necessario perché possa essere disposto il trasferimento nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

La contemporanea applicazione dei due consolidati principi sino ad ora menzionati, comporta, all’evidenza, la reiezione del gravame; la domanda di transito proposta dall’appellante è stata presentata in un momento successivo al venire meno del rapporto di servizio: e per quanto si è sinora chiarito, operando il superamento del periodo massimo di aspettativa in termini oggettivi, e rivestendo il provvedimento dell’Amministrazione una semplice valenza dichiarativa ex tunc, a nulla rileva che non fosse stato previamente comunicato a parte appellante ed è parimenti improduttiva di effetti la constatazione secondo la quale era stato rispettato il termine decadenziale previsto dal D.M. 18 aprile 2002 all’art. 1 (“Il personale della Guardia di finanza giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita, a domanda ed ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le corrispondenze definite nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata, per via gerarchica, alla direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità”), applicandosi la fattispecie in ultimo citata alla diversa situazione del militare ancora in costanza di servizio, del quale venga accertata la infermità.

3.1.Quanto alle censure attingenti il capo relativo alla condanna alle spese in primo grado, essa è palesemente infondata alla stregua del condivisibile orientamento secondo cui “la decisione del giudice di merito in materia di spese processuali è censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge, soltanto quando le spese siano state poste, totalmente o parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa; non è invece sindacabile, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito sull'opportunità di compensare, in tutto o in parte le spese medesime. Tali principi trovano applicazione non soltanto quando il giudice abbia emesso una pronuncia di merito, ma anche quando egli si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'atto introduttivo del giudizio. Infatti, pure in tali ultimi casi sussiste pur sempre una soccombenza, sia pure virtuale, di colui che ha agito con un atto dichiarato inammissibile o improcedibile che consente al giudice di compensare parzialmente o totalmente le spese, esercitando un suo potere discrezionale che, nel caso specifico considerato, ha come suo unico limite il divieto di condanna della parte vittoriosa e che si traduce in un provvedimento che rimane incensurabile in cassazione purché non illogicamente motivato. (Cassazione civile , sez. lav., 27 dicembre 1999, n. 14576)

Detto principio è stato più volte predicato dalla giurisprudenza amministrativa, che ha avuto modo di affermare che la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisca espressione di un ampio potere discrezionale, come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate.” (Cons. Stato, sez. VI, 30 dicembre 2005, n. 7581).

Ciò non si è verificato nella fattispecie per cui è causa, dal che discende la reiezione anche di questa censura e la integrale conferma dell’appellata decisione

4. L’appello è quindi infondato, e va disatteso, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5. La natura della controversia e la particolare posizione di parte appellante legittima l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali sostenute.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese processuali sostenute
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Sergio De Felice, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Francesca Quadri, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2013


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Re: superamento 730 gg di convalescenza

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Il CGA Siciliana (che equivale al CdS poiché posto in Sicilia e fa d'appello al Tar Catania e Palermo) ha rigettato l'Appello del M.D..
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1) - Il punto centrale della controversia risede, piuttosto, come detto, nella valutazione di una condotta della stessa amministrazione (C.M.C.), la quale, in ragione della tempistica adottata per esprimere la possibilità o meno del transito nei ruoli civili, per proprie ragioni organizzative, è stata causa del decorso del termine successivamente invocato per annullare gli esiti da essa stessa prodotti.

2) - Nella vicenda in esame, il militare odierno appellato, è stato messo nelle condizioni di poter presentare l’istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data discrezionalmente determinata dall’Amministrazione.

3) - Ne consegue, quindi, l’illegittimità delle determinazioni impugnate in primo grado, le quali finiscono per riversare sul dipendente i ritardi cagionati dalla stessa amministrazione.

