AVANZAMENTO "A SCELTA" A MAR.A.S.UPS
AVANZAMENTO "A SCELTA" A MAR.A.S.UPS
QUALCUNO HA LA DISPONIBILITA' DELLA TABELLA/ELENCO DEI TITOLI CHE VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO PUNTEGGIO UTILE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'AVANZAMENTO "A SCELTA" AL GRADO DI MAR.A.S.UPS? IN PARTICOLARE SE TRA QUESTI RIENTRA ANCHE LO STATUS DI "VITTIMA DEL DOVERE"? GRAZIE
Re: AVANZAMENTO "A SCELTA" A MAR.A.S.UPS
Quello che può anche accadere. Per tanto, OCCHIO.
1) - il Comandante della Legione C.C. comunicava al sottufficiale che, con decreto dirigenziale ….. del 26 ottobre 2011, era stato collocato al 270° posto della graduatoria finale, col punteggio di 28,99 e, quindi, NON IDONEO all’avanzamento – e NON PROMOSSO al grado di M.llo “A” s UPS per l’anno 2008.
2) - Avendo constatato, a seguito di accesso agli atti, che la Commissione giudicatrice aveva omesso di conteggiare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il servizio espletato per 4 anni in sedi disagiate, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 13 aprile 2012, impugnava la nota di comunicazione, chiedendone l’annullamento previa sospensiva.
3) - A seguito di nuova valutazione del Sottufficiale, secondo le medesime modalità fissate nel richiamato verbale n. 1 del 21 marzo 2011, la Commissione giudicatrice istituito per l’avanzamento a scelta per esami per l’anno 2009 ha assegnato il punteggio finale di 29,79 (verbale n. 11 del 10 settembre 2012), per effetto del quale l’interessato è stato collocato al 182° posto della graduatoria finale, in posizione utile per la promozione al grado di Mar. “A” s U.P.S. cui aspirava, essendo stato fissato in 185 il numero di promozioni conferibili in tale grado per il 2008.
4) - Nei confronti del M.llo capo, dunque, già promosso (con decreto dirigenziale n. 3751 del 28.IX.2012) al grado superiore in esito alla procedura di avanzamento a scelta per esami per il 2009, l’Amministrazione ha provveduto a rideterminare (con decreto dirigenziale n. 4395 del 5.11.2012) la decorrenza della promozione al grado rivestito alla data 1° gennaio 2008.
Il resto leggetelo completo qui sotto.
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28/05/2013 201300424 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 13/03/2013
Numero 02532/2013 e data 28/05/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 marzo 2013
NUMERO AFFARE 00424/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, M.llo dell’Arma dei C.C. in s.p.e., per l’annullamento – previa sospensiva – del procedimento n. … /2010 prot. …….., notificato al ricorrente il 15.12.2011, di comunicazione della procedura di valutazione al grado di Maresciallo UPS per il 2008.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MDGMILII5SG.2012-469511 in data 28.12.2012, trasmessa 8.02.2013, pervenuta il giorno 8.02.2013, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Il M.llo capo dell’Arma dei C.C. in s.p. OMISSIS partecipava, a domanda, alla selezione per l’avanzamento, a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica sicurezza (Mar. A s UPS), di cui all’art. 38, comma 4 del D.Lgs. 12.05.1995, n. 198, indetta per il 2008, con D.D. 6 agosto 2010 n. 2238.
Con nota n. …./2010 notificatagli il 15.12.2011, il Comandante della Legione C.C. OMISSIS comunicava al sottufficiale che, con decreto dirigenziale ….. del 26 ottobre 2011, era stato collocato al 270° posto della graduatoria finale, col punteggio di 28,99 e, quindi, NON IDONEO all’avanzamento – e NON PROMOSSO al grado di M.llo “A” s UPS per l’anno 2008.
Avendo constatato, a seguito di accesso agli atti, che la Commissione giudicatrice aveva omesso di conteggiare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il servizio espletato per 4 anni in sedi disagiate, il OMISSIS, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 13 aprile 2012, impugnava la nota di comunicazione, chiedendone l’annullamento previa sospensiva.
A sostegno del gravame, lamentava:
– l’omessa attribuzione del punteggio spettantegli, secondo i criteri indicati dalla stessa Commissione esaminatrice (verbale n. 1 del 21.3.2011 – tab. ”A”), per i 4 anni di servizio da lui prestati in sedi disagiate e che ne avrebbero comportato l’incremento del punteggio finale di 0,8 punti (raggiungendo un totale di punti 29,79);
– la violazione dell’art. 3 della L. 7.08.1990, n. 241, in quanto il provvedimento finale mancherebbe di motivazione;
– l’erroneità del calcolo effettuato nell’attribuzione del punteggio che realizzerebbe, a suo avviso, il vizio di eccesso di potere per cattivo uso del potere.
