PENSIONE

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slvrt2000
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PENSIONE

Messaggio da slvrt2000 »

Salve,
scusate se ripropongo un quesito del quale sarete ormai esausti... ma come al solito quando vai a chiedere ognuno ti dice una cosa diversa ...giusto per chiarirti le idee...
Alla luce della lettera dell'INPS del gennaio 2013 (a meno che non siano subentrate ennesime disposizioni di cui non sono a conoscenza) io che compio 35 anni effettivi a luglio 2014 (...e 52 anni di eta) quando potrò presentare domanda di pensione?
Grazie anticipatamente a chi potra fornirmi una risposta certa e che possa comprendere...


ottovolante
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Re: PENSIONE

Messaggio da ottovolante »

slvrt2000 ha scritto:Salve,
scusate se ripropongo un quesito del quale sarete ormai esausti... ma come al solito quando vai a chiedere ognuno ti dice una cosa diversa ...giusto per chiarirti le idee...
Alla luce della lettera dell'INPS del gennaio 2013 (a meno che non siano subentrate ennesime disposizioni di cui non sono a conoscenza) io che compio 35 anni effettivi a luglio 2014 (...e 52 anni di eta) quando potrò presentare domanda di pensione?
Grazie anticipatamente a chi potra fornirmi una risposta certa e che possa comprendere...

Questo è quello che dice la Polizia di stato che poi è uguale per tutte le forze dell'ordine;

Pensione Ordinaria

Prestazione vitalizia e riversibile erogata al personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio.


TIPOLOGIA DELLA PENSIONE

Pensione di vecchiaia, di anzianità, per destituzione, per dispensa, di reversibilità.


1) PENSIONE DI VECCHIAIA

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I dipendenti della Polizia di Stato che cessano dal servizio al conseguimento dei seguenti limiti di età:

· 65 anni per il dirigente generale.

· 63 anni per il dirigente superiore

· 60 anni per le qualifiche inferiori.


ed in possesso dei seguenti requisiti minimi:

· 20 anni di anzianità contributiva

· 15 anni di anzianità contributiva se in servizio al 31.12.1992.


Dall'1/1/2013, in applicazione dell'articolo 18 comma 4 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011, n.111, anche per il personale della Polizia di Stato i requisiti anagrafici previsti per il pensionamento di vecchiaia sono incrementati di tre mesi


DECORRENZA: In applicazione dell'articolo 12, comma 1 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge 122/2010, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei limiti di età se in possesso, al 31.12.2010, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per la pensione di anzianità, di cui alla tabella 1 sottostante. Nel caso contrario la pensione spetta trascorso un anno dalla data di maturazione del limite di età, ovvero dalla data di raggiungimento dei requisiti di anzianità se acquisiti in data anteriore al raggiungimento dei limiti di età.


COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda, disponibile sul sito internet http://www.inpdap.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false;, nella parte relativa alla modulistica, presentata dall'interessato alla sede INPDAP territorialmente competente in base all'ultima sede di servizio ed alla Prefettura - U.T.G. competente, almeno cinque mesi prima della data di cessazione.

I dipendenti, prossimi al pensionamento, che intendano continuare ad avvalersi delle prestazioni creditizie fornite dall'Ente previdenziale, in sede di richiesta della pensione, dovranno chiedere l'adesione al Fondo credito con apposito modulo disponibile sul sito sopra indicato.


COMPETENZA E PAGAMENTO: Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata all'Amministrazione Centrale ed agli Uffici periferici nella liquidazione dei trattamenti pensionistici (L. n. 335/95, art.2, comma 1; Circolari INPDAP 16 dicembre 2004, n. 67 emessa dall'INPDAP e n. 6 del 23 marzo 2005 ).


Per le novità introdotte dal Decreto Legge 98/2011 convertito con la legge 111/2011, in tema di interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici, vedesi circolare 333/H/G49 del 26/07/2011.


2) PENSIONE DI ANZIANITA'

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

I dipendenti della Polizia di Stato che intendano cessare dal servizio eche abbiano i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica o di sola anzianità contributiva, sotto indicati:

Tabella 1

57 anni di età e 35 anni di anzianità contributiva(articolo6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165)
40 anni di anzianità contributiva utile (articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165
53 anni di età e la massima anzianità contributiva prevista dall'ordinamento di appartenenza (articolo 6, comma 2 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165 e successive modificazioni)

Dall'1/1/2013, in applicazione dell'articolo 18 comma 4 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2011, n.111, anche per il personale della Polizia di Stato i requisiti anagrafici previsti per il pensionamento di anzianità sono incrementati di tre mesi




DECORRENZA: In applicazione dell'articolo 12, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni con la legge 122/2010, si acquisisce il diritto all'accesso al trattamento di quiescenza trascorsi 12 mesi dalla di maturazione dei suddetti requisiti. Tale differimento non opera qualora i requisiti in questione siano stati maturati entro il 31.12.2010.

