superamento 731 giorni al cmo

Feed - CARABINIERI

panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da panorama »

Questo è il caso di un Poliziotto.

-) - è stato sospeso, a decorrere dal 16/02/2011, il trattamento economico, per il presunto superamento, nell’ultimo quinquennio, del periodo massimo di aspettativa;

-) - è stato dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 3/1957, a decorrere dal 17/08/2011, per aver superato il periodo massimo di aspettativa;

1) - il ricorrente, impugna con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dapprima e la dispensa poi dal servizio, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.

2) - Espone in fatto che, affetto da gravi patologie che lo rendevano non idoneo al servizio in modo parziale, presentava in data 22/10/2009, 24/10/2009 e 16/06/2011 n. 3 istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e delle documentate patologie da cui era affetto, venendo collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del T.U. approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.

3) - Le istanze risulterebbero ancora pendenti in istruttoria, in attesa del giudizio da parte della competente Commissione Medico – Ospedaliera e, successivamente, del Comitato di Verifica delle cause di servizio.

4) - Espone inoltre che, prima dell’adozione degli atti impugnati, non sarebbe mai stato sottoposto a visita medica al fine di valutare la sua idoneità all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno lo stesso sarebbe stato giudicato non idoneo per altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

IL TAR di REGGIO CALABRIA così scrive:

5) - Con ordinanza nr. 59/2012 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati.

6) - La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che a norma dell’art. 71 del DPR n. 3/1957 (ai sensi del quale “scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”) non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19263), con la conseguenza che “ai sensi degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ai fini della dispensa dal servizio di un proprio dipendente per motivi di salute, l'amministrazione deve attenersi ai seguenti principi: a) l'intervenuta scadenza del termine massimo di aspettativa non opera la cessazione del rapporto d'impiego; b) all'impiegato deve essere assegnato un congruo termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; c) l'impiegato deve essere successivamente sottoposto a visita medica collegiale, con lo scopo specifico dell'accertamento della sua inidoneità fisica ai fini della dispensa” (TAR Campania, Napoli, 7 settembre 2006, n. 7968).

7) - Correttamente, dunque, parte ricorrente richiama, per quel che concerne la possibilità di essere utilizzato in altri compiti del personale della Polizia di Stato, il DPR n. 339/1982, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta”, con applicazione del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con DPR 3/1957 (ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR 339/1982 cit.).

8) - Nell’odierna fattispecie non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento di dispensa, l’Agente OMISSIS sia stato sottoposto a visita medica e dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno che lo stesso sia stato giudicato non idoneo negli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

9) - Né può prospettarsi che la dispensa possa essere disposta ai sensi dell’art. 71 cit. in casi diversi da quelli di un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente, ovvero come mera conseguenza di un superamento del periodo di comporto per una somma di inidoneità temporanee: al momento del superamento dei termini massimi di aspettativa, spetta all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 in ordine alla impossibilità di riprendere servizio ed alla possibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni o farlo transitare presso altre PA (e ciò presuppone l’avvenuto accertamento delle condizioni di salute, la comunicazione di tale esito all’interessato, con il conseguente decorso dei termini per domandare il trasferimento, nonché il rispetto delle altre condizioni procedurali di cui agli artt.129 e 130 del TU 3/1957).

10) - Nel caso in esame, la premessa dalla quale muove la motivazione del decreto di dispensa impugnato è esclusivamente quella dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, senza altre considerazioni.

RICORSO ACCOLTO.

Per il resto leggete la sentenza completa.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

04/06/2013 201300356 Sentenza 1


N. 00356/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Puliafito e Massimo Romano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento
(con il ricorso) del Decreto prot. n. 6621 emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria in data 14/07/2011 e notificato in data 30/11/2011 con il quale nei confronti del ricorrente, Agente della Polizia di Stato, è stato sospeso, a decorrere dal 16/02/2011, il trattamento economico, per il presunto superamento, nell’ultimo quinquennio, del periodo massimo di aspettativa;

(con i motivi aggiunti) del Decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 333-D/70291/DIS, datato 23/11/2011 e notificato in data 12/07/2012, con il quale l’Agente della Polizia di Stato OMISSIS è stato dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 3/1957, a decorrere dal 17/08/2011, per aver superato il periodo massimo di aspettativa; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale rispetto a quello impugnato anche se non espressamente citato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Nell’odierno giudizio il sig. OMISSIS, Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, impugna con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dapprima e la dispensa poi dal servizio, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.