Leggete tutto il resto qui sotto.
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24/10/2014 201400573 Sentenza 1


N. 00573/2014REG.PROV.COLL.
N. 00939/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso n. 939/ 2013 R.G. proposto da:
MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui è per legge domiciliato,, in Palermo, via A. De Gasperi, n. 81;

contro
M. A., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Bernarda Bondì, in Palermo, via Sammartino n. 55;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. SICILIA – PALERMO (Sez. I n. 01448/2013) resa tra le parti, concernente: Lavoro – Rigetto istanza di transito di militare della Guardia di Finanza nei ruoli civili

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di A. M.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Giuseppe Mineo e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Ciani e l’Avvocato A. F. Tartaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza impugnata, il TAR ha accolto il ricorso, integrato con motivi aggiunti, proposto da M. A., tenente della Guardia di Finanza, per l’annullamento dei provvedimenti con i quali era stato espresso il diniego di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione ed era stata disposta la cessazione dal servizio permanente, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con decorrenza dal 2 ottobre 2011.

Nel giudizio di appello si è costituto con memoria il Ten. M…, il quale, con ulteriore memoria, depositata il 5 marzo 2014, ha riaffermato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado e dei successivi motivi aggiunti, insistendo per il rigetto dell’appello.

Nell’udienza del 10 marzo 2014 l’appello è stato trattenuto per la decisone.

DIRITTO

La decisione resa in prime cure merita di essere confermata, per le ragioni che qui di seguito si precisano.
Ai fini della soluzione della presente controversia, è utile evidenziare i seguenti fatti:

a) il Ten. M… ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio in data 2.10.2011;

b) in data 18.10.2011, il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, con atto prot. n. MDE2428D/CMO TLC (versato in atti), ha precisato che il Ten. M… “rimarrà nella posizione di temporanea non idoneità in attesa di P.M.L. con visita collegiale (C. M. O.) … fino alla visita collegiale che sin d’ora si indica per il giorno 3.11.2011 alle ore 8,30”;

c) in data 15.11.2011, lo stesso militare è stato giudicato dalla C. M. O. “non idoneo temporaneamente al S.M.I. ( Servizio Militare Incondizionata), idoneo alla riserva e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione”;

d) il successivo 22.11.2010, a seguito degli esiti della visita medica, il ricorrente di primo grado ha presentato istanza di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione Militare;

e) in data 22.03.2012 la competente D.G. del Ministero della Difesa ha disposto la cessazione del servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa nel quinquennio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 905, comma 5, e 929, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 66/2010;

f) quindi, con nota del 18.04.2012, l’amministrazione ha respinto l’istanza di transito nei ruoli civili dell’Amministrazione Militare.

Dalla superiore narrazione emerge, dunque, come esattamente evidenziato dal TAR, che il superamento del termine massimo di aspettativa debba essere imputato, esclusivamente, alla tempistica adottata dall’Amministrazione, in particolare, per come la C.M.C. ha proceduto ad accertare la inidoneità temporanea al S.M.I. del ten. M… e, al contempo, la sua idoneità alla riserva e reimpiego nei corrispondenti ruoli civili dell’Amministrazione Militare.

Nelle more del procedimento valutativo svolto dalla C.M.C., il Ten. M… non ha avuto la possibilità materiale e giuridica di esercitare il proprio diritto al transito nei ruoli civili, così come ritenuto dalla stessa Commissione con atto del 15.11.2011, all’esito degli accertamenti medici.

Tutto quanto sopra evidenziato, appare già sufficiente, a giudizio di questo Consiglio, per confermare la pronuncia del TAR, che ha accertato l’illegittimità dei successivi provvedimenti adottati dall’amministrazione.

Nella condotta dell’amministrazione, infatti, si evidenziano i tratti tipici del divieto di “venire contra factum proprium” che costituisce principio generale di valutazione, idoneo a paralizzare ogni tipo di pretesa alla cui base si manifesta un uso capzioso e irrituale del potere giuridico esercitato dal soggetto che ne è il titolare.