Dall'1/1/2012, In applicazione dell'articolo 18 comma 22 ter del D-L. 98/2011, convertito con la legge 111/2011, per coloro che maturano il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva nell'anno 2012, la decorrenza del trattamento di pensione, ovvero il diritto a riscuotere l'assegno, viene posticipato rispetto al differimento di 12 mesi sopra illustrato di: un mese; nel 2012, due mesi nel 2013, tre mesi nel 2014.


COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda dell'interessato,disponibile sul sito internet http://www.inpdap.gov.it,nella" onclick="window.open(this.href);return false; parte relativa alla modulistica, unitamente alla documentazione eventualmente necessaria all'emissione del relativo provvedimento, da presentare sia alla sede INPDAP territorialmente competente, in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio dell'interessato, sia alla Prefettura-U.T.G. competente.

La domanda deve essere presentata almeno cinque mesi prima della data di cessazione dal servizio.

In ogni caso la domanda di pensione non può essere presentata prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento di anzianità.


COMPETENZA e PAGAMENTO:Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata all'Amministrazione Centrale ed agli Uffici periferici nella liquidazione dei trattamenti pensionistici (L.n. 335/95, art.2, comma 1; Circolari INPDAP n. 67 del 16 dicembre 2004 e n. 6 del 23 marzo 2005).


Per le novità introdotte dal Decreto Legge 98/2011 convertito con la legge 111/2011, in tema di interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici vedesi circolare 333/H/G49 del 26/07/2011.



3) PENSIONE PER DESTITUZIONE


CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I dipendenti della Polizia di Stato, destituiti dal servizio acquisiscono il diritto al trattamento di quiescenza ordinario al verificarsi dei medesimi requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica o di sola anzianità contributiva previsti per i pensionamenti di anzianità.


DECORRENZA: si applicano le modalità previste per le pensioni di anzianità.



COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda, disponibile sul sito internet http://www.inpdap.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false;, nella parte relativa alla modulistica presentata dall'interessato alla sede INPDAP territorialmente competente in base all'ultima sede di servizio ed al Servizio Trattamento Pensione e Previdenza.


COMPETENZA e PAGAMENTO : Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata all'Amministrazione Centrale nella liquidazione dei trattamenti pensionistici. L'ultima sede di servizio, non appena a conoscenza dell'avvenuta destituzione, dovrà informare l'interessato che, al fine di ottenere l'erogazione del trattamento di quiescenza, se spettante, dovrà inoltrare apposita richiesta come sopra indicato.


Per le novità introdotte dal Decreto Legge 98/2011 convertito con la legge 111/2011, in tema di interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici, vedesi circolare 333/H/G49 del 26/07/2011.



4) PENSIONE PER INFERMITA'


CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I dipendenti della Polizia di Stato che sonodispensati dal servizio per infermità e che hanno un'anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.


DECORRENZA: dal giorno successivo a quello della dispensa dal servizio.


COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda dell'interessato,disponibile sul sito internet http://www.inpdap.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false;, nella parte relativa alla modulistica da presentare sia alla sede INPDAP territorialmente competente, in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio dell'interessato, sia alla Prefettura-U.T.G. competente.



COMPETENZA e PAGAMENTO:Dal 1° ottobre 2005 è subentrata alle Prefetture-U.T.G. nella liquidazione dei trattamenti pensionistici.


Per le novità introdotte dal Decreto Legge 98/2011 convertito con la legge 111/2011, in tema di interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici, vedesi circolare 333/H/G49 del 26/07/2011.



5) PENSIONE DI REVERSIBILITA'

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE
I superstiti del dipendente della Polizia di Stato deceduto in attività secondo il seguente ordine: coniuge, figli minori di anni 18 o studenti (sino al compimento del 21° anno d'età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° anno per gli studenti universitari), orfani inabili a carico del dipendente, genitori di età superiore ai 65 anni di età, che non siano titolari di pensione e risultino a carico del dipendente, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore.

E' inoltre necessario che il dipendente della Polizia di Stato abbia maturato 15 anni di anzianità contributiva o 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 nei 5 anni precedenti la data della morte.