Espone in fatto che, affetto da gravi patologie che lo rendevano non idoneo al servizio in modo parziale, presentava in data 22/10/2009, 24/10/2009 e 16/06/2011 n. 3 istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e delle documentate patologie da cui era affetto, venendo collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del T.U. approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.

Le istanze risulterebbero ancora pendenti in istruttoria, in attesa del giudizio da parte della competente Commissione Medico – Ospedaliera e, successivamente, del Comitato di Verifica delle cause di servizio.

Espone inoltre che, prima dell’adozione degli atti impugnati, non sarebbe mai stato sottoposto a visita medica al fine di valutare la sua idoneità all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno lo stesso sarebbe stato giudicato non idoneo per altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

Deduce articolati motivi di censura contro i provvedimenti impugnati, con i quali fa valere l’eccesso di potere e la violazione di legge sotto diversi profili.

Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza nr. 59/2012 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha effettuato in data 7 marzo 2013 il deposito di documenti, che la difesa di parte ricorrente chiede dichiararsi inammissibile per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

2) Preliminarmente va dichiarata la tardività della produzione documentale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositata il 7 marzo 2013, per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a. rispetto all’udienza pubblica del 10 aprile 2013, onde il Collegio non ne tiene conto ai fini della decisione.

Nel merito, il gravame è fondato e si presta ad essere accolto nei seguenti termini.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che a norma dell’art. 71 del DPR n. 3/1957 (ai sensi del quale “scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”) non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19263), con la conseguenza che “ai sensi degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ai fini della dispensa dal servizio di un proprio dipendente per motivi di salute, l'amministrazione deve attenersi ai seguenti principi: a) l'intervenuta scadenza del termine massimo di aspettativa non opera la cessazione del rapporto d'impiego; b) all'impiegato deve essere assegnato un congruo termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; c) l'impiegato deve essere successivamente sottoposto a visita medica collegiale, con lo scopo specifico dell'accertamento della sua inidoneità fisica ai fini della dispensa” (TAR Campania, Napoli, 7 settembre 2006, n. 7968).

Correttamente, dunque, parte ricorrente richiama, per quel che concerne la possibilità di essere utilizzato in altri compiti del personale della Polizia di Stato, il DPR n. 339/1982, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta”, con applicazione del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con DPR 3/1957 (ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR 339/1982 cit.).

Nell’odierna fattispecie non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento di dispensa, l’Agente OMISSIS sia stato sottoposto a visita medica e dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno che lo stesso sia stato giudicato non idoneo negli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

Né può prospettarsi che la dispensa possa essere disposta ai sensi dell’art. 71 cit. in casi diversi da quelli di un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente, ovvero come mera conseguenza di un superamento del periodo di comporto per una somma di inidoneità temporanee: al momento del superamento dei termini massimi di aspettativa, spetta all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 in ordine alla impossibilità di riprendere servizio ed alla possibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni o farlo transitare presso altre PA (e ciò presuppone l’avvenuto accertamento delle condizioni di salute, la comunicazione di tale esito all’interessato, con il conseguente decorso dei termini per domandare il trasferimento, nonché il rispetto delle altre condizioni procedurali di cui agli artt.129 e 130 del TU 3/1957).

Nel caso in esame, la premessa dalla quale muove la motivazione del decreto di dispensa impugnato è esclusivamente quella dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, senza altre considerazioni.
Per queste ragioni, il ricorso è fondato e come tale va accolto, conseguendone l’annullamento degli atti impugnati, con espressa salvezza delle ulteriori motivate determinazioni dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2013


cot65
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 15
Iscritto il: dom feb 03, 2013 7:29 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da cot65 »

luigino2010 ha scritto:Peppone , non dovevi arrivare a questo punto, dopo tanti consigli dovevi almeno fare ricorso in seconda istanza prima di arrivare a questa situazione, ma non ti sei fatto assistere in cmo dal noto medico legale di Roma ?
Per Luigino2010 e Peppone o chi puo' aiutarmi, sono a disposizione della C.M.O. di Roma e gentilmente gradirei conoscere il nominativo del medico legale di Roma a cui potermi rivolgere. Ringrazio e porgo cordiali saluti
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da panorama »

Io ti posso comunicare questo che ho incontrato alla CMO di Bari il giorno 27 maggio 2013 e che accompagnava 2 colleghi della PolPen di Foggia x l'aspettativa.