Con relazione in data 28.12.2012, trasmessa con nota del 25.01.2013, pervenuta il giorno 8 febbraio successivo, il Ministero della Difesa rilevava, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, in violazione dell’art. 9, co. 2, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e, comunque, la sua improcedibilità, per intervenuta cessazione della materia del contendere.
IN DIRITTO:
Riferisce e documenta il Ministero della Difesa di aver sollecitato il Comando Generale dell’Arma dei C.C., a seguito della presentazione del ricorso straordinario, a riesaminare la documentazione personale del ricorrente, al fine di valutare la fondatezza delle doglianze fatte valere dal medesimo.
A seguito di nuova valutazione del Sottufficiale, secondo le medesime modalità fissate nel richiamato verbale n. 1 del 21 marzo 2011, la Commissione giudicatrice istituito per l’avanzamento a scelta per esami per l’anno 2009 ha assegnato al OMISSIS il punteggio finale di 29,79 (verbale n. 11 del 10 settembre 2012), per effetto del quale l’interessato è stato collocato al 182° posto della graduatoria finale, in posizione utile per la promozione al grado di Mar. “A” s U.P.S. cui aspirava, essendo stato fissato in 185 il numero di promozioni conferibili in tale grado per il 2008.
Nei confronti del M.llo capo OMISSIS, dunque, già promosso (con decreto dirigenziale n. 3751 del 28.IX.2012) al grado superiore in esito alla procedura di avanzamento a scelta per esami per il 2009, l’Amministrazione ha provveduto a rideterminare (con decreto dirigenziale n. 4395 del 5.11.2012) la decorrenza della promozione al grado rivestito alla data 1° gennaio 2008.
In presenza delle circostanze testé descritte – e, come si è detto, debitamente documentate in atti – risulta evidente che, per effetto delle iniziative correttamente e doverosamente assunte dall’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere di autotutela, il ricorrente ha conseguito il bene della vita cui era tesa l’impugnativa straordinaria in esame in relazione alla quale può senz’altro darsi atto, in conformità alla richiesta del Ministero riferente, della intervenuta cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Esprime il parere che debba darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini
1) - il Comandante della Legione C.C. comunicava al sottufficiale che, con decreto dirigenziale ….. del 26 ottobre 2011, era stato collocato al 270° posto della graduatoria finale, col punteggio di 28,99 e, quindi, NON IDONEO all’avanzamento – e NON PROMOSSO al grado di M.llo “A” s UPS per l’anno 2008.
2) - Avendo constatato, a seguito di accesso agli atti, che la Commissione giudicatrice aveva omesso di conteggiare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il servizio espletato per 4 anni in sedi disagiate, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 13 aprile 2012, impugnava la nota di comunicazione, chiedendone l’annullamento previa sospensiva.
3) - A seguito di nuova valutazione del Sottufficiale, secondo le medesime modalità fissate nel richiamato verbale n. 1 del 21 marzo 2011, la Commissione giudicatrice istituito per l’avanzamento a scelta per esami per l’anno 2009 ha assegnato il punteggio finale di 29,79 (verbale n. 11 del 10 settembre 2012), per effetto del quale l’interessato è stato collocato al 182° posto della graduatoria finale, in posizione utile per la promozione al grado di Mar. “A” s U.P.S. cui aspirava, essendo stato fissato in 185 il numero di promozioni conferibili in tale grado per il 2008.
4) - Nei confronti del M.llo capo, dunque, già promosso (con decreto dirigenziale n. 3751 del 28.IX.2012) al grado superiore in esito alla procedura di avanzamento a scelta per esami per il 2009, l’Amministrazione ha provveduto a rideterminare (con decreto dirigenziale n. 4395 del 5.11.2012) la decorrenza della promozione al grado rivestito alla data 1° gennaio 2008.
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28/05/2013 201300424 Definitivo 2 Adunanza di Sezione 13/03/2013
Numero 02532/2013 e data 28/05/2013
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 13 marzo 2013
NUMERO AFFARE 00424/2013
OGGETTO:
Ministero della difesa.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS, M.llo dell’Arma dei C.C. in s.p.e., per l’annullamento – previa sospensiva – del procedimento n. … /2010 prot. …….., notificato al ricorrente il 15.12.2011, di comunicazione della procedura di valutazione al grado di Maresciallo UPS per il 2008.
LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. MDGMILII5SG.2012-469511 in data 28.12.2012, trasmessa 8.02.2013, pervenuta il giorno 8.02.2013, con la quale il Ministero della Difesa (Direzione Generale per il Personale Militare) ha chiesto il parere sull’affare indicato in oggetto;
Richiamato in fatto quanto espone la riferente Amministrazione;
Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;
PREMESSO E CONSIDERATO:
IN FATTO:
Il M.llo capo dell’Arma dei C.C. in s.p. OMISSIS partecipava, a domanda, alla selezione per l’avanzamento, a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica sicurezza (Mar. A s UPS), di cui all’art. 38, comma 4 del D.Lgs. 12.05.1995, n. 198, indetta per il 2008, con D.D. 6 agosto 2010 n. 2238.
Con nota n. …./2010 notificatagli il 15.12.2011, il Comandante della Legione C.C. OMISSIS comunicava al sottufficiale che, con decreto dirigenziale ….. del 26 ottobre 2011, era stato collocato al 270° posto della graduatoria finale, col punteggio di 28,99 e, quindi, NON IDONEO all’avanzamento – e NON PROMOSSO al grado di M.llo “A” s UPS per l’anno 2008.
Avendo constatato, a seguito di accesso agli atti, che la Commissione giudicatrice aveva omesso di conteggiare, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il servizio espletato per 4 anni in sedi disagiate, il OMISSIS, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato in data 13 aprile 2012, impugnava la nota di comunicazione, chiedendone l’annullamento previa sospensiva.
A sostegno del gravame, lamentava:
– l’omessa attribuzione del punteggio spettantegli, secondo i criteri indicati dalla stessa Commissione esaminatrice (verbale n. 1 del 21.3.2011 – tab. ”A”), per i 4 anni di servizio da lui prestati in sedi disagiate e che ne avrebbero comportato l’incremento del punteggio finale di 0,8 punti (raggiungendo un totale di punti 29,79);
– la violazione dell’art. 3 della L. 7.08.1990, n. 241, in quanto il provvedimento finale mancherebbe di motivazione;
– l’erroneità del calcolo effettuato nell’attribuzione del punteggio che realizzerebbe, a suo avviso, il vizio di eccesso di potere per cattivo uso del potere.
Con relazione in data 28.12.2012, trasmessa con nota del 25.01.2013, pervenuta il giorno 8 febbraio successivo, il Ministero della Difesa rilevava, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, in violazione dell’art. 9, co. 2, del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e, comunque, la sua improcedibilità, per intervenuta cessazione della materia del contendere.
IN DIRITTO:
Riferisce e documenta il Ministero della Difesa di aver sollecitato il Comando Generale dell’Arma dei C.C., a seguito della presentazione del ricorso straordinario, a riesaminare la documentazione personale del ricorrente, al fine di valutare la fondatezza delle doglianze fatte valere dal medesimo.
A seguito di nuova valutazione del Sottufficiale, secondo le medesime modalità fissate nel richiamato verbale n. 1 del 21 marzo 2011, la Commissione giudicatrice istituito per l’avanzamento a scelta per esami per l’anno 2009 ha assegnato al OMISSIS il punteggio finale di 29,79 (verbale n. 11 del 10 settembre 2012), per effetto del quale l’interessato è stato collocato al 182° posto della graduatoria finale, in posizione utile per la promozione al grado di Mar. “A” s U.P.S. cui aspirava, essendo stato fissato in 185 il numero di promozioni conferibili in tale grado per il 2008.
Nei confronti del M.llo capo OMISSIS, dunque, già promosso (con decreto dirigenziale n. 3751 del 28.IX.2012) al grado superiore in esito alla procedura di avanzamento a scelta per esami per il 2009, l’Amministrazione ha provveduto a rideterminare (con decreto dirigenziale n. 4395 del 5.11.2012) la decorrenza della promozione al grado rivestito alla data 1° gennaio 2008.
