monte ore straordinario
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monte ore straordinario
Messaggio da introverso68 »
salve. gradirei sapere nell'ambito dell Stazione Crarabinieri , ogni militare quante ore di straordinario spettano e se c'e' distinzione tra i militari truppa e i graduati eccetto il Comandante.
Re: monte ore straordinario
Le ore vengono disciplinate in maniera differente da comando di Corpo a comando di Corpo. Il comandante Provinciale, se parliamo della linea territoriale, disciplina in base al monte ore complessivo del comando, la suddivisione per i relativi reparti.
Alla sua domanda nessuno potrà risponderle, semmai qualche indicazione potranno dargliela al Servizio Amministrativo Provinciale (semprechè lei appartenga alla linea territoriale).
Cordialmente
Alla sua domanda nessuno potrà risponderle, semmai qualche indicazione potranno dargliela al Servizio Amministrativo Provinciale (semprechè lei appartenga alla linea territoriale).
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Re: monte ore straordinario
Quando un sottoposto fa un'istanza e poi ricorso per chiedere il pagamento del lavoro straordinario, subito il C.do Superiore e L'Amministrazione gerarchica si oppongono a tale pagamento dichiarando il non dare luogo, poichè non c'è stata alcuna autorizzazione scritta a fare lo Straordinario.
Però se tale comportamento VIGILANTE, i nostri Comandanti di Compagnia/Provinciali/Legione lo ADOPERASSERO specialmente verso i Comandanti di Stazione controllandone "l'eccezione del servizio svolto oltre il normale orario d'impiego giornaliero" sicuramente ci sarebbe un calo delle ore segnate a straordinario sulle presenze mensili.
Peccato che il controllo/vigilanza sul lavoro giornaliero non viene verificato da quei soggetti che dovrebbero accertare il perchè si è fatto ricorso allo straordinario e con quale giustificazione.
Peccato che nessun Comandante di Compagnia o scala gerarchica solleva la questione del perchè il Comandante di Stazione abbia fatto straordinario senza aver avuto la prescritta AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
L'Italia si potrebbe risollevare un po'.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Il TAR chiarisce:
1) - Ai fini del rigetto è sufficiente richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 19 febbraio 2013, n. 996; Consiglio di Stato, sez. III, 24 novembre 2012, n. 5953) alla cui stregua, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla retribuzione e l’obbligo dell’Amministrazione di corrisponderla atteso che, altrimenti, si determinerebbe l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità;
2)- la retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi dell'art. 97 cost., deve essere improntata l’azione della Pubblica amministrazione.
3) - La preventiva autorizzazione, difatti, implica la verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro e rappresenta lo strumento per evitare che, con incontrollate erogazioni di somme di danaro per prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio con grave nocumento dell'equilibrio finanziario dei conti pubblici. Solo in via eccezionale è consentito il suo espletamento senza preventiva autorizzazione in caso di improcrastinabili esigenze di servizio, purché intervenga autorizzazione postuma a sanatoria.
Il resto potete leggerlo qui sotto (anche se il collega ha chiesto il pagamento x il servizio prestato quando si trovava in servizio provvisorio presso la Rete Scatter di Dosso dei Galli (BS).
Cmq. la normativa equivale anche per gli altri reparti/stazioni/uffici.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
08/03/2013 201300624 Sentenza 1
N. 00624/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03465/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3465 del 2002, proposto da:
B. R., rappresentato e difeso dall’avv. Fiorino Ruggio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Ripamonti, n. 66
contro
MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1
per l’annullamento
- del provvedimento del Comando Regione Carabinieri Lombardia, comunicato in data 5 settembre 2002, contenente reiezione dell’istanza presentata dal signor R. B. al fine di ottenere il compenso per lavoro straordinario svolto nel periodo dal 23 giugno 1995 al 24 luglio 1995;
- nonché per l’accertamento dell’obbligo della amministrazione di corrispondere il predetto compenso aggiuntivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La presente controversia riguarda il diritto del ricorrente, vice brigadiere in servizio (all’epoca del deposito del ricorso introduttivo) presso la Stazione dei Carabinieri di ………. (LE), al compenso per il lavoro straordinario che questi afferma aver prestato, nel periodo dal 23 giugno 1995 al 24 luglio 1995, quando si trovava in servizio provvisorio presso la Rete Scatter di Dosso dei Galli (BS).