Ai sensi dell'articolo 18 comma 5 del D.L. 98/2011, convertito con modificazioni con la legge 111/2011, le pensioni di reversibilità con decorrenza 1/1/2012 sono ridotte nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un'età di quest'ultimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni. La riduzione della percentuale di reversibilità sarà pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.


DECORRENZA: dal primo giorno del mese successivo alla morte del dipendente.


DURATA: fino a quando perdurano le condizioni soggettive richieste dalla legge per acquisire il diritto.


MISURA:

La pensione è costituita da una quota percentuale dell'importo del trattamento pagato al momento della morte, correlata al nucleo dei superstiti.

Quote percentuali

Superstiti
Quota percentuale cui hanno diritto

Coniuge
60%

Coniuge con un orfano
(60% coniuge, 20% orfano)
80%

Coniuge con due o più orfani
60% coniuge, 40% orfani)
100%

Orfano solo
70%

Due orfani
80%

Tre o più orfani
100%

Genitori
15% ciascuno

Fratelli e sorelle (fino a sei)
15% ciascuno

Fratelli e sorelle (da sette in poi)
100%


Cumulo della pensione indiretta o di reversibilità con altri redditi
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti o delle pensioni indirette sono cumulabili con i redditi del titolare nel limite stabilito dalla tabella F allegata alla legge 335 del 1995. Si riportano i limiti di reddito per l'anno 2011.



Fino a € 18.229,77 100%

Da € 18229,78 a € 24.306,36 75%

Da € 24.306,37 a € 30.382,95 60%

Oltre € 30.382,96 50%




COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda degli eredi o superstiti, disponibile sul sito internet http://www.inpdap.gov.it" onclick="window.open(this.href);return false;, nella parte relativa alla modulisticada presentare sia alla sede INPDAP territorialmente competente, in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio dell'interessato, sia alla Prefettura-U.T.G. competente.



COMPETENZA e PAGAMENTO:Dal 1° ottobre 2005 l'INPDAP è subentrata alle competenti Prefetture - U.T.G. nella liquidazione dei trattamenti pensionistici.


Per le novità introdotte dal Decreto Legge 98/2011 convertito con la legge 111/2011, in tema di interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici, vedesi circolare 333/H/G49 del 26/07/2011.


Quindi a luglio 2014 se compi 35 anni effettivi più i famosi 5 (1/5) arrivi a 40 anni potrai presentare la domanda tre mesi dopo ad ottobre e te ne andrai in pensione a gennaio 2016 (12+3 mesi dalla presentazione della domanda)sempre che nel frattempo non cambi qualche cosa,oramai i proggetti vanno fatti a breve termine.
Saluti.
slvrt2000
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Re: R: PENSIONE

Messaggio da slvrt2000 »

grazie mille per la esaustiva risposta... infatti il nodo sul quale parecchi cavillano e' quello dei "40 anni utili a prescindere dall'eta'"... qualcuno dice che bisogna compiere i 40 effettivi.. mentre invece si intende al compimento dei 45 (+ 5)= 40 ai quali vanno aggiunti i 3 mesi delka legge Fornero + i 12 mesi della finestra mobile dell'INPS... giusto?

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ottovolante
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Re: R: PENSIONE

Messaggio da ottovolante »

slvrt2000 ha scritto:grazie mille per la esaustiva risposta... infatti il nodo sul quale parecchi cavillano e' quello dei "40 anni utili a prescindere dall'eta'"... qualcuno dice che bisogna compiere i 40 effettivi.. mentre invece si intende al compimento dei 45 (+ 5)= 40 ai quali vanno aggiunti i 3 mesi delka legge Fornero + i 12 mesi della finestra mobile dell'INPS... giusto?

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Caro collega,.....ops ti posso chiamare collega? (da poco in pensione).
nel tuo caso ,puoi andare in pensione dopo anni 41 + mesi 3+mesi 3= anni 41 mesi 6 di contributi compresi i famosi 5 (1/5) a prescindere dall'età.
Vatti a leggere tutti i miei post precedenti io classe 1961 sono andato questo anno con 41 anni + mesi 3.
Saluti
slvrt2000
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Re: R: PENSIONE

Messaggio da slvrt2000 »

Ahahah... sono io che vorrei poterti chiamare collega, visto che sei gia' riuscito a transitare nel mondo dei pensionati... grazie per la risposta cmq ...in bocca al lupo x la tus nuova vita :-)

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