- Dott.ssa SUERO Teresa - Medico Chirurgo - Specialista in medicina Legale e delle Assicurazioni
Via G. Salvemini, 6/A - Benevento -
Tel. 0824/52.685;
cell. 335/53.15.106 - e - n. 333/95.95.340.

La stessa mi riferiva che tratta anche le pratiche delle "Vittime del Dovere" e assegno di incollocabilità e che vanta una esperienza di oltre 20 anni in ambienti Ospedali Militari CMO e CMO di Roma in seconda istanza (appello).

spero di esserti stato utile.
Avatar utente
lino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5856
Iscritto il: sab mar 06, 2010 11:25 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da lino »

Spero che la sentenza gentilmente postata da panorama faccia aprire gli occhi ai molti che sono nella fase del superamento dei fatidici 730 gg.(militari) 913 gg. (polizie ord. civile) ......
Per Aspera ad Astra!!!!
cot65
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 15
Iscritto il: dom feb 03, 2013 7:29 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da cot65 »

panorama ha scritto:Io ti posso comunicare questo che ho incontrato alla CMO di Bari il giorno 27 maggio 2013 e che accompagnava 2 colleghi della PolPen di Foggia x l'aspettativa.

- Dott.ssa SUERO Teresa - Medico Chirurgo - Specialista in medicina Legale e delle Assicurazioni
Via G. Salvemini, 6/A - Benevento -
Tel. 0824/52.685;
cell. 335/53.15.106 - e - n. 333/95.95.340.

La stessa mi riferiva che tratta anche le pratiche delle "Vittime del Dovere" e assegno di incollocabilità e che vanta una esperienza di oltre 20 anni in ambienti Ospedali Militari CMO e CMO di Roma in seconda istanza (appello).

spero di esserti stato utile.
Ti ringrazio per la risposta, contattero' il medico leg. che mi hai indicato.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da panorama »

Quando l'ho vista ha Bari aveva l'agenda piena di appuntamenti giorno x giorno, pertanto ritengo che sia abbastanza preparata così come ha mi ha fatto capire.
Oramai alle CMO la conoscono, anche alla 2^ istanza di Roma, e per le pratiche se la sbriga direttamente lei interloquendo con l'ufficio per capire cosa esattamente vogliono.
Se ti senti, digli che il nr. te l'ha dato un Carabiniere che era alla CMO di Bari in data 27 maggio 2013 per un problema di aggravamento di IPOACUSIA a cui Lei ha consigliato di non fare domande di aggravamento per le malattie già riconosciute prima del 2001 altrimenti il CdV li elimina tutte.
Forse così si ricorderà di me.
cot65
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 15
Iscritto il: dom feb 03, 2013 7:29 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da cot65 »

panorama ha scritto:Quando l'ho vista ha Bari aveva l'agenda piena di appuntamenti giorno x giorno, pertanto ritengo che sia abbastanza preparata così come ha mi ha fatto capire.
Oramai alle CMO la conoscono, anche alla 2^ istanza di Roma, e per le pratiche se la sbriga direttamente lei interloquendo con l'ufficio per capire cosa esattamente vogliono.
Se ti senti, digli che il nr. te l'ha dato un Carabiniere che era alla CMO di Bari in data 27 maggio 2013 per un problema di aggravamento di IPOACUSIA a cui Lei ha consigliato di non fare domande di aggravamento per le malattie già riconosciute prima del 2001 altrimenti il CdV li elimina tutte.
Forse così si ricorderà di me.
Grazie ancora, per la tua risposta, adesso vedo come si mette alla C.M.O., poi la contatto.
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da panorama »

In una sentenza del Tar Molise - sede di Campobasso - emessa in data 30/05/2013 in favore di un collega PolStato ho letto il nominativo di questo medico-legale:

1) - dottoressa Francesca Longo, specialista in medicina legale, in servizio presso l’istituto di medicina legale e delle assicurazioni dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Roma.