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza del 27 febbraio 2013, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
II. Il ricorso non può essere accolto.
II.1. Ai fini del rigetto è sufficiente richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 19 febbraio 2013, n. 996; Consiglio di Stato, sez. III, 24 novembre 2012, n. 5953) alla cui stregua, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla retribuzione e l’obbligo dell’Amministrazione di corrisponderla atteso che, altrimenti, si determinerebbe l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità; la retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi dell'art. 97 cost., deve essere improntata l’azione della Pubblica amministrazione. La preventiva autorizzazione, difatti, implica la verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro e rappresenta lo strumento per evitare che, con incontrollate erogazioni di somme di danaro per prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio con grave nocumento dell'equilibrio finanziario dei conti pubblici. Solo in via eccezionale è consentito il suo espletamento senza preventiva autorizzazione in caso di improcrastinabili esigenze di servizio, purché intervenga autorizzazione postuma a sanatoria.
II.2. Orbene, spettava al ricorrente, che pretende il pagamento dell’emolumento, dimostrare l’esistenza dei relativi presupposti, consistenti nell’autorizzazione preventiva o a sanatoria o nella dimostrazione del verificarsi di una situazione di fatto che avesse reso imprescindibile lo svolgimento delle prestazioni straordinarie; ciò in applicazione del principio di cui all'art. 2967 c.c. Tale onere non è stato soddisfatto, anzi è incontestata la circostanza che i competenti organi dell’amministrazione né ex ante avevano autorizzato alcunché (tale non potendosi certo intendere la circolare del Comando Nato Interforze dal 4 agosto 1962, citata nel ricorso introduttivo), ne ex post avevano ratificato l’utilità delle asserite prestazioni eccedenti (avendone previamente accertato necessità e sostenibilità di spesa).
III. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione, che si liquida complessivamente in € 500,00.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2013
Però se tale comportamento VIGILANTE, i nostri Comandanti di Compagnia/Provinciali/Legione lo ADOPERASSERO specialmente verso i Comandanti di Stazione controllandone "l'eccezione del servizio svolto oltre il normale orario d'impiego giornaliero" sicuramente ci sarebbe un calo delle ore segnate a straordinario sulle presenze mensili.
Peccato che il controllo/vigilanza sul lavoro giornaliero non viene verificato da quei soggetti che dovrebbero accertare il perchè si è fatto ricorso allo straordinario e con quale giustificazione.
Peccato che nessun Comandante di Compagnia o scala gerarchica solleva la questione del perchè il Comandante di Stazione abbia fatto straordinario senza aver avuto la prescritta AUTORIZZAZIONE SCRITTA.
L'Italia si potrebbe risollevare un po'.
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Il TAR chiarisce:
1) - Ai fini del rigetto è sufficiente richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 19 febbraio 2013, n. 996; Consiglio di Stato, sez. III, 24 novembre 2012, n. 5953) alla cui stregua, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla retribuzione e l’obbligo dell’Amministrazione di corrisponderla atteso che, altrimenti, si determinerebbe l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità;
2)- la retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi dell'art. 97 cost., deve essere improntata l’azione della Pubblica amministrazione.
3) - La preventiva autorizzazione, difatti, implica la verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro e rappresenta lo strumento per evitare che, con incontrollate erogazioni di somme di danaro per prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio con grave nocumento dell'equilibrio finanziario dei conti pubblici. Solo in via eccezionale è consentito il suo espletamento senza preventiva autorizzazione in caso di improcrastinabili esigenze di servizio, purché intervenga autorizzazione postuma a sanatoria.
Il resto potete leggerlo qui sotto (anche se il collega ha chiesto il pagamento x il servizio prestato quando si trovava in servizio provvisorio presso la Rete Scatter di Dosso dei Galli (BS).
Cmq. la normativa equivale anche per gli altri reparti/stazioni/uffici.
