Salve a tutti. vado in pensione il 7.2.2013 a domanda , al compimento di anni contributivi 40 +1 + 1 mese ovvero al massima dell'anzianità pensionistica.
Domanda il TFS entro quanto tempo dovrà essere liquidato, visto che ci sono delle discordanze tra il DAP e INPDAP . Grazie
TRATTAMENTO F.S.
Re: TRATTAMENTO F.S.
Salvefranz59 ha scritto:Salve a tutti. vado in pensione il 7.2.2013 a domanda , al compimento di anni contributivi 40 +1 + 1 mese ovvero al massima dell'anzianità pensionistica.
Domanda il TFS entro quanto tempo dovrà essere liquidato, visto che ci sono delle discordanze tra il DAP e INPDAP . Grazie
riporto il testo delle direttive INDAP. Al Dipartimento non sanno nemmeno di cosa parlano:
Nuove modalità di pagamento si applicano alle prestazioni da corrispondere per le cessazioni dal servizio a partire dal 31 maggio 2010 (articolo 12 della legge 122 del 2010).
In particolare, la norma dispone che l’indennità sia corrisposta:
◦in unico importo se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 90.000 euro;
◦in due importi se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro e la seconda è pari all’importo residuo. La seconda somma verrà corrisposta dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento;
◦in tre importi se l’ammontare complessivo lordo è uguale o superiore a 150.000 euro. In questo caso la prima somma da liquidare è pari a 90.000 euro, la seconda è pari a 60.000 euro e la terza è pari all’importo residuo. La seconda e la terza somma saranno pagate rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento.
Il pagamento in più rate dell’indennità non si applica nei casi di cessazione dal servizio entro il 30 novembre 2010 per limiti di età o per dimissioni, a condizione in quest’ultimo caso che la domanda sia stata presentata entro il 30 maggio 2010.
Per informazioni su decorrenza del diritto e tempi di pagamento si rimanda alla voce Termini di pagamento.
Come si ottiene
Il Tfr è corrisposto d’ufficio. Il lavoratore non deve quindi presentare alcuna istanza per ottenere la prestazione, ma soltanto sottoscrivere la dichiarazione riportata nel quadro G del modello Tfr1 compilato a cura dell’ente o amministrazione di appartenenza.
Termini di pagamento
I termini di pagamento sono differenti a seconda delle cause di cessazione del rapporto di lavoro (articolo 3 della legge 140 del 1997 come modificato dall’articolo 1, commi 22 e 23 del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011).
Pertanto il pagamento deve avvenire:
◦entro il 105° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro dovuta a decesso o inabilità
◦non prima di 6 mesi per cessazioni del rapporto di lavoro avvenute per: raggiungimento dei limiti di età o di servizio, ovvero del termine del contratto a tempo determinato;
◦non prima di 24 mesi dalla cessazione per tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento, destituzione dall’impiego ecc.).
Deroghe per vecchi termini
I vecchi termini valgono se entro il 12 agosto (31 dicembre per personale scolastico e Afam) 2011 si è maturato il diritto a pensione.
Pertanto, in relazione alla tipologia di pensione maturata entro le date sopra richiamate, i termini di pagamento continuano ad essere i seguenti:
◦entro 105 giorni per maturazione dei limiti di età o servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del termine finale dei contratti a tempo determinato;
◦non prima di 6 mesi per maturazione del diritto alla pensione anticipata e di anzianità con le quote.
Sono dovuti gli interessi di mora se il pagamento è effettuato:
◦dopo 105 giorni per le casistiche rientranti nel termine breve;
◦decorsi 3 mesi dalla decorrenza dei 6 mesi ovvero dei 24 mesi dalla cessazione in tutti gli altri casi.
La somma spettante può essere corrisposta mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale ovvero altra modalità di pagamento elettronico.
SALUTO MAURO1964
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