I suoi recapiti telefonici sicuramente sono reperibile su internet.

Poi cmq. bisogna farsi fare un preventivo sul loro onorario/compenso.
jhonny691
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 11
Iscritto il: mer nov 16, 2011 7:12 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da jhonny691 »

lino ha scritto:Spero che la sentenza gentilmente postata da panorama faccia aprire gli occhi ai molti che sono nella fase del superamento dei fatidici 730 gg.(militari) 913 gg. (polizie ord. civile) ......
Cioe' Lino,vuoi dire che le cose per chi supera i 730 giorni sono cambiate?
Non spetterebbe piu' la pensione di inabilita'?
Avatar utente
angri62
Veterano del Forum
Veterano del Forum
Messaggi: 5576
Iscritto il: lun apr 23, 2012 9:28 am

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da angri62 »

jhonny691 ha scritto:
lino ha scritto:Spero che la sentenza gentilmente postata da panorama faccia aprire gli occhi ai molti che sono nella fase del superamento dei fatidici 730 gg.(militari) 913 gg. (polizie ord. civile) ......
Cioe' Lino,vuoi dire che le cose per chi supera i 730 giorni sono cambiate?
Non spetterebbe piu' la pensione di inabilita'?
?????
cmq ci sono degli abusi, sia dell'inps sia delle amministrazioni che non chiedono le determinazioni prima dello scadere dell'aspettativa e da parte delle cmo che tirano alla lunga e poi esprimersi x forza in base alle leggi,
certamente cè un pò di trepidazione ma alla fine, è sempre pensionamento. si vive male e asiosamente.
saluti
Avatar utente
lino
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 5856
Iscritto il: sab mar 06, 2010 11:25 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da lino »

Angri62 condivido pienamente il tuo scritto.....

jhonny se leggi la sentenza, comunque non volevo dire quello che hai percepito tranquillo.
Per Aspera ad Astra!!!!
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 13188
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da panorama »

Un'altra sentenza POSITIVA che si aggiunge in coda in favore del personale militare.

1) - è stata rigettata l'istanza di transito nei ruoli civili

2) - è stato disposto:
"articolo 1 - collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal 7 dicembre 2010 all'1.10.2011 per un totale di 299 giorni;

articolo 2 - cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a decorrere dal 2 ottobre 2011 ed il collocamento sotto la stessa data nella riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 905, comma 5, e 929, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ...";

3) - è stato disposto il congedo dal Ministero della Difesa.

4) - il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata dal predetto, ai sensi dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, per il transito nei ruoli civili del Ministero;

nonché,

5) - il connesso provvedimento del 22 marzo 2012 di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 2 ottobre 2011, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

6) - La peculiarità del caso di specie è data dalla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica quando lo stesso aveva già superato il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio: sicché, il punto centrale della controversia attiene alla natura – meramente dichiarativa o, viceversa, anche con effetti costitutivi – del provvedimento di cessazione dal servizio per tale causa.

7) - Si tratta, in particolare, di stabilire se, alla data in cui il ricorrente è stato sottoposto a visita, era ancora da considerarsi in servizio, in quanto in aspettativa per infermità.

8) - Ritiene il Collegio, nel confermare la delibazione assunta in fase cautelare, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.

9) - la scadenza del periodo massimo di aspettativa è superata tenendo conto, per un verso, dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione in ordine all’accertamento del superamento di detto periodo massimo, intervenuta solo dopo circa sei mesi dalla data di scadenza, e con attivazione, medio tempore, dell’iter per la sottoposizione del ricorrente a visita medica; per altro verso, dei fatti sopravvenuti durante questa fase, consistenti nell’accertamento medico effettuato e nella presentazione dell’istanza di transito.

Cmq. per i motivi di cui in sentenza il ricorso è stato ACCOLTO. ( leggere il punto n. 9 di cui sopra ).