In presenza delle circostanze testé descritte – e, come si è detto, debitamente documentate in atti – risulta evidente che, per effetto delle iniziative correttamente e doverosamente assunte dall’Amministrazione nell’esercizio del proprio potere di autotutela, il ricorrente ha conseguito il bene della vita cui era tesa l’impugnativa straordinaria in esame in relazione alla quale può senz’altro darsi atto, in conformità alla richiesta del Ministero riferente, della intervenuta cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
Esprime il parere che debba darsi atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Visciola Pietro Falcone
IL SEGRETARIO
Tiziana Tomassini
Re: AVANZAMENTO "A SCELTA" A MAR.A.S.UPS
SENTENZA BREVE ,sede di ROMA ,sezione SEZIONE 1B ,numero provv.: 201502480 - Public 2015-02-11 -
N. 02480/2015 REG.PROV.COLL.
N. 15659/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15659 del 2014, proposto da:
Gianluca Tondo, Berardi Angelo Ferardo, Abis Andrea, Pastore Gianluca, Piana Alessandro, Benedetti Sante, Matrascia Maurilio, Squeo Antonio, Cristofoli Giambattista, Murante Michele, Di Sciullo Davide, De Clemente Lucio, Guzzo Raffaele, Cacucci Nicola, Basilisco Fabio, Brenna Antonio, Garolla Ezio, Corbascio Mario, Pagani Evans, Gostoli Giovanni, Lato Alessandro, Compagnone Gennaro, Marini Simone, Addonisio Massimiliano, Chironi Angelo, Onorati Alessandro, Maniglia Filippo, Innarella Carlo, Zanon Simone, Sarti Adriano, Sciacovelli Enzo Davide, Cerritelli Antonio, Scaramuzzo Nicola, Gregori Erminio, Venturi Fabrizio, Gatto Fabrizio, Lovison Alberto, Boris Baldocci, Gabriele Marchegiani, Rossi Antonio, Baccino Marco, Bo Andrea, Ciuffreda Leonardo, Manocchio Patrizio, Abbate Gian Paolo, Rizzello Luca, Cosentino Bruno, Barile Michele, Malacalza Carlo, Bedin Stevens, Tirimagni Daniele, Bisoffi Fabiano, Rampino Massimiliano, D’Arco Pasquale, Sias Antonello, Rosati Marco, Solombrino Giovanni, Bua Girolamo, Notarangelo Pio Matteo, Rizzitelli Massimo, Giacomo Vernarecci, Maisto Pasquale, Bernardini Stefano, Bonaventura Roberto, Cianfagna Mario, Destro Nicola, Cavicchioni Massimo, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Agliocchi in Roma, piazza G. Mazzini, 8;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Stato Maggiore della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Giuseppe Calò, Nunzio Pizzo, Giovanni Corvino, Giovanni Russo;
per l'annullamento
del bando di Concorso di cui al Decreto n. 3034 del Direttore Generale del Ministero della Difesa del 19 settembre 2014 (pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa - Dispensa n. 27 del 30.09.2014) per l'avanzamento "a scelta per esami" per il conferimento di 96 promozioni al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dell'Arma dei Carabinieri;
ove occorra, del Decreto del Ministro della Difesa del 14 maggio 2004, che ha fissato il numero delle promozioni al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza per il 2003 e per i dieci anni successivi;
ove occorra, del Decreto del Ministro della Difesa del 14 maggio 2013, che ha stabilito le modalità e le procedure di valutazione per l'avanzamento a scelta, per esami, al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, di estremi ignoti, ivi compresi eventuali atti di indizione del concorso de quo, nonché gli eventuali atti con i quali l'amministrazione resistente abbia esternato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della precedente ed ancor valida graduatoria approvata in data 17.06.2014 con Decreto del Ministero della Difesa n. 1738.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dello Stato Maggiore della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2015 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con atto notificato il 26 novembre 2014, depositato nei termini, il Sig. Tondo Gianluca e gli altri ricorrenti indicati nell’epigrafe del ricorso hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del bando di concorso interno (decreto n. 3034) del 19 settembre 2014 per l’avanzamento a scelta per esami per il conferimento di 96 promozioni al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dell’Arma dei Carabinieri e, ove occorra, del decreto del Ministero delle difesa 14 maggio 2004 che ha fissato il numero delle promozioni al grado di cui sopra per il 2003 e anni successivi e del decreto del Ministero delle difesa del 14 maggio 2013 che ha stabilito modalità e procedure di valutazione per l’avanzamento.
I ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo dei Marescialli Capi dell’Arma dei Carabinieri, fanno presente di aver partecipato alla procedura concorsuale di avanzamento a scelta per esami per il conferimento del grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dell’Arma dei Carabinieri bandita con decreto n. 3349 del 1° agosto 2013, risultando idonei non vincitori nell’ambito dell’apposita graduatoria, approvata in data 17 giugno 2014. L’Amministrazione della Difesa, al fine di coprire ulteriori identici posti nel suddetto ruolo, invece di procedere allo scorrimento della precedente e recente graduatoria, ha indetto con il bando impugnato un nuovo identico concorso per l’avanzamento a scelta per il 2014 per il conferimento di 96 promozioni al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 15 D.P.R. n. 487/94. Violazione dell’art. 35 comma 3 ter decreto legislativo n. 165 del 2001; violazione dell’art. 4 del decreto legge n. 101 del 2013. Eccesso di potere sotto il profilo di difetto di motivazione, della irragionevolezza, illogicità, incongruità e del difetto di istruttoria.
Richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e del giudice di primo grado i ricorrenti sostengono che lo scorrimento di una graduatoria precedente ed efficace rappresenta la regola generale per procedere ad un reclutamento, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede una apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei non vincitori e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.
Si lamenta che nella motivazione del bando non risultano indicate le ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della precedente ed ancora valida ed efficace graduatoria, relativa ad un precedente e recente identico concorso.
3) Violazione dell’art. 4 D.L. 101/2013 e succ. mod. Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto vari profili.
Si sostiene che la scelta dell’Amministrazione di bandire un nuovo concorso si pone in contrasto con l’ordinamento autonomo dell’Arma dei Carabinieri, il quale non pone alcun divieto, limite o restrizione all’istituto dello scorrimento della graduatoria.
4) Violazione ed elusione dell’articolo 104/C del Trattato istitutivo della Unione Europea e violazione ed elusione dei regolamenti del Consiglio 1446 e 1447 del 17 giugno 1997 dell’Unione Europea. Violazione ed elusione della risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, IN97/C. Eccesso di potere sotto vari profili.
Si sostiene che la decisione di procedere a nuovo concorso, viste le ingenti spese pubbliche, viola ed elude il patto di stabilità comunitario in quanto l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto attingere alla graduatoria del precedente concorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le tesi avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla Camera di Consiglio del 23 gennaio 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Osserva il Collegio che sulla questione riguardante l’istituto dello scorrimento della graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, la Sezione si è già espressa con la sentenza 13 marzo 2014 n. 2801 (concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 2 (due) Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario dell’Esercito) ed ancor più recentemente con la sentenza 14 ottobre 2014 n. 10318 (concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione di Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri), alle quali fa quindi espresso riferimento, tenendo ben presente le condizioni che, secondo la più avvertita giurisprudenza, giustificano le ipotesi derogatorie alla regola generale dello scorrimento.
Alla luce dei principi enucleati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, si è affermato che l’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso. Va da sé che, nel motivare l’opzione preferita, l’Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’attuale ordinamento afferma un generale favore circa l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.
Occorre, peraltro, aggiungere che, secondo quanto affermato dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria, la prevalenza dello scorrimento della graduatoria non si pone come assoluta ed incondizionata, essendo individuabili “casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il seguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione”, da identificare con le ipotesi “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” (punto 51 della decisione), e, ancora, con ipotesi di fatto “in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”, come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di “intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace”, di “rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure” e, ancora, di effettuazione di “una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni”.
Venendo al caso in esame, va verificato se l’Amministrazione della Difesa abbia, nel decreto impugnato, fornito una adeguata motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso, approvata in data 17 giugno 2014.
A tale quesito va data risposta negativa.
Infatti, dalla semplice lettura del decreto impugnato, non è dato scorgere alcuna motivazione idonea a giustificare il comportamento dell’Amministrazione della Difesa che, pur in presenza di una graduatoria ancora efficace, relativa al precedente concorso per l’avanzamento a scelta per il conferimento del grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, nella quale i ricorrenti risultavano idonei non vincitori, ha bandito un nuovo concorso senza fornire alcuna motivazione idonea a supportare tale scelta, invece che procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del bando di concorso impugnato nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti circa la copertura dei posti da ricoprire a seguito dello scorrimento della graduatoria, corrispondente al numero degli attuali ricorrenti.