In questo senso, la questione non riguarda tanto la natura costitutiva o meramente accertativa dell’atto di congedo, ovvero la sua efficacia retroattiva al verificarsi del ‘fatto’ ( decorso temporale al 2 ottobre 2011 del periodo massimo di aspettativa) che ne costituisce il presupposto materiale., così come insiste nell’eccepire anche in questa sede la Difesa Erariale per censurare la decisione resa in prime cure. Il punto centrale della controversia risede, piuttosto, come detto, nella valutazione di una condotta della stessa amministrazione (C.M.C.), la quale, in ragione della tempistica adottata per esprimere la possibilità o meno del transito nei ruoli civili, per proprie ragioni organizzative, è stata causa del decorso del termine successivamente invocato per annullare gli esiti da essa stessa prodotti.

Sotto questo profilo, d’altra parte, i provvedimenti impugnati in prime cure risultano in palese contraddizione con il cit. atto del 18. 10. 2011, prodotto dal Dipartimento Militare di Medicina Legale di Caserta, laddove si aveva cura di precisare che il ten. M… “rimarrà nella posizione di Temporanea Non Idoneità in attesa di P.M.L. con visita collegiale (C. M. O.) … fino alla visita collegiale che sin d’ora si indica per il giorno 3.11.2011 alle ore 8,30 ”.

Tale precisazione va reputata superflua, se intesa nel senso sostenuto in questa sede dalla Difesa Erariale.

Essa è però significativa di un riconoscimento, da parte della stessa Amministrazione, di vicende organizzative che, non facciano ricadere sul militare soggetto alla visita di controllo gli svolgimenti temporali della propria azione di accertamento.

In tal modo, l’amministrazione si premurava, correttamente, di mantenere nello stato di aspettativa il ricorrente, consentendogli così di poter esercitare, se del caso, il diritto al transito altrimenti riconosciutogli dalla normativa di appartenenza. Al riguardo, va evidenziato che l’ordinamento già conosce altre disposizioni per le quali la presentazione dell’istanza di transito nei ruoli civili “da parte del personale interessato sospende, per lo stesso, l’applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di status” (art. 2, comma 3, D.M. 18 aprile 2002”. Detta norma per un verso impedisce, o comunque rende inefficace, un successivo provvedimento di congedo (come viceversa accaduto nella fattispecie de qua), per altro verso presuppone e rafforza il principio secondo il quale fatti che impediscono la presentazione della istanza di transito, non altrimenti imputabili allo stesso interessato, non possono giustificare un mutamento di status.

Nella vicenda in esame, il militare odierno appellato, è stato messo nelle condizioni di poter presentare l’istanza di transito soltanto dopo gli esiti della visita, svolta in una data discrezionalmente determinata dall’Amministrazione. Ne consegue, quindi, l’illegittimità delle determinazioni impugnate in primo grado, le quali finiscono per riversare sul dipendente i ritardi cagionati dalla stessa amministrazione.

Per questi motivi, pertanto, l’appello deve essere respinto.

Le spese del grado, come di regola, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
definitivamente pronunciando, respinge l’appello.

Condanna l’Amministrazione appellante al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 (= duemila//00), oltre oneri ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Ermanno de Francisco, Consigliere
Silvia La Guardia, Consigliere
Giuseppe Mineo, Consigliere, Estensore
Giuseppe Barone, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/10/2014
panorama
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Re: superamento 730 gg di convalescenza

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Il CdS rigetta l'appello del ricorrente sulle seguenti motivazioni.
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1) - ai sensi dal combinato disposto degli artt.26 lettera b) e 29 della legge n.599/1954 e in relazione a quanto disposto dall’art. 2187 del dlgs n.66/2010, il Ministero della Difesa disponeva la cessazione dal servizio permanente per infermità e il collocamento in congedo del Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica.

2) - A seguito di tale provvedimento l’interessato chiedeva il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del suindicato Ministero ai sensi della normativa vigente.

3) - mentre il militare fatto oggetto di riforma può chiedere ed ottenere il transito nei ruoli civili, altrettanto non è concesso a chi ha solo superato il periodo massimo di convalescenza in relazione eventualmente ad infermità.