Per completezza di rimando alla lettura qui sotto.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

08/07/2013 201301448 Sentenza 1


N. 01448/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00942/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 942 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bernarda Bondì in Palermo, via Sammartino n. 55;

contro
il Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell'Esercito Italiano, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è per legge domiciliato;
per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- del provvedimento prot. M_D GCIV …. 18-04-2012 del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 1° reparto - 1^ divisione - 1^ sezione, con il quale è stata rigettata l'istanza di transito nei ruoli civili presentata dal ricorrente in data 22.11.2011;

- del decreto dirigenziale del Ministero della Difesa del 22 marzo 2012 (comunicato il 26/03/2012) con il quale è stato disposto: "articolo 1 - collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio dal 7 dicembre 2010 all'1.10.2011 per un totale di 299 giorni; articolo 2 - cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a decorrere dal 2 ottobre 2011 ed il collocamento sotto la stessa data nella riserva ai sensi del combinato disposto degli articoli 905, comma 5, e 929, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 ...";

-del provvedimento prot. nr. MD GMILO II 4 1 …… del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, l'e-message di PERSOMIL II/4 ROMA datato 23.03.2012, il provvedimento di congedo disposto dal Ministero della Difesa nei confronti del ricorrente;

- ogni altro atto presupposto, collegato, conseguente e connesso, ed avente ad oggetto
il riconoscimento del diritto del ricorrente a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 930 del d.lgs. n. 66/2010 e degli artt. 1 e 2 del decreto del ministero della difesa 18.04.2002;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- del provvedimento prot. n. M_D GCIV ….. in data 27/12/2012 emesso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Civile - 10 Reparto - 1'' Divisione - 1'" Sezione, con il quale, in merito all'Ordinanza n. 384/2012 del T.A.R. per la Sicilia, si comunica allo stesso Tribunale che "l’Amministrazione non può riesaminare gli atti impugnati alla luce del giudizio positivo di "idoneità al transito ", giudizio in questo caso ininfluente, tenuto conto della mancanza dei requisiti per ottenere il transito stesso";
- di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 384 del 19 giugno 2012;
Visti il rapporto informativo e gli atti depositati in data 11 gennaio 2013 dalla resistente amministrazione;
Visto il ricorso per motivi aggiunti;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente – tenente dell’Esercito assegnato al reggimento Genio Guastatori di Caserta (NA) – ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con cui il Ministero della Difesa ha respinto l’istanza presentata dal predetto, ai sensi dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, per il transito nei ruoli civili del Ministero; nonché, il connesso provvedimento del 22 marzo 2012 di cessazione dal servizio permanente, con decorrenza dal 2 ottobre 2011, per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio.

Si duole di detti atti, affidando il ricorso alle censure di:

1) 1.1. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e dell’art. 1 e dell’art. 2, comma 3, del Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002. eccesso di potere per errore sul presupposto, erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto, illogicità, incongruità, manifesta ingiustizia, sviamento.

1.2. Illegittimità per violazione dell’art. 21 bis della l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, errore sui presupposti; 2) eccesso di potere per perplessità, contraddittorietà ed illogicità. Illegittimità per violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei connessi principi di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza dell’azione e delle scelte amministrative. Eccesso di potere per illogicità ed ingiustizia manifesta.

Ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e il riconoscimento del diritto a transitare nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa.

B. – Si è costituita in giudizio l’amministrazione statale intimata, senza spiegare difese scritte.

C. – Con ordinanza cautelare n. 384 del 19 giugno 2012 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini del riesame, e fissata l’udienza di discussione del ricorso nel merito.

D. – Con ricorso per motivi aggiunti, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato la relazione depositata dal Ministero della Difesa in riscontro all’ordinanza citata, riproponendo sostanzialmente le medesime censure articolate con il gravame introduttivo.

E. – Alla camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 la causa è stata rinviata al merito.

F. – Con memoria conclusiva la resistente amministrazione si è riportata alle argomentazioni contenute nella relazione già depositata, insistendo per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

G. – Alla pubblica udienza del giorno 6 giugno 2013 il ricorso, su conforme richiesta dei difensori delle parti, i quali hanno discusso la causa, è stato posto in decisione.