Le spese di giudizio seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il bando di concorso nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore degli odierni ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2015
N. 02480/2015 REG.PROV.COLL.
N. 15659/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15659 del 2014, proposto da:
Gianluca Tondo, Berardi Angelo Ferardo, Abis Andrea, Pastore Gianluca, Piana Alessandro, Benedetti Sante, Matrascia Maurilio, Squeo Antonio, Cristofoli Giambattista, Murante Michele, Di Sciullo Davide, De Clemente Lucio, Guzzo Raffaele, Cacucci Nicola, Basilisco Fabio, Brenna Antonio, Garolla Ezio, Corbascio Mario, Pagani Evans, Gostoli Giovanni, Lato Alessandro, Compagnone Gennaro, Marini Simone, Addonisio Massimiliano, Chironi Angelo, Onorati Alessandro, Maniglia Filippo, Innarella Carlo, Zanon Simone, Sarti Adriano, Sciacovelli Enzo Davide, Cerritelli Antonio, Scaramuzzo Nicola, Gregori Erminio, Venturi Fabrizio, Gatto Fabrizio, Lovison Alberto, Boris Baldocci, Gabriele Marchegiani, Rossi Antonio, Baccino Marco, Bo Andrea, Ciuffreda Leonardo, Manocchio Patrizio, Abbate Gian Paolo, Rizzello Luca, Cosentino Bruno, Barile Michele, Malacalza Carlo, Bedin Stevens, Tirimagni Daniele, Bisoffi Fabiano, Rampino Massimiliano, D’Arco Pasquale, Sias Antonello, Rosati Marco, Solombrino Giovanni, Bua Girolamo, Notarangelo Pio Matteo, Rizzitelli Massimo, Giacomo Vernarecci, Maisto Pasquale, Bernardini Stefano, Bonaventura Roberto, Cianfagna Mario, Destro Nicola, Cavicchioni Massimo, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Agliocchi, con domicilio eletto presso l’avv. Luca Agliocchi in Roma, piazza G. Mazzini, 8;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Stato Maggiore della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Giuseppe Calò, Nunzio Pizzo, Giovanni Corvino, Giovanni Russo;
per l'annullamento
del bando di Concorso di cui al Decreto n. 3034 del Direttore Generale del Ministero della Difesa del 19 settembre 2014 (pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa - Dispensa n. 27 del 30.09.2014) per l'avanzamento "a scelta per esami" per il conferimento di 96 promozioni al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dell'Arma dei Carabinieri;
ove occorra, del Decreto del Ministro della Difesa del 14 maggio 2004, che ha fissato il numero delle promozioni al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza per il 2003 e per i dieci anni successivi;
ove occorra, del Decreto del Ministro della Difesa del 14 maggio 2013, che ha stabilito le modalità e le procedure di valutazione per l'avanzamento a scelta, per esami, al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, di estremi ignoti, ivi compresi eventuali atti di indizione del concorso de quo, nonché gli eventuali atti con i quali l'amministrazione resistente abbia esternato le ragioni per le quali ha ritenuto di dover indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della precedente ed ancor valida graduatoria approvata in data 17.06.2014 con Decreto del Ministero della Difesa n. 1738.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e dello Stato Maggiore della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2015 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con atto notificato il 26 novembre 2014, depositato nei termini, il Sig. Tondo Gianluca e gli altri ricorrenti indicati nell’epigrafe del ricorso hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del bando di concorso interno (decreto n. 3034) del 19 settembre 2014 per l’avanzamento a scelta per esami per il conferimento di 96 promozioni al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dell’Arma dei Carabinieri e, ove occorra, del decreto del Ministero delle difesa 14 maggio 2004 che ha fissato il numero delle promozioni al grado di cui sopra per il 2003 e anni successivi e del decreto del Ministero delle difesa del 14 maggio 2013 che ha stabilito modalità e procedure di valutazione per l’avanzamento.
I ricorrenti, tutti appartenenti al ruolo dei Marescialli Capi dell’Arma dei Carabinieri, fanno presente di aver partecipato alla procedura concorsuale di avanzamento a scelta per esami per il conferimento del grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza dell’Arma dei Carabinieri bandita con decreto n. 3349 del 1° agosto 2013, risultando idonei non vincitori nell’ambito dell’apposita graduatoria, approvata in data 17 giugno 2014. L’Amministrazione della Difesa, al fine di coprire ulteriori identici posti nel suddetto ruolo, invece di procedere allo scorrimento della precedente e recente graduatoria, ha indetto con il bando impugnato un nuovo identico concorso per l’avanzamento a scelta per il 2014 per il conferimento di 96 promozioni al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza.
A sostegno del gravame i ricorrenti deducono le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 15 D.P.R. n. 487/94. Violazione dell’art. 35 comma 3 ter decreto legislativo n. 165 del 2001; violazione dell’art. 4 del decreto legge n. 101 del 2013. Eccesso di potere sotto il profilo di difetto di motivazione, della irragionevolezza, illogicità, incongruità e del difetto di istruttoria.
Richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali del Consiglio di Stato e del giudice di primo grado i ricorrenti sostengono che lo scorrimento di una graduatoria precedente ed efficace rappresenta la regola generale per procedere ad un reclutamento, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede una apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei non vincitori e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.
Si lamenta che nella motivazione del bando non risultano indicate le ragioni per le quali l’Amministrazione ha ritenuto di indire un nuovo concorso anziché procedere allo scorrimento della precedente ed ancora valida ed efficace graduatoria, relativa ad un precedente e recente identico concorso.
3) Violazione dell’art. 4 D.L. 101/2013 e succ. mod. Violazione art. 97 Cost. Eccesso di potere sotto vari profili.
Si sostiene che la scelta dell’Amministrazione di bandire un nuovo concorso si pone in contrasto con l’ordinamento autonomo dell’Arma dei Carabinieri, il quale non pone alcun divieto, limite o restrizione all’istituto dello scorrimento della graduatoria.
4) Violazione ed elusione dell’articolo 104/C del Trattato istitutivo della Unione Europea e violazione ed elusione dei regolamenti del Consiglio 1446 e 1447 del 17 giugno 1997 dell’Unione Europea. Violazione ed elusione della risoluzione del Consiglio 17 giugno 1997, IN97/C. Eccesso di potere sotto vari profili.
Si sostiene che la decisione di procedere a nuovo concorso, viste le ingenti spese pubbliche, viola ed elude il patto di stabilità comunitario in quanto l’Amministrazione avrebbe potuto e dovuto attingere alla graduatoria del precedente concorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale contesta le tesi avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla Camera di Consiglio del 23 gennaio 2015 il ricorso viene ritenuto per la decisione.
Osserva il Collegio che sulla questione riguardante l’istituto dello scorrimento della graduatoria concorsuale ancora valida ed efficace, la Sezione si è già espressa con la sentenza 13 marzo 2014 n. 2801 (concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 2 (due) Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo Sanitario dell’Esercito) ed ancor più recentemente con la sentenza 14 ottobre 2014 n. 10318 (concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione di Allievi Marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri), alle quali fa quindi espresso riferimento, tenendo ben presente le condizioni che, secondo la più avvertita giurisprudenza, giustificano le ipotesi derogatorie alla regola generale dello scorrimento.
Alla luce dei principi enucleati dalla decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, si è affermato che l’Amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare circa le modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, dell’esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento della indizione del nuovo concorso. Va da sé che, nel motivare l’opzione preferita, l’Amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l’attuale ordinamento afferma un generale favore circa l’utilizzazione della graduatoria degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalente che devono, comunque, essere puntualmente specificate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso.
Occorre, peraltro, aggiungere che, secondo quanto affermato dalla citata decisione dell’Adunanza Plenaria, la prevalenza dello scorrimento della graduatoria non si pone come assoluta ed incondizionata, essendo individuabili “casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali, anziché attraverso lo scorrimento delle preesistenti graduatorie, risulta pienamente giustificabile, con il seguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione”, da identificare con le ipotesi “in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata a peculiari meccanismi di progressione nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico” (punto 51 della decisione), e, ancora, con ipotesi di fatto “in cui si manifesta l’opportunità, se non la necessità, di procedere all’indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci”, come nei casi di esigenza di stabilizzazione, attraverso le nuove procedure concorsuali, del personale precario, di “intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace”, di “rilevanti differenze di contenuto sostanziale tra i posti messi a concorso e quelli indicati nelle precedenti procedure” e, ancora, di effettuazione di “una attenta e complessiva attività di ricognizione delle vacanze in organico e di programmazione pluriennale delle assunzioni”.
Venendo al caso in esame, va verificato se l’Amministrazione della Difesa abbia, nel decreto impugnato, fornito una adeguata motivazione circa le ragioni del mancato scorrimento della graduatoria ancora valida ed efficace del precedente identico concorso, approvata in data 17 giugno 2014.
A tale quesito va data risposta negativa.
Infatti, dalla semplice lettura del decreto impugnato, non è dato scorgere alcuna motivazione idonea a giustificare il comportamento dell’Amministrazione della Difesa che, pur in presenza di una graduatoria ancora efficace, relativa al precedente concorso per l’avanzamento a scelta per il conferimento del grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, nella quale i ricorrenti risultavano idonei non vincitori, ha bandito un nuovo concorso senza fornire alcuna motivazione idonea a supportare tale scelta, invece che procedere allo scorrimento della graduatoria ancora efficace.