Il CdS precisa:

4) - La legge 28 luglio 1999 n.266 ha previsto all’art.14 comma 5 la possibilità per il personale di transitare

5) - Quindi il D.I.18 aprile 2002 , attuativo delle disposizioni legislative sopra indicate ha disposto che il personale giudicato non idoneo per le lesioni suindicate transita, a domanda , nelle aree funzionali del Ministero della Difesa.

6) - La normativa appena citata ha quindi individuato i soggetti destinatari della possibilità di chiedere il transito all’impiego civile, configurati esattamente nei militari che per sopravvenute infermità invalidanti sono giudicati dai competenti organi medico-legali non più idonei al servizio militare e fermo restando che la infermità riscontrata sia compatibile con l’impiego civile.

7) - Ebbene la condizione di fatto e di diritto contemplata come presupposto per poter usufruire del beneficio in parola non è posseduta dal maresciallo che, (circostanza pacifica in causa ) è stato posto in congedo e fatto cessare dal servizio militare permanente ad altro titolo e precisamente per aver superato il periodo massimo di aspettativa per malattia fruibile nel quinquennio, ai sensi dell’art. 26 e 29 della legge n. 599/1954 tenuto conto di quanto altresì disposto dall’art. 2187 del dlgs 15 marzo 2010 n.66 ( testo unico sull’ordinamento militare ).

8) - In altri termini, nella specie non si rinviene il caso della dispensa dal servizio per chi sino all’accertamento medico-legale ricopriva ancora la veste di militare in spe, versandosi invece nell’ipotesi del superamento del periodo massimo di comporto, situazione cui consegue automaticamente la messa in congedo.

N.B.: rileggi il punto n. 7.

Per completezza leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201501668
- Public 2015-03-31 -


N. 01668/2015REG.PROV.COLL.
N. 07011/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7011 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. G. Z., con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Tafuro in Roma, Via Orazio, 3;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA - MILANO: SEZIONE I n. 01951/2013, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del ministero della difesa

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2015 il Cons. Andrea Migliozzi e udito per la parte appellata l'Avvocato dello Stato Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con decreto del 27 aprile 2012, assunto ai sensi dal combinato disposto degli artt.26 lettera b) e 29 della legge n.599/1954 e in relazione a quanto disposto dall’art. 2187 del dlgs n.66/2010, il Ministero della Difesa disponeva la cessazione dal servizio permanente per infermità e il collocamento in congedo del Maresciallo di 1^ classe dell’Aeronautica OMISSIS.

A seguito di tale provvedimento l’interessato con istanza del 4 giugno 2012 chiedeva il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del suindicato Ministero ai sensi della normativa vigente.

Non avendo ricevuto riscontro nei termini, l’interessato impugnava innanzi al Tar della Lombardia il silenzio- rifiuto formatosi in ordine alla predetta istanza e nelle more di detto giudizio l’Amministrazione adottava il provvedimento con cui la richiesta de qua era respinta sul rilievo che il transito nei ruoli funzionali del personale civile è possibile unicamente per il personale militare che si trova in costanza di rapporto, senza che di tale beneficio potesse usufruire il militare che, come il ricorrente, viene posto in congedo per inidoneità fisica.

Il Maresciallo OMISSIS impugnava tale provvedimento con atto di motivi aggiunti, denunciandone la illegittimità sotto vari profili e il gravame era respinto dal Tar con sentenza n.1951/13.

Il predetto sottufficiale ha impugnato tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto, deducendo a sostegno del proposto appello i seguenti motivi:

eccesso di potere per travisamento del presupposto; contraddittorietà; difetto di motivazione a carico della impugnata sentenza.