DIRITTO

A. – Viene in decisione il ricorso promosso dall’odierno istante – tenente dell’Esercito assegnato al reggimento Genio Guastatori di Caserta (NA) – avverso il diniego di transito nei ruoli civili dell’amministrazione militare; nonché, avverso il connesso provvedimento del 22.03.2012 di cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio, con decorrenza dal 2 ottobre 2011.

La peculiarità del caso di specie è data dalla circostanza che il ricorrente è stato sottoposto a visita medica quando lo stesso aveva già superato il limite massimo di aspettativa fruibile nel quinquennio: sicché, il punto centrale della controversia attiene alla natura – meramente dichiarativa o, viceversa, anche con effetti costitutivi – del provvedimento di cessazione dal servizio per tale causa.

Si tratta, in particolare, di stabilire se, alla data in cui il ricorrente è stato sottoposto a visita, era ancora da considerarsi in servizio, in quanto in aspettativa per infermità.

Ritiene il Collegio, nel confermare la delibazione assunta in fase cautelare, che il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato.

A.1. – Prima di approfondire il punto centrale della controversia, va esaminata la censura – riproposta nel gravame aggiuntivo e, in tesi, di carattere assorbente - con cui il ricorrente si duole dell’avvenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di transito, per asserito superamento del periodo di 150 giorni dal ricevimento della domanda.

La censura non merita accoglimento.

L’art. 2, co. 4, del D.M. 18 aprile 2002 stabilisce che “L'amministrazione e' tenuta a pronunciarsi entro centocinquanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. Qualora entro il predetto termine l'amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta”.

Risulta dagli atti di causa che la p.a. ha pronunciato il diniego di transito in data 18.04.2012, rispetto all’istanza pervenuta al Centro Documentale di Caserta in data 25.11.2011 (v. avviso ricevimento allegato al ricorso) e, pertanto, entro il prescritto termine.

A.2. – Ciò premesso, può ora procedersi all’esame della censura nodale, con cui si denuncia la violazione dell’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010, e degli artt. 1 e 2, co. 3, del Decreto del Ministero della Difesa 18 aprile 2002, articolata in entrambi i gravami.

La censura merita accoglimento.

L’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010 (Transito nell’impiego civile) stabilisce che:

1. Il personale delle Forze armate giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione.

Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 18.04.2002: 1. Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

2. Il giudizio di inidoneita' e' espresso dalla commissione medico-ospedaliera competente che deve fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata
Vanno sinteticamente riepilogati i fatti di causa.

Rispetto a tale tessuto normativo, e venendo ai fatti di causa, è accaduto che:

- il ricorrente ha superato il periodo massimo di aspettativa fruibile in un quinquennio a far data dal 02.10.2011;

- il 15.11.2011 (cioè circa un mese e mezzo dopo quella data) è stato giudicato dalla Commissione Medica Ospedaliera come non idoneo temporaneamente al SMI(servizio militare incondizionato), idoneo alla riserva e reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile dell’Amministrazione;

- a seguito di tale visita medica, il predetto ha presentato istanza per il transito nei ruoli civili il successivo 22.11.2011;

- in data 22.03.2012 la Direzione Generale ha disposto la cessazione dal servizio permanente per superamento del limite massimo, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 905, co. 5, e 929, co. 1, lett. b), del d. lgs. n. 66/2010;

- quindi, con nota del 18.4.2012 è stata respinta l’istanza di transito.

Risulta, così, per tabulas che, alla data di presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di transito nei ruoli civili, l’amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento di congedo, del quale il predetto ha ricevuto notizia solo quattro mesi dopo.

In ragione di tale provvedimento, è stata anche rigettata l’istanza di transito nei ruoli civili.

Ritiene il Collegio che l’effetto retroattivo del provvedimento di risoluzione non incide sugli accadimenti medio tempore verificatisi, i quali denotano la persistenza del rapporto di servizio in interesse, durante il quale non può, invero, dubitarsi che in capo al militare gravino i doveri, le prerogative e i privilegi anche negativi propri del pubblico dipendente (tra i quali quello di non poter assumere alcun impiego), e che lo stesso possa essere eventualmente assoggettato anche al potere disciplinare della linea gerarchica.