Conclusivamente, pertanto, il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento del bando di concorso impugnato nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti circa la copertura dei posti da ricoprire a seguito dello scorrimento della graduatoria, corrispondente al numero degli attuali ricorrenti.
Le spese di giudizio seguono come di norma la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il bando di concorso nei limiti dell’interesse fatto valere dai ricorrenti.
Condanna la resistente Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) a favore degli odierni ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Salvatore Mezzacapo, Consigliere, Estensore
Nicola D'Angelo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2015
- montegrotto72
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Re: AVANZAMENTO "A SCELTA" A MAR.A.S.UPS
Messaggio da montegrotto72 »
Cari colleghi Arma, chiedevo se voi avete disponibilita' dello schema ove il Co.va. stila il punteggio da assegnare a noi marescialli Capo in avanzamento....
note, missioni, laurea ed altro....a quanti punti equivqlgono??
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note, missioni, laurea ed altro....a quanti punti equivqlgono??
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- montegrotto72
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Re: AVANZAMENTO "A SCELTA" A MAR.A.S.UPS
Messaggio da montegrotto72 »
hai trovato risposta al quesito???lcu1972 ha scritto:QUALCUNO HA LA DISPONIBILITA' DELLA TABELLA/ELENCO DEI TITOLI CHE VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO PUNTEGGIO UTILE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'AVANZAMENTO "A SCELTA" AL GRADO DI MAR.A.S.UPS? IN PARTICOLARE SE TRA QUESTI RIENTRA ANCHE LO STATUS DI "VITTIMA DEL DOVERE"? GRAZIE
anch'io nei sarei interessato
grazie
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Re: AVANZAMENTO
montegrotto72 ha scritto:hai trovato risposta al quesito???lcu1972 ha scritto:QUALCUNO HA LA DISPONIBILITA' DELLA TABELLA/ELENCO DEI TITOLI CHE VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO PUNTEGGIO UTILE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'AVANZAMENTO "A SCELTA" AL GRADO DI MAR.A.S.UPS? IN PARTICOLARE SE TRA QUESTI RIENTRA ANCHE LO STATUS DI "VITTIMA DEL DOVERE"? GRAZIE
anch'io nei sarei interessato
grazie
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Ecco la tabella:
http://www.carabinieri.it/files/12051.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- montegrotto72
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Re: AVANZAMENTO "A SCELTA" A MAR.A.S.UPS
Messaggio da montegrotto72 »
Scusa ma quale parametro viene utilizzato??umtambor ha scritto:montegrotto72 ha scritto:hai trovato risposta al quesito???lcu1972 ha scritto:QUALCUNO HA LA DISPONIBILITA' DELLA TABELLA/ELENCO DEI TITOLI CHE VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO PUNTEGGIO UTILE ALLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'AVANZAMENTO "A SCELTA" AL GRADO DI MAR.A.S.UPS? IN PARTICOLARE SE TRA QUESTI RIENTRA ANCHE LO STATUS DI "VITTIMA DEL DOVERE"? GRAZIE
anch'io nei sarei interessato
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Ecco la tabella:
http://www.carabinieri.it/files/12051.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Un collega aveva 24 come punteggio dato dal CO.va.
Io leggo invece nella tabella, numeri con multipli di migliaia...
Non mi è chiaro!!
Sicuro che tale tabella appartiene alla categoria Masups??
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Re: AVANZAMENTO "A SCELTA" A MAR.A.S.UPS
per opportuna notizia.
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Con la circolare n. 23/2 datata 23 gennaio 2015 ad oggetto: “ Uso dell’uniforme nei concorsi interni riservati al personale in servizio” il CGA – CNSR – Ufficio concorsi e contenzioso, ha richiamato 2 punti, ossia il trattamento di missione e il modo di presentarsi, in merito a quest’ultima parte a chiarito:
•In particolare, durante le prove scritte, gli stessi indossino l’uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l’abito civile per i quali, comunque, è gradito l’utilizzo di idoneo abbigliamento (giacca e cravatta).
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Con la circolare n. 23/2 datata 23 gennaio 2015 ad oggetto: “ Uso dell’uniforme nei concorsi interni riservati al personale in servizio” il CGA – CNSR – Ufficio concorsi e contenzioso, ha richiamato 2 punti, ossia il trattamento di missione e il modo di presentarsi, in merito a quest’ultima parte a chiarito:
•In particolare, durante le prove scritte, gli stessi indossino l’uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l’abito civile per i quali, comunque, è gradito l’utilizzo di idoneo abbigliamento (giacca e cravatta).
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