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08/03/2013 201300624 Sentenza 1
N. 00624/2013 REG.PROV.COLL.
N. 03465/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3465 del 2002, proposto da:
B. R., rappresentato e difeso dall’avv. Fiorino Ruggio, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano, via Ripamonti, n. 66
contro
MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO REGIONE CARABINIERI LOMBARDIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, n. 1
per l’annullamento
- del provvedimento del Comando Regione Carabinieri Lombardia, comunicato in data 5 settembre 2002, contenente reiezione dell’istanza presentata dal signor R. B. al fine di ottenere il compenso per lavoro straordinario svolto nel periodo dal 23 giugno 1995 al 24 luglio 1995;
- nonché per l’accertamento dell’obbligo della amministrazione di corrispondere il predetto compenso aggiuntivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Dario Simeoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La presente controversia riguarda il diritto del ricorrente, vice brigadiere in servizio (all’epoca del deposito del ricorso introduttivo) presso la Stazione dei Carabinieri di ………. (LE), al compenso per il lavoro straordinario che questi afferma aver prestato, nel periodo dal 23 giugno 1995 al 24 luglio 1995, quando si trovava in servizio provvisorio presso la Rete Scatter di Dosso dei Galli (BS).
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza del 27 febbraio 2013, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva. Di seguito le motivazioni rese nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
II. Il ricorso non può essere accolto.
II.1. Ai fini del rigetto è sufficiente richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, 19 febbraio 2013, n. 996; Consiglio di Stato, sez. III, 24 novembre 2012, n. 5953) alla cui stregua, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego in regime di diritto pubblico, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla retribuzione e l’obbligo dell’Amministrazione di corrisponderla atteso che, altrimenti, si determinerebbe l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità; la retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l’ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi dell'art. 97 cost., deve essere improntata l’azione della Pubblica amministrazione. La preventiva autorizzazione, difatti, implica la verifica in concreto delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro e rappresenta lo strumento per evitare che, con incontrollate erogazioni di somme di danaro per prestazioni di lavoro straordinario, si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio con grave nocumento dell'equilibrio finanziario dei conti pubblici. Solo in via eccezionale è consentito il suo espletamento senza preventiva autorizzazione in caso di improcrastinabili esigenze di servizio, purché intervenga autorizzazione postuma a sanatoria.
II.2. Orbene, spettava al ricorrente, che pretende il pagamento dell’emolumento, dimostrare l’esistenza dei relativi presupposti, consistenti nell’autorizzazione preventiva o a sanatoria o nella dimostrazione del verificarsi di una situazione di fatto che avesse reso imprescindibile lo svolgimento delle prestazioni straordinarie; ciò in applicazione del principio di cui all'art. 2967 c.c. Tale onere non è stato soddisfatto, anzi è incontestata la circostanza che i competenti organi dell’amministrazione né ex ante avevano autorizzato alcunché (tale non potendosi certo intendere la circolare del Comando Nato Interforze dal 4 agosto 1962, citata nel ricorso introduttivo), ne ex post avevano ratificato l’utilità delle asserite prestazioni eccedenti (avendone previamente accertato necessità e sostenibilità di spesa).
III. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sez. I), definitivamente pronunciando:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione, che si liquida complessivamente in € 500,00.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Dario Simeoli, Primo Referendario, Estensore
Angelo Fanizza, Referendario
Da Assegnare Magistrato, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2013
Re: monte ore straordinario
Il monte ore dello straordinario viene calcolato tenendo conto della forza effettiva del reparto. Se ci sono esuberi rispetto al monte ore assegnato si fa la richiesta al Comando superiore per l'integrazione e/o il recupero delle ore non retribuite. Per le stazioni il monte ore individuale è di 15 ore, mentre il comandante ha un monte ore a parte (generalmente sulle 25 ore, dipende dalle varie Legioni). Per quanto riguarda l'autorizzazione, non credo che il militare decida autonomamente di continuare il servizio, specie se è esterno. Ricordo anche, che per l'Arma, il documento principe per la registrazione del servizio e quindi anche dello straordinario è il memoriale elettronico. Aggiungo anche che fra non molto, con la centralizzazione del memoriale, il calcolo delle competenze avverrà in automatico in base ai dati inseriti. Saluti
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