L’Amministrazione ha omesso di provvedere alla valutazione delle condizioni fisiche dell’appellante e tali accertamenti dovevano essere svolti prima del periodo massimo di comporto concesso dall’ordinamento, il tutto in violazione delle direttive che impongono l’obbligo degli accertamenti sanitari in questione e senza che si possa ricondurre in capo al dipendente quale che sia responsabilità. Inoltre mentre il militare fatto oggetto di riforma può chiedere ed ottenere il transito nei ruoli civili, altrettanto non è concesso a chi ha solo superato il periodo massimo di convalescenza in relazione eventualmente ad infermità meno invalidanti di quelle poste a base del giudizio di riforma. Il Tar d’altra parte ha omesso di fornire una adeguata motivazione in ordine alle sue statuizioni né ha tenuto conto di quanto statuito in analogo caso dal Tar Basilicata con sentenza fatta presente dal ricorrente e qui pure richiamata.

travisamento del fatto: nessuna Commissione Medica Ospedaliera ha mai dichiarato esplicitamente non idoneo l’appellante e risulta perciò non veritiera l’affermazione del primo giudice secondo cui : “la commissione medica lo aveva a suo tempo visitato dichiarandolo non idoneo al servizio militare”. In ogni caso il giudicante non ha espresso alcuna ragione per la quale ha ritenuto non applicabile al caso di specie le osservazioni contenute nelle pronuncia giurisdizionale del giudice amministrativo lucano resa su caso analogo;

erroneità della sentenza impugnata sotto altro aspetto: il Tar adito ha affermato che non sarebbe stato effettuato alcun accertamento in ordine alla idoneità all’impiego civile del ricorrente, ma tale affermazione è contraddetta dal fatto che per l’ analogo caso esaminato dal Tar Basilicata era stato sancito l’obbligo dell’accertamento in parola a carico dell’Amministrazione procedente.

Parte appellante conclude con la richiesta del riconoscimento in suo favore delle spese, onorari e diritti di causa , tenuto conto che l’Amministrazione, “omissiva dei propri doveri”, ha indotto con il proprio comportamento il Sig. Ferrario ad adire la magistratura amministrativa per la tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive.

Si è costituito in giudizio per resistere l’intimato Ministero della Difesa.

All’odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

L’appello è infondato, meritando l’impugnata sentenza integrale conferma.

Col primo mezzo di gravame viene in rilievo la questione nodale della controversia all’esame e cioè la sussistenza o meno in capo all’appellante del requisito per poter chiedere il transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa .

Le doglianze dedotte, come esposte in fatto, si rivelano quanto ai profili di diritto sostanziale infondate e sotto un aspetto processuale inammissibili.

La legge 28 luglio 1999 n.266 ha previsto all’art.14 comma 5 la possibilità per il personale delle Forze Armate, (incluso quello dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) giudicato inidoneo al servizio militare permanente per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, di transitare nelle corrispondenti qualifiche del personale civile dei rispettivi Ministeri

Quindi il D.I.18 aprile 2002 , attuativo delle disposizioni legislative sopra indicate ha disposto che il personale delle Forze Armate giudicato non idoneo per le lesioni suindicate transita, a domanda , nelle aree funzionali del Ministero della Difesa.

La normativa appena citata ha quindi individuato i soggetti destinatari della possibilità di chiedere il transito all’impiego civile, configurati esattamente nei militari che per sopravvenute infermità invalidanti sono giudicati dai competenti organi medico-legali non più idonei al servizio militare e fermo restando che la infermità riscontrata sia compatibile con l’impiego civile.

Ebbene la condizione di fatto e di diritto contemplata come presupposto per poter usufruire del beneficio in parola non è posseduta dal maresciallo OMISSIS che, (circostanza pacifica in causa ) è stato posto in congedo e fatto cessare dal servizio militare permanente ad altro titolo e precisamente per aver superato il periodo massimo di aspettativa per malattia fruibile nel quinquennio, ai sensi dell’art. 26 e 29 della legge n. 599/1954 tenuto conto di quanto altresì disposto dall’art. 2187 del dlgs 15 marzo 2010 n.66 ( testo unico sull’ordinamento militare ).

Ancorchè correlata a motivi di infermità, è innegabile che la situazione sussumibile in capo al OMISSIS sia diversa dallo status di chi in costanza di servizio è stato dichiarato non più idoneo, laddove solo quest’ultima condizione è stata ritenuta dal legislatore meritevole della possibilità di transito nell’impiego civile, attuabile altresì una volta accertata la compatibilità della sofferta infermità col nuovo, diverso rapporto di servizio.