Ne consegue, quindi, che, sino alla data di adozione del provvedimento di congedo, il rapporto di pubblico impiego, pur con le attenuazioni proprie della peculiare situazione, sussisteva. Prima che il congedo venisse adottato e comunicato all’esponente lo stesso non aveva titolo ad alcuna autonoma liberatoria degli impegni connessi al proprio status di militare e alla piena sottoposizione alla relativa disciplina. Il che non sarebbe neppure ipotizzabile se gli effetti risolutivi operassero indipendentemente da ogni atto dell’Amministrazione e perfino retroattivamente. Se ciò fosse vero si determinerebbe una anomala e perfino grave compressione dei diritti del soggetto in carenza di qualsivoglia effetto riequilibrativo e di una qualsivoglia ragione di pubblico interesse.

Infatti: a ragionare diversamente – nel senso della natura sic et simpliciter dichiarativa del provvedimento di risoluzione – per un verso, non si comprenderebbe in base a quale tipo di rapporto giuridico l’Amministrazione della Difesa abbia potuto sottoporre a visita medica il ricorrente alla data nella quale il rapporto non sarebbe dovuto sussistere alla stregua di quanto asserito dalla stessa p.a.; per altro verso, dovrebbe concludersi per la assoluta superfluità dello stesso provvedimento di congedo impugnato, stante la asserita operatività ex lege dei relativi effetti risolutivi, travolgenti, in tesi, ogni fatto nel frattempo verificatosi per effetto di specifiche condotte della stessa amministrazione.

In altre parole, se la p.a. permette consente, sia pure per forza inerziale, al rapporto di servizio di continuare – anche se in forma attenuata – ciò significa che per la stessa sono operativi e significativi i fatti intervenuti medio tempore in quanto riferibili ad una rapporto non esaurito.

Sicché, la scadenza del periodo massimo di aspettativa è superata tenendo conto, per un verso, dell’inerzia tenuta dall’Amministrazione in ordine all’accertamento del superamento di detto periodo massimo, intervenuta solo dopo circa sei mesi dalla data di scadenza, e con attivazione, medio tempore, dell’iter per la sottoposizione del ricorrente a visita medica; per altro verso, dei fatti sopravvenuti durante questa fase, consistenti nell’accertamento medico effettuato e nella presentazione dell’istanza di transito.
Va, peraltro, evidenziato che il suddetto accertamento medico, nel confermare la non idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato, ha attestato la reimpiegabilità nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile (v. verbale della Commissione medica del 15.11.2011).

Quanto finora rilevato appare anche sintomatico della contraddittorietà – pure dedotta dal ricorrente - con cui l’amministrazione ha condotto detto iter procedimentale.

Va anche considerato, quanto alle modalità di presentazione della domanda di transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, che la stessa, in applicazione dell’art. 1 del D.M. 18.04.2002, può essere presentata dal personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato (per lesioni dipendenti o non da causa di servizio), solo a seguito del giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione Medico Ospedaliera competente, la quale è tenuta a fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermità accertata.

Nel caso di specie, il ricorrente è stato sottoposto a visita medica solo in data 15.11.2011 e, quindi, ha potuto presentare la domanda di transito solo dopo tale indispensabile passaggio, secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 2, del citato D.M., il quale commina espressamente la decadenza in caso di mancata presentazione della domanda entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio definitivo di inidoneità.

La presentazione della domanda – avvenuta necessariamente in un momento successivo alla visita medica – avrebbe dovuto produrre l’effetto, favorevole al ricorrente, di sospendere l'applicazione di tutte le disposizioni riguardanti modifiche di posizioni di stato (v. art. 2, co. 3, D.M.); e, durante tale fase, l’amministrazione avrebbe dovuto considerare il militare in aspettativa (art. 2, co. 7, cit.).