In altri termini, nella specie non si rinviene il caso della dispensa dal servizio per chi sino all’accertamento medico-legale ricopriva ancora la veste di militare in spe, versandosi invece nell’ipotesi del superamento del periodo massimo di comporto, situazione cui consegue automaticamente la messa in congedo.

Se così è, appare evidente che non può configuarsi per l’appellante il presupposto previsto dalla legge per poter chiedere il transito de quo, atteso che il OMISSIS era già stato collocato al di fuori dal servizio permanente per un titolo diverso da quello contemplato dalla normativa sopra riportata (l’essere intervenuta una causa invalidante in costanza di servizio).

A ben vedere poi le censure dedotte appaiono inconferenti rispetto all’oggetto della controversia all’esame

Invero parte appellante lamenta il comportamento omissivo dell’Amministrazione che non avrebbe tempestivamente sottoposto il militare agli opportuni accertamenti sanitari al fine di far cessare la situazione di aspettativa poi sfociata nella messa in congedo, ma quelle dedotte sono doglianze che vanno a riguardare unicamente determinazioni fatte oggetto di un apposito provvedimento, il decreto ministeriale del 27 aprile 2012 recante il collocamento in congedo del sottufficiale, che costituisce l’antecedente logico-cronologico del silenzio e del diniego fatti registrare dal Ministero della Difesa sulla richiesta di transito al servizio civile, laddove solo questi ultimi sono oggetto del giudizio in trattazione , come sottoposto sia al giudice di primo grado che a questo giudicante.

Si duole poi l’appellante di una sorta di disparità di trattamento, posto che ai militari destinatari di provvedimenti di riforma dal servizio militare per inidoneità allo stesso sarebbe possibile richiedere il transito ai ruoli del servizio civile e tale diversificato trattamento sarebbe ingiustificato ed illogico.

Il vizio dedotto però è inconfigurabile venendo in rilievo situazioni per nulla omologhe dacchè aventi caratteristiche affatto diverse e comunque legate a specifiche scelte effettuate a monte dal legislatore oltreché applicabili dall’Amministrazione in maniera vincolata una volta verificatisi i presupposti di legge.

Quanto alle censure dedotte col secondo e terzo mezzo d’appello, le stesse sono inammissibili.

Il primo gruppo di doglianze attiene al presupposto decreto di collocamento in congedo, qui non fatto oggetto di formale contestazione giudiziale e che comunque viene in rilievo solo indirettamente.

Quanto poi al dedotto difetto di motivazione, con specifico riferimento al mancato richiamo da parte del Tar alle osservazioni contenute in una sentenza del giudice amministrativo della Basilicata, le doglianze sono del tutto improponibili, giacchè:

in generale con il decisum qui appellato il TAR ha dato ampia contezza delle ragioni per le quali ha ritenuto infondata la pretesa fatta valere dal ricorrente;

non v’era alcun onere né alcun bisogno per il primo giudice di fare riferimento al precedente giurisprudenziale fatto presente dal ricorrente, stante la piena autonomia decisionale dell’organo giurisdizionale adito;

c) in ogni caso le osservazioni recate dalla sentenza citata a sostegno dall’allora ricorrente non si rivelano decisive ai fini della disamina e soluzione della questione sollevata , attenendo al precedente, diverso momento amministrativo costituito dall’onere dell’Amministrazione di sottoporre a visita medico-legale il militare in aspettativa per infermità.

Non appaiono infine accoglibili le critiche rivolte avverso la parte della sentenza che ha condannato il sig. OMISSIS al pagamento delle spese del relativo giudizio.

Invero, del tutto corretta appare la decisione del giudice in questa parte, laddove ha ritenuto di applicare la regola secondo cui la condanna alle spese di causa segue alla soccombenza e tenuto altresì conto che alcun comportamento omissivo è stato rilevato dal Tar a carico dell’Amministrazione militare procedente.
Conclusivamente, l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda all’esame sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Raffaele Potenza, Consigliere
Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 31/03/2015
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