E’ stato osservato da parte della giurisprudenza amministrativa che quello al transito è un vero diritto soggettivo che scaturisce dal giudizio positivo formulato dalla C.M.O., unico organo abilitato a valutare l'idoneità al servizio civile, evidenziando come “…il principio di mantenimento ove più possibile del rapporto di servizio connaturale a un ordinamento democratico "fondato sul lavoro" (art. 1 cost.) già era stato scritto nelle norme precostituzionali, per evidente finalità di riconoscimento dei meriti acquisiti dal personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (v. Consiglio di Stato, IV, 31 luglio 2009, n. 4854; v. anche Consiglio di Stato, IV, 18 marzo 2009, n. 1598).

E’ giocoforza concludere che il ricorrente, alla data di presentazione della domanda di transito, era in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’art. 930 del d. lgs. n. 66/2010.

B. – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso merita accoglimento e, di conseguenza, vanno annullati i contestati atti di cessazione dal servizio permanente e di diniego di transito nei ruoli civili.

C. – La peculiarità del caso di specie induce il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti, lo accoglie e, per l’effetto annulla, per quanto di ragione, gli atti impugnati.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/07/2013
Avatar utente
antoniomlg
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3641
Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da antoniomlg »

panorama ha scritto:Quando l'ho vista ha Bari aveva l'agenda piena di appuntamenti giorno x giorno, pertanto ritengo che sia abbastanza preparata così come ha mi ha fatto capire.
Oramai alle CMO la conoscono, anche alla 2^ istanza di Roma, e per le pratiche se la sbriga direttamente lei interloquendo con l'ufficio per capire cosa esattamente vogliono.
Se ti senti, digli che il nr. te l'ha dato un Carabiniere che era alla CMO di Bari in data 27 maggio 2013 per un problema di aggravamento di IPOACUSIA a cui Lei ha consigliato di non fare domande di aggravamento per le malattie già riconosciute prima del 2001 altrimenti il CdV li elimina tutte.
Forse così si ricorderà di me.
per panorama

quindi uno che ha avuto una causa di seervizio riconosciuta prima del 2001,
mi dici che è costretto a non fare domanda di aggravamento , per non vedersi annulare tutto
dal CdV???

e allora come fare??
nel caso di un collega che nel 2000 ha avuto molte fratture ed oggi vorrebbe fare domanda di aggravamento in quanto si è formata la "osteoporosi"

grazie
ZioSam
Consigliere
Consigliere
Messaggi: 633
Iscritto il: ven ago 09, 2013 4:21 pm

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da ZioSam »

panorama ha scritto: Lei ha consigliato di non fare domande di aggravamento per le malattie già riconosciute prima del 2001 altrimenti il CdV li elimina tutte.
Forse così si ricorderà di me.

Forse era meglio che diceva di non fare domande di aggravamento per le domande riconosciute SI dip prima del 2001 ma NON decretate. In pratica per quelle malattie non ascritte a categoria di e.i. prima dell'entrata in vigore della nuova procedura delle cause di servizio.

In pratica prima di tale data le patologie riconosciute SI dip dalle CMO ma SENZA asc. a tabella non andavano a Roma e venivano iscritte a matricola come SI dipendenti mentre le patologie ascritte a tabella di equo indennizzo, se vi era richiesta di e.i. da parte dell'interessato, venivano mandate a Roma per la decretazione dell'e.i. ma passando anche al vaglio dell'ex Comitato per le Pensioni Privilegiate che avevano potere di confermare, abbassare annullare la tabella di equo indennizzo e contestualmente si dovevano esprimere sulla dipendenza della causa di servizio o meglio confermare o meno la SI dipendenza emessa dalla CMO.

Ne consegue che se negli anni 90 mi hanno dato la SI dipendenza per malattia NON ascritta a tabella ed io ne chiedo l'aggravamento o la PPO quella malattia non essendo mai andata al vaglio dell' ex CPPO andrà obbligatoriamente al vaglio del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (ex CPPO) col rischio che la patologia degli anni 90 venga valutata NON dipendente.
Avatar utente
antoniomlg
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 3641
Iscritto il: ven set 03, 2010 10:18 am

Re: superamento 731 giorni al cmo

Messaggio da antoniomlg »

grazie sei stato molto chiaro.

ma per una causa di servizio del 1999, "SI" dipendente ed ascritta a suo tempo,
se faccio l'aggravamento oppure una interdipendenza?
deve passare dal CdV?
grazie
